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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/04/2025, n. 6251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6251 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48901/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il TR C.F._1
03/05/1989, con il patrocinio dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO
), con elezione di domicilio presso Email_1
il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
04/04/1990, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI IRENE LUCIA
, con elezione di domicilio presso il Email_2
difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/07/2022 chiedeva la TR
pronuncia della separazione dal coniuge , con il quale aveva Controparte_2
contratto matrimonio in Roma il 05.10.2019, precisando che dall'unione erano nati i figli (05.05.2016) e (11.12.2018) e deducendo, a fondamento Per_1 Per_2
della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva, pertanto, 1 che venisse disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso di lei e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, disponendo altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere il 50% del canone di locazione dovuto per l'immobile; chiedeva, inoltre, che venisse determinato in euro 500,00 mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che venisse posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di euro 250,00 mensili.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_2
contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla controparte;
chiedeva, in particolare, che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento in quanto entrambi economicamente autosufficienti, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, e che venisse determinato in euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli.
All'esito dell'udienza del 28.11.2022 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, assegnando a quest'ultima la casa coniugale, e determinando in euro 480,00 mensili il contributo dovuto dal per il CP_2
mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , posto che TR
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale, peraltro già cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve essere in primo luogo confermato l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, dal momento che, dall'esame degli atti, non è emerso alcun elemento che richieda di
2 derogare alla regola generale prevista dal Codice civile a tutela della bigenitorialità.
Non può difatti essere accolta la domanda di affidamento esclusivo formulata dalla parte ricorrente, la quale si è limitata a dedurre, a sostegno di tale richiesta, una più semplice gestione dei minori, senza tuttavia illustrare alcuna circostanza, emersa a seguito della disgregazione del nucleo familiare, che possa risultare ostativa ad una gestione condivisa della genitorialità, che appare invece essere lo schema più confacente all'interesse dei figli minori.
Deve altresì essere confermato il collocamento dei figli minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto sin dalla separazione di fatto dei genitori. In ragione di ciò, giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via Callisto Calavario n. 16, deve essere assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le medesime modalità già disposte nel corso del giudizio in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, che vengono indicate nel dispositivo.
Con riguardo al contributo dovuto dal per il mantenimento dei minori, CP_2
occorre tenere conto della complessiva situazione reddituale delle parti. Ebbene, la ricorrente risulta essere dipendente dell' con contratto a tempo CP_3
indeterminato, sin dal 22.09.2022, e percepisce da tale attività lavorativa una retribuzione base di euro 1.248,67 per 14 mensilità, a fronte di spese locatizie sostenute per l'immobile in cui abita con i minori pari ad euro 750,00 mensili (Cfr. contratto di locazione in atti), non essendo proprietaria di alcun bene immobile. La parte resistente, invece, che al pari della signora non ha proprietà immobiliari ma non sostiene spese locatizie in quanto convivente con la di lui madre, ha svolto la professione di operaio presso la PETIT FORESTIER ITALIA S.R.L., percependo una retribuzione base di euro 1.208,55 per 14 mensilità, fino al 31 luglio 2023; pur avendo dichiarato, in data 03.08.2023, di avere presentato richiesta per la corresponsione della in quanto disoccupato a seguito della scadenza del CP_4 contratto di lavoro, non prorogato (Cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio), ha poi ribadito, in sede di precisazione delle conclusioni, di percepire una retribuzione mensile di 1.200,00 euro. Occorre tenere conto, altresì, che risulta circostanza incontestata tra le parti che entrambi i coniugi percepiscono attualmente l'assegno unico, corrisposto dall'INPS per i figli minori, al 50%, così come previsto dalla legge nell'ipotesi di genitori separati in regime di affidamento condiviso;
3 ferma restando la valutazione di tali emolumenti ai fini dell'individuazione del reddito complessivo percepito dalle parti, nulla può disporsi in ordine ad una diversa ripartizione di quanto spettante a ciascuna di queste ultime. È opportuno, infine, avere riguardo a quanto dichiarato da entrambe le parti circa i finanziamenti contratti, posto che la ricorrente ha riferito di essere tenuta alla restituzione di rate mensili di euro 231 sino al 01.10.2026, mentre il resistente sarebbe gravato da rate di euro 315,00 fino al mese di giugno 2027.
In ragione di quanto sopra esposto, nonché in considerazione dei maggiori tempi di permanenza dei minori presso la madre e dei conseguenti oneri di cura che ne derivano, appare equo al Collegio determinare in euro 500,00 mensili l'importo dovuto da ad per il mantenimento della prole. Controparte_2 TR
È opportuno altresì rilevare, con riguardo alla richiesta formulata dalla parte ricorrente di ordinare la corresponsione diretta del mantenimento da parte del datore di lavoro del che la signora ha rappresentato una irregolarità di CP_2 quest'ultimo nell'effettuare i pagamenti dovuti senza tuttavia documentarla in atti, posto che dagli estratti conto depositati si evince la corresponsione di quanto dovuto da parte del resistente.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese
4 medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Nulla deve disporsi con riguardo alla domanda di mantenimento in proprio favore formulata dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, posto che l' ha reperito una stabile ed autonoma attività lavorativa e che la domanda, CP_1
non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi in ogni caso oggetto di rinuncia. Ciascun coniuge, pertanto, provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Le spese di lite, tenuto conto che la principale controversia tra i coniugi ha avuto ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, nonché avuto riguardo al complessivo esito del procedimento, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
48901/2022, ogni ulteriore istanza e domanda disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e TR
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_2
05.10.2019;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n.
00241, parte 2, serie A03);
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
- dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via Callisto Calavario n. 16, ad CP_1
;
[...]
5 - dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00; b) per un giorno a settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle 19.30 c) durante il periodo natalizio i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della viglia fino alla mattina successiva con un genitore ed il giorno di Natale dalle ore 11 con l'altro, il giorno del 31 dicembre fino al giorno successivo con un genitore ed il giorno della AN con l'altro d) nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per 20 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
f) ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli ed il pranzo o la cena del compleanno dei minori;
- determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da ad Controparte_2
per il mantenimento dei figli minori, da corrispondere ad TR
, presso il di lei domicilio, con decorrenza dalla pubblicazione TR
del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
15/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48901/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il TR C.F._1
03/05/1989, con il patrocinio dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO
), con elezione di domicilio presso Email_1
il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
04/04/1990, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI IRENE LUCIA
, con elezione di domicilio presso il Email_2
difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/07/2022 chiedeva la TR
pronuncia della separazione dal coniuge , con il quale aveva Controparte_2
contratto matrimonio in Roma il 05.10.2019, precisando che dall'unione erano nati i figli (05.05.2016) e (11.12.2018) e deducendo, a fondamento Per_1 Per_2
della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva, pertanto, 1 che venisse disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso di lei e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, disponendo altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere il 50% del canone di locazione dovuto per l'immobile; chiedeva, inoltre, che venisse determinato in euro 500,00 mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che venisse posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di euro 250,00 mensili.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_2
contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla controparte;
chiedeva, in particolare, che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento in quanto entrambi economicamente autosufficienti, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, e che venisse determinato in euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli.
All'esito dell'udienza del 28.11.2022 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, assegnando a quest'ultima la casa coniugale, e determinando in euro 480,00 mensili il contributo dovuto dal per il CP_2
mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , posto che TR
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale, peraltro già cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve essere in primo luogo confermato l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, dal momento che, dall'esame degli atti, non è emerso alcun elemento che richieda di
2 derogare alla regola generale prevista dal Codice civile a tutela della bigenitorialità.
Non può difatti essere accolta la domanda di affidamento esclusivo formulata dalla parte ricorrente, la quale si è limitata a dedurre, a sostegno di tale richiesta, una più semplice gestione dei minori, senza tuttavia illustrare alcuna circostanza, emersa a seguito della disgregazione del nucleo familiare, che possa risultare ostativa ad una gestione condivisa della genitorialità, che appare invece essere lo schema più confacente all'interesse dei figli minori.
Deve altresì essere confermato il collocamento dei figli minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto sin dalla separazione di fatto dei genitori. In ragione di ciò, giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via Callisto Calavario n. 16, deve essere assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le medesime modalità già disposte nel corso del giudizio in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, che vengono indicate nel dispositivo.
Con riguardo al contributo dovuto dal per il mantenimento dei minori, CP_2
occorre tenere conto della complessiva situazione reddituale delle parti. Ebbene, la ricorrente risulta essere dipendente dell' con contratto a tempo CP_3
indeterminato, sin dal 22.09.2022, e percepisce da tale attività lavorativa una retribuzione base di euro 1.248,67 per 14 mensilità, a fronte di spese locatizie sostenute per l'immobile in cui abita con i minori pari ad euro 750,00 mensili (Cfr. contratto di locazione in atti), non essendo proprietaria di alcun bene immobile. La parte resistente, invece, che al pari della signora non ha proprietà immobiliari ma non sostiene spese locatizie in quanto convivente con la di lui madre, ha svolto la professione di operaio presso la PETIT FORESTIER ITALIA S.R.L., percependo una retribuzione base di euro 1.208,55 per 14 mensilità, fino al 31 luglio 2023; pur avendo dichiarato, in data 03.08.2023, di avere presentato richiesta per la corresponsione della in quanto disoccupato a seguito della scadenza del CP_4 contratto di lavoro, non prorogato (Cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio), ha poi ribadito, in sede di precisazione delle conclusioni, di percepire una retribuzione mensile di 1.200,00 euro. Occorre tenere conto, altresì, che risulta circostanza incontestata tra le parti che entrambi i coniugi percepiscono attualmente l'assegno unico, corrisposto dall'INPS per i figli minori, al 50%, così come previsto dalla legge nell'ipotesi di genitori separati in regime di affidamento condiviso;
3 ferma restando la valutazione di tali emolumenti ai fini dell'individuazione del reddito complessivo percepito dalle parti, nulla può disporsi in ordine ad una diversa ripartizione di quanto spettante a ciascuna di queste ultime. È opportuno, infine, avere riguardo a quanto dichiarato da entrambe le parti circa i finanziamenti contratti, posto che la ricorrente ha riferito di essere tenuta alla restituzione di rate mensili di euro 231 sino al 01.10.2026, mentre il resistente sarebbe gravato da rate di euro 315,00 fino al mese di giugno 2027.
In ragione di quanto sopra esposto, nonché in considerazione dei maggiori tempi di permanenza dei minori presso la madre e dei conseguenti oneri di cura che ne derivano, appare equo al Collegio determinare in euro 500,00 mensili l'importo dovuto da ad per il mantenimento della prole. Controparte_2 TR
È opportuno altresì rilevare, con riguardo alla richiesta formulata dalla parte ricorrente di ordinare la corresponsione diretta del mantenimento da parte del datore di lavoro del che la signora ha rappresentato una irregolarità di CP_2 quest'ultimo nell'effettuare i pagamenti dovuti senza tuttavia documentarla in atti, posto che dagli estratti conto depositati si evince la corresponsione di quanto dovuto da parte del resistente.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese
4 medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Nulla deve disporsi con riguardo alla domanda di mantenimento in proprio favore formulata dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, posto che l' ha reperito una stabile ed autonoma attività lavorativa e che la domanda, CP_1
non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi in ogni caso oggetto di rinuncia. Ciascun coniuge, pertanto, provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Le spese di lite, tenuto conto che la principale controversia tra i coniugi ha avuto ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, nonché avuto riguardo al complessivo esito del procedimento, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
48901/2022, ogni ulteriore istanza e domanda disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e TR
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_2
05.10.2019;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n.
00241, parte 2, serie A03);
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
- dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via Callisto Calavario n. 16, ad CP_1
;
[...]
5 - dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00; b) per un giorno a settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle 19.30 c) durante il periodo natalizio i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della viglia fino alla mattina successiva con un genitore ed il giorno di Natale dalle ore 11 con l'altro, il giorno del 31 dicembre fino al giorno successivo con un genitore ed il giorno della AN con l'altro d) nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per 20 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
f) ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli ed il pranzo o la cena del compleanno dei minori;
- determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da ad Controparte_2
per il mantenimento dei figli minori, da corrispondere ad TR
, presso il di lei domicilio, con decorrenza dalla pubblicazione TR
del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
15/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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