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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 562\2021 R.G.A.C. promossa da: corrente in Carrara (MS), Via C. Sforza n. 10, P.I. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Umberto Menconi ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Carrara, Via Verdi n. 13; attrice nei confronti di
C.F , con sede legale a Parma, Controparte_3 P.IVA_2
Via dell'Università 1, in persona del Responsabile dell'Area Affari Giuridici di
[...]
munito dei necessari poteri in forza di procura Controparte_4
notarile del Notaio rep. 46.278 racc. n. 16.231 del 13 maggio 2019, Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Mocci, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eleonora Marchetti, sito a Massa, via Dante 12; convenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione agli atti.
pagina 1 di 30 MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato dedotto che: 1) ha Controparte_1
intrattenuto con (poi poi Controparte_5 Controparte_6
ora filiale di Marina di Carrara, un Controparte_7 Controparte_4
rapporto bancario di apertura di credito, avviatosi in data 15 marzo 1990 con l'accensione del conto corrente di corrispondenza e servizi connessi n. 2785/00 (poi n.
443/35238514) (doc. 1) sul quale confluiva il secondario N. 2785/20, la cui disciplina è stata parzialmente modificata dalle parti con altro documento contrattuale del 27.08.90, mediante cui è stata formalizzata la concessione dell' apertura di credito alla correntista, garantita con fideiussione fino al limite di £ 150.000.000 (doc. 2); 2) il conto corrente de quo risulta estinto in data 15/01/2018, come si rileva dall'ultimo estratto rilasciato dalla banca (doc. 3); 3) in assenza di valida pattuizione l'istituto bancario ha applicato in corso di rapporto capitalizzazioni degli interessi, commissioni di massimo scoperto, interessi superiori alla soglia dell'usura, costi non concordati e non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali;
4) in data 4.2.2019 controparte è stata costituita in mora (doc. 4). Sulla scorta di quanto sopra, parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo G.U. del Tribunale di Massa, contrariis reiectis: con riferimento al c/c n. 443/35238514 (già 2785/00) e del secondario confluente n. 2785/20, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio: - ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del
D. Lgs. n. 385 del 1993, degli artt. 2 e 6 della delibera CICR del 09/02/2000, dell'art. 7 comma
2, delle condizioni generali dell'originario contratto di c/c ordinario del 15/03/1990 e di quello successivo del 27/08/1990 relativamente alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso del rapporto a carico del correntista;
per l'effetto, DICHIARARE
l'inefficacia della capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
- ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità e/o inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, della clausola che prevede pagina 2 di 30 l'applicazione della C.M.S. di cui al contratto del 27/08/1990, perché di contenuto indeterminabile e comunque priva di causa negoziale e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia degli addebiti operati dalla a titolo di commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a CP_6
disposizione fondi;
- ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità delle appostazioni, da parte della banca, di spese e/o oneri non contrattualmente concordati;
- ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità e/o l''inefficacia di tutte le appostazioni a titolo di interessi, commissioni, remunerazioni e spese operate dalla sul conto S.B.F. dedotto in lite, per difetto di forma scritta e CP_6
di espressa accettazione da parte della correntista, con conseguente espunzione dal conto principale, anche ai fini del ricalcolo del saldo finale, quando su quest'ultimo girate;
- ACCERTARE e
DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti dedotti in lite, sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi, senza capitalizzazioni, con eliminazione delle illegittime commissioni, anche di massimo scoperto, e spese non concordate;
- DETERMINARE il Tasso
Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
- ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- DETERMINARE e CONDANNARE la convenuta banca, in persona del l.r. pro tempore, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nella misura che risulterà provata o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali creditori sui saldi a credito, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole operazioni al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborsi generali Iva e cpa di legge”.
pagina 3 di 30 2. Nel costituirsi in giudizio ha contestato quanto ex adverso Controparte_3
dedotto, eccependo la prescrizione delle pretese restitutorie, ed ha richiesto il rigetto delle altrui domande. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
3. La causa, istruita in forma documentale e mediante consulenza tecnica contabile volta alla corretta ricostruzione dei rapporti dare\avere tra le parti, è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza del 14.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI IN DIRITTO
1. I rapporti contrattuali tra le parti.
La documentazione in atti consente di rilevare che, in data 15/03/1990, è intervenuta l'apertura da parte della del conto corrente di corrispondenza n. Controparte_1
2785/00 presso la banca e del conto anticipi sbf n. Controparte_5
2785/20. E' presente il contratto di apertura del conto corrente ordinario, mentre non risulta agli atti il contratto di apertura del conto anticipi.
In data 27/08/1990 è poi stato stipulato un contratto di apertura di credito per elasticità di cassa riferita al conto corrente ordinario n. 2785/00 con un fido di £
15.000.000, il cui importo è stato elevato ad € 30.000,00 in data 1/12/2008 (il relativo documento risulta sottoscritto dalla società).
Il CTU ha inoltre appurato che le misure del fido per elasticità di cassa sul conto corrente n. 2785/00 hanno subito le seguenti variazioni:
- contratto di apertura di credito in conto corrente del 27/08/1990: £ 15.000.000 (€
7.7465,85);
- variazione del fido in conto corrente da gennaio 2002: € 18.075,76;
- contratto di variazione affidamento del 01/12/2008: € 30.000,00.
2. La commissione di massimo scoperto e le altre commissioni.
Devono essere scrutinate, anzitutto, le questioni inerenti la commissione di massimo scoperto. La CMS è stata introdotta nei contratti bancari a partire dalle norme bancarie pagina 4 di 30 uniformi (NBU) adottate dall'1 gennaio 1952, pur osservandosi, in fatto, che di essa sia lungamente mancata una definizione legislativa, come pure un'univoca prassi applicativa. La Suprema Corte, ad ogni modo, gli ha riconosciuto una funzione legittima, vale a dire quella remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendente dal suo utilizzo, e nell'ottica della tutela dell'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. ne ha dunque escluso, in più occasioni, l'illegittimità, salvo evidentemente il rispetto dei requisiti di determinatezza e determinabilità ex 1346 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ. 11722/2002 e Cass. civ. 870/2006, secondo cui: “tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”).
La fattispecie è stata disciplinata per la prima volta da norme di diritto positivo con l'art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, il cui testo recepito dalla legge di conversione
28 gennaio 2009, prevedeva che: “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”. In altri termini, la commissione di massimo scoperto poteva dirsi lecita esclusivamente se applicata a utilizzi in presenza di accordato e per periodi superiori a trenta giorni. In seguito, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, con il decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, che ha integrato l'articolo 2 bis del decreto legge n. 185/2008, come di seguito:
“Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,50 per cento, per pagina 5 di 30 trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”. Con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stato poi introdotto l'articolo 117 bis del Testo unico bancario, nel quale è contenuta la disciplina della commissione sugli affidamenti, che ha definitivamente sostituito la commissione di massimo scoperto. In accordo a tale previsione: “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo
0,50 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”. Da ultimo, è intervenuto il decreto 30 giugno 2012, n. 644, del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, che ha integrato le previsioni dell'articolo 117 bis, in particolare, con l'articolo
3, specificando che: “Ciascun affidamento concesso per mezzo di un contratto previsto dall'articolo
2, comma 1, lettere a) e d), può comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione è liberamente determinato, in coerenza con il presente decreto, nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo 0,50 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
b) un tasso di interesse. Ai fini del comma 1: i) l'onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. Non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento; ii) la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;
iii) la commissione viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto;
se addebitata in anticipo,
pagina 6 di 30 in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente;
iv) il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate”. In definitiva, con l'introduzione dell'art. 117 TUB bis e la delibera CICR 244 del 30 giugno 2012, viene previsto che gli affidamenti possono comportare i seguenti oneri: ● una commissione omnicomprensiva commisurata al fido, nel limite del 0,50 % trimestrale (include spese istruttoria, conteggio interessi e ogni onere connesso all'affidamento) – in sigla “CA”, corrispettivo su accordato o “CDF”, commissione disponibilità fondi;
● un tasso di interesse. Inoltre, sempre da tale dato normativo può evincersi che agli sconfinamenti possono essere applicati: ● una commissione di istruttoria veloce – in sigla “CIV” – o commissione “oltre disponibilità fondi” - in sigla “CODF” - in misura fissa ed espressa in valore assoluto, connessa ai costi mediamente sostenuti dall'intermediario per l'istruttoria veloce. E' applicata sul saldo disponibile di fine giornata e solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono quello esistente;
● un tasso di interesse su ammontare e durata sconfinamento.
Tanto acclarato è evidente, dunque, come la CMS abbia una sua causa legittima, costituendo la remunerazione accordata all'Istituto di credito per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. In altri termini, questa rappresenta il corrispettivo per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro da parte del correntista, e del rischio che ne consegue per il concedente. E tuttavia, per essere valida la CMS deve tuttavia avere, ex art. 117 d.lg. 385/93 e 1446 c.c., peculiari requisiti di determinatezza, risultando all'uopo necessaria l'espressa previsione del tasso della commissione, della base di calcolo, dei criteri e della periodicità dell'addebito, ivi inclusa la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo: venendo meno in caso contrario una valida pattuizione. Ed infatti, in assenza della espressa pattuizione dei predetti parametri non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle pagina 7 di 30 parti, dovendosi escludere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, sì da rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico (cfr. ex multis: Corte appello Brescia, sentenza n.
1333 del 22/10/2021; Tribunale Siena, sentenza n. 573 del 10/07/2021; Tribunale
Firenze, sentenza n. 1626 del 14/06/2021; Tribunale di Siena, sentenza n. 271 del
20/3/2020).
Venendo alla fattispecie in rilievo il CTU ha riscontrato che:
“Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, stipulato in data 27/08/1990, in relazione alla commissione trimestrale di massimo scoperto è specificato quanto segue: ● Commissione sul massimo scoperto trimestrale: 1/4
L'analisi dei conti correnti evidenzia che la ha applicato la Cms dal 1994 al 2009 con aliquote CP_6
differenti ed in maniera discontinua;
in particolare si segnala che in alcuni trimestri non è stata applicata e poi veniva applicata nei trimestri successivi.
Nell'anno 1994 (primi estratti conto disponibili) la commissione è stata applicata nel secondo e terzo trimestre con aliquota pari allo 0,125%, mentre non risulta applicata nel primo trimestre (nel quarto trimestre non è stata applicata anche perché il saldo è stato sempre positivo).
Questo consulente tecnico d'ufficio ritiene che la clausola non sia sufficientemente determinata rispetto a quanto richiesto dalla giurisprudenza”. Nelle proprie conclusioni il CTU ha poi ribadito che:
“L'analisi dei conti correnti evidenzia che la ha applicato la Cms dal 1994 al 2009 con CP_6
aliquote differenti ed in maniera discontinua;
in particolare si segnala che in alcuni trimestri non è stata applicata e poi veniva applicata nei trimestri successivi.
Nell'anno 1994 (primi estratti conto disponibili) la commissione è stata applicata nel secondo e terzo trimestre con aliquota pari allo 0,125%, mentre non risulta applicata nel primo trimestre (nel quarto trimestre non è stata applicata anche perché il saldo è stato sempre positivo).
Questo consulente tecnico d'ufficio ritiene che la clausola non sia sufficientemente determinata rispetto a quanto richiesto dalla giurisprudenza.
pagina 8 di 30 Per quanto detto nel ricalcolo del saldo del conto corrente saranno enucleati tutti gli importi addebitati dalla a titolo di CMS pari ad euro 2.666,28”. CP_6
Ritiene il giudicante che sia condivisibile quanto approfonditamente rappresentato dal
CTU in ordine all'indeterminatezza delle modalità di parametrazione e, pertanto, la pattuizione della CMS deve dirsi nulla nei termini predetti, discendendone che la sua applicazione ove intervenuta risulta illegittima.
Mentre, in ordine alla CDF, si legge nell'elaborato peritale che: “Per riscontrare la corretta applicazione della CDF in base ai contratti risultanti in atti, validamente sottoscritti dalle parti, occorre verificare gli addebiti contabilizzati a titolo commissione disponibilità fondi dal terzo trimestre
2009 in poi, al fine di riscontrare l'esistenza di idonea clausola contrattuale conforme alla normativa suesposta.
Tra gli atti di causa non risultano presenti pattuizioni relative alla CDF, né alle altre commissioni collegate all'affidamento per elasticità di cassa (CIV, Spese gestione affidamenti Spese pratiche fido).
L'unico documento di pattuizione della CDF è la “Linea di credito per sconto fatture e anticipo effetti
(12/11/2014)” che stabilisce una aliquota pari allo 0,30%; tuttavia, trattasi di contratto riferito agli affidamenti per anticipi sbf/fatture e, quindi, non valido per le aperture di credito per elasticità di cassa. Per quanto detto, non risultano in atti pattuizioni riferite al fido di cassa e quindi, gli importi addebitati a questo titolo non risultano essere giustificati e saranno enucleati”. Coerentemente, nelle conclusioni del proprio elaborato, il CTU ha così statuito: “non risultano in atti pattuizioni riferite al fido di cassa e quindi, gli importi addebitati a questo titolo risultano essere giustificati e sa saranno enucleati ed in particolare:
1. Commissioni disponibilità fondi per complessivi euro 4.498,74;
2. Commissione istruttoria veloce (C.I.V.) per complessivi euro 165,00;
3. Spese gestione affidamento per complessivi euro 842,00.
4. Altre spese e commissioni su pratiche fido per complessivi euro 5.301,82”.
Anche in questo caso si tratta di considerazioni condivisibili.
3. Il tasso di interesse debitore.
pagina 9 di 30 Per ciò che attiene il tasso di interesse praticato, deve darsi conto della nullità delle clausole di rinvio, per la determinazione degli interessi passivi, ai c.d. usi piazza.
Costituisce ormai jus receptum, invero, il principio di diritto in accordo al quale in tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato, non essendo a tal fine sufficienti generici riferimenti come, ad esempio, appunto, i c.d. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.
Tanto è stato espressamente sancito dallo stesso legislatore con l'art. 4 della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154 (poi trasfuso nell'art. 117 TUB, secondo cui: “I contratti indicano il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”; e ancora “La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente” (comma abrogato nel 2010). Infine, secondo la norma: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Vale poi richiamare ulteriore principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in tema di determinatezza dell'interesse pattuito, secondo cui “il vigente art. 117 t.u.b. prescrive, al terzo comma, che «[i] contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora». Il comma successivo dispone, poi, che «[s]ono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Dottrina e giurisprudenza di merito, occupandosi della detta disciplina - la quale, ancor prima dell'entrata in vigore del testo unico del 1993, aveva trovato espressione nella previsione dell'art. 4 della I. n.
154/1992 cit. - hanno mostrato di orientarsi, in via prevalente, nel senso che essa non precluda alle pagina 10 di 30 parti di identificare per relationem il saggio di interesse (purché ovviamente i contraenti non facciano riferimento agli usi: ciò che la norma, come si è visto, vieta). Tale conclusione può essere senz'altro condivisa. Anzitutto va evidenziato che è lo stesso sesto comma dell'art. 117 t.u.b. a dar ragione, seppure indirettamente, di questa possibilità: nel proibire, infatti, che le clausole facciano rinvio agli usi, la norma implicitamente ammette che una relatio sia possibile;
diversamente, il divieto non avrebbe senso logico, finendo per essere ricompreso, e assorbito, in quello, più ampio, di determinare l'interesse e le altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne. In secondo luogo, occorre aver riguardo alla ratio della norma, che - pur nella cornice dei valori costituzionali del corretto funzionamento del mercato e dell'uguaglianza non solo formale tra contraenti (artt. 41 e 3 Cost.: cfr. Cass. Sez. U. 12 dicembre
2014, nn. 26242 e 26243 con generale riferimento alle nullità di protezione) – va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco. Ciò vale, però, ove il richiamo ai detti elementi trovi un reale fondamento giustificativo nella necessità di ancorare il tasso di interesse a indici o parametri di sicura identificazione che non siano determinati dalla banca: in tale ipotesi la finalità di trasparenza che sottende la norma può ritenersi soddisfatta, giacché non si è in presenza di alcun occultamento delle condizioni economiche contrattuali e la relatio è necessitata proprio dalla volontà di far dipendere l'ammontare dell'interesse da elementi esterni non predeterminabili. In un caso siffatto, oltretutto, va valorizzata la meritevolezza di tutela dello strumento dell'indicizzazione, che consente al cliente della banca di accedere a formule di finanziamento a tasso variabile che altrimenti gli sarebbero precluse. Deve invece negarsi che il rinvio a fonti esterne possa operare allorquando il saggio di interesse sia fatto dipendere dalla determinazione unilaterale dell'istituto di credito, da pubblicizzare con una certa modalità: ipotesi, quest'ultima, in cui pagina 11 di 30 il rinvio non ha propriamente ad oggetto l'indice o il parametro attraverso cui va determinato il tasso di interesse contrattuale - come accade, ad esempio, nel caso del mutuo con saggio di interesse parametrato all'euribor -, ma l'elemento documentale con cui la banca verrà a dare rappresentazione esteriore alla propria determinazione” (cfr. Cass. civ. 17110\2019; in senso conforme: Cass. civ. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023).
Tale essendo il dato normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve richiamarsi quanto rilevato nell'elaborato peritale, ove si legge che: “Nel contratto di conto corrente del
15/03/1990 il tasso debitore è pattuito con rinvio agli “usi piazza” e pertanto è da considerarsi nullo.
Tuttavia, come indicato nel paragrafo 1, il tasso di interesse debitore riportato nell'apertura di credito in conto corrente risulta contrattualizzato nel seguente modo: ● tasso debitore: tasso ufficiale di sconto aumentato di 3,5 punti percentuali, con un minimo del 18 per cento;
La predetta pattuizione, ad avviso dello scrivente, risulta valida ad eccezione della clausola “floor”.
La misura del tasso è parametrata al Tasso ufficiale di Sconto (oggi Tasso di riferimento) che costituisce una misura univocamente determinata.
Si procederà, quindi, a determinare il tasso debitore in base al predetto parametro (TUS/TUR), aggiungendo lo spread del 3,5% previsto dal contratto.
Questi tassi risultano essere validamente ed univocamente determinati in contratto e pertanto saranno applicati dal CTU per tutto il periodo intercorrente dal 1994 al 2018, fatta salva l'applicazione di eventuali tassi inferiori risultanti dagli estratti conto in atti.
Per quanto riguarda la previsione contrattuale di un tasso “minimo del 18 per cento”, lo scrivente Ctu ritiene la clausola non validamente pattuita, in quanto secondo giurisprudenza di merito, tale clausola deve essere espressamente approvata dal cliente a norma dell'art. 1341 c.c..
Ad ogni modo, come si può notare dagli estratti conto, il tasso applicato dalla è stato quasi CP_6
sempre inferiore al tasso minimo del 18%.
Si segnala che il tasso applicato dalla banca è quasi sempre stato distinto tra numeri debitori intra ed extra fido;
però, nell'unico contratto validamente pattuito (27/08/1990) il tasso debitore era pagina 12 di 30 “ancorato” al Tasso ufficiale di Sconto (oltre spread), senza alcuna distinzione tra numeri debitore intra o extra fido.
Per questo motivo, lo scrivente applicherà il tasso contrattuale, sia entro che extra fido, confrontandolo con il tasso medio applicato dalla banca nei vari trimestri;
solo ove il predetto tasso medio sarà inferiore sarà utilizzato nel ricalcolo (cfr. allegato 14).
Nei vari scalari analizzati sono stati applicate differenti misure del tasso debitore, differenziate per scaglione;
indicativamente:
● un primo tasso per scoperti entro il limite del fido;
● un altro tasso superiore per scoperti di conto entro il 10% del fido.
● un terzo tasso per scoperti di conto oltre il 10% del fido.
Si segnala, inoltre, nel calcolo degli interessi, dall'anno 1996 al 2003 risultano due differenti misure dei predetti tassi entro fido, ciascuna in corrispondenza di importi distinti dei “numeri debitori”; questo aspetto potrebbe far pensare alla natura di conto “promiscuo”, ovvero utilizzato sia per le movimentazioni del conto ordinario, sia per quelle relative al conto anticipi effetti.
Trattasi di una deduzione che non trova, però, un'esplicita conferma né nei contratti in atti, né soprattutto negli estratti conto, dove non si hanno espresse indicazioni in tal senso.
L'unico documento che fornisce un'indicazione è il contratto del 2014 (riferito agli anticipi), dove risulta pattuito un affidamento di euro 70.000,00, a tempo indeterminato, con operatività sul conto corrente ordinario n. 443/35238514, e vengono, inoltre, fissate le seguenti condizioni
● Commissione disponibilità fondi: 0,30% (con esempio di calcolo).
● Tasso a debito nominale variabile: parametro R3D + spread 4,00%, tasso massimo 14,00%.
● Tasso annuo a debito effettivo: 4,145%.
● Periodicità liquidazione interessi: trimestrale.
Per esprimere un giudizio in merito alle clausole predette occorre analizzare i contratti e gli scalari in atti e riscontrarne l'applicazione o meno a far data dal 2014 in poi.
pagina 13 di 30 Nel contratto di variazione affidamenti del 2008, il fido per elasticità di cassa viene pattuito nella misura di euro 30 mila, mentre quello riferito agli anticipi effetti è fissato in euro 70 mila;
quest'ultimo confermato con l'atto del 2014.
L'analisi della visura della Centrale Rischi, presente nel fascicolo telematico, conferma la misura dei due fidi (cfr. allegati).
Visto che non sono presenti in atti gli scalari riferiti al 2014, il riscontro potrà essere fatto soltanto dal
2015.
Dall'analisi degli scalari dal 2015 in avanti si riscontra che l'unico fido indicato per il calcolo dei numeri debitori è quello di euro 30 mila e così fino al termine del rapporto nel gennaio 2018.
Peraltro, risultano in atti, estratti conto e scalari riferiti al conto corrente n. 35501424, in essere presso riferiti al periodo IV trimestre 2014 – IV trimestre 2015. Controparte_9
Dall'analisi dei movimenti si evince che trattasi di conto presentazione anticipi sbf e dagli scalari si capisce che il conto è sempre a credito del correntista e matura soltanto interessi creditori.
In atti, risultano movimentazioni anche del conto n. 2785/20 riferite soltanto a pochi trimestri a cavallo tra l'anno 1994 e 1995; in questo conto maturano interessi debitori e commissioni.
Per tutto quanto detto, nonostante la “particolarità” di evidenziazione di differenti misure di tassi entro fido e differenti misure di tassi extra fido nel periodo 1996-2003, non vi sono evidenze certe circa la natura “promiscua” del conto corrente n. 35238514 (già 2785/00).
Inoltre, non vi sono evidenze di calcoli dei tassi debitori e commissioni distinti fra fido di cassa e fido anticipi sbf, come dovrebbe essere in un conto promiscuo.
Per tutte le argomentazioni sopra esposte, lo scrivente Ctu ritiene di considerare l'unica misura del tasso debitore così come pattuita nel contratto del 27/08/1990 (unico in atti) ed applicarla indistintamente ai numeri debitori entro ed extra fido;
questo perché nel contratto del 1990 non vi sono distinzione tra tasso debitore entro ed extra fido”.
Il CTU, inoltre, nel rispondere alle osservazioni del consulente di parte attrice ha aggiunto che: “Per la verifica delle rimesse solutorie, invece, il fido è stato ricostruito dal Ctu in base ai documenti risultanti agli atti (riferiti alle line di fido sul conto corrente) che corrispondono ai dati pagina 14 di 30 contenuti nella visura della Centrale Rischi;
non si è ritenuto di considerare i fidi per anticipi sbf
(rischio autoliquidanti) perché la ricostruzione riguarda un conto corrente ordinario e, come evidenziato in relazione, non vi è certezza della natura “promiscua” del conto corrente. Questo dubbio è stato, peraltro, evidenziato dallo scrivente nella propria relazione ed è riferito al periodo 1996-2004, dove sono presenti misure di tassi debitori differenti sempre riferite ai numeri debitori “entro fido”; si precisa, tuttavia, che non vi è alcuna esplicita indicazione né delle singole misure degli affidamenti (c/c ordinario e conto sbf), né viene indicato quali siano i tassi debitori riferiti alle differenti tipologie di operazioni
(conto ordinario o conto anticipi).
Dal 2006 risultano solamente un tasso entro fido ed il tasso extra fido e, poi, dal 2009 in poi gli estratti conto evidenziano “espressamente” che il fido riferito al conto che è pari ad euro 30 mila, ovvero esattamente quello stabilito in Centrale Rischi per “aperture di credito in conto corrente”; mentre non vi
è alcun riferimento ad altre linee di fido operanti sul conto.”.
Quelle sull'assenza di inequivoche evidenze sulla natura promiscuo del rapporto di conto corrente appaiono conclusioni condivisibili.
Oltretutto, a venire in rilievo non sono questioni rilevabili d'ufficio e la parte attrice né in citazione, né nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha dedotto specificamente l'esistenza di un conto promiscuo, avendo trovato specifica enunciazione gli elementi di fatto potenzialmente idonei a consentire tale qualificazione solo in sede di consulenza tecnica.
Vale infine rilevare che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione, in difetto di contestazione ai sensi dell'articolo 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso di interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. I, 20/05/2016, n. 10516).
4. L'anatocismo bancario.
pagina 15 di 30 In ordine alle pattuizioni inerenti la capitalizzazione degli interessi debitori, vale evidenziare come sia stata lungamente oggetto di dibattito la questione se l'uso di cui alle norme bancarie uniformi del 1951 (che si concretizzava, nei contratti di conto corrente bancario, nella capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dei clienti, a fronte di una capitalizzazione che – invece – era annuale per i saldi attivi) configurasse o meno un uso contrario ai sensi dell'articolo 1283 c.c.. Sennonché, a far data dal 1999, si è registrato un mutamento nell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in accordo al quale «gli interessi scaduti non possono produrre interessi altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il cd. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge” (cfr. Cass. 2374/1999). Da qui il primo controverso intervento del legislatore, oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 425 del
2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost.,
l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza;
siffatte clausole, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (opinio iuris ac necessitata). Scevra da censure di costituzionalità è risultata invece la novella dell'art. 120 T.U.B. introdotta dagli altri commi dell'art. 25 del D.Lgs. n.
342/1999 che, nello stabilire il principio di simmetria\pari periodicità dell'applicazione degli interessi sugli interessi maturati (sia su quelli debitori che su quelli creditori), ha demandato al C.I.C.R. la disciplina attuativa di tale principio. Il C.I.C.R. ha quindi provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ad pagina 16 di 30 eseguire le direttive di cui all'art. 25 cit., stabilendo, in particolare, che: in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto In particolare, l'art. 6 della delibera C.I.C.R prevede espressamente che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetti se non sono specificatamente approvate per iscritto”. A parere di questo giudice con tale previsione viene operato un richiamo all'art. 1341, comma 2, c.c. in accordo al quale, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte è richiesta, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (cfr. Cass. civ. 20606\2016). Vale altresì evidenziare che anche con riguardo ai contratti stipulati in data anteriore al
22/04/2000, è necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale. E ben vero, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 7105 del 2020). Sennonché, il legislatore ha regolato nuovamente la materia con la Legge
27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha modificato l'art. 120 del Testo
Unico Bancario, nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Il provvedimento in questione, tuttavia, non è mai stato pagina 17 di 30 emanato dal CICR creando non poche problematiche applicative. La norma, invero, secondo la condivisibile interpretazione di alcuni tribunali non può che essere intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. (cfr. Trib. Roma, 20 ottobre 2015). Di opinione contraria, invece, è risultata altra parte della giurisprudenza di merito, che ha escluso l'efficacia immediatamente precettiva del nuovo art. 120 TUB (cfr. Trib. Torino, 16 giugno 2015). E tuttavia, con il
D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con la Legge n. 49 dell'8 aprile 2016, il legislatore è ancora una volta intervenuto, modificando il testo dell'art. l'art. 120, comma 2, TUB che adesso così recita: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora,
e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”. In ottemperanza a tale previsione è stata adottata la delibera CICR del 3.8.2016, che ha disposto che, con riguardo ai contratti di apertura di credito regolate in conto corrente o conto di pagamento ed agli sconfinamenti, venga assicurata la stessa periodicità, mai inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. A
pagina 18 di 30 riguardo si è previsto che il 31 dicembre di ciascun anno costituisca il termine ultimo per il conteggio degli interessi o in alternativa che tale conteggio venga effettuato alla cessazione del rapporto per cui sono dovuti;
per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il termine resta comunque il 31 dicembre. L'art. 4 della delibera regolamenta, poi, il saldo periodico della sorte capitale ed il connesso regime di capitalizzazione degli interessi, prescrivendo che gli interessi debitori divengano esigibili il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente, ad ogni modo, deve essere garantito un tempo minimo di 30 giorni dalle comunicazioni previste dagli artt. 119 e 126 quater del TUB, prima che gli interessi divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini differenti ma solo se favorevoli al cliente. Ancora, il comma 5 dell'art. 4 stabilisce, altresì, che al cliente è concessa la possibilità di autorizzare, anche prima della scadenza,
l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi ultimi divengono esigibili.
La somma addebitata deve essere in questo caso imputata come sorte capitale ed è comunque fatta salva la possibilità per il cliente di revocare, in qualsiasi momento,
l'autorizzazione a condizione che non abbia ancora avuto luogo l'addebito dell'importo.
Ogni autorizzazione deve risultare per iscritto. Infine, l'art. 5, riguardante le modalità di adeguamento dei contratti in corso, dispone che: “I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi a quanto prescritto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B. ed al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126 sexies del T.U.B. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 6, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 1 del T.U.B.”.
Muovendo dalle superiori argomentazioni, occorre evidenziare che la clausola anatocistica di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente del 15/03/1990, ha il seguente tenore: “I rapporti dare aver vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di pagina 19 di 30 regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando agli interessi dovuti dal e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo Parte_1
restando che a fine anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dall' di credito e operate le ritenute fiscali di legge. Gli interessi dovuti dal Correntista Pt_2
all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. (…) Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati come ai precedenti commi secondo e terzo”.
Mentre, l'art. 7 del contratto di apertura di credito in c/c del 27/08/1990, così recita: “I rapporti dare aver vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando agli interessi dovuti dal e alle Parte_1
competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dall' di credito e operate le Pt_2
ritenute fiscali di legge. Gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. (…) Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati come ai precedenti commi secondo e terzo”.
Dal momento che manca in entrambi i casi la necessaria reciprocità, in quanto per gli interessi debitori è prevista la liquidazione trimestrale, mentre per quelli creditori la liquidazione in sede annuale, le predette clausole sono da ritenersi nulle.
pagina 20 di 30 Mentre, con riguardo agli ulteriori rapporti contrattuali, il CTU ha rilevato che: “Nei contratti di variazione fido del 2001 e 2008, nulla viene detto in relazione alla capitalizzazione, mentre nel documento di sintesi del 12/11/2014 per le Linea di credito per sconto fatture e anticipo effetti viene riportata l'indicazione sintetica “Periodicità liquidazione interessi: trimestrale”. Per quanto evidenziato, possiamo rimarcare che in atti non risulta un contratto valido stipulato successivamente al
30/06/2000 che statuisce validamente la capitalizzazione composta degli interessi debitori e creditori e la reciprocità degli stessi. (…) Dall'analisi delle clausole contrattuali, lo scrivente ritiene che per il periodo compreso tra l'inizio del rapporto 01/07/2000 ed il 31/12/2013 la pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi non sia valida in quanto non c'è prova in atti circa una pattuizione post 30/06/2000, né della pubblicazione dell'adeguamento da parte della Banca in
Gazzetta Ufficiale”.
Ancora, in relazione al periodo dal 01/01/2014 fino al 01/10/2016, il CTU ha correttamente ritenuto che: “Leggendo il tenore letterale dell'art. 120 Tub, così come modificato dalla legge n. 147/2013, si evince che la capitalizzazione degli interessi debitori a decorrere dal 2014 non poteva essere “…inferiore ad un anno…”. Considerato che dal 2014 la ha continuato ad CP_6
applicare la capitalizzazione trimestrale, si ritiene che la norma non sia stata rispettata e, quindi, viene meno anche la clausola anatocistica precedentemente pattuita. Quindi, lo scrivente opererà il ricalcolo delle competenze per il periodo 2014-2016 nel regime della capitalizzazione semplice: calcolo delle competenze nel trimestre di riferimento, ma addebito sul conto solo al termine del rapporto”.
Infine, in relazione al periodo dall'1/10/2016 fino al 15/01/2018, anche in questo caso condivisibilmente, il CTU ha rilevato che: “Per il periodo successivo al 01/10/2016 si è verificato che la ha operato la capitalizzazione annuale degli interessi con addebito al 01/03 CP_6
dell'anno successivo. Tale metodologia è rispettosa dell'art. 120 Tub nuova formulazione (Art. 17 bis, legge n. 49/2016) e, quindi, sarà confermata nelle elaborazioni del CTU”.
5. Il tasso di interesse ultralegale, l'esercizio dello ius variandi, nonché le spese indebitamente applicate.
pagina 21 di 30 Venendo ora alla questione usura, mette conto rilevare che la disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815, comma 2, c.p.c.) trova sede non solo nella L. n. 108/1996, il cui art. 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca
d'AL e l'Ufficio italiano dei cambi, aumentato della metà, ma altresì nell'art. 644, co. 4, cod. pen., siccome novellato dalla legge predetta. Tale ultima disposizione, al fine di impedire aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Risulta dirimente, dunque, individuare quali siano effettivamente le voci che possono venire in rilievo ai fini del tasso di interesse, sulla scorta delle allegazioni e probazioni in atti. In tale ottica, appare utile – preliminarmente
– richiamare, per ciò che attiene la rivelazione del TEG contrattuale, l'orientamento della giurisprudenza di merito, in accordo al quale: “alle istruzioni della Banca d'AL deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sè congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli” (cfr. Tribunale Napoli, Sez. II, Sent., 27/11/2020; Tribunale
Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018,
n.7465). Ogni indagine relativa alla violazione della normativa in materia di usura deve muovere da tali formule, evidenziandosi tuttavia che la mancata inclusione di un elemento di costo rilevante ai fini della normativa antiusura non è idonea ad escludere
(sulla scorta delle previsioni di legge citate) che debba tenersi conto della componente stessa nel calcolo del tasso praticato in concreto, così come anche del TEGM, e quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo, risultando ammissibile una disapplicazione della normativa tecnica in parte qua, atteso che la fonte primaria non può
pagina 22 di 30 essere prevaricata da quella secondaria (cfr. Cassazione S.U, sent. n. 16303 del
20/06/2018 – nella giurisprudenza di merito si veda: Tribunale Torino Sez. I,
22/03/2019; Corte d'Appello Milano, 14/03/2014). Ciò posto, sulla scorta delle risultanze di causa, appare opportuno dar conto di una serie di significativi e recenti arresti della Suprema Corte: uno in tema di comminatoria tra interessi corrispettivi e moratori, secondo cui “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell' art. 2, comma 4, della legge n. 108 del
1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. Cass. civ., sez. VI, sent.
04/11/2021, n. 31615); e l'altro, inerente la commissione di massimo scoperto, a mente del quale “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis inserito dalla legge di conversione n.
2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della Legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, calcolata aumentando della meta la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge n. 108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono pagina 23 di 30 oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1”
(cfr. Cass. civ. sez. I, 18/01/2019, n.1464).
Ciò posto, per quanto attiene il periodo successivo al momento genetico, con peculiare riguardo all'esercizio dello jus variandi ex art. 118 TUB, occorre evidenziare che allorquando a venire in rilievo è un rapporto di durata a tempo indeterminato, la legge ammette a talune condizioni, tanto sostanziali che formali, la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Segnatamente, dal 10/3/1992 (data di entrata in vigore della L. 154/1992, che all'art. 4 aveva previsto la necessità di una specifica clausola approvata dal cliente) la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente risultava autorizzata purché le parti avessero pattuito tale facoltà per iscritto in contratto. In data 1/01/1994 è poi entrato in vigore il Testo
Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 dell'1/9/1993), che ha abrogato le disposizioni sullo ius variandi sia relative alla L. 154/92 e sia relative alla L. 142/1992. In particolare, la versione originaria dell'art. 118 T.U.B. alla data del 01/01/1994 (data di entrata in vigore del testo Unico Bancario) prevedeva: “1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità
e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. Sennonché, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L.
n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, è stato introdotto il requisito del “giustificato motivo” e le specifiche modalità di comunicazione al cliente, stabilendosi altresì il rimando all'art. 1341, comma 2 c.c. che prevede la specifica approvazione per iscritto da parte del cliente. Successive modifiche alla disciplina dello ius variandi sono state apportate dall'art. 4 comma 2 D. Lgs.
pagina 24 di 30 13/08/2010 n. 141, che ha distinto i contratti di durata da quelli a tempo indeterminato, prevendo l'approvazione della clausola specificamente da parte del cliente e con riferimento alle sole condizioni previste dal contratto. Ancora, con il D.L.
13/05/2011 è stato introdotto il comma 2-bis, con specifico riferimento a chi non è né consumatore, né microimpresa, per i contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, prevedendo la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati in contratto. In particolare, il testo attualmente in vigore dell'art. 118 cit. prevede che: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
Orbene, tornando alla vicenda contrattuale che ne occupa, in relazione all'esercizio dello ius variandi il CTU ha dato conto che: “Lo ius variandi è il diritto riconosciuto alla banca di variare le condizioni del contratto in senso sfavorevole al cliente. Poiché in atti non risultano validi atti e/o contratti di modifica delle condizioni riportate nei contratti di conto corrente e di apertura di credito del 1990, al fine della verifica dei tassi ed aliquote si farà riferimento al contenuto di detti contratti e, quindi, non si terrà conto, quindi, delle modifiche sfavorevoli al correntista apportate alle condizioni mediante semplice comunicazione contenute nell'estratto conto, in assenza di giustificato motivo specificamente dettagliato (non saranno ritenute valide, dunque, motivazioni come “mutamento delle condizioni economiche generali” ovvero “insoddisfacente andamento del rapporto”). Discorso analogo in relazione al tasso debitore, in relazione al quale saranno considerate valide le variazioni contenute nelle lettere di variazione dell'importo dell'affidamento. Ovviamente, il discorso non si applica alle variazioni dovute alle eventuali oscillazioni del tasso di riferimento per i periodi in cui al rapporto è
pagina 25 di 30 stato applicato un tasso variabile. Difatti il contratto di apertura di credito del 1990 fissa un tasso variabile parametrato al Tasso ufficiale di sconto (TUS + spread 3,5%) e, pertanto, le variazioni dovute all'oscillazione del TUS saranno applicate e confrontare con i tassi applicati dalla Banca. Nel caso in cui i tassi determinati in base al TUS risultino superiori a quelli applicata dalla CP_6
saranno applicati questi ultimi (cfr. allegati)”.
Ciò posto, all'esito dei conteggi di competenza il CTU ha rilevato che: “considerato che l'unico contratto che pattuisce il tasso debitore e le altre condizioni economiche è datato 27/08/1990, la verifica dell'usura pattizia non è possibile, in quanto “il momento della conclusione del contratto” è antecedente alla prima pubblicazione dei tassi soglia usura è relativa al secondo trimestre 1997”.
Mentre, con riguardo ai trimestri successivi, il CTU ha rappresentato che: “L'unico trimestre in usura è quello di chiusura al 15/01/2018; gli interessi debitori liquidati in questo trimestre sono pari ad euro 0,04 e saranno dunque annullati in sede di ricalcolo (in questo trimestre sono state addebitate al di fuori della liquidazione trimestrale oneri per commissioni pratica fido per euro 225,97; tali importi però sono già stati enucleati in quanto mancano previsioni contrattuali in tal senso)”. Inoltre, l'ausiliario dell'Ufficio nel proprio elaborato cui integralmente si rimanda ha rilevato l'esistenza di esborsi a fronte di spese non pattuite che quindi possono essere oggetto di ripetizione.
6. La prescrizione.
Per quanto attiene, infine, l'eccezione di prescrizione, vale evidenziare come il ricalcolo del rapporto dare/avere debba operare tenendo in considerazione il termine decennale di prescrizione del diritto di ripetizione, decorrente per le rimesse ripristinatorie dalla data di chiusura del conto corrente, mentre per quelle solutorie (avvenute in assenza di fido o imputabili all'extra fido) dall'effettivo pagamento.
In tale ottica, è opportuno rappresentare che, con la sentenza a S.U. n. 24418\2010, la
Cassazione ha chiarito che “il pagamento, per dar vita ad una eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro pagina 26 di 30 soggetto (l'accipiens)…non può pertanto ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione”.
In particolare, la Corte ha precisato che sono qualificabili come pagamenti i versamenti intervenuti con conto scoperto o eccedente il limite dell'affidamento: per la quota di tali versamenti imputabile a pagamento di competenze illegittime, la prescrizione decennale decorre dalla data di versamento, mentre le rimesse solutorie effettuate oltre i 10 anni dall'interruzione dei termini prescrizionali non sono più ripetibili in quanto prescritte
(cfr. Cass. civ. sentenza n. 4214 del 15 febbraio 2024, secondo cui: “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, e non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”).
Il saldo cui riferimento per la verifica della natura ripristinatoria della rimessa è il saldo disponibile, ovvero la risultante della ricostruzione dell'estratto conto, operazione per operazione, con modalità di calcolo che tengano conto dell'effettiva disponibilità del correntista (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10/02/2020, n. 3025).
Ciò posto, per ciò che attiene la scelta circa il saldo disponibile da utilizzare, è possibile optare tra il “saldo banca” o il “saldo rettificato”. Il primo costituisce il saldo risultante dagli estratti conto redatti dalla banca, mentre il “saldo rettificato” è quello depurato dalle annotazioni che si assumono illegittime (interessi, commissioni, competenze, ecc.).
pagina 27 di 30 A riguardo, non può che prendersi atto del recente arresto di legittimità in accordo al quale “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 16/03/2023, n. 7721).
Infine, in ordine al tema dei periodi di vigenza dei rapporti contrattuali rispetto ai quali non sono state prodotti in giudizio gli estratti conto, occorre muovere dal consolidato orientamento di legittimità, relativo alle iniziative giudiziali assunte dal correntista.
Segnatamente, la Cassazione ha chiarito che “la produzione in giudizio degli estratti conto relativi al periodo di vigenza contrattuale è idonea a dimostrare l'esecuzione dei pagamenti e che a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile per il giudice del merito ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526); laddove il correntista ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (cfr. Cass. civ. n. 21913\2023).
Quanto, invece, al computo dei termini di prescrizione, deve farsi riferimento al periodo di dieci anni calcolato a ritroso dal giorno 4/02/2019 (coincidente con la messa in mora da parte dell'attrice: v. doc. 4).
pagina 28 di 30 Il CTU, nell'ipotesi di calcolo preferibile di cui si dirà oltre, ha correttamente fatto applicazione dei superiori principi, di guisa che è sufficiente rimandare all'elaborato peritale per ciò che attiene alle modalità pratiche della loro applicazione.
7. I rapporti dare\avere.
All'esito della disamina che precede, ritiene il giudicante che ai fini della corretta ricostruzione dei rapporti dare/avere, alla data del 15.1.2018, deve tenersi conto del fatto che, per quanto riguarda le rimesse solutorie, a venire in rilievo sono le sole competenze risultanti extra fido. Appare pertanto preferibile la soluzione n. 2 di cui all'integrazione all'elaborato peritale depositata in data 12.5.2023 che ha quantificato il saldo rettificato in € 39.431,01. La convenuta, pertanto, è tenuta a corrispondere all'attrice i predetti importi, oltre interessi. Sul punto, deve rilevarsi che, in accordo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di ripetizione di indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. Cass. civ. sez. I, 11/04/2024, n. 9757). Gli interessi, pertanto, sono dovuti a decorrere dal 4.2.2019, nella misura di legge (che deve dirsi quella di cui all'art. 1284, comma 4, dalla data della proposizione della domanda giudiziale).
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta e del relativo pregio, si quantificano in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
L'accoglimento della domanda proposta determina che le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto debbano essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
pagina 29 di 30 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 562\2021 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie la domanda proposta da e, previo accertamento e Controparte_1
declaratoria delle nullità contrattuali meglio specificate in parte motiva, ed espunzione delle somme illegittimamente addebitate, accerta e dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 2785/00 (poi c/c n. n.443/35238514) alla data del
15.1.2018 è pari ad € 39.431,01 a credito in favore del correntista, e per l'effetto condanna a corrispondere in favore di € Controparte_4 Controparte_1
39.431,01, oltre interessi di mora (nella misura di legge che, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, è quella di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.) a decorrere dal
4.2.2019, sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_4 Controparte_1
che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica già liquidate con decreto definitivamente in capo a Controparte_4
Così deciso in Massa, il 12.02.2025.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
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