Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1396/2010 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente rel./est.
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) dott.ssa Claudia Colicchio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 1396/2010 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11 luglio 2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 30 ottobre 2024,
TRA
c.f.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
TE (NA) il 28.01.1972, elettivamente dom.to in SC (NA) alla Via
Fasolara, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Luigi Telese (c.f.: C.F._2
) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di
[...]
citazione
- ATTORE
E
c.f.: , nata a TR CodiceFiscale_3
CC TE (NA) il 07.03.1929, elettivamente dom.ta in SC (NA)
Pag. 1
[...]
) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione risposta contenente domanda riconvenzionale
- CONVENUTA
E
Avv. Rosalba, c.f.: , nella qualità di CP_2 CodiceFiscale_5
curatrice speciale della interdetta c.f. Parte_2 C.F._6
, nata a [...] il [...], elettivamente dom.ta in SC (NA)
[...]
alla Via Fasolara, n. 4, presso il suo studio e rappresentata e difesa da sé
medesima
- CONVENUTA
E
c.f.: , nata a [...] il CP_3 CodiceFiscale_7
02.11.1963, e c.f.: , nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_8
(NA) il 06.11.1968, elettivamente dom.te in SC (NA) alla Via Fasolara, 4,
presso lo studio dell'Avv. Domenico Puca (c.f.: ) CodiceFiscale_4
dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procura in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta contenenti domande riconvenzionali
- CONVENUTE
E
c.f.: nata a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_9
24.07.1962, elettivamente dom.ta in SC (NA) alla Via Fasolara, n. 4,
presso lo studio dell'Avv. Domenico Puca (c.f.: ) CodiceFiscale_4
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di
Pag. 2 costituzione e risposta
- CONVENUTA
E
c.f: , nato a [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_10
19.01.1967, elettivamente dom.to in LA EN (NA) alla Via V. Morgera,
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Annunziata Piro (c.f.: C.F._11
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla
[...]
comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
E
c.f.: , nato a [...] Controparte_6 CodiceFiscale_12
TE (NA) il 22.10.1959, elettivamente dom.to in CC TE (NA)
alla Via Cretaio, 45, presso lo studio dell'Avv. Francesco Capezza (c.f.:
[...]
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._13
calce alla comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale
- CONVENUTO
Oggetto: scioglimento della comunione ereditaria e rendiconto.
Conclusioni: nelle note a trattazione scritta per l'udienza dell'11 luglio 2024
le parti hanno concluso nei termini che seguono:
parte attrice e le convenute (in persona della curatrice Parte_2
speciale Avv. Rosalba Alassini), e CP_3 Parte_3 CP_4
“… si riporta(no) (per quanto di ragione…) alle conclusioni svolte
[...]
in sede di costituzione in giudizio (e di cui alla relativa comparsa di
costituzione) che si ribadiscono anche in questa sede (per quanto di ragione e
Pag. 3 di attualità dopo la sentenza parziale intervenuta in questo giudizio)… Con
espressa richiesta di addebito del rendiconto e di spese di giustizia da porsi a
carico del convenuto , che – unico tra i figli di Controparte_6 Parte_4
- ha insistito sulla presunta validità… del testamento olografo di
[...]
(poi dichiarato falso e quindi inesistente dal Tribunale con Parte_4
la sua precedente sentenza parziale)…” compreso il “rimborso di quanto
anticipato per le varie CTU dall' attore da porsi a carico del…CE
”; Pt_4
il convenuto ha chiesto “
1. In via preliminare che il Controparte_5
Tribunale voglia disporre chiarimenti del CTU per l'aggiornamento del
valore della massa e la formazione delle quote previa eliminazione della
tettoia p.lla 970 sub 2. In via subordinata, trattandosi di mero calcolo
matematico, il Tribunale potrà procedere alla formazione delle quote per
differenza.
2. Nel merito si riporta alle conclusioni già precisate nella
comparsa di costituzione e risposta… con tutte le richieste, osservazioni
contenute nelle memorie ex art. 183 cpc, in tutti i propri atti e nei verbali di
udienza. Con vittoria di spese e compensi legali e rimborso delle spese di
CTU come anticipate sia per CTU grafica che tecnica.
3. In via istruttoria,
insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei propri atti
comparsa di costituzione e memorie ex art. 183 c.p.c. tra cui l'interrogatorio
formale e la prova testimoniale sulle circostanze e con i testimoni ivi
dettagliatamente indicati…. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con i
termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il rito ante Cartabia”;
il convenuto “si riporta ai propri atti ed alle Controparte_6
deduzioni ed eccezioni sin qui svolte. In caso di ritenuta ammissibilità e
Pag. 4 proponibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria….
nel merito conclude come da comparsa di costituzione in atti siccome
integrata dalle memorie ex art. 183 VI comma cpc 1 e 2 termine anche con
l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio sulle
quali il Tribunale non si è mai pronunciato. Insiste per l'accoglimento della
domanda riconvenzionale di indegnità a succedere di tutti i coeredi che nel
presente giudizio hanno dichiarato di conoscere a vario titolo della falsità del
testamento olografo del… senza averne impedito la sua Parte_4
pubblicazione ed anzi approfittando della stessa pubblicazione per quasi dieci
anni. In subordine chiede condanna degli stessi per responsabilità aggravata
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Conclude infine per il rigetto delle domande
proposte ex adverso nei confronti di in quanto non Controparte_6
provate. Conclude infine per la condanna degli attori al pagamento delle
spese di giudizio da assegnarsi in favore dello scrivente difensore per averne
fatto anticipo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio la madre ed i propri fratelli per l'udienza del 22 aprile
2010 esponendo:
- che il 06.03.2001 in Napoli decedeva il padre Parte_4
lasciando quali eredi superstiti la coniuge e i sette comuni TR
figli, ossia esso attore e i suoi germani , CP_6 CP_4 CP_3 CP_5
e quest'ultima interdetta con tutore detta madre Pt_3 Parte_2
TR
- che dopo la morte del de cuius era stato rinvenuto un testamento
Pag. 5 olografo presuntamente redatto dal defunto, pubblicato il 28.11.2002,
mediante atto per notaio di Forio (NA), rep. n. 73460 – racc. n. Per_1
28740, “…(palesemente) falso”;
- che già precedentemente a tale pubblicazione testamentaria la madre aveva espressamente rinunciato all'eredità del marito TR
mediante atto ricevuto dal cancelliere di questo tribunale - sez. distaccata di
SC l'11.09.2001 ed ivi registrato il successivo 17.09.2001 al n. 262 - serie
A;
- che era, pertanto, suo interesse proporre azione di querela di falso al fine di sentirne dichiarare la falsità con conseguente apertura della successione legittima di con tutti gli effetti connessi. Parte_4
L'attore ha concluso in citazione chiedendo:
- sentir dichiarare falso, e quindi nullo ex art. 606 c.c., il testamento olografo presuntamente redatto dal de cuius e la nullità di tutti gli eventuali atti dispositivi e non dispositivi posti in essere dai convenuti a seguito della pubblicazione di detto testamento con conseguente loro revoca e declaratoria di inopponibilità nei suoi confronti in ordine all'asse ereditario/patrimonio relitto;
- sentir dichiarare aperta la successione legittima ex art. 565 c.c. di e, dopo aver ricostruito dell'asse ereditario anche mediante Parte_4
eventuale collazione, la divisione ex art. 713 c.c. e lo scioglimento della comunione ereditaria tra tutti essi eredi con la conseguente costituzione delle rispettive quote divise di proprietà immobiliari come ad essi spettanti, con restituzione da parte di quei convenuti che, allo stato, li possedevano e occupavano in toto, da condannarsi, altresì, a rendere il conto dei frutti e delle
Pag. 6 rendite percepite al fine di rimborsarlo di quanto ad esso spettante compresa,
in caso di loro opposizione, di una somma a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi ritenuta equa dal tribunale e le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita in giudizio, con l'Avv. Domenico Puca, CP_1
, in proprio e nella qualità di tutore della convenuta figlia interdetta,
[...]
, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata Parte_2
in cancelleria il 17.03.2010 contenente domanda riconvenzionale, la quale ha espresso le stesse deduzioni e conclusioni dell'attore aderendo, per quanto di ragione e competenza, alla domanda volta alla dichiarazione di falsità di quel testamento e chiedendo la conseguente apertura della successione legittima di
, lo scioglimento della comunione ereditaria tra tutti essi Parte_4
eredi - ella in particolare in proprio e nella predetta qualità di tutore dell'erede
- con la conseguente formazione delle rispettive quote Parte_2
ereditarie ad essi spettanti, con restituzione da parte di quei convenuti che,
allo stato, li possedevano e occupavano in toto da condannarsi, altresì, a rendere il conto dei frutti e delle rendite percepite al fine di rimborsarla di quanto ad essa spettante - anche nella qualità -, compresa, in caso di loro opposizione, di una somma a titolo di risarcimento dei danni patiti e a patire ritenuta equa dal tribunale e le spese di lite con attribuzione. Quote, rimborso e risarcimento danno richieste in via riconvenzionale.
In pari data si sono costituite anche e sempre Pt_3 CP_3
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Puca, spiegando le stesse difese e domande della loro madre.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domande riconvenzionali depositata in cancelleria il 30.03.2010, si è costituito in
Pag. 7 giudizio anche , il quale ha dedotto che, pur non avendo Controparte_6
ragione di dubitare quanto affermato dai parenti in ordine alla incapacità di scrivere del de cuius, quest'ultimo sapeva certamente firmare ed era stato lucido e nel pieno possesso delle facoltà mentali sino alla morte, facoltà che lo avevano portato più volte ad esprimere oralmente le sue ultime volontà circa il suo patrimonio in modo del tutto identico a quello contenuto nella scheda testamentaria impugnata da sua madre e dai germani;
che, sebbene i suoi
congiunti sapessero che non sapeva scrivere, avevano Parte_4
chiesto congiuntamente al notaio di pubblicare il testamento olografo e, ad eccezione della propria madre che aveva già rinunciato all'eredità, avevano accettato puramente e semplicemente l'eredità come in esso relitta dal de
cuius dichiarando di prestare “la più ampia e formale acquiescenza,
rinunziando sin d'ora ad ogni e qualsiasi azione di riduzione”, ponendosi, in tal modo, in netta contraddizione tra l'espressa volontà di accettare la successione ab intestato disposta dal defunto e l'espressa intenzione - di cui ai loro rispettivi atti costitutivi - di avvalersi dell'azione di querela di falso.
Pertanto, delle due l'una: o la loro richiesta congiunta di pubblicazione del testamento olografo va valutata come conferma ex art. 590 c.c. del testamento oppure come uso sciente di un testamento falso con tutte le conseguenze ex art. 563 (recte: 463) c.c. a carico di tutte le sue controparti che avevano dichiarato di conoscere le ragioni della falsità del documento;
che laddove il tribunale, diversamente opinando, dovesse propendere per l'apertura sic et
simpliciter della successione legittima del de cuius avrebbe dovuto considerare che aveva già rinunciato all'eredità e che non TR
era ammissibile una successiva accettazione;
in via subordinata, di aderire alla
Pag. 8 richiesta di apertura della successione ab intestato del Parte_4
previa ricostruzione dell'asse ereditario anche mediante collazione ereditaria.
Collazione nella quale avrebbero dovuto essere, in particolare, conferite le donazioni di denaro effettuate dal defunto in favore dei figli e CP_3 Pt_3
(convenute) e di (attore – mediante la ricostruzione dei movimenti Parte_1
bancari eseguiti dal de cuius sui conti correnti bancari e sui libretti di deposito accesi presso il Banco di Napoli di Napoli - fil. di CC TE (NA) e di LA EN (NA) e presso l'Ufficio Postale di CC TE
(NA), nonché la ricostruzione di quelli effettuati post mortem dai coeredi che ne avevano l'accesso; la cessione del contratto di affitto che il de cuius aveva in essere con la società Ina Casa con relativa possibilità di riscatto in favore della convenuta gli interventi, sia migliorativi che Controparte_4
peggiorativi, realizzati sui beni ereditari individuandone gli autori e comunque riconoscendo ad egli stesso, possessore di buona fede, l'indennità
per le migliorie e per l'addizioni effettuate nel lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione del testamento, a dire delle controparti rinvenuto in casa del de
cuius, all'attualità.
ha, dunque, chiesto, anche in via riconvenzionale, Controparte_6
di dichiarare che la richiesta congiunta di pubblicazione del testamento olografo presentata al notaio il 28.11.2002 ha valenza di conferma Per_1
ex art. 590 c.c. di quello enunciato soltanto in forma orale dal de cuius e, di conseguenza, confermare la successione testamentaria;
in via subordinata, di dichiarare che predetta richiesta congiunta si appalesa ad uso sciente da parte dell'attore e delle altre parti di un testamento falso con tutte le conseguenze
ex art. 463 c.c. a loro carico, i quali avevano dichiarato di conoscere le ragioni
Pag. 9 della falsità del documento;
in via ancora più gradata, nel caso di rigetto delle richieste appena espresse, di dichiarare aperta la successione ex lege di
, di ricostruire anche a mezzo di collazione l'intero asse Parte_4
ereditario, di sciogliere la comunione ereditaria e di procedere alla formazione delle quote ereditarie, mediante piano di riparto, da assegnare agli eredi legittimari ad esclusione della (coniuge superstite e madre TR
delle parti) già rinunciataria all'eredità; di quantificare le migliorie apportate ai beni ereditari da esso comparente, possessore in buona fede, disponendone la liquidazione a suo favore a carico della massa;
di condannare l'attore e i convenuti a rendere il conto del possesso dei frutti e delle rendite dei beni da loro posseduti a far data dall'apertura della successione disponendo nel caso a suo favore, altresì, il ristoro dei danni comprensivo di interessi. Con vittoria di spese di lite con attribuzione da porre a carico dell'attore e dei convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
02.04.2010, si è costituito in giudizio altresì , il quale ha Controparte_5
dichiarato di non opporsi alla declaratoria di falsità del testamento olografo e di aderire, pertanto, alla domanda di divisione ereditaria, di scioglimento della comunione, della formazione delle quote e del rendiconto da parte di chi fosse stato e/o fosse all'attualità nel possesso dei beni facenti parte del compendio della massa ereditaria, osservando anch'egli che, ai fini della sua formazione,
la coniuge superstite convenuta aveva rinunziato TR
all'eredità del dante causa con atto ricevuto dal cancelliere di questo tribunale
– sez. distaccata di SC dell'11.09.2001, ivi registrato il 17.09.2001 al n.
262 - serie A;
ha, di poi, elencato i beni di cui era proprietario il de cuius che,
sulla scorta di perizia del proprio tecnico di fiducia, geom. Per_2
Pag. 10 , depositata in allegato all'atto costitutivo, ammontavano con Per_3
rivalutazione all'attualità a complessivi € 858.893,00.
ha, quindi, chiesto di dichiarare aperta la Controparte_5
successione di e la falsità e nullità del testamento olografo;
Parte_4
di ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione ereditaria secondo legge tra gli eredi previa ricostruzione dell'asse ereditario anche a mezzo di collazione e di riduzione in caso di violazione di quota legittima, la vendita dei beni in caso di loro indivisibilità, la presentazione dei rendiconti da parte chi fosse nel possesso dei beni;
di condannare gli eredi detentori di tali beni a far data dell'apertura della successione al pagamento della indennità per godimento esclusivo e,
segnatamente: per l'ammontare di € 154.350,00, Controparte_6 Pt_2
per quello di € 27.00,00, per quello di € 3.150,00,
[...] Parte_3
per quello di € 6.300,00 ovvero ognuno di essi per la Controparte_5
somma individuata dal tribunale, oltre interessi e rivalutazione, dichiarando,
altresì, tale importo complessivo compensato con le somme ad egli spettanti per i miglioramenti effettuati ai cespiti descritti ai punti da 1 a 4 della comparsa di costituzione (un locale grezzo, un'unità immobiliare posta al primo piano di un fabbricato di maggiore consistenza, un'ulteriore unità
immobiliare posta al primo piano di un fabbricato di maggiore consistenza e un'unità immobiliare su due livelli, tutti in CC TE-NA, alla Via
Cognole); di accertare e dichiarare che, dopo l'apertura della successione,
esso convenuto ha eseguito miglioramenti a tali n. 4 immobili e, per l'effetto,
condannare i suoi coeredi al pagamento in suo favore della somma di €
222.660,00 o di quella accertata nel corso del giudizio e infine, di porre le
Pag. 11 spese del procedimento di divisione, collazione e riduzione a carico della massa ereditaria con privilegio e, in caso di opposizione, a carico del e/o degli opponenti.
All'udienza del 22 aprile 2010 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e rinviava all'udienza del 2 dicembre 2010.
Con comparsa di costituzione e risposta a firma sempre dell'Avv.
Domenico Puca depositata in cancelleria il 17.06.2010, si è costituita anche
, la quale ha formulato le stesse domande e conclusioni Controparte_4
dell'attore, della madre e delle sorelle e CP_3 Pt_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
02.07.2012, si è costituita per la convenuta interdetta in Parte_2
luogo della madre, l'Avv. Rosalba Alassini reiterando le prime difese.
Nella prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. il convenuto CP_6
ha proposto domanda volta ad accertare la natura di donazione
[...]
indiretta della compravendita tra il padre ed il fratello con atto del CP_5
5.10.1991 registrato in SC il 5 luglio 1999 al n. 4 serie 3 V avente ad oggetto il fabbricato di vani catastali 4 con annessa piccola corte riportato in
Catasto alla partita 218, folio 10, p.lla 241 sito in CC TE alla
Via Cognole.
Concessi nuovamente i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.,
all'udienza del 24.10.2013, il G.I., rilevata la richiesta dei procuratori delle parti di fissare udienza affinché ciascuna di esse, personalmente o a mezzo dei propri legali costituiti, dichiarasse l'intenzione di avvalersi o meno in via definitiva del testamento olografo, ha fissato per tale interpello l'udienza del
07.11.2013.
Pag. 12 In questa udienza tutte le parti, ad eccezione del convenuto CP_6
hanno reso rituale interpello ex art. 222 c.p.c dichiarando di non
[...]
volersi avvalere del predetto testamento olografo in quanto nullo o falso e chiesto che l'apertura della successione ereditaria del defunto Parte_4
fosse svolta e regolata nelle forme della successione legittima ab
[...]
intestato. Come appena profilato, volontà contraria è stata manifestata da presente personalmente in aula, il quale dichiarava di Controparte_6
volersene avvalere sostenendo, tra l'altro, l'avvenuta trascrizione dello stesso e il mutamento dello stato di diritto dei beni in successione, chiedendo e ottenendo, altresì, di essere liberamente interrogato nella stessa udienza.
Con ordinanza resa fuori udienza il 17/20.12.2013, il G.I. ha fissato l'udienza del 06.03.2014 “per la formale proposizione della querela di falso
ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c. e specificatamente per procedersi alla
redazione del processo verbale di deposito ai sensi dell'art. 223 c.p.c con la
partecipazione del Pubblico Ministero” facendo “ordine al notaio Per_4
che ha provveduto alla pubblicazione del testamento oggetto della
[...]
querela di provvedere al deposito entro tale udienza dell'originale del
testamento de quo, pena l'attivazione dei rimedi di cui all'art. 224 c.c ed il
sequestro dello stesso….”.
In tale udienza, l'attore è comparso personalmente e Parte_1
ha provveduto al deposito di dichiarazione di proposizione/presentazione di querela di falso civile avverso il testamento olografo e il giudizio, pur tuttavia,
è stato rinviato all'udienza del 19.06.2014, in quanto, causa pensionamento del predetto notaio non era stato acquisito agli atti l'originale Per_1
dell'atto e, quindi, ne è stata disposta l'acquisizione presso l'archivio notarile
Pag. 13 di Napoli.
Depositato, quindi, tale atto unitamente alla scheda testamentaria e formalizzatane l'acquisizione (cfr. udienza del 16.10.2014), è stata espletata
C.T.U. grafologica con la nomina dell'avv. , il quale ha Persona_5
depositato il 30.11.2015 il suo elaborato.
Dopodiché, alla udienza del 23.10.2017 la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e decisa parzialmente dal collegio giudicante con sentenza n. 897/2019 emessa il
23.01.2019 e depositata e resa pubblica il 24.01.2019 il Collegio, ha così
provveduto: “
1. Accoglie la domanda;
2. Dichiara la falsità del testamento
olografo a firma apparente di pubblicato il 28/11/02 n. Parte_4
rep. 73460 – racc. 28740 per Notar di Forio;
3. Rimette la causa sul Per_1
ruolo come da separata ordinanza;
4. Spese al definitivo”. Con la stessa sentenza il Tribunale ha rigettato l'eccezione di con la Controparte_6
quale era stato invocato il disposto dell'art. 590 c.c. (conferma ed esecuzione volontario di disposizioni testamentarie nulle) in quanto la norma non si applica ai testamenti falsi come quello esaminato.
Con ordinanza resa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio “per il vaglio delle domande di divisione della comunione
ereditaria e relative restituzioni di frutti nelle more percepiti” e le parti sono state rimesse innanzi al G.I. alla udienza del 21.03.2019 anche al fine di verificare la possibilità di addivenire a un bonario componimento della lite con invito a depositare almeno dieci prima eventuali progetti di divisione.
All'esito di tale udienza è stata disposta C.T.U. tecnica con la nomina dell'Ing. affinché, esaminata la documentazione prodotta ed Persona_6
Pag. 14 acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari e catastali, individuasse i beni oggetto della domanda di divisione giudiziale verificandone l'attuale appartenenza alle parti in causa e specificando la misura di ciascuna quota ed il relativo titolo di acquisto;
descrivesse dettagliatamente i beni stessi fornendone una rappresentazione grafica e fotografica, quest'ultima corredata altresì dalle opportune didascalie esplicative;
predisponesse un progetto di comoda divisione in natura dei beni con eventuali conguagli in denaro;
laddove non comodamente divisibili,
fornisse adeguata spiegazione di detta indivisibilità determinando il loro attuale valore di mercato chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
rilevasse,
inoltre, se gli immobili presentassero o meno la sussistenza dei requisiti di legittimità urbanistica tali da consentirne la commerciabilità ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;
procedesse a predisporre attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis,
della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; identificasse il soggetto o i soggetti detentori dei relativi cespiti dalla data di apertura della successione all'attualità determinandone, per lo stesso arco temporale, il valore di godimento e fornendo, infine, ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della decisione del presente giudizio.
Depositato l'elaborato peritale in data 09.09.2021; rilevato che l'ausiliario aveva riferito che per una pluralità di immobili non sussisteva il
Pag. 15 cd. allineamento catastale oggettivo, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ritenuto che tale circostanza ostava allo scioglimento della comunione dei predetti immobili, il G.I. ha onerato le parti a regolarizzare tali situazioni provvedendo direttamente, entro il 30.10.2022, a loro cura e spese, alle attività necessarie per regolarizzare il cd. allineamento catastale oggettivo degli immobili che si trovavano in uno stato di fatto difforme da quello rappresentato nelle planimetrie catastali,
rinviando la causa alla udienza del 10.11.2022.
Dopo vari rinvii disposti al fine di consentire alle parti di trovare per l'esecuzione e il completamento di tale operazione di allineamento catastale degli immobili intestati al dante causa, la relativa documentazione, unitamente agli estratti catastali da cui risultava anche l'approvazione di tale cd.
“Riallineamento Catastale Oggettivo” da parte dell'Agenzia del Territorio di
Napoli, è stata depositata agli atti il 26.06.2023 dal procuratore di parte attrice.
Alla udienza del 26.10.2023, il G.I. ha invitato le parti ad integrare la documentazione necessaria per rispondere ai rilievi del C.T.U. da pag. 105 e segg. dell'elaborato peritale, inerenti all'assenza di conformità catastale oggettiva e con successiva ordinanza a scioglimento del 20.11.2023 ha disposto un'integrazione al mandato già conferito al C.T.U. del seguente tenore: “1) Verifichi il CTU se, all'esito dell'attività svolta dai CCTTPP di
parte, sussista per gli immobili caduti in successione il cd. allineamento
oggettivo catastale di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio
1985, n. 52, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
Pag. 16 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 2) dica se la situazione urbanistica-
edilizia degli immobili caduti in successione, da cui anche dipende la
commerciabilità degli stessi, sia rimasta o meno invariata rispetto a questo
dettagliatamente esposto nel primo elaborato depositato;
3) aggiorni
all'attualità i prospetti di cui al punto 3.9 della relazione (valore di
godimento dei nove beni da dividere)”; con la medesima ordinanza il Giudice
ha invitato le parti a pronunciarsi sulla possibilità di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria solo sui beni immobili che risultassero commerciabili riservandosi all'esito ogni pronuncia sull'individuazione dei beni componenti l'asse ereditario a fronte dei rilievi del convenuto Controparte_6
Depositato in data 06.03.2024 il nuovo elaborato peritale, all'udienza del 28.03.2024, non raggiunta alcuna intesa tra le parti e contestata la nuova perizia, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.07.2024 svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dove le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e il giudicante relatore ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, quindi, di gg.
60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 10.10.2024) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al
30.10.2024).
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del presente giudizio, il
Collegio è chiamato innanzitutto ad una ricognizione delle domande sulle quali occorre ancora pronunciarsi all'esito della sentenza non definitiva n.
897/2019 emessa il 23.01.2019 e depositata e resa pubblica il 24.01.2019.
Con questa sentenza il Collegio si è pronunciato unicamente sulla
Pag. 17 falsità del testamento, dichiarandola, e sul rigetto dell'eccezione di CP_6
che chiedeva, comunque, applicarsi l'art. 590 c.c. e fare salve,
[...]
quindi, le disposizioni testamentarie ivi contenute.
Schematicamente le domande sulle quali occorre pronunciarsi ancora possono così di seguito indicarsi.
L'attore ha chiesto: Parte_1
1) dichiarare la nullità di tutti gli eventuali atti dispositivi e non dispositivi posti in essere dai convenuti a seguito della pubblicazione di detto testamento con conseguente loro revoca e declaratoria di inopponibilità nei suoi confronti in ordine all'asse ereditario/patrimonio relitto;
2) sentir dichiarare aperta la successione legittima ex art. 565 c.c. di e procedersi alla divisione ex art. 713 c.c.; Parte_4
3) condanna dei convenuti che occupano i beni relitti, altresì, a rendere il conto dei frutti e delle rendite percepite al fine di rimborsarlo di quanto ad esso spettante compresa.
Il convenuto ha aderito alle domande sub 1), sub Controparte_5
2) e sub 3) chiedendo altresì:
4) “la riduzione qualora risulti la lesione della quota di legittima”;
5) la condanna delle altre parti che risultano detentori di beni ereditari al pagamento dell'indennità di occupazione a far data dall'apertura della successione quantificata per in euro 154.300,00, per Controparte_6
in euro 27.000,00, per in euro 3.150,00; e Parte_2 Parte_3
per in euro 6.300,00 “dichiarando tale importo Controparte_5
compensato con le somme spettanti al sig. per i miglioramenti Pt_4
effettuati ai cespiti” alla Via Cognole di CC TE;
Pag. 18 6) la condanna di tutte le altre parti al pagamento in proprio favore della somma di euro 222.600,00 per miglioramenti apportati ai medesimi immobili.
Il convenuto ha chiesto: Controparte_6
7) dichiarare, ai sensi dell'art. 463, n. 6, c.c. l'indegnità di tutte le altre parti del giudizio che hanno utilizzato scientemente il testamento olografo perché erano a conoscenza che il padre non sapeva scrivere;
8) in subordine, in caso di rigetto della domanda sub 7), ha avanzato la medesima domanda sub 2) del presente elenco;
9) quantificarsi le migliorie dal medesimo apportate ai beni ereditari che va ritenuto possessore di buona fede disponendo la liquidazione a carico della massa secondo i criteri di cui all'art. 1150 c.c.;
10) accertamento della natura di donazione indiretta della compravendita tra il padre ed il fratello con atto del 5.10.1991 CP_5
registrato in SC il 5 luglio 1999 al n. 4 serie 3 V avente ad oggetto il fabbricato di vani catastali 4 con annessa piccola corte riportato in Catasto
alla partita 218, folio 10, p.lla 241 sito in CC TE alla Via
Cognole.
Le convenute TR Parte_2 [...]
e hanno proposte le medesime domande volte alla CP_3 Parte_3
divisione ereditaria del compendio secondo le regole della successione ab intestato ed alla resa dei conti da parte di ha avuto il godimento dei beni relitti.
La convenuta ha proposto le medesime domande delle Controparte_4
sorelle.
Pag. 19 Occorre subito rilevare che sia la domanda sub 10) di CP_6
sia le domande di sono inammissibili perché
[...] Controparte_4
tardive, la sub 10) perché proposta nella prima memoria istruttoria e quelle della convenuta perché la medesima si è costituita in giudizio CP_4
scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c.. In entrambi i casi le domande sono tardive ed al riguardo nessuno dei due convenuti ha chiesto di essere rimesso in termini adducendo fatti al medesimo non imputabili.
Passando al merito merita di essere esaminata per prima per la sua pregiudizialità logica la domanda sub 7) proposta da con Controparte_6
la quale si chiede di dichiarare, ricorrente l'ipotesi cui al n. 6 dell'art. 463 (e non 563) c.c. l'indegnità a succedere dell'attore e di coloro che, costituendosi,
hanno dichiarato di sapere che il genitore non sapeva scrivere, per avere fatto scientemente uso di un testamento che sapevano essere falso.
Questa domanda deve ritenersi proposta nei confronti di , Parte_1
e Invero, sono queste le parti (oltre a CP_3 Pt_3 CP_4 Pt_2
che ha tuttavia rinunciato all'eredità del marito e che non TR
solennemente revocato questa rinuncia;
Cass. n. 37927/2022) che hanno dichiarato, costituendosi in giudizio, di sapere che il proprio genitore era analfabeta.
La domanda con la quale si chiede dichiararsi l'indegnità a succedere non può, invece, ritenersi proposta da anche nei confronti di CP_6
sia perché quest'ultimo si costituì in giudizio due giorni Controparte_5
dopo e, quindi, successivamente alla proposizione della domanda CP_6
in esame in cui si faceva chiaramente riferimento a coloro che si erano già
costituiti affermando di sapere che il padre era analfabeta sia perché,
Pag. 20 comunque, non ha mai nei suoi scritti affermato di essere a CP_5
conoscenza che il padre non sapeva scrivere.
Si rileva ancora che nessuna delle altre parti ha proposto la medesima domanda di dichiarazione dell'indegnità a succedere nei confronti di ed al riguardo si osserva che “l'indegnità a succedere Controparte_6
prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa "ipso iure", non è rilevabile
d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che
essa non è uno "status" del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto
dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una
sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico
e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione” (Cass., sez, II, sent.
n. 5411/2019; Cass. sez. II, sent n. 5402/2009).
Sussiste, inoltre, la legittimazione attiva di per Controparte_6
proporre questa domanda poiché “la legittimazione a chiedere la pronuncia di
indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare
all'indegno nella delazione ereditaria e, quindi, anche al coerede che
potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota qualora i
successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non
possano o non vogliano accettare l'eredità” (Cass. 6747/2018; Cass.
24252/2016).
Ciò premesso si deve osservare che la fattispecie di cui al n. 6 dell'art. 463 c.c. prevede che è dichiarato indegno a succedere colui che ha fatto scientemente uso di un testamento falso.
Nel verbale redatto il 28 novembre 2002 dal Notaio di Persona_4
pubblicazione del testamento olografo, dichiarato poi apocrifo da questo
Pag. 21 tribunale con la menzionata sentenza non definitiva, si legge che erano presenti, innanzi al notaio, (in proprio) ed i figli TR
, e . Gli stessi “mi CP_6 CP_4 CP_3 CP_5 Pt_3 Parte_1
richiedono di ricevere il presente atto nell'interesse della successione del sig.
Mi fanno istanza per la pubblicazione e successivo Persona_7
deposito nei miei atti notarili del testamento olografo del predetto de cuius,
testamento che qui mi presentano. A ciò aderendo io notaio ricevo detto
testamento che consiste di un foglio di carta da lettera scritto da mano
apparentemente identica sopra numero ventinove righi della prima facciata,
sopra tenuto righi della seconda facciata, sopra diciotto righi della terza
facciata compresa data e sottoscrizione”. Dopo la lettura del testamento,
“seduta stante i costituiti dichiarano di volere accettare, come accettano
puramente e semplicemente l'eredità come relitta dal de cuius in forza del
citato testamento al quale prestano la più ampia e formale acquiescenza
rinunciandovi in d'ora ad ogni qualsiasi azione di riduzione. …”. Dopo la pubblicazione del testamento, che prevede disposizioni in favore della moglie
(che tuttavia aveva già rinunciato all'eredità del marito) e dei figli , CP_6
e della figlia interdetta il medesimo atto notarile Pt_3 CP_5 Pt_2
contiene le donazioni che faceva ai figli TR CP_4 CP_3
e . Alla fine dell'atto si legge, infine, che “di questo atto CP_5 Parte_1
scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su fogli quattro per
facciate quindici, unitamente a quanto allegato, presenti testimoni, ho dato
lettura alle parti che lo approvano”. Seguono le firme di tutti presenti.
L'attore e le convenute e nonché, per Parte_1 Pt_3 CP_3 CP_4
quello che qui può rilevare, ed al fine di comprendere il contesto in cui
Pag. 22 avvenne questa pubblicazione, (che aveva già rinunciato TR
all'eredità del marito innanzi al cancelliere) erano tutti a conoscenza che il testamento che consegnavano al Notaio per la pubblicazione era un Per_1
falso.
È sufficiente al riguardo leggere quanto riportato negli atti di costituzione in giudizio di , e Parte_1 Pt_3 CP_3 CP_4 CP_1
[...]
scrive in citazione “il testamento Olografo Parte_1
(presuntamente) di è (palesemente) falso in quanto non Parte_4
redatto dal defunto… Infatti il Sig. non sapeva né leggere Parte_4
né scrivere;
pur sapendo sottoscrivere atti con la sua firma, tuttavia non
sapeva scrivere. Inoltre basta verificare la grafia della firma del Pt_4
come apposta sotto al detto Testamento Olografo per rendersi conto che
anche la firma è la sottoscrizione di tale atto testamento non è del signor
(ma assolutamente apocrifa)”. Pt_4
Nel corso del giudizio l'attore, a fronte della domanda di indegnità
proposta dal fratello nei confronti di tutti gli altri familiari che CP_6
avevano partecipato alla pubblicazione del testamento, ha cercato di difendersi sostenendo che “al momento della sopracitata pubblicazione egli
non sapeva che un testamento olografo (per essere valido) ha quale sua
caratteristica peculiare di dover essere redatto tutto di pugno al testatore è
che la mancanza di tale peculiarità lo rende nullo o inesistente”. Sostiene che di questa caratteristica ne è venuto a conoscenza solo parlando con amici e che non avrebbe alcun interesse a far pubblicare un testamento falso in cui non risultava beneficiario di disposizioni.
Pag. 23 “nel costituirsi in giudizio … dichiara che TR
effettivamente il defunto marito signor non sapeva scrivere Parte_4
se non tratteggiare solo la sua firma in modo incerto ed instabile. In sede di
pubblicazione del testamento olografo la comparente non sollevò obiezioni
per favorire una ricomposizione dei rapporti familiari particolarmente tesi al
momento della morte del compianto marito . Ricevuta la notifica Parte_4
dell'atto di citazione la comparente non può esimersi dal dire quanto è a sua
conoscenza: il defunto marito non sapeva scrivere e quindi appare
impossibile che egli abbia scritto di proprio pugno un testamento olografo
come quello pubblicato”. Traspare dalle difese della moglie del de cuius che la stessa era al momento della pubblicazione ben consapevole che il testamento non fosse stato scritto dal marito.
ha scritto: “nel costituirsi in giudizio la comparente CP_3
dichiara che effettivamente il padre sig. non sapeva Parte_4
scrivere. Quindi la comparente è rimasta perplessa all'apertura del
testamento olografo del defunto genitore in quanto le sembrava strano che
comparisse il testamento di una persona che non sapeva scrivere (se non
stentatamente la propria firma). Tuttavia poiché in quel momento si era la
presenza di un notaio e nessuno sollevò in quella autorevole sede obiezioni di
sorta la signora preferì soprassedere alle sue perplessità e ai CP_3
suoi dubbi sulla correttezza del detto testamento olografo (presuntamente) di
. Ora innanzi alle contestazioni svolte in citazione all'attore Parte_4
signor la comparente non può ulteriormente tacere quanto Parte_1
a sua conoscenza diretta: il signor non sapeva scrivere Parte_4
quindi appare impossibile se non inverosimile che abbia scritto di proprio
Pag. 24 pugno un testamento olografo come quello pubblicato”.
Di analogo tenore le allegazioni di contenute nella Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta.
“nel costituirsi in giudizio rileva che il padre signor Parte_3
non sapeva scrivere”. Parte_4
Può ritenersi acquisito al presente giudizio, con riferimento alla domanda di dichiarazione della indegnità a succedere proposta da e CP_6
sulla base delle stesse ammissioni dei convenuti rispetto a questa domanda e cioè , e che il de cuius non sapeva Parte_1 CP_3 Pt_3 Controparte_4
scrivere se non apporre la propria sottoscrizione.
Invero, neanche che, inizialmente ha sostenuto che il padre CP_6
sapeva leggere e scrivere, è stato in grado di produrre in giudizio un qualsiasi documento in cui il de cuius avesse scritto di suo pugno qualcosa di diverso dalla propria sottoscrizione. Eppure, a detta dello stesso , era un CP_6
venditore ambulante, una persona che, quindi, non solo nella vita privata ma anche nell'esercizio della sua attività commerciale, avrebbe avuto costantemente occasione per scrivere qualcosa. Quello che risulta acquisito al giudizio sono solo sottoscrizioni di che sono state utilizzate Parte_4
come scritture di comparazione dal CTU grafologo.
La condizione di analfabetismo del genitore non poteva certamente essere ignorata , e e non sono Parte_1 CP_3 Pt_3 Controparte_4
ricevibili sul punto le loro difese (nonché quelle della madre). Andare dal notaio a chiedere la pubblicazione del testamento significa consegnare al pubblico ufficiale un documento che si ritiene redatto in vita dal proprio genitore defunto. Si può anche ignorare che tutto il documento debba essere
Pag. 25 redatto di pugno dal testatore ai fini della sua validità ma certamente – e questo in base al semplice sentire comune - non si può ritenere che le ultime volontà di una persona siano contenute in documento interamente formato nonché sottoscritto da una terza persona. Pertanto, anche la sola firma apocrifa, che emergeva ictu oculi secondo quanto riportato nella citazione di
, era elemento in grado di determinare la falsità del testamento e Parte_1
consentire all'attore, così come alle sue sorelle, di comprendere che in quel momento si stava “usando” un testamento falso.
D'altronde non è assolutamente credibile che di fronte ad un documento così lungo scritto a penna, , e che non Parte_1 CP_3 CP_4
risultavano beneficiari di disposizioni testamentarie, non abbiamo sollevato obiezioni sull'autenticità e non abbiano chiesto chi l'avesse redatto, dal momento che erano ben a conoscenza che il loro genitore non sarebbe mai stato in grado di redigerlo. Siffatto atteggiamento, che queste parti intendono far passare come frutto della semplice ignoranza della legge e della soggezione nei confronti del notaio, denota la consapevolezza da parte dei medesimi di utilizzare per la pubblicazione delle ultime volontà del genitore un documento non genuino.
La consapevolezza da parte dei predetti della falsità del testamento consegnato al notaio emerge dalla circostanza evidenziata da questo pubblico ufficiale nel suo atto, di cui fu data lettura alle parti, secondo cui il documento era stato “scritto da mano apparentemente identica”, circostanza confermata anche dal CTU grafologo e che emerge con evidenza semplicemente sfogliando il documento e comparando la firma con il testo. Pertanto, era evidente che il testamento non poteva essere stato scritto di pugno da
Pag. 26 che sapeva solo apporre la propria firma. Parte_4
La consegna al notaio per la pubblicazione di un testamento che chiaramente non poteva essere stata redatto dal de cuius e che non era stato neppure sottoscritto dallo stesso, come lo stesso deduce Parte_1
espressamente in citazione prima che proponga domanda di CP_6
indegnità (“Inoltre basta verificare la grafia della firma del come Pt_4
apposta sotto al detto Testamento Olografo per rendersi conto che anche la
firma è la sottoscrizione di tale atto testamento non è del signor (ma Pt_4
assolutamente apocrifa)”, configura l'uso consapevole di un testamento falso secondo la formulazione del n. 6 dell'art. 463 c.c..
Appare evidente, come dedotto da e da quanto Controparte_6
traspare dalla costituzione in giudizio di che il complesso TR
atto notarile nel quale, un lato, si pubblicava un testamento falso che favoriva alcuni figli ( , e rispetto ad altri CP_6 Pt_3 CP_5 Pt_2
(menzionando imprecisate donazioni fatte a questi ultimi) e, dall'altro, la madre donava i propri beni immobili solo ad alcuni figli ( CP_4 CP_3
e ), tra cui quelli esclusi dalle disposizioni testamentarie CP_5 Parte_1
del marito, era stato preordinato, usando le parole di “per TR
favorire una ricomposizione dei rapporti familiari particolarmente tesi al
momento della morte del compianto marito ”, una ricomposizione Parte_4
dei cui contorni , e erano Parte_1 CP_3 Pt_3 Controparte_4
perfettamente a conoscenza e che ha retto per diversi anni sino a quando ha deciso di impugnare il testamento paterno perché falso e Parte_1
ed i donatari, a giudizio iniziato, hanno deciso di risolvere TR
per mutuo consenso le donazioni contenute in quell'atto e di procedere alla
Pag. 27 vendita ai medesimi donatari di quegli stessi beni immobili.
Proprio lo stretto collegamento negoziale tra i due atti contenuti nel medesimo atto notarile e che avevano ad oggetto i patrimoni di entrambi genitori, evidenzia un comune interesse alla pubblicazione del testamento anche da parte di coloro che non risultavano beneficiari di disposizioni contenute in quest'ultimo ma che, invece, erano destinatari degli atti di liberalità della madre.
Non è, invece, credibile quanto scrive nella memoria di Parte_1
replica del 4 gennaio 2018: “Sicuramente le parti comparse innanzi al Notaio
per la pubblicazione del Testamento oggetto della presente controversia non
hanno svolto anche una Divisione Ereditaria (in quella sede), ma hanno
cercato di limitare i “danni” prodotti da quel Testamento che ritenevano
“valido”, bilanciando con il residuo patrimonio quello che le (pretese)
disposizioni testamentarie aveva sbilanciato a favore di . Controparte_6
Ovviamente, caducato quel “presupposto” di sbilanciamento (il testamento)
tale attività risulta quantomeno inutile!”.
Al riguarda si osserva che la versione dei fatti offerta dall'attore non regge. Invero, quello che lui chiama il “bilanciamento”, cioè la predisposizione di un unico atto che contiene la pubblicazione del testamento paterno e le donazioni materne è stata preceduta necessariamente da un'attività preparatoria, quantomeno da parte del notaio, e non può essere il frutto di un accorgimento estemporaneo adottato solo in sede di pubblicazione. Ciò sta a significare che il testamento “utilizzato” per la pubblicazione era già noto anche nel suo contenuto alle parti ben prima del giorno comparvero innanzi al notaio. Queste hanno avuto, pertanto, tutto il
Pag. 28 tempo di valutare il testamento anche sotto il profilo dell'autenticità. È
inverosimile, quindi, quanto , e si Parte_1 CP_3 Pt_3 Controparte_4
sforzano di rappresentare e, cioè, di essersi trovate per la prima volta innanzi a questo atto di ultima volontà solo davanti al notaio e di non avere avuto il coraggio, per timore reverenziale nei confronti del pubblico ufficiale, di segnalare le evidenti anomalie.
Rispetto alla versione offerta da in corso di causa sarebbe Parte_1
stato molto più semplice e conveniente impugnare subito il testamento che palesava un'evidente incongruenza con il conclamato analfabetismo del genitore piuttosto che inoltrarsi in un'attività di bilanciamento con donazioni da parte della madre che avrebbero prodotto a loro volta uno “sbilanciamento”
nella futura successione materna.
Ritornando alla configurabilità dei presupposti per la dichiarazione di indegnità deve poi osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente (Cass. 19045/2020; Cass. n. 24752 del 2015; Cass. n. 15375 del
2000) che “la formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa
d'indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione
d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius",
perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il "de
cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello
stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il
"de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione
"ab intestato"”.
, e non hanno fornito questa Parte_1 CP_3 CP_4 Parte_3
prova. Anzi, , a fronte delle allegazioni in tale senso del fratello Parte_1
Pag. 29 , ha sempre negato che il testamento falso riproducesse quelle che CP_6
erano le effettive volontà paterne ed ha insistito per chiedere prova testimoniale unicamente sulla circostanza che il padre non sapesse scrivere.
Paradossalmente – e chiaramente per effetto del contenuto delle disposizioni a questi favorevoli del testamento falso – è stato chi ha proposto
(in subordine) la domanda di indegnità che ha chiesto di provare che quella contenuta nel testamento fosse la volontà paterna, ma , sul quale Parte_1
incombeva l'allegazione e la relativa prova per evitare la dichiarazione di indegnità, lo ha invece espressamente negato come si legge a pag. 3 della memoria di replica del 4 gennaio 2018.
In conclusione, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da deve dichiararsi l'indegnità a succedere al Controparte_6
padre di , e che hanno Parte_4 Parte_1 CP_3 Pt_3 Controparte_4
scientemente fatto uso di un testamento falso.
La domanda non può essere accolta, invece, nei confronti di Pt_2
costituitasi in giudizio inizialmente con la madre sua TR
tutrice, perché la stessa non partecipò all'atto e perché è interdetta e, pertanto,
alla medesima, in quanto incapace, non potrebbe mai addebitarsi un uso consapevole di un testamento nullo.
Si deve a questo punto osservare che la pronuncia di indegnità ha natura costitutiva e può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 5411/2019; Cass.
5402/2009 Cass. 7266/2006; Cass. 3171/1962).
La necessità dell'attesa del passaggio in giudicato di questa pronuncia appena resa determina l'impossibilità di procedere alla divisione dei beni
Pag. 30 caduti nella comunione ereditaria di secondo le regole della Parte_4
successione legittima poiché l'indegnità a succedere è solo una causa di esclusione della successione. In seguito alla dichiarazione di indegnità
operano gli istituti della rappresentazione o dell'accrescimento ed allo stato,
quindi, non è data sapere chi succederà nelle quote di , Parte_1 CP_3 Pt_3
e Controparte_4
Attesa la necessità che al giudizio divisione partecipino tutti gli eredi (ed i creditori iscritti) e l'impossibilità allo stato – e prima ancora del passaggio in giudicato della presente decisione - di individuarli determina, pertanto,
l'impossibilità per il Collegio di pronunciare sulla domanda sub 2) di scioglimento della comunione ereditaria avanzata non solo da chi è stato appena dichiarato indegno a succedere, che non è legittimato più ad avanzare tale domanda, ma anche da e che Pt_2 CP_5 Controparte_6
l'hanno proposta tempestivamente in sede di costituzione e giudizio.
La carenza di titolarità della qualità di erede comporta anche il rigetto della domanda sub 1) con la quale l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità
degli eventuali atti dispositivi e non compiuti dagli eredi testamentari anche perché questi atti non sono stati precisati nei termini perentori previsti dalle preclusioni assertive e probatorie.
Passando alle altre domande proposte da in via Controparte_5
riconvenzionale, deve essere rigettata la domanda sub 4) con la quale si chiede “la riduzione qualora risulti la lesione della quota di legittima”.
Premesso che la domanda di riduzione di disposizioni lesive della legittima ha natura personale e non richiede il litisconsorzio con tutti gli eredi,
come richiede, invece, la domanda di scioglimento della comunione, e che, in
Pag. 31 mancanza di specificazione, deve ritenersi essere stata nello specifico proposta da nei confronti di tutte le altre parti, si osserva al riguardo CP_5
che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha, pertanto, l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n.
20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass. 21503/2018; Cass. 18199 del
2.09.2020).
Inoltre, La Suprema Corte ha evidenziato che "l'onere di allegazione
della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della
situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni
di riunione fittizia e di imputazioni, ciò soprattutto nel caso in cui già gli
elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il
relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius"
precisando che, soddisfatto tale onere, deve reputarsi che l'attore "soddisfi
l'onere di specificità della domanda impostogli dalle legge una volta che,
richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge,
assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza
delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, e al netto di
quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione" (v. Cass. Cit.).
Applicando tali principi al caso di specie, non può ritenersi che abbia compiutamente adempiuto all'onere di allegazione Controparte_5
derivante dall'azione di riduzione proposta: e, infatti, non ha indicato quali
Pag. 32 sarebbe le disposizioni o, meglio, le donazioni (attesa la falsità del testamento) lesive della propria quota di legittima e che sarebbero, quindi,
oggetto di riduzione in caso di accertamento di una lesione.
ha, inoltre, chiesto “condannare gli eredi che risultino CP_5
detentori di beni ereditari a far data dall'apertura della successione al
pagamento dell'indennità per godimento esclusivo e precisamente…”
(domanda sub 5) euro 154.300,00 per euro 27.000,00 per Controparte_6
euro 3.150,00 per ed euro 6.300,00 per lo Parte_2 Parte_3
stesso “dichiarando tale importo compensato con le Controparte_5
somme spettanti al sig. per i miglioramenti effettuati ai cespiti” alla Pt_4
Via Cognole di CC TE.
Osserva il Collegio che la domanda di proprio per Controparte_5
la circostanza che il convenuto in riconvenzionale indichi come legittimato passivo anche se medesimo, deve interpretarsi nel senso che la condanna richiesta è in favore della massa e non propria. Tuttavia, l'indennità di occupazione di un immobile caduto in successione e goduto in esclusiva da un erede è una posta economica posta a ristoro del mancato pari godimento degli altri eredi. Si tratta, quindi, di un credito personale e non della massa. La
domanda, pertanto, per come è stata proposta è infondata e deve essere rigettata.
Sia (sub 6) sia (sub 9) avanzano, infine, domande CP_5 CP_6
riconvenzionali volte alla condanna di tutte le altre parti al pagamento in loro favore del controvalore dei miglioramenti apportati agli immobili di cui hanno goduto in via esclusiva dopo la morte del genitore.
Queste domande, al pari di quelle di scioglimento della comunione
Pag. 33 ereditaria e della resa dei conti (domanda sub 3 dell'attore ), Parte_1
non possono esaminare poiché rientrano nell'ultima fase delle operazioni divisionali quella dei conguagli e dei rimborsi, e tra i rimborsi rientrano anche quelli per i miglioramenti, fase che richiede pur sempre la necessaria partecipazione al giudizio di tutti gli eredi.
Attesa la definizione del giudizio con questa sentenza occorre provvedere al governo delle spese di lite.
Il giudizio relativo all'accertamento della falsità del testamento si è
concluso la soccombenza di mentre quello sulla indegnità Controparte_6
a succedere la soccombenza di , e Parte_1 CP_3 Pt_3 Controparte_4
mentre risulta soccombente sulla domanda di riduzione per lesione CP_5
di legittima nonché sulla domanda con la quale ha chiesto la condanna delle altri al pagamento in favore della massa delle indennità di occupazione.
Infine, sulla domanda di divisione non può allo stato provvedersi attesa la necessità di attendere il passaggio in giudicato della pronuncia con effetti costitutivi e, comunque, la mancata individuazione e partecipazione al giudizio di coloro che subentrano agli indegni nella successione di . Parte_4
Sulla base di tutte queste argomentazioni si ritiene che sussistano i presupposti per compensare interamente tra tutte le spese di lite.
Le spese delle due CTU, liquidate rispettivamente il 23 gennaio 2020 e l'11 aprile 2024, restano a carico di tutte le parti in solido tra loro così come disposto nei rispettivi decreti di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
Pag. 34 nei confronti di , ed Pt_4 CP_6 CP_5 Pt_2 Pt_3 CP_4
nonché di così provvede: CP_3 TR
1) dichiara inammissibili le domande proposte da Controparte_4
2) dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_6
indicata come sub 10) in parte motiva;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ed indicata in parte come motiva come sub 7) dichiara Controparte_6
l'indegnità a succedere al de cuius di , Parte_4 Parte_1 CP_3
e Pt_3 Controparte_4
4) rigetta la domanda sub 7) nei confronti di Parte_2
5) rigetta la domanda sub 1) con la quale l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità degli eventuali atti dispositivi e non compiuti dagli eredi testamentari;
6) rigetta la domanda riconvenzionale sub 4) con la quale CP_5
ha chiesto “la riduzione qualora risulti la lesione della quota di
[...]
legittima”;
7) rigetta la domanda sub 5) proposta da Controparte_5
riguardante la indennità di occupazione degli immobili relitti;
8) dichiara improseguibile il giudizio con riguardo alle domande di divisione ed a quelle sub 3), 6) e 9).
9) compensa interamente tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio comprese quelle delle due Consulenze, grafologica e sugli immobili.
Così deciso nella camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente rel./est.
(dott. Pietro Lupi)
Pag. 35 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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