Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V. R.G.5378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.sa Fulvia De Luca . Giudice rel.
Dott.ssa Chiar Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05 maggio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 14 luglio 1973 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a Milano (MI), in piazza Diocleziano n. 6 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 01 dicembre 1979 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a Milano (MI), in Piazza Diocleziano n. 6 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rocca Priora il giorno 18 aprile 2015
(n.4, parte I, anno 2015)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il giorno 07 gennaio 2017, cittadina italiana, cod. fisc. Per_1
1 di anni 8; , nato a [...] il giorno 12 luglio 2019, cittadino C.F._3 Pt_3 italiano, cod. fisc. , di anni 5; C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Milano, in piazza Diocleziano n. 6, è assegnata ad entrambi i coniugi, i quali, come di seguito specidicato, si alterneranno nell'immobile in misura paritetica, avendo convenuto di mantenere invariata la collocazione dei figli minori presso l'abitazione familiare, prevedendo l'alternanza settimanale di essi genitori, secondo un regime di co-genitorialità paritetica.
3) I minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, manteranno la collocazione invariata nella casa coniugale ove hanno altresì la residenza anagrafica.
4) In conformità al regime di collocamento dei fìgli come sopra determinato, essi genitori si avvicenderanno dalle ore 08:00 del venerdì sino alle ore 08:00 del venerdì successivo.
Resta espressamente inteso che le Parti, nel rispetto del superiore interesse della prole e in un'ottica di reciproca collaborazione, potranno concordare tra loro diversi e più funzionali accordi temporanei.
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi e in deroga al calendario ordinario, ad anni alterni, i minori trascorreranno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con l'ulteriore intesa che in ogni caso il genitore che avrà con sé i minori nel primo periodo delle festività natalizie consentirà che l'altro genitore possa trascorrere con i figli o la Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, previo accordo entro il 15 dicembre, salvo che il genitore affidatario per il primo periodo delle festività natalizie abbia organizzato una vacanza con i figli in tale periodo.
3.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
3.4) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
3.5) Il “genitore temporaneamente non collocatario” cercherà di sostituire l'altro genitore quando quest'ultimo, pur essendo il proprio periodo di competenza, non possa tenere con sé i figli, ma, ove l'avvicendamento tra essi genitori non sia possibile, le spese di un'eventuale baby sitter per coprire l'esigenza imprevista del “genitore temporaneamente collocatario” saranno integralmente a carico del genitore temporaneamente collocatario.
Tuttavia, resta bene inteso che in caso di malattia severa del “genitore temporaneamente collocatario” o dei minori ovvero a causa di eventi straordinari (quali ad es. lockdown, scioperi generali, ecc), qualora l'altro genitore non possa avvicendarsi nella cura dei figli con il genitore temporaneamente collocatario, in mancanza di alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
3.9) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che i figli svolgano i compiti scolastici e avrà cura di accompagnarli ove abbiano necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
4) In caso di malattia dei minori, il genitore che li ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
5) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare i minori ai quali va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della loro età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita dei minori, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere ai minori che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che non diminuirà l'affetto per loro per nessuna ragione.
6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario. 7) Considerato l'accordo delle Parti in ordine all'alternanza settimanale dei genitori presso la casa coniugale, i coniugi si impegnano a suddividere l'onere delle spese ordinarie con modalità dirette e di seguito pattuite e dettagliatamente precisate:
- vitto: ognuno vi provvederà nel proprio periodo di competenza, utilizzando le disponibilità giacenti sul conto corrente comune, appositamente dedicato alla gestione delle spese familiari, purchè costantemente alimentato come da accordi di cui al punto 12 del presente;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori, senza necessità di previo concerto, secondo le quote di riparto stabilite al punto 7.1 del presente;
- farmaci da banco: vi provvederanno entrambi i genitori, senza necessità di previo concerto, secondo le quote di riparto stabilite al punto 7.1 del presente;
- vestiario: vi provvederanno entrambi i genitori, senza necessità di previo concerto, secondo le quote di riparto stabilite al punto 7.1 del presente purchè la spesa sia necessaria e di importo non oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, senza necessità di previo concerto, secondo le quote di riparto stabilite al punto 7.1 del presente;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, senza necessità di previo concerto, secondo le quote di riparto stabilite al punto
7.1 del presente;
- spese per la baby sitter già presente nel menage familiare prima della separazione: vi provvederanno entrambi i genitori, senza necessità di previo concerto, secondo le quote di riparto stabilite al punto 7.1 del presente;
- spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola: vi provvederanno entrambi i genitori, senza necessità di previo concerto, secondo le quote di riparto stabilite al punto 7.1 del presente;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori, senza necessità di previo concerto, secondo le quote di riparto stabilite al punto 7.1 del presente;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli.
7.1) Fino al 31 dicembre 2026, le spese ordinarie relative al mantenimento dei fìgli che dovranno essere divise tra i genitori saranno ripartite tra gli stessi nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
A decorrere dal 1° gennaio 2027 le suddette spese ordinarie da suddividersi tra i genitori saranno sostenute in misura paritetica (50% ciascuno), con obbligo di reciproca rendicontazione documentale.
Tuttavia, qualora la SIa per ragioni gravi e non imputabili alla propria volontà, non Parte_2 sia stata in grado di produrre nell'anno 2025 un reddito superiore a quello dell'anno 2024, e lo documenti in modo idoneo e veritiero entro il 31 dicembre 2026, si applicherà anche per 1'anno
2027 la medesima ripartizione vigente sino al 31 dicembre 2026 (60% a carico del padre e 40% a carico della madre).
La suddetta verifica e ripartizione in deroga alla regola paritetica potrà ripetersi, secondo le medesime modalità e condizioni, anche per gli anni successivi, con riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2024, fino a esaurimento della condizione ostativa.
8) Quanto alle spese straordinarie per i figli purchè previamente concordate, salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili e saranno ripartite secondo gli accordi di cui al punto 8.2 del presente accordo.
8.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” sottoscritte anche dal Tribunale di
Milano il 14 novembre 2017, che distinguono le spese straordinarie da erogarsi rispetto a quelle ordinarie, nonché stabiliscono quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto e, infine, definiscono le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto da intendersi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8.2) Fino al 31 dicembre 2026, le spese straordinarie per i figli che dovranno essere divise tra i genitori saranno ripartite tra gli stessi nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
A decorrere dal 1° gennaio 2027 le suddette spese da suddividersi tra i genitori saranno sostenute in misura paritetica (50% ciascuno), con obbligo di reciproca rendicontazione documentale.
Tuttavia, qualora la SIa per ragioni gravi e non imputabili alla propria volontà, non Parte_2 sia stata in grado di produrre nell'anno 2025 un reddito superiore a quello dell'anno 2024, e lo documenti in modo idoneo e veritiero entro il 31 dicembre 2026, si applicherà anche per 1'anno
2027 la medesima ripartizione vigente sino al 31 dicembre 2026 (60% a carico del padre e 40% a carico della madre). La suddetta verifica e ripartizione in deroga altra regola paritetica potrà ripetersi, secondo le medesime modalità e condizioni, anche per gli anni successivi, con riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2024, fìno a esaurimento della condizione ostativa.
8.3) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare per iscritto il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto, in quanto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità
e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori.
8.3) Ogni spesa concordata sarà sostenuta attingendo al conto corrente comune, a condizione che sia costantemente alimentato da entrambi.
9) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico per la quale la spesa è stata sostenuta.
10) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% al padre.
11) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
12) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi concordano quanto segue:
A) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte -pari al 50% dell'importo della rata- entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse.
B) Le rate del prestito stipulato per 1'acquisto della cucina saranno corrisposte saranno corrisposte integralmente dal SI , il quale rinuncia a qualsiasi azione di Parte_1
rivalsa nei confronti della SIa per il pagamento delle predette rate. Parte_2
C) Ciascun coniuge ha un proprio conto corrente, separato rispetto a quello acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e alimentato con i propri redditi da lavoro, e, pertanto, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge.
D) Le Parti si danno atto che ogni eventuale finanziamento stipulato mentre era vigente il regime di comunione di beni, ad eccezione di quello stipulato per 1'acquisto della cucina per cui vale quanto stabilito alla suddetta lettera b del punto 12 del presente, rimarrà in capo esclusivo al solo firmatario, nulla dovendo, pertanto, l'altra parte, la quale sarà manlevata da ogni onere connesso a detti finanziamenti.
E) Ciascun genitore si impegna a versare, con cadenza mensile e anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, una somma sul conto corrente cointestato per far fronte al soddisfacimento delle esigenze familiari;
in particolare, per tutto il periodo in cui la ripartizione delle spese sarà stabilita nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, la SIa Parte_2 verserà mensilmente 1'importo di € 600,00 (seicento/00), mentre il SI provvederà a Parte_1 versare 1'importo mensile di € 900,00 (novecento/00), mentre per il periodo in cui la ripartizione delle spese sarà stabilita nella misura del 50% ciascuno, entrambi verseranno €750,00
(settecentocinquanta/00)
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.l0.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
l) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Rocca Priora il 18/04/2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Rocca Priora perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott. ssa Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi