Articolo 30 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 29Articolo 31
Versione
9 settembre 2010
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Versione
9 settembre 2021
Art. 30. (Istanze di continuazione della procedura) (( 1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dallo stesso Codice oppure, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.)) 2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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