Art. 30. (Istanze di continuazione della procedura) (( 1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dallo stesso Codice oppure, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.)) 2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1.
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
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Commentari • 105
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Giurisprudenza • 22
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- compensazione delle spese·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- regolamento di attuazione del codice della strada·
- violazione art. 41 Costituzione·
- circolare Anas 41/98·
- discrezionalità amministrativa·
- carenza di motivazione·
- art. 23 comma 7 del Codice della Strada·
- insegne di esercizio e pubblicitarie