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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/09/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
• dr. Antonio Buccaro - Presidente
• dr. ssa Mariangela Carbonelli - Giudice
• dr.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 695/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to TANCREDI GIANPAOLO, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv.to FIORE UMBERTO, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 ha chiesto che il Tribunale pronunci la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Severo in data 30/10/1998, con il sig.
, da cui ha avuto due figli ( nato il [...], e , nato il [...]), CP_1 Per_1 Per_2 deducendo di vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata il 15.01.2020 dal Tribunale di Foggia. Ha concluso chiedendo la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il resistente, costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda sullo status di divorzio, ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto delle pretese della ricorrente e avanzando domanda di mantenimento per il figlio , convivente presso di sé. Per_1
pagina 1 di 3 Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, all'udienza del 12.05.2025, sentiti i coniugi dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice ha disposto un rinvio dell'udienza per l'ascolto del figlio , riservati all'esito i provvedimenti provvisori. Per_1
All'udienza del 22.09.2025 le parti hanno dato atto essere in corso trattative per il bonario componimento della controversia e hanno chiesto un rinvio a tal fine, al contempo congiuntamente chiedendo la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data
24.09.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Foggia nel giudizio di separazione personale;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice Istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
in San Severo in data 30/10/1998; CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di San Severo
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 337 , parte II , serie A ); rimette la causa in istruttoria come da separato provvedimento;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 24/09/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 3
T R I B U N A L E D I F O G G I A
1 ^ S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Foggia, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• dr. Antonio Buccaro - Presidente
• dr. ssa Mariangela Carbonelli - Giudice
• dr.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore
• visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e la sentenza non definitiva, relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...] emessa in data odierna;
CP_1
P.Q.M.
Conferma l'udienza del 17 novembre 2025 dinnanzi al Giudice istruttore, in trattazione scritta ex art.
127 ter c.p.c, onerando le parti, in caso di esito positivo, al deposito di patti sottoscritti dalle parti;
.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 24/09/2025.
Il Presidente
Dr. Antonio Buccaro
Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Elena de Tura
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
• dr. Antonio Buccaro - Presidente
• dr. ssa Mariangela Carbonelli - Giudice
• dr.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 695/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to TANCREDI GIANPAOLO, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv.to FIORE UMBERTO, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 ha chiesto che il Tribunale pronunci la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Severo in data 30/10/1998, con il sig.
, da cui ha avuto due figli ( nato il [...], e , nato il [...]), CP_1 Per_1 Per_2 deducendo di vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata il 15.01.2020 dal Tribunale di Foggia. Ha concluso chiedendo la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il resistente, costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda sullo status di divorzio, ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto delle pretese della ricorrente e avanzando domanda di mantenimento per il figlio , convivente presso di sé. Per_1
pagina 1 di 3 Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, all'udienza del 12.05.2025, sentiti i coniugi dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice ha disposto un rinvio dell'udienza per l'ascolto del figlio , riservati all'esito i provvedimenti provvisori. Per_1
All'udienza del 22.09.2025 le parti hanno dato atto essere in corso trattative per il bonario componimento della controversia e hanno chiesto un rinvio a tal fine, al contempo congiuntamente chiedendo la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data
24.09.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Foggia nel giudizio di separazione personale;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice Istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
in San Severo in data 30/10/1998; CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di San Severo
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 337 , parte II , serie A ); rimette la causa in istruttoria come da separato provvedimento;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 24/09/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 3
T R I B U N A L E D I F O G G I A
1 ^ S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Foggia, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• dr. Antonio Buccaro - Presidente
• dr. ssa Mariangela Carbonelli - Giudice
• dr.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore
• visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e la sentenza non definitiva, relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...] emessa in data odierna;
CP_1
P.Q.M.
Conferma l'udienza del 17 novembre 2025 dinnanzi al Giudice istruttore, in trattazione scritta ex art.
127 ter c.p.c, onerando le parti, in caso di esito positivo, al deposito di patti sottoscritti dalle parti;
.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 24/09/2025.
Il Presidente
Dr. Antonio Buccaro
Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Elena de Tura
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