Articolo 127 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 126Articolo 128
Versione
24 maggio 1974
Art. 127. (Annullamento della posizione assicurativa)

La posizione assicurativa e' annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente acquisti titolo allo assegno vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione.
Qualora la posizione assicurativa abbia gia' fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennita' di cui all' art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni, gli interessati, per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennita' riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.
Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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