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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli 3^ Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 4 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero1076 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA
interamente partecipata dalla Parte_1 Parte_2
in persona del Consigliere delegato, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI
[...]
CICCARELLI presso il cui studio, in VILLARICCA alla VIA DANTE ALIGHIERI nn.
3-5 ha eletto domicilio nn. 3-5,
Appellante
E
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dell'Avv. Messere Margherita e Controparte_4
dell'Avv. Paparo Matilde presso il cui studio in alla Via Alcide De Gasperi Pt_2
n.33 hanno eletto domicilio, indirizzi PEC:
Email_1
Email_2
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 la ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro n. 424/24 pubblicata il 25.3.2024 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da CP_1
e e, dichiarato il diritto degli
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
stessi allo scatto biennale maturato da maggio 2021 a dicembre 2021, l'appellante era stata condannata al pagamento della somma di € 225,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Secondo l'appellante il primo Giudice aveva erroneamente ricostruito i fatti che avevano dato luogo alla controversia, posto che, in virtù di un accordo sindacale del 31 marzo 2015, i lavoratori già dipendenti della transitati alle dipendenze di essa appellante in Parte_3
virtù di una cessione individuale di contratto ai sensi dell'articolo 1406 cod. civ. avevano già ricevuto tutti gli scatti di anzianità.
L'accordo, a dire dell'appellante, prevedeva che ai lavoratori assorbiti dalla sarebbe Pt_1
stata conservata l'anzianità di servizio utile per il calcolo degli istituti contrattuali fin dalla data di assunzione e da ciò derivava che la cessionaria avrebbe dovuto riconoscere solo gli ultimi due scatti anni di anzianità a partire dall'anno 2015.
Per contro il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che la clausola pattizia comportasse il conglobamento di quanto già maturato a titolo di anzianità nella retribuzione vantata da ogni singolo lavoratore e il successivo riconoscimento di tutti gli scatti di anzianità previsti dal diverso contratto collettivo applicato da essa cessionaria.
L'appellante sottolineando di aver ottenuto decisioni a lui favorevoli osservava che la decisione gravata violava il dettato dell'articolo 1406 cod. civ. poiché aveva consentito una modificazione delle pattuizioni contrattuali laddove la norma del codice civile prevedeva la mera modifica del soggetto datore di lavoro ed insisteva, pertanto, affinché la Corte in riforma della sentenza appellata rigettasse le domande dei lavoratori con vittoria di spese.
Con comparsa del 4.12.2024 si sono regolarmente costituti in giudizio gli appellati che hanno eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del gravame per violazione del dettato dell'art. 434 c.p.c., nel merito l'infondatezza delle censure ed hanno chiesto la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L' appellante ha puntualmente denunciato i vizi individuando i punti contestati della sentenza ed illustrando in maniera specifica le asserite criticità affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa e solo dall'esame delle singole doglianze è possibile dedurre la fondatezza o meno delle stesse. La parte appellata ha preso puntuale ed articolata posizione su ogni questione sollevata dall'appellante ed è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione nel merito, piuttosto che esiti abortivi del processo.
Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia del-la decisione, non il fine stesso del processo, con la sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le
Sezioni Unite hanno affermato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che “tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo” (cfr: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017 e da ultimo Sent n. 13535/2018).
Nel merito l'appello non è fondato e le doglianze non scalfiscono la decisione.
L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
Giova premettere che la società oggi appellante si è resa cessionaria ai sensi dell'articolo
1406 cod. civ. dei rapporti di lavoro intrattenuto dalla odierna appellata con la Parte_3
La cessionaria e la cedente hanno sottoscritto un accordo che dettava le condizioni per la cessione e la contraente ceduta ha consentito alla cessione medesima alle condizioni pattuite.
Con il ricorso introduttivo del giudizio i lavoratori , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
hanno chiesto che fosse accertato il loro diritto allo scatto biennale a decorrere da maggio
2021 come previsto dal c.c.n.l. per il settore metalmeccanico applicato dalla Pt_1
diverso da quello che disciplinava il rapporto alle dipendenze della Pt_3
La società datrice di lavoro ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento della richiesta maggiorazione retributiva poiché l'anzianità di servizio dei lavoratori doveva essere calcolata nella sua interezza e, dunque, nell'anno 2019 gli stessi avevano maturato il quinto ed ultimo scatto come previsto dal contratto collettivo applicato da essa datrice.
Con la gravata sentenza si è, però, affermato che l'accordo in virtù del quale è stata operata la cessione del contratto non prevedeva un riconoscimento incondizionato della anzianità di servizio.
La clausola contrattuale stabiliva, infatti, che ai lavoratori saranno mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali con decorrenza dalla data di assunzione.
In sede di accordo, ha argomentato il primo Giudice, era stato conservato il trattamento retributivo maturato, comprensivo degli scatti di anzianità che nello stesso venivano inglobati, e tanto anche ai fini della determinazione della base sulla quale computare gli istituti retributivi indiretti, ma non era stata riconosciuta la anzianità di servizio, come comprovato dalle annotazioni in busta paga che riportavano, quale data di assunzione,
l'aprile 2015.
Avverso detta ricostruzione la difesa della società appellante non formula una compiuta critica poiché si limita a riproporre una diversa interpretazione dell'accordo che, ad avviso di questa Corte, non trova alcun riscontro nella lettera delle pattuizioni che disciplinano la cessione dei contratti.
Sostiene, infatti, la appellante che, ai fini di individuare il limite dei cinque scatti di anzianità dovuti ai sensi dell'art. 39 del c.c.n.l., per il settore metalmeccanico, dovesse tenersi conto anche dei tre scatti riconosciuti dalla cedente secondo quanto previsto Pt_3
dal c.c.n.l. per il settore commercio.
La previsione, contenuta nella clausola pattizia, tuttavia, ad avviso di questa Corte non consente di aderire alla prospettazione dell'appellante.
Le parti, infatti, hanno pattuito la conservazione delle anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti e tanto non può, all'evidenza, considerarsi sovrapponibile all'integrale riconoscimento della anzianità da valere anche a fini differenti da quelli strettamente retributivi.
Il dato letterale dell'accordo, in altri termini, consente di ritenere che le parti abbiano inteso salvaguardare il così detto maturato economico ma non anche retrodatare tout court la data di assunzione dei lavoratori ceduti. Par Anche la clausola con la quale è stato stabilito che la cedente avrebbe provveduto alla corresponsione del t.f.r. maturato alla data della cessione ai singoli lavoratori e non anche all'accantonamento presso il nuovo datore comprova, ad avviso di questa Corte, la correttezza della interpretazione sostenuta con la gravata sentenza né può omettersi di evidenziare che, a fronte del dato documentale costituito dalla annotazione, nelle buste paga, di una data di assunzione coincidente con quella della cessione dei contratti, il datore di lavoro non ha dedotto o chiesto di provare modalità di gestione del rapporto ovvero erogazioni di corrispettivi che comprovino un riconoscimento di anzianità più ampio di quello pattuito con l'accordo del 31 marzo 2015.
Dunque, i lavoratori, sebbene abbiano percepito una retribuzione globale comprensiva di quanto maturato a titolo di scatti triennali come previsto dal c.c.n.l. del settore commercio, non possono essere equiparati a coloro che vantano una anzianità di servizio pari a dieci anni e che hanno, perciò, ricevuto il pagamento di 5 scatti biennali come previsto dal c.c.n.l. del settore metalmeccanico.
Neppure, poi, ad avviso di questa Corte, coglie nel segno la seconda censura con la quale si sostiene la contrarietà del ragionamento decisorio che sorregge l'accoglimento della domanda al dettato dell'art. 1406 cod. civ..
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, elemento caratterizzante della cessione di contratto è il permanere immutato dell'oggetto delle reciproche obbligazioni.
La norma dell'art. 1406 cod. civ., in altri termini, descrive una fattispecie in cui, fermi restando gli elementi costitutivi del rapporto e le reciproche obbligazioni, venga modificata la persona del contraente, novazione soggettiva cui può affiancarsi il marginale mutamento di elementi oggettivi.
Nel caso che qui ne occupa, per contro, con l'accordo del marzo 2015 sono stati modificati elementi essenziali dei contratti che legavano l'appellata alla S.I.S. basti pensare alla applicabilità di un diverso contratto collettivo, alla previsione di un orario di lavoro unico per tutti i lavoratori ceduti ed alla individuazione di due soli livelli di inquadramento operata senza farsi riferimento alla prestazione prevista nei contratti stipulati con la .. Pt_3
Tanto, ad avviso della Corte, induce a qualificare il negozio a mezzo del quale gli appellati sono transitati alle dipendenze della come una novazione oggettiva del rapporto la Pt_1 cui conformità a legge non deve essere valutata alla stregua di quanto previsto dall'art. 1406 cod. civ..
Dunque, non è l'interpretazione del primo Giudice a divergere dallo schema negoziale tipico della cessione del contratto ma l'accordo delle parti mediante il quale si è concordato, con il consenso anche dei lavoratori, la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con un diverso datore e con differente disciplina.
A mezzo di specifica pattuizione, poi, si è attribuita una peculiare rilevanza al diverso rapporto che i medesimi lavoratori avevano mantenuto con altro datore, ricalcandosi piuttosto lo schema del così detto passaggio di cantiere che, appunto, prevede una assunzione ex novo con riconoscimento convenzionale della anzianità pregressa. Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto di dovere interpretare il patto intervenuto tra e al fine di individuare gli esatti limiti del pregresso Pt_1 Pt_3
riconoscimento della anzianità.
È, per altro, appena il caso di evidenziare, da ultimo, che secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav.,
07/01/2021, n.86 ed anche ib.
5.11.2203 n. 16635) qualora il mutamento soggettivo del datore di lavoro debba essere sussunto nella cessione di contratto ex art. 1406 cod. civ., il lavoratore trasferito ha diritto di conservare il trattamento giuridico ed economico riconosciutogli con il contratto ceduto.
Nel caso di specie, dunque, i lavoratori, ex art. 1406 cod. civ., avrebbero dovuto conservare il diritto a godere di dieci scatti triennali, come previsto dal contratto collettivo per il settore commercio, e non cinque biennali calcolati anche sulla anzianità pregressa come preteso dalla società appellante.
Anche sotto il detto profilo, dunque, la gravata sentenza deve essere confermata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della appellante società alla rifusione delle spese del grado liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui ai DD.MM. 55/2014
e 147/2022, con attribuzione.
Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del grado che liquida in € 630,00 oltre spese generali come legge, IVA e C.P.A. con attribuzione, in solido, agli avv.ti Margherita Messere e Matilde Paparo, anticipatarie.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
In Napoli, 4 febbraio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente