Sentenza 23 ottobre 2014
Massime • 1
Nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6219 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 24/02/2022), n.6219 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28617-2020 proposto da: I.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO MARTELLI; – ricorrente – contro CURATELA DEL FALLIMENTO DI (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE; – …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 1746 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1746 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18746-2020 proposto da: T.G., in proprio e quale legale rappresentante della Società CARADOR srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRA …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2014, n. 22534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22534 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11786/2008 proposto da:
AC CO C.F. STNTNCL598C14A662B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAPPALEPORE Vito Aurelio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.M.I.U. - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA S.P.A.;
- intimata -
sul ricorso 15114/2008 proposto da:
A.M.I.U. - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo "Studio Legale Ghera - Garofalo" rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO GAROFALO, giusta delega in atti;
- c/ricorrente e ricorrente incid. -
contro
AC CO C.F. STNTNCL598C14A662B;
- intimato -
avverso la sentenza n. 285/2007 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/04/2007 r.g.n. 2040/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito l'Avvocato SCAPPATURA PATRIZIA per delega GAROFALO DOMENICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Bari OC IC esponeva di essere stato assunto quale Direttore Generale presso l'ex Azienda Municipalizzata Igiene Urbana s.p.a. (AMIU) di Bari, all'esito dell'espletamento di procedura concorsuale, nel giugno 1995;
precisava che, a seguito della trasformazione dell'azienda in società per azioni, erano state emanate talune delibere che prorogavano il rapporto allineando la scadenza dell'incarico a quella del consiglio di amministrazione. Riferiva inoltre il ricorrente che il rapporto veniva ulteriormente prorogato oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, fissata per il 27/8/04 rinnovandosi, di fatto, sino al novembre successivo.
Nel rilevare l'illegittimità delle Delib. AMIU emesse dal 2001 al maggio 2004, perché in contrasto con le disposizioni di cui al R.D. n. 2578 del 1925 e la arbitraria risoluzione del rapporto senza giusta causa, chiedeva accertarsi il rinnovo del contratto sino al 27/8/07 e condannarsi la società al risarcimento del danno ovvero alla corresponsione del trattamento economico spettante dal novembre 2004 all'agosto 2007, dell'indennità sostitutiva delle ferie, o in subordine, al pagamento dell'indennità di preavviso, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal canto suo la società spiegava domanda riconvenzionale intesa al rimborso delle spese per l'utilizzo del telefonino aziendale durante il periodo di malattia e di ferie.
Con sentenza del 22/3/06 il Tribunale adito accoglieva in parte il ricorso principale, condannando la AMIU spa al pagamento dell'indennità di ferie in favore del ricorrente, nella misura di Euro 50.907,74 oltre accessori di legge ed accoglieva integralmente la domanda riconvenzionale.
La pronuncia veniva confermata dalla Corte d'Appello di Bari che preliminarmente dava atto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in punto di accoglimento della domanda riconvenzionale, mancando nell'atto di appello proposto dal OC ogni specifica conclusione al riguardo. La sentenza della Corte territoriale risultava inoltre fondata, per quel che qui interessa, sulla essenziale considerazione della inapplicabilità alla fattispecie del disposto di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, art. 4, ostandovi il mutamento strutturale della azienda, divenuta soggetto di diritto privato.
Veniva rimarcato altresì nella decisione, che nella specie non si verteva in ipotesi di risoluzione del rapporto in virtù di un atto unilaterale, desumendosi dalle delibere versate in atti, che il contratto si era risolto consensualmente. Si negava, quindi, ogni diritto del OC a percepire le retribuzioni rivendicate, data la legittimità delle delibere adottate dall'organo consiliare, così come il diritto a percepire l'indennità di preavviso, essendo emerso che l'appellante era stato informato della estinzione del rapporto, entro i termini prescritti. In assenza di ogni profilo di illegittimità del comportamento aziendale, venivano respinte tutte le censure vertenti sul rivendicato diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, rilevandosi la correttezza della liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, perché coincidente con la domanda attorea.
Veniva, infine, respinto anche l'appello incidentale perché l'azienda, in violazione dei dettami del contratto collettivo di settore, aveva disposto le ferie del dirigente, nel corso del periodo di preavviso.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il OC con cinque motivi trasfusi in quesiti di diritto. Resiste con controricorso la Azienda Municipalizzata Igiene Urbana s.p.a. che spiega ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., affidato ad unico motivo corredato da quesito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c., perché spiegati avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 342 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato che il capo della sentenza di primo grado concernente la condanna al pagamento delle spese relative al traffico telefonico utilizzato nel periodo di ferie, era passata in giudicato, in assenza di specifica impugnazione.
Si osserva, in contrario, che il tenore dell'atto introduttivo del giudizio di appello consentiva di verificare la erroneità dell'assunto posto a base del decisum ed all'uopo si richiamano precedenti decisioni di questa Corte secondo cui, ai fini della verifica della volontà della parte di censurare la pronuncia di primo grado, è necessario procedere ad un esame delle ragioni dell'impugnazione che tenga conto della idoneità dell'atto a consentire una adeguata verifica delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali riposa l'interposto gravame, escludendosi la necessità che tale volontà sia espressa in formule sacramentali. La censura presenta evidenti profili di inammissibilità. Pur se corretto è il presupposto giuridico da cui muove la doglianza - per essere fermo l'orientamento di questa Corte secondo cui la mancata riproduzione, nella parte di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame, non può equivalere a difetto di impugnazione se dal contesto complessivo dell'atto risulti una univoca manifestazione della volontà di proporre impugnazione (vedi, fra le altre, Cass. 15 novembre 2013 n. 25751) - non può sottacersi che il ricorso sia nel caso di specie carente, innanzitutto perché in violazione del principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, non risulta riportato integralmente, o comunque, nelle parti salienti, l'atto di appello che si deduce rechi specifica impugnazione del capo della decisione considerato.
Inoltre, si impone l'evidenza della mancanza di decisività del motivo, non essendo compiutamente riportati gli elementi di fatto e sviluppati gli elementi di diritto che avrebbero dovuto portare alla riforma della decisione di primo grado che sul punto era stata sfavorevole.
Con il secondo motivo, trasfuso in una pluralità di quesiti, si denuncia violazione di plurime disposizioni di legge e di norme contrattuali collettive, per avere i giudici del gravame ritenuto che la durata triennale del rapporto dirigenziale, come rigidamente disciplinata dal dettato normativo di cui al R.D. n. 2578 del 1925, art. 4, potesse essere derogata dalle parti, nonché difetto e contraddittorietà di motivazione.
Il motivo è privo di pregio sotto plurimi profili.
Innanzitutto, non va sottaciuto che secondo giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366 bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso sostanziale e processuale e dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano), giacché si affida alla Corte di Cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi, la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione non essendo consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell'errore d r diritto, (vedi fra le tante, Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2010 n. 7394 cui adde Cass. 8 giugno 2012, n. 9341, Cass. 20 settembre 2013 n. 21611). Nello specifico non appaiono rispettate le regole di chiarezza espositiva imposte dal dettato normativo di cui all'art. 366 bis c.p.c., non risultando adeguatamente segnato il confine fra l'una e l'altra doglianza.
Inoltre la censura non si conclude con un momento di sintesi, in coerenza con i dettami di cui all'art. 366 bis c.p.c.. Occorre rimarcare al riguardo, che, laddove venga formulata censura di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo è da ritenersi inammissibile quando sia carente della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione ex art. 366 bis c.p.c.. È, invero, orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603, Cass. 7 aprile 2008 n. 8897) che allorquando nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso ma anche formulando al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso.
Tale sintesi, come è dato evincere dall'art. 366 bis c.p.c., non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume una propria autonoma funzione volta a consentire la immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante - ove correttamene valutato - ai fini della decisione favorevole al ricorrente(vedi in tali termini, fra le tante, Cass. 8 marzo 2013 n. 5858, Cass. 18 novembre 2011 n. 24255, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603). Degli enunciati principi non risulta disposta applicazione nel caso di specie, mancando il ricorso di alcuna indicazione riassuntiva e sintetica, formulata in guisa autonoma rispetto alla illustrazione del motivo e secondo modalità tali da consentire di ritenere soddisfatta la ratio sottesa alla richiamata disposizione di cui all'art. 366 bis c.p.c.. Non può poi, tralasciarsi di considerare che il mezzo di impugnazione risulta calibrato sulla violazione di disposizioni della contrattazione collettiva di settore che non sono state integralmente riportate nel loro tenore ne' risultano tempestivamente e ritualmente prodotte.
Si impone, pertanto, l'evidenza della violazione dei dieta giurisprudenziali alla cui stregua (confronta, fra le altre, Cass. 14 marzo 2013 n. 6556) in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547). In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n.
6 - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto.
Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione;
il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto dello stesso. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Nella specie, le disposizioni della contrattazione collettiva richiamata, non risultano trascritte integralmente nel loro contenuto, ne' il ricorrente indica se il contratto sia stato ritualmente prodotto nel giudizio di merito ed in quale parte del fascicolo lo stesso sarebbe rinvenibile, esponendosi ad un giudizio di novità dei fatti denunciati che su tali disposizioni collettive si fondi.
Mette conto rilevare al riguardo che non solo non viene riportato il testo integrale dell'art. 19 c.c.n.l. dirigenti Confservizi, pur richiamato in parte, ma neanche risulta depositato integralmente il testo del contratto collettivo di cui si lamenta la disapplicazione, in violazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ed ai quali si intende dare continuità, alla cui stregua l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, imposto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso, delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole, dovendosi ritenere che la produzione parziale del documento sia incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della cassazione. Tanto anche sulla considerazione che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione trattata (cfr. Cass. 2 luglio 2009 n. 15495 cui adde Cass. 18 febbraio 2010 n. 3894 e Cass. 6 aprile 2011 n. 7891). Con il terzo motivo, trasfuso in una pluralità di quesiti, si denuncia violazione di plurime disposizioni di legge e di norme contrattuali collettive, per avere la Corte territoriale, omesso di pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria per equivalente in relazione all'illegittimo comportamento della parte datoriale. La censura, che presenta i medesimi profili di inammissibilità già segnalati con riferimento al secondo motivo, è priva di pregio. I giudici del gravame hanno infatti positivamente scrutinato le delibere adottate dalla società con giudizio non inficiato dagli strumenti di impugnazione predisposti dal OC in sede di legittimità, negando ogni diritto del ricorrente a pretese retributive ed, a fortiori, ogni rilievo a qualsiasi pretesa risarcitoria connessa alla condotta aziendale assunta nel contesto della vicenda risolutiva del rapporto inter partes. La decisione, per essere congruamente motivata ed immune da vizi di ordine logico- giuridico, si sottrae alle censure svolte e merita quindi conferma. Con il quarto mezzo di impugnazione si denuncia difetto di motivazione e violazione di legge per avere la Corte di merito denegato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di preavviso, sul rilievo della comunicazione entro i termini prescritti, della risoluzione del rapporto, proponendo una interpretazione delle delibere consiliari, segnatamente la n. 12/03, quale utile elemento ai fini dell'indennità di preavviso come definita dall'art. 35 c.c.n.l. Dirigenti Confservizi. La censura, affetta dagli evidenti profili di inammissibilità già in precedenza rimarcati - ove si consideri la omessa produzione del contratto collettivo di settore in violazione del principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione e la mancata formulazione di un momento di sintesi in relazione al prospettato difetto di motivazione - tende a realizzare una rivisitazione delle considerazioni di merito operate dalla Corte territoriale senza che vengano evidenziati, in violazione del criterio della autosufficienza del ricorso, elementi fattuali e giuridici idonei ad inficiarne la comprovata coerenza e congruità motivazionale.
L'impianto della articolata censura, confligge invero, con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità alla cui stregua è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (vedi Cass. n. 7394 del 26 marzo 2010).
Con l'ultimo motivo, si censura la pronuncia impugnata in punto di riconoscimento dell'indennità ferie non godute in misura diversa da quella rivendicata, per violazione delle disposizioni del c.c.n.l. di settore nonché per difetto e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale accolto la ipotesi di calcolo prospettata in via subordinata, senza motivare in ordine al rigetto delle soluzioni prospettate in via prioritaria. La doglianza, inammissibile per difetto di autosufficienza in relazione ai profili già evidenziati in relazione al quarto motivo, è peraltro, del tutto infondata, ove si consideri che i giudici del gravame hanno dato contezza delle ragioni sottese all'accoglimento della ipotesi di calcolo proposta dal OC al punto 3 c) dell'atto di appello, procedendo ad enunciare specificamente i criteri seguiti nella elaborazione del computo, con pronuncia logicamente ineccepibile che, attinendo a profili di merito della questione trattata, si sottrae alle critiche mosse dal ricorrente.
Dal canto suo, la società, a sostegno dell'unico motivo sotteso al ricorso incidentale, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di considerare i dati emersi nel corso della espletata istruttoria dai quali emergeva che il OC aveva percepito mediante bonifico bancario, la somma di Euro 14.311,00, importo netto corrispondente a quello lordo di Euro 24.176,99 riconosciuto a titolo di indennità per ferie non godute.
Anche questo motivo è inammissibile dal momento che con esso si fa riferimento a documenti non allegati ritualmente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risultando se ritualmente prodotti nel giudizio. Esso si presenta comunque, privo del requisito di decisività, come implicitamente ammesso dalla società nel momento in cui lamenta il mancato esercizio dei poteri d'ufficio del giudice del lavoro per verificare se il bonifico di pagamento fosse stato o meno effettuato, e comunque non rispondente ai principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui "il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori" (v. Cass. 12 marzo 2009 n. 6023, Cass. 26 giugno 2006 n. 14731). In definitiva, entrambi i ricorsi vanno respinti con integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, in ragione della situazione di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa fra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014