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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 1507/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico Dott. Dario Albergo, viste le memorie di precisazione conclusioni e difese conclusionali, nonché le note scritte sostitutive d'udienza di rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c.; letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1507/2023, avente ad oggetto:
“RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - APPELLO”,
TRA in persona del l.r.p.t., con sede legale a Catenanuova (EN), in Via Parte_1 Vittorio Emanuele III, n. 109 (P. IVA , rappresentata e difesa, giusta procura in calce P.IVA_1 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, dall'Avv. Orazio Marazzotta, (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Enna, Via C.F._1 Libertà n. 38;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente a [...], rappresentato e difeso: fino al C.F._2 11.04.2025, dall'Avv. Viviana Maria Cristina Giugno (C.F. ; e C.F._3 successivamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Davide Cammarata, (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio sito in Caltanissetta, Via Cittadella 102/G;
PARTE APPELLATA
in relazione all'appello proposto avverso la sentenza n. 245/2023 del Giudice di Pace di Caltanissetta, pubblicata in data 19.06.2023, nella causa iscritta al R.G. n. 1301/2022, e notificata il 06.09.2023; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 1. Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato alla controparte il 06.10.2023 e depositato il 09.10.2023, in persona del l.r.p.t., proponeva appello Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza sopra indicata. Controparte_1
2.1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto con ricorso monitorio, proposto contro l'odierna appellante dall'odierno appellato, il quale aveva chiesto il pagamento della fattura n. 02/2018 per € 1.560,00 (più interessi delle transazioni commerciali) per prestazioni professionali inerenti ad un progetto per intervento di bonifica e miglioramento agrario in Contrada Buzzone ad Agira. E per il quale la controparte aveva presentato una richiesta di autorizzazione amministrativa.
2.1.2. Con decreto ingiuntivo n. 404 del 29.11.2021 (poi oggetto di correzione di errore materiale sulla sede della parte ingiunta in data 24.01.2022) il Giudice di Pace di Caltanissetta accoglieva la domanda, con vittoria di spese del giudizio monitorio.
2.2.1. Avverso il predetto decreto ingiuntivo la parte ingiunta allora aveva proposto opposizione, deducendo:
a) preliminarmente, l'incompetenza territoriale, in favore (ex artt. 19 o 20 c.p.c.) del Giudice di Pace di Centuripe (quale foro generale del convenuto o luogo di insorgenza dell'obbligazione) o di Catania (quale forum destinatae solutionis, coincidente con la residenza della controparte);
b) sempre preliminarmente, l'inefficacia del decreto, per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c., effettuata il 24.02.2022, dunque oltre i 60 giorni previsti (senza che la vicenda di correzione di errore materiale potesse determinare rimessione in termini);
c) nel merito, ad oggetto di una domanda riconvenzionale, la responsabilità professionale della controparte, in quanto la sulla base del progetto commissionato, aveva negato CP_2 l'autorizzazione richiesta;
a differenza di quanto sarebbe avvenuto per un successivo progetto, realizzato da altro professionista, in base al quale l'autorizzazione sarebbe stata invece resa;
Pertanto, domandava gradatamente, in subordine rispetto alle declaratorie di incompetenza e di inammissibilità, valutarsi in via riconvenzionale un equo risarcimento del danno a carico della controparte, da porre in compensazione con quanto dovuto alla stessa, e con pagamento in proprio favore dell'eccedenza. Con vittoria di spese e compensi di lite, anche ex art. 96 c.p.c.
2.2.2. Costituitasi in giudizio, parte opposta:
a) contestava l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto il contratto tra le parti sarebbe stato redatto presso l'ufficio del perito minerario , in Caltanissetta;
Persona_1
b) contestava l'eccezione di tardività della notifica del decreto opposto, data la sostanziale valenza di rimessione in termini dell'istanza e correlato provvedimento di correzione (ed in ogni caso, allora, essendosi instaurato correttamente il rapporto processuale sulla domanda giudiziale introdotta in via monitoria);
c) nel merito, deduceva di base la non contestazione della debenza della prestazione per attività professionale, e comunque affermava, anzitutto il ruolo proprio ruolo di complemento rispetto al ruolo primario nel progetto che era assunto dal Dott. e che comunque non si sarebbe potuta Per_1 addebitare nessuna responsabilità alla parte per il rigetto dell'istanza di autorizzazione, il cui diniego non sarebbe stato imputabile a colpa del professionista;
Pertanto, domandava la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.3. Istruita la causa a mezzo di acquisizioni documentali e prova testimoniale (mentre veniva implicitamente rigettata una richiesta di CTU sulle differenze tra i progetti, avanzata da parte appellante in ultima udienza), con la sentenza oggi appellata, il Giudice di Pace rigettava
2 l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. In particolare, rigettava le eccezioni preliminari, sostenendo che il contratto era stato concluso a Caltanissetta, e che la correzione di errore materiale del decreto fosse legittima. Nel merito, sostanzialmente veniva affermato che parte opponente non avesse sufficientemente assolto l'onere della prova della responsabilità professionale che faceva valere.
3.1. Con il presente appello, l'odierna appellante dunque impugnava la sentenza di primo grado, facendo valere i seguenti motivi:
a) in via preliminare, nuovamente l'eccezione di incompetenza territoriale, anche alla luce del fatto che il giudice di prime cure avrebbe tratto argomenti per radicare la competenza a Caltanissetta esclusivamente dal testimone sentito in primo grado (ossia il citato , che Persona_1 sarebbe stato incapace a testimoniare, come da punto che segue;
b) nel merito, previa espunzione della predetta testimonianza (e dunque dei contenuti motivazionali da essa dedotti), in quanto il teste sarebbe stato cofirmatario del progetto e dunque esso stesso controparte contrattuale dell'opponente, il GDP non avrebbe fatto corretto uso delle regole sul riparto dell'onere della prova, in quanto non sarebbe stata la parte opponente ad esserne gravata ma la parte opposta;
ed in ogni caso, non sarebbe emerso nel corso dell'istruttoria alcun chiarimento sulle differenze tra il progetto bocciato e quello andato a buon fine, per cui sarebbe stata necessaria la CTU, di cui si reiterava l'istanza, in ogni caso argomentandosi nel senso delle carenze del progetto del
, a fronte dell'adeguato progetto del successivo professionista;
CP_1
c) conseguentemente, la mancata valutazione della domanda riconvenzionale;
3.2. Pertanto, domandava riformarsi la sentenza, con l'accoglimento di quanto era stato chiesto in primo grado (eventualmente, previo svolgimento di CTU), con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
4. Costituitasi in giudizio, parte appellata sosteneva la correttezza della sentenza appellata. E ciò: sia sull'eccezione preliminare, in quanto comunque, anche a prescindere dalla testimonianza, la competenza territoriale a Caltanissetta si traeva anche documentalmente;
sia sull'eccezione processuale, in quanto il testimone non sarebbe stato portatore di una posizione tale da interferire sul rapporto tra le parti (e comunque la sua testimonianza non sarebbe stata decisiva). Sia sul merito, condividendo la ricostruzione del riparto probatorio operatovi, e ribadendo che non era ravvisabile alcuna sua mancanza professionale. Sulla riconvenzionale, negava l'omessa pronuncia, essendosi trattato di un rigetto implicito per assorbimento. Pertanto, domandava il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi di lite.
5. Con ordinanza del 15.04.2024 veniva rigettata la richiesta reiterata di CTU di parte appellante. Pertanto, previa concessione di termini a ritroso per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, le parti chiedevano la rimessione in decisione con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 25.06.2025. Quindi la causa veniva automaticamente rimessa in decisione.
§§§
1. Preliminarmente, risulta funzionale esaminare (sia ai fini del motivo relativo all'eccezione di incompetenza territoriale, sia ai fini della sua refluenza sui motivi di merito) l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste Dott. , riproposta nell'alveo dei motivi di appello. Persona_1
1.1.1. Anzitutto, anche tenuto conto dei chiarimenti recentemente forniti da Cass. Civ. Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 01) e (Rv. 667445 - 02) in ordine alla rilevabilità dell'eccezione
3 solo su istanza di parte, che va formulata tempestivamente già prima dell'ammissione del mezzo e poi opposta ex art. 157 c.p.c. alla prima difesa utile successiva, l'eccezione di nullità, oggi risollevata con i motivi di appello, fu sollevata all'udienza del 15.12.2022, prima che il giudice si riservasse sull'ammissione dei mezzi istruttori, e poi fu reiterata all'udienza di assunzione del 20.04.2023, prima dell'esame stesso. Pertanto, deve ritenersi tempestivamente proposta, reiterata, e poi non rinunciata.
1.1.2. Al riguardo, mette in evidenza la Cassazione in ordine all'interesse posto alla base dell'art. 246 c.p.c. che “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. […]” (per le più recenti, cfr. Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11034 del 12/05/2006 (Rv. 589052 - 01); Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 21418 del 21/10/2015 (Rv. 637578 - 01); Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 26044 del 07/09/2023 (Rv. 668788 - 01). Più significativa anche Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012 (Rv. 622641 - 01), nella quale, dopo aver ribadito quanto sopra, si legge (grassetto aggiunto) “…non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio. […]”
1.2. Ora, oggetto del presente giudizio è la responsabilità professionale dell'appellato in relazione al mancato ottenimento dell'autorizzazione amministrativa, in ragione di un determinato progetto, ritenuto allo scopo inadeguato dall'autorità amministrativa. Dalla lettura della documentazione in atti relativa al progetto (cfr. il doc. 1 allegato alla comparsa di risposta in primo grado, qui riprodotto in all. 3 depositato il 19.02.2024), si ricava che il principale referente del progetto in funzione del quale l'autorizzazione era richiesta era proprio il in quanto è lui il progettista che compare nella Per_1 CILA (cfr. pagine da 5 a 22), così come è lui il soggetto che assurge a principale autore del progetto stesso, e che ha avuto il come autore di uno degli allegati (cfr. pagine da 23 a 80), mentre CP_1 per molte altre parti si riscontra una co-autoria tra i due professionisti, come dimostrato dai timbri congiunti degli stessi su altre parti (cfr. pagg. da 91 a 97). Inoltre (come subito si dirà), lo stesso dichiara all'esordio della parte da lui esclusivamente timbrata di essere stato direttamente CP_1 incaricato dal per conto della (cfr. pag. 46). Ciò premesso, appare Per_1 Parte_1 chiaro a questo giudice che la posizione del è obiettivamente coinvolta, in quanto, rispetto Per_1 alla domanda proposta, egli si pone nella stessa posizione del (se non addirittura in una CP_1 posizione tendenzialmente più importante). In altre parole, esaminando la posizione del su Per_1 un piano obiettivo in funzione della domanda, ciò che si fa valere in questa sede in relazione al mancato conseguimento del risultato nei confronti del sarebbe per ciò stesso estensibile, CP_1 anzi a maggior ragione, nei suoi confronti, venendosi propriamente ad avere quella ipotesi di
“collegamento con la materia del contendere” dell'azione che ipoteticamente possa coinvolgere il teste, che determina già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio. Ciò che determina la necessità di espungere la testimonianza resa in primo grado.
2. Nonostante tale passaggio, ritiene però questo giudice anzitutto di rigettare il primo motivo di appello, in quanto, pur non potendosi tener conto della testimonianza del (a differenza di Per_1 quanto operato dal giudice di prime cure), è dallo stesso progetto che si trae un'indicazione sufficiente a radicare la competenza territoriale anche a Caltanissetta. In particolare, allora, si è detto che, in esordio del c.d. Allegato A, il nel progetto scrive (grassetto aggiunto) “
1-PREMESSA Su CP_1 incarico ricevuto dal Perito (via F. Paladini n° 50 – Per_2 Persona_1 Caltanissetta) e per conto dell'Azienda Agricola “Feudo dell'Eremo S. r. l. […]”, dando una chiara indicazione nel senso che l'incarico gli fu dato dal (e comunque per conto della Per_1 [...]
presso il suo studio (ciò che altrimenti non avrebbe avuto senso indicare), e dunque Parte_1
4 configurandosi lo studio del sito Caltanissetta come luogo di insorgenza del rapporto, e Per_1 dunque dell'obbligazione ex art. 20 c.p.c. Ciò che dunque era sufficiente a radicare una delle competenze territoriali alternative in capo al Giudice di Pace di Caltanissetta.
3.1.1. In ordine al secondo motivo di appello, preme anzitutto precisare la peculiare modalità di predisposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado da parte dell'odierna appellante. Questa, infatti, pur facendo valere la responsabilità professionale della controparte in relazione ad un'asserita negligente realizzazione degli studi commissionati, a rigore non ha mai utilizzato tale argomento al fine di sostenere l'infondatezza della pretesa di controparte al credito per corrispettivo della prestazione professionale resa. Che infatti allora, come tale, non può ritenersi contestata.
3.1.2. Dalla lettura dell'opposizione, invece (cfr. pag. 3, che come motivo di merito reca subito la domanda riconvenzionale), tale argomento viene funzionalizzato esclusivamente in relazione ad una domanda riconvenzionale (con richiesta di compensazione rispetto al dovuto, e condanna di controparte a pagare l'eventuale eccedenza), in relazione a danni asseritamente patiti a seguito dell'inadempimento stesso, rispetto ai quali veniva domandato un “equo indennizzo” a valutazione del giudice. Ciò comporta che allora, fermo anzitutto il credito di cui al monitorio, parte opponente non può avvalersi del sostanziale alleggerimento dell'onere probatorio in suo vantaggio proprio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui sarebbe parte convenuta sostanziale (in quanto, trattandosi di giudizio a cognizione piena in prosecuzione di quello monitorio, l'onere della prova è posto in capo alla parte ingiungente, in ordine ai fatti costitutivi della sua pretesa creditoria, ex art. 2697 c.c., cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7020 del 12/03/2019, Sez. 2, Sentenza n. 15702 del 27/07/2004, Sez. 2, Sentenza n. 4121 del 22/03/2001), ma è gravata essa stessa dall'ordinario onere della prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda riconvenzionale.
3.2.1. La pretesa fatta valere si basa sull'avere dovuto commissionare altro progetto, di cui viene affermata la sottoposizione ed approvazione ad opera della competente autorità amministrativa, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni conseguenti. Sul punto, in opposizione, si era fatto riferimento ad un equo indennizzo indicato in via generica. Solo con la memoria ex art. 320 comma
4 c.p.c., in risposta a specifica eccezione di controparte, si era specificato il riferimento all'esborso di somme per il nuovo progetto, nonché ad altri danni indicati in via del tutto generica. A comprova del predetto danno emergente, venivano prodotti: la fattura n. 30 del 30.11.2018 emessa dall'
[...]
, per un onorario di € 622,20 (cfr. pag. 64 dell'all. B) alla citazione in appello), Parte_2 nonché il progetto stesso (cfr. pagg. 65 e ss. dello stesso allegato).
3.2.2. Ora, a parte ogni considerazione sull'atteggiarsi del riparto dell'onere della prova in ordine allo specifico ambito della responsabilità professionale, o della asserita esigenza (manifestata anche in questo giudizio di appello da parte appellante) di confrontare le due perizie tramite CTU (profilo ritenuto superfluo, come si spiegherà subito, per cui l'istanza è stata ulteriormente rigettata nel corso di tale giudizio di appello con ordinanza del 15.04.2024), v'è un dato di fondo che appare però preliminarmente tranciante, sul piano della prova del nesso di causalità tra inadempimento e danno (ciò che in ogni caso, quale che sia la tipologia di responsabilità che si fa valere, spetta a chi chiede il risarcimento provare). Parte appellante, in relazione al nuovo progetto, afferma di averlo proficuamente utilizzato per ottenere l'autorizzazione che l'autorità amministrativa in precedenza aveva negato (a differenza di quanto avvenuto col precedente, oggetto di diniego). Ma non ha fornito alcuna prova al riguardo, come correttamente messo in evidenza da parte appellata già in primo grado (a partire dalla difesa svolta al paragrafo d) della sezione “nel merito” della comparsa di risposta in primo grado), e come ancora argomentato nella comparsa di risposta in appello. Con la conseguenza che, per la stessa logica che si utilizza contro il , anche a voler ammettere un suo CP_1 inadempimento, e anche a voler ammettere la sufficienza della mera produzione di fattura come prova dell'esborso sostenuto, non vi sono elementi per configurare un nesso di consequenzialità immediata e diretta con il danno asseritamente patito, in quanto se a lui si imputa di avere realizzato dei lavori che non hanno determinato il conseguimento del risultato sperato (ciò di cui viene data prova, in base 5 alla produzione del diniego all'autorizzazione paesaggistica, cfr. all. B all'atto di appello, pagg. 29- 30, preceduto dal preavviso di rigetto con relative osservazioni, cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta in appello, pagg. da 19 a 24), al contrario non è stato comprovato alcunché in relazione all'affermata proficua sottoposizione all'autorità amministrativa del diverso progetto. Dovendosi dunque desumere che non è possibile in ogni caso configurare prova dell'elemento differenziale che avrebbe distinto gli esiti dei due procedimenti amministrativi in ragione della diversità dei progetti asseritamente sottoposti all'amministrazione.
3.2.3. Va da sé invece che, in relazione ad altri danni, indicati con clausola generale e quasi di stile, pure la domanda non sarebbe stata accoglibile, in quanto l'art. 1226 c.c. presuppone comunque l'assolvimento dell'onere di allegazione e prova dell'an, e dunque la precisa indicazione e prova del danno patito, di cui poi sia impossibile o eccessivamente opinabile individuare il quantum (cfr. (Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011 (Rv. 619916 - 01); cfr. anche le più recenti Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4534 del 22/02/2017 (Rv. 643131 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del 12/04/2023 (Rv. 667364 - 01)). Ciò che nel caso di specie è sempre stato invece del tutto evanescente.
3.4. Pertanto, anche il secondo motivo di appello va rigettato.
4. Infine, anche il terzo motivo di appello va rigettato o comunque va ritenuto superato, come diretta conseguenza del corpo di premesse ed argomentazioni svolte nel paragrafo precedente, relativo al secondo motivo di appello. Infatti, il corretto inquadramento dell'opposizione proposta (ossia: non come vera opposizione alla pretesa creditoria fatta valere dalla controparte in via monitoria, bensì come domanda riconvenzionale rispetto a quella pretesa) ed il rigetto del motivo di ordine sostanziale su cui si basa, comporta come conseguenza che non vi sia più da dire alcunché sul punto. Sebbene in forma molto sintetica, tale ragionamento di fondo è traibile dalla motivazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui si scrive che parte opponente “non ha fornito in giudizio nessuna tesi plausibile e/o prova contraria rispetto a quella riscontrata dai superiori mezzi di prova.”, nel senso allora che inevitabilmente ogni altra considerazione incompatibile con tale assunto doveva ritenersi assorbita.
5. Dunque, in definitiva, l'appello va rigettato, e pertanto deve essere integralmente confermata la sentenza impugnata.
6. Quanto alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo quanto prescritto dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. Di esse sarà disposta la distrazione in favore del difensore antistatario.
7. Infine, poiché l'appello (nonostante l'accoglimento dell'eccezione di nullità della testimonianza, che però è stato del tutto irrilevante in ordine alla decisione sui motivi di appello) è stato integralmente rigettato, va dichiarata in capo all'appellante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.C.C. n. 1507/2023, così statuisce:
1) RIGETTA l'appello, e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA parte appellante in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata
[...]
, che si liquidano in € 852,00 per compensi (procedimenti di Controparte_1 cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino da € 1.100,00 ad € 5.200,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori minimi per la notevole
6 linearità di svolgimento dell'appello, nonché per la notevole vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute, disponendosene la distrazione in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario; 3) DICHIARA in capo alla parte appellante in persona del Parte_1
l.r.p.t., la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 26.06.2025
Il Giudice Dario Albergo
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico Dott. Dario Albergo, viste le memorie di precisazione conclusioni e difese conclusionali, nonché le note scritte sostitutive d'udienza di rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c.; letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1507/2023, avente ad oggetto:
“RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - APPELLO”,
TRA in persona del l.r.p.t., con sede legale a Catenanuova (EN), in Via Parte_1 Vittorio Emanuele III, n. 109 (P. IVA , rappresentata e difesa, giusta procura in calce P.IVA_1 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, dall'Avv. Orazio Marazzotta, (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Enna, Via C.F._1 Libertà n. 38;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente a [...], rappresentato e difeso: fino al C.F._2 11.04.2025, dall'Avv. Viviana Maria Cristina Giugno (C.F. ; e C.F._3 successivamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Davide Cammarata, (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio sito in Caltanissetta, Via Cittadella 102/G;
PARTE APPELLATA
in relazione all'appello proposto avverso la sentenza n. 245/2023 del Giudice di Pace di Caltanissetta, pubblicata in data 19.06.2023, nella causa iscritta al R.G. n. 1301/2022, e notificata il 06.09.2023; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 1. Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato alla controparte il 06.10.2023 e depositato il 09.10.2023, in persona del l.r.p.t., proponeva appello Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza sopra indicata. Controparte_1
2.1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto con ricorso monitorio, proposto contro l'odierna appellante dall'odierno appellato, il quale aveva chiesto il pagamento della fattura n. 02/2018 per € 1.560,00 (più interessi delle transazioni commerciali) per prestazioni professionali inerenti ad un progetto per intervento di bonifica e miglioramento agrario in Contrada Buzzone ad Agira. E per il quale la controparte aveva presentato una richiesta di autorizzazione amministrativa.
2.1.2. Con decreto ingiuntivo n. 404 del 29.11.2021 (poi oggetto di correzione di errore materiale sulla sede della parte ingiunta in data 24.01.2022) il Giudice di Pace di Caltanissetta accoglieva la domanda, con vittoria di spese del giudizio monitorio.
2.2.1. Avverso il predetto decreto ingiuntivo la parte ingiunta allora aveva proposto opposizione, deducendo:
a) preliminarmente, l'incompetenza territoriale, in favore (ex artt. 19 o 20 c.p.c.) del Giudice di Pace di Centuripe (quale foro generale del convenuto o luogo di insorgenza dell'obbligazione) o di Catania (quale forum destinatae solutionis, coincidente con la residenza della controparte);
b) sempre preliminarmente, l'inefficacia del decreto, per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c., effettuata il 24.02.2022, dunque oltre i 60 giorni previsti (senza che la vicenda di correzione di errore materiale potesse determinare rimessione in termini);
c) nel merito, ad oggetto di una domanda riconvenzionale, la responsabilità professionale della controparte, in quanto la sulla base del progetto commissionato, aveva negato CP_2 l'autorizzazione richiesta;
a differenza di quanto sarebbe avvenuto per un successivo progetto, realizzato da altro professionista, in base al quale l'autorizzazione sarebbe stata invece resa;
Pertanto, domandava gradatamente, in subordine rispetto alle declaratorie di incompetenza e di inammissibilità, valutarsi in via riconvenzionale un equo risarcimento del danno a carico della controparte, da porre in compensazione con quanto dovuto alla stessa, e con pagamento in proprio favore dell'eccedenza. Con vittoria di spese e compensi di lite, anche ex art. 96 c.p.c.
2.2.2. Costituitasi in giudizio, parte opposta:
a) contestava l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto il contratto tra le parti sarebbe stato redatto presso l'ufficio del perito minerario , in Caltanissetta;
Persona_1
b) contestava l'eccezione di tardività della notifica del decreto opposto, data la sostanziale valenza di rimessione in termini dell'istanza e correlato provvedimento di correzione (ed in ogni caso, allora, essendosi instaurato correttamente il rapporto processuale sulla domanda giudiziale introdotta in via monitoria);
c) nel merito, deduceva di base la non contestazione della debenza della prestazione per attività professionale, e comunque affermava, anzitutto il ruolo proprio ruolo di complemento rispetto al ruolo primario nel progetto che era assunto dal Dott. e che comunque non si sarebbe potuta Per_1 addebitare nessuna responsabilità alla parte per il rigetto dell'istanza di autorizzazione, il cui diniego non sarebbe stato imputabile a colpa del professionista;
Pertanto, domandava la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.3. Istruita la causa a mezzo di acquisizioni documentali e prova testimoniale (mentre veniva implicitamente rigettata una richiesta di CTU sulle differenze tra i progetti, avanzata da parte appellante in ultima udienza), con la sentenza oggi appellata, il Giudice di Pace rigettava
2 l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. In particolare, rigettava le eccezioni preliminari, sostenendo che il contratto era stato concluso a Caltanissetta, e che la correzione di errore materiale del decreto fosse legittima. Nel merito, sostanzialmente veniva affermato che parte opponente non avesse sufficientemente assolto l'onere della prova della responsabilità professionale che faceva valere.
3.1. Con il presente appello, l'odierna appellante dunque impugnava la sentenza di primo grado, facendo valere i seguenti motivi:
a) in via preliminare, nuovamente l'eccezione di incompetenza territoriale, anche alla luce del fatto che il giudice di prime cure avrebbe tratto argomenti per radicare la competenza a Caltanissetta esclusivamente dal testimone sentito in primo grado (ossia il citato , che Persona_1 sarebbe stato incapace a testimoniare, come da punto che segue;
b) nel merito, previa espunzione della predetta testimonianza (e dunque dei contenuti motivazionali da essa dedotti), in quanto il teste sarebbe stato cofirmatario del progetto e dunque esso stesso controparte contrattuale dell'opponente, il GDP non avrebbe fatto corretto uso delle regole sul riparto dell'onere della prova, in quanto non sarebbe stata la parte opponente ad esserne gravata ma la parte opposta;
ed in ogni caso, non sarebbe emerso nel corso dell'istruttoria alcun chiarimento sulle differenze tra il progetto bocciato e quello andato a buon fine, per cui sarebbe stata necessaria la CTU, di cui si reiterava l'istanza, in ogni caso argomentandosi nel senso delle carenze del progetto del
, a fronte dell'adeguato progetto del successivo professionista;
CP_1
c) conseguentemente, la mancata valutazione della domanda riconvenzionale;
3.2. Pertanto, domandava riformarsi la sentenza, con l'accoglimento di quanto era stato chiesto in primo grado (eventualmente, previo svolgimento di CTU), con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
4. Costituitasi in giudizio, parte appellata sosteneva la correttezza della sentenza appellata. E ciò: sia sull'eccezione preliminare, in quanto comunque, anche a prescindere dalla testimonianza, la competenza territoriale a Caltanissetta si traeva anche documentalmente;
sia sull'eccezione processuale, in quanto il testimone non sarebbe stato portatore di una posizione tale da interferire sul rapporto tra le parti (e comunque la sua testimonianza non sarebbe stata decisiva). Sia sul merito, condividendo la ricostruzione del riparto probatorio operatovi, e ribadendo che non era ravvisabile alcuna sua mancanza professionale. Sulla riconvenzionale, negava l'omessa pronuncia, essendosi trattato di un rigetto implicito per assorbimento. Pertanto, domandava il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi di lite.
5. Con ordinanza del 15.04.2024 veniva rigettata la richiesta reiterata di CTU di parte appellante. Pertanto, previa concessione di termini a ritroso per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, le parti chiedevano la rimessione in decisione con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 25.06.2025. Quindi la causa veniva automaticamente rimessa in decisione.
§§§
1. Preliminarmente, risulta funzionale esaminare (sia ai fini del motivo relativo all'eccezione di incompetenza territoriale, sia ai fini della sua refluenza sui motivi di merito) l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste Dott. , riproposta nell'alveo dei motivi di appello. Persona_1
1.1.1. Anzitutto, anche tenuto conto dei chiarimenti recentemente forniti da Cass. Civ. Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 01) e (Rv. 667445 - 02) in ordine alla rilevabilità dell'eccezione
3 solo su istanza di parte, che va formulata tempestivamente già prima dell'ammissione del mezzo e poi opposta ex art. 157 c.p.c. alla prima difesa utile successiva, l'eccezione di nullità, oggi risollevata con i motivi di appello, fu sollevata all'udienza del 15.12.2022, prima che il giudice si riservasse sull'ammissione dei mezzi istruttori, e poi fu reiterata all'udienza di assunzione del 20.04.2023, prima dell'esame stesso. Pertanto, deve ritenersi tempestivamente proposta, reiterata, e poi non rinunciata.
1.1.2. Al riguardo, mette in evidenza la Cassazione in ordine all'interesse posto alla base dell'art. 246 c.p.c. che “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. […]” (per le più recenti, cfr. Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11034 del 12/05/2006 (Rv. 589052 - 01); Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 21418 del 21/10/2015 (Rv. 637578 - 01); Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 26044 del 07/09/2023 (Rv. 668788 - 01). Più significativa anche Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012 (Rv. 622641 - 01), nella quale, dopo aver ribadito quanto sopra, si legge (grassetto aggiunto) “…non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio. […]”
1.2. Ora, oggetto del presente giudizio è la responsabilità professionale dell'appellato in relazione al mancato ottenimento dell'autorizzazione amministrativa, in ragione di un determinato progetto, ritenuto allo scopo inadeguato dall'autorità amministrativa. Dalla lettura della documentazione in atti relativa al progetto (cfr. il doc. 1 allegato alla comparsa di risposta in primo grado, qui riprodotto in all. 3 depositato il 19.02.2024), si ricava che il principale referente del progetto in funzione del quale l'autorizzazione era richiesta era proprio il in quanto è lui il progettista che compare nella Per_1 CILA (cfr. pagine da 5 a 22), così come è lui il soggetto che assurge a principale autore del progetto stesso, e che ha avuto il come autore di uno degli allegati (cfr. pagine da 23 a 80), mentre CP_1 per molte altre parti si riscontra una co-autoria tra i due professionisti, come dimostrato dai timbri congiunti degli stessi su altre parti (cfr. pagg. da 91 a 97). Inoltre (come subito si dirà), lo stesso dichiara all'esordio della parte da lui esclusivamente timbrata di essere stato direttamente CP_1 incaricato dal per conto della (cfr. pag. 46). Ciò premesso, appare Per_1 Parte_1 chiaro a questo giudice che la posizione del è obiettivamente coinvolta, in quanto, rispetto Per_1 alla domanda proposta, egli si pone nella stessa posizione del (se non addirittura in una CP_1 posizione tendenzialmente più importante). In altre parole, esaminando la posizione del su Per_1 un piano obiettivo in funzione della domanda, ciò che si fa valere in questa sede in relazione al mancato conseguimento del risultato nei confronti del sarebbe per ciò stesso estensibile, CP_1 anzi a maggior ragione, nei suoi confronti, venendosi propriamente ad avere quella ipotesi di
“collegamento con la materia del contendere” dell'azione che ipoteticamente possa coinvolgere il teste, che determina già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio. Ciò che determina la necessità di espungere la testimonianza resa in primo grado.
2. Nonostante tale passaggio, ritiene però questo giudice anzitutto di rigettare il primo motivo di appello, in quanto, pur non potendosi tener conto della testimonianza del (a differenza di Per_1 quanto operato dal giudice di prime cure), è dallo stesso progetto che si trae un'indicazione sufficiente a radicare la competenza territoriale anche a Caltanissetta. In particolare, allora, si è detto che, in esordio del c.d. Allegato A, il nel progetto scrive (grassetto aggiunto) “
1-PREMESSA Su CP_1 incarico ricevuto dal Perito (via F. Paladini n° 50 – Per_2 Persona_1 Caltanissetta) e per conto dell'Azienda Agricola “Feudo dell'Eremo S. r. l. […]”, dando una chiara indicazione nel senso che l'incarico gli fu dato dal (e comunque per conto della Per_1 [...]
presso il suo studio (ciò che altrimenti non avrebbe avuto senso indicare), e dunque Parte_1
4 configurandosi lo studio del sito Caltanissetta come luogo di insorgenza del rapporto, e Per_1 dunque dell'obbligazione ex art. 20 c.p.c. Ciò che dunque era sufficiente a radicare una delle competenze territoriali alternative in capo al Giudice di Pace di Caltanissetta.
3.1.1. In ordine al secondo motivo di appello, preme anzitutto precisare la peculiare modalità di predisposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado da parte dell'odierna appellante. Questa, infatti, pur facendo valere la responsabilità professionale della controparte in relazione ad un'asserita negligente realizzazione degli studi commissionati, a rigore non ha mai utilizzato tale argomento al fine di sostenere l'infondatezza della pretesa di controparte al credito per corrispettivo della prestazione professionale resa. Che infatti allora, come tale, non può ritenersi contestata.
3.1.2. Dalla lettura dell'opposizione, invece (cfr. pag. 3, che come motivo di merito reca subito la domanda riconvenzionale), tale argomento viene funzionalizzato esclusivamente in relazione ad una domanda riconvenzionale (con richiesta di compensazione rispetto al dovuto, e condanna di controparte a pagare l'eventuale eccedenza), in relazione a danni asseritamente patiti a seguito dell'inadempimento stesso, rispetto ai quali veniva domandato un “equo indennizzo” a valutazione del giudice. Ciò comporta che allora, fermo anzitutto il credito di cui al monitorio, parte opponente non può avvalersi del sostanziale alleggerimento dell'onere probatorio in suo vantaggio proprio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui sarebbe parte convenuta sostanziale (in quanto, trattandosi di giudizio a cognizione piena in prosecuzione di quello monitorio, l'onere della prova è posto in capo alla parte ingiungente, in ordine ai fatti costitutivi della sua pretesa creditoria, ex art. 2697 c.c., cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7020 del 12/03/2019, Sez. 2, Sentenza n. 15702 del 27/07/2004, Sez. 2, Sentenza n. 4121 del 22/03/2001), ma è gravata essa stessa dall'ordinario onere della prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda riconvenzionale.
3.2.1. La pretesa fatta valere si basa sull'avere dovuto commissionare altro progetto, di cui viene affermata la sottoposizione ed approvazione ad opera della competente autorità amministrativa, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni conseguenti. Sul punto, in opposizione, si era fatto riferimento ad un equo indennizzo indicato in via generica. Solo con la memoria ex art. 320 comma
4 c.p.c., in risposta a specifica eccezione di controparte, si era specificato il riferimento all'esborso di somme per il nuovo progetto, nonché ad altri danni indicati in via del tutto generica. A comprova del predetto danno emergente, venivano prodotti: la fattura n. 30 del 30.11.2018 emessa dall'
[...]
, per un onorario di € 622,20 (cfr. pag. 64 dell'all. B) alla citazione in appello), Parte_2 nonché il progetto stesso (cfr. pagg. 65 e ss. dello stesso allegato).
3.2.2. Ora, a parte ogni considerazione sull'atteggiarsi del riparto dell'onere della prova in ordine allo specifico ambito della responsabilità professionale, o della asserita esigenza (manifestata anche in questo giudizio di appello da parte appellante) di confrontare le due perizie tramite CTU (profilo ritenuto superfluo, come si spiegherà subito, per cui l'istanza è stata ulteriormente rigettata nel corso di tale giudizio di appello con ordinanza del 15.04.2024), v'è un dato di fondo che appare però preliminarmente tranciante, sul piano della prova del nesso di causalità tra inadempimento e danno (ciò che in ogni caso, quale che sia la tipologia di responsabilità che si fa valere, spetta a chi chiede il risarcimento provare). Parte appellante, in relazione al nuovo progetto, afferma di averlo proficuamente utilizzato per ottenere l'autorizzazione che l'autorità amministrativa in precedenza aveva negato (a differenza di quanto avvenuto col precedente, oggetto di diniego). Ma non ha fornito alcuna prova al riguardo, come correttamente messo in evidenza da parte appellata già in primo grado (a partire dalla difesa svolta al paragrafo d) della sezione “nel merito” della comparsa di risposta in primo grado), e come ancora argomentato nella comparsa di risposta in appello. Con la conseguenza che, per la stessa logica che si utilizza contro il , anche a voler ammettere un suo CP_1 inadempimento, e anche a voler ammettere la sufficienza della mera produzione di fattura come prova dell'esborso sostenuto, non vi sono elementi per configurare un nesso di consequenzialità immediata e diretta con il danno asseritamente patito, in quanto se a lui si imputa di avere realizzato dei lavori che non hanno determinato il conseguimento del risultato sperato (ciò di cui viene data prova, in base 5 alla produzione del diniego all'autorizzazione paesaggistica, cfr. all. B all'atto di appello, pagg. 29- 30, preceduto dal preavviso di rigetto con relative osservazioni, cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta in appello, pagg. da 19 a 24), al contrario non è stato comprovato alcunché in relazione all'affermata proficua sottoposizione all'autorità amministrativa del diverso progetto. Dovendosi dunque desumere che non è possibile in ogni caso configurare prova dell'elemento differenziale che avrebbe distinto gli esiti dei due procedimenti amministrativi in ragione della diversità dei progetti asseritamente sottoposti all'amministrazione.
3.2.3. Va da sé invece che, in relazione ad altri danni, indicati con clausola generale e quasi di stile, pure la domanda non sarebbe stata accoglibile, in quanto l'art. 1226 c.c. presuppone comunque l'assolvimento dell'onere di allegazione e prova dell'an, e dunque la precisa indicazione e prova del danno patito, di cui poi sia impossibile o eccessivamente opinabile individuare il quantum (cfr. (Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011 (Rv. 619916 - 01); cfr. anche le più recenti Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4534 del 22/02/2017 (Rv. 643131 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del 12/04/2023 (Rv. 667364 - 01)). Ciò che nel caso di specie è sempre stato invece del tutto evanescente.
3.4. Pertanto, anche il secondo motivo di appello va rigettato.
4. Infine, anche il terzo motivo di appello va rigettato o comunque va ritenuto superato, come diretta conseguenza del corpo di premesse ed argomentazioni svolte nel paragrafo precedente, relativo al secondo motivo di appello. Infatti, il corretto inquadramento dell'opposizione proposta (ossia: non come vera opposizione alla pretesa creditoria fatta valere dalla controparte in via monitoria, bensì come domanda riconvenzionale rispetto a quella pretesa) ed il rigetto del motivo di ordine sostanziale su cui si basa, comporta come conseguenza che non vi sia più da dire alcunché sul punto. Sebbene in forma molto sintetica, tale ragionamento di fondo è traibile dalla motivazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui si scrive che parte opponente “non ha fornito in giudizio nessuna tesi plausibile e/o prova contraria rispetto a quella riscontrata dai superiori mezzi di prova.”, nel senso allora che inevitabilmente ogni altra considerazione incompatibile con tale assunto doveva ritenersi assorbita.
5. Dunque, in definitiva, l'appello va rigettato, e pertanto deve essere integralmente confermata la sentenza impugnata.
6. Quanto alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo quanto prescritto dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. Di esse sarà disposta la distrazione in favore del difensore antistatario.
7. Infine, poiché l'appello (nonostante l'accoglimento dell'eccezione di nullità della testimonianza, che però è stato del tutto irrilevante in ordine alla decisione sui motivi di appello) è stato integralmente rigettato, va dichiarata in capo all'appellante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.C.C. n. 1507/2023, così statuisce:
1) RIGETTA l'appello, e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA parte appellante in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata
[...]
, che si liquidano in € 852,00 per compensi (procedimenti di Controparte_1 cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino da € 1.100,00 ad € 5.200,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori minimi per la notevole
6 linearità di svolgimento dell'appello, nonché per la notevole vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute, disponendosene la distrazione in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario; 3) DICHIARA in capo alla parte appellante in persona del Parte_1
l.r.p.t., la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 26.06.2025
Il Giudice Dario Albergo
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