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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3889/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3889/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata in [...] il [...] (C.F. ), entrambi elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati in Sassari in via Roma n. 71 presso e nello studio dell'Avv. Filomena Virdis (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 02/12/2024 contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, condizioni parzialmente modificate e meglio precisate all'udienza dell' 11/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in cui i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate:
“A) Rapporti genitoriali:
pagina 1 di 4 1) I rapporti genitoriali con la minore vengono indicati nel Piano genitoriale allegato al presente atto;
2) La minore viene affidata ad entrambi i genitori, nella forma dell'affidamento condiviso, con Per_1 residenza privilegiata presso la mamma, i genitori continueranno ad esercitare in modo congiunto la responsabilità genitoriale ed assumeranno nello stesso modo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'attività sportiva e ricreativa, alla partecipazione ad attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché ai viaggi di istruzione o svago;
3) La figlia minore risiederà con la madre nella casa sita in via Garavetti n. 11, Sassari;
Per_1
4) Il padre, potrà vedere e tenere la figlia con sé liberamente, solo previa comunicazione alla madre.
Quanto alle ferie estive il padre potrà tenere la figlia 3-4 settimane presso la propria Parte_1 residenza, periodo da concordarsi tra le parti entro e non oltre il mese di maggio, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
5) In ordine alle principali festività la minore potrà trascorre le stesse con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza annuale. Tuttavia entrambi i genitori si impegnano espressamente a prestare reciproca collaborazione al fine di soddisfare le richieste della figlia relative alla sua permanenza presso ciascuno di loro.
B) Rapporti economici e patrimoniali:
6) Il padre verserà alla sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Parte_2 figli la somma di € 350,00, somma che sarà versata sul conto corrente bancario
N.13849/1000/00000892 presso Banca Intesa Sanpaolo, Sassari Piazza D'Italia n.19, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
7) I genitori provvederanno in egual misura, ciascuno al 50 %, alle spese straordinarie extra assegno che dovessero essere necessarie nell'interesse della figlia e quindi: spese mediche, spese scolastiche ed extrascolastiche, educative, sportive e ricreative, tutte secondo le indicazioni contenute nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante la spese ed il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.”
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Sassari (SS) in Parte_1 Parte_2
data 11/06/2005 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di Sassari
(SS) per l'anno 2005, N. 83, Parte II, Serie A dalla cui unione è nata in data [...], in [...]
(BO), la figlia minore di età. Persona_2
pagina 2 di 4 Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 26/03/2014, pubblicato il 27/03/2014, RG 2830/2013, n. 449/2014.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari (SS) in data 11/05/2005 tra
nata in [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_2 C.F._2
Sassari (SS), in via Filippo Garavetti n. 11 e nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], nozze regolarmente C.F._1 trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari (SS)
Anno 2005, Nr. 83, Parte II, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sassari (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3889/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata in [...] il [...] (C.F. ), entrambi elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati in Sassari in via Roma n. 71 presso e nello studio dell'Avv. Filomena Virdis (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 02/12/2024 contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, condizioni parzialmente modificate e meglio precisate all'udienza dell' 11/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in cui i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate:
“A) Rapporti genitoriali:
pagina 1 di 4 1) I rapporti genitoriali con la minore vengono indicati nel Piano genitoriale allegato al presente atto;
2) La minore viene affidata ad entrambi i genitori, nella forma dell'affidamento condiviso, con Per_1 residenza privilegiata presso la mamma, i genitori continueranno ad esercitare in modo congiunto la responsabilità genitoriale ed assumeranno nello stesso modo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'attività sportiva e ricreativa, alla partecipazione ad attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché ai viaggi di istruzione o svago;
3) La figlia minore risiederà con la madre nella casa sita in via Garavetti n. 11, Sassari;
Per_1
4) Il padre, potrà vedere e tenere la figlia con sé liberamente, solo previa comunicazione alla madre.
Quanto alle ferie estive il padre potrà tenere la figlia 3-4 settimane presso la propria Parte_1 residenza, periodo da concordarsi tra le parti entro e non oltre il mese di maggio, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
5) In ordine alle principali festività la minore potrà trascorre le stesse con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza annuale. Tuttavia entrambi i genitori si impegnano espressamente a prestare reciproca collaborazione al fine di soddisfare le richieste della figlia relative alla sua permanenza presso ciascuno di loro.
B) Rapporti economici e patrimoniali:
6) Il padre verserà alla sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Parte_2 figli la somma di € 350,00, somma che sarà versata sul conto corrente bancario
N.13849/1000/00000892 presso Banca Intesa Sanpaolo, Sassari Piazza D'Italia n.19, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
7) I genitori provvederanno in egual misura, ciascuno al 50 %, alle spese straordinarie extra assegno che dovessero essere necessarie nell'interesse della figlia e quindi: spese mediche, spese scolastiche ed extrascolastiche, educative, sportive e ricreative, tutte secondo le indicazioni contenute nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante la spese ed il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.”
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Sassari (SS) in Parte_1 Parte_2
data 11/06/2005 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di Sassari
(SS) per l'anno 2005, N. 83, Parte II, Serie A dalla cui unione è nata in data [...], in [...]
(BO), la figlia minore di età. Persona_2
pagina 2 di 4 Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 26/03/2014, pubblicato il 27/03/2014, RG 2830/2013, n. 449/2014.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari (SS) in data 11/05/2005 tra
nata in [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_2 C.F._2
Sassari (SS), in via Filippo Garavetti n. 11 e nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], nozze regolarmente C.F._1 trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari (SS)
Anno 2005, Nr. 83, Parte II, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sassari (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
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