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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3840/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3840/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Spoltore (PE), Parte_1 C.F._1
Via Campo Sportivo n. 21, presso e nello studio dell'Avv. SPINA LUIGI che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Montesilvano, Controparte_1 C.F._2
via Spaventa n. 4, presso e nello studio degli avv.ti DI FRANCESCO GIACOMO e FINOCCHIO
MAURIZIO che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 38/2013 (R.G. 4190/2021) emessa dal Tribunale di Pescara in data 17.12.2012, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i sigg.ri e Parte_1 alle condizioni concordate in sede di separazione;
detti accordi prevedevano il Controparte_1 versamento, da parte di entrambi i genitori, della somma complessiva di € 400,00 mensili, di cui €
250,00 da parte del sig. ed € 150,00 da parte della sig.ra su un conto corrente Parte_1 CP_1
bancario cointestato e destinato al mantenimento della figlia Per_1
2. Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 il sig. agiva in giudizio nei confronti Parte_1 della coniuge separata affinché, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, di Controparte_1
cui alla sentenza n. 38/2013, venisse disposta la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia e del 50% delle spese straordinarie. Persona_2
3. A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva che la figlia maggiorenne oggi Per_1
madre di una bambina, percepisse un assegno di mantenimento per la propria figlia e che Per_3
avesse raggiunto una propria indipendenza economica.
4. La resistente costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in data 20.02.2025, chiedeva la reiezione della domanda proposta dal ricorrente, eccependo l'infondatezza della stessa e rappresentando che la figlia non era ancora economicamente autosufficiente, né percepiva alcun assegno di mantenimento per la propria bambina;
sottolineava altresì come il ricorrente avesse arbitrariamente ridotto il contribuito mensile ordinario da € 250,00 ad € 150,00 e di come non avesse mai contribuito alle spese straordinarie.
5. All'udienza del 2 aprile 2025 la resistente ha dichiarato di aderire alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenze n. 38/2013, in ragione del fatto che la figlia, oggi ventiseienne, risultava aver intrapreso una convivenza con un nuovo compagno, circostanza da cui si presume l'intervenuta autosufficienza economica. Le parti hanno concordato altresì per la compensazione delle spese di lite.
6. L'accordo raggiunto tra le parti, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio disposte con la sentenza n. 38/2013, merita di essere recepita dal Tribunale, che lo fa proprio, avendo esse concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse. pagina 2 di 3 7. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Dispone la modifica del decreto di omologa del 9.11.2005, richiamato nella sentenza n. 38/2013
(R.G. 4190/2021) emessa dal Tribunale di Pescara in data 17.12.2012, come da accordo raggiunto dalle parti;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara il 08 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3840/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Spoltore (PE), Parte_1 C.F._1
Via Campo Sportivo n. 21, presso e nello studio dell'Avv. SPINA LUIGI che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Montesilvano, Controparte_1 C.F._2
via Spaventa n. 4, presso e nello studio degli avv.ti DI FRANCESCO GIACOMO e FINOCCHIO
MAURIZIO che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 38/2013 (R.G. 4190/2021) emessa dal Tribunale di Pescara in data 17.12.2012, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i sigg.ri e Parte_1 alle condizioni concordate in sede di separazione;
detti accordi prevedevano il Controparte_1 versamento, da parte di entrambi i genitori, della somma complessiva di € 400,00 mensili, di cui €
250,00 da parte del sig. ed € 150,00 da parte della sig.ra su un conto corrente Parte_1 CP_1
bancario cointestato e destinato al mantenimento della figlia Per_1
2. Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 il sig. agiva in giudizio nei confronti Parte_1 della coniuge separata affinché, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, di Controparte_1
cui alla sentenza n. 38/2013, venisse disposta la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia e del 50% delle spese straordinarie. Persona_2
3. A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva che la figlia maggiorenne oggi Per_1
madre di una bambina, percepisse un assegno di mantenimento per la propria figlia e che Per_3
avesse raggiunto una propria indipendenza economica.
4. La resistente costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in data 20.02.2025, chiedeva la reiezione della domanda proposta dal ricorrente, eccependo l'infondatezza della stessa e rappresentando che la figlia non era ancora economicamente autosufficiente, né percepiva alcun assegno di mantenimento per la propria bambina;
sottolineava altresì come il ricorrente avesse arbitrariamente ridotto il contribuito mensile ordinario da € 250,00 ad € 150,00 e di come non avesse mai contribuito alle spese straordinarie.
5. All'udienza del 2 aprile 2025 la resistente ha dichiarato di aderire alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenze n. 38/2013, in ragione del fatto che la figlia, oggi ventiseienne, risultava aver intrapreso una convivenza con un nuovo compagno, circostanza da cui si presume l'intervenuta autosufficienza economica. Le parti hanno concordato altresì per la compensazione delle spese di lite.
6. L'accordo raggiunto tra le parti, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio disposte con la sentenza n. 38/2013, merita di essere recepita dal Tribunale, che lo fa proprio, avendo esse concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse. pagina 2 di 3 7. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Dispone la modifica del decreto di omologa del 9.11.2005, richiamato nella sentenza n. 38/2013
(R.G. 4190/2021) emessa dal Tribunale di Pescara in data 17.12.2012, come da accordo raggiunto dalle parti;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara il 08 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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