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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3265/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. DATTILO Parte_1
ALESSANDRO;
Ricorrente
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. RUSSO LUDOVICO MASSIMO;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della ditta
[...]
, dal 01/09/1999 al Controparte_1
28/02/2022, con la qualifica di operaio, mansioni di autista, 3° livello Super, del CCNL “Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione”;
che , durante tutto l'intercorso rapporto di lavoro, aveva condotto camion autoarticolati di proprietà della società al fine di effettuare il carico, il trasporto e lo scarico dei prodotti (mangimi per gli animali);
che in particolare, nel periodo 01/03/2017 -
28/02/2022, almeno 10 giorni al mese, partiva dalla sede della ditta Controparte_1
e si recava a Putignano (BA), al fine di caricare il camion autoarticolato con i mangimi da commercializzare, mentre, gli altri giorni della settimana, inrelazione alle diverse consegne da effettuare, si recava a
Guardavalle, a Chiaravalle e Cortale (in provincia di
Catanzaro), a Crotone, a Vibo Valentia e, altresì, a
Bovalino, a Monasterace, a Bianco, a Melito Porto Salvo,
a Sant'Eufemia d'Aspromonte, Bagaladi e a Gioia Tauro
(in provincia di Reggio Calabria) e in diverse altre località in provincia di Cosenza, al fine di effettuare lo scarico di detti prodotti ai diversi clienti della ditta convenuta;
che le sue mansioni consistevano oltre che nella guida anche nelle operazioni di carico scarico della merce;
che, durante detto periodo aveva prestato attività lavorativa per cinque giorni alla settimana e, mediamente, per 2 volte al mese, di sabato e, solo alcune volte, anche di domenica, osservando, comunque, i periodi di riposo settimanali previsti dall'art. 8 del
Regolamento CE n. 561/06 , iniziando a lavorare alle ore 6.00 e rientrando alle ore 19.00, per circa 13 ore al giorno,per un totale di 65 ore settimanali;
di accreditare, a titolo di lavoro straordinario feriale, la somma di €. 28.987,96, mentre, a titolo di lavoro straordinario feriale svolto di sabato (due sabati al mese), la somma di €.14.774,21 e, quindi, in totale, accredita la somma di €.43.762,17, al lordo delle trattenute di legge;
di accreditare inoltre la somma di € 2198,58 a titolo di differenza sul TFR atteso che tutte le ore di straordinario, erano state dallo stesso effettuate in maniera non occasionale, ma continuativa sicchè costituivano parte della retribuzione e, di conseguenza, dovevano essere ricomprese nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, di accreditare altresì la somma di €. 749,04, a titolo di assegno per nucleo familiare maturato e non percepito durante il periodo dal 01/07/2021 al 28/02/2022.
Concludeva chiedendo la condanna della ditta CP_1
al pagamento, in suo favore della complessiva
[...] somma di €. 46.709,79 oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda .Deduceva che il ricorrente non aveva prestato lavoro straordinario alla luce dell'articolo
11-bis del ccnl di categoria ai sensi del quale "...ai lavoratori che esercitano
l'attività nelle condizioni suddette e, perciò,considerati discontinui anche a norma del R.D.L.
15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953,
R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs.234/2007, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a
61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
"
Rilevava che comuqnue era stata corrisposta al ricorrente a titolo di straordinario un totale lordo di € 633,21, non dovuto, che doveva essere compensato con la somma eventualmente dovuta per l'attività lavorativa svolta di sabato pari a € 242,08.
Escussi i testi, disposta CTU contabile, all'esito del deposito della CTU la causa veniva rinviata per decisione all'udienza del 16.5.2025 ,sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito elle note la causa veniva decisa. Parte ricorrente invoca in questa sede il pagamento del lavoro straordinario.
E' pacifico che il ricorrente ha svolto mansioni di autista inquadrato nel 3 livello super del ccn di settore
.L'attività dei conducenti che operano nel settore dell'autotrasporto conto terzi (e conto proprio) è disciplinata dal D.lgs. 234/2007.
L'art. 3 del D. Lgs. 234/2007 definisce orario di lavoro come “ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”.
In ordine all'orario di lavoro viene in riferimento l'art. 11 bis del CCNL – Logistica, trasporto merci e spedizione,che per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super (così per come inquadrato l'odierno ricorrente), recita:“In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior
(rif. Art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art.
62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti 36 CE 561/06, 3821/85 e
165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”, ragion per cui, tutte le ore di lavoro espletate durante la settimana oltre la
47° ora, sono da considerarsi come lavoro straordinario e,infatti, l'art. 13 del precitato CCNL di categoria, di seguito, precisa: “E'considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dagli artt. 9, 11 e 11 bis”;
Deduce parte convenuta che ai sensi dell'art.11 bis “ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette e, perciò,considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953,R.D.
6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma
2 dell'art. 4 del D.Lgs.234/2007, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali. "
L'articolo 11 bis del CCNL permette, dunque,attraverso accordi aziendali, di superare il limite di 47 ore settimanali per gli autisti, arrivando a un orario massimo di 58 ore.
Va tuttavia osservato come non vi è traccia di tali accordi aziendali sicchè deve ritenersi che l'orario di lavoro settimanale non può superare le 47 ore lavorative.
Peraltro dall'istruttoria testimoniale è emerso come il ricorrente non si limitava a condurre il veicolo ma provvedeva anche alle operazioni di carico scarico sicchè non può ritenersi integrata la condizione della discontinuità di cui si parla nell'art.11 bis citato.
Riferisce il teste ” Il ricorrente guidava mezzi Tes_1 pesanti. Faceva anche lo scarico ed il carico delle merci, come del resto anche io…. Provvedevamo noi autisti ad effettuare il carico e lo scarico della merce quando arrivavamo nei posti dove dovevamo consegnare”
Anche il teste di parte resistente conferma le Tes_2 mansioni svolte dal ”Il ricorrente ha lavorato Pt_1 per la società resistente come autista. Era anche lui che si occupava del carico e scarico. “
In ordine all'orario di lavoro l'istruttoria testimoniale ha confermato l'assunto attoreo relativamente ai 5 giorni settimanali mentre non è emersa la prova del lavoro nelle due giornate di sabato.
Ed infatti il teste che lavora per la convenuta Tes_1 dal 2010 riferisce “Lavoravamo dal lunedì al venerdì. Il sabato lavoravamo in caso di bisogno ce lo chiedeva l'azienda.
A seconda del giro che dovevo fare mi recavo a Putignano alle 6:00, e smettevo di lavorare alle 18:30.
Quando non andavo a Putignano l'orario di partenza dipendeva dalle zone dove dovevamo consegnare. Rientravo sempre alle 18:00-18:30. …Una volta al mese lavoravamo anche di sabato.
Il lavoro della giornata di sabato ci veniva retribuito come straordinario.”
Riferisce il teste Anche io sono autista. Tes_3
Lavoriamo dal lunedì al venerdì. Andiamo a Putignano a caricare e, una volta caricato, consegniamo la merce il giorno dopo.Capita che qualche sabato lavoriamo. Noi autisti partiamo alle 6:00 di mattina, andiamo a
Putignano, carichiamo e rientrando effettuiamo qualche scarico possibile.Gli altri scarichi li effettuiamo il giorno successivo. Poi il giorno dopo andiamo di nuovo a caricare.
Se il carico avviene il venerdì consegniamo di sabato.
Quando io sono arrivato, e per un anno, il lavoro di sabato ci veniva pagato come straordinario.Attualmente abbiamo cambiato contratto e la giornata di sabato rientra nel monte ore settimanale.
Lo scarico avviene sulla base degli accordi presi con il cliente e quindi anche gli orari di partenza dipendono da questo. In genere lavoriamo dalle 6:00 di mattina e finiamo di lavorare in un orario compreso dalle 17:30 alle 21:00. Quando andiamo a Putignano, partiamo alle
6:00 e rientriamo alle 17:30 senza fare alcuna consegna.
In tal caso l'impegno lavorativo giornaliero è di 11/12 ore. Quando andiamo a consegnare raggiungiamo anche le
15 ore di impegno lavorativo giornaliero. Impegno che comprende anche le ore di guida e di riposo.Il più delle volte quando rientriamo da Putignano facciamo anche altre consegne“.
Il quadro probatorio derivante dall'escussione dei testi di parte ricorrente non risulta scalfito dalle deposizioni dei testi di parte convenuta che non riferiscono nulla sull'orario osservato limitandosi la teste cesari a riferire” Per quanto riguarda l'orario finale della prestazione lavorativa non è sempre lo stesso perché gli autisti possono finire di lavorare alle
14:00 come anche alle 18:00/19:00”.
Risulta dunque provato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa per un tempo maggiore di quello contrattuale per 5 giorni la settimana e solo un sabato al mese e non già due come asserito nel ricorso.
Ciò detto in ordine all'an, relativamente al quantum il
CTU nella sua relazione ha quantificato in € 32.790,58 la somma dovuta a titolo di straordinario e in € 1981,79 la somma dovuta a titolo di differenza sul TFR per un totale di € 34.772,35.
Ha poi quantificato in € 794,04 l'importo dell' assegno nucleo familiare dal 1.7.2021 al 28.2.2022, la cui dovutezza è provata dalla presentazione all'INPS della relativa domanda.
Ritiene questo giudice di condividere i conteggi predisposti dal CTU la cui relazione, peraltro confermata anche a seguito di osservazioni da entrambe le parti, appare tecnicamente corretta e immune da vizi logico giuridici.
La società convenuta va dunque condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €
35.566,39 maggiorata degli interessi e della rivalutazione come per legge. Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 35.566,39 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna la società al pagamento delle spese di CTU che liquida come da separato decreto e delle spese di lite che liquida in complessivi € 4629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione.
Cosenza,26.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino