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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/07/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3691/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 16/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GATTO LUISA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GINALDI FRANCESCA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, l'assegno una tantum è da ritenersi equo, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/08/2002 da
[...]
e , trascritto al n. 31, Parte 2, Serie A, Uff.11, Anno Parte_1 Parte_2
2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor , resterà Parte_1
assegnata allo stesso che continuerà a viverci con entrambi i figli minori;
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso il padre e con residenza anagrafica presso lo stesso. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e al trasferimento di residenza,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
3) la signora eserciterà il diritto di visita e assolverà alle proprie funzioni Parte_2
genitoriali presso la casa coniugale fino a quando non sarà in possesso di un adeguato alloggio in cui ospitare i figli e comunque sino e non oltre al 30.06.2025,
Dal 01.07.2025 la madre terrà lmeno una volta a settimana dalle ore 12.30 alle ore Per_2
18.30 e i fine settimana alternati senza pernotto. Vista la quasi raggiunta maggiore età di
, si accorderà con la stessa in merito ai turni di visita compatibilmente con gli Per_1
impegni scolastici, ricreativi ecc. della figlia.
Ferie e Festività nazionali: - nel periodo estivo i minori trascorreranno almeno 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con la madre;
le date dovranno essere concordate con l'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno;
- nel rispetto del principio dell'alternanza i minori trascorreranno i giorni di Natale/Capodanno e di il primo con il padre e il secondo con la madre e l'anno successivo Parte_3
viceversa, come pure le vacanze relative a queste festività dovranno essere equamente suddivise fra i genitori.
4) Sino a quando la signora non avrà reperito attività lavorativa, il sig. Parte_2 Pt_1
provvederà interamente al mantenimento di e Tale mantenimento verrà poi Per_1 Per_2
modificato nei termini che verranno concordati non appena le condizioni economiche e lavorative della signora muteranno. Parte_2
Quanto alle spese straordinarie, sino a quando la signora non disporrà di Parte_2
reddito adeguato, saranno sostenute interamente dal padre.
5) Si dà atto che le parti convengono che l'Assegno Unico Universale per i figli oggi ammontante ad € 117,00 complessivi spetterà per l'intero al signor e Parte_1
quindi sarà onerato ad adempiere alle formalità burocratiche che si renderanno di anno
3 in anno necessarie per attuare detta attribuzione.
6) Si dà atto che la signora si impegna entro e non oltre il 30.06.2025 a Parte_2
trovare un'occupazione lavorativa, un alloggio abitativo e trasferire la propria residenza quantomeno presso il Comune di attuale dimora.
7) Si dà atto che il signor si impegna a restituire alla signora Parte_1 Parte_2
in un'unica soluzione a mezzo assegno circolare, entro la data fissata per la
[...]
comparizione dei coniugi, la somma di € 10.000,00 a titolo prestito ricevuto in costanza di matrimonio.
8) Il signor riconosce, a titolo di assegno divorzile una tantum, a favore della Pt_1
signora la somma omnicomprensiva di € 5.000,00 che questo tribunale ritiene Parte_2
equa e che verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario alla signora , Parte_2
una volta effettuato il cambio di residenza da parte della stessa, da effettuarsi entro e non oltre il 30.06.2025. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede deve ritenersi interamente satisfattiva di ogni e qualsivoglia pretesa della signora ai Parte_2
sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, per cui la predetta attribuzione costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della signora ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_2
risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
9) Si dà atto che con l'esatto adempimento del punto precedente, i ricorrenti dichiarano che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra in conseguenza del vincolo matrimoniale, dichiarandosi reciprocamente, fin d'ora, pienamente soddisfatti e nulla avere più a pretendere avendo definito ogni questione tra loro di ordine patrimoniale.
10) Si dà atto che i coniugi autorizzano per ciascuno e per i figli minori il rilascio dei passaporti e documenti equipollenti validi per l'espatrio.
4 11) Spese di lite e compensi professionali compensati.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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