Sentenza 31 marzo 2025
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- 1. Il viaggiatore non può esercitare la risoluzione gratuita del contratto di pacchetto turistico qualora le circostanze di cui all’art. 12, paragrafo 2, della…Accesso limitatoEmiliobufano · https://rivistapactum.it/ · 20 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Promessa di pagamento – ricognizione di debito.
Proposta da:
(C.F. / Parte_1 C.F._1
P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Ozieri (SS), Piazza Episcopio, n.3, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 30.12.24, dall'avv. Sergio Sulis (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cagliari, Via C.F._2
Pitzolo, n. 28;
-Appellante
-contro-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Genova, Piazza Piccapietra n. 48, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione del 28/1/2023 dall'avv. Anton Maria Dellepiane
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genova, C.F._3
Piazza Galeazzo Alessi 2/17;
-per la riforma-
della sentenza n. 131/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 22.04.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: 1)
Dichiarare legittimo il recesso dei passeggeri fino al momento dell'inizio del viaggio e, per
l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto
Ingiuntivo n. 793/2023, del 07/03/2023, emesso dal Tribunale di Genova, in quanto basato su una richiesta di pagamento di penali per prenotazione cancellata, ma fatta secondo la Legge e anche secondo le prescrizioni di controparte, nel periodo emergenziale di COVID 19. 2)
Sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 793/2023, sino alla decisione di questa
Ecc.ma Corte d'Appello. 3) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto siccome manifestamente infondato e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la Sentenza del
Tribunale di Genova, Sezione Sesta Civile, n. 1321/2024, pubblicata il 22/4/2024. Vinte le spese di
lite, anche del presente grado di giudizio, ivi compresi i compensi di avvocato ex DM 55/2014 e
s.m.i.”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Genova la opponendosi Controparte_1 all'ingiunzione di pagamento contenuta del decreto ingiuntivo n. 793/2023, emesso dal medesimo Tribunale in favore dell'odierna appellata per il pagamento di penali per la cancellazione di un viaggio organizzato negli Emirati Arabi in periodo COVID.
In particolare, l'originaria opponente deduceva:
- che, nel caso di specie, sarebbe stato incompetente il Tribunale di Genova in quanto la
[...]
avrebbe dovuto essere considerata consumatore ai sensi del d.lgs. 206/2005 e, quindi, il Pt_2 Giudice competente sarebbe stato il Tribunale di Oristano, nella cui circoscrizione aveva sede l'odierna appellante;
- che la dichiarazione resa da al dott. non avrebbe potuto essere Parte_1 Persona_1
considerata ricognizione di debito, come si sarebbe potuto evincerebbe da una pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, per ottenere la condanna al pagamento di una somma determinata, l'attore dovrebbe provare non solo l'esistenza, ma anche l'ammontare del credito (Cass. civ. sez II sentenza 28 aprile 2016 n. 8463);
- che l'art.
7.2 delle Condizioni Generali di Contratto avrebbe previsto che: “Ai CP_1 sensi dell'articolo 41 comma 4, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Passeggero ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio della fruizione del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso ed avrà il diritto ad ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati…”;
- che la legge 24 aprile 2020 , n. 27, ai commi 1, lettera f) e 6 dell'art 88 bis, avrebbe disposto che i soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia aventi come destinazione stati esteri, dove era impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid -19, avrebbero potuto esercitare, ai sensi dell'art. 41 del Codice del Turismo di cui al decreto legislativo n. 79/2011, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico, da eseguire nel periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, negli Stati dove era impedito o vietato lo sbarco,
l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid 19.
Sulla base di tali motivi, rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare Pt_2 dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Ill.mo Tribunale adito, in favore del Tribunale di
Oristano; in via principale: revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 793/2023, del 07/03/2023, emesso dal Tribunale di Genova, in quanto basato su crediti derivanti da fatture non intestate alla Parte_1
di ; in via subordinata: revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare
[...] Parte_1
privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 793/2023, del 07/03/2023, emesso dal
Tribunale di Genova, in quanto basato su una richiesta di pagamento di penali per prenotazione cancellata, ma fatta secondo la Legge e anche secondo le prescrizioni di controparte, nel periodo emergenziale di COVID 19; in via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi in cui la venisse dichiarata debitrice della Parte_1
somma ingiunta, scontare da tale somma il risarcimento dovuto da ex art 1218 CP_1
c.c.,; in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
2. Costituitasi in giudizio, contestava le argomentazioni avversarie e formulava CP_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta;
previo rigetto dell'avversaria eccezione d'incompetenza per territorio, dichiarare, per l'effetto, la propria competenza e, nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione ex adverso proposta per i motivi di cui alla narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
793/2023 di Codesto Ill.mo Tribunale emesso in data 6/3/2023, e depositato in data 7/3/2023, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, calcolati sui singoli importi dalla data delle fatture sino al dì del soddisfo;
in ogni caso: vinte le spese e i compensi di avvocato ex D.M. n. 55/2014 e successive modiche. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
3. La causa, dopo essere stata istruita documentalmente, con l'interrogatorio formale di
[...]
e con l'escussione di testi, veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Pt_1
Tribunale di Genova così statuiva: “Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila
Veneri, definitivamente pronunciando Conferma il decreto ingiuntivo n. 793/2023 emesso dal
Tribunale di Genova il 07 marzo 2023. Condanna parte opponente a rifondere parte convenuta opposta delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.077 oltre spese generali
e accessori di legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Genova sarebbe stata infondata, perché non avrebbe potuto essere considerata un consumatore ai sensi dell'art. 33 del Pt_2
d.lgs. 206/2005 e, quindi, nella fattispecie in esame, avrebbe Controparte_1 legittimamente instaurato il procedimento monitorio presso l'Ufficio giudiziario del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio era sorta o doveva essere eseguita, in base all'art. 20
c.p.c.;
- la mail inviata da al dipendente di in data Parte_1 CP_1 Persona_1
29.04.22 sarebbe stata da considerarsi ricognizione di debito e richiesta di rinviare il pagamento ad un momento più favorevole;
- il rapporto intercorrente tra e sarebbe stato un contratto di agenzia ex CP_1 Pt_2 artt. 1713 ss. c.c. e, in base ad esso (art. 6), l'odierna appellante si sarebbe obbligata a corrispondere alla committente, tra l'altro, le somme che sarebbero state dovute dai clienti a titolo di penale, al verificarsi delle condizioni previste dallo stesso art. 6;
- che, nel caso di specie, nonostante avesse inviato all'agenzia comunicazione CP_1
relativi alla variazione di itinerario in data 22.01.22, i clienti avrebbero esercitato il recesso in data 24.02.22, ossia solo otto giorni prima della data di partenza della crociera, prevista per il
04.03.22;
- che le circostanze appena esposte, ai sensi del ridetto art. 6, avrebbero comportato l'applicazione di una penale pari al 100% dell'importo del viaggio (euro 14.298,04), non potendo in alcun modo reputarsi legittimo il recesso posto in essere dai clienti, anche alla luce della normativa emergenziale invocata da Pt_2
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 27.05.24, impugnava la predetta Pt_2
decisione, deducendo due motivi.
4.1. Col primo motivo, l'appellante sosteneva che avrebbe errato il primo Giudice nel qualificare la mail inviata in data 29.04.22 da , legale rappresentante di Parte_1 Pt_2
a , dipendente di come una ricognizione di debito. Persona_1 Controparte_1
Sul punto, la protestava che tale comunicazione non avrebbe precisato l'importo della Pt_2
penale ipoteticamente dovuta e sarebbe stata rivolta ad un soggetto, , che non Persona_1
avrebbe potuto ritenersi legale rappresentante di Controparte_1
Inoltre, secondo l'originaria opponente, dal contenuto della mail in esame si evincerebbe che la stessa non conterrebbe alcuna dichiarazione di volontà ma solo l'indicazione di fatti a sé sfavorevoli e, pertanto, essa non avrebbe dovuto essere giudicata una ricognizione di debito bensì, a tutto voler concedere, una confessione stragiudiziale, come tale priva di efficacia di prova legale.
4.2. Col secondo motivo, l'appellante si doleva dell'erroneità della pronuncia di primo grado, nella parte in cui essa aveva accertato e dichiarato l'illegittimità del recesso operato dai clienti dell'agenzia di viaggi in data 24.02.22.
In particolare, secondo la la L. 27/20, la direttiva UE 2302/15 e l'art.
7.2 del contratto Pt_2
concluso tra le parti del presente giudizio disporrebbero in maniera univoca che, al verificarsi di circostanze inevitabili e straordinaria nel luogo di destinazione, gli acquirenti di un pacchetto turistico potrebbero recedere dal contratto prima dell'inizio dell'esecuzione dello stesso, con integrale rimborso del prezzo pagato.
Nel caso di specie, in tesi di parte appellante, l'aumento dei contagi di COVID – 19 negli
Emirati Arabi, meta di arrivo della crociera che i clienti dell'agenzia avevano acquistato, avrebbe consentito l'applicazione della norme citate, anche in considerazione del fatto che si sarebbe trattato di persone anziane.
Infine, la precisava che controparte, nella comunicazione inviata nel gennaio 2022, Pt_2
avrebbe prospettato il rimborso del prezzo pagato qualora i viaggiatori avessero rinunciato alla crociera proprio in relazione all'inasprimento delle condizioni sanitarie nel luogo di arrivo e che, comunque, i clienti, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata, non avrebbero pagato il corrispettivo per il viaggio all'agenzia.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.09.24, si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis Controparte_1
c.p.c. e contestando nel merito le argomentazioni avversarie.
In particolare, l'appellata sosteneva:
- quanto al primo motivo, che , legale rappresentante di in sede di Parte_1 Pt_2
interrogatorio formale, nel rispondere al capitolo n. 18) della seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c. di parte opposta, ammetteva, confessoriamente, di aver detto a in una telefonata di CP_1
fine aprile 2022, di non essere in grado di corrispondere a stessa le somme a titolo di CP_1
penale che spettavano a medesima in seguito alla cancellazione delle prenotazioni dei CP_1 passeggeri che avevano acquistato la crociera sulla nave “Costa Firenze” in partenza il
4/3/2022; che, in ogni caso, il Giudice di primo grado avrebbe correttamente qualificato la mail inviata dalla a in data 29.04.22 come una ricognizione di debito;
che il Pt_1 Persona_1
quantum delle penali pretese da sarebbe stato adeguatamente precisato nel ricorso CP_1
monitorio sulla base di numerosi documenti;
che il destinatario della mail in discorso non sarebbe un terzo, come erroneamente sostenuto ex adverso, bensì la stessa appellata, ciò che confermerebbe il valore confessorio della comunicazione;
- quanto al secondo motivo, che, ai sensi dell'art.
7.1 del contratto concluso tra e i clienti CP_1 finali tramite l'agenzia di viaggio, il recesso esercitato a soli otto giorni dalla partenza avrebbe previsto l'applicazione di una penale d'importo pari al 100% del prezzo del viaggio;
che i clienti avrebbero potuto comunicare la loro rinuncia al viaggio entro un termine ragionevole, considerato che aveva inviato a gennaio 2022 una comunicazione all'agenzia di viaggio CP_1 in cui si illustravano le modifiche apportate all'itinerario proprio in considerazione della situazione pandemica;
che la L. 27/20 non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, perché la crociera si sarebbe regolarmente svolta, sia pure secondo il diverso percorso preannunciato nella missiva del gennaio 2022; che, in ogni caso, i profili relativi all'esercizio del recesso del passeggero dal contratto in un quadro “emergenziale” riguarderebbero il rapporto contrattuale fra e i passeggeri e non il diverso rapporto fra e l'intermediario che la CP_1 CP_1 Pt_2
copia del bonifico da euro 2.500,00 effettuato dai clienti finali all'agenzia quale acconto sul prezzo totale della crociera sarebbe stata prodotta da controparte tardivamente solo con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.; che, comunque, tale documento sarebbe irrilevante ai fini del decidere, riguardando esso un pagamento disposto da un gruppo e non da passeggeri singoli.
6. Con ordinanza del 11.10.24, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, perché la stessa era stata proposta dall'appellante con riguardo al decreto ingiuntivo opposto, munito di efficacia esecutiva.
7. La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 11.10.24, rinviava la causa all'udienza del 13.03.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
8. Con ordinanza del 14.03.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. L'appello è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
10. Preliminarmente, si ritiene che meriti condivisione l'eccezione, sollevata dall'appellata, di tardività del deposito della comparsa conclusionale da parte di Pt_2
Ed invero, come sopra riportato, questa Corte, con ordinanza del 11.10.24, ha fissato l'udienza del 13.03.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini perentori di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
Ne deriva che il termine per il deposito delle comparse conclusionali, in base a tale provvedimento, è scaduto in data 11.02.25.
Ora, l'appellante, in data 20.02.25, ha depositato un atto denominato “Comparsa conclusionale di replica ex art. 189 c.p.c.”.
Tuttavia, l'esame dello scritto difensivo rivela che esso, a dispetto della veste formale, consiste in una vera e propria comparsa conclusionale, nella misura in cui nell'atto vengono riprese e ulteriormente sviluppate le argomentazioni svolte nell'appello, senza prendere in alcun modo posizione su quanto dedotto da nella propria comparsa conclusionale. Controparte_1
Pertanto, la comparsa conclusionale di nel caso di specie, è stata depositata Pt_2
tardivamente e, quindi, la stessa non può essere presa in considerazione ai fini del decidere.
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità della documentazione allegata da al predetto atto difensivo depositato in data 20.02.25. Pt_2
In effetti, l'analisi del documento prodotto, consistente in uno scambio di e-mails tra
[...]
legale rappresentante di e , dipendente di Pt_1 Pt_2 Persona_1 Controparte_1
chiarisce che le comunicazioni sono state inviate nei giorni 24 e 25 gennaio 2022, con la
[...]
conseguenza che l'odierna appellante le avrebbe potute produrre nel procedimento di primo grado.
Al riguardo, si rammenta che, a mente dell'art. 345, c. 3 c.p.c., nel giudizio di appello non possono essere prodotti documenti nuovi, salvo che la parte non dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, si è limitata ad allegare il documento de quo alla comparsa Pt_2 conclusionale depositata il 20.02.25, senza dedurre alcunché circa l'eventuale impossibilità, per causa ad essa non imputabile, di produrlo tempestivamente. Pertanto, il documento in esame deve essere dichiarato inammissibile.
In ogni caso, si osserva che nelle e-mails in discorso si parla di “gruppo” e non vi è alcuna prova in atti che esso fosse costituito proprio dai singoli viaggiatori che avevano prenotato la crociera negli Emirati Arabi Uniti con l'agenzia e il cui recesso ha originato la presente Pt_2
controversia.
Al riguardo, non può sottacersi che, come emerge dal verbale dell'udienza del 22.03.24,
[...]
era il dipendente di che si occupava delle prenotazioni dei gruppi, Per_1 Controparte_1
e non di quelle individuali, quali sono state quelle in esame (cfr. docc. 4 - 11 di parte opposta in prime cure, da cui emerge che i numeri di prenotazione erano rappresentati da codici di otto cifre che, secondo quanto dichiarato dal teste all'udienza del 22.03.24, Per_1
contrassegnavano le prenotazioni individuali).
11. Nel merito, quanto al primo motivo, si osserva che, secondo l'orientamento più recente della
Corte di Cassazione, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo
(Cass., 9097/2018). L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass.,
30/10/2002, n. 15353).” (Cass. Civ., Sez. III, 20.08.24, n. 22948).
Nel caso di specie, la , con la e-mail del 29.04.22, rivolgendosi al dott. Pt_1 Persona_1 dipendente di ha scritto “mi dispiace per ciò che è accaduto, purtroppo la Controparte_1 situazione in cui ci troviamo non è semplice (…) in questo momento sarebbe davvero impossibile riuscire a colmare quelle penali…”.
Tale comunicazione, ad avviso di questa Corte, rivela chiaramente la consapevolezza, in capo alla legale rappresentante di del fatto che il recesso operato dai viaggiatori in data Pt_2
24.02.22, ossia a soli otto giorni dalla partenza del viaggio (04.03.22), avrebbe comportato l'applicazione della penale prevista nell'art.
7.1 delle Condizioni generali di contratto (cfr. doc.
3 di parte opposta in prime cure).
Pertanto, anche alla luce del citato orientamento della Suprema Corte, la dichiarazione de qua
è stata correttamente inquadrata dal Tribunale di Genova come riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., presentandone tutte le caratteristiche: “Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (In tal senso Cassazione 9097/2018). Secondo la Suprema Corte il riconoscimento di debito costituisce un atto giuridico in senso stretto, la cui “identificazione non implica l'applicazione di specifiche norme di diritto ma più semplicemente la ricostruzione di un accadimento, di un fatto umano, la quale deve essere solamente motivata in modo congruo
e corretto”. Secondo i giudici, quindi, l'elemento principale da tenere in considerazione è se una parte si sia riconosciuta prima del giudizio, in qualsiasi forma, purché in modo inconfutabile, in debito rispetto all'altra. La dichiarazione della secondo cui “mi Pt_1 dispiace per ciò che è accaduto, purtroppo la situazione in cui ci troviamo non è semplice (…) in questo momento sarebbe davvero impossibile riuscire a colmare quelle penali…” costituisce riconoscimento del debito ed evidente richiesta di procrastinare il pagamento ad un momento più favorevole.” (pag. 3 della sentenza impugnata).
In ogni caso, questa Corte reputa dirimente osservare che , sentita in sede di Parte_1
interrogatorio formale all'udienza del 22/3/2024, nel rispondere a quanto capitolato dall'odierna appellata al n. 18) della propria seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. (“Vero che nel corso di una telefonata di fine aprile del 2022 la Sig.ra mi riferiva di non Parte_1
essere in grado di corrispondere a le somme a titolo di penale spettanti Controparte_1
a quest'ultima in seguito alla cancellazione delle prenotazioni di passeggeri che avevano acquistato la crociera su “Costa Firenze” in partenza da Dubai il 4/3/2022”), ha risposto: “E' vero ho detto questo a in quanto io non ho mai ricevuto tali soldi dai clienti.”. CP_1 Quindi, l'odierna appellante ha ammesso anche in sede giudiziale la propria consapevolezza circa la debenza della penale stabilita dall'art. 7 delle Condizioni generali di contratto tra
[...]
e Controparte_1 Pt_2
Ebbene, si ritiene che tale ammissione, come correttamente osservato dall'appellata, debba essere considerata alla stregua di confessione giudiziale che, come previsto dall'art. 2733, c. 2
c.c., “(…) forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili”.
Del resto, la natura confessoria delle dichiarazioni rese da a Parte_1 Controparte_1
è stata riconosciuta anche dalla stessa appellante, come si evince da pag. 4 dell'appello.
In definitiva, le doglianze articolate nel primo motivo d'appello avverso il capo della sentenza impugnata con cui il primo Giudice aveva interpretato la mail inviata da a Parte_1 [...]
in data 29.04.22 come riconoscimento di debito appaiono prive di fondamento. Per_1
12. Quanto al secondo motivo, deve anzitutto osservarsi che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29.02.24 citata dall'appellante, se, da un lato, ha effettivamente statuito che l'art. 12, par. 2 della direttiva UE 2302/2015 prevede che il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, al tempo stesso ha circoscritto la portata di tale diritto di recesso nei limiti e nei termini che seguono: “(…) una situazione esistente non può per sua natura essere qualificata come «inevitabile», e ciò anche se ha potuto esserlo prima di concretizzarsi. Inoltre, una situazione ipotetica, essendo prevedibile, non può essere qualificata come «straordinaria». 76. Analogamente, dato che
l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 conferisce ai viaggiatori il diritto di risolvere il loro contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione se le circostanze ivi menzionate si verificano, è giocoforza constatare che tali circostanze devono verificarsi dopo la conclusione di tale contratto. 77.Peraltro, il considerando 30 della direttiva
2015/2302 enuncia che «[p]oiché i pacchetti sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili», e il considerando 31 di quest'ultima precisa che «[i] viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto». Il diritto di risoluzione del viaggiatore interessato sembra quindi essere correlato a un cambiamento imprevisto delle circostanze. 78. Infine, una siffatta interpretazione è coerente con l'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 2015/2302. Infatti, tale obiettivo non impone di proteggere i viaggiatori contro rischi che, alla data della conclusione del contratto di pacchetto turistico, questi ultimi già conoscevano o potevano prevedere e che hanno quindi accettato ai fini del loro viaggio.” (paragrafi 75 – 78).
La conclusione che ne ha tratto la Corte di Lussemburgo è stata che “l'articolo 12, paragrafo
2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che una situazione, che alla data della conclusione di un contratto di pacchetto turistico era già nota al viaggiatore interessato
o era prevedibile per quest'ultimo, non può essere invocata da tale viaggiatore a titolo di
«circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di tale disposizione, fatta salva tuttavia
l'ipotesi, tenuto conto del carattere evolutivo di tale situazione, che quest'ultima abbia subito mutamenti sostanziali dopo la conclusione del contratto, tali da generare una situazione nuova, idonea a rispondere in quanto tale alla definizione della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di detta disposizione.”.
Ora, nel caso di specie, l'acquisto del pacchetto turistico è avvenuto nell'inverno del 2021, ossia quando l'esistenza della pandemia da COVID-19 su scala globale rappresentava circostanza di fatto senza dubbio nota ai clienti della Pt_2
Ebbene, esaminando le allegazioni di parte appellante, può affermarsi che quest'ultima non ha dedotto che la diffusione del coronavirus fosse iniziata negli Emirati Arabi Uniti nel mese di marzo 2022, durante cui si è svolta la crociera oggetto del pacchetto turistico per cui è causa, bensì che in tale mese sarebbero soltanto aumentati i contagi in quel Paese.
Sul punto, deve anzitutto osservarsi che la circostanza non appare verificabile, perché Pt_2
nel procedimento di primo grado, ha prodotto sub doc. 5) tre tabelle contenenti alcuni dati sulla diffusione del COVID – 19 negli Emirati Arabi Uniti soltanto a partire dal mese di marzo 2022, con conseguente impossibilità di stabilire un confronto rispetto alla situazione sanitaria in precedenza esistente in tale Paese.
In ogni caso, dalla comunicazione inviata da il 17.01.22 emerge che Controparte_1 quest'ultima si era tempestivamente attivata per apportare alcune modifiche all'itinerario in considerazione delle misure di contenimento dei contagi adottate dalle Autorità dell'Oman e degli Emirati Arabi Uniti, confermando, per il resto, il regolare svolgimento della crociera.
A tale comunicazione dell'odierna appellata non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dei clienti della o di quest'ultima, fino al recesso del 24.02.22, ossia a soli otto giorni dalla Pt_2
data di partenza (04.03.22).
Si rammenta, a tal proposito, che, ai sensi dell'art.
7.1 delle Condizioni generali di contratto tra e “Ai sensi dell'art. 41 del Codice del Turismo, il Passeggero Pt_2 Controparte_1 potrà recedere dal contratto, in ogni momento prima dell'inizio della fruizione del pacchetto, dietro rimborso all'Organizzatore delle spese standard il cui ammontare viene indicato nella tabella a seguire: (…) tra 9 e 5 giorni 100%”.
Ebbene, avendo l'appellante dedotto che la ragione per cui i viaggiatori si erano determinati a recedere dal contratto non era legata alle variazioni di itinerario di cui sopra, bensì unicamente al timore di contrarre il virus COVID-19, anche in ragione della (asserita) anzianità degli stessi
(cfr. pag. 5 dell'appello), si ritiene che il recesso de quo non sia stato esercitato a fronte di
“circostanze inevitabili e straordinarie” ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, par. 2 della direttiva
UE 2302/15 come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia di cui sopra, giacché, come detto, la diffusione del COVID-19 a livello mondiale era circostanza sicuramente nota ai clienti dell'agenzia di viaggi al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
Del resto, come convincentemente argomentato dal Giudice di prime cure, “Risulta agli atti di causa che sin dal 22 gennaio 2022 abbia comunicato alla le CP_1 Pt_1
variazione di scalo, variazioni che la titolare ben avrebbe dovuto comunicare ai clienti, sicché la disdetta per la partenza prevista per il 04 marzo 2022 e annullata otto giorni prima è sicuramente non tempestiva, anche in considerazione che il viaggio, con le previste modifiche, si è regolarmente svolto.” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Pertanto, anche le doglianze contenute nel secondo motivo d'appello sono da ritenersi infondate, sicché l'intero appello deve essere respinto. 13. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, assumendo come scaglione di riferimento della lite quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e applicando i valori medi per tutte le fasi.
14. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza n. 131/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
22.04.24;
- Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
5.809,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 19.03.2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni