Sentenza 20 marzo 2017
Sentenza 8 maggio 2018
Decreto presidenziale 14 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 08/05/2018, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2018
N. 00255/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2016, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Matticoli, con domicilio eletto presso lo studio Maria Vittoria Farinacci Avv. in Campobasso, piazza Pepe, 32;
contro
A.S.Re.M. Gestione Liquidatoria della Disciolta Asl N. 2 Pentria in persona del Commissario Liquidatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Paola Formichelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Rita Paola Formichelli nello studio dell’Avv. Marcantonio, in Campobasso, F.co Farina 5;
Regione Molise inpPersona del Presidente pro tempore non costituito in giudizio;
per la declaratoria
nei confronti della A.S.Re.M. Gestione Liquidatoria della disciolta ASL n. 2 “Pentria” di Isernia, in persona del Commissario Liquidatore, nonché, in via disgiunta e/o solidale, della Regione Molise, in persona del Presidente p.t., ex art.1 della Legge Regionale n. 21/2008, e s.m.i., del diritto del Sig. -OMISSIS-al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ed, in particolare, del danno biologico in ogni sua manifestazione, quale danno morale, esistenziale, per perdita di chance e, pertanto, per la condanna della A.S.Re.M. - Gestione Liquidatoria della disciolta ASL n. 2 “Pentria” di Isernia, in persona del Commissario Liquidatore, nonché, disgiuntamente e/o solidalmente, della Regione Molise, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del -OMISSIS-della somma di euro 700.000,00 o di altra maggiore o minore somma che verrà a quantificarsi in corso di causa oppure in via meramente equitativa e che l’adito Giudice riterrà congrua in relazione alle vicende di cui al presente ricorso ed in relazione alle varie fattispecie di danno; nonché al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute con decorrenza dalla data di avvenuta conoscenza della infermità (anno 1990) fino al soddisfo; nonché al pagamento delle spese e onorari di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.Re.M. - Gestione Liquidatoria della disciolta Asl N. 2 Pentria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Definito un conflitto negativo di giurisdizione con sentenza Cass. SS.UU. n. 22741/2014, il signor -OMISSIS-con ricorso in riassunzione notificato in data 20.1.2015 chiedeva all’intestato Tribunale amministrativo regionale la condanna della A.S.Re.M. di Campobasso e della A.S.Re.M. – Zona territoriale di Isernia, già ASL n. 2 Pentria di Isernia, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 700.000,00 per avere lo stesso contratto, nel corso del rapporto di lavoro presso -OMISSIS- il -OMISSIS-
A fondamento della domanda risarcitoria premetteva di aver svolto servizio presso -OMISSIS-OMISSIS- a decorrere dal 25.8.1975 con qualifica di -OMISSIS-e, in particolare, di essersi-OMISSIS-non dotate della necessaria copertura mentre stava eseguendo le ordinarie mansioni lavorative tra cui quelle di pulizia, ivi compresa la pulizia di pozzetti fognari otturati da scorie organiche e da altri materiali utilizzati durante le attività sanitarie eseguite presso il nosocomio, attività quest’ultima estranea a quelle proprie della qualifica rivestita.
In conseguenza di tali episodi contraeva -OMISSIS- che, nel tempo, lo rendeva permanentemente-OMISSIS- che si vedeva costretto a lasciare il 10.10.1997 dopo gli accertamenti di rito espletati dalla locale commissione medico legale della USL.
Riferiva che la dipendenza da causa di servizio della patologia contratta veniva riconosciuta dalla commissione medica ospedaliera presso -OMISSIS-militare di Caserta con verbale n. 1984 del 11.10.1985 che la ascriveva alla 2 categoria tab. A E.I. misura massima e successivamente, con verbale n. 4 del 4.2.1997 alla 1 categoria.
Lamentava che la responsabilità dei gravi danni all’integrità fisica subiti e la conseguente riduzione della capacità lavorativa patita, dovevano ascriversi alla condotta negligente ed imperita del datore di lavoro che avrebbe omesso di adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne l’integrità psico-fisica, trascurando di fornire strumenti di protezione appropriati e di informare adeguatamente il personale circa i rischi connessi all’attività di controllo in violazione degli artt. 2087 c.c. e 355-356-377-379-383 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 e delle specifiche norme dettate in materia dalla contrattazione collettiva del comparto sanità (art. 30 del DPR 270/1987 e 24 del DPR 384/1990).
Si costituiva in giudizio la A.S.Re.M. di Campobasso per resistere alla domanda di condanna chiedendone il rigetto in quanto infondata nel merito ed eccependo preliminarmente, in rito, il difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 342 del 11 settembre 2015 il TAR respingeva il ricorso ritenendo fondata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione e comunque quella di prescrizione del diritto per difetto di prova in ordine all’evento interruttivo allegato dal ricorrente.
Quanto al profilo della legittimazione osservava, in particolare, che la domanda giudiziale in questione si riferiva a fatti relativi ad un rapporto di lavoro instaurato con la disciolta ASL n. 2 Pentria sicchè il giudizio doveva pertanto essere riassunto – dopo la pronuncia delle Sezioni unite sul conflitto negativo di giurisdizione - non nei confronti della ASReM bensì della Gestione liquidatoria ASL n. 2 Pentria presso la Regione Molise, in quanto dotata ex lege di propria autonomia gestionale e contabile, con bilancio separato, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 1.4.2005, con cui la Regione Molise aveva provveduto ad una riorganizzazione del servizio sanitario regionale; al fine di corroborare il difetto di legittimazione della ASREM aggiungeva inoltre che con legge n. 21 del 18.7.2008, come modificata con legge n. 11 del 18.4.2014, era stato previsto che “i rapporti di debito e credito derivanti dalle disciolte Aziende sanitarie confluite nella ASReM restano a carico della Gestione Liquidatoria assunta direttamente dalla Regione”.
Il -OMISSIS-con un nuovo ricorso notificato in data 19.1.2016 e depositato il 18.2.2016 ed invocando le favorevoli conclusioni della CTU disposta dal giudice del lavoro (nel giudizio poi definito con sentenza declinatoria della giurisdizione impugnata con conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e le deposizioni testimoniali ivi raccolte, ha riproposto la domanda nei confronti della A.S.Re.M. - Gestione Liquidatoria della disciolta Asl N. 2 Pentria che si costituiva eccependo nuovamente la prescrizione e comunque la infondatezza della domanda nel merito per difetto degli elementi costitutivi della responsabilità per omessa adozione di cautele doverose da parte del datore di lavoro, con particolare riferimento al nesso di causalità ed alla imputabilità di un evento lesivo riferito ad una patologia neppure conosciuta al momento dell’evento.
Alla udienza pubblica dell’8 marzo 2017 la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione, previo deposito di memorie con le quali le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.
Con sentenza non definitiva 20.3.2017, n. 102, il TAR ha così disatteso le eccezioni preliminari sollevate dalla Gestione Liquidatoria: “L’eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata questa volta dalla Gestione Liquidatoria della disciolta ASL n. 2 “Pentria”, è infondata.
Accertato dalle sezioni unite della Cassazione che la responsabilità ascrivibile alla amministrazione resistente è di natura contrattuale, con conseguente relativa devoluzione della cognizione al giudice amministrativo attenendo a fatti occorsi in costanza del rapporto di servizio, la relativa azione è pacificamente soggetta al termine di prescrizione decennale.
Quanto al dies a quo di decorrenza, già con la sentenza n. 342/2015 il collegio aveva evidenziato che il ricorrente ammette di avere appreso di essere affetto -OMISSIS- a seguito degli esami ematoclinici del 4.9.1990, come peraltro espressamente affermato nella domanda di riconoscimento della causa di servizio del 17.12.1990 in atti e precisa di avere trasmesso nota interruttiva dei termini di prescrizione in data 1.8.2000 a mezzo di raccomandata A.R. spedita in data 2.8.2000 e ricevuta dalla ex ASL n. 2 Pentria di Isernia in data 7.8.2000.
A differenza del precedente giudizio definito con sentenza n. 342/2015 che aveva accertato (nei confronti della ASREM e non della Gestione Liquidatoria della disciolta ASL n. 2 Pentria) un difetto di prova riferito all’atto interruttivo della prescrizione, nel presente la parte ricorrente ha tempestivamente depositato sia l’avviso di ricevimento della raccomandata AR sia la copia del protocollo generale della disciolta ASL n. 2 Pentria di Isernia che, al numero 200010417, attesta il contenuto della missiva recapitata il 7.8.2000 indicandolo in “Richiesta risarcimento danno biologico” proveniente da “-OMISSIS-86170 Isernia (IS)”.
V’è dunque prova che in data 7.8.2000 la disciolta ASL n. 2 Pentria ha effettivamente ricevuto una formale richiesta risarcitoria cui va riconnesso l’effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c..
Quanto al periodo successivo, la prescrizione è stata nuovamente interrotta con la notifica a mani del ricorso alla ASL n. 2 “Pentria” di Isernia, perfezionatasi in data 15.9.2000, con cui il ricorrente ha adito per la prima volta il TAR Molise per chiedere la condanna al risarcimento del danno.
Il giudizio si è concluso con sentenza n. 344/2002 declinatoria della giurisdizione; il giudizio di appello proposto avverso la predetta sentenza è stato definito con decreto presidenziale del 20.9.2011 dichiarativo della perenzione.
Ne discende che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., la prescrizione, nuovamente interrotta alla data del 15.9.2000 con la proposizione del ricorso dinanzi al TAR, è cominciata a decorrere di nuovo solo dal 20.9.2011, data in cui il giudizio amministrativo si è concluso con il passaggio in giudicato della sentenza del TAR n. 344/2002 declinatoria della giurisdizione, successivamente annullata dalla Corte di Cassazione adita in sede di conflitto negativo di giurisdizione.
Infine la prescrizione, prima del maturarsi del nuovo termine decennale, è stata, ancora una volta, interrotta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2943, comma 1, c.c. con la notifica del presente ricorso avvenuta correttamente, in data 19.1.2016, alla ASREM-Gestione liquidatoria della disciolta ASL n. 2 “Pentria” di Isernia, subentrata nelle more alla disciolta ASL n. 2 “Pentria” di Isernia.
Alla luce di quanto precede, deve dunque concludersi per l’infondatezza della eccezione di prescrizione avendo il creditore fornito la prova della sua interruzione sia mediante atto di costituzione in mora sia mediante la notificazione di atti introduttivi di giudizi contenziosi.
Con la medesima sentenza non definitiva il collegio ha ritenuto indispensabile disporre un approfondimento istruttorio, mediante una consulenza tecnica d’ufficio, al fine di accertare la natura, l’entità del danno biologico subito dal ricorrente e la sua compatibilità, dal punto di vista eziologico, con quanto riferito dall’esponente circa l’evento causativo del danno. Con il medesimo incombente istruttorio ha chiesto all’ausiliare di accertare presso -OMISSIS-"-OMISSIS-l'eventuale esistenza, all'epoca dei fatti, e di descriverne i contenuti, “di piani di prevenzione degli infortuni sul lavoro o documenti interni equipollenti recanti le misure da osservare, in applicazione della normativa all’epoca vigente, al fine di evitare che il personale dipendente o comunque soggetti terzi potessero venire a contatto con rifiuti o materiale pericoloso (ivi comprese le siringhe utilizzate in ambiente ospedaliero) o comunque al fine di assicurare che in relazione al personale tenuto all’espletamento di particolari mansioni lavorative (personale ospedaliero addetto alle pulizie ed al trasporto di rifiuti pericolosi con particolare riferimento alle mansioni dell’ausiliario socio sanitario e di quelle comunque descritte in ricorso) il contatto avvenisse in condizioni di sicurezza, mediante ausilio di strumenti di protezione e secondo procedure comunque idonee ad evitare pericoli per la salute e comunque previa adeguata informazione sui rischi connessi all’espletamento delle mansioni lavorative”.
A tal fine ha nominato quale CTU il Prof. Aldo Carnevale responsabile dell’Istituto di medicina legale dell’Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara.
Depositata la CTU, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 7 marzo 2018.
Il ricorso è fondato.
L’indagine peritale ha infatti consentito di accertare la sussistenza di tutte le condizioni di legge per pervenire ad un giudizio di responsabilità civile imputabile alla parte datoriale per il danno biologico cagionato al ricorrente a motivo del mancato rispetto di cautele doverose nell’espletamento delle mansioni lavorative assegnate.
Occorre premettere in fatto che dalla documentazione in atti e dalla raccolta anamnestica eseguita dal CTU risulta che il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in qualità di -OMISSIS-presso -OMISSIS-, andava incontro a diversi episodi (tre documentati) di punture accidentali con aghi di siringhe usate, secondo quanto allegato in ricorso.
Gli episodi documentati da verbale di P.S. del P.O. di Isernia occorrevano in data 24.02.1982 (ferita
da punta al IV dito mano destra da ago di siringa usata), in data 12.08.1986 (ferita da ago di siringa usata in regione anteriore della gamba sinistra) ed in data 20.08.1989 (ferita da punta al II dito mano sinistra da ago di siringa usata).
Dopo tali eventi, nel settembre 1990, a seguito di accertamenti laboratoristici, veniva posta diagnosi di -OMISSIS-
Nello stesso anno, il Sig. -OMISSIS-richiedeva il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio; tale riconoscimento avveniva nel 1995 da parte della C.M.O. di Caserta.
Le complicanze della malattia (-OMISSIS- l'intervento veniva espletato presso -OMISSIS-
In seguito ad allegato aggravamento della patologia, nel 1997 la C.M.O. di Caserta ascriveva l'infermità ad una categoria superiore; dopo ulteriore aggravamento, in data 10.10.1997 la commissione medico-legale della A.S.L. di Isernia riconosceva il dipendente permanentemente non idoneo a qualsiasi proficuo lavoro, collocandolo in pensione con diagnosi di -OMISSIS-Dopo il trapianto il Sig. -OMISSIS-sviluppava una -OMISSIS-
Il Prof. Carnevale in data 20 dicembre 2017 ha depositato l’elaborato peritale pervenendo alla positiva conclusione – pur con talune precisazioni - circa la compatibilità tra l’evento di danno e l’infortunio sul lavoro occorso, ritenendo altresì configurabile una condotta colposa in capo alla Gestione Liquidatoria in ordine alla causazione dell’evento patogeno lamentato. Infine ha provveduto a quantificare il danno biologico cagionato per avere il ricorrente contratto -OMISSIS-
In merito alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, osserva il collegio che il fatto causativo del danno biologico è plausibilmente rappresentato da plurimi episodi di puntura accidentale con aghi raccolti all'interno del materiale di rifiuto ospedaliero da smaltire, occorsi nell’espletamento delle mansioni lavorative di ausiliario presso il presidio ospedaliero di Isernia e documentati da referti di pronto soccorso. Il primo episodio risale al 24 febbraio 1982, il secondo al 12 agosto 1986; il terzo al 20 agosto 1989.
Al riguardo il CTU ha osservato che “Come prima riportato -OMISSIS-dunque genericamente la modalità di trasmissione riferita dal paziente ovvero l'avvenuto contagio a seguito di puntura accidentale da ago non sterile, risulterebbe compatibile con la morbosità successivamente insorta -OMISSIS-Ad ogni modo per stabilire una relazione causale tra l'antecedente designato e l'evento sviluppato, tale condizione non risulta sufficiente dovendo tenere in considerazione anche l'aspetto cronologico ovvero il tempo comunemente necessario affinché si verifichi -OMISSIS-
Il Sig. -OMISSIS-difatti, raggiungeva uno -OMISSIS-
momento in cui le sue condizioni cliniche decretavano la necessità di procedere-OMISSIS-
Partendo da tale punto d'arrivo e considerato il tempo orientativamente necessario -OMISSIS-
Deve dunque concludersi sul punto che proprio alla luce delle modalità di trasmissione del virus e soprattutto del criterio cronologico legato alla evoluzione della patologia, v’è piena compatibilità -OMISSIS-
Sempre in relazione al nesso di causalità il CTU aggiunge sul punto che “Ad ogni modo, sulla scorta di quanto evinto dal racconto anamnestico del Sig. -OMISSIS-è doveroso osservare, per le stesse motivazioni, come anche -OMISSIS-a cui lo stesso si sottoponeva dai 20 fino ai 33 anni (e dunque dal 1967 al 1980), rappresentano degli antecedenti compatibili con la morbosità insorta. Infatti come già riportato tali antecedenti si collocano in quella finestra temporale in grado di giustificare-OMISSIS-
non è stato riferito né in alcun modo dimostrato alcun evento lesivo concretamente idoneo alla trasmissione del virus (-OMISSIS-effettivamente idonei a rendere concreto il pericolo di poter causare la trasmissione del virus sicchè la precisazione del CTU sul punto si risolve in una congettura meramente astratta ed ipotetica, come tale recessiva, in termini di efficienza causale preesistente, rispetto alla accertata, concreta idoneità lesiva della puntura di una siringa non sterile in ambiente ospedaliero che, pertanto, in applicazione del criterio del “più probabile che non” rappresenta, a parere del collegio, l’evento patogeno che con maggior grado di probabilità ha determinato la trasmissione del virus.
Quanto al profilo della imputabilità di tale evento ad eventuali negligenze nell’approntamento delle misure antinfortunistica da parte della allora ASL Pentria, il CTU ha osservato che “Dall'analisi della documentazione e di quanto riferito dal Sig. -OMISSIS-nel merito degli episodi in cui si verificava il contatto accidentale con materiale di rifiuto (aghi di siringhe utilizzate) non sembrano rispettati gli artt. 355, 356, 377, 379, 383 del D.P.R. 547/1955” ed ancora che “Alla luce di tali fonti e della documentazione emerge una effettiva carenza all'epoca dei fatti, nel rispetto e nell'attuazione dei sistemi di tutela e sicurezza dei lavoratori da parte del presidio ospedaliero di Isernia. Informazioni utili nel merito vengono ricavate anche dalle dichiarazioni di altri operatori sanitari che prestavano servizio nella stessa struttura e nello stesso periodo del -OMISSIS-.” E infine che “Tali dichiarazioni risultano essere in linea con quanto emerso dalla ricerca effettuata circa la sussistenza di documentazione attestante l'applicazione della normativa vigente all'epoca dei fatti in tema di sicurezza sugli ambienti di lavoro, infatti non risulta in alcun modo che all'epoca dei fatti l'ospedale "-OMISSIS-fosse dotato di piani di prevenzione degli infortuni sul lavoro né documenti di analogo significato, al fine di evitare e/o prevenire situazioni di pericolo per la salute dei dipendenti”.
Quindi non solo il CTU non ha potuto reperire alcuna documentazione presso la Gestione Liquidatoria della disciolta ASL Pentria circa la predisposizione di piani di prevenzione degli infortuni, o l’organizzazione di corsi informativi sui rischi per la salute sui luoghi di lavoro e sulle cautele da osservare per prevenirli ma non ha potuto reperire alcuna documentazione attestante la fornitura al personale ausiliario di dispositivi idonei a prevenire i rischi di contagio derivanti dal potenziale contatto con siringhe e dispositivi da taglio durante le fasi di raccolta e di trasporto di tale tipologia di rifiuti speciali.
La prevedibilità e quindi la conseguente evitabilità di tali eventi è confermata dalla massima di comune esperienza secondo cui i rifiuti ospedalieri a rischio infettivo, tra cui in primis le siringhe, per la loro capacità di ledere la cute integra, presentano un rischio permanente di veicolare infezioni nei soggetti che li manipolano. Per tale motivo, un gran numero di infortuni e di malattie professionali che si verificano nelle aziende sanitarie sono riconducibili all’inappropriata gestione dei rifiuti. Infatti, la quasi totalità degli eventi in oggetto accadono nel manipolare o nello smaltire i taglienti o pungenti privi del cappuccio di sicurezza o inseriti in contenitori non idonei (es. sacchi per rifiuti urbani anziché contenitori per rifiuti speciali).
La mancata dotazione di dispositivi di protezione idonei configura dunque un’ipotesi di colpa generica per inosservanza di cautele doverose collegate al rischio specifico, proprio dell’ambiente ospedaliero, di una probabile esposizione degli operatori al pericolo di entrare in contatto con rifiuti a rischio infettivo, da cui la necessità non solo di informarli preventivamente su tali rischi ma anche di dotarli di adeguati dispositivi di protezione idonei a proteggerli in caso di punture o tagli accidentali.
Tale omissione integra una violazione dell’art. 2087 c.c. secondo cui "L 'imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l 'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l 'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Del resto è lo stesso art. 383 del DPR n. 547/1955 in tema di sicurezza sul lavoro, in vigore all’epoca dei fatti, a prescrivere, con riferimento ai prodotti taglienti e/o pungenti che “Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti o altri appropriati mezzi di protezione” e in generale l’art. 379 del medesimo DPR prescrive che “Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo III del presente Titolo, mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione”; analogamente l’art. 373 prescrive che “Nella fabbricazione, manipolazione o impiego di materie o prodotti taglienti o pungenti quali lamiere sottili, trucioli metallici, vetri, aghi, devono essere adottati mezzi, sistemi meccanici o attrezzature, atti ad evitare il contatto diretto delle stesse materie o prodotti con le mani od altre parti scoperte del corpo o comunque a ridurre al minimo la pericolosità della manipolazione”.
Sussiste dunque anche una colpa specifica per inosservanza di puntuali norme di legge atte a prevenire il pericolo di contagio nello smaltimento di rifiuti speciali implicanti il rischio di punture, tagli e abrasioni, come confermato anche dai testi escussi davanti al giudice del lavoro – prima della riassunzione della causa dinanzi al TAR – la cui testimonianza scritta deve ritenersi utilizzabile anche nel presente giudizio secondo quanto espressamente previsto dall’art. 63, comma 3, c.p.a.
Tutti i testi hanno infatti escluso che la ASL abbia fornito strumenti di protezione atti a prevenire il pericolo di punture o tagli né del resto la gestione liquidatoria ha potuto depositare in giudizio ordini di servizio o altre fonti interne che nella organizzazione del lavoro in ambiente ospedaliero prevedessero la adozione di simili cautele e la messa a disposizione di dispositivi di protezione.
Sussiste dunque anche la imputabilità, a titolo di colpa, della condotta omissiva assunta in violazione di specifiche disposizione di legge sicchè, in definitiva, ricorrono tutti i presupposti di legge per l’accertamento della responsabilità contrattuale della parte datoriale nella causazione del danno biologico patito nello svolgimento della mansioni lavorative di cui il ricorrente chiede il ristoro.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente condanna della Gestione Liquidatoria della disciolta Asl N. 2 Pentria al risarcimento del danno in favore del ricorrente.
Con riferimento alla quantificazione del danno, reputa il collegio opportuno fare applicazione dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. ordinando alla Gestione Liquidatoria della Disciolta Asl N. 2 Pentria di proporre al ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, da quantificare sulla scorta dei parametri indicati dalla giurisprudenza civile di legittimità (Cass. SS.UU. n. 26972/2008), e delle più recenti precisazioni fornite dalla giurisprudenza (Cass. civ., III, n. 7513/2018), da valere quale criteri operativi ai fini della stima delle varie voci di danno, nonché dei seguenti ulteriori parametri:
- in applicazione delle c.d. “Tabelle di Milano” il danno biologico, secondo quanto accertato dal CTU, viene quantificato nella misura del 35% al 6 settembre 1990, data di manifestazione delle prime evidenze cliniche, comprensivo del danno estetico secondo quanto puntualizzato dal CTU in replica al consulente di parte ricorrente sul punto; mentre non sono state addotte circostanze specifiche tali da giustificare una maggiorazione di tale percentuale a titolo di personalizzazione del danno morale soggettivo (c.d. pecunia doloris ) che deve essere escluso anche in ragione -OMISSIS-econdo quanto evidenziato dal CTU;
- spetta l’invalidità temporanea totale, nella misura di euro 100,00 al giorno, per i periodi di ricovero ospedaliero documentati in atti (-OMISSIS- e per quelli di convalescenza parimenti documentati in atti e correlabili alla patologia infettiva contratta;
- spetta l’invalidità temporanea parziale al 50%, nella misura di 50,00 euro al giorno, per i periodi successivi al ricovero occorso-OMISSIS- nel limite di novanta giorni, sulla scorta della stima effettuata dal CTU nominato dal giudice del lavoro prima della riassunzione della presente controversia dinanzi al TAR;
- non spetta il danno patrimoniale per riduzione della capacità di guadagno in relazione alla perdita economica conseguente alla anticipata e forzata collocazione in pensione in quanto il ricorrente non ha fornito gli elementi minimi per quantificare tale voce di danno con particolare riferimento al numero di anni lavorativi asseritamente persi in conseguenza dell’anticipato pensionamento ed alla eventuale differenza tra trattamento retributivo e quello pensionistico in cui si sostanzierebbe la perdita economica, differenza peraltro espressamente contestata dalla difesa della gestione liquidatoria con la memoria difensiva di costituzione.
- spetta il rimborso delle spese mediche occorse in conseguenza della patologia infettiva contratta se adeguatamente documentate mediante idonea documentazione versata in atti.
- le somme di cui ai punti precedenti saranno maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, in applicazione dei criteri valevoli per le obbligazioni di valore (cfr. Cass., SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712);
- dal totale delle voci di danno come sopra quantificate saranno detratti gli importi di denaro già riconosciuti al ricorrente, a titolo indennitario (quali ad es. l’equo indennizzo), percepiti o da percepire, in conseguenza dell’infortunio occorso secondo il principio di diritto affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 23 febbraio 2018, n. 1.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna la Gestione Liquidatoria ex ASL Pentria 2, al risarcimento del danno in favore del ricorrente, che si quantifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna la Gestione liquidatoria ex ASL Pentria 2, alla rifusione in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 2000,00 oltre accessori di legge e con diritto alla restituzione del contributo unificato.
Pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto presidenziale, a carico della Gestione liquidatoria ex ASL Pentria 2.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D. lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Silvio Ignazio Silvestri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.