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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. est.
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 964/2023 R.G., avente ad oggetto:
“Ripetizione di indebito”, promossa: da
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Parte_2
(P. IVA ),
[...] P.IVA_1
elett.te dom.ta in Catania, Via Genova n. 49, presso lo studio dell'Avv. Barbara
Corsaro Boccadifuoco, del Foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
1 Controparte_1 con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. e P. IVA Controparte_2
, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante P.IVA_2
p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Patron, giusta procura in atti;
APPELLATA
****************
Nell'udienza di discussione orale del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 481/2023 pubblicata il 27.01.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3765/2023 R.G.), il Tribunale di Catania, in composizione monocratica (adito da per la condanna di al Parte_1 Controparte_2
pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di euro
54.534,80, oltre IVA e interessi legali dall'esborso al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito, relativamente alle somme versate da quest'ultima a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per gli anni 2010 e
2011), così statuiva: “
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
2) compensa per intero le spese processuali”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio e proponeva a sua volta appello Controparte_2
incidentale fondato su due motivi – incompetenza per territorio e mancanza di rappresentanza sostanziale e processuale dell'amministratore unico di Pt_1
e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese attoree.
All'udienza di discussione del 19.11.2024, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Appello incidentale
2 Preliminarmente, va rilevato che l'appello incidentale formulato da CP_2
– che va esaminato per primo in quanto attiene a questioni pregiudiziali-
[...]
appare inammissibile, atteso che la parte appellata non si è costituita tempestivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. così come previsto dall'art. 343 c.p.c. (la società si è costituita il 27 dicembre 2023 e, quindi, meno di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 10 gennaio 2024 nell'atto di citazione, non potendosi tener conto della data del
16.1.2024, cui l'udienza è stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, 4° comma, c.p.c., poiché in tale ipotesi il termine di venti giorni va calcolato comunque dall'udienza fissata in citazione e non da quella di effettivo e differito svolgimento).
Tuttavia, a prescindere dalla necessità di un appello incidentale, ritiene la Corte di dover comunque esaminare l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza sostanziale e processuale dell'amministratore unico di in quanto attiene Pt_1
alle condizioni dell'azione e alla regolare instaurazione del rapporto processuale.
Eccepisce in particolare l'appellata che, essendo la società in concordato Pt_1
preventivo con conseguente nomina di un commissario giudiziale, la rappresentanza spetterebbe a quest'ultimo.
L'eccezione non è fondata.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno «spossessamento attenuato», in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento),
l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione
3 analoga a quella dettata dall'art. 43 l. fall. per il fallimento.” (così, Cass. n.
4728/2008).
Ne consegue che "il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario" (Cass. n. 17606 del 04/09/2015; conf.
Cass. n. 24683 del 19/10/2017; Cass. n. 14052 del 07/07/2015).
Appello principale
Con il primo motivo di gravame la società appellante deduce l'”erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno
Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea – Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia
Europea”.
Con il secondo connesso motivo parte appellante deduce “l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui si afferma che il consumatore finale/acquirente di energia elettrica, per ragioni di mero diritto non legate alla posizione del Fornitore, ha legittimazione straordinaria all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di quanto illegittimamente versato”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25
4 luglio 2018, in causa C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono (come ha fatto l'art. 6, comma 2, DL 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva 2008/118/CE, e, pertanto, l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n. 22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che saranno trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme versate in bolletta a
[...]
a titolo di addizionale provinciale alle accise. CP_2
L'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea, con direttiva n.
2008/118/CE, ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui l'energia elettrica), altre imposte indirette, come, ad esempio, l'addizionale provinciale alle accise
5 sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio.
Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 29 marzo 2010 n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del D. Lgs.
504/1995 (TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) a far data dal 1° aprile 2010.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, la Commissione europea ha avviato nel 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicché lo Stato italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D. Lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1.1.2012 (in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 23/11 e 18, comma 5, del D. Lgs. n. 68/11) e, a decorrere dal 1° aprile 2012, nelle regioni a statuto speciale (ad opera dell'art. 4, comma 10, del
D.L. n. 16/12).
L'abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti (2010, 2011 e i primi mesi del 2012 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE era rimasta inattuata) e, per l'effetto, come in questo contesto normativo sono stati promossi vari giudizi, tra i quali quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale alle accise.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è stata più volte affrontata dalla Corte di
Cassazione - sezione tributaria - che, con le sentenze nn. 27099 e 27101 del 23 ottobre 2019 (emesse nell'ambito di controversie tra consumatore finale e
6 Amministrazione dello Stato), ha sancito il principio secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, rispettivamente, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Ha rilevato, al riguardo, il giudice di legittimità che, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica. Sotto il primo profilo,
l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa
1) è sicuramente rispettata. Non Controparte_1
è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione del citato art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze (previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6) chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto dell'Unione la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo distinguibile tale finalità dalla generica finalità di bilancio (la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire
7 la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione».
L'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla società appellante presupporrebbe, necessariamente, la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, il che sarebbe - come dedotto dalla difesa della società appellata - impedito dalla impossibilità di attribuire ad una Direttiva
Comunitaria - seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato - efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e lo Stato.
Invero, l'impossibilità di attribuire efficacia orizzontale ad una direttiva europea
è stata recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia UE con specifico riferimento alla Direttiva 2008/18/CE che viene in rilievo nella presente fattispecie (cfr. Corte di Giustizia, sez. quinta, 11.04.2024 n. 316, che si è pronunciata in tal senso su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como).
Il Tribunale di Catania ha, infatti, rigettato la domanda della sul Parte_1
presupposto che l'accoglimento della domanda di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore presupporrebbe necessariamente la disapplicazione dell'art. 6 D.L. 511/88 per contrasto con l'art. 1, par. 2 della Direttiva e che tale disapplicazione è impedita dall'impossibilità di riconoscere a tale direttiva efficacia anche orizzontale.
Questa Corte ritiene non corretta tale conclusione, poiché precluderebbe in assoluto al consumatore finale la possibilità di ripetere l'addizionale indebitamente versata negli anni 2010, 2011 e nei primi tre mesi del 2012
(trattandosi di regione a statuto speciale) e in ragione del fatto che, come più
8 volte statuito dalla Suprema Corte, l'art. 14 D. Lgs. 504/1995 consente solo al fornitore - in quanto unico soggetto passivo dell'imposta - la possibilità di richiederne il rimborso allo Stato, possibilità che, giusto il disposto dell'art. 29,
c. 2 legge 428/90, gli è peraltro preclusa in tutti i casi in cui, avvalendosi della relativa facoltà, abbia addebitato a titolo di rivalsa il relativo costo al consumatore finale. Stante l'impossibilità di ripetizione verso lo Stato sia da parte del fornitore (per avere egli riversato il relativo costo nei confronti del consumatore finale), sia da parte del consumatore finale (posto che tale diritto spetta al solo fornitore), il risultato finale sarebbe che lo Stato medesimo, pur avendo percepito un tributo illegittimo secondo il diritto comunitario, non sarebbe tenuto a restituire quanto indebitamente incassato.
Tale conclusione contrasta in modo evidente con il principio dell'effettività del diritto comunitario in quanto la normativa interna, così interpretata, non consentirebbe di conseguire il risultato che l'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/18/CE impone di perseguire (id est: vietare che possano essere applicate su beni soggetti ad accisa ulteriori imposte il cui gettito non sia destinato – come detto – a specifiche finalità).
In relazione proprio a tale questione, il Tribunale di Verona ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, che è stato tuttavia ritenuto inammissibile dalla Prima Presidente con decreto del 19.05.2023 con il quale, nell'escludere la novità della questione, è stato evidenziato, tra l'altro che:
“La Corte ha precisato che il consumatore finale al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte (ossia le addizionali sulle accise NDR) può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione e, soltanto nel caso in cui si dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva delle norma interna in tema di accise – può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale
9 di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita … con la possibilità di esercitare azione nei confronti dello
Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea”.
Anche l'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 sembra ammettere indirettamente l'azione di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore laddove prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (ossia il fornitore NDR) sia condannato alla restituzione a terzi (ossia al consumatore finale NDR) di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Tuttavia, se si ritenesse che l'azione di ripetizione verso il fornitore - seppur astrattamente possibile - presupponga la necessaria disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, poiché tale disapplicazione, come detto, non è possibile stante l'efficacia solo verticale della direttiva, tale rimedio risulterebbe in concreto non attivabile e quindi - di fatto - il contrasto della normativa interna con il principio di effettività del diritto comunitario continuerebbe a persistere.
Anche la Corte di Giustizia UE, con la già richiamata sentenza della V Sez. del
11.04.2024, si è espressa nel senso che: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad
10 una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta
o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
La Corte di Giustizia, sempre nella predetta sentenza del 11.04.2024, ha altresì precisato che: “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Il rispetto del principio di effettività conduce a ritenere che il consumatore finale
Possa ottenere il rimborso dell'addizionale dal fornitore e questi, a sua volta, possa ottenere dallo Stato la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. Il fornitore che sia stato condannato a restituire l'imposta al consumatore finale ha la possibilità di ripetere l'esborso nei confronti dello Stato come espressamente prevista dall'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 che, come detto, gli consente di richiedere il rimborso “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza” che gli ha imposto la restituzione delle somme al consumatore finale.
Occorre, infatti, osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno appellato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 c. 2 Dlgs 504/1995, a prescindere dal fatto che
11 l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione di ripetizione di indebito si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del richiamato disposto dell'art. 14 c. 4 D. Lgs. 504/1995: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione - che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivolgersi al fornitore per farsi restituire le somme, così neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare - nel caso in cui il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
E', pertanto, possibile una interpretazione delle norme interne conforme al diritto comunitario che, ancor prima, consenta effettivamente e concretamente al consumatore finale di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale alle accise indebitamente pagata, senza che per giungere a tale risultato (che, come detto garantirebbe, il rispetto del principio di effettività del diritto comunitario,
12 come riconosciuto dalla Corte di Giustizia) debba necessariamente postularsi la diretta applicazione della Direttiva 2008/18/CE, come detto non possibile nel rapporto c.d. orizzontale tra privati.
Secondo condivisibili precedenti sul punto (cfr. Corte Appello Milano Sez. III, sentenza n. 1628 pubblicata il 5.6.2024; Tribunale Verona Sez. III, sentenza del
9.9.2024 - causa n. 2553/2023 R.G. - pronuncia allegata dalla difesa della società appellante), tale risultato ben può essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio dell'efficacia solo verticale delle direttive self executing, aderendo all'orientamento della prevalente giurisprudenza che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica;
“la rivalsa dunque comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico e per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 504/1995.
In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta, mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica.
13 Il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo e, per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico - oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi, occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato
(creditore dell'imposta), che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito,
l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”.
Ritiene la Corte che tale valutazione sia la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa detta valutazione debba avvenire non in via principale, ma meramente incidentale, e in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati, e che sia pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale da parte del giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame).
L'illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore
(valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette, quindi, sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore (in tal senso Corte
d'Appello Milano Sez. III, 18.9.2023 n. 2677, che richiama anche Corte
d'Appello di Trieste n. 296/2022, la quale evidenzia che il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il
14 fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo).
D'altra parte, tale interpretazione è coerente con il già richiamato pacifico indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 02/08/2024, n. 21883; Cass.
Sez. Trib. 25/10/2022 n. 31609; Cass. Sez. Trib. 19/11/2019, n. 29980; Cass.
Sez. Trib. 24/05/2019, n. 14200) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 D. Lgs. 504/1995, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale.
Tutto ciò posto, nella specie, risulta pacifico e documentato (v. fatture, bonifici ed estratti conto del 2010, 2011, 2012) che parte appellante ha integralmente pagato le fatture inerenti alla fornitura di energia elettrica intestate alla società
(POD IT001E00006093), di cui euro 54.534,80 + IVA (al 20%) a Parte_1
titolo di addizionale all'accise sull'energia elettrica erogata (v. allegati e dettagliati prospetti riepilogativi).
è, pertanto, tenuta alla ripetizione di quanto sopra. Controparte_2
Per quanto riguarda il saggio e la decorrenza degli interessi, stante la chiara condizione di buona fede della società resistente al momento del pagamento
(non essendo ancora emersa in quel momento la questione oggetto del presente giudizio ed essendo ancora in vigore l'imposta di cui si discute), ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli stessi sono dovuti, non dall'esborso come richiesto, ma dalla domanda (v. formale messa in mora a mezzo PEC del 2.2.2020 – cfr. Cass. Sez.
Un. 15895/2019), nella misura prevista dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al saldo.
15 In ragione della particolarità e novità della questione e considerati i contrasti giurisprudenziali che ancora permangono nella materia oggetto di causa, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n.
964/2023 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 481/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 27.01.2023, e in riforma della stessa sentenza, condanna al pagamento, in Controparte_2
favore della società appellante, a titolo di ripetizione di indebito, della somma di euro 54.534,80 oltre all'IVA (nella misura del 20%) e agli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati e maturandi dal 2.2.2020 (ex art. 2033 c.c.) sino all'effettivo soddisfo.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania il 5.12.2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. est.
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 964/2023 R.G., avente ad oggetto:
“Ripetizione di indebito”, promossa: da
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Parte_2
(P. IVA ),
[...] P.IVA_1
elett.te dom.ta in Catania, Via Genova n. 49, presso lo studio dell'Avv. Barbara
Corsaro Boccadifuoco, del Foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
1 Controparte_1 con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. e P. IVA Controparte_2
, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante P.IVA_2
p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Patron, giusta procura in atti;
APPELLATA
****************
Nell'udienza di discussione orale del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 481/2023 pubblicata il 27.01.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3765/2023 R.G.), il Tribunale di Catania, in composizione monocratica (adito da per la condanna di al Parte_1 Controparte_2
pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di euro
54.534,80, oltre IVA e interessi legali dall'esborso al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito, relativamente alle somme versate da quest'ultima a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per gli anni 2010 e
2011), così statuiva: “
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
2) compensa per intero le spese processuali”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio e proponeva a sua volta appello Controparte_2
incidentale fondato su due motivi – incompetenza per territorio e mancanza di rappresentanza sostanziale e processuale dell'amministratore unico di Pt_1
e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese attoree.
All'udienza di discussione del 19.11.2024, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Appello incidentale
2 Preliminarmente, va rilevato che l'appello incidentale formulato da CP_2
– che va esaminato per primo in quanto attiene a questioni pregiudiziali-
[...]
appare inammissibile, atteso che la parte appellata non si è costituita tempestivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. così come previsto dall'art. 343 c.p.c. (la società si è costituita il 27 dicembre 2023 e, quindi, meno di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 10 gennaio 2024 nell'atto di citazione, non potendosi tener conto della data del
16.1.2024, cui l'udienza è stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, 4° comma, c.p.c., poiché in tale ipotesi il termine di venti giorni va calcolato comunque dall'udienza fissata in citazione e non da quella di effettivo e differito svolgimento).
Tuttavia, a prescindere dalla necessità di un appello incidentale, ritiene la Corte di dover comunque esaminare l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza sostanziale e processuale dell'amministratore unico di in quanto attiene Pt_1
alle condizioni dell'azione e alla regolare instaurazione del rapporto processuale.
Eccepisce in particolare l'appellata che, essendo la società in concordato Pt_1
preventivo con conseguente nomina di un commissario giudiziale, la rappresentanza spetterebbe a quest'ultimo.
L'eccezione non è fondata.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno «spossessamento attenuato», in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento),
l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione
3 analoga a quella dettata dall'art. 43 l. fall. per il fallimento.” (così, Cass. n.
4728/2008).
Ne consegue che "il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario" (Cass. n. 17606 del 04/09/2015; conf.
Cass. n. 24683 del 19/10/2017; Cass. n. 14052 del 07/07/2015).
Appello principale
Con il primo motivo di gravame la società appellante deduce l'”erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno
Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea – Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia
Europea”.
Con il secondo connesso motivo parte appellante deduce “l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui si afferma che il consumatore finale/acquirente di energia elettrica, per ragioni di mero diritto non legate alla posizione del Fornitore, ha legittimazione straordinaria all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di quanto illegittimamente versato”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25
4 luglio 2018, in causa C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono (come ha fatto l'art. 6, comma 2, DL 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva 2008/118/CE, e, pertanto, l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n. 22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che saranno trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme versate in bolletta a
[...]
a titolo di addizionale provinciale alle accise. CP_2
L'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea, con direttiva n.
2008/118/CE, ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui l'energia elettrica), altre imposte indirette, come, ad esempio, l'addizionale provinciale alle accise
5 sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio.
Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 29 marzo 2010 n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del D. Lgs.
504/1995 (TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) a far data dal 1° aprile 2010.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, la Commissione europea ha avviato nel 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicché lo Stato italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D. Lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1.1.2012 (in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 23/11 e 18, comma 5, del D. Lgs. n. 68/11) e, a decorrere dal 1° aprile 2012, nelle regioni a statuto speciale (ad opera dell'art. 4, comma 10, del
D.L. n. 16/12).
L'abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti (2010, 2011 e i primi mesi del 2012 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE era rimasta inattuata) e, per l'effetto, come in questo contesto normativo sono stati promossi vari giudizi, tra i quali quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale alle accise.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è stata più volte affrontata dalla Corte di
Cassazione - sezione tributaria - che, con le sentenze nn. 27099 e 27101 del 23 ottobre 2019 (emesse nell'ambito di controversie tra consumatore finale e
6 Amministrazione dello Stato), ha sancito il principio secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, rispettivamente, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Ha rilevato, al riguardo, il giudice di legittimità che, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica. Sotto il primo profilo,
l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa
1) è sicuramente rispettata. Non Controparte_1
è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione del citato art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze (previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6) chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto dell'Unione la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo distinguibile tale finalità dalla generica finalità di bilancio (la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire
7 la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione».
L'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla società appellante presupporrebbe, necessariamente, la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, il che sarebbe - come dedotto dalla difesa della società appellata - impedito dalla impossibilità di attribuire ad una Direttiva
Comunitaria - seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato - efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e lo Stato.
Invero, l'impossibilità di attribuire efficacia orizzontale ad una direttiva europea
è stata recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia UE con specifico riferimento alla Direttiva 2008/18/CE che viene in rilievo nella presente fattispecie (cfr. Corte di Giustizia, sez. quinta, 11.04.2024 n. 316, che si è pronunciata in tal senso su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como).
Il Tribunale di Catania ha, infatti, rigettato la domanda della sul Parte_1
presupposto che l'accoglimento della domanda di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore presupporrebbe necessariamente la disapplicazione dell'art. 6 D.L. 511/88 per contrasto con l'art. 1, par. 2 della Direttiva e che tale disapplicazione è impedita dall'impossibilità di riconoscere a tale direttiva efficacia anche orizzontale.
Questa Corte ritiene non corretta tale conclusione, poiché precluderebbe in assoluto al consumatore finale la possibilità di ripetere l'addizionale indebitamente versata negli anni 2010, 2011 e nei primi tre mesi del 2012
(trattandosi di regione a statuto speciale) e in ragione del fatto che, come più
8 volte statuito dalla Suprema Corte, l'art. 14 D. Lgs. 504/1995 consente solo al fornitore - in quanto unico soggetto passivo dell'imposta - la possibilità di richiederne il rimborso allo Stato, possibilità che, giusto il disposto dell'art. 29,
c. 2 legge 428/90, gli è peraltro preclusa in tutti i casi in cui, avvalendosi della relativa facoltà, abbia addebitato a titolo di rivalsa il relativo costo al consumatore finale. Stante l'impossibilità di ripetizione verso lo Stato sia da parte del fornitore (per avere egli riversato il relativo costo nei confronti del consumatore finale), sia da parte del consumatore finale (posto che tale diritto spetta al solo fornitore), il risultato finale sarebbe che lo Stato medesimo, pur avendo percepito un tributo illegittimo secondo il diritto comunitario, non sarebbe tenuto a restituire quanto indebitamente incassato.
Tale conclusione contrasta in modo evidente con il principio dell'effettività del diritto comunitario in quanto la normativa interna, così interpretata, non consentirebbe di conseguire il risultato che l'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/18/CE impone di perseguire (id est: vietare che possano essere applicate su beni soggetti ad accisa ulteriori imposte il cui gettito non sia destinato – come detto – a specifiche finalità).
In relazione proprio a tale questione, il Tribunale di Verona ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, che è stato tuttavia ritenuto inammissibile dalla Prima Presidente con decreto del 19.05.2023 con il quale, nell'escludere la novità della questione, è stato evidenziato, tra l'altro che:
“La Corte ha precisato che il consumatore finale al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte (ossia le addizionali sulle accise NDR) può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione e, soltanto nel caso in cui si dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva delle norma interna in tema di accise – può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale
9 di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita … con la possibilità di esercitare azione nei confronti dello
Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea”.
Anche l'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 sembra ammettere indirettamente l'azione di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore laddove prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (ossia il fornitore NDR) sia condannato alla restituzione a terzi (ossia al consumatore finale NDR) di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Tuttavia, se si ritenesse che l'azione di ripetizione verso il fornitore - seppur astrattamente possibile - presupponga la necessaria disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, poiché tale disapplicazione, come detto, non è possibile stante l'efficacia solo verticale della direttiva, tale rimedio risulterebbe in concreto non attivabile e quindi - di fatto - il contrasto della normativa interna con il principio di effettività del diritto comunitario continuerebbe a persistere.
Anche la Corte di Giustizia UE, con la già richiamata sentenza della V Sez. del
11.04.2024, si è espressa nel senso che: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad
10 una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta
o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
La Corte di Giustizia, sempre nella predetta sentenza del 11.04.2024, ha altresì precisato che: “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Il rispetto del principio di effettività conduce a ritenere che il consumatore finale
Possa ottenere il rimborso dell'addizionale dal fornitore e questi, a sua volta, possa ottenere dallo Stato la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. Il fornitore che sia stato condannato a restituire l'imposta al consumatore finale ha la possibilità di ripetere l'esborso nei confronti dello Stato come espressamente prevista dall'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 che, come detto, gli consente di richiedere il rimborso “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza” che gli ha imposto la restituzione delle somme al consumatore finale.
Occorre, infatti, osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno appellato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 c. 2 Dlgs 504/1995, a prescindere dal fatto che
11 l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione di ripetizione di indebito si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del richiamato disposto dell'art. 14 c. 4 D. Lgs. 504/1995: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione - che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivolgersi al fornitore per farsi restituire le somme, così neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare - nel caso in cui il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
E', pertanto, possibile una interpretazione delle norme interne conforme al diritto comunitario che, ancor prima, consenta effettivamente e concretamente al consumatore finale di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale alle accise indebitamente pagata, senza che per giungere a tale risultato (che, come detto garantirebbe, il rispetto del principio di effettività del diritto comunitario,
12 come riconosciuto dalla Corte di Giustizia) debba necessariamente postularsi la diretta applicazione della Direttiva 2008/18/CE, come detto non possibile nel rapporto c.d. orizzontale tra privati.
Secondo condivisibili precedenti sul punto (cfr. Corte Appello Milano Sez. III, sentenza n. 1628 pubblicata il 5.6.2024; Tribunale Verona Sez. III, sentenza del
9.9.2024 - causa n. 2553/2023 R.G. - pronuncia allegata dalla difesa della società appellante), tale risultato ben può essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio dell'efficacia solo verticale delle direttive self executing, aderendo all'orientamento della prevalente giurisprudenza che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica;
“la rivalsa dunque comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico e per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 504/1995.
In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta, mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica.
13 Il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo e, per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico - oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi, occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato
(creditore dell'imposta), che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito,
l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”.
Ritiene la Corte che tale valutazione sia la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa detta valutazione debba avvenire non in via principale, ma meramente incidentale, e in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati, e che sia pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale da parte del giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame).
L'illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore
(valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette, quindi, sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore (in tal senso Corte
d'Appello Milano Sez. III, 18.9.2023 n. 2677, che richiama anche Corte
d'Appello di Trieste n. 296/2022, la quale evidenzia che il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il
14 fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo).
D'altra parte, tale interpretazione è coerente con il già richiamato pacifico indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 02/08/2024, n. 21883; Cass.
Sez. Trib. 25/10/2022 n. 31609; Cass. Sez. Trib. 19/11/2019, n. 29980; Cass.
Sez. Trib. 24/05/2019, n. 14200) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 D. Lgs. 504/1995, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale.
Tutto ciò posto, nella specie, risulta pacifico e documentato (v. fatture, bonifici ed estratti conto del 2010, 2011, 2012) che parte appellante ha integralmente pagato le fatture inerenti alla fornitura di energia elettrica intestate alla società
(POD IT001E00006093), di cui euro 54.534,80 + IVA (al 20%) a Parte_1
titolo di addizionale all'accise sull'energia elettrica erogata (v. allegati e dettagliati prospetti riepilogativi).
è, pertanto, tenuta alla ripetizione di quanto sopra. Controparte_2
Per quanto riguarda il saggio e la decorrenza degli interessi, stante la chiara condizione di buona fede della società resistente al momento del pagamento
(non essendo ancora emersa in quel momento la questione oggetto del presente giudizio ed essendo ancora in vigore l'imposta di cui si discute), ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli stessi sono dovuti, non dall'esborso come richiesto, ma dalla domanda (v. formale messa in mora a mezzo PEC del 2.2.2020 – cfr. Cass. Sez.
Un. 15895/2019), nella misura prevista dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al saldo.
15 In ragione della particolarità e novità della questione e considerati i contrasti giurisprudenziali che ancora permangono nella materia oggetto di causa, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n.
964/2023 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 481/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 27.01.2023, e in riforma della stessa sentenza, condanna al pagamento, in Controparte_2
favore della società appellante, a titolo di ripetizione di indebito, della somma di euro 54.534,80 oltre all'IVA (nella misura del 20%) e agli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati e maturandi dal 2.2.2020 (ex art. 2033 c.c.) sino all'effettivo soddisfo.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania il 5.12.2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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