Articolo 293 del Codice civile
Articolo 304Articolo 306
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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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1 giugno 1983
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7 febbraio 2014
Art. 293.

Divieto d'adozione di figli ((...))

I figli ((...)) non possono essere adottati dai loro genitori.

COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .

COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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