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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 03/10/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.531 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promosso da:
, C.F. , nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Oristano. alla Via G. Deledda n. 4, presso lo studio dell'Avv.
MA AN che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“ - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto e disponendone l'annotazione nei Pubblici Registri di Stato Civile del
Comune di Oristano, con successiva omologazione alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ B) I figli minori e verranno affidati in modo condiviso a entrambi i coniugi, restando Per_1 collocati presso la residenza anagrafica materna, presso cui, appunto, avranno il domicilio prevalente. Per effetto di ciò, le decisioni più importanti da assumersi nell'interesse dei fig1i, relative
Pagina 1 all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori - tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei medesimi - i quali si impegnano a far sì che i figli mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
C) I genitori eserciteranno la potestà separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
D) La casa familiare, come si dirà appresso, verrà trasferita in proprietà integralmente alla moglie, la quale vi abiterà unitamente ai figli minori;
E) L'autovettura targata DR473KN, di proprietà della sig.ra resterà nella sua piena Pt_2 disponibilità ed uso esclusivo, e la medesima si assumerà ogni onere relativo alla gestione e manutenzione del veicolo, così come il furgone, targato DL563KD, di proprietà del sig. resterà Pt_1 nella piena disponibilità ed uso esclusivo di quest'ultimo, che, da parte sua, si assumerà ogni onere relativo alla sua gestione e manutenzione;
F) Il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori, potrà far loro visita e/o tenerli presso di sé per due pomeriggi alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore l6:00 alle ore 20:00 (21:00 durante l'estate), e nei fine settimana, alternativamente con la madre, dalle ore 20:00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20:00 della domenica;
nonché per tre pomeriggi alla settimana, sempre con gli stessi orari, quando i minori trascorreranno il weekend con la madre;
inoltre pel l5 giorni durante le vacanze estive, sempre secondo il principio dell'alternanza, che varrà anche per le festività natalizie e pasquali ed i connessi periodi di vacanza, salvo diverso accordo tra i coniugi, nonché in altre occasioni, secondo il calendario che sarà di volta in volta preventivamente concordato tra gli stessi, in ragione dei loro impegni lavorativi e delle esigenze dei minori;
G) Il padre, verserà a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli la somma complessiva di
€ 300,00; inoltre, a titolo di contributo una tantum per il mantenimento dei figli medesimi, attraverso il presente atto intende trasferire alla moglie la quota di proprietà di 1/2, a lui intestata, dell'immobile di civile abitazione, già adibito a casa coniugale ed ubicato alla via Amsicora n, 4, conformemente
a quanto richiesto dal Nuovo Protocollo relativo agli accordi per i trasferimenti immobiliari nei procedimenti di famiglia davanti al Tribunale di Oristano;
H) Lo stesso concorrerà inoltre in misura del 50% alle spese mediche, scolastiche e straordinarie riguardanti i figli;
I) il sig. dichiara di rinunciare a qualsiasi richiesta di mantenimento in proprio favore e Pt_1 altrettanto dicasi per la sig.ra che egualmente vi rinuncia;
Pt_2
L) I coniugi contribuiranno in parti eguali, ciascuno per la metà come finora avvenuto, al pagamento
Pagina 2 delle rate mensili del mutuo di cui in premessa, dell'importo di € 700,00 cadauna, mutuo intestati ad entrambi, e che costituisce l'unico debito pregresso della coppia;
M) I coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio del Passaporto e/o della Carta
d'Identità valida per l'espatrio, per sé e per i figli minori;
N) I coniugi dichiarano di avere con ciò regolato tra loro ogni pendenza, anche di natura economica
e patrimoniale, nonché di avere provveduto a suddividere i beni mobili e il denaro caduti in comunione e di aver altresì attribuito a ciascuno i beni e gli averi personali non caduti in comunione, tanto da non dover più rendere conto o ripetere alcunché, 1'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo e/o ragione;
O) Il sig. mediante il presente ricorso e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti Pt_1 patrimoniali tra i coniugi. intende trasferire alla sig.ra - che accetta – la propria quota pari al Pt_2
50% del diritto di proprietà della casa coniugale sopra dettagliatamente descritta, acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale dei beni, in forza di atto pubblico di compravendita, rogato Notaio Dott. il 07.07.2004. Repertorio n.485064/31920, Persona_3
Nota presentata con Modello Unico n.3670.1/2004, registrato a Cagliari il 08.07.2004 col n.3321, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Oristano il 09.07.2004. Reg. Gen. 4979^
Reg. Part. 3670, la predetta unità immobiliare è distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Oristano al foglio 14, mappale l907, piano T-l-2, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, consistenza 6,5 vani. superficie catastale totale 171 mq., rendita catastale €369.27. La quota di cui sopra viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, ben noto alle parti. compresi i connessi diritti, accessori e pertinenze, libera da ipoteche, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria, gravante sull'immobile in ragione della concessione del mutuo fondiario indicato nella superiore premessa, nonché libera da ulteriori iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Per effetto di tale trasferimento, la sig.ra diventerà piena e perfetta proprietaria - per intero - del predetto Pt_2 immobile e il sig. non vanterà più alcun diritto dominicale in ordine all'immobile medesimo. Pt_1
Si precisa espressamente che il trasferimento della proprietà della quota anzidetta costituisce negozio familiare globale ed accordo patrimoniale: esso viene effettuato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, ed è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, ha quindi funzione solutoria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 Legge n.
7411987 e della Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 2 I .06.2012, e successive modifiche ed integrazioni;
P) Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985. n. 47
e successive proroghe e modifiche:
- Il sig. in qualità di cedente, e la sig.ra quale accettante dichiarano che l'edificazione Pt_1 Pt_2
Pagina 3 originaria dell'unità immobiliare in oggetto è stata realizzata ante anno 1940 e comunque prima dell'entrata in vigore del programma di Fabbricazione del Comune di Oristano (06.06.1960). La stessa ha successivamente subìto interventi edilizi per i quali sono state rilasciate dal competente
Comune (di Oristano) le seguenti autorizzazioni: licenza di costruzione n. 973 del 16.12.1965 per sistemazione e sopraelevazione;
concessione edilizia in sanatoria n.25196 del 02.01.1990 con la quale è stata ratificata l'attuale configurazione. Da allora l'immobile non ha subìto opere e/o trasformazioni né interventi edilizi o mutamenti di destinazione tali da richiedere ulteriori provvedimenti abilitativi né è stato assoggettato ad alcun provvedimento sanzionatorio che ne potesse limitare la commerciabilità. A1 momento non è dotato di certificato di abitabilità o agibilità.
- I coniugi dichiarano che in relazione a detto immobile non è stato nemmeno espresso alcuno dei provvedimenti sanzionatori contemplati dall'art.41 Legge 17 agosto 1942, n. l l50 e successive modificazioni, dall'art. 4l Legge n. 47 l1985 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- I coniugi, ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010. n. 122, in conformità a quanto disposto dall'art. 29 Legge 27 febbraio 1985. n.52, sotto la loro responsabilità, dichiarano che l'identificazione catastale relativa all' immobile sopra descritto corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto.
- Ai sensi e per gli effetti della Legge 28.02.1985, n.47 e successive modificazioni, il sig. presta Pt_1 sin da ora le più ampie garanzie circa l'assenza di abusi o irregolarità edilizie o urbanistiche, e si assume l'obbligo di pagamento delle quote di sua spettanza di eventuali conguagli e sanzioni pecuniarie, irrogate nell'accertamento di eventuali non conformità agli strumenti urbanistici commesse sull'immobile in oggetto, e di qualsiasi spesa consequenziale.
- La sig.ra in qualità di accettante, dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla Pt_2 prestazione energetica dell'edificio nonché il relativo attestato.
- I coniugi dichiarano di aver verificato autonomamente gli intestatari catastali dell'immobile, che peraltro risultano essere loro stessi e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari e le eventuali iscrizioni e trascrizioni di atti pregiudizievoli con espresso esonero da responsabilità del giudice e del cancelliere.
- Le parti dichiarano di voler curare autonomamente la trascrizione del verbale di udienza nei registri immobiliari per il tramite del loro procuratore, con espresso impegno a comunicare alla cancelleria
l'esecuzione di tale formalità.
- Si ribadisce che le sovraesposte pattuizioni e i relativi negozi attuativi avvengono senza corrispettivo in denaro ma senza spirito di liberalità, con il solo scopo di regolamentare in maniera definitiva i rapporti patrimoniali tra i coniugi e sono finalizzati a un bonario componimento della crisi familiare insorta ed hanno quindi il fine di prevenire eventuali future vertenze giudiziarie.
Pagina 4 - All'esito del presente procedimento e pertanto, agli effetti fiscali per il trasferimento di quota di proprietà dell'immobile, le parti richiederanno l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art,
19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 21.06.2012 e successive modifiche ed integrazioni (Corte Cost. sent. n. 154/99).
Q) A seguito del predetto trasferimento, i coniugi dichiarano di aver regolato in maniera definitiva tutti i loro rapporti economico-patrimoniali;
Spese compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da
e ”. Parte_1 Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la pronuncia della separazione tra i coniugi alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Oristano il 24/07/2004 (atto n. 33, Parte II,
Serie A, Anno 2004)
Dalla predetta unione sono nati, a Oristano, i figli, tutt'oggi minorenni, , nato il 22 giugno Per_1
Per_ 2009 e nata il [...].
I medesimi hanno dedotto:
- che avevano stabilito la propria residenza e domicilio coniugale in Oristano, nell'abitazione ubicata alla Via Amsicora n. 4, di proprietà di entrambi per la quota del 50% ciascuno, per averla gli stessi acquistata, in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale dei beni, con atto di compravendita, rogato Notaio Dott. il 07.07,2004, Repertorio n. 485064131920; Persona_3
- che per l'acquisto dell'unità immobiliare predetta, i coniugi avevano contestualmente stipulato, in data 07.07.2004, un contratto di mutuo fondiario con la " , registrato a Cagliari Controparte_1 il 12.07.2004, con concessione di garanzia ipotecaria volontaria iscritta sullo stesso immobile in data
09.07.2004, rogata Notaio Dott. , Repertorio n. 485065. Persona_3
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 5.6.2025, durante la quale hanno confermato espressamente le condizioni di cui al ricorso congiunto e le relative conclusioni, dando atto di non intendere riconciliarsi.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e, alla successiva udienza del 12.6.2025, la causa è stata
Pagina 5 trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte;
in tale occasione, il Giudice, il procuratore e le parti hanno provveduto a sottoscrivere l'accordo in udienza, stante il trasferimento immobiliare ivi convenuto, il quale è stato allegato in formato cartaceo al fascicolo.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarata impossibilità di una riconciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, consente di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, con collocamento prevalente ai fini della residenza anagrafica presso il domicilio materno.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili, come delineate dalle parti nel relativo piano genitoriale, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza ai figli minori.
Anche in caso di mancato accordo delle parti, i tempi che vengono subordinatamente previsti quanto al diritto di visita del padre risultano adeguati a garantire una proficua e stabile presenza paterna, prevedendo una frequentazione ampia e a cadenza settimanale con il genitore non collocatario, con diritto al pernotto compreso durante i week-end e prevedendo la regola paritaria dell'alternanza durante i periodi di festività e vacanza: alla luce di quanto concordato, è senz'altro possibile per il
Pagina 6 padre garantire il pieno esercizio del proprio ruolo genitoriale, anche in relazione all'età dei minori.
A maggior ragione è condivisibile la scelta di consentire al padre di frequentare i bambini per due pomeriggi infrasettimanali nella settimana di sua spettanza durante il week-end (il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 20.00/21.00) e, per un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, quando i minori trascorreranno i week-end con la madre.
Anche l'età dei minori, peraltro, non è di ostacolo al pernotto degli stessi presso il padre durante i fine settimana, atteso che entrambi i ragazzi sono in era adolescenziale o pre-adolescenziale ( Per_1
Per_ ha compiuto sedici anni e ne ha quasi quattrodici) e, pertanto, ben potranno scegliere autonomamente di trattenersi presso il domicilio del padre quando più lo desiderano, compatibilmente con i loro impegni scolastici.
L'assegnazione della casa familiare alla madre, genitore collocatario (in favore della quale, come si dirà a breve, è stato previsto il trasferimento dell'intera proprietà dell'immobile), è senz'altro condivisibile, in quanto, indipendentemente dal titolo di proprietà, trattasi di diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali, così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale.
Ciò precisato, nulla osta a recepire la volontà delle parti, espressa con la sottoscrizione dell'accordo in udienza, di trasferire l'intera proprietà della casa familiare alla moglie, la quale vi abiterà unitamente ai figli, atteso che il sig. con l'accordo in questione, ha inteso cedere alla sig.ra Pt_1
che l'ha accettata, la propria quota pari al 50% del diritto di proprietà della casa coniugale. Pt_2
La scelta delle parti è, difatti, recepibile a fronte della giurisprudenza della Suprema Corte che, anche a Sezioni Unite con la sentenza n. 21761/2021, ha chiarito che le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio, su domanda congiunta, che riconoscano a uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali – ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide, poiché il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
Partendo da tale dato, già la giurisprudenza di questo Tribunale ha avuto modo di orientarsi favorevolmente verso tale tipologia di regolamentazione economica durante la fase patologica del rapporto coniugale, avendo chiarito che “in tema di rapporti di natura patrimoniale tra coniugi nell'ambito di una crisi coniugale, il fondamento del potere riconosciuto ai coniugi di porre in essere negozi traslativi di diritti su uno o più beni determinati (o negozi con cui ci si obblighi al futuro
Pagina 7 trasferimento), va ricercato in due fondamentali princìpi del nostro ordinamento e, nello specifico, nel principio della libertà contrattuale e nel carattere eminentemente disponibile dei diritti in gioco.
Tale ricostruzione dogmatica, in particolare, trova conforto anche nel dato normativo, laddove il legislatore, nel richiamarsi alle «condizioni della separazione consensuale» (articolo 711 del Cpc)
e alle «condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici» in sede di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 4, comma 16, della legge n. 898/1970), non intende riferirsi solo a quelle "regole di condotta" destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, bensì, come chiarito dalla dottrina che ha elaborato tale ricostruzione, a tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale e, fra queste ultime, non può non rientrare l'assetto, il più possibile definitivo, dei rapporti economici.
Inoltre, siffatta ricostruzione ha anche il pregio di valorizzare l'effettivo intento voluto dai coniugi con tali accordi, che è quello della sistemazione definitiva, in considerazione della crisi coniugale delle "pendenze" che un più o meno lungo periodo di vita comune può avere determinato, e di considerare la relativa pattuizione alla stregua di una delle "condizioni" della separazione o del divorzio, cioè di un elemento la cui presenza viene dai coniugi ritenuta essenziale al fine di acconsentire a una definizione non contenziosa della crisi coniugale” (Tribunale Oristano,
27/06/2022, n. 334).
Come enunciato anche nel testo dell'accordo traslativo, il trasferimento odierno si configura quale negozio familiare funzionale a risolvere la crisi familiare, poiché esso viene effettuato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità: a tale tipo di accordo, come sopra esposto, è stata riconosciuta unanimemente da giurisprudenza e dottrina natura contrattuale ed è prevalsa la tesi che lo riconduce alla figura del contratto atipico, ex art. 1322 c.c. secondo comma, volto a consentire alle parti la regolamentazione di interessi meritevoli di tutela.
Infatti, la definizione dei rapporti conseguenti alla crisi matrimoniale implica già di per sé stessa la necessità di tener conto di una serie di delicati interessi economici e personali;
pertanto, non si può ritenere a priori che tale attività negoziale tra i coniugi sia a titolo gratuito, benché avvenga senza corrispettivo in denaro e, dunque, senza intento donativo.
Sotto il profilo economico, è stato ulteriormente concordato dalle parti un assegno di mantenimento dovuto dal padre pari a 300,00 euro mensili: tale importo, considerato unitamente alla rilevanza che le parti medesime hanno espressamente inteso attribuire anche al trasferimento immobiliare sotto il profilo del contributo al mantenimento (posto che i minori continueranno a vivere nell'immobile), è
Pagina 8 conforme a soddisfare le esigenze di vita dei minori e, allo stato, altresì proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, il sig. ha dato atto di svolgere attualmente attività lavorativa come cuoco stagionale Pt_1 presso il ristorante del campeggio "Spinnaker" di Oristano-Torregrande e di percepire, per i soli mesi estivi, uno stipendio netto mensile di euro 1.400,00 circa nonché di percepire la NASPI per i restanti periodi (a tale reddito si ritiene, perciò, di dover fare riferimento, posto che la documentazione fiscale in atti attesta introiti decisamente inferiori, cfr. doc. 6); la sig.ra svolge attualmente attività Pt_2 lavorativa a tempo indeterminato presso la società "Eliseo S.r.l." con sede legale in Oristano, loc.
Portixeddu snc, con contratto a tempo indeterminato e con stipendio netto mensile di circa € 1.200,00
(il dato è coerente con le risultanze della CU 2022-2023, cfr. doc. 5).
Dai redditi esaminati non emerge particolare squilibrio economico tra le parti, che grossomodo percepiscono redditi equivalenti ma, considerati i tempi di permanenza dei minori presso la madre, genitore collocatario, può ritenersi adeguata la misura dell'assegno concordata, specialmente, poi, se si considera il trasferimento alla stessa sig.ra della quota della casa coniugale a titolo di Pt_2
Per_ contributo integrativo una tantum per il mantenimento di e Per_1
Si prende atto, infine, della scelta convenuta tra le parti di regolamentare le loro residue pendenze economiche contribuendo ciascuno per la metà al pagamento delle rate mensili del mutuo cointestato, il quale costituisce l'unico debito pregresso della coppia.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in omologa degli accordi intervenuti tra le parti e sottoscritti dalle parti in udienza, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...], il Parte_1
26/10/1971 e nata a [...], il [...], mandando al competente Parte_2
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 33, parte II, serie A, anno
2004 - Comune di Oristano).
2. dispone che i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
3. dispone che i figli minori e verranno affidati in modo condiviso a entrambi i Per_1 coniugi, restando collocati presso la residenza anagrafica materna, presso cui, appunto, avranno il domicilio prevalente. Per effetto di ciò, le decisioni più importanti da assumersi nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno prese di comune accordo da
Pagina 9 entrambi i genitori - tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei medesimi - i quali si impegnano a far sì che i figli mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. dispone che i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
5. dispone l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra la quale vi abiterà unitamente ai figli Pt_2 minori;
6. prende atto che l'autovettura targata DR473KN, di proprietà della sig.ra resterà nella sua Pt_2 piena disponibilità ed uso esclusivo, e la medesima si assumerà ogni onere relativo alla gestione e manutenzione del veicolo, così come il furgone, targato DL563KD, di proprietà del sig. resterà Pt_1 nella piena disponibilità ed uso esclusivo di quest'ultimo, che, da parte sua, si assumerà ogni onere relativo alla sua gestione e manutenzione;
7. dispone che il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori, potrà far loro visita e/o tenerli presso di sé per due pomeriggi alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore l6:00 alle ore 20:00 (21:00 durante l'estate), e nei fine settimana, alternativamente con la madre, dalle ore 20:00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20:00 della domenica;
nonché per tre pomeriggi alla settimana, sempre con gli stessi orari, quando i minori trascorreranno il weekend con la madre;
inoltre pel l5 giorni durante le vacanze estive, sempre secondo il principio dell'alternanza, che varrà anche per le festività natalizie e pasquali ed i connessi periodi di vacanza, salvo diverso accordo tra i coniugi, nonché in altre occasioni, secondo il calendario che sarà di volta in volta preventivamente concordato tra gli stessi, in ragione dei loro impegni lavorativi e delle esigenze dei minori;
8. dispone che il verserà a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli la somma Pt_1 complessiva di € 300,00; inoltre, a titolo di contributo una tantum per il mantenimento dei figli medesimi, attraverso il presente atto egli trasferirà alla la quota di proprietà di 1/2, a lui intestata, Pt_2 dell'immobile di civile abitazione, già adibito a casa coniugale ed ubicato alla via Amsicora n, 4, conformemente a quanto richiesto dal Nuovo Protocollo relativo agli accordi per i trasferimenti immobiliari nei procedimenti di famiglia davanti al Tribunale di Oristano;
9. dispone che lo stesso concorrerà inoltre in misura del 50% alle spese mediche, scolastiche e straordinarie riguardanti i figli;
10. prende atto che il sig. dichiara di rinunciare a qualsiasi richiesta di mantenimento in proprio Pt_1 favore e altrettanto dicasi per la sig.ra che egualmente vi rinuncia;
Pt_2
11. prende atto che i coniugi contribuiranno in parti eguali, ciascuno per la metà come finora avvenuto, al pagamento delle rate mensili del mutuo di cui in premessa, dell'importo di € 700,00
Pagina 10 cadauna, mutuo intestati ad entrambi, e che costituisce l'unico debito pregresso della coppia;
12. prende atto che i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio del Passaporto e/o della Carta d'Identità valida per l'espatrio, per sé e per i figli minori;
13. prende atto che i coniugi dichiarano di avere con ciò regolato tra loro ogni pendenza, anche di natura economica e patrimoniale, nonché di avere provveduto a suddividere i beni mobili e il denaro caduti in comunione e di aver altresì attribuito a ciascuno i beni e gli averi personali non caduti in comunione, tanto da non dover più rendere conto o ripetere alcunché, 1'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo e/o ragione;
14. prende atto che il sig. mediante il presente ricorso e nell'ambito della regolamentazione dei Pt_1 rapporti patrimoniali tra i coniugi, trasferisce alla sig.ra - che accetta – la propria quota pari al Pt_2
50% del diritto cli proprietà della casa coniugale sopra dettagliatamente descritta, acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale dei beni, in forza di atto pubblico di compravendita, rogato Notaio Dott. il 07.07.2004, Repertorio n.485064/31920, Persona_3
Nota presentata con Modello Unico n.3670.1/2004, registrato a Cagliari il 08.07.2004 col n.3321, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Oristano il 09.07.2004. Reg. Gen. 4979^
Reg. Part. 3670, la predetta unità immobiliare è distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano al foglio 14, mappale l907, piano T-l-2, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, consistenza 6,5 vani. superficie catastale totale 171 mq., rendita catastale €369.27. La quota di cui sopra viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, ben noto alle parti, compresi i connessi diritti, accessori e pertinenze, libera da ipoteche, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria, gravante sull'immobile in ragione della concessione del mutuo fondiario indicato nella superiore premessa, nonché libera da ulteriori iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Per effetto di tale trasferimento, la sig.ra diventerà piena e perfetta proprietaria - per intero - del predetto immobile Pt_2
e il sig. non vanterà più alcun diritto dominicale in ordine all'immobile medesimo. Si precisa Pt_1 espressamente che il trasferimento della proprietà della quota anzidetta costituisce negozio familiare globale ed accordo patrimoniale: esso viene effettuato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, ed è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, ha quindi funzione solutoria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 Legge n.
7411987 e della Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 2 I .06.2012, e successive modifiche ed integrazioni;
15. prende ulteriormente atto che, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 della
Legge 28 febbraio 1985. n. 47 e successive proroghe e modifiche:
- Il sig. in qualità di cedente, e la sig.ra quale accettante dichiarano che l'edificazione Pt_1 Pt_2 originaria dell'unità immobiliare in oggetto è stata realizzata ante anno 1940 e comunque prima
Pagina 11 dell'entrata in vigore del programma di Fabbricazione del Comune di Oristano (06.06.1960). La stessa ha successivamente subìto interventi edilizi per i quali sono state rilasciate dal competente
Comune (di Oristano) le seguenti autorizzazioni: licenza di costruzione n. 973 del 16.12.1965 per sistemazione e sopraelevazione;
concessione edilizia in sanatoria n.25196 del 02.01.1990 con la quale è stata ratificata l'attuale configurazione. Da allora l'immobile non ha subìto opere e/o trasformazioni né interventi edilizi o mutamenti di destinazione tali da richiedere ulteriori provvedimenti abilitativi né è stato assoggettato ad alcun provvedimento sanzionatorio che ne potesse limitare la commerciabilità. A1 momento non è dotato di certificato di abitabilità o agibilità.
- I coniugi dichiarano che in relazione a detto immobile non è stato nemmeno espresso alcuno dei provvedimenti sanzionatori contemplati dall'art.41 Legge 17 agosto 1942, n. l l50 e successive modificazioni, dall'art. 4l Legge n. 47 l1985 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- I coniugi, ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010. n. 122, in conformità a quanto disposto dall'art. 29 Legge 27 febbraio 1985. n.52, sotto la loro responsabilità, dichiarano che l'identificazione catastale relativa all' immobile sopra descritto corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto.
- Ai sensi e per gli effetti della Legge 28.02.1985, n.47 e successive modificazioni, il sig. Pt_1 presta sin da ora le più ampie garanzie circa l'assenza di abusi o irregolarità edilizie o urbanistiche, e si assume l'obbligo di pagamento delle quote di sua spettanza di eventuali conguagli e sanzioni pecuniarie, irrogate nell'accertamento di eventuali non conformità agli strumenti urbanistici commesse sull'immobile in oggetto, e di qualsiasi spesa consequenziale.
- La sig.ra in qualità di accettante, dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla Pt_2 prestazione energetica dell'edificio nonché il relativo attestato.
- I coniugi dichiarano di aver verificato autonomamente gli intestatari catastali dell'immobile, che peraltro risultano essere loro stessi e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari e le eventuali iscrizioni e trascrizioni di atti pregiudizievoli con espresso esonero da responsabilità del giudice e del cancelliere.
- Le parti dichiarano di voler curare autonomamente la trascrizione del verbale di udienza nei registri immobiliari per il tramite del loro procuratore - con espresso impegno a comunicare alla cancelleria l'esecuzione di tale formalità.
- Si ribadisce che le sovraesposte pattuizioni e i relativi negozi attuativi avvengono senza corrispettivo in denaro ma senza spirito di liberalità, con il solo scopo di regolamentare in maniera definitiva i rapporti patrimoniali tra i coniugi e sono finalizzati a un bonario componimento della crisi familiare insorta ed hanno quindi il fine di prevenire eventuali future
Pagina 12 vertenze giudiziarie.
- All'esito del presente procedimento e pertanto, agli effetti fiscali per il trasferimento di quota di proprietà dell'immobile, le parti richiederanno l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art, 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 21.06.2012 e successive modifiche ed integrazioni (Corte Cost. sent. n. 154/99).
17. Prende atto che, a seguito del predetto trasferimento, i coniugi dichiarano di aver regolato in maniera definitiva tutti i loro rapporti economico-patrimoniali.
18. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
29/09/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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