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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 10008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10008 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 03/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 19257/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 19257/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 3 novembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 19257 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.I. P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Intorcia e Francesco Lembo, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via Comunale del principe 13/a, presso il Servizio Affari Pt_1
Part Legali della predetta in virtù di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio
[...]
Rep. N.42728 Racc. 16316 Per_1
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Bruno Rocchetti, che elegge domicilio digitale sulla pec come da mandato in atti Email_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell' udienza del 3 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 5130 del 02.09.2023 il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...]
di pagare in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
21.200,76, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e spese della procedura, in forza delle fatture, allegate al ricorso monitorio, emesse dalla ricorrente per il pagamento dell'attività di fornitura di protesi ortopediche in favore di assistiti residenti nel territorio della Parte_1
.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti più Parte_1
Part semplicemente “ ) proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, eccependo, in primo luogo, l'intervenuto pagamento parziale del credito oggetto di ingiunzione a seguito dei mandati di pagamento nn. 2114278 del 14.09.2023, 2711726 del 25.07.2023 e 2714728 del 12.09.2023, residuando esclusivamente la fattura n. EC/0000151/2022 di euro 1.097,63, il cui Part mancato pagamento era dipeso da cause non imputabili alla Difatti, rilevava l'opponente che, anche con riferimento alle altre fatture, il ritardo del pagamento era dipeso dalla mancata trasmissione da parte della ditta dei modelli FI (con firma degli Assistiti per ricevuta di consegna dei presidi autorizzati) e, pertanto, dal mancato rispetto delle regole procedurali Part finalizzate a permettere alla il pagamento delle fatture. Ancora, l'opponente deduceva l'inapplicabilità alla fattispecie in esame degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002, esulando il rapporto de quo dalla definizione di “transazione commerciale” cui detto D.lgs fa riferimento.
Pertanto, l'opponente, in accoglimento di tutti i motivi di opposizione, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva (d'ora in avanti più semplicemente Controparte_1
“ ”), la quale deduceva che: CP_1
1. l'opponente aveva provveduto al pagamento di quasi tutte le somme azionate in ricorso
(euro 18.766,43 su euro 21.200,76) solo dopo il deposito e la notifica dello stesso, residuando la debenza di euro 2.434,33, all'attualità impagata;
2. il credito vantato era certo, liquido ed esigibile, atteso che la documentazione richiesta per legge risultava allegata in calce a ciascuna fattura azionata, ove era altresì indicata la data di ricezione del bene da parte del paziente (da lì i 20 giorni del collaudo);
3. peraltro, le fatture, seppur risalenti, non erano mai state contestate, né risultava pervenuta alcuna nota di debito;
4. gli interessi moratori erano dovuti, rientrando la fattispecie in esame nell'ambito delle transazioni commerciali, non avendo i rapporti tra le parti natura amministrativa;
5. in ogni caso, in via subordinata, avrebbero dovuto essere riconosciuti gli interessi legali almeno dal 29 giugno 2023 (data della PEC di sollecito formale), in relazione ad ogni fattura menzionata ed azionata in ricorso, sino al saldo effettivo.
Tutto ciò dedotto, l'opposta chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare l'opponente a pagare la somma di euro 2.434,33, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, alla luce della documentazione in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all' udienza del 3 novembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa in pari data con sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va dato atto della circostanza, dedotta da ambo le parti, secondo cui il credito oggetto di ingiunzione sia stato quasi integralmente pagato dall'opponente.
Invero, per quanto inizialmente le difese delle parti non convergessero con riguardo all'ammontare dei pagamenti, deve rilevarsi che, in particolare dalla lettura delle note difensive Part conclusionali, emerge che l' opponente converge nell'ammettere l'attuale debenza dell'importo indicato dall'opposta di euro 2.434,33, in relazione al quale chiede accertarsi il credito in misura minore.
Ne deriva che l'importo ad oggi dovuto dall'opponente ammonta ad euro 2.434,33. Part
Tanto chiarito controversa tra le parti è la debenza degli interessi contestando l imputabilità del ritardato pagamento, quanto l'applicazione del tasso di cui al d.lgs n. 231/2002.
E' pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale in forza del quale la convenuta opposta si impegnava a fornire all'opponente protesi ortopediche in favore di assistiti residenti nel territorio della . Parte_1
Part Orbene, l' deduce che alcune delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo risultavano prive dei passaggi propedeutici alla liquidazione (entrata merce, benestare e accettazione fattura), in quanto non erano stati trasmessi alla i modelli FI Parte_2 con firma degli Assistiti per ricevuta di consegna dei presidi autorizzati, con la conseguenza che il Part ritardato pagamento di dette fatture non era imputabile ad inadempimento della La trasmissione di tali modelli, difatti, risultava necessaria affinché l'Unità Operativa potesse provvedere al collaudo obbligatorio dei presidi da comunicare all'Utente entro i 20 giorni successivi alla data di accettazione del presidio, atteso che il benestare alla fatturazione verrebbe effettuato dall'ufficio competente in presenza del collaudo, non avvenuto dopo i 20 giorni dalla ricezione dalla bolla di consegna (cfr. doc. “riscontro del distretto 25” prod. parte opponente).
Dal canto suo, l'opposta replicava che la documentazione richiesta per legge era allegata in calce a ciascuna fattura azionata, ove era altresì indicata la data di ricezione del bene da parte del paziente (da lì i 20 giorni del collaudo). Più precisamente, secondo la prospettazione di parte opposta, la documentazione in esame (che non sarebbe altro che il “modello FI”) attesterebbe la prescrizione, la proposta , l'intervenuta autorizzazione alla fornitura al paziente e la CP_1 ricevuta del bene da parte dell'assistito medesimo, e alcuna contestazione risultava essere pervenuta in ordine al bene fornito.
Rileva, dunque, il Tribunale che, fermo restando che le contestazioni sollevate dall'opponente ineriscono non a tutte le fatture oggetto del monitorio ma solo ad alcune di esse, per cui tale eccezione non potrebbe comunque valere per le altre, rispetto alle quali il ritardo nel pagamento sarebbe in ogni caso privo di giustificazione, non vi è prova in ordine alla non imputabilità in capo all'opponente del ritardo nel pagamento, così come del mancato pagamento degli importi residui, non apparendo sussistente alcun inadempimento dell'opposta circa il rispetto delle procedure pattuite ai fini della liquidazione.
Difatti, da un esame della documentazione presente agli atti, ivi inclusa di quella allegata al fascicolo monitorio, emerge che le fatture oggetto di decreto ingiuntivo contenevano tutti gli elementi idonei ai fini della liquidazione delle stesse da parte dell'opponente, primo fra tutti quello attestante l'avvenuta ricezione del bene da parte del paziente. Part A fronte di tanto, mai alcuna contestazione risulta essere pervenuta, né dall' né tantomeno dal paziente, circa l'intervenuta ricezione della merce o la sussistenza di vizi della stessa, con la conseguenza che, decorsi i 20 giorni dalla ricezione della bolla di consegna, come per espressa ammissione di parte opponente, quest'ultima avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle somme oggetto di fatturazione.
A ciò si aggiunga che, avendo l'opposta dimostrato che la documentazione allegata a ciascuna fattura è la stessa, neppure si spiega la ragione per la quale l'opponente abbia arbitrariamente provveduto al pagamento di alcune di esse, rifiutandosi di liquidare le altre, a nulla potendo rilevare una generica allegazione in merito alla necessità di verifiche contabili per escludere Part la responsabilità dell'
Ne deriva che, in assenza di più specifiche allegazioni e prove da parte dell'opponente, quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore di la somma di euro 2.434,33, oltre agli CP_1 interessi maturati per il ritardo nel pagamento anche con riferimento alle fatture già pagate. Part In ordine al regime egli interessi, appare invece fondata l'eccezione sollevata dall' concernente la non debenza degli interessi di mora riconosciuti in decreto.
Si condivide, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sposato anche da questo Tribunale, nonché confermato dalla Corte di Appello di Napoli ( v. Sentenza 3667/2025, Part prodotta dalla secondo cui nella fattispecie in esame non trova applicazione il D.lgs. n.
231/2002, avendo la operato in regime pubblicistico di concessione, ovvero attraverso CP_1 il meccanismo dell'assistenza indiretta, provvedendo essa stessa alla fornitura nei confronti dei Part cittadini iscritti al SSN, con diritto al conseguente rimborso da parte dell' Part Non trattandosi, quindi, di una fornitura diretta alla PA ( eseguita “iure privatorum” non si configura un'ipotesi di transazione commerciale per la quale trova applicazione il D.Lgs. n.
231/2002.
Tale soluzione ha trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017,
28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019, 20391/2016) secondo la quale “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del
2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente
e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”.
Il criterio discretivo, come è evidente, risiede nella natura contrattuale o legale della fonte del rapporto. Se, infatti, la fonte del rapporto di fornitura è il contratto ne deriva la applicazione del D.Lgs. 231/2002, che disciplina il riconoscimento di specifici interessi a corredo del pagamento per una prestazione definibile “transazione commerciale”, quindi fondata espressamente su un contratto. Se, invece, un contratto non vi sia stato e la fonte del rapporto risiede nella legge, non potrà farsi applicazione degli interessi in parola.
Orbene, la fonte del rapporto di fornitura agli assistiti dei dispositivi ortopedici e protesici Part da parte dell'azienda privata a spese della non si rinviene nella negoziazione privata.
A differenza di quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, la fornitura di protesi trova la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999 e nella delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020, con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate;
detto accordo prevede, in particolare, l'applicazione della tariffa, per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore di cui al D.M.; si può ritenere, quindi, che l'accordo suddetto rappresenti non altro che una modalità specificamente destinata a fissare i prezzi delle protesi all'esito di un procedimento condiviso.
Nel caso di specie, non ha offerto nessuna prova dell'avvenuta attuazione della CP_1 disposizione tramite stipula di un'apposita convenzione, in conformità del decreto stesso e della delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020.
Deve ritenersi, quindi, che, in difetto di una specifica convenzione con i produttori/venditori privati, la fonte del rapporto sia costituita solo dal procedimento amministrativo, peraltro diverso da quello adottato nell'ambito delle forniture contrattuali Part commissionate dalla per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie Part pubbliche, forniture per le quali l segue, essendovi tenuta, le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, ciò che nella specie non è avvenuto e non avviene.
Alla luce di quanto esposto, dovendosi escludere l'applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, vanno tuttavia riconosciuti gli interessi legali maturati, rispetto a ciascuna fattura (ivi incluse quelle già pagate), a decorrere dal 29 giugno 2023 (data in cui veniva inoltrata PEC di sollecito e, dunque, formale costituzione in mora ( pec allegata la ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
Da ultimo, occorre rilevare che, sempre alla luce della suddetta documentazione, emerge che la maggior parte degli importi oggetto di ingiunzione sia stata pagata dall'opponente in data successiva non solo al deposito bensì anche alla notifica del decreto ingiuntivo, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di soccombenza dell'opponente ai fini della liquidazione delle spese.
Difatti, quasi tutte le fatture risultano essere state incassate dall'opposta in data 18/09/2023, mentre solo alcune di esse risultano pagate nel mese di luglio 2023 (il tutto in corrispondenza con i tre mandati di pagamento depositati dall'opponente, datati, rispettivamente, 14/09/2023,
12/09/2023 e 25.07.2023), mentre il decreto ingiuntivo, emesso su ricorso depositato in data 28 luglio 2023, è stato notificato il 05.09.2023, come espressamente ammesso dall'opponente.
Orbene, il pagamento parziale di una fattura dopo la notifica di un decreto ingiuntivo e la successiva opposizione comporta la revoca del decreto e la sua sostituzione con una sentenza che deciderà sull'eventuale importo residuo, con la conseguenza che, una volta accertata, come avvenuto nel caso di specie, la spettanza all'opposta del credito residuo rimasto impagato, la circostanza secondo cui vi sia stato un pagamento parziale (successivo alla notifica del decreto ingiuntivo) non fa venir meno, ai fini della liquidazione delle spese di lite, la soccombenza dell'opponente. Dunque, per quanto concerne le spese di lite, esse, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM
147/22, avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità, nonché tenuto conto della effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) preso atto dei pagamenti intervenuti, revoca il decreto ingiuntivo opposto:
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 2.434,33, oltre interessi al tasso legale, Controparte_1 maturati con riguardo a ciascuna fattura oggetto del decreto ingiuntivo, decorrenti dalla data di costituzione in mora (29 giugno 2023) e sino al saldo effettivo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 3.954,00, per compensi di Controparte_1 avvocato ( di cui euro 567,00 per la fase monitoria) euro 145,50 per esborsi della fase monitoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Così deciso in Napoli, 03/11/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 03/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 19257/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 19257/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 3 novembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 19257 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.I. P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Intorcia e Francesco Lembo, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via Comunale del principe 13/a, presso il Servizio Affari Pt_1
Part Legali della predetta in virtù di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio
[...]
Rep. N.42728 Racc. 16316 Per_1
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Bruno Rocchetti, che elegge domicilio digitale sulla pec come da mandato in atti Email_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell' udienza del 3 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 5130 del 02.09.2023 il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...]
di pagare in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
21.200,76, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e spese della procedura, in forza delle fatture, allegate al ricorso monitorio, emesse dalla ricorrente per il pagamento dell'attività di fornitura di protesi ortopediche in favore di assistiti residenti nel territorio della Parte_1
.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti più Parte_1
Part semplicemente “ ) proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, eccependo, in primo luogo, l'intervenuto pagamento parziale del credito oggetto di ingiunzione a seguito dei mandati di pagamento nn. 2114278 del 14.09.2023, 2711726 del 25.07.2023 e 2714728 del 12.09.2023, residuando esclusivamente la fattura n. EC/0000151/2022 di euro 1.097,63, il cui Part mancato pagamento era dipeso da cause non imputabili alla Difatti, rilevava l'opponente che, anche con riferimento alle altre fatture, il ritardo del pagamento era dipeso dalla mancata trasmissione da parte della ditta dei modelli FI (con firma degli Assistiti per ricevuta di consegna dei presidi autorizzati) e, pertanto, dal mancato rispetto delle regole procedurali Part finalizzate a permettere alla il pagamento delle fatture. Ancora, l'opponente deduceva l'inapplicabilità alla fattispecie in esame degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002, esulando il rapporto de quo dalla definizione di “transazione commerciale” cui detto D.lgs fa riferimento.
Pertanto, l'opponente, in accoglimento di tutti i motivi di opposizione, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva (d'ora in avanti più semplicemente Controparte_1
“ ”), la quale deduceva che: CP_1
1. l'opponente aveva provveduto al pagamento di quasi tutte le somme azionate in ricorso
(euro 18.766,43 su euro 21.200,76) solo dopo il deposito e la notifica dello stesso, residuando la debenza di euro 2.434,33, all'attualità impagata;
2. il credito vantato era certo, liquido ed esigibile, atteso che la documentazione richiesta per legge risultava allegata in calce a ciascuna fattura azionata, ove era altresì indicata la data di ricezione del bene da parte del paziente (da lì i 20 giorni del collaudo);
3. peraltro, le fatture, seppur risalenti, non erano mai state contestate, né risultava pervenuta alcuna nota di debito;
4. gli interessi moratori erano dovuti, rientrando la fattispecie in esame nell'ambito delle transazioni commerciali, non avendo i rapporti tra le parti natura amministrativa;
5. in ogni caso, in via subordinata, avrebbero dovuto essere riconosciuti gli interessi legali almeno dal 29 giugno 2023 (data della PEC di sollecito formale), in relazione ad ogni fattura menzionata ed azionata in ricorso, sino al saldo effettivo.
Tutto ciò dedotto, l'opposta chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare l'opponente a pagare la somma di euro 2.434,33, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, alla luce della documentazione in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all' udienza del 3 novembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa in pari data con sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va dato atto della circostanza, dedotta da ambo le parti, secondo cui il credito oggetto di ingiunzione sia stato quasi integralmente pagato dall'opponente.
Invero, per quanto inizialmente le difese delle parti non convergessero con riguardo all'ammontare dei pagamenti, deve rilevarsi che, in particolare dalla lettura delle note difensive Part conclusionali, emerge che l' opponente converge nell'ammettere l'attuale debenza dell'importo indicato dall'opposta di euro 2.434,33, in relazione al quale chiede accertarsi il credito in misura minore.
Ne deriva che l'importo ad oggi dovuto dall'opponente ammonta ad euro 2.434,33. Part
Tanto chiarito controversa tra le parti è la debenza degli interessi contestando l imputabilità del ritardato pagamento, quanto l'applicazione del tasso di cui al d.lgs n. 231/2002.
E' pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale in forza del quale la convenuta opposta si impegnava a fornire all'opponente protesi ortopediche in favore di assistiti residenti nel territorio della . Parte_1
Part Orbene, l' deduce che alcune delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo risultavano prive dei passaggi propedeutici alla liquidazione (entrata merce, benestare e accettazione fattura), in quanto non erano stati trasmessi alla i modelli FI Parte_2 con firma degli Assistiti per ricevuta di consegna dei presidi autorizzati, con la conseguenza che il Part ritardato pagamento di dette fatture non era imputabile ad inadempimento della La trasmissione di tali modelli, difatti, risultava necessaria affinché l'Unità Operativa potesse provvedere al collaudo obbligatorio dei presidi da comunicare all'Utente entro i 20 giorni successivi alla data di accettazione del presidio, atteso che il benestare alla fatturazione verrebbe effettuato dall'ufficio competente in presenza del collaudo, non avvenuto dopo i 20 giorni dalla ricezione dalla bolla di consegna (cfr. doc. “riscontro del distretto 25” prod. parte opponente).
Dal canto suo, l'opposta replicava che la documentazione richiesta per legge era allegata in calce a ciascuna fattura azionata, ove era altresì indicata la data di ricezione del bene da parte del paziente (da lì i 20 giorni del collaudo). Più precisamente, secondo la prospettazione di parte opposta, la documentazione in esame (che non sarebbe altro che il “modello FI”) attesterebbe la prescrizione, la proposta , l'intervenuta autorizzazione alla fornitura al paziente e la CP_1 ricevuta del bene da parte dell'assistito medesimo, e alcuna contestazione risultava essere pervenuta in ordine al bene fornito.
Rileva, dunque, il Tribunale che, fermo restando che le contestazioni sollevate dall'opponente ineriscono non a tutte le fatture oggetto del monitorio ma solo ad alcune di esse, per cui tale eccezione non potrebbe comunque valere per le altre, rispetto alle quali il ritardo nel pagamento sarebbe in ogni caso privo di giustificazione, non vi è prova in ordine alla non imputabilità in capo all'opponente del ritardo nel pagamento, così come del mancato pagamento degli importi residui, non apparendo sussistente alcun inadempimento dell'opposta circa il rispetto delle procedure pattuite ai fini della liquidazione.
Difatti, da un esame della documentazione presente agli atti, ivi inclusa di quella allegata al fascicolo monitorio, emerge che le fatture oggetto di decreto ingiuntivo contenevano tutti gli elementi idonei ai fini della liquidazione delle stesse da parte dell'opponente, primo fra tutti quello attestante l'avvenuta ricezione del bene da parte del paziente. Part A fronte di tanto, mai alcuna contestazione risulta essere pervenuta, né dall' né tantomeno dal paziente, circa l'intervenuta ricezione della merce o la sussistenza di vizi della stessa, con la conseguenza che, decorsi i 20 giorni dalla ricezione della bolla di consegna, come per espressa ammissione di parte opponente, quest'ultima avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle somme oggetto di fatturazione.
A ciò si aggiunga che, avendo l'opposta dimostrato che la documentazione allegata a ciascuna fattura è la stessa, neppure si spiega la ragione per la quale l'opponente abbia arbitrariamente provveduto al pagamento di alcune di esse, rifiutandosi di liquidare le altre, a nulla potendo rilevare una generica allegazione in merito alla necessità di verifiche contabili per escludere Part la responsabilità dell'
Ne deriva che, in assenza di più specifiche allegazioni e prove da parte dell'opponente, quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore di la somma di euro 2.434,33, oltre agli CP_1 interessi maturati per il ritardo nel pagamento anche con riferimento alle fatture già pagate. Part In ordine al regime egli interessi, appare invece fondata l'eccezione sollevata dall' concernente la non debenza degli interessi di mora riconosciuti in decreto.
Si condivide, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sposato anche da questo Tribunale, nonché confermato dalla Corte di Appello di Napoli ( v. Sentenza 3667/2025, Part prodotta dalla secondo cui nella fattispecie in esame non trova applicazione il D.lgs. n.
231/2002, avendo la operato in regime pubblicistico di concessione, ovvero attraverso CP_1 il meccanismo dell'assistenza indiretta, provvedendo essa stessa alla fornitura nei confronti dei Part cittadini iscritti al SSN, con diritto al conseguente rimborso da parte dell' Part Non trattandosi, quindi, di una fornitura diretta alla PA ( eseguita “iure privatorum” non si configura un'ipotesi di transazione commerciale per la quale trova applicazione il D.Lgs. n.
231/2002.
Tale soluzione ha trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017,
28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019, 20391/2016) secondo la quale “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del
2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente
e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”.
Il criterio discretivo, come è evidente, risiede nella natura contrattuale o legale della fonte del rapporto. Se, infatti, la fonte del rapporto di fornitura è il contratto ne deriva la applicazione del D.Lgs. 231/2002, che disciplina il riconoscimento di specifici interessi a corredo del pagamento per una prestazione definibile “transazione commerciale”, quindi fondata espressamente su un contratto. Se, invece, un contratto non vi sia stato e la fonte del rapporto risiede nella legge, non potrà farsi applicazione degli interessi in parola.
Orbene, la fonte del rapporto di fornitura agli assistiti dei dispositivi ortopedici e protesici Part da parte dell'azienda privata a spese della non si rinviene nella negoziazione privata.
A differenza di quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, la fornitura di protesi trova la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999 e nella delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020, con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate;
detto accordo prevede, in particolare, l'applicazione della tariffa, per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore di cui al D.M.; si può ritenere, quindi, che l'accordo suddetto rappresenti non altro che una modalità specificamente destinata a fissare i prezzi delle protesi all'esito di un procedimento condiviso.
Nel caso di specie, non ha offerto nessuna prova dell'avvenuta attuazione della CP_1 disposizione tramite stipula di un'apposita convenzione, in conformità del decreto stesso e della delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020.
Deve ritenersi, quindi, che, in difetto di una specifica convenzione con i produttori/venditori privati, la fonte del rapporto sia costituita solo dal procedimento amministrativo, peraltro diverso da quello adottato nell'ambito delle forniture contrattuali Part commissionate dalla per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie Part pubbliche, forniture per le quali l segue, essendovi tenuta, le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, ciò che nella specie non è avvenuto e non avviene.
Alla luce di quanto esposto, dovendosi escludere l'applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, vanno tuttavia riconosciuti gli interessi legali maturati, rispetto a ciascuna fattura (ivi incluse quelle già pagate), a decorrere dal 29 giugno 2023 (data in cui veniva inoltrata PEC di sollecito e, dunque, formale costituzione in mora ( pec allegata la ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
Da ultimo, occorre rilevare che, sempre alla luce della suddetta documentazione, emerge che la maggior parte degli importi oggetto di ingiunzione sia stata pagata dall'opponente in data successiva non solo al deposito bensì anche alla notifica del decreto ingiuntivo, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di soccombenza dell'opponente ai fini della liquidazione delle spese.
Difatti, quasi tutte le fatture risultano essere state incassate dall'opposta in data 18/09/2023, mentre solo alcune di esse risultano pagate nel mese di luglio 2023 (il tutto in corrispondenza con i tre mandati di pagamento depositati dall'opponente, datati, rispettivamente, 14/09/2023,
12/09/2023 e 25.07.2023), mentre il decreto ingiuntivo, emesso su ricorso depositato in data 28 luglio 2023, è stato notificato il 05.09.2023, come espressamente ammesso dall'opponente.
Orbene, il pagamento parziale di una fattura dopo la notifica di un decreto ingiuntivo e la successiva opposizione comporta la revoca del decreto e la sua sostituzione con una sentenza che deciderà sull'eventuale importo residuo, con la conseguenza che, una volta accertata, come avvenuto nel caso di specie, la spettanza all'opposta del credito residuo rimasto impagato, la circostanza secondo cui vi sia stato un pagamento parziale (successivo alla notifica del decreto ingiuntivo) non fa venir meno, ai fini della liquidazione delle spese di lite, la soccombenza dell'opponente. Dunque, per quanto concerne le spese di lite, esse, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM
147/22, avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità, nonché tenuto conto della effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) preso atto dei pagamenti intervenuti, revoca il decreto ingiuntivo opposto:
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 2.434,33, oltre interessi al tasso legale, Controparte_1 maturati con riguardo a ciascuna fattura oggetto del decreto ingiuntivo, decorrenti dalla data di costituzione in mora (29 giugno 2023) e sino al saldo effettivo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 3.954,00, per compensi di Controparte_1 avvocato ( di cui euro 567,00 per la fase monitoria) euro 145,50 per esborsi della fase monitoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Così deciso in Napoli, 03/11/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero