Ordinanza collegiale 8 marzo 2018
Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica e Pietro Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio per legge in Ancona, al corso Mazzini, n. 55;
per l’annullamento
- della scheda valutativa n. 38 del 21 ottobre 2017, relativa al periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017;
- del provvedimento n. 70/8-6/2017 del 2 gennaio 2018, con il quale è stata respinta l’istanza di accesso agli atti con riferimento ai fogli di servizio inerenti al periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 182 dell’8 marzo 2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RC MA IN e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri e presta servizio dal 13 ottobre 1988, con valutazioni sempre positive fino all’anno 2016.
Cionondimeno, con scheda valutativa n. 38 del 21 ottobre 2017, notificata in data 9 novembre 2017, relativa al periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017, veniva espresso un giudizio negativo di “ inferiore alla media ”, così motivato dal compilatore, Comandante della Stazione Carabinieri di Fossombrone, ove il ricorrente prestava servizio: “ militare di mediocri requisiti morali e militari. In possesso di normali qualità professionali nel periodo in esame sono emerse gravi carenze in termini di irreprensibilità, correttezza e rettitudine che hanno reso necessaria una rimodulazione della posizione di impiego. Il rendimento è al disotto dei requisiti minimi richiesti ”.
Il revisore, Comandante della Compagnia Carabinieri di Fano, così concludeva: “ Appuntato Scelto, addetto alla Stazione distaccata, di insufficienti requisiti morali e militari. In possesso di normali capacità e preparazione, nel periodo in esame ha palesato gravi lacune sul piano etico e militare tali da imporre una rivalutazione della posizione di impiego. Il rendimento offerto è inferiore al rendimento minimo richiesto ”.
In buona sostanza, le ragioni della valutazione in esame andavano rinvenute nella pendenza del procedimento penale n. 939/17 R.G.N.R., incardinato presso la Procura della Repubblica di Urbino, relativamente a un episodio di furto di denaro contante ai danni di un’anziana cittadina in occasione di un controllo stradale operata da una pattuglia composta anche dall’App. Sc. -OMISSIS-.
In data 15 novembre 2017, il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti del procedimento per acquisire “ copia del memoriale di servizio dell’impiego di interesse quotidiano nel periodo 01.01.2017 – 20.09.2017 e dei fogli di servizio relativi ”.
Con provvedimento del 2 gennaio 2018 veniva denegata l’istanza perché “ gli ordini di servizio relativi, originati e custoditi da questo Comando non potranno essere consegnati in quanto contengono informazioni sensibili […] in ordine all’armamento, agli obiettivi, alle modalità dell’attività di controllo e di polizia giudiziaria ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, venivano impugnati i detti provvedimenti negativi perché assunti, in estrema sintesi: a) in violazione dell’art. 690 del d.lgs. n. 66/2010 perché la scheda valutativa negativa sarebbe stata redatta da un soggetto non imparziale perché coinvolto nelle indagini preliminari a carico del -OMISSIS-; b) con eccesso di potere per illogicità manifesta perché la scheda con valutazione “inferiore alla media” si collocherebbe, del tutto immotivatamente, nell’arco di una carriera brillante dell’appuntato; c) in violazione dell’art. 22 della l. n. 241/1990 perché il diniego di accesso alla documentazione amministrativa violerebbe il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del militare.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa che concludeva per il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 7 marzo 2018, il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare e veniva adottata un’ordinanza istruttoria volta all’acquisizione della “ documentazione afferente i turni di servizio svolti dal ricorrente nel periodo oggetto di valutazione ”.
Con depositi plurimi dal 27 marzo 2018 al 2 aprile 2018, l’amministrazione resistente ottemperava alla richiesta del Tribunale.
Con ricorso per motivi aggiunti propri, ritualmente proposto all’esito del deposito documentale, veniva impugnato il provvedimento negativo di valutazione anche perché incongruente rispetto a quanto rappresentato negli ordini di servizio; inoltre veniva lamentata la finalità latamente sanzionatoria della valutazione.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
In via pregiudiziale, deve essere dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo nella parte in cui viene impugnato il diniego del 2 gennaio 2018 all’istanza di accesso agli atti formulata dal militare, in quanto – all’esito dell’ordinanza collegiale istruttoria adottata da questo Tribunale – l’amministrazione ha depositato nel processo tutti i documenti richiesti da -OMISSIS- nell’istanza di accesso al punto che il ricorrente, in base a questi, ha potuto proporre il citato ricorso per motivi aggiunti.
Così delimitato il thema decidendum , relativo cioè al solo provvedimento di valutazione negativa del 21 ottobre 2017, può essere affrontato il merito della controversia.
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, la doglianza relativa all’asserita violazione dell’art. 690 del d.lgs. n. 88/2010 non è condivisibile perché il compilatore e il revisore, rispettivamente Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fossombrone e Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Fano, non erano stati delegati a svolgere le indagini a carico di -OMISSIS-: tutto al contrario, dagli atti, risulta che la Procura della Repubblica di Urbino abbia delegato l’attività al Nucleo Investigativo dei Carabinieri, Reparto dipendente dal Comando Provinciale di Pesaro-Urbino.
Non era dunque sussistente alcun tipo di conflitto di interessi tra -OMISSIS- e i suoi valutatori, che erano semplicemente a conoscenza della connotazione naturalistica del fatto di reato, senza però che sia spettato loro di svolgere le indagini per dimostrare la penale responsabilità del militare.
Rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso, risulta dirimente rappresentare il contesto nel quale è maturata la valutazione negativa impugnata – contesto, peraltro, mai disconosciuto o contestato dal ricorrente, che ha assestato le proprie doglianze tutte sul versante formale della vicenda – come risultante dalla relazione del Comandante della Compagnia di Fano, superiore gerarchico del militare: “ in data 18.08.2017, alle ore 12,20 circa, LI AD, […] si presentava presso la Stazione Carabinieri di Fossombrone ed esponeva al Mar. LUCAIOLI Gianluca, addetto a quel Comando, che alle precedenti ore 12,15 circa, mentre transitava in Fossombrone, sulla via Flaminia, in direzione Fano (PU), alla guida della sua autovettura Lancia Y targata PU459693, veniva controllata da una pattuglia di "falsi" Carabinieri e che nel corso della verifica dei documenti di guida e di circolazione uno dei presunti militari si era appropriato della somma di euro 205,00. La donna era certa della cosa, giacché poco dopo il controllo si era fermata presso un negozio per fare acquisti non ritrovando più il denaro che custodiva nella propria borsa.
Il Mar. LUCAIOLI accertava che nel luogo dove era stata controllata la donna, aveva eseguito un posto di controllo la pattuglia composta dagli App. "s" NA CC e -OMISSIS-. […] L’A.G., che delegava le indagini al Nucleo Investigativo CC di Pesaro Urbino, il 26.08.2017 iscriveva nel registro degli indagati l’App."s" NA CC ed il 30.08.2017 1’App."s" Q.S. -OMISSIS-, entrambi già in servizio alla dipendente Stazione Carabinieri di Fossombrone (PU) poiché sottoposti ad indagini nell’ambito del procedimento penale in oggetto per l'ipotesi di reato di cui agli art.110, 81/2° comma, 624, 625 n.2 e 61 n.9, consumata in Fossombrone il 18 ed il 21 agosto 2017.
Dopo un’iniziale reticenza, l’App."s" NA CC riferiva allo scrivente di essere il responsabile dei fatti in questione e che se ne sarebbe assunto la responsabilità andando a conferire, assistito dal proprio legale, davanti all’A.G. Stesso comportamento è stato tenuto dell’App."s" Q.S. -OMISSIS-, il quale si attribuiva la corresponsabilità dell’ammanco segnalato da LI AD ” (all. 4 alla produzione documentale dell’amministrazione del 16 febbraio 2018, pp. 1 e 2).
In materia di valutazione dell’impiego di personale militare, la sussistenza nel periodo di riferimento di una sola condotta, tenuta in grave violazione dell’obbligo di fedeltà e buon andamento dell’amministrazione, è sufficiente al fine di giustificare la perdita di più valutazioni rispetto al periodo pregresso. La gravità del fatto, ove contestata in giudizio, dovrà essere provata dall’amministrazione e il giudice avrà accesso pieno alla cognizione e valutazione del fatto.
La condotta di -OMISSIS- – lo si rammenta, non contestata nella sua dimensione naturalistica – volta a derubare un’automobilista anziana in occasione di un controllo stradale, ancorché episodica, giustifica pienamente la dequotazione della valutazione del militare nel periodo di riferimento perché è tenuta in violazione dei più basilari obblighi di fedeltà che qualsiasi pubblico dipendente, a maggior ragione se pubblico ufficiale e agente di polizia giudiziaria, è tenuto a osservare nei confronti (intanto) del datore di lavoro pubblico.
Peraltro, stavolta sul piano concreto, nella motivazione del provvedimento era indicata dal revisore la causa del giudizio negativo: “ nel periodo in esame ha palesato gravi lacune sul piano etico e militare tali da imporre una rivalutazione della posizione di impiego” .
Da una parte, non era possibile, in quella sede, offrire ulteriori dettagli anche alla luce della sussistenza del segreto investigativo sulle indagini preliminari che venivano svolte a carico del -OMISSIS-.
Dall’altra, in ogni caso, la citazione della sussistenza di gravi lacune sul piano etico è sufficiente al fine di ritenere ottemperato il dovere di motivazione previsto dall’art. 3 della l. n. 241/1990: la documentazione in giudizio di tale episodio – lungi dal rappresentare una motivazione postuma non consentita – è semplicemente l’esplicazione dell’onere della prova che incombeva sul datore di lavoro di spiegare l’esistenza o meno (e i contorni) del citato episodio che ha condotto alla valutazione negativa impugnata.
Ne discende che, nel rispetto del principio previsto dagli artt. 63 c.p.a. e 2697 c.c., alla luce della documentazione dei fatti offerta dall’amministrazione, era onere del privato rappresentarne una consistenza diversa al fine di assolvere ritualmente all’onere di contraddire: circostanza, questa, non avvenuta nel caso in esame.
In ultimo, è infondata anche la censura avanzata nel ricorso per motivi aggiunti propri, relativamente all’asserita funzione latamente sanzionatoria della valutazione, ove viene valorizzato un solo episodio negativo a fronte di un lungo periodo di corretta condotta: tale impostazione non è condivisibile perché sussiste un principio di reciproca (e opportuna) influenza tra fase disciplinare e valutativa dell’impiego per cui una condotta che sia illecita in sede penale o disciplinare può, anzi deve, riverberare anche nel percorso impiegatizio del responsabile.
Rilevata la necessità di tutelare la dignità della parte interessata e visto l’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 – che riconosce alla sola autorità giudiziaria e non anche alle segreterie il potere di oscuramento d’ufficio dei provvedimenti giurisdizionali (eccetto gli eccezionali casi previsti dal comma 5, v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 17 aprile 2025, n. 7625) – dispone l’oscuramento delle parti di questa decisione limitatamente alle sole generalità del ricorrente, perdendosi altrimenti il senso dell’intera ricostruzione del fatto e del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara improcedibile, in altra parte lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento unicamente delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FR PE ET, Presidente
Fabio Belfiori, Referendario
RC MA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC MA IN | FR PE ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.