TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 114
TAR
Ordinanza collegiale 8 marzo 2018
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TAR
Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
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TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 690 d.lgs. 66/2010 per parzialità del valutatore

    Il giudice ha ritenuto che né il compilatore né il revisore fossero coinvolti nelle indagini, che erano state delegate ad altro reparto, escludendo quindi un conflitto di interessi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta

    La valutazione negativa è giustificata dalla gravità della condotta del militare (furto a danno di un'anziana cittadina) emersa durante il periodo di riferimento, anche se episodica.

  • Improcedibile
    Violazione art. 22 L. 241/1990 per diniego di accesso agli atti

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile in quanto l'amministrazione ha depositato tutta la documentazione richiesta a seguito di ordinanza istruttoria, permettendo al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Funzione sanzionatoria della valutazione

    La condotta illecita in sede penale o disciplinare può e deve riverberare anche nel percorso impiegatizio del responsabile, non essendovi una netta separazione tra fase disciplinare e valutativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 114
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 114
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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