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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1202/2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE ADDAMO DOMENICO, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 14/04/2023, adiva codesto Giudice del Lavoro, Parte_1
al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, in quanto affetto da patologie tali da renderla invalida nella misura pari o superiore all'80%. Lamentava il rigetto della domanda amministrativa da parte dell' , e ne chiedeva la condanna alla liquidazione ed al pagamento della detta pensione, CP_1
con la decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Resisteva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità/improcedibilità della domanda, e CP_1
chiedendone il rigetto nel merito per mancanza del requisito sanitario.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. CP_1
10, d.l. n. 203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito CP_1 sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Oggetto della domanda è la pensione anticipata di vecchiaia, che spetta ai lavoratori in possesso di un requisito contributivo pari a 1040 contributi settimanali, oltre che ad una invalidità in misura almeno pari all'80%.
Va ulteriormente precisato che per la pensione anticipata dei lavoratori agricoli sono sufficienti 156 giornate l'anno. In questo caso il coefficiente di trasformazione è il seguente: una giornata corrisponde a 0,333 settimane. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata può essere conteggiata anche la contribuzione figurativa accreditata per disoccupazione speciale agricola e l'integrazione salariale agricola.
Va segnalato che, a norma dell'art. 1 comma 1 del d. lgs. n. 503/1992, i limiti di età per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia sono stati portati a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, a partire dall'1.1.1994, facendo salva l'elevazione dei limiti di età per i lavoratori riconosciuti invalidi in misura superiore all'80% (cfr. comma 8 della disposizione richiamata).
Nel merito, parte ricorrente ha prodotto l'estratto contributivo da cui si evince che momento della domanda risultava perfezionato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia anticipata.
Per quanto riguarda il requisito sanitario, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa è affetta, accertando che il quadro patologico determina un'inabilità tale ai fini del riconoscimento del requisito richiesto, e precisamente nella misura dell'80% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 31 marzo 2022.
Tali conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della parte ricorrente, integrato dai necessari esami specialistici e sorretto da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della pensione di vecchiaia anticipata.
Quanto alla decorrenza della prestazione, la stessa va collocata a partire da un anno successivo al perfezionamento del requisito sanitario, ciò in forza di quanto previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010).
Ha infatti affermato la Suprema Corte che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del
d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" “ (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 29191 del 13/11/2018).
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata e va accolta con la condanna dell' a CP_1
liquidare e pagare alla ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal mese di marzo
2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, coincidente con la data della domanda amministrativa, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in relazione al valore della controversia ed all'entità delle questioni trattate.
Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il 14/04/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è invalida nella misura dell'80% a far data dal mese Parte_1
marzo 2022;
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente la pensione di vecchiaia CP_1
anticipata a decorrere dal mese di marzo 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida CP_1
in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone le spese di CTU, liquidate separatamente, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Patti, 03/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena