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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2154/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
posta in decisione con ordinanza del 30/4/2025; promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa, Via Eumelo n. 52, elettivamente domiciliata in Modica, Piazza Corrado Rizzone n. 11, presso lo studio dell'avv. Pietro Sortino, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa, Via Eumelo n. 52, elettivamente domiciliato in Francofonte, Via Cavour n. 2, presso lo studio dell'avv. Valentina La Rocca, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 16/6/2023); posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 28/4/2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16/05/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio con rito Parte_2
concordatario in Siracusa, il 24/4/1973 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Anno 1973, Parte 2, Serie A, n. 215), e dalla cui unione non è stata generata prole.
pagina1 di 4 In particolare, la ricorrente - premesso lo stato di separazione di fatto dal marito - chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi chiedendo che venisse disposto l'obbligo in capo al Leornardi di contribuire al proprio mantenimento versando l'importo di €300,00 mensili. Tale richiesta è stata successivamente modificata dalla ricorrente, la quale con memoria depositata in data 10/11/2023 chiedeva che l'importo al proprio mantenimento venisse aumentato nella somma complessiva di
€1.000,00 atteso le asserite attività lavorative svolte dal resistente.
Con memoria difensiva, depositata in data 31/10/2023, si costituiva , il quale aderiva Parte_2
alla domanda di separazione ex adverso formulata con rigetto della domanda economica svolta dalla moglie. Sul punto, asseriva di percepire redditi da pensione e di essere, al contempo, obbligato al pagamento di finanziamenti precedentemente contratti a fronte dei quali, dall'emolumento percepito, residua la somma complessiva si €258,00 mensili. Il chiedeva quindi pronunciarsi la Pt_2
separazione tra i coniugi con rigetto della domanda di contributo al mantenimento in favore della
Cannata per la somma pari a €300,00. In via subordinata, chiedeva che la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie tenesse conto delle precarie condizioni del marito.
All'udienza del 30/11/2023, dinanzi al G.O.P. Dott.ssa Fugallo, comparivano i procuratori delle parti e il giudice, rimetteva la causa al giudice tabellarmente competente.
Con ordinanza del 30/11/2023, il Presidente fissava la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del 18/6/2024.
Alla predetta udienza, il Giudice – sentite le parti e constatata la mancata disponibilità alla conciliazione della causa – si riservava di provvedere.
Con ordinanza del 21/8/2024, il Giudice – ritenuta la necessità di assumere provvedimenti – autorizzava i coniugi a vivere separati onerando il a versare in favore della moglie la somma Pt_2 di €200,00 mensili con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat. Con il medesimo provvedimento venivano ammesse le prove testimoniali così come dedotte dalle parti e la causa veniva rinviata all'udienza del 29/10/2024.
Alla predetta udienza, il Giudice onorario, delegato all'assunzione delle prove - attesa la richiesta di rinvio svolta dai procuratori - rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 28/1/2025, la quale veniva successivamente rinviata all'udienza dell'1/4/2025 attesa l'ulteriore richiesta delle parti finalizzata al bonario componimento della lite.
All'udienza dell'1/4/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione e il Giudice Onorario rimetteva gli atti al giudice competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali e la causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 28/4/2025.
Con ordinanza del 30/4/2025, il Giudice, letto l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni della loro separazione, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina2 di 4 È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto.
I coniugi hanno, inoltre, dichiarato di vivere separatamente già da anni.
La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle seguenti condizioni:
“pronunciare la separazione personale della IG , nata in [...] il Parte_1
27.01.1955 (c.f. ) dal SI , nato in [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), disponendone l'annotazione negli atti del Comune di Siracusa;
C.F._2
– porre a carico del SI , con decorrenza dal 16/05/2023 (data di deposito dalla Parte_2 domanda giudiziale) al 31 marzo 2025, l'obbligo di corrispondere alla IG , Parte_1
entro i primi 5 giorni di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di
€ 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
– porre a carico del SI , con decorrenza dal 1 aprile 2025 l'obbligo di Parte_2
corrispondere alla IG , entro i primi 5 giorni di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della stessa, la somma di € 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_2
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
[...] Parte_1
Siracusa, il 24/4/1973 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune
Anno 1973, Parte 2, Seria A, n. 215), alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa tra le parti le spese di lite;
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 7/5/2025.
pagina3 di 4 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2154/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
posta in decisione con ordinanza del 30/4/2025; promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa, Via Eumelo n. 52, elettivamente domiciliata in Modica, Piazza Corrado Rizzone n. 11, presso lo studio dell'avv. Pietro Sortino, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa, Via Eumelo n. 52, elettivamente domiciliato in Francofonte, Via Cavour n. 2, presso lo studio dell'avv. Valentina La Rocca, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 16/6/2023); posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 28/4/2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16/05/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio con rito Parte_2
concordatario in Siracusa, il 24/4/1973 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Anno 1973, Parte 2, Serie A, n. 215), e dalla cui unione non è stata generata prole.
pagina1 di 4 In particolare, la ricorrente - premesso lo stato di separazione di fatto dal marito - chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi chiedendo che venisse disposto l'obbligo in capo al Leornardi di contribuire al proprio mantenimento versando l'importo di €300,00 mensili. Tale richiesta è stata successivamente modificata dalla ricorrente, la quale con memoria depositata in data 10/11/2023 chiedeva che l'importo al proprio mantenimento venisse aumentato nella somma complessiva di
€1.000,00 atteso le asserite attività lavorative svolte dal resistente.
Con memoria difensiva, depositata in data 31/10/2023, si costituiva , il quale aderiva Parte_2
alla domanda di separazione ex adverso formulata con rigetto della domanda economica svolta dalla moglie. Sul punto, asseriva di percepire redditi da pensione e di essere, al contempo, obbligato al pagamento di finanziamenti precedentemente contratti a fronte dei quali, dall'emolumento percepito, residua la somma complessiva si €258,00 mensili. Il chiedeva quindi pronunciarsi la Pt_2
separazione tra i coniugi con rigetto della domanda di contributo al mantenimento in favore della
Cannata per la somma pari a €300,00. In via subordinata, chiedeva che la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie tenesse conto delle precarie condizioni del marito.
All'udienza del 30/11/2023, dinanzi al G.O.P. Dott.ssa Fugallo, comparivano i procuratori delle parti e il giudice, rimetteva la causa al giudice tabellarmente competente.
Con ordinanza del 30/11/2023, il Presidente fissava la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del 18/6/2024.
Alla predetta udienza, il Giudice – sentite le parti e constatata la mancata disponibilità alla conciliazione della causa – si riservava di provvedere.
Con ordinanza del 21/8/2024, il Giudice – ritenuta la necessità di assumere provvedimenti – autorizzava i coniugi a vivere separati onerando il a versare in favore della moglie la somma Pt_2 di €200,00 mensili con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat. Con il medesimo provvedimento venivano ammesse le prove testimoniali così come dedotte dalle parti e la causa veniva rinviata all'udienza del 29/10/2024.
Alla predetta udienza, il Giudice onorario, delegato all'assunzione delle prove - attesa la richiesta di rinvio svolta dai procuratori - rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 28/1/2025, la quale veniva successivamente rinviata all'udienza dell'1/4/2025 attesa l'ulteriore richiesta delle parti finalizzata al bonario componimento della lite.
All'udienza dell'1/4/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione e il Giudice Onorario rimetteva gli atti al giudice competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali e la causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 28/4/2025.
Con ordinanza del 30/4/2025, il Giudice, letto l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni della loro separazione, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina2 di 4 È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto.
I coniugi hanno, inoltre, dichiarato di vivere separatamente già da anni.
La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle seguenti condizioni:
“pronunciare la separazione personale della IG , nata in [...] il Parte_1
27.01.1955 (c.f. ) dal SI , nato in [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), disponendone l'annotazione negli atti del Comune di Siracusa;
C.F._2
– porre a carico del SI , con decorrenza dal 16/05/2023 (data di deposito dalla Parte_2 domanda giudiziale) al 31 marzo 2025, l'obbligo di corrispondere alla IG , Parte_1
entro i primi 5 giorni di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di
€ 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
– porre a carico del SI , con decorrenza dal 1 aprile 2025 l'obbligo di Parte_2
corrispondere alla IG , entro i primi 5 giorni di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della stessa, la somma di € 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_2
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
[...] Parte_1
Siracusa, il 24/4/1973 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune
Anno 1973, Parte 2, Seria A, n. 215), alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa tra le parti le spese di lite;
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 7/5/2025.
pagina3 di 4 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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