Articolo 11 bis del Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571
Articolo 11Articolo 13
Versione
10 dicembre 1994
Art. 11-bis. (( 1. L' articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Notificazione degli atti). - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell' ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, nonche'i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza."
2. L' articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' abrogato ))
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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