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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5095 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Angelina Augusta Baldissera, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10059/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_5 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_6 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Parte_2
; Controparte_6 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Parte_3 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_7 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_8 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_9 [...]
; CP_8 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentata dal padre Parte_4 [...]
; CP_8 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_10 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
1 , nato in [...] il [...]; Controparte_11 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentata dal padre Parte_5 [...]
; Controparte_11 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Parte_6 [...]
; Controparte_11 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_12 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_13 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...] Controparte_14 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_15 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_16 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dalla madre Persona_1
; Controparte_16 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_17 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_18 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_19 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_20 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_21 [...]
Controparte_20 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre CP_22 CP_21 [...]
Controparte_20 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_23 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_24 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Parte_7 CP_24
[...] con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_25 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_26 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
2 , nato in [...] il [...]; Controparte_27 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_28 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_29
; Controparte_28 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_30
; Controparte_28 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_31 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Parte_8 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
RICORRENTI contro
Controparte_32 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 14/08/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] oggi CO – ER (BS), ed Parte_9 espongono che:
3 “1. In data 25.02.1870 nasceva nel comune di CO (Brescia) il cittadino italiano sig. poi Parte_9 emigrato in Bolivia e qui convolato a nozze, nella città di Potosi, con la sig.ra in data 10.05.1892, avendo Persona_2 vissuto nel paese estero fino alla sua morte, senza mai naturalizzarsi cittadino boliviano (all.to E, E.2, E.3: cert. nascita, matrimonio, non naturalizzazione .
2. In data 05.02.1893 nasceva a Potosi, Bolivia, Parte_9 la figlia della coppia italiana, sig.ra poi unitasi in matrimonio con il sig. Persona_3 Controparte_33
(all.to F, F.2 cert. nascita, matrimonio in data 15.11.1913; 3. Dal menzionato matrimonio Persona_3 nascevano due figli: a) la sig.ra nata in data [...] a [...], Bolivia, poi unitasi in Parte_10 matrimonio in data 22.02.1947 con il sig. (all.to G, G.2: cert. nascita, matrimonio Controparte_34 [...]
; b) la sig.ra nata in data [...] a [...], poi convolata a nozze Parte_10 Parte_11 con il sig. in data 27.12.1952 (all.to M, M.2: cert. nascita e matrimonio Controparte_35 [...]
. Di seguito tutta la linea di discendenza dalla sig.ra 4. Dal matrimonio Parte_11 Parte_10 della sig.ra nascevano 4 figli:
4.a) la sig.ra nata in data [...] Parte_10 Parte_12
a Sucre, poi coniugata con il sig. in data 16.12.1972, dal cui matrimonio nascevano due figli: Persona_4
4.a1) il sig. , nato a [...] in data [...], poi coniugato con la sig.ra Parte_13 [...] in data 04.07.1992, papà di due figli nati dal matrimonio:
4.a1.1) la sig.ra Controparte_36 [...]
nata a [...] il [...], 4.a1.2) il sig. nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
15.02.1995. 4.a2) Il sig. , nato a [...] il [...] poi coniugato con la sig.ra Controparte_3
in data 17.12.1999, anch'egli padre di due figli:
4.a2.1) la sig.ra nata a [...]_4
Sucre il 23.01.2003, 4.a2.2) il sig. nato a [...] il [...];
4.b) il sig. Controparte_5 [...]
, nato a [...] in data [...], poi unitosi in matrimonio con la sig.ra Parte_14 [...]
in data 15.11.1975 (all.to I, I.2: cert. nascita e matrimonio Persona_6 Persona_7
), padre di tre figli:
4.b.1) Il sig. nato a [...] in data [...], coniugato in prime
[...] Controparte_6 nozze con la sig.ra in data 01.08.1998, poi divorziato e convolato nuovamente a Persona_8 nozze con la sig.ra in data 29.01.2005, padre di 3 figli:
4.b.1.1) La sig.ra Persona_9 [...]
nata a [...] il [...];
4.b.1.2) La sig.ra , nata a [...] il Controparte_7 Parte_3
10.05.2005; 4.b1.3) il sig. , nato a [...] il [...];
4.b.2) Il sig. Parte_2 Parte_15
nato a [...] il [...], poi coniugato con la sig.ra in data 05.07.2008,
[...] Controparte_37 padre di un figlio:
4.b2.1) la Sig. , nata a [...], Kansas, USA, il 28.03.2006. 4.b.3) il sig. Controparte_27
nato a [...] il [...], coniugato con la sig.ra in data Controparte_8 Controparte_38
24.07.2004, padre di tre figli:
4.b.3.1) il sig. nato a [...] il [...];
4.b.3.2) il sig. Controparte_10
nato a [...] il [...];
4.b.3.3) la sig.ra nata a [...] il Controparte_9 Parte_4
11.08.2011 4.c) il sig. , nato a [...] in data [...], coniugato con la sig.ra Parte_16 Parte_17 in data 25.06.1983 (all.to L, L.2: cert. nascita e matrimonio ), dal cui matrimonio è
[...] Parte_16 nato un figlio:
4.c.1) il sig. nato a [...] il [...], poi coniugato con la sig.ra Controparte_11 [...]
in data 16.07.2016, dal cui matrimonio sono nati due figli:
4.c.1.1) la sig.ra Parte_18 Parte_19
nata a [...] il [...];
4.c.1.2) il sig. , nato a [...]
[...] Parte_6 il 24.08.2022. 4.d) il sig. nato a [...] in data [...], poi unitosi in matrimonio con la Controparte_12 sig.ra in data 08.10.1988, padre di 4 figli nati dal matrimonio:
4.d.1) il sig. Controparte_39
, nato a [...] il [...];
4.d.2) la sig.ra , nata Controparte_13 Parte_8
a Sucre il 12.11.1992; 4.d.3) il sig. , nato a [...] il [...];
4.d.4) il sig. Controparte_31 [...]
, nato a [...] il [...]; Di seguito tutta la linea di discendenza dalla sig.ra Controparte_14 [...]
5. La sig.ra ha avuto tre figli nati dal matrimonio con il sig. Parte_11 Parte_11 [...]
: 5a) la sig.ra , nata a [...] in data [...], Controparte_35 Parte_20 coniugata in data 23.01.1976 con il sig. (all.to N, N.2: cert. nascita e matrimonio Persona_10 [...]
), dal cui matrimonio sono nati due figli:
5.a.1) la sig.ra Parte_20 Parte_21 nata in data [...] a [...], coniugata con il sig. in data 11.12.1999, dal Persona_11
4 cui matrimonio è nato una figlia:
5.a.1.1) la sig.ra nata in data [...] a [...]
Cochabamba;
5.a.2) il sig. nato il [...] a [...], poi unitosi in primo Controparte_28 matrimonio con la sig.ra in data 06.06.1998, poi divorziato e convolato nuovamente a Persona_12 nozze in data 29.12.2007 con la sig.ra , dai cui matrimoni sono nati tre figli: Parte_23
5.a.2.1) il sig. nato il [...] a [...] la Sierra;
5.a.2.2) il sig. Controparte_15
nato il [...] a [...] – San Borja, Perù;
5.a.2.3) il sig. Controparte_30 Controparte_29 nato il [...] a [...] la Sierra;
5.b) la sig.ra , nata a [...]_40 il 10.05.1955, poi coniugata con il sig. in data 22.12.1972(all.to 0, 0.2: cert. nascita e Persona_13 matrimonio ), dal cui matrimonio sono nati due figli:
5.b.1) La sig.ra Persona_14 Parte_24
nata a [...] il [...], coniugata poi con il sig. in data
[...] Persona_15
23.03.2007, dal cui matrimonio sono nati due figli:
5.b.1.1) la sig.ra nata a [...]
Cochabamba il 10.09. 2005; 5.b.1.2) la sig.ra nata a [...] la Sierra il Persona_1
29.09.2007; 5.b.2) il sig. nato a [...] il [...]. 5c) il sig. Controparte_18 [...]
, nato a [...] il [...], poi coniugato con la sig.ra in Parte_25 Controparte_42 data 12.09.1981, dal cui matrimonio sono nati tre figli:
5.c.1.) la sig.ra , nata a [...]
Cochabamba in data 11.09.1982, poi coniugata con il sig. in data 12.10.2002, dal cui Controparte_43 matrimonio sono nati tre figli:
5.c.1.1) il sig. nata a [...] in data [...];
5.c.1.2.) il Controparte_23 sig. nato a [...] la Sierra in data 02.02.2009; 5.c.1.3) il sig. nato Controparte_44 Controparte_21
a Santa Cruz de la Sierra in data 02.09.2019, 5.c.2) il sig. , nato a [...] il Controparte_24
09.03.1987, poi coniugato con la sig.ra in data11.11.2017, dal cui matrimonio è nato un figlio: Parte_26
5.c.2.1) la sig.ra , nata a [...] il [...].
5.c.3) La sig.ra Parte_7 Controparte_25
, nata a [...] il [...]”.
[...]
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituito in giudizio Controparte_32 chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025 sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_27
5 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di OR EL II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
6 all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_32 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli
7 emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
7. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_28 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
, nato in [...] il [...]; CP_8 Controparte_3
, nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_5
, nato in [...] il [...]; Controparte_6
, nato in [...] il [...], Parte_2
, nato in [...] il [...]; Parte_3
, nato in [...] il [...]; Controparte_7
, nato in [...] il [...]; Controparte_8
nato in [...] il [...], Controparte_9
nato in [...] il [...], Parte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_10
, nato in [...] il [...]; Controparte_11
nato in [...] il [...], Parte_5
nato in [...] il [...], Parte_6
, nato in [...] il [...]; Controparte_12
, nato in [...] il [...]; Controparte_13
, nato in [...] il [...] Controparte_14
, nato in [...] il [...]; Controparte_15
, nato in [...] il [...]; Controparte_16
8 , nato in [...] il [...], Persona_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_17
, nato in [...] il [...]; Controparte_18
, nato in [...] il [...]; Controparte_19
, nato in [...] il [...]; CP_20 Controparte_20
, nato in [...] il [...], Controparte_21
, nato in [...] il [...], Controparte_44
, nato in [...] il [...]; Controparte_23
, nato in [...] il [...]; Controparte_24
, nato in [...] il [...], Pt_7 Pt_7
, nato in [...] il [...]; Controparte_25
, nato in [...] il [...]; Controparte_26
, nato in [...] il [...]; Controparte_27
, nato in [...] il [...]; Controparte_28
, nato in [...] il [...], Controparte_29
, nato in [...] il [...], Controparte_30
, nato in [...] il [...]; Controparte_31
, nato in [...] il [...]; Parte_8 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_32 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 21/11/2025
Il Giudice Angelina Augusta Baldissera
9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Angelina Augusta Baldissera, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10059/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_5 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_6 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Parte_2
; Controparte_6 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Parte_3 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_7 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_8 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_9 [...]
; CP_8 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentata dal padre Parte_4 [...]
; CP_8 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_10 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
1 , nato in [...] il [...]; Controparte_11 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentata dal padre Parte_5 [...]
; Controparte_11 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Parte_6 [...]
; Controparte_11 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_12 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_13 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...] Controparte_14 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_15 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_16 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dalla madre Persona_1
; Controparte_16 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_17 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_18 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_19 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_20 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_21 [...]
Controparte_20 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre CP_22 CP_21 [...]
Controparte_20 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_23 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_24 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Parte_7 CP_24
[...] con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_25 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_26 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
2 , nato in [...] il [...]; Controparte_27 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_28 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_29
; Controparte_28 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_30
; Controparte_28 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Controparte_31 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
, nato in [...] il [...]; Parte_8 con il patrocinio dell'avv. RUGGERI LUCA;
RICORRENTI contro
Controparte_32 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 14/08/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] oggi CO – ER (BS), ed Parte_9 espongono che:
3 “1. In data 25.02.1870 nasceva nel comune di CO (Brescia) il cittadino italiano sig. poi Parte_9 emigrato in Bolivia e qui convolato a nozze, nella città di Potosi, con la sig.ra in data 10.05.1892, avendo Persona_2 vissuto nel paese estero fino alla sua morte, senza mai naturalizzarsi cittadino boliviano (all.to E, E.2, E.3: cert. nascita, matrimonio, non naturalizzazione .
2. In data 05.02.1893 nasceva a Potosi, Bolivia, Parte_9 la figlia della coppia italiana, sig.ra poi unitasi in matrimonio con il sig. Persona_3 Controparte_33
(all.to F, F.2 cert. nascita, matrimonio in data 15.11.1913; 3. Dal menzionato matrimonio Persona_3 nascevano due figli: a) la sig.ra nata in data [...] a [...], Bolivia, poi unitasi in Parte_10 matrimonio in data 22.02.1947 con il sig. (all.to G, G.2: cert. nascita, matrimonio Controparte_34 [...]
; b) la sig.ra nata in data [...] a [...], poi convolata a nozze Parte_10 Parte_11 con il sig. in data 27.12.1952 (all.to M, M.2: cert. nascita e matrimonio Controparte_35 [...]
. Di seguito tutta la linea di discendenza dalla sig.ra 4. Dal matrimonio Parte_11 Parte_10 della sig.ra nascevano 4 figli:
4.a) la sig.ra nata in data [...] Parte_10 Parte_12
a Sucre, poi coniugata con il sig. in data 16.12.1972, dal cui matrimonio nascevano due figli: Persona_4
4.a1) il sig. , nato a [...] in data [...], poi coniugato con la sig.ra Parte_13 [...] in data 04.07.1992, papà di due figli nati dal matrimonio:
4.a1.1) la sig.ra Controparte_36 [...]
nata a [...] il [...], 4.a1.2) il sig. nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
15.02.1995. 4.a2) Il sig. , nato a [...] il [...] poi coniugato con la sig.ra Controparte_3
in data 17.12.1999, anch'egli padre di due figli:
4.a2.1) la sig.ra nata a [...]_4
Sucre il 23.01.2003, 4.a2.2) il sig. nato a [...] il [...];
4.b) il sig. Controparte_5 [...]
, nato a [...] in data [...], poi unitosi in matrimonio con la sig.ra Parte_14 [...]
in data 15.11.1975 (all.to I, I.2: cert. nascita e matrimonio Persona_6 Persona_7
), padre di tre figli:
4.b.1) Il sig. nato a [...] in data [...], coniugato in prime
[...] Controparte_6 nozze con la sig.ra in data 01.08.1998, poi divorziato e convolato nuovamente a Persona_8 nozze con la sig.ra in data 29.01.2005, padre di 3 figli:
4.b.1.1) La sig.ra Persona_9 [...]
nata a [...] il [...];
4.b.1.2) La sig.ra , nata a [...] il Controparte_7 Parte_3
10.05.2005; 4.b1.3) il sig. , nato a [...] il [...];
4.b.2) Il sig. Parte_2 Parte_15
nato a [...] il [...], poi coniugato con la sig.ra in data 05.07.2008,
[...] Controparte_37 padre di un figlio:
4.b2.1) la Sig. , nata a [...], Kansas, USA, il 28.03.2006. 4.b.3) il sig. Controparte_27
nato a [...] il [...], coniugato con la sig.ra in data Controparte_8 Controparte_38
24.07.2004, padre di tre figli:
4.b.3.1) il sig. nato a [...] il [...];
4.b.3.2) il sig. Controparte_10
nato a [...] il [...];
4.b.3.3) la sig.ra nata a [...] il Controparte_9 Parte_4
11.08.2011 4.c) il sig. , nato a [...] in data [...], coniugato con la sig.ra Parte_16 Parte_17 in data 25.06.1983 (all.to L, L.2: cert. nascita e matrimonio ), dal cui matrimonio è
[...] Parte_16 nato un figlio:
4.c.1) il sig. nato a [...] il [...], poi coniugato con la sig.ra Controparte_11 [...]
in data 16.07.2016, dal cui matrimonio sono nati due figli:
4.c.1.1) la sig.ra Parte_18 Parte_19
nata a [...] il [...];
4.c.1.2) il sig. , nato a [...]
[...] Parte_6 il 24.08.2022. 4.d) il sig. nato a [...] in data [...], poi unitosi in matrimonio con la Controparte_12 sig.ra in data 08.10.1988, padre di 4 figli nati dal matrimonio:
4.d.1) il sig. Controparte_39
, nato a [...] il [...];
4.d.2) la sig.ra , nata Controparte_13 Parte_8
a Sucre il 12.11.1992; 4.d.3) il sig. , nato a [...] il [...];
4.d.4) il sig. Controparte_31 [...]
, nato a [...] il [...]; Di seguito tutta la linea di discendenza dalla sig.ra Controparte_14 [...]
5. La sig.ra ha avuto tre figli nati dal matrimonio con il sig. Parte_11 Parte_11 [...]
: 5a) la sig.ra , nata a [...] in data [...], Controparte_35 Parte_20 coniugata in data 23.01.1976 con il sig. (all.to N, N.2: cert. nascita e matrimonio Persona_10 [...]
), dal cui matrimonio sono nati due figli:
5.a.1) la sig.ra Parte_20 Parte_21 nata in data [...] a [...], coniugata con il sig. in data 11.12.1999, dal Persona_11
4 cui matrimonio è nato una figlia:
5.a.1.1) la sig.ra nata in data [...] a [...]
Cochabamba;
5.a.2) il sig. nato il [...] a [...], poi unitosi in primo Controparte_28 matrimonio con la sig.ra in data 06.06.1998, poi divorziato e convolato nuovamente a Persona_12 nozze in data 29.12.2007 con la sig.ra , dai cui matrimoni sono nati tre figli: Parte_23
5.a.2.1) il sig. nato il [...] a [...] la Sierra;
5.a.2.2) il sig. Controparte_15
nato il [...] a [...] – San Borja, Perù;
5.a.2.3) il sig. Controparte_30 Controparte_29 nato il [...] a [...] la Sierra;
5.b) la sig.ra , nata a [...]_40 il 10.05.1955, poi coniugata con il sig. in data 22.12.1972(all.to 0, 0.2: cert. nascita e Persona_13 matrimonio ), dal cui matrimonio sono nati due figli:
5.b.1) La sig.ra Persona_14 Parte_24
nata a [...] il [...], coniugata poi con il sig. in data
[...] Persona_15
23.03.2007, dal cui matrimonio sono nati due figli:
5.b.1.1) la sig.ra nata a [...]
Cochabamba il 10.09. 2005; 5.b.1.2) la sig.ra nata a [...] la Sierra il Persona_1
29.09.2007; 5.b.2) il sig. nato a [...] il [...]. 5c) il sig. Controparte_18 [...]
, nato a [...] il [...], poi coniugato con la sig.ra in Parte_25 Controparte_42 data 12.09.1981, dal cui matrimonio sono nati tre figli:
5.c.1.) la sig.ra , nata a [...]
Cochabamba in data 11.09.1982, poi coniugata con il sig. in data 12.10.2002, dal cui Controparte_43 matrimonio sono nati tre figli:
5.c.1.1) il sig. nata a [...] in data [...];
5.c.1.2.) il Controparte_23 sig. nato a [...] la Sierra in data 02.02.2009; 5.c.1.3) il sig. nato Controparte_44 Controparte_21
a Santa Cruz de la Sierra in data 02.09.2019, 5.c.2) il sig. , nato a [...] il Controparte_24
09.03.1987, poi coniugato con la sig.ra in data11.11.2017, dal cui matrimonio è nato un figlio: Parte_26
5.c.2.1) la sig.ra , nata a [...] il [...].
5.c.3) La sig.ra Parte_7 Controparte_25
, nata a [...] il [...]”.
[...]
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituito in giudizio Controparte_32 chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025 sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_27
5 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di OR EL II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
6 all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_32 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli
7 emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
7. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_28 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
, nato in [...] il [...]; CP_8 Controparte_3
, nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_5
, nato in [...] il [...]; Controparte_6
, nato in [...] il [...], Parte_2
, nato in [...] il [...]; Parte_3
, nato in [...] il [...]; Controparte_7
, nato in [...] il [...]; Controparte_8
nato in [...] il [...], Controparte_9
nato in [...] il [...], Parte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_10
, nato in [...] il [...]; Controparte_11
nato in [...] il [...], Parte_5
nato in [...] il [...], Parte_6
, nato in [...] il [...]; Controparte_12
, nato in [...] il [...]; Controparte_13
, nato in [...] il [...] Controparte_14
, nato in [...] il [...]; Controparte_15
, nato in [...] il [...]; Controparte_16
8 , nato in [...] il [...], Persona_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_17
, nato in [...] il [...]; Controparte_18
, nato in [...] il [...]; Controparte_19
, nato in [...] il [...]; CP_20 Controparte_20
, nato in [...] il [...], Controparte_21
, nato in [...] il [...], Controparte_44
, nato in [...] il [...]; Controparte_23
, nato in [...] il [...]; Controparte_24
, nato in [...] il [...], Pt_7 Pt_7
, nato in [...] il [...]; Controparte_25
, nato in [...] il [...]; Controparte_26
, nato in [...] il [...]; Controparte_27
, nato in [...] il [...]; Controparte_28
, nato in [...] il [...], Controparte_29
, nato in [...] il [...], Controparte_30
, nato in [...] il [...]; Controparte_31
, nato in [...] il [...]; Parte_8 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_32 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 21/11/2025
Il Giudice Angelina Augusta Baldissera
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