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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 9351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9351 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57223 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore elettivamente Parte_2
domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29 presso lo studio dell'Avv. Benedetto Marzocchi Buratti dal quale è assistita e difesa in forza di procura redatta in calce alla citazione.
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, alla CP_1
Via Girolamo Nisio n .57, presso lo studio dell'Avv. Jeisson J.
LE OR che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. 2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni del 18.12.24 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, CP_1
chiedeva ed otteneva il 05.07.2021 decreto ingiuntivo n.
12485/2021 nei confronti di Parte_1
intimante il pagamento della somma di € 9.516,00, risultante dalle fatture n. 67-68-69 del 17.11.2020, emesse a titolo di compenso, in virtù del contratto di consulenza sottoscritto tra le parti in data 28.05.2020, contratto con il quale il predetto ricorrente si impegnava a far ottenere l'autorizzazione Ministeriale alla produzione di Presidi medico chirurgici e la Registrazione dei P.M.C. prodotti dall'opponente.
Avverso detto d.i., notificato in data 14.07.2021,
proponeva opposizione, con atto di Parte_1
citazione notificato in data 20.09.2021 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “1) Nel merito.
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in premessa
l'inadempimento del Signor e, per l'effetto, CP_1 3
accertare e dichiarare che nulla è dovuto al medesimo in ragione del contratto di consulenza inter partes con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 2) Nel merito in via riconvenzionale Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in premessa che il Signor è CP_1
tenuto al risarcimento del danno subito dalla
[...]
nonché alla restituzione di quanto già Parte_1
percepito a titolo di compenso professionale e precisamente:
a) € 54.048,40 a titolo di restituzione del compenso professionale indebitamente percepito e dei costi ripetuti od inutilmente sostenuti;
b) € 50.000,00 quale danno all'immagine commerciale della c) Parte_1
€ 100.000,00 in ragione della perdita delle commesse conseguente al ritardo, esclusivamente attribuibile al CP_1
per l'approvazione dei P.M.C. di cui in premessa e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della
[...]
della complessiva somma di € 204.048,40 Parte_1
od in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A fondamento delle succitate conclusioni, parte opponente deduceva di essere una società che da tempo realizza prodotti per l'igiene e per la cura della persona e che, in ragione della sempre più crescente domanda di prodotti 4
igienizzanti e sanificanti, aveva deciso di allargare la produzione anche a presidi medico chirurgici e, in particolare, proprio a disinfettanti sia per la persona che per la cura e la disinfezione di ambienti privati e di lavoro, presidi che, prima di essere messi in commercio, necessitano della autorizzazione del Ministero della Salute e del parere dell'Istituto Superiore di Sanità. In ragione di questo complesso iter, quindi, la aveva richiesto Parte_1
al la propria consulenza, al fine ottenere l'autorizzazione CP_1
per diversi P.M.C.
Compito del consulente farmaceutico, ad avviso dell'opponente, pertanto, era quello di seguire integralmente il processo, non solo il mero iter burocratico, ma soprattutto di verificare la compatibilità dei materiali utilizzati e di supervisionare l'iter in ogni suo dettaglio, compresa la compatibilità degli agenti e dei principi attivi utilizzati per la produzione dei presidi medico chirurgici.
Tuttavia, con mail del 21 febbraio 2021, l'odierno opposto relazionava sullo stato dell'iter autorizzativo, segnalando l'impossibilità per alcuni prodotti di ottenere l'autorizzazione, ovvero la necessità di integrare le richieste attraverso la modifica delle formule utilizzate dando atto, inoltre, che il dossier per l'autorizzazione era già stato presentato al Ministero della Salute ed all'Istituto Superiore di Sanità, in data 22 dicembre 2020. I responsabili della 5
a quel punto, contestavano Parte_1
prontamente al che le difficoltà, del tutto impreviste, CP_1
incontrate nell'iter autorizzatorio dovevano essere comunicate anticipatamente e tempestivamente.
Pertanto la società, considerato l'inadempimento contrattuale del consulente, che negligentemente aveva omesso di verificare la correttezza della composizione della formula utilizzata per la produzione dei P.M.C, decideva di recedere dal contratto, non riconoscendo alcun compenso all'opposto, in quanto a parere della Parte_1
l'obbligazione assunta dal era di risultato e pertanto non CP_1
avendo ottenuto le autorizzazioni per la produzione e il commercio dei PMC nulla era dovuto allo stesso.
Parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.12485/2021 (R.G. n.33800/21) emesso dal
Tribunale civile di Roma in data 5.07.2021 e notificato all'odierna società opponente in data 14 luglio 2021, per tutti
i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi dedotti e argomentati nella narrativa del presente atto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.12485/2021 (R.G.
n.33800/21) emesso dal Tribunale civile di Roma in data
5.07.2021 e notificato all'odierna società opponente in data 6
14 luglio 2021; sempre nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande presente da parte opponente, incluse le domande riconvenzionali, in quanto tutte infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse sin da subito rigettata l'opposizione presentata da controparte e confermato il decreto ingiuntivo de quo, accertare e dichiarare che il Sig. ha reso CP_1
i servizi ed effettuato le prestazioni ed opere di cui alla narrativa del presente atto nonché oggetto del contratto stipulato tra le parti a cui si riferiscono le fatture de quibus
(per quali è stato emesso il d.i. opposto) nei confronti della
(c.f ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore Sig. con Parte_2
sede in Milano, Piazza IV Novembre n.4 e che quest'ultima società è debitrice del Sig. degli importi portati CP_1
dalle fatture oggetto del presente giudizio e poc'anzi richiamate, e per l'effetto condannare la Parte_1
(c.f ), in persona del legale rappresentate
[...] P.IVA_1
pro tempore Sig. con sede in Milano, Piazza Parte_2
IV Novembre n.4 al pagamento in favore del Sig. CP_1
dell'importo portato dalle fatture de quibus o della
[...]
diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice dovesse ritenere di giustizia anche con ricorso all'equità; - in ogni caso, con vittoria di spese, compensi legali e spese generali 7
(15% ex DM 55/2014) e oltre a IVA, CPA e accessori come per Legge”
Specificava il predetto che non vi era stato alcun inadempimento e che, al contrario, aveva svolto la propria attività di consulenza con precisione, dedizione e competenza, segnalando per tempo le problematiche e le criticità riscontrate nell'ambito di quanto pattuito nel contratto di consulenza. Specificava, inoltre, di avere ricevuto l'incarico di seguire l'iter burocratico della procedura e non di certo di ricoprire il ruolo di biologo o chimico, né di fornire le formule dei prodotti che erano di competenza esclusiva della Società opponente. Concludeva, inoltre, assumendo che l'impossibilità per alcuni prodotti di ottenere l'autorizzazione, ovvero la necessità di integrare le richieste attraverso la modifica delle formule utilizzate, erano di responsabilità esclusiva della Società, per mancanze e errori della stessa.
Instaurato il contraddittorio, non veniva concessa l'invocata provvisoria esecuzione;
definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontestato tra le parti, nonché documentalmente provata la sussistenza del contratto di consulenza posto a fondamento delle pretese monitorie del Con detto CP_1 8
contratto, nello specifico, l'odierna parte opponente demandava al il compito di svolgere, per suo conto, CP_1
attività di “consulenza presso il Ministero della Salute e
l'Istituto Superiore di Sanità per l'ottenimento
….dell'Autorizzazione Ministeriale quale officina di produzione di presidi medico chirurgici e per la registrazione di presidi medico chirurgici”.
A fronte di detta evidenza, nonché delle rivendicazioni economiche da parte del per aver svolto il lavoro CP_1
demandato, l'opponente eccepiva l'inadempimento dell'opposto, assumendo che con l'accettazione dell'incarico di consulenza farmaceutica, l'opposto si era espressamente impegnato a prestare la propria opera per conseguire uno specifico risultato, ovvero l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici, con la necessaria conseguenza della assunzione da parte del predetto di una c.d. obbligazione di risultato.
Orbene, occorre, preliminarmente, procedere alla interpretazione giuridica del testo del contratto sottoscritto dalle odierne parti processuali in data 28.5.2020, al fine di poter qualificare, sulla base della comune intenzione delle parti, l'oggetto del contratto e le obbligazioni dallo stesso nascenti in capo ai paciscenti.
Sul punto giova premettere che, dal sistema delle regole ermeneutiche in materia di contratti si desume 9
l'esistenza di un principio di gerarchia nel senso che le norme interpretative vere e proprie di cui agli artt. 1362-1365 c.c. prevalgono su quelle interpretative integrative di cui agli artt.
1366-1371 c.c. (v. Cass. Civ. 4815/1998). Pertanto, i criteri di interpretazione della volontà contrattuale stabiliti dagli art. 1362 e ss. C.c. sono graduali, si che se il giudice di merito ritiene di averla ricostruita in base alle espressioni letterali usate dalle parti, valutando il contratto nella sua interezza, non ha l'obbligo di ricorrere agli altri criteri extratestuali
(Cass. Civ. 4221/1998).
Nella fattispecie, a norma dell'art. 1362 c.c.
l'interpretazione del contratto richiede la determinazione della comune intenzione delle parti da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo (Cass. Civ. 12758/1993), laddove, nel caso oggetto della presente disamina, spicca, dalla lettura del testo del contratto in esame, l'affidamento al di un incarico di “consulenza” finalizzata all'ottenimento CP_1
delle autorizzazioni sopra descritte. Dall'esame del tenore letterale del contratto in questione, pertanto, emerge chiaramente che le parti abbiano voluto raggiungere un accordo avente ad oggetto una consulenza professionale, ossia un accordo, rientrante nel più vasto genus del contratto di prestazione di opera intellettuale, con il quale il consulente 10
si avvale dei propri mezzi e strumenti, organizzati in funzione delle indicazioni fornite dal committente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, premettendo che il professionista cui è stato affidato l'incarico di consulenza deve unicamente dimostrare l'esatto adempimento della prestazione e, quindi, di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, ha chiaramente sancito l'incompatibilità di un contratto di consulenza con le c.d. obbligazioni di risultato, evidenziando che il professionista in questione non è tenuto a provare che il risultato non c'è stato per cause a lui non imputabili (Cass. 1068/2015). Mentre, infatti, la categoria giuridica delle c.d. obbligazioni di mezzi impone la sola verifica della diligente esecuzione della prestazione, con le obbligazioni di risultato, non basta la diligenza nell'eseguire la prestazione essendo necessario anche la produzione del risultato voluto dalle parti.
Orbene, valutando la condotta del nell'ambito CP_1
dello svolgimento delle prestazioni demandategli, deve osservarsi che lo stesso, incaricato dell'assistenza e consulenza nella redazione e presentazione della domanda di autorizzazione, e con l'obbligo di svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2 c.c., ha correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, informando prontamente la società odierna 11
opponente di tutte le anomalie riscontrate dall'istituto superiore di sanità, relative al metodo di analisi utilizzato e alle modifiche da apportare al principio attivo contenuto nella formula, per ottenere l'autorizzazione per la produzione dei
P.M.C. (v. doc. n. 5 parte opposta). Detta comunicazione, in particolare, è avvenuta in una fase interlocutoria con l'Istituto Superiore di Sanità, fase in cui era ancora possibile, attraverso le modifiche richieste, ottenere l'autorizzazione, cosa che in effetti è successivamente avvenuta quanto la dopo avere effettuato il recesso Parte_1
dal contratto di consulenza sottoscritto con ha CP_1
affidato l'incarico ad un terzo soggetto che seguendo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, ha ottenuto l'autorizzazione per la produzione di 2 dei 3 P.M.C. per cui oggi vi è causa.
In conseguenza di ciò, pertanto, deve ritenersi che il consulente ha correttamente adempiuto all'obbligo di seguire diligentemente l'iter burocratico della procedura autorizzatoria, non essendogli demandato l'ulteriore compito di verificare il principio attivo utilizzato nella formula che doveva essere fornita dalla società.
Come è, infatti, emerso dalla istruttoria orale espletata, il teste professore associato Testimone_1
dell'università di Messina che aveva ricevuto l'incarico, da parte dell'opponente, della validazione del metodo analitico 12
della stabilità e del certificato di analisi dei principi attivi dei
P.M.C., confermava di aver ricevuto la formula direttamente dalla e che le problematiche Parte_1
relative al metodo di analisi utilizzato furono conseguenti a scelte esclusive della società (“Specifico quanto al primo metodo che non essendo cromatografico, avevo evidenziato che l'Istituto Superiore di Sanità avrebbe potuto non accettarlo, di talché sono stato autorizzato ad andare avanti con il metodo non cromatografico. Fui quindi incaricato con il metodo cromatografico in quanto l'Istituto si pronunciò nel senso da me previsto. Queste discussione furono fatte con la drssa per la “, confermando, altresì CP_2 Pt_1
che fu della Società la decisione di inserire nella Pt_1
formula riportata nella domanda presentata per il prodotto
BioxCare Sapone Disinfettante il numero di CAS per il principio attivo AL LO era pari a 4)
In conclusione, quindi, deve ritenersi infondato il dedotto inadempimento del per non aver ottenuto le CP_1
autorizzazioni in questione e, conseguentemente l'opposizione deve essere respinta, ritenendo ogni ulteriore domanda assorbita da detta pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, partendo dai parametri previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, nella misura di € 460 per la fase di studio, € 389 per la fase 13
introduttiva, € 1680 per la fase istruttoria, € 851 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 57223/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Rigetta l'opposizione
❖ condanna l' a rifondere Parte_1
ad le spese del presente giudizio che CP_1
liquida nella somma complessiva di € 3380,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 21.6.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Catania M.OT, D.M.
22 ottobre 2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57223 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore elettivamente Parte_2
domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29 presso lo studio dell'Avv. Benedetto Marzocchi Buratti dal quale è assistita e difesa in forza di procura redatta in calce alla citazione.
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, alla CP_1
Via Girolamo Nisio n .57, presso lo studio dell'Avv. Jeisson J.
LE OR che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. 2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni del 18.12.24 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, CP_1
chiedeva ed otteneva il 05.07.2021 decreto ingiuntivo n.
12485/2021 nei confronti di Parte_1
intimante il pagamento della somma di € 9.516,00, risultante dalle fatture n. 67-68-69 del 17.11.2020, emesse a titolo di compenso, in virtù del contratto di consulenza sottoscritto tra le parti in data 28.05.2020, contratto con il quale il predetto ricorrente si impegnava a far ottenere l'autorizzazione Ministeriale alla produzione di Presidi medico chirurgici e la Registrazione dei P.M.C. prodotti dall'opponente.
Avverso detto d.i., notificato in data 14.07.2021,
proponeva opposizione, con atto di Parte_1
citazione notificato in data 20.09.2021 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “1) Nel merito.
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in premessa
l'inadempimento del Signor e, per l'effetto, CP_1 3
accertare e dichiarare che nulla è dovuto al medesimo in ragione del contratto di consulenza inter partes con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 2) Nel merito in via riconvenzionale Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in premessa che il Signor è CP_1
tenuto al risarcimento del danno subito dalla
[...]
nonché alla restituzione di quanto già Parte_1
percepito a titolo di compenso professionale e precisamente:
a) € 54.048,40 a titolo di restituzione del compenso professionale indebitamente percepito e dei costi ripetuti od inutilmente sostenuti;
b) € 50.000,00 quale danno all'immagine commerciale della c) Parte_1
€ 100.000,00 in ragione della perdita delle commesse conseguente al ritardo, esclusivamente attribuibile al CP_1
per l'approvazione dei P.M.C. di cui in premessa e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della
[...]
della complessiva somma di € 204.048,40 Parte_1
od in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A fondamento delle succitate conclusioni, parte opponente deduceva di essere una società che da tempo realizza prodotti per l'igiene e per la cura della persona e che, in ragione della sempre più crescente domanda di prodotti 4
igienizzanti e sanificanti, aveva deciso di allargare la produzione anche a presidi medico chirurgici e, in particolare, proprio a disinfettanti sia per la persona che per la cura e la disinfezione di ambienti privati e di lavoro, presidi che, prima di essere messi in commercio, necessitano della autorizzazione del Ministero della Salute e del parere dell'Istituto Superiore di Sanità. In ragione di questo complesso iter, quindi, la aveva richiesto Parte_1
al la propria consulenza, al fine ottenere l'autorizzazione CP_1
per diversi P.M.C.
Compito del consulente farmaceutico, ad avviso dell'opponente, pertanto, era quello di seguire integralmente il processo, non solo il mero iter burocratico, ma soprattutto di verificare la compatibilità dei materiali utilizzati e di supervisionare l'iter in ogni suo dettaglio, compresa la compatibilità degli agenti e dei principi attivi utilizzati per la produzione dei presidi medico chirurgici.
Tuttavia, con mail del 21 febbraio 2021, l'odierno opposto relazionava sullo stato dell'iter autorizzativo, segnalando l'impossibilità per alcuni prodotti di ottenere l'autorizzazione, ovvero la necessità di integrare le richieste attraverso la modifica delle formule utilizzate dando atto, inoltre, che il dossier per l'autorizzazione era già stato presentato al Ministero della Salute ed all'Istituto Superiore di Sanità, in data 22 dicembre 2020. I responsabili della 5
a quel punto, contestavano Parte_1
prontamente al che le difficoltà, del tutto impreviste, CP_1
incontrate nell'iter autorizzatorio dovevano essere comunicate anticipatamente e tempestivamente.
Pertanto la società, considerato l'inadempimento contrattuale del consulente, che negligentemente aveva omesso di verificare la correttezza della composizione della formula utilizzata per la produzione dei P.M.C, decideva di recedere dal contratto, non riconoscendo alcun compenso all'opposto, in quanto a parere della Parte_1
l'obbligazione assunta dal era di risultato e pertanto non CP_1
avendo ottenuto le autorizzazioni per la produzione e il commercio dei PMC nulla era dovuto allo stesso.
Parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.12485/2021 (R.G. n.33800/21) emesso dal
Tribunale civile di Roma in data 5.07.2021 e notificato all'odierna società opponente in data 14 luglio 2021, per tutti
i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi dedotti e argomentati nella narrativa del presente atto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.12485/2021 (R.G.
n.33800/21) emesso dal Tribunale civile di Roma in data
5.07.2021 e notificato all'odierna società opponente in data 6
14 luglio 2021; sempre nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande presente da parte opponente, incluse le domande riconvenzionali, in quanto tutte infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse sin da subito rigettata l'opposizione presentata da controparte e confermato il decreto ingiuntivo de quo, accertare e dichiarare che il Sig. ha reso CP_1
i servizi ed effettuato le prestazioni ed opere di cui alla narrativa del presente atto nonché oggetto del contratto stipulato tra le parti a cui si riferiscono le fatture de quibus
(per quali è stato emesso il d.i. opposto) nei confronti della
(c.f ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore Sig. con Parte_2
sede in Milano, Piazza IV Novembre n.4 e che quest'ultima società è debitrice del Sig. degli importi portati CP_1
dalle fatture oggetto del presente giudizio e poc'anzi richiamate, e per l'effetto condannare la Parte_1
(c.f ), in persona del legale rappresentate
[...] P.IVA_1
pro tempore Sig. con sede in Milano, Piazza Parte_2
IV Novembre n.4 al pagamento in favore del Sig. CP_1
dell'importo portato dalle fatture de quibus o della
[...]
diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice dovesse ritenere di giustizia anche con ricorso all'equità; - in ogni caso, con vittoria di spese, compensi legali e spese generali 7
(15% ex DM 55/2014) e oltre a IVA, CPA e accessori come per Legge”
Specificava il predetto che non vi era stato alcun inadempimento e che, al contrario, aveva svolto la propria attività di consulenza con precisione, dedizione e competenza, segnalando per tempo le problematiche e le criticità riscontrate nell'ambito di quanto pattuito nel contratto di consulenza. Specificava, inoltre, di avere ricevuto l'incarico di seguire l'iter burocratico della procedura e non di certo di ricoprire il ruolo di biologo o chimico, né di fornire le formule dei prodotti che erano di competenza esclusiva della Società opponente. Concludeva, inoltre, assumendo che l'impossibilità per alcuni prodotti di ottenere l'autorizzazione, ovvero la necessità di integrare le richieste attraverso la modifica delle formule utilizzate, erano di responsabilità esclusiva della Società, per mancanze e errori della stessa.
Instaurato il contraddittorio, non veniva concessa l'invocata provvisoria esecuzione;
definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontestato tra le parti, nonché documentalmente provata la sussistenza del contratto di consulenza posto a fondamento delle pretese monitorie del Con detto CP_1 8
contratto, nello specifico, l'odierna parte opponente demandava al il compito di svolgere, per suo conto, CP_1
attività di “consulenza presso il Ministero della Salute e
l'Istituto Superiore di Sanità per l'ottenimento
….dell'Autorizzazione Ministeriale quale officina di produzione di presidi medico chirurgici e per la registrazione di presidi medico chirurgici”.
A fronte di detta evidenza, nonché delle rivendicazioni economiche da parte del per aver svolto il lavoro CP_1
demandato, l'opponente eccepiva l'inadempimento dell'opposto, assumendo che con l'accettazione dell'incarico di consulenza farmaceutica, l'opposto si era espressamente impegnato a prestare la propria opera per conseguire uno specifico risultato, ovvero l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici, con la necessaria conseguenza della assunzione da parte del predetto di una c.d. obbligazione di risultato.
Orbene, occorre, preliminarmente, procedere alla interpretazione giuridica del testo del contratto sottoscritto dalle odierne parti processuali in data 28.5.2020, al fine di poter qualificare, sulla base della comune intenzione delle parti, l'oggetto del contratto e le obbligazioni dallo stesso nascenti in capo ai paciscenti.
Sul punto giova premettere che, dal sistema delle regole ermeneutiche in materia di contratti si desume 9
l'esistenza di un principio di gerarchia nel senso che le norme interpretative vere e proprie di cui agli artt. 1362-1365 c.c. prevalgono su quelle interpretative integrative di cui agli artt.
1366-1371 c.c. (v. Cass. Civ. 4815/1998). Pertanto, i criteri di interpretazione della volontà contrattuale stabiliti dagli art. 1362 e ss. C.c. sono graduali, si che se il giudice di merito ritiene di averla ricostruita in base alle espressioni letterali usate dalle parti, valutando il contratto nella sua interezza, non ha l'obbligo di ricorrere agli altri criteri extratestuali
(Cass. Civ. 4221/1998).
Nella fattispecie, a norma dell'art. 1362 c.c.
l'interpretazione del contratto richiede la determinazione della comune intenzione delle parti da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo (Cass. Civ. 12758/1993), laddove, nel caso oggetto della presente disamina, spicca, dalla lettura del testo del contratto in esame, l'affidamento al di un incarico di “consulenza” finalizzata all'ottenimento CP_1
delle autorizzazioni sopra descritte. Dall'esame del tenore letterale del contratto in questione, pertanto, emerge chiaramente che le parti abbiano voluto raggiungere un accordo avente ad oggetto una consulenza professionale, ossia un accordo, rientrante nel più vasto genus del contratto di prestazione di opera intellettuale, con il quale il consulente 10
si avvale dei propri mezzi e strumenti, organizzati in funzione delle indicazioni fornite dal committente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, premettendo che il professionista cui è stato affidato l'incarico di consulenza deve unicamente dimostrare l'esatto adempimento della prestazione e, quindi, di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, ha chiaramente sancito l'incompatibilità di un contratto di consulenza con le c.d. obbligazioni di risultato, evidenziando che il professionista in questione non è tenuto a provare che il risultato non c'è stato per cause a lui non imputabili (Cass. 1068/2015). Mentre, infatti, la categoria giuridica delle c.d. obbligazioni di mezzi impone la sola verifica della diligente esecuzione della prestazione, con le obbligazioni di risultato, non basta la diligenza nell'eseguire la prestazione essendo necessario anche la produzione del risultato voluto dalle parti.
Orbene, valutando la condotta del nell'ambito CP_1
dello svolgimento delle prestazioni demandategli, deve osservarsi che lo stesso, incaricato dell'assistenza e consulenza nella redazione e presentazione della domanda di autorizzazione, e con l'obbligo di svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2 c.c., ha correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, informando prontamente la società odierna 11
opponente di tutte le anomalie riscontrate dall'istituto superiore di sanità, relative al metodo di analisi utilizzato e alle modifiche da apportare al principio attivo contenuto nella formula, per ottenere l'autorizzazione per la produzione dei
P.M.C. (v. doc. n. 5 parte opposta). Detta comunicazione, in particolare, è avvenuta in una fase interlocutoria con l'Istituto Superiore di Sanità, fase in cui era ancora possibile, attraverso le modifiche richieste, ottenere l'autorizzazione, cosa che in effetti è successivamente avvenuta quanto la dopo avere effettuato il recesso Parte_1
dal contratto di consulenza sottoscritto con ha CP_1
affidato l'incarico ad un terzo soggetto che seguendo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, ha ottenuto l'autorizzazione per la produzione di 2 dei 3 P.M.C. per cui oggi vi è causa.
In conseguenza di ciò, pertanto, deve ritenersi che il consulente ha correttamente adempiuto all'obbligo di seguire diligentemente l'iter burocratico della procedura autorizzatoria, non essendogli demandato l'ulteriore compito di verificare il principio attivo utilizzato nella formula che doveva essere fornita dalla società.
Come è, infatti, emerso dalla istruttoria orale espletata, il teste professore associato Testimone_1
dell'università di Messina che aveva ricevuto l'incarico, da parte dell'opponente, della validazione del metodo analitico 12
della stabilità e del certificato di analisi dei principi attivi dei
P.M.C., confermava di aver ricevuto la formula direttamente dalla e che le problematiche Parte_1
relative al metodo di analisi utilizzato furono conseguenti a scelte esclusive della società (“Specifico quanto al primo metodo che non essendo cromatografico, avevo evidenziato che l'Istituto Superiore di Sanità avrebbe potuto non accettarlo, di talché sono stato autorizzato ad andare avanti con il metodo non cromatografico. Fui quindi incaricato con il metodo cromatografico in quanto l'Istituto si pronunciò nel senso da me previsto. Queste discussione furono fatte con la drssa per la “, confermando, altresì CP_2 Pt_1
che fu della Società la decisione di inserire nella Pt_1
formula riportata nella domanda presentata per il prodotto
BioxCare Sapone Disinfettante il numero di CAS per il principio attivo AL LO era pari a 4)
In conclusione, quindi, deve ritenersi infondato il dedotto inadempimento del per non aver ottenuto le CP_1
autorizzazioni in questione e, conseguentemente l'opposizione deve essere respinta, ritenendo ogni ulteriore domanda assorbita da detta pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, partendo dai parametri previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, nella misura di € 460 per la fase di studio, € 389 per la fase 13
introduttiva, € 1680 per la fase istruttoria, € 851 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 57223/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Rigetta l'opposizione
❖ condanna l' a rifondere Parte_1
ad le spese del presente giudizio che CP_1
liquida nella somma complessiva di € 3380,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 21.6.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Catania M.OT, D.M.
22 ottobre 2024