Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicolò D’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del D.R. n. 1240/2025/RET del 21.10.2025 di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 30 dicembre 2010 n. 240, indetta con D.R. n. 135 del 17 febbraio 2025 – settore scientifico-disciplinare GIUR-14/A (Diritto penale), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.
- del D.R. n. 8/2018, modificato con D. R. n. 293 del 31.3.2025 (Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, l. 240/2010) nelle parti di cui infra;
- del Regolamento del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere emanato con D.R. n. 358 del 21 giugno 2013 e dei criteri per la scelta dei commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera fissati dal medesimo;
- del D.R. n. 503/2025 di nomina della Commissione;
- dei verbali nn 1, 2 e 3 e rispettivi allegati redatti dalla Commissione di valutazione;
di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale ivi compresi:
- gli atti presupposti citati nella premessa del D.R. n. 135 del 17 febbraio 2025, ovvero
la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 22 gennaio 2025;
la delibera del Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere del 28 gennaio 2025;
la delibera del Senato Accademico del 29 gennaio 2025;
- gli atti presupposti al D.R. 503 del 21.5.2025 e segnatamente:
la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di data 16 aprile 2025, con la quale viene indicato quale membro della Commissione giudicatrice in parola il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-;
la delibera del Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere di data 28 aprile 2025, con la quale vengono indicati quali membri della Commissione giudicatrice le professoresse -OMISSIS- e -OMISSIS-;
l’eventuale atto di verifica positiva delle dichiarazioni sostitutive rese dal controinteressato;
la deliberazione del Consiglio di facoltà di Giurisprudenza in ordine alla chiamata;
nonché per l’annullamento o la declaratoria di nullità del contratto di lavoro, ove medio tempore stipulato e degli atti ad esso presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prof. -OMISSIS- e dell’Università degli Studi di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il consigliere CI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Università degli Studi di Trento (d’ora in poi anche UNITN) con decreto del Rettore n. 135 dd. 17.02.2025, ha indetto la “ Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore/professoressa universitario/a di ruolo di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 riservata a candidati esterni all’Ateneo come definiti dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010 - gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-14 (Diritto penale) - settore scientifico disciplinare GIUR-14/A (Diritto penale) - Facoltà di Giurisprudenza” , a seguito della deliberazione del Senato Accademico del 29.01.2025 di accoglimento della proposta del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 22.01.2025. Al contempo, il Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere nella seduta del 28.01.2025 esprimeva parere favorevole in merito alla coerenza dei criteri di valutazione del curriculum e delle pubblicazioni dei candidati, deliberati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza nella seduta del 22.01.2025 (verbale n. 1 del 22.01.2025), con quelli generali a tal fine definiti dal medesimo Comitato.
2. Con decreto del Rettore n. 503 del 21.05.2025 veniva nominata la Commissione giudicatrice, composta da due membri indicati dal Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere, individuati nella seduta del 28.04.2025 (al punto 5 dell’ordine del giorno), Proff.sse -OMISSIS-, dell’Università di Bologna, e -OMISSIS-, dell’Università di Catania, e da un membro interno indicato con delibera del 16.04.2025 (verbale n. 4 del 16.04.2025) dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza nel Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- dell’Università di Trento.
3. La Commissione si insediava in data 3.06.2025, documentando i propri lavori nel verbale n. 1 e quindi, in data 5.09.2025 e 16.09.2025, effettuava la valutazione delle candidature, tra cui quelle della Prof. ssa -OMISSIS-, ricorrente nel ricorso in esame, e del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, controinteressato. Nella prima fase venivano dichiarati all’unanimità comparativamente migliori i seguenti candidati, indicati in ordine alfabetico: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- (verbale n. 2). Quindi, in data 15.10.2025, in seduta pubblica, si svolgeva la fase dei seminari, a cui conseguiva la valutazione collegiale complessiva dei candidati. Al termine di tale ultimo segmento procedurale di valutazione, la Commissione individuava all’unanimità il vincitore e la seguente graduatoria dei candidati idonei: 1. -OMISSIS- 2. -OMISSIS- 3. -OMISSIS-, come risulta dal verbale n. 3.
4. Gli atti della procedura selettiva venivano approvati con decreto del Rettore n. 1240 dd. 21.10.2025 e il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza in data 22.10.2025 (verbale n. 9), deliberava la chiamata del Prof. -OMISSIS- a professore di I fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza a far data dal 1° dicembre 2025. Infine, con decreto del Rettore n. 1343 dd. 21.11.2025 il Prof. -OMISSIS- veniva chiamato, ai sensi dell’art. 18 della l. 30.12.2010, n. 240, a coprire il posto di professore di I fascia per il gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-14 (Diritto penale) - settore scientifico disciplinare GIUR-14/A (Diritto penale) presso la Facoltà di Giurisprudenza, a decorrere dal 1° dicembre 2025.
5. Contro gli atti della procedura selettiva sopra richiamata si dirige il ricorso in esame, presentato dalla Prof.ssa -OMISSIS-, collocata al secondo posto della graduatoria.
Il ricorso impugna gli atti in epigrafe indicati, previa istanza cautelare per la sospensione della relativa esecuzione, e affida le censure a seguenti motivi di gravame:
I. il primo motivo, rubricato “ Violazione del principio del voto segreto – In subordine eccesso di potere per difetto di motivazione ”, si appunta sulla procedura di nomina della Commissione.
Nella nomina dei tre membri della Commissione, secondo parte ricorrente, il voto doveva essere segreto, in quanto “ le votazioni che coinvolgano giudizi sulle <capacità> e <qualità> delle persone, sulla loro idoneità a svolgere un determinato (prestigioso e delicato) incarico debbono essere assunte a scrutinio segreto ”. Comunque, anche a prescindere da tale profilo, sussiste un difetto di motivazione sulle ragioni della scelta imposto dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990, con violazione anche dei “ Criteri per la scelta dei Commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera ”. In aggiunta, la delibera del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza del 16.04.2025 di nomina del commissario interno è inficiata da un errore sui presupposti, in quanto l’ordine del giorno indicava la “ nomina del commissario interno” ed invece il commissario nominato dal Consiglio di Facoltà poteva essere interno o esterno. Inoltre, la delibera stessa non ha rispettato, sia quanto alla nomina del componente interno che quanto alla designazione della rosa dei 6 candidati per il Comitato, i “ Criteri per la scelta dei Commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera ” approvati dal Comitato che prevedono, tra l’altro, che i Commissari devono essere studiosi qualificati o ricercatori riconosciuti tra i massimi esperti nelle discipline rilevanti ai fini della valutazione comparativa, costituente un autovincolo dell’Ateneo trentino. Infine, la delibera del Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere della seduta del 28.04.2025 non dà conto dell’esito della votazione ma solo dell’astensione di un suo componente.
II. Il secondo motivo, rubricato “ Illegittimità degli atti di scelta della Commissione di valutazione sotto altro profilo ”, censura nuovamente la scelta dei componenti della Commissione.
In particolare, al punto 2.1, la ricorrente impugna gli atti regolamentari dell’Università di Trento - Regolamento per il reclutamento n. 8 del 2018 e il Regolamento per la chiamata n. 358 del 2013 del Comitato per il reclutamento - e i Criteri generali ad essi ancillari, in quanto violativi dei principi fissati dall’ANAC con delibera n. 1208/2017 (e susseguente atto di indirizzo del MIUR n. 39/2018), che raccomandano al riguardo il sorteggio tra i soggetti in possesso dei medesimi requisiti, ai fini di garanzia di imparzialità e qualità della valutazione. Nella procedura selettiva de qua, inoltre, non sussistono motivazioni trasparenti in ordine ai criteri di scelta dei membri della Commissione valutatrice, in cui un componente è stato nominato dal Consiglio di Facoltà e altri due dal Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere.
2.2 Ulteriore difetto di motivazione concerne, in tesi, il rispetto dei requisiti positivi e negativi previsti dai “ Criteri per la scelta dei Commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera ”, stante la carenza di specifiche negli atti di nomina circa il possesso di tali requisiti in capo ai soggetti prescelti in misura superiore rispetto ai candidati non selezionati.
2.3 In ogni caso, gli stessi “ Criteri per la scelta dei Commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera ” (del 29.03.2022) sono illegittimi, secondo parte ricorrente, poiché adottati senza che siano stati “ sentiti i Direttori delle strutture accademiche interessate ”, in violazione dell’art. 3, comma 3, lett. a), del Regolamento emanato con D.R. n. 358 del 21.06.2013.
III. Il terzo motivo, rubricato “ Violazione del bando – Eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruenza ed irrazionalità ictu oculi delle scelte valutative ”, si appunta sulla valutazione operata dalla Commissione ed articola le doglianze in plurime subcensure.
Nel paragrafo 3.2 la ricorrente deduce la “V iolazione del bando - omessa prefissione dei criteri ”, in quanto manca la specificazione dei criteri generali che la Commissione doveva indicare per la valutazione, di cui al paragrafo omonimo del bando. Vi sono specificazioni che riguardano solo l’apporto individuale in caso di pubblicazione in collaborazione e le modalità di svolgimento della prova orale.
In particolare, nel verbale n. 1 la Commissione:
- non ha specificato gli elementi valutativi che il bando le demandava “ in particolare non ha indicato e precisato: - alcun indicatore non bibliometrico; - alcun sistema di pesatura tra i vari indicatori; - alcun metodo di quantificazione per trasformare i parametri in punteggi; - alcun peso relativo tra i diversi criteri; - alcun metodo di calcolo del punteggio finale; - alcun indicatore per la valutazione dell’indipendenza scientifica ”: con riferimento a quest’ultimo aspetto il bando indicava possibili indicatori che la Commissione non ha ritenuto di utilizzare (“ tale grado d’indipendenza può essere valutato, in misura diversa nelle diverse discipline, dalla percentuale di prodotti di ricerca presentati con co-autori/autrici diversi ”). Quindi la Commissione non ha ottemperato alle indicazioni del bando e ciò ha determinato un margine di discrezionalità troppo esteso, laddove la predeterminazione dei criteri deve ritenersi un principio generale delle procedure selettive per l’individuazione di un candidato da proporre per la chiamata secondo la giurisprudenza, dei quali deve essere dimostrato il rispetto nello svolgimento della procedura selettiva, elemento motivazionale imprescindibile.
3.2.1 “ In particolare sulla omessa prefissione di indicatori numerici” . Servivano inoltre indicatori numerici perché era previsto nel bando che “ il peso totale degli indicatori che misurano l’attività didattica non deve superare il peso assegnato a quelli che misurano il lavoro di ricerca ”, indispensabili per il giudizio di prevalenza. La Commissione non ha individuato gli indicatori indicati dal bando ed inoltre ha usato parole sostanzialmente equivalenti, se non identiche, per i candidati che hanno superato la prima fase di selezione, non consentendo di ricostruire l’iter logico seguito.
3.3 “ Eccesso di potere per difetto/insufficienza della motivazione ”. Anche i pochi canoni di dettaglio stabiliti sono stati disattesi: nel verbale n. 1 la Commissione ha indicato una scala di valutazione (“ utilizzerà nella valutazione dei candidati la seguente scala di valutazione: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente ”) che non è stata poi utilizzata, se non in due occasioni.
3.4 “ Eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruenza ed irrazionalità delle scelte valutative ”. Manca la valutazione comparativa sia della prima fase (verbale 2) che della seconda fase di individuazione del vincitore (verbale 3). Il giudizio sulla prova orale è formulato in modo pressoché identico per i due candidati migliori e non fa riferimento ai criteri generali prefissati, il che impedisce di comprendere le ragioni della prevalenza dell’uno sull’altra: “ nulla è stato scritto in relazione ai criteri prefissati (capacità espositiva, chiarezza ed esaustività dell’esposizione, congruenza dell’attività di ricerca svolta e delle prospettive di sviluppo in relazione al profilo identificato dal settore scientifico disciplinare di indizione)” . Il giudizio finale è identico al giudizio complessivo sui titoli e pubblicazioni e non tiene conto dell’esito della prova orale. Non c’è stato il confronto tra titoli e curricula dei candidati, impedendo di ricostruire l’iter logico.
A) In particolare non è stata adeguatamente valutata “ la posizione dei candidati nel panorama internazionale ” che secondo la ricorrente si manifesta attraverso determinati elementi (“ la pubblicazione in sedi editoriali di particolare prestigio e diffusione, la direzione di gruppi di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca di rilievo, la presenza in reti di collaborazione nazionali e internazionali, il coinvolgimento in iniziative scientifiche e convegni di prestigio, nonché l’assunzione di incarichi in commissioni di valutazione o concorso, associazioni accademiche e scientifiche, comitati editoriali di riviste qualificate ”) di cui, in tesi, non vi è traccia nei verbali, determinando l’incompletezza della valutazione. Poi la ricorrente illustra come avrebbe dovuto procedere la Commissione nel valutare i vari elementi indicati dal bando, valutazione che avrebbe portato a riconoscere la “ innegabile posizione nel panorama nazionale e internazionale della Prof.ssa -OMISSIS- ”, con prevalenza del suo profilo rispetto al vincitore con riferimento alle pubblicazioni, titoli e attività didattica.
B) Manca la valutazione di determinati criteri generali indicati dal bando: “capacità di dirigere un gruppo di ricerca” “capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto soprattutto in ambito internazionale ” quali erano evincibili dal curriculum di ciascun candidato: il curriculum della ricorrente non è stato valorizzato sul punto, laddove il vincitore non ha invece presentato alcun titolo rilevante al riguardo e così anche sul piano didattico.
C) Quanto alla valutazione delle pubblicazioni e della produzione scientifica la Commissione ha giudicato il rilievo internazionale delle pubblicazioni e la qualità della sede editoriale secondo criteri non conformi al bando e alle linee guida ANVUR; non ha motivato in particolare la valorizzazione delle pubblicazioni del vincitore (in particolare non ha verificato puntualmente la scientificità delle riviste né la diffusione internazionale né la qualità delle sedi editoriali) e non ha operato alcuna comparazione con la produzione della ricorrente, le cui pubblicazioni, che soddisfano i criteri stabiliti, non sono state adeguatamente valorizzate, con incompletezza della valutazione. Non ha svolto una verifica puntuale della sussistenza della “ peer review ”- requisito espressamente menzionato dal bando - e non ha verificato l’effettivo impatto e la diffusione delle pubblicazioni nel panorama internazionale secondo le linee guida ANVUR. Il rilievo internazionale di una pubblicazione non si identifica con la mera pubblicazione presso un editore o una rivista straniera “ poiché ciò che rileva ai fini della valutazione scientifica è il riconoscimento scientifico e la diffusione nella comunità scientifica internazionale, non il luogo fisico o giuridico dell’editore”. La Commissione ha qualificato come di rilievo internazionale le pubblicazioni all’estero o in lingua straniera del candidato vincitore, pur trattandosi di opere edite quasi esclusivamente in Cile o in Spagna, senza esplicare le ragioni di tale valutazione. Invece “ le pubblicazioni internazionali della Prof.ssa -OMISSIS-, che soddisfano i criteri sopra indicati, non sono state valorizzate dalla Commissione ” e, allo scopo, nel ricorso sono indicate tutte le pubblicazioni della Prof.ssa -OMISSIS-che avrebbero dovuto essere apprezzate.
D) Quanto ai criteri di valutazione dei titoli, la Commissione non ha svolto una valutazione ordinata e analitica riferita ai criteri indicati dal bando; nel verbale 2 vi è un approccio frammentario che compromette la comprensibilità e l’imparzialità di giudizio, operando solo una elencazione descrittiva e sintetica e, poiché i titoli menzionati nella descrizione preliminare e nel successivo giudizio collegiale non coincidono, risulta impossibile comprendere quali titoli siano stati valutati. In particolare, non sono stati valutati i titoli proposti dalla ricorrente il che avrebbe disvelato che il vincitore non presentava alcun titolo analogo. Inoltre, la Commissione ha valorizzato i titoli del vincitore senza giustificare le ragioni di tale scelta; ha errato nella indicazione di solo due dei progetti in cui la ricorrente è stata “ principal investigator ”, mentre ne sono stati documentati tre, con travisamento dei fatti. Non è stata valutata, per la ricorrente, l’estesa e variegata attività convegnistica, la direzione di una collana internazionale, il ruolo direttivo in un’istituzione accademica.
F) Quanto all’attività didattica, la Commissione si è limitata a menzionare in modo frammentario e disomogeneo le esperienze didattiche dei candidati adottando parametri valutativi non coerenti, senza motivare i giudizi (rispettivamente “ intenso ” per il vincitore e “ regolare ” per la ricorrente), anzi compiendo errori nel riferimento ad attività che non rientrano nel novero delle attività didattiche e incorrendo in significative pretermissioni con riferimento all’attività didattica della ricorrente.
G) La Commissione palesemente ha valorizzato di più l’attività didattica all’estero del vincitore rispetto al profilo afferente alla ricerca con ciò violando la preminenza dell’attività di ricerca rispetto all’attività didattica indicata nel bando.
H) Determinati aspetti indicati dal bando non sono stati valutati, ad esempio il grado di indipendenza scientifica, lumeggiando sul punto la ricorrente il legame del candidato vincitore con l’Università di Trento e il dott. -OMISSIS- in tutta la carriera, al contrario dell’elevato grado di indipendenza dimostrata dal curriculum della ricorrente.
H, rectius I) Non sono state valorizzate le attività organizzative e di comunicazione per conto della struttura di appartenenza svolte dalla ricorrente - attività istituzionale e cd. di “ terza missione” - in particolare le ridette attività sono semplicemente indicate come “ intense ” in capo alla ricorrente senza soffermarvisi, al contrario di quanto fatto nei confronti del vincitore “ ove la Commissione procede a un’esposizione analitica dei titoli, menzionando singolarmente le pur esigue attività del candidato”.
Conclude la ricorrente nel modo seguente “ la valutazione della Commissione è affetta da travisamento dei fatti, approssimativa istruttoria nonché evidente disparità di trattamento e l’irrazionalità della valutazione. L’assenza di parametri di valutazione e indicatori numerici ha consentito alla Commissione, anche in sede di valutazione complessiva dei candidati, di formulare giudizi basati su un insieme incompleto e disomogeneo di criteri rendendo impossibile ricostruire l’iter logico che conduce ai giudizi collegiali sulla produzione scientifica, sui titoli e sull’attività didattica alla valutazione complessiva”.
Il tutto determina un vizio di incompletezza nella valutazione che si coniuga con l’impossibilità di seguire l’iter logico seguito dalla Commissione e di ricostruire il processo selettivo.
Infine il giudizio di prevalenza sarebbe stato formulato sulla base di un criterio non previsto, ossia la “rilevanza sul piano degli studi di carattere internazionale ”, non motivato con riguardo al vincitore e che non prende in considerazione diversi titoli rilevanti al riguardo della ricorrente. Nel giudizio finale è inoltre valorizzato l’“ approccio interdisciplinare ” (elevatissimo per il candidato vincitore), criterio parimenti non previsto dal bando né predeterminato nel verbale 1, e nello stesso tempo non è stato esaminato il curriculum della ricorrente sotto tale profilo.
3.5 “ Eccesso di potere per incongruenza manifesta ”.
3.5.1 Nella valutazione conclusiva la Commissione asserisce nel verbale 2 di procedere alla valutazione comparativa dei candidati come da giudizi collegiali riportati nell’allegato A e, con riferimento ai criteri definiti dal bando, dichiara comparativamente migliore il Prof. -OMISSIS- ma nel verbale non c’è alcuna valutazione comparativa e i giudizi sono di livello meramente descrittivo e non consentono di comprendere perché il vincitore sia comparativamente migliore rispetto agli altri.
3.5.2 Con riferimento all’esame orale, che avrebbe potuto confermare o ribaltare la valutazione espressa nel verbale 2, la Commissione non ha correttamente verbalizzato l’esito dell’esame orale nell’allegato B) al verbale n. 3.
Ha violato l’obbligo di corretta verbalizzazione e motivazione e di parità di trattamento; “ difatti, mentre per il vincitore la Commissione sottolinea <il sicuro arricchimento della dimensione di internazionalizzazione dell’Università di Trento> segnalando la non documentata e solo presunta <ricca rete di rapporti internazionali costruita negli anni> (appena 14 dalla laurea a fronte dei 25 della Prof. ssa -OMISSIS-), <non ha riferito dei più duraturi ed intensi progetti di ricerca internazionali, delle collaborazioni internazionali e dei risultati in termini di pubblicazioni maturate dall’odierna ricorrente né ha minimamente accennato alla circostanza che la ricorrente è stata l’unica candidata ad introdurre la relazione orale in PPT (all. 12)>” .
È sufficiente, in tesi, mettere a fronte i due giudizi complessivi per comprendere come l’iter logico seguito per affermare la prevalenza del vincitore non è affatto comprensibile. Le valutazioni conclusive non applicano la scala di valutazione che la commissione si era obbligata ad utilizzare (ottimo, eccellente ecc.), e non sono minimamente motivate, se non con sottigliezze terminologiche nell’uso degli aggettivi.
IV. Con il quarto motivo, rubricato “ Violazione del principio di competenza della Commissione (sulla lingua inglese)” , la Prof.ssa -OMISSIS- censura l’assenza di attestazione della conoscenza della lingua inglese da parte dei commissari per un livello superiore o pari a quello dei candidati esaminandi, tale da poter esprimere un giudizio sulla conoscenza o l’uso appropriato della lingua inglese, come, secondo la ricorrente, è richiesto dalle norme e dal bando e dalla giurisprudenza quanto alla competenza dei membri della commissione.
V. Il quinto motivo, rubricato “Illegittimità degli atti di approvazione dei verbali della Commissione”, deduce che il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura - D.R. n. 1240/2025/RET del 21.10.2025 - viola l’art. 3, comma 3, lettera d), del Regolamento del Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere, emanato con D.R. n. 358 del 21.06.2013, che demanda al Comitato di “ esprimere il proprio parere sullo svolgimento delle singole procedure di selezione e promozione o sulle procedure di chiamata diretta ”, in quanto il decreto rettorale non dà alcun conto del parere del Comitato.
VI. Il sesto motivo è rubricato “ Invalidità derivata ” e prospetta l’invalidità di tutti gli atti impugnati, compreso il contratto di lavoro eventualmente stipulato, per effetto di vizi esposti nei precedenti motivi con riguardo a ciascuno degli atti ivi considerati.
In conclusione, la parte ricorrente chiede di annullare gli atti impugnati, previa sospensione della relativa esecuzione, nonché di “ ordinare la rinnovazione della procedura selettiva dall’ultimo atto valido e tramite una nuova Commissione di valutazione integrata da un esperto in lingua inglese per l’esame della conoscenza di tale lingua”.
6. Si è costituita l’Università degli Studi di Trento e con memoria depositata il 5.01.2026 ha chiesto il rigetto del ricorso ivi compresa l’istanza cautelare. L’intimata Amministrazione ha un primo tempo eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento del contratto stipulato con il controinteresatto per difetto di giurisdizione, eccezione poi rinunciata con memoria del 6.01.2026, ed ha dedotto quindi l’inammissibilità e/o l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso. Alla luce della giurisprudenza non sussiste affatto l’obbligo di procedere alla nomina della commissione con voto segreto, in mancanza di una espressa previsione in tal senso nella regolamentazione interna dell’Ateneo, che si porrebbe, al contrario, in contrasto con i principi di trasparenza che la stessa parte ricorrente fa valere in giudizio reclamando il difetto di motivazione, evidentemente inconciliabili con la segretezza del voto. L’articolato processo di nomina della Commissione individuato nella disciplina dell’Ateneo è volto a garantire l’individuazione di membri scientificamente validi e competenti nel rispetto del principio di buon andamento, trasparenza ed imparzialità. Due membri su tre sono scelti tra professori esterni all’Ateneo e il terzo viene individuato dalla struttura accademica che ha promosso l’istituzione della posizione. La nomina avviene con il decreto rettorale. L’indicazione nell’ordine del giorno della nomina di “ commissario interno ”, si riferisce alla competenza del Consiglio di Facoltà, struttura interna che ha attivato la posizione, e comunque non è riportata nel verbale che richiama invece le disposizioni regolamentari, il che vale ad escludere il vizio rappresentato nel ricorso. Si prospetta infondata la censura che si appunta sul difetto di motivazione, in quanto nella delibera del Consiglio di Facoltà, le premesse ed il curriculum allegato del componente designato, costituiscono idonea e sufficiente motivazione della scelta, tenuto conto anche del fatto che la delibera medesima dà espressamente atto che il Prof. -OMISSIS- non ha riportato valutazioni negative ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della l. 240/2010 e che “soddisfa i requisiti definiti dalla sopra citata delibera ANVUR ai fini della partecipazione alle commissioni locali ”: pertanto, nella sua sinteticità, la motivazione è completa ed esaustiva. In ogni caso, alla luce della giurisprudenza, anche una motivazione implicita nella nomina delle commissioni è sufficiente, laddove sussistono i requisiti richiesti, come nel caso di specie. Il profilo scientifico e la professionalità dei nominativi oggetto di analisi da parte del Comitato per il Reclutamento, per quanto attiene alla rosa dei sei componenti indicati dal Consiglio di Facoltà, sono noti essendo tutti rinomati professori universitari di prima fascia e di lungo corso, quali si rinvengono agevolmente dai curricula nei siti dei vari Atenei. Si tratta di una scelta che non presuppone alcun giudizio comparativo, ma solo un giudizio di idoneità del docente ad assolvere le funzioni di Commissario. La valutazione della professionalità, competenza ed esperienza è discrezionale e nella specie il richiamo alla delibera ANVUR 132/2016 ed ai “ Criteri per la scelta dei commissari ai fini del reclutamento” si prospetta al riguardo sufficiente. Nel merito degli esiti dell’approvazione della delibera del Comitato circa la nomina dei due componenti della Commissione, è sufficiente che sia stato espresso un voto positivo, che deve intendersi presunto come si evince dalla delibera stessa, che registra una sola astensione peraltro vincolata dal fatto che il docente appartiene alla struttura accademica che ha chiesto l’attivazione della posizione. Quanto al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza è costante nel ritenere non vincolanti gli indirizzi espressi dall’ANAC, rimanendo principi cui ispirarsi mentre è rimessa all’autonomia delle Università l’adozione anche di misure differenti, tra le quali in particolare l’individuazione di almeno due commissari esterni all’Ateneo rappresenta anche per la giurisprudenza misura idonea ad escludere le paventate pressioni, tenuto conto anche del fatto che, nella specie, si tratta di selezione riservata a soli candidati esterni all’Ateneo. Non è inoltre mancato il parere dei Direttori delle strutture accademiche nella definizione dei Criteri generali del Comitato di reclutamento (attraverso la Consulta dei direttori ora divenuta la Consulta di Ateneo), cui si riferisce l’art. 3 lett. a) del Regolamento del Comitato, mentre ivi non sono previsti i “ Criteri per la scelta dei commissari ”, i quali sono stati comunque definiti previo parere positivo della Direttori (in prima battuta in data 5.11.2013).
Infondato è anche il terzo motivo di gravame in quanto i criteri di valutazione sono individuati in più documenti: il bando già declina ampiamente i criteri di valutazione che sono peraltro stati individuati a monte nella deliberazione del Consiglio di Facoltà dd. 22.01.2025 nonché validati dal Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere in data 28.01.2025, prima che l’attivazione del bando venisse deliberata dal Senato accademico. Inoltre, alla procedura de qua sono comunque applicabili i Criteri generali di riferimento per il reclutamento di professori e ricercatori, approvati dal Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere in data 7.02.2023, richiamati esplicitamente nell’ incipit del bando. A tali criteri la Commissione si è scrupolosamente attenuta come si evince dall’allegato A) al verbale n. 2. In relazione alle pubblicazioni, la Commissione in particolare ha espresso un indicatore circa l’apporto individuale nel testo delle pubblicazioni riconducibili a più autori mentre non ha ritenuto necessario esplicitare gli indicatori non bibliometrici di riferimento, in quanto sufficienti i criteri indicati nel bando “ di cui al D.M. 7 giugno 2016 n. 120, come integrati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e secondo quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza nella seduta del 22 gennaio 2025 ”. La collocazione editoriale degli articoli in rivista, al contrario di quanto indicato dalla ricorrente, si rinviene nei giudizi espressi che riportano specifici riferimenti alle pubblicazioni in fascia A per entrambi i candidati; inoltre tutte le pubblicazioni presentate sono dotate di ISSN o ISBN e da ciò è possibile dedurre che “ una esplicitazione su tale punto non sarebbe stata un fattore decisivo per la valutazione ”. Alla luce della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, non è necessaria la scelta di avvalersi di un punteggio numerico nella valutazione dei professori e dei ricercatori, per la quale è sufficiente, per l’Università di Trento, l’espressione di un giudizio analitico, anche laddove la legge n. 240 del 2010 per i ricercatori prevede espressamente l’attribuzione di punteggi: è tanto vale a maggior ragione per la selezione dei professori, come ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. L’assenza nell’attribuzione dei punteggi non ha impedito alla Commissione di riconoscere maggiore peso all’attività scientifica rispetto all’attività didattica, come si evince nel verbale 2, ove si evidenziano gli aspetti salienti, mentre il punteggio numerico per sua natura è estremamente sintetico. Per la nomina di un professore è pertanto necessario esprimere un articolato giudizio analitico che sintetizzi gli aspetti salienti soppesati dalla Commissione che risultino di maggior pregio nell’ottica comparativa. La scala di valutazione è stata utilizzata con particolare riferimento alla valutazione delle pubblicazioni. I giudizi non sono identici e la struttura omogenea nella redazione delle valutazioni sui candidati agevola la lettura e conferisce maggiore immediatezza nel cogliere gli aspetti peculiari e le differenze tra i candidati nella prospettiva comparatistica, come si evince invece dal confronto dei giudizi espressi dalla Commissione sui profili della ricorrente e del controinteressato, sia nel giudizio finale che dopo lo svolgimento del seminario ove tale organo conferma di rilevare una differenza sottile ma distinguibile tra i due candidati parlando di “ elevatissima qualità dello studioso ” per il Prof. -OMISSIS- e di “ elevata qualità della studiosa ” per la Prof.ssa -OMISSIS-, evidenziando i punti di forza di entrambi. La ricorrente in tal senso incorre in un travisamento dei fatti, in quanto la Commissione ha valutato come prevalenti i profili complessivi del Prof. -OMISSIS- e della Prof.ssa -OMISSIS-rispetto al terzo candidato, e tra i due studiosi con il profilo migliore, la Commissione, ha indubitabilmente individuato con chiarezza gli elementi che l’hanno portata a individuare come vincitore il Prof. -OMISSIS-. Il verbale esprime una sintesi della volontà e deve rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione dei giudizi, senza costituire una cronistoria dettagliata delle valutazioni. Come confermato dalla costante giurisprudenza, la valutazione della Commissione si connota per un’elevata discrezionalità tecnica, e non può essere condiviso pertanto il tentativo della ricorrente di sostituirsi nelle valutazioni della Commissione, tenuto conto che non è sufficiente la mera non condivisibilità dei giudizi dovendo invece ella dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità della valutazione, non dimostrata nel caso di specie. Il Giudice amministrativo, parimenti, non può sovrapporre il proprio giudizio alla valutazione pur opinabile del competente organo della pubblica amministrazione. La dimensione internazionale dell’attività scientifica e didattica, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, è prevista nei criteri individuati dal bando, così come il riferimento a tematiche interdisciplinari (criteri f), i) ed e)).
Sotto altro profilo, i commissari non presentano alcun profilo di parzialità nei confronti dei candidati, nei termini definiti dalla giurisprudenza univoca. In particolare, il Prof. -OMISSIS- non ha rivestito l’incarico di Coordinatore durante la frequenza del Prof. -OMISSIS- alla Scuola di Dottorato, elezione alla quale è stato chiamato solo quanto il Prof. -OMISSIS- si era già dottorato. Come attestato dai curricula rinvenibili nei portali istituzionali di rispettiva appartenenza, inoltre, tutti i commissari hanno un elevatissimo profilo scientifico professionale non solo a livello nazionale ma anche internazionale. In particolare, il Prof. -OMISSIS- e la Prof.ssa -OMISSIS- vantano svariate e prestigiosissime pubblicazioni anche in lingua inglese e questo aspetto, di per sé, non può che comprovare la conoscenza della lingua inglese. In ogni caso i docenti di prima fascia di lungo corso devono avvalersi di testi giuridici stranieri per redigere le pubblicazioni pertanto è naturale sapere tradurre testi giuridici stranieri come anche consultare la normativa europea, così come partecipare a conferenze e iniziative in lingua inglese. Pertanto, deve intendersi esclusa la necessità di certificazione linguistica. Infine, il parere del Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere, previsto dall’art. 3, comma 3, lett. d) del Regolamento del Comitato non si riferisce al provvedimento di approvazione dei risultati della selezione ma alla fase di attivazione della procedura in merito alla coerenza de criteri specificati nei singoli bandi con quelli generali a tal fine definiti dal medesimo Comitato, nonché in fase di nomina della Commissione.
7. Con atto depositato l’8.01.2026, a mente dell’art. 116, comma 2 c.p.a, la ricorrente ha chiesto altresì che sia annullata la nota di data 11.12.2025 con la quale l’intimata Amministrazione, in tesi, ha disposto solo il parziale accoglimento dell’istanza di accesso agli atti, depositata in data 4.12.2025, ed in ogni caso dell’eventuale silenzio formatosi sulla predetta istanza, relativamente in particolare all’omessa ostensione integrale dell’istanza di partecipazione alla selezione del controinteressato. Ha chiesto, quindi, a questo Tribunale di ordinare a UNITN l’esibizione e la consegna (anche per il tramite del deposito in giudizio) dei documenti richiesti in modo completo, anche nelle forme del duplicato informatico.
8. Con memoria del 16.01.2026 UNITN ha chiesto il rigetto del ricorso per l’accesso agli atti in quanto improcedibile, per effetto del decorso del termine di impugnativa del silenzio perfezionatosi ben prima del 4.01.2026, ed infondato, avendo proceduto l’Amministrazione a rendere disponibile tutti gli atti richiesti dalla ricorrente, che si è concentrata sui “ dati identificativi e di recapito del candidato controinteressato” nonché su “ ogni altro atto o documento (ivi compresi documenti di identità, passaporto, o altro ”, circoscrivendo espressamente la propria richiesta all’indirizzo del vincitore, informazione necessaria per la notifica del ricorso, come palesemente emerge nelle premesse della stessa istanza formale. In tal senso la successiva notifica e deposito del ricorso dimostrano la soddisfazione dell’istanza della ricorrente, con conseguente infondatezza del ricorso.
9. Con memoria del 19.01.2026 la parte ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni con particolare riguardo all’esigenza, disattesa da UNITN, di rispetto del principio del sorteggio, la cui centralità a garanzia dell’imparzialità della nomina dei componenti delle commissioni di valutazione è dimostrata da un recente disegno di legge D.D.L. A.C. 2735 che, in tesi, rappresenta la codificazione di un principio immanente nell’ordinamento. Inoltre, ha fatto richiamo alla precedente sentenza del Consiglio di Stato, 25.10.2024, n. 8516, con la quale è stato annullato il Regolamento di Ateneo di UNITN proprio per il difetto di competenza tecnica in capo al Consiglio di Facoltà per la presenza di “ anche di componenti non esperti della materia per cui è stata indetta la procedura valutativa (Filosofia del Diritto)”, questione che sarebbe del tutto sovrapponibile con quanto censurato nel motivo IV di ricorso afferente l’incompetenza tecnica della commissione quanto alla lingua inglese.
10. Si è costituito in data 9.01.2026 il controinteressato, Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, e con memoria del 19.01.2026 ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato. In particolare, egli ha dedotto che non sussiste alla stregua della giurisprudenza un principio generale dell’ordinamento sul voto segreto nella nomina della Commissione, che invece deve essere espressamente previsto dall’ordinamento di settore e nel caso di specie l’Ateneo trentino non ha previsto nulla al riguardo, mentre la stessa parte ricorrente non ha dedotto la violazione di alcuna specifica norma. Secondo il controinteressato è poi inammissibile la censura di difetto di motivazione nella nomina dei commissari, per carenza di interesse, occorrendo una deduzione circa la mancanza di idonea esperienza in capo ai commissari nominati e, nella fattispecie, la competenza del Prof. -OMISSIS- sussiste alla luce del curriculum allegato alla delibera di nomina. Inoltre, a fronte della qualifica detenuta dai nominati (professore ordinario della materia da vari lustri), l’idoneità ad assumere il ruolo di componente di Commissione deve ritenersi in re ipsa anche relativamente agli altri due componenti nominati salvo, ovviamente, prova contraria che nel caso di specie non è stata introdotta nel giudizio. La censura circa la mancanza di una previsione del sorteggio nei regolamenti di Ateneo, alla luce della reiterata giurisprudenza, deve intendersi infondata, stante il carattere non vincolante di tale misura solo suggerita e non imposta da parte di ANAC e del MIUR, rimanendo nella responsabilità dell’Università individuare e declinare le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo nel modo che meglio si attaglia al contesto organizzativo. La scelta dei professori di I fascia nell’ambito della rosa dei nominativi indicati non avviene a valle di una procedura comparativa fra i medesimi soggetti, trattandosi di mera valutazione di idoneità del docente ad assumere il relativo incarico, puntualmente avvenuta con riferimento alle due docenti individuate dal Comitato per il reclutamento. La consulta dei Direttori, infine, ha espresso il proprio parere sui Criteri generali di scelta dei commissari, in data 5.11.2013, di cui il Comitato ha tenuto conto nella seduta del 14.01.2014. Non sussiste inoltre l’omessa definizione dei criteri di valutazione, poiché risulta che nella seduta di insediamento del 3.06.2025, di cui al verbale n. 1, la Commissione ha fornito specificazione ai criteri indicati dal bando anche in relazione agli indicatori, come emerge dall’allegato A) (quanto all’apporto individuale dei candidati nei lavori in collaborazione, quanto alla prova orale e all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e circa la prefissa scala di valutazione: “ non sufficiente, sufficiente, buono, ottimo eccellente ”). L’omessa rappresentazione degli indicatori non bibliometrici trova risconto nella previsione del bando che, per quanto riguarda la valutazione dell’attività scientifica, ha previsto l’applicazione dei parametri e dei criteri di cui all’Allegato D del DM 07.06.2016, n. 120, a cui la Commissione si è riferita nella fase di valutazione delle candidature. Gli indicatori numerici, pretesi dalla parte ricorrente in applicazione della lex specialis , sono sostituiti dal giudizio analitico, maggiormente tutelante sotto il profilo motivazionale come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale. La Commissione ha inoltre puntualmente utilizzato la scala di valutazione indicata nella fase di valutazione delle pubblicazioni dei candidati (valutando come eccellente la produzione dei primi due graduati e di buon livello le pubblicazioni degli altri tre) come emerge dal verbale n. 2. Le operazioni valutative della Commissione sono caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, come statuito dalla giurisprudenza costante, il che delimita anche il sindacato del Giudice amministrativo. Inoltre, si tratta di un giudizio globale e complessivo e, dunque, le doglianze espresse non manifestamente inammissibili in quanto preordinate a contestare le valutazioni discrezionali della Commissione giudicatrice. Il mero esame del verbale n. 2 delle operazioni concorsuali consente di rilevare che la Commissione ha espresso valutazioni diverse in ordine ai due candidati di cui trattasi nella valutazione complessiva della produzione scientifica, dei curricula e dell’attività didattica, così come “ in ordine al riconoscimento della posizione dei candidati nel panorama di ricerca nazionale e internazionale ”. Dalla lettura dell’allegato A) al verbale n. 2, si evince chiaramente che la Commissione non si è affatto limitata alla ricognizione di titoli e pubblicazioni, in relazione alle quali non è stata considerata la sola quantità ma anche la qualità di quanto prodotto da ciascun candidato, esprimendo un giudizio puntuale ed articolato delle valutazioni effettuate. Il “ grado di indipendenza scientifica acquisito dal candidato rispetto ai gruppi di ricerca nei quali è avvenuta la formazione iniziale ”, è stato puntualmente analizzato dalla Commissione con riferimento ai molteplici profili indicati dal bando mentre la ricorrente riporta in maniera strumentale solo parziali momenti della carriera del vincitore. Il criterio mira ad accertare la acquisita indipendenza scientifica del candidato e non situazioni di conflitto di interesse del giudicante in forza di relazioni con i candidati. In ogni caso il Prof. -OMISSIS- ha conseguito l’incarico di coordinatore solo posteriormente alla frequentazione al corso di dottorato da parte del controinteressato, che ha discusso la tesi di dottorato in data 15.03.2015 ben prima che il Prof. -OMISSIS- assumesse l’incarico in questione. Inoltre, quest’ultimo non era componente della Commissione che ha chiamato il Prof. -OMISSIS- a professore associato presso l’università di Brescia, né della Commissione che lo ha ammesso al dottorato e di quella che ne ha valutato la discussione finale. E, più in generale, non si rinvengono collaborazioni intercorrenti tra i due. Infine, dalla disamina dei verbali si evince che una valutazione comparativa dei candidati migliori è stata effettuata da parte della Commissione, anche con riferimento all’esito del seminario. La ricorrente non ha, da ultimo, dimostrato l’efficienza causale della asserita incompetenza dei commissari nella lingua inglese sulla sua valutazione, e si è ben guardata dall’affermare specificatamente che taluno o tutti i compenti fossero privi della conoscenza della lingua inglese in misura adeguata al ruolo e che tale circostanza l’ha pregiudicata in sede valutativa. La conoscenza della lingua inglese inoltre poteva risultare, alla stregua del bando, anche solo dalla documentazione prodotta. Il compito attribuito alla Commissione in materia non è preordinato alla valutazione del maggiore o minore grado di conoscenza della lingua inglese dei candidati in un quadro comparativo, ma il criterio era finalizzato ad “ accertare” a opera della Commissione “ il livello di conoscenza della lingua inglese in relazione allo svolgimento di attività didattica in tale lingua, sulla base della documentazione prodotta” ed a tale scopo i commissari erano muniti di adeguate competenze, come si evince dai relativi curricula dai quali emerge che gli stessi hanno prodotto svariate pubblicazioni in lingua inglese, il che ovviamente sottende una piena padronanza della stessa. Infine, non ha fondamento la violazione dell’art. 3, comma 3, lett. d) del Regolamento del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere in capo al decreto rettorale di approvazione dei risultati della procedura, in quanto il parere è stato acquisito in via preventiva al momento dell’indizione della procedura. L’infondatezza di tutti i precedenti motivi determina anche quella del motivo sesto che deduce l’invalidità derivata degli atti. Il controinteressato ha altresì prospettato l’infondatezza del ricorso in materia di accesso ex art. 116 c.p.a., in quanto UNITN ha reso disponibile quanto richiesto dalla ricorrente, circoscritto dalla stessa alla sola acquisizione dei dati anagrafici del Prof. -OMISSIS- in vista della notifica del ricorso, avvenuta regolarmente in data 4.12.2025, con piena soddisfazione dell’interesse ostensivo.
11. Nell’udienza camerale del 22.01.2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di accesso agli atti e all’istanza cautelare, come risulta dal relativo verbale d’udienza, a fronte della celere fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso nella data odierna.
12. La Prof.ssa -OMISSIS- ha altresì depositato una memoria in data 17.02.2026 e una memoria di replica in data 25.02.2026. Al riguardo UNITN e il controinteressato, con le rispettive memorie del 26.02.2026, hanno concordemente eccepito la tardività del deposito della memoria del 17.02.2026, chiedendo a questo Tribunale che non se ne tenga conto. Parimenti il Prof. -OMISSIS- ha dedotto l’inammissibilità anche della memoria di replica, mancando il deposito delle memorie conclusionali da parte dell’Amministrazione intimata e del controinteressato, e tanto alla luce della giurisprudenza che ha statuito in tal senso in ragione della necessità di evitare l’elusione dei termini perentori previsti dall’art. 73 c.p.a. Per l’ipotesi di non accoglimento delle suesposte eccezioni, le controparti hanno puntualmente contrastato in rito e nel merito le ulteriori allegazioni difensive della parte ricorrente.
13. Alla pubblica udienza odierna la difesa della Prof.ssa -OMISSIS-, con argomentazioni sinteticamente riassunte a verbale d’udienza, ha recisamente contestato le eccezioni di inammissibilità delle memorie del 17.02.2026 e del 25.02.2026, rappresentando la sussistenza dei presupposti dell’art. 54 c.p.a. per l’autorizzazione al deposito tardivo delle stesse, in particolare per l’assenza di un formale avviso di fissazione dell’udienza pubblica alla data odierna; quindi ha ampiamente discusso nel merito del ricorso. Il difensore del controinteressato, a sua volta, ha replicato alle argomentazioni di controparte insistendo per l’inammissibilità delle memorie e per l’infondatezza nel merito del ricorso, mentre la difesa erariale si è riportata agli scritti. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. In via preliminare devono essere accolte le eccezioni, formulate sia dall’Amministrazione resistente che dalla parte controinteressata, di inammissibilità processuale della memoria depositata dalla parte ricorrente il 17.02.2026, in violazione del termine di 30 giorni liberi di cui all’art. 73 c.p.a., scaduto il 16.02.2026. In accordo con la costante giurisprudenza tale termine deve ritenersi perentorio (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 21.02.2025, n. 1490; Cons. Stato, sez. VI, 22.05.2024, n. 4542). Al riguardo non può essere assecondata la richiesta di autorizzazione al deposito tardivo espressa dalla difesa della ricorrente in sede di discussione orale, per l’insussistenza delle eccezionali ragioni previste dall’art. 54 c.p.a. in quanto la fissazione dell’udienza di merito alla data odierna è avvenuta in sede di udienza cautelare, in data 22.01.2026, alla presenza di tutte le parti ed in particolare con l’accordo del difensore della Prof.ssa -OMISSIS-, che ha ivi rinunciato all’istanza cautelare ed alla richiesta di accesso agli atti a fronte della celere fissazione dell’udienza di merito, come risulta dal verbale di udienza cautelare agli atti che fa piena prova sino a querela di falso.
Merita altresì accoglimento l’analoga eccezione prospettata dalla difesa del controinteressato quanto all’inammissibilità anche della memoria di replica depositata dalla ricorrente il 25.02.2026, in assenza di una memoria conclusionale delle controparti a cui replicare. Il Collegio intende sul punto dare continuità alla giurisprudenza in tal senso consolidatasi ( ex multis Cons. Stato, sez. VI, 23.06.2021, n. 4816; Cons. Stato, sez. V, 3.04.2023, n. 3434; Cons. Stato, sez. IV, 10.04.2025, n. 3075; TAR Lazio, sez. II stralcio, 20.12.2024, n. 23126; TRGA Trento, 21.11.2018, n. 258) poiché la disciplina dell’art. 73 c.p.a. concerne l’“ udienza di discussione”, mentre l’udienza cautelare e le relative facoltà delle parti è disciplinata nell’art. 55 c.p.a. Dunque, la facoltà di “ presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza ” di cui al comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ha riguardo alle memorie depositate per l’udienza di discussione, ossia per l’odierna udienza di merito, nel caso di specie mancanti (in particolare si segnala, per tutte, TAR Lombardia, sez. I, 10.03.2025, n. 843 che ha così condivisibilmente statuito: “ 12.1. L’art. 73, comma 1, c.p.a, per il quale <le parti possono [...] presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi>, ammette chiaramente repliche soltanto alle memorie depositate dalle controparti per l’udienza di discussione, nel senso che l’oggetto della replica debba restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali (Consiglio di Stato, sez. II, n. 6534 del 2019). 12.2. Si è osservato che <[l]a giurisprudenza del giudice amministrativo ha chiarito che ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., [...] le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la ratio legis si individua nell’impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell’evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l’espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica con la conseguente impossibilità per l’avversario di controdedurre per iscritto (Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676). Né la memoria di replica può essere considerata prima memoria se depositata, come nel caso all’esame del Collegio, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 73 c.p.a. (Cons. St., sez. III, 28 gennaio 2015, n. 390; 4 giugno 2014, n. 2861 (Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2019, n. 2855)> (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2025, n. 116). Ciò, naturalmente, fatta salva la possibilità di replicare alla produzione di nuovi documenti, come parimenti previsto dall’art. 73, comma 1”; negli stessi termini ex multis TAR Umbria, 21.06.2023, n. 369; ibidem 13.02.2026, n. 51; Cons. Stato, sez. VI, 25.07.2025, n. 6625).
Pertanto, al fine del decidere, le memorie sopraindicate prodotte dalla parte ricorrente non saranno prese in alcuna considerazione, così come le controdeduzioni alle stesse sviluppate in via subordinata da UNITN e dal Prof. -OMISSIS- nelle memorie del 26.02.2026.
II. Ciò detto il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
III. I primi due motivi di gravame si appuntano sui vizi dei quali sarebbero affetti gli atti impugnati relativi alla nomina della Commissione giudicatrice, segnatamente la delibera del Consiglio di Facoltà del 16.04.025 e quella del Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere del 28.04.2025 nonché le disposizioni regolamentari dell’Ateneo (Regolamento per il reclutamento n. 8/2018 e il Regolamento per la chiamata n. 358 del 2013 del Comitato per il reclutamento) e i Criteri generali ancillari.
IV. Al riguardo non ha pregio la censura espressa nel primo motivo di ricorso per la parte in cui deduce l’omessa applicazione del principio, asseritamente esistente nell’ordinamento, che imporrebbe il voto segreto sulle “ votazioni che coinvolgano giudizi sulle <capacità> e <qualità> delle persone, sulla loro idoneità a svolgere un determinato (prestigioso e delicato) incarico debbono essere assunte a scrutinio segreto ”. Un siffatto principio, ad avviso del Collegio, deve ritenersi insussistente, e ciò in disparte il fatto che nel caso di nomina dei componenti di una Commissione giudicatrice, quale quella di specie, non viene propriamente in considerazione la valutazione puntuale della capacità e qualità delle persone ma la competenza tecnica delle stesse ad assolvere al compito valutativo a cui sono chiamate come esperti della materia. La segretezza del voto, infatti, si pone in conflitto con le esigenze di trasparenza del processo decisionale e di responsabilità alle quali è funzionale la regola generale del voto palese nell’ambito dei collegi amministrativi e con l’obbligo di motivazione ad esse correlato, principi dell’azione amministrativa ex art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “ Principi dell’azione amministrativa ”, e pertanto si giustifica solo in presenza di un’espressa disposizione normativa settoriale relativa al procedimento di cui trattasi stabilita in ragione di una prioritaria necessità di preservare il buon andamento dell’azione amministrativa, altrimenti pregiudicato. Una simile disposizione è inesistente nel caso di specie, in quanto non rinvenibile nell’art. 6 del “ Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 l. n. 240/2020” né in altre disposizioni applicabili al caso (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. III, 07.02.2024, n. 1236, secondo la quale “ non può trovare condivisione l’asserto censorio che propugna la segretezza del voto sulle persone come principio generale dell’ordinamento: al contrario, tale canone di voto deve essere previsto espressamente dall’ordinamento di settore, rispondendo a precipue rationes di indipendenza e riservatezza ”).
V. Nessun pregio ha la censura che obietta l’errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Facoltà nell’espressione del proprio deliberato, derivante dal fatto che l’ordine del giorno aveva il seguente oggetto: “ nomina di commissario interno ”, laddove il Regolamento di Ateneo ammette la nomina di un commissario interno o anche esterno. In tesi della parte ricorrente, si tratterebbe di errore sui presupposti che ha inciso in maniera determinante sull’espressione della volontà collegiale.
L’ordine del giorno della seduta è elemento di per sé estraneo al contenuto della delibera ivi assunta: la delibera del Consiglio di Facoltà cita i presupposti normativi sulla cui scorta l’organo ha operato la designazione del componente interno, in particolare le disposizioni del Regolamento di Ateneo che prevede la facoltà di nomina di un membro interno o esterno e dunque siffatto richiamo ai presupposti normativi del potere esercitato rende sufficiente ragione dell’espressione di una volontà consapevole delle proprie prerogative da parte dell’organo collegiale. La premessa del provvedimento costituisce del resto una parte del testo idonea ad integrarne la motivazione, secondo la stessa definizione dell’art. 3, primo comma, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990: “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Sotto altro profilo, infine, l’esito della volontà espressa dal Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere, quale risulta dal verbale sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario di data 28.04.2025, che dà espressamente conto della astensione di un suo componente, deve intendersi accertativa del voto implicitamente favorevole di tutti gli altri.
VI. La parte ricorrente, sia nel primo che nel secondo motivo di ricorso, si appunta, poi, sull’omessa esplicitazione delle motivazioni da parte del Consiglio di Facoltà nella seduta del 16.04.2025 della scelta vuoi del candidato interno vuoi della rosa dei sei candidati proposti all’attenzione del Comitato per il reclutamento, così come censura per il medesimo vizio quella dello stesso Comitato nella seduta del 28.04.2025 quanto alla selezione delle due professoresse chiamate ad assumere il ruolo di commissarie. Secondo la Prof.ssa -OMISSIS- i provvedimenti gravati sarebbero inficiati da un difetto di motivazione consistente nella mancata esplicitazione delle ragioni per cui il Prof. -OMISSIS-, e non altri, sia stato selezionato tra i componenti interni alla Facoltà (nella rappresentata sussistenza di un altro potenziale candidato) e del perché sia stata individuata quella rosa di sei Professori di prima fascia, e non altro numero tra le centinaia di possibili aspiranti. Tanto è dedotto nella considerazione che i “ Criteri per la scelta dei Commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera ” prevedono che la scelta dei commissari debba ricadere su “ studiosi qualificati o ricercatori riconosciuti tra i massimi esperti nelle discipline rilevanti ai fini della valutazione comparativa”.
VII. In via preliminare vale evidenziare al riguardo che la giurisprudenza condivisa ha statuito che “ l’illegittimità della delibera di nomina dei membri della commissione di gara non può essere ancorata all’omessa motivazione della scelta, quanto piuttosto al dato obiettivo che i soggetti prescelti non siano effettivamente esperti nella materia oggetto di gara: …” (Cons. Stato, sez. VII, 22.07.2022, n. 6446). Infatti, la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici non costituisce, come bene evidenziato dalle resistenti, una procedura comparativa tra soggetti candidabili poiché è sufficiente all’adempimento dell’obbligo motivazionale il richiamo alla normativa di riferimento e l’indicazione della qualità del soggetto nominato (nella specie, come “esperto ”) (cfr. Cons. Stato, sez. II, 19.10.2021, n. 7031, secondo la quale “ Anzitutto, per condivisa giurisprudenza di questo Consiglio (C.d.S., sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6989) <non sussiste alcun particolare obbligo di motivazione in ordine alla scelta dei commissari, giustificandosi la scelta stessa in ragione della qualifica rivestita (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2014, n. 4791; id., sez. VI, 27 agosto 2014, n. 4348)>. In aggiunta s’è chiarito, in senso qui condiviso, che le censure dedotte qui all’esame <appaiono inidonee a configurare vizi di legittimità dell’intera procedura, attenendo ad una fase prodromica ampiamente discrezionale, non richiedente motivazione sulle ragioni della scelta stessa né sulle modalità di individuazione dei singoli, purché idonei a svolgere le funzioni loro affidate.> (cfr., Cons.Stato, Sez. VI, 27 giugno 2014, n. 3260)”; in termini Cons. Stato, sez. VI, 6.05.2016, n. 1829; vedi anche Cons. Stato, sez. VII, 16.05.2025, n. 4208).
Pertanto, rileva esclusivamente la sussistenza dell’idoneità richiesta in capo a ciascun commissario nominato, ossia la qualifica di esperto nella disciplina settoriale, la quale, con riferimento ai membri di cui si discute, è attestata dal fatto che trattasi di professori di I fascia di lungo corso nel macrosettore considerato (il che rende ragione di per sé della qualifica di “ massimo esperto ”), i cui curricula sono rinvenibili ex lege nei siti delle Università di appartenenza, oltreché valutati in sede di designazione (in allegato alla nomina del consiglio di Facoltà quanto al componente interno Prof. -OMISSIS-) costituendo allo scopo motivazione sufficiente per la designazione avversata (cfr. TAR Lombardia Brescia, sez. II, 16.11.2020, n. 799). A conforto di tale conclusione vale evidenziare che la ricorrente non ha nemmeno adombrato l’inidoneità dei commissari, alfine nominati a far parte della Commissione giudicatrice per la procedura in argomento con il decreto rettorale impugnato n. 503 del 21.5.2025, ma si è limitata ad avanzare il difetto di motivazione.
Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento l’identica censura relativa alla mancata esplicitazione delle specifiche circa il possesso dei requisiti richiesti per la nomina dai “ Criteri per la scelta dei Commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera ”, la cui assenza non è stata minimamente provata dalla ricorrente.
Alla luce di ciò, e di quanto si dirà ulteriormente in rigetto del quarto motivo di ricorso, la doglianza non è fondata nel merito, e ciò consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sviluppata da parte del controinteressato.
VIII. Nel secondo motivo di gravame la parte ricorrente prospetta l’illegittimità degli atti Regolamentari dell’Ateneo e dei Criteri generali per il reclutamento, ad essi ancillari, per non aver informato il procedimento della scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici alla procedura del sorteggio, secondo le raccomandazioni suggerite con deliberazione di ANAC n. 1208/2017 (e atto di indirizzo del MIUR n. 39/2018) al fine di prevenire il rischio corruttivo, consistente in fenomeni di distorsione delle procedure selettive.
Il Collegio sul punto presta adesione alla giurisprudenza ormai consolidata che reputa non vincolanti dette indicazioni, del resto proposte dalla stessa Autorità come “ raccomandazioni” e “ suggerimenti” , stante l’autonomia statutaria e regolamentare di cui dispongono le Università (Cons. Stato, sez. VII, 15.07.2024, n. 6313; TAR Lazio Roma, Sez. III-ter, 21.01.2026, n. 1250; TAR Lazio Roma, Sez. III ter, 17.03.2023, n. 4699; TAR Lazio, sez. III Ter, 8.6.2024 n. 11673; Cons. Stato, sez. VII, 26.3.2025 n. 2552; TAR Veneto Sez. I, 25.09.2025, n. 1614). Il che vale a dire che UNITN ha facoltà di fronteggiare siffatto rischio anche mediante altre modalità. In tal senso la resistente rappresenta che la stessa giurisprudenza ha individuato, quale idonee misure allo scopo, anche la nomina di commissari esterni all’Università, come è prescritto per due sui tre componenti secondo le disposizioni a cui deve informarsi la procedura di nomina in esame (art. 6 del Regolamento di Ateneo sopra citato, secondo il quale “ 1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Rettore nomina una Commissione di valutazione composta da tre componenti appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. Di questi, due componenti sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e un componente è indicato dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura. 2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. 3. Almeno due componenti della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un componente proveniente da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia è stabilita dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010. […]”) tanto più che nel caso di specie si tratta di selezione aperta solo agli esterni (Cons. Stato, sez. VII, 4.06.2024, n. 5024). UNITN deduce altresì come, prima ancora, allo stesso scopo sia orientato il complesso procedimento di individuazione dei componenti delle commissioni applicato nel caso di specie in osservanza dell’art. 6 del Regolamento, che si distribuisce su organi diversi: il Consiglio di Facoltà e il Comitato di reclutamento, nonché il Rettore per l’atto di formale nomina, modalità anch’esse funzionali a perseguire l’obiettivo di prevenzione in questione. Nessun rilievo di diritto positivo emerge, infine, dalla proposta di legge che si orienterebbe in tale senso, di cui è menzione nella memoria prodotta in vista dell’udienza camerale, circostanza che, semmai, evidenzia allo stato l’insussistenza di un vincolo cogente in materia.
IX. Da ultimo, sempre a rigetto del secondo motivo di gravame, è smentita l’illegittimità dei “ Criteri per la scelta dei Commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera” (del 29.03.2022) per la dedotta mancanza dell’espressione del parere dei Direttori delle strutture accademiche interessate, in violazione dell’art. 3, comma 3, lett. a), del Regolamento emanato con D.R. n. 358 del 21.06.2013. In primis deve evidenziarsi che la richiamata disposizione si riferisce ai “ Criteri generali di riferimento per il reclutamento di professori e ricercatori ” dd. 7.2.2023 (versione più recente di precedenti documenti del 2014 e del 2018) (doc. 3 parte resistente) costituenti linee guida quanto alle modalità di effettuazione delle procedure selettive sia in riferimento ai professori di prima e seconda fascia sia in relazione ai ricercatori, che sono stati approvati sulla scorta del parere della consulta dei Direttori. I, diversi, “Criteri per la scelta dei Commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera ”, approvati nell’ultima stesura in data 29.3.2022, pur in assenza di previsioni specifiche in tal senso sono stati comunque sottoposti alla Consulta dei Direttori, come risulta dalla seduta del 14.01.2014 del Comitato per il reclutamento delle carriere (doc. 21 UNITN), nella loro versione inziale (del 2013) in quanto le successive modifiche hanno riguardato solo l’adeguamento normativo. La censura pertanto è infondata.
X. Anche il terzo motivo di ricorso non merita condivisione. Esso si appunta diffusamente sul contenuto della valutazione espressa dalla Commissione, rilevandone i vizi meglio dettagliati nella premessa in fatto.
Ad avviso del Collegio non trova, anzitutto, fondamento la censura che obietta l’omessa prefissione dei criteri affidati dal bando alla Commissione (si fa richiamo al passaggio del bando che stabilisce per quanto riguarda la valutazione dei titoli: “ La Commissione di valutazione individuerà un insieme di indicatori, sia bibliometrici sia non bibliometrici, tali da rendere possibile la quantificazione dei parametri e da permettere una efficace selezione degli/delle idonei/idonee al ruolo previsto dal bando ”), e ancor meno la doglianza che si appunta sull’assenza di regole di dettaglio ai fini della valutazione. I criteri sono stati individuati dalla Commissione come si evince dal contenuto del Verbale n. 1 del 3.06.2025 di insediamento ed in particolare l’organo collegiale ha espressamente fatto richiamo, riportandoli nell’allegato A, ai criteri dettagliati nel bando, a loro volta rinvenienti nella deliberazione del Consiglio di Facoltà e validati dal Comitato per il reclutamento. Inoltre, la Commissione ha individuato ulteriori indicatori concernenti la valutazione delle pubblicazioni, ritenendo di soppesare le “ esplicite dichiarazioni presenti nel testo della pubblicazione circa l’apporto dei singoli autori” (indicatore per valutare l’apporto individuale dei candidati nei lavori in collaborazione). La Commissione non ha, per contro, ritenuto necessario dover esplicitare gli indicatori non bibliometrici di riferimento, in quanto ha reputato sufficiente il riferimento contenuto nel bando quanto ai criteri non bibliometrici per le pubblicazioni indicati nell’Allegato D al D.M. 7 giugno 2016 n. 120, i medesimi usati anche ai fini delle valutazioni dell’ASN: pur riferita ai criteri per l’abilitazione nazionale dei professori, siffatta scelta deve ricondursi alla discrezionalità spettante alla Commissione sul punto. Dimostra l’applicazione di tali criteri, secondo quanto sottolineato dalle resistenti, nel verbale n. 2 e 3, ad esempio, la valutazione svolta per determinare la collocazione editoriale degli articoli in rivista (cfr. verbali “ La produzione scientifica “minore” del Prof. -OMISSIS- trova collocazione in sedi editoriali prestigiose – riviste in classe A e volumi di rilevanza internazionale con meccanismi di peer review (…)” e per la candidata -OMISSIS-: “ Le pubblicazioni “minori” trovano tutte collocazione in sedi editoriali prestigiose, prevalentemente in riviste di classe A” ). Inoltre, tutte le pubblicazioni presentate dai due candidati sono dotate di ISSN o ISBN, rendendo in concreto non utile una ulteriore esplicitazione di criteri su tale aspetto della valutazione delle pubblicazioni, come condivisibilmente rilevato da UNITN. Coerentemente, nelle valutazioni espresse dalla Commissione sulla produzione scientifica dei candidati, nei medesimi verbali, si dà particolare importanza alle monografie quali elementi distintivi che contribuiscono a delineare il profilo scientifico dei candidati.
La Commissione ha altresì individuato ulteriori indicatori: con riferimento in particolare alla prova orale ha stabilito quanto segue: “ la Commissione stabilisce fin d’ora che questa consisterà in una presentazione delle proprie linee di ricerca da parte dei candidati della durata di 20 minuti, che i candidati dovranno svolgere in lingua inglese, cui seguiranno domande poste dalla Commissione. La Commissione valuterà il seminario svolto dai candidati individuati come comparativamente migliori, tenendo conto dei seguenti fattori: capacità espositiva, chiarezza ed esaustività dell’esposizione, congruenza dell’attività di ricerca svolta e delle prospettive di sviluppo in relazione al profilo identificato dal settore disciplinare di indizione.
La Commissione, nei confronti del/delle candidate che ritiene comparativamente migliori tenendo conto dei criteri definiti dal bando, accerterà il livello di conoscenza della lingua inglese in relazione allo svolgimento di attività didattica e di ricerca in tale lingua, sulla base della documentazione prodotta e, in particolare, in base alla documentata attività di ricerca e didattica all’estero in lingua inglese; delle pubblicazioni in lingua inglese; delle certificazioni linguistiche. Ad integrazione della documentazione prodotta, la Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese in occasione della presentazione in inglese che costituisce la prova orale”.
Infine, ha precisato che “ La commissione utilizzerà nella valutazione dei candidati la seguente scala di valutazione: non sufficiente, sufficiente, buono, ottimo eccellente ”.
Preme evidenziare che la giurisprudenza condivisa ha affermato, con riguardo alla doglianza per cui la Commissione si sia limitata a riprodurre i criteri dettati dal Regolamento dell’Ateneo senza aggiungerne altri, “ che è legittimo l’operato della Commissione, che si limiti a richiamare i criteri normativamente prefissati, senza aggiungerne altri, né introdurre sub-criteri, quando i criteri prefissati siano già sufficientemente prescrittivi e dettagliati da costituire una traccia operativa idonea su cui incardinare l’attività della Commissione e tenuto conto che l’art. 4 cit. [del decreto del 2017 concernente le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori ] delinea l’introduzione di criteri suppletivi come mera facoltà e non come obbligo per la Commissione stessa” (sul tema v. Cons. Stato, sez. VII, 13.06.2024, n. 5330).
Sotto altro profilo, secondo la parte ricorrente, servivano in particolare indicatori numerici per il giudizio di prevalenza previsto nel bando come segue: “ il peso totale degli indicatori che misurano l’attività didattica non deve superare il peso assegnato a quelli che misurano il lavoro di ricerca ”. Premesso che il bando sul punto precisava anche testualmente che “ In ogni caso, l’inclusione di un/una candidato/a in una lista d’idonei/idonee, o la sua esclusione, non avverrà sulla base di un singolo indicatore o tramite l’utilizzo di puri algoritmi numerici ”, come statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, con riferimento alla selezione dei ricercatori ed a maggior ragione volevole per i professori, l’Università di Trento può non avvalersi di un punteggio numerico nella valutazione dei candidati, sostituibile da un motivato giudizio analitico, orientamento confermato dal Consiglio di Stato per quanto attiene alle procedure di reclutamento in ambito universitario (Cons. Stato, sez. VI, 18.10.2017, n. 4832; Cons. Stato, sez. VII, 15.05.2025, n. 4185; Cons. Stato, sez. VII, 10.11.2025, n. 8698; TRGA Trento 15.06.2023, n. 98 sul punto non riformata da Cons. Stato, sez. VII, 25.10.2024, n. 8516) e, come meglio si vedrà in seguito, si rinviene nei verbali della Commissione un sufficiente giudizio analitico sugli elementi della valutazione rilevanti.
XI. Non trova riscontro negli atti della Commissione quanto censurato, ancora, nel terzo motivo di gravame, circa il fatto che mancherebbe totalmente la valutazione comparativa sia della prima fase (verbale 2) che della seconda fase di individuazione del vincitore (verbale 3) nonché del fatto che il giudizio sulla prova orale sarebbe formulato in modo pressoché identico per i due candidati migliori e non farebbe riferimento ai criteri generali prefissati. Secondo la ricorrente una simile verbalizzazione impedirebbe di comprendere le ragioni della prevalenza del primo graduato sulla seconda. Ulteriore elemento di criticità al riguardo sarebbe rinvenibile nel fatto che il giudizio finale è identico al giudizio complessivo sui titoli e pubblicazioni e non terrebbe conto dell’esito della prova orale. Inoltre, sempre secondo la ricorrente, non emerge nella valutazione il confronto tra titoli e curricula dei candidati. Il tutto in tesi della ricorrente, e come meglio descritto nella premessa in fatto, impedisce la ricostruzione dell’iter logico che ha condotto all’esito della selezione ed alla preferenza del candidato vincitore a detrimento della parte ricorrente.
In primis deve rilevarsi che la verbalizzazione delle sedute della Commissione non deve dare puntuale documentazione di ogni passaggio non costituendo una cronologia dettagliata del confronto dei curricula e degli altri elementi di valutazione dei candidati, ma deve esprimere una sintesi della comparazione e della composizione dei giudizi resi, rendendo altresì percepibile l’iter logico delle valutazioni espresse senza costituire una cronistoria dettagliata di tutte le valutazioni (TRGA Trento, 15.12.2025, n. 190).
In secondo luogo, sempre in termini generali, occorre rammentare che le operazioni valutative della Commissione valutatrice sono caratterizzate dall’esercizio di discrezionalità tecnica, il che delimita il sindacato spettante a questo Giudice, come risulta dalla giurisprudenza consolidata anche di questo Tribunale ( ex multis da ultimo sentenza TRGA Trento 3.12.2021 n. 192, ivi: “ le valutazioni della Commissione giudicatrice costituiscono espressione di ampia discrezionalità sindacabile da parte del Giudice amministrativo solo nel caso in cui trovino ictu oculi evidenza profili di irragionevolezza, erroneità e travisamento dei fatti od arbitrarietà (cfr. sul punto, ex plurimis, C.d.S., sez. V, n. 6518/2018). Infatti anche volendo valorizzare quella giurisprudenza che afferma la sindacabilità da parte del Giudice amministrativo dei giudizi della Commissione non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dalla Commissione, ma anche con la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, ciò è tuttavia ammissibile soltanto se risultino elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà subito rilevabile (cfr., ad es., C.d.S., sez. VI, n. 202/2021 ”).
Inoltre nell’ambito dei concorsi universitari, “ il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, che, oltre ad essere connotata da ampia discrezionalità tecnica, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando. In questo tipo di procedure, in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli, come è anche nel caso di specie, la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento. Pertanto, il fatto che la valutazione compiuta dalla Commissione sia di carattere comparativo non implica che, per ciascun punto che compone il giudizio comparativo finale, debba essere espressamente esplicitato ogni singolo elemento preso in esame e le relative considerazioni in merito. Infatti, la valutazione comparativa si realizza attraverso un raffronto complessivo delle capacità e dei titoli dei candidati .” (Con Stato, sez. VII, 15.05.2025, n. 4185).
Pertanto, la valutazione comparativa che costituisce l’esito finale della valutazione della Commissione, consiste in un raffronto globale e complessivo della capacità dei candidati e non impone che ogni singolo giudizio debba riportare una specifica valutazione comparativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16.07.2015, n. 3561: “ La valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. Ne consegue ancora che la suddetta valutazione specifica dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione ” (in termini TAR Toscana Firenze, Sez. I, 23.06.2022, n. 851; TAR Toscana Firenze, sez. I, 08.06.2021, n. 855; e, da ultimo tra le tante, TAR Lazio, sez. III ter, 16.02.2026, n. 2953). Infatti, costituisce affermazione costante nella condivisibile giurisprudenza (TAR Milano, sez. V, 18.07.2025, n. 2724) “ ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598)» (Cons. Stato, Sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5685; in termini, Tar Lazio, III ter, 12 giugno 2025, n.11540)”.
XII. Come evidenziato dal controinteressato e dalla stessa Amministrazione, la disamina del contenuto dei verbali (segnatamente i verbali n. 2 e 3) rende ragione in termini descrittivi e sufficientemente analitici, delle ragioni della preferenza accordata al Prof. -OMISSIS- Purin, e conduce a ritenere non inficiate dai vizi dedotti in giudizio le conclusioni cui è pervenuta la Commissione, non rinvenendosi errori di fatto o macroscopiche illogicità, quanto piuttosto valutazioni non condivise, cui però non ne può essere sostituita una (eventualmente) diversa di questo Giudice.
In particolare, la comparazione si evince dal giudizio descrittivo anche se le due candidature collocate al primo e secondo posto della graduatoria differiscono per sfumature, il che è però compatibile con due candidature eccellenti quali sono quelle espresse dalla ricorrente e dal controinteressato. Nell’iter logico di valutazione seguito, la Commissione ha posizionato tutti i candidati su livelli differenti, tutti maturi ma a diversi livelli di maturità: due eccellenti e tre buoni, motivando specificamente, in seguito, quali fossero gli elementi che portavano all’individuazione della graduatoria finale. La descrizione non è identica e l’uso di fraseggi omogenei è legittimo alla luce della giurisprudenza (cfr. cit. sent. TAR Milano 2724/2025 “.. in ogni caso, l’uso di espressioni di stile non determina, in sé, la illegittimità della valutazione, ove non si traduca in una motivazione meramente apparente ”).
Dal verbale n. 2 (allegato A) emerge un giudizio articolato sulle valutazioni effettuate.
In tema di didattica, ad esempio, il bando attribuiva rilevanza al carattere internazionale dei titoli di didattica e ricerca e delle pubblicazioni, e dal curriculum del candidato vincitore emerge l’esperienza in tal senso (in Italia, Spagna ed America Latina) che giustifica l’apprezzamento in merito svolto dalla Commissione.
Quanto al seminario, condotto in lingua inglese, la Commissione ha rilevato che lo stesso ha confermato la “ elevatissima” qualità di studioso del Prof. -OMISSIS-, in luogo di quella – giudicata “ elevata” – della ricorrente e dunque si è data conferma di una differenza sottile ma distinguibile tra i candidati.
La ricorrente deduce che la Commissione avrebbe omesso ogni valutazione “in ordine al riconoscimento della posizione dei candidati nel panorama di ricerca nazionale e internazionale” indicando altresì quali a suo giudizio sarebbero stati gli elementi da prendere in considerazione al riguardo, e come avrebbe dovuto concludersi la valutazione. In realtà tale aspetto è stato considerato dalla Commissione come si evince a pag. 7 dell’allegato A al verbale n. 2 ove viene rilevato che il Prof. -OMISSIS- è stato “ Principal investigator di un importante progetto di ricerca internazionale…e membro di numerosi gruppi di ricerca nell’ambito di progetti nazionali (PRIN) ed internazionali; è stato relatore o organizzatore di numerosi eventi convegnistici di impronta internazionale…è inoltre membro di numerose organizzazioni e fondazioni internazionali ” ed ancora “ Quanto all’attività didattica, essa è stata intensa negli anni di insegnamento in Cile che in quelli trascorsi presso l’Università di Brescia, ha riguardato vari ambiti delle discipline penalistiche e si è espressa anche attraverso incarichi di docenza presso università straniere, in Spagna e in Argentina, con il ruolo di Visiting Professor ”. Della Prof. ssa -OMISSIS-, invece, è stata apprezzata, fra l’altro, la conoscenza della dogmatica “ italiana e straniera ”, è stato rilevato che “ due contributi sono redatti in lingua tedesca e pubblicati in una delle più prestigiose riviste internazionali ”, è stato rappresentato che la ricorrente “ è principal investigator in due progetti di ricerca internazionali e ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali ”, è stata sottolineata “ la costante collaborazione con l’Università di Innsbruck”.
La ricorrente si duole, ancora, del fatto che la Commissione avrebbe omesso di valutare l’indicatore “ capacità di dirigere un gruppo di ricerca ” e quello “capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto soprattutto in ambito internazionale ” e al riguardo rappresenta di aver allegato diversi titoli a dimostrazione della propria capacità di coordinare e dirigere gruppi di ricerca e del fatto di aver ottenuto diversi finanziamenti. Il Prof. -OMISSIS-, invece, non avrebbe presentato alcun titolo rilevante con riferimento ai citati criteri.
Invero, anche siffatto aspetto è stato analizzato dalla Commissione: l’odierno controinteressato è stato “ Principal investigator di un importante progetto di ricerca internazionale finanziato da Fondecyt su base fortemente selettiva e membro di numerosi gruppi di ricerca nell’ambito di progetti nazionali (PRIN) ed internazionali ”. Si tratta comunque di indicatori da valutarsi dal punto di vista qualitativo e non quantitativo (come prescritto dal bando a pag. 6 “ La valutazione di tale capacità, sia essa potenziale o comprovata, non si limiterà ad una semplice applicazione di indicatori numerici, come il numero di progetti presentati in veste di Principal Investigator o il numero di tesi di laurea e dottorato supervisionate, ma si baserà su un’attenta analisi del curriculum del/della candidato/a ”), circostanza che giustifica la discrezionalità nel relativo apprezzamento da parte della Commissione.
Per la valutazione dei titoli, occorre far richiamo a quanto espresso sempre nell’allegato A al verbale n. 2, dalla lettura del quale si evince chiaramente che la Commissione non si è limitata alla ricognizione di titoli e pubblicazioni, in relazione alle quali non è stata considerata la sola quantità ma anche la qualità di quanto prodotto da ciascun candidato, esprimendo un giudizio puntuale ed articolato delle valutazioni effettuate. Analogamente, in relazione all’attività didattica, non possono essere apprezzate le critiche sulla valutazione circa la insondabilità dei sistemi accademici cileno e spagnolo presso i quali è stato impegnato il controinteressato. Al riguardo vale rammentare che il bando attribuiva espressa rilevanza al carattere internazionale dei titoli e delle pubblicazioni e l’esperienza del candidato -OMISSIS- emerge dal curriculum prodotto nel senso della consolidata esperienza didattica e di ricerca all’estero, come già si è ricordato.
XIII. Inoltre, e per completezza, deve altresì rilevarsi che il criterio della “ rilevanza sul piano degli studi di carattere internazionale” che è stato valorizzato nel giudizio conclusivo, al contrario di quanto afferma la ricorrente, è previsto nel bando (“f) partecipazione o responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi e che prevedano la revisione tra pari; […] i) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione”, così come il riferimento a tematiche interdisciplinari è espressamente presente all’interno dei criteri di valutazione della produzione scientifica , (“e) coerenza con le tematiche del gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate ”) .
Sotto altro profilo, sempre in contrasto con quanto dedotto dalla parte ricorrente, la Commissione ha utilizzato la scala di valutazione prefissatasi, in particolare nella disamina delle pubblicazioni dei candidati, giudicando come “ eccellente” la produzione dei primi due graduati, ma rassegnando anche la valutazione di “ buon livello ” con riferimento alle pubblicazioni di ulteriori tre candidati, così come emerge dal verbale n. 2.
XIV. Infine, non può trovare condivisione la conclusione circa la errata valutazione da parte della Commissione del criterio del “grado di indipendenza scientifica acquisito dal candidato rispetto ai gruppi di ricerca nei quali è avvenuta la formazione iniziale” , il quale non è mirato ad individuare la sussistenza di un conflitto di interessi tra i commissari ed i candidati, come sembra adombrare la parte ricorrente laddove evidenzia profili di asserita parzialità del commissario interno Prof. -OMISSIS-, ma ha l’obbiettivo di accertare l’acquisita indipendenza scientifica del candidato rispetto ai gruppi di ricerca originari (quale segno di maturazione di autonomia scientifica). Le ragioni di incompatibilità sono, invece, descritte dalla giurisprudenza che sancisce l’insufficienza di un mero rapporto professionale e di collaborazione scientifica e comunque l’obbligo di astensione sono nei casi tassativamente intesi dell’art. 51 c.p.c. (Cons. Stato sez. VII, 18.03.2025, n. 2236). Sul punto, vale evidenziare che la parte controinteressata ha circostanziato, l’infondatezza dei profili di colleganza adombrati dalla ricorrente nei termini seguenti “ va evidenziato che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il Prof. -OMISSIS- ha assunto il citato incarico soltanto a far data dal 23.09.2015, allorquando il Prof. -OMISSIS- aveva già ultimato la frequentazione del corso di dottorato. Ed invero, il Prof. -OMISSIS- ha discusso la propria tesi di dottorato il 15.03.2015 ben prima, quindi, che il Prof. -OMISSIS- assumesse il menzionato incarico. Nè il Prof. -OMISSIS- era componente della Commissione che ha deliberato la chiamata a Professore Associato del Prof. -OMISSIS- presso l’Università di Brescia. Né, infine, il Prof. -OMISSIS- ha fatto parte della Commissione che ha ammesso il controinteressato al dottorato e di quella che ne ha valutato la discussione finale. Più in generale, non rinvengono – né, del resto, la ricorrente ha adombrato alcunché al riguardo – collaborazioni intercorrenti fra il Prof. -OMISSIS- e il Prof. -OMISSIS- ”, aspetti che si contrappongono e non trovano smentita in quanto dedotto dalla parte ricorrente, mentre la Amministrazione resistente ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante che il Prof. -OMISSIS- non ha rivestito l’incarico di coordinatore durante la frequenza del Prof. -OMISSIS- alla scuola di dottorato, come emerge dagli estratti di verbale sub doc. 23, ove emerge che solo dal 23.09.2015 il primo è stato eletto coordinatore.
Invece, il criterio dell’indipendenza in questione, alla stregua del bando doveva essere valutato sotto molteplici profili (“ dalla percentuale di prodotti di ricerca presentati con co-autori/autrici diversi da quelli dei gruppi sopra menzionati, oppure dalla permanenza in centro di ricerca diversi da quello di origine, dagli inviti presso università o istituzioni di prestigio come Visiting Professor, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a comitati scientifici di riviste di rilievo, la direzione di collane editoriali e simili” ), esaminati dalla Commissione con riferimento ad entrambi, seppure con conclusioni non ritenute condivisibili dalla parte ricorrente.
XV. Quanto alla valutazione comparativa finale dei due candidati non può essere condivisa l’obiezione di sovrapponibilità dei rispettivi giudizi finali, rappresentata in più occasioni dalla parte ricorrente. Infatti, la valutazione finale complessivamente e comparativamente conseguita dalla odierna ricorrente e dal controinteressato trova pieno riscontro nelle valutazioni operate dalla Commissione.
Il Prof. -OMISSIS- è stato ritenuto uno studioso “assolutamente ” maturo, mentre la ricorrente è stata valutata come “ pienamente ” matura. Sono lodati per l’originalità e la solidità dell’approccio dogmatico e teorico, con le loro monografie definite di “ eccellente qualità” (-OMISSIS-) e di “ elevata qualità” (-OMISSIS-), con la ulteriore differenza che il Prof. -OMISSIS- ha una “ primaria rilevanza sul piano degli studi di carattere internazionale ” ed è stato professore all’estero, con docenze in diversi Stati stranieri, mentre la Prof.ssa -OMISSIS-vanta una costante collaborazione con l’Università di Innsbruck.
XVI. Alla luce di quanto sopra evidenziato, ad avviso del Collegio, non trovano fondamento in definitiva le censure espresse nel ricorso quanto alla valutazione svolta dalla Commissione, e ciò consente di prescindere dalla relativa inammissibilità rappresentata sia dall’Amministrazione che dal controinteressato. Al riguardo, la ricorrente tradisce il tentativo di far operare al Giudice un inammissibile nuovo giudizio sostituendosi alla Commissione, cosa evidentemente preclusa al sindacato del Giudice amministrativo secondo la pacifica giurisprudenza sopraesposta, come dimostrato dall’enfasi nella prospettata analisi di tutti gli aspetti della valutazione puntualmente riproposti e risolti dalla ricorrente nel senso di una personale autovalutazione di superiorità rispetto al vincitore. Vale rammentare sul punto, e nuovamente, la giurisprudenza consolidata secondo la quale “nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24)» (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 3456)” (citata sent. TAR Milano 2724/2025).
XVII. Anche il quarto motivo non è meritevole di positivo apprezzamento, nella parte in cui deduce la mancata attestazione della conoscenza della lingua inglese in capo ai commissari “ per un livello superiore o pari a quello dei candidati esaminandi tali da poter esprimere un giudizio sulla conoscenza o l’uso appropriato della lingua inglese” , che secondo la parte ricorrente sarebbe richiesto dalle norme e dal bando oltreché dalla giurisprudenza sulla competenza dei membri della commissione.
Al riguardo deve evidenziarsi che, in adesione con quanto rappresentato dalla resistenti, il criterio in argomento non è preordinato ad attribuire alla Commissione il compito di valutare il maggiore o minore grado di conoscenza della lingua dei candidati in un quadro comparativo, come si evince dal tenore del bando che demandava alla Commissione il compito di “ accertare” “il livello di conoscenza della lingua inglese in relazione allo svolgimento di attività didattica in tale lingua, sulla base della documentazione prodotta” . In tal senso è pienamente condivisibile quanto osservato dalle parti resistenti, circa il fatto che il ruolo svolto dai commissari, professori di prima fascia esperti di lungo corso nel panorama internazionale, valga a testimoniare la competenza anche su tale aspetto, come si evince dai curricula vitae pubblicati nei portali istituzionali e dalle pubblicazioni prodotte in lingua inglese e dalle attribuzioni ivi rappresentate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16.05.2025, n. 4196 “ la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza ”; conforme Cons. Stato, sez. III, 3.10.2025, n. 7712 ) .
In ogni caso, vale evidenziare che il profilo in questione è diverso dall’oggetto principale della valutazione, solo per il quale si esige in capo a ciascun commissario la competenza scientifica nel settore disciplinare oggetto di concorso alla stregua delle disposizioni applicabili all’Ateneo. In via dirimente, per il rigetto del motivo di gravame, soccorre pertanto la giurisprudenza consolidata, alla quale si presta adesione, ove si precisa che è sufficiente che la Commissione disponga complessivamente la competenza richiesta (Cons. Stato, Sez. IV, 31.08.2018, n. 5129; TRGA Trento, 19.04.2023, n. 57; Cons. Stato, Parere n. 259/2025 del 27.03.2025: “ Intuitive esigenze di speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa postulano che il requisito di esperto proprio di ciascun commissario deve essere valutato con ragionevolezza, evitando che un’interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto in ciascuna delle materie d’esame (per titoli di studio, riconoscimenti scientifici, esperienza professionale) comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato ad operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati (Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2015, n.5137; sez. III, 21 ottobre 2020, n. 6366)” e nel caso di specie manca da parte della ricorrente una comprovata critica sulla competenza in lingua inglese di tutti i componenti della Commissione. Infine, sul punto, è appena il caso di evidenziare la non pertinenza della sentenza del Consiglio di Stato 25.10.2024, n. 8516 richiamata da ultimo dalla ricorrente, che ha evidenziato la mancanza di competenza, peraltro nella disciplina di settore, in capo non alla Commissione ma ad un diverso organo (Consiglio di Facoltà) chiamato a concludere il procedimento di selezione alla stregua della precedente versione del Regolamento di Ateneo.
XVIII. Né miglior sorte ha il vizio dedotto nel quinto motivo, che deduce la violazione dell’art. 3, comma 3, lettera d), del Regolamento del Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere, emanato con D.R. n. 358 del 21.06.2013 che demanda al Comitato di “ esprimere il proprio parere sullo svolgimento delle singole procedure di selezione e promozione o sulle procedure di chiamata diretta ”, non rivenendosi nel decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura impugnato - D.R. n. 1240 del 21.10.2025 - il parere del predetto Comitato. Deve al riguardo essere condivisa l’interpretazione di UNITN che rimanda al parere espresso in via preventiva dal Comitato sugli atti della procedura, come ricostruito nella premessa in fatto, con esclusione della necessità di un’ulteriore approvazione degli esiti della selezione, che è rimessa invece esclusivamente al Rettore nel caso di procedura comparativa.
XIX. L’infondatezza di tutti i motivi sopraesposti determina il rigetto anche del sesto motivo che deduce il vizio di invalidità derivata.
XX. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente e del controinteressato nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ND AR, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
CI AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI AM | ND AR |
IL SEGRETARIO