TAR Trento, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 50
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio del voto segreto

    Il Tribunale ha ritenuto insussistente il principio del voto segreto nella nomina di commissioni giudicatrici, in quanto tale principio non è espressamente previsto dalla normativa di settore e contrasta con i principi di trasparenza e motivazione. La nomina dei commissari è avvenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari dell'Ateneo.

  • Rigettato
    Errore sui presupposti nella nomina del commissario interno

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ordine del giorno sia estraneo al contenuto della delibera e che la delibera stessa, richiamando i presupposti normativi, abbia reso sufficiente ragione dell'espressione di una volontà consapevole delle proprie prerogative da parte dell'organo collegiale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione nella nomina dei commissari

    Il Tribunale ha ritenuto che la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici non richieda una motivazione dettagliata, essendo sufficiente il richiamo alla normativa di riferimento e l'indicazione della qualità di esperto dei soggetti nominati. La competenza dei commissari è attestata dalla loro qualifica di professori di I fascia.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti regolamentari per mancata previsione del sorteggio

    Il Tribunale ha ritenuto che le raccomandazioni dell'ANAC non siano vincolanti per le Università, le quali godono di autonomia statutaria e regolamentare. L'Università di Trento ha adottato altre misure idonee a prevenire il rischio corruttivo, come la nomina di commissari esterni.

  • Rigettato
    Illegittimità dei Criteri per la scelta dei Commissari per mancata consultazione dei Direttori

    Il Tribunale ha ritenuto che i "Criteri generali di riferimento per il reclutamento" siano stati approvati sulla base del parere della consulta dei Direttori. I "Criteri per la scelta dei Commissari", pur in assenza di previsioni specifiche, sono stati sottoposti alla Consulta dei Direttori nella loro versione iniziale.

  • Rigettato
    Violazione del bando per omessa prefissione dei criteri di valutazione

    Il Tribunale ha ritenuto che i criteri di valutazione siano stati individuati dalla Commissione nel verbale n. 1, richiamando quelli dettagliati nel bando e derivanti dalle deliberazioni del Consiglio di Facoltà e del Comitato per il reclutamento. La Commissione ha ritenuto sufficiente il riferimento ai criteri non bibliometrici indicati nell'Allegato D al D.M. 7 giugno 2016 n. 120.

  • Rigettato
    Omessa prefissione di indicatori numerici

    Il Tribunale ha affermato che non è necessaria la scelta di un punteggio numerico nella valutazione dei professori, essendo sufficiente un motivato giudizio analitico, come confermato dalla giurisprudenza. Il bando stesso precisava che l'inclusione o esclusione non avverrà sulla base di puri algoritmi numerici.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto/insufficienza della motivazione nell'uso della scala di valutazione

    Il Tribunale ha rilevato che la scala di valutazione è stata utilizzata, in particolare per la valutazione delle pubblicazioni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruenza ed irrazionalità delle scelte valutative

    Il Tribunale ha affermato che la verbalizzazione delle sedute non deve essere una cronistoria dettagliata, ma una sintesi della comparazione. Le operazioni valutative sono caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di palese inattendibilità o insostenibilità. La valutazione comparativa è un raffronto globale e complessivo. La Commissione ha fornito giudizi descrittivi e sufficientemente analitici, evidenziando differenze sottili ma distinguibili tra i candidati.

  • Rigettato
    Mancata valutazione adeguata della posizione dei candidati nel panorama internazionale

    Il Tribunale ha rilevato che la Commissione ha considerato la dimensione internazionale dell'attività scientifica e didattica di entrambi i candidati, come risulta dai verbali. La ricorrente non ha dimostrato la palese inattendibilità o insostenibilità della valutazione della Commissione.

  • Rigettato
    Mancata valutazione di criteri generali quali capacità di dirigere un gruppo di ricerca e attrarre finanziamenti

    Il Tribunale ha ritenuto che tali indicatori siano stati analizzati dalla Commissione, ma che la valutazione debba essere qualitativa e non quantitativa, come prescritto dal bando. La ricorrente non ha dimostrato la palese inattendibilità della valutazione.

  • Rigettato
    Valutazione delle pubblicazioni non conforme al bando e alle linee guida ANVUR

    Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia valutato la qualità delle sedi editoriali e il rilievo internazionale delle pubblicazioni. La ricorrente non ha fornito prova di una valutazione palesemente inattendibile o insostenibile. La valutazione della dimensione internazionale è prevista dal bando.

  • Rigettato
    Valutazione dei titoli non ordinata e analitica

    Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia effettuato una valutazione puntuale e articolata dei titoli, considerando la qualità e non solo la quantità. La valutazione comparativa è un raffronto globale e non richiede l'esplicitazione di ogni singolo elemento.

  • Rigettato
    Valutazione dell'attività didattica frammentaria e disomogenea

    Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia valutato l'attività didattica in modo adeguato, considerando il carattere internazionale dei titoli come previsto dal bando. La ricorrente non ha dimostrato la palese inattendibilità della valutazione.

  • Rigettato
    Valorizzazione maggiore dell'attività didattica all'estero rispetto alla ricerca

    Il Tribunale ha ritenuto che il bando attribuisca rilevanza al carattere internazionale dei titoli di didattica e ricerca, e che la Commissione abbia valutato entrambi gli aspetti. La ricorrente non ha dimostrato la palese inattendibilità della valutazione.

  • Rigettato
    Mancata valutazione di determinati aspetti indicati dal bando, come il grado di indipendenza scientifica

    Il Tribunale ha chiarito che il criterio di indipendenza scientifica mira ad accertare l'autonomia scientifica del candidato, non a individuare conflitti di interesse. La Commissione ha valutato questo aspetto con riferimento ad entrambi i candidati, giungendo a conclusioni non condivise dalla ricorrente ma non palesemente insostenibili.

  • Rigettato
    Mancata valorizzazione delle attività organizzative e di comunicazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia valutato gli aspetti qualitativi delle attività di entrambi i candidati, e che la ricorrente non abbia dimostrato la palese inattendibilità della valutazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per incongruenza manifesta nella valutazione comparativa

    Il Tribunale ha ribadito che la valutazione comparativa è un raffronto globale e che i verbali forniscono una sintesi sufficientemente analitica delle ragioni della preferenza accordata al vincitore. La differenza tra i candidati è stata evidenziata, seppur sottile.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di corretta verbalizzazione e motivazione dell'esame orale

    Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia correttamente verbalizzato l'esito dell'esame orale e che non vi sia disparità di trattamento. La valutazione comparativa è stata effettuata, evidenziando differenze sottili ma distinguibili tra i candidati.

  • Rigettato
    Invalidità derivata

    Poiché tutti i motivi di ricorso sono stati respinti, anche questo motivo di invalidità derivata è infondato.

  • Improcedibile
    Richiesta di esibizione documenti

    La ricorrente ha rinunciato all'istanza di accesso agli atti nell'udienza cautelare. Inoltre, l'Amministrazione ha reso disponibili tutti gli atti richiesti dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trento, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 50
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
    Numero : 50
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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