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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3108/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14480/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Posidonia, 165
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100202400054719650000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 993/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, impugna innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 18/07/2025, afferente l'asserito omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, con cui l'Agenzia delle
Entrate di Riscossione gli intimava di pagare la somma di euro 777,46, inclusi sanzioni ed interessi, chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Il ricorrente, in particolare, deduce l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e la prescrizione delle pretese.
Si è costituito ritualmente e tempestivamente la Regione Campania che ha rivendicato la rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e non possa essere accolto.
Privi di pregio si rivela entrambi i motivi di ricorso che attengono al merito della pretesa vanno valutati unitariamente: il ricorrente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e per prescrizione triennale della pretesa relativa al presunto pagamento della tassa auto anno 2018 e non 2020 come erroneamente indicato in ricorso.
Ed invero, parte resistente, ed in particolare la Regione Campania, in sede di costituzione, ha documentato che la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto due avvisi di accertamento, 834167190051, notificato in data 30/09/2021 e n. 834319904023, notificato in data
07/10/2021: la notifica è avvenuta con l'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento presso il domicilio fiscale del contribuente con consegna del plico a meni del destinatario che apponeva la relativa firma di sottoscrizione.
Va rilevato che gli avvisi di accertamento sono stati recapitati con semplice raccomandata spedita da Società_1; tale modalità semplificata di notificazione delle tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.3, comma 5 del d.l.n. 261 del 1990, come modificato dall'art. 38 bis del d.l. n. 248 del 2007, senza la necessità di ulteriori adempimenti di notifica di comunicazione informativa di consegna in caso di destinatario momentaneamente assente e avvenuta consegna a persona abilitata.
Le notifiche, effettuate con raccomandate spedite con Società_1, sono valide a tutti gli effetti di legge. Infatti come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell'8.7.2024 n. 18541 “le notifiche degli atti di accertamento dei Tributi locali effettuate da agenzie postali private , a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs n. 58/2011, riservato a Banca_1 solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, sono legittime “.
Quanto al perfezionamento delle notifiche va detto che nel caso di specie trattasi di notifica effettuata in via diretta per cui non è necessaria alcuna individuazione della qualifica del ricevente né l'invio di CAN o CAD dal momento che nella specie viene osservata la ordinaria disciplina del regolamento postale concernente la consegna delle raccomandate postali ordinarie.
In merito alla legittimità della notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall'Ente impositore la
Cassazione, con decisione n. 16183 del 9/6/2021 (vedi anche Cass. 10131/2020), ha confermato il proprio orientamento secondo cui «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973".
Si rimanda, più in generale, al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82..
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento e, quindi, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. In particolare, giova evidenziare che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C. (cfr., ex multis, Cass. n. 29642/2019; Cass. n. 20766/2021), in tutti i casi di notifica postale di un atto tributario, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, onere probatorio del tutto disatteso dall'odierno ricorrente. Per altro verso è irrilevante l'illeggibilità della firma del ricevente il plico raccomandato ordinario
(cfr. Cass. n. 758/2006 relativa per l'appunto ad un caso di illeggibilità della firma della persona che materialmente aveva ricevuto l'atto).
Né, d'altra parte, il ricorrente ha formulato rilievi circa il perfezionamento del processo notificatorio.
Dalla rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato discende anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale.
Ciò tenuto conto, in particolare, delle disposizioni normative emanate in tema di emergenza sanitaria per
Covid 19 nell'anno 2020, che hanno comportato modifiche sostanziali riguardo ai termini di decadenza e prescrizione, operandone una sostanziale proroga. Infatti, l'art. 68 D.L. 18/20 sancisce che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Orbene, mediante il richiamo dell'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, la disposizione in questione riconosce una contestuale proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate, posto che la norma richiamata prevede: - al comma 1), che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212…”; - al comma 2), che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'insieme di tali disposizioni comporta in sintesi che, se il termine di prescrizione o decadenza scade in uno dei due anni in cui c'è stata la sospensione (2020 – 2021, in quanto la sospensione dell'attività di riscossione si è protratta dall'08/03/2020 al 31/08/2021), si applica la previsione del comma 2 dell'art. 12 DLGS 159/2015, con differimento del termine al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione
(31/12/2023).
Se, invece, il termine originario di prescrizione o decadenza scade dopo il 31/12/2021, allora al termine originario si aggiunge, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12, un periodo di 541 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione.
Alla luce di quanto precede, la fattispecie in esame deve ritenersi rientrante nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del citato art. 12.
Va aggiunto, di conseguenza, un periodo di 541 giorni (decorrente dalla data di scadenza dell'originaria prescrizione, ossia 30/09/2024 e 07/10/2024), la notifica della cartella avvenuta il 18/07/2025 è ampiamente tempestiva.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato, liquidando le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 180 spese generali comprese oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14480/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Posidonia, 165
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100202400054719650000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 993/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, impugna innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 18/07/2025, afferente l'asserito omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, con cui l'Agenzia delle
Entrate di Riscossione gli intimava di pagare la somma di euro 777,46, inclusi sanzioni ed interessi, chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Il ricorrente, in particolare, deduce l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e la prescrizione delle pretese.
Si è costituito ritualmente e tempestivamente la Regione Campania che ha rivendicato la rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e non possa essere accolto.
Privi di pregio si rivela entrambi i motivi di ricorso che attengono al merito della pretesa vanno valutati unitariamente: il ricorrente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e per prescrizione triennale della pretesa relativa al presunto pagamento della tassa auto anno 2018 e non 2020 come erroneamente indicato in ricorso.
Ed invero, parte resistente, ed in particolare la Regione Campania, in sede di costituzione, ha documentato che la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto due avvisi di accertamento, 834167190051, notificato in data 30/09/2021 e n. 834319904023, notificato in data
07/10/2021: la notifica è avvenuta con l'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento presso il domicilio fiscale del contribuente con consegna del plico a meni del destinatario che apponeva la relativa firma di sottoscrizione.
Va rilevato che gli avvisi di accertamento sono stati recapitati con semplice raccomandata spedita da Società_1; tale modalità semplificata di notificazione delle tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.3, comma 5 del d.l.n. 261 del 1990, come modificato dall'art. 38 bis del d.l. n. 248 del 2007, senza la necessità di ulteriori adempimenti di notifica di comunicazione informativa di consegna in caso di destinatario momentaneamente assente e avvenuta consegna a persona abilitata.
Le notifiche, effettuate con raccomandate spedite con Società_1, sono valide a tutti gli effetti di legge. Infatti come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell'8.7.2024 n. 18541 “le notifiche degli atti di accertamento dei Tributi locali effettuate da agenzie postali private , a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs n. 58/2011, riservato a Banca_1 solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, sono legittime “.
Quanto al perfezionamento delle notifiche va detto che nel caso di specie trattasi di notifica effettuata in via diretta per cui non è necessaria alcuna individuazione della qualifica del ricevente né l'invio di CAN o CAD dal momento che nella specie viene osservata la ordinaria disciplina del regolamento postale concernente la consegna delle raccomandate postali ordinarie.
In merito alla legittimità della notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall'Ente impositore la
Cassazione, con decisione n. 16183 del 9/6/2021 (vedi anche Cass. 10131/2020), ha confermato il proprio orientamento secondo cui «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973".
Si rimanda, più in generale, al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82..
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento e, quindi, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. In particolare, giova evidenziare che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C. (cfr., ex multis, Cass. n. 29642/2019; Cass. n. 20766/2021), in tutti i casi di notifica postale di un atto tributario, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, onere probatorio del tutto disatteso dall'odierno ricorrente. Per altro verso è irrilevante l'illeggibilità della firma del ricevente il plico raccomandato ordinario
(cfr. Cass. n. 758/2006 relativa per l'appunto ad un caso di illeggibilità della firma della persona che materialmente aveva ricevuto l'atto).
Né, d'altra parte, il ricorrente ha formulato rilievi circa il perfezionamento del processo notificatorio.
Dalla rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato discende anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale.
Ciò tenuto conto, in particolare, delle disposizioni normative emanate in tema di emergenza sanitaria per
Covid 19 nell'anno 2020, che hanno comportato modifiche sostanziali riguardo ai termini di decadenza e prescrizione, operandone una sostanziale proroga. Infatti, l'art. 68 D.L. 18/20 sancisce che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Orbene, mediante il richiamo dell'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, la disposizione in questione riconosce una contestuale proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate, posto che la norma richiamata prevede: - al comma 1), che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212…”; - al comma 2), che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'insieme di tali disposizioni comporta in sintesi che, se il termine di prescrizione o decadenza scade in uno dei due anni in cui c'è stata la sospensione (2020 – 2021, in quanto la sospensione dell'attività di riscossione si è protratta dall'08/03/2020 al 31/08/2021), si applica la previsione del comma 2 dell'art. 12 DLGS 159/2015, con differimento del termine al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione
(31/12/2023).
Se, invece, il termine originario di prescrizione o decadenza scade dopo il 31/12/2021, allora al termine originario si aggiunge, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12, un periodo di 541 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione.
Alla luce di quanto precede, la fattispecie in esame deve ritenersi rientrante nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del citato art. 12.
Va aggiunto, di conseguenza, un periodo di 541 giorni (decorrente dalla data di scadenza dell'originaria prescrizione, ossia 30/09/2024 e 07/10/2024), la notifica della cartella avvenuta il 18/07/2025 è ampiamente tempestiva.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato, liquidando le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 180 spese generali comprese oltre oneri accessori se dovuti.