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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1689/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1689/2021 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTEFUSCO ISABELLA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PALAGINI GIULIA e dell'avv.
RESISTENTE
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi preverbali in atti.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
12.12.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Calci (PI) il
12.04.2012 con il sig. rilevando la nascita del figlio Controparte_1 Per_1
(in data 14.4.2014), le problematiche di salute del figlio (riconosciuto invalido
1 ai sensi della l. n. 104/1992) e le conseguenti scelte lavorative assunte in accordo col coniuge per consentire al bambino la migliore assistenza, rilevato l'alto tenore di vita tenuto dalla famiglia in ragione dell'attività imprenditoriale del marito nonché la sopravvenuta intollerabilità della convivenza familiare a causa del comportamento del resistente, contrario ai doveri coniugali, avendo egli coltivato una relazione extraconiugale, con ricorso depositato in data 18.05.2021, poi ritualmente notificato, la signora evocava in causa il signor La ricorrente Parte_1 Controparte_1 concludeva per sentir “[…] 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico del Sig. a causa dei Controparte_1 comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, segnatamente della violazione dei doveri di fedeltà, assistenza morale e rispetto della famiglia;
2) disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, già adibita a casa familiare, in LL (LI) alla via San Quirico n. 16; 3) assegnare la casa familiare, sita in LL (LI) alla Via San Quirico n. 16, alla sig.ra che ne è proprietaria;
4) determinare i tempi e le modalità di Parte_1 frequentazione e permanenza del minore con il padre come segue: due pomeriggi alla settimana durante il periodo scolastico, anche non consecutivi, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo (da luglio a settembre di ogni anno solare), anche non consecutivi, con pernottamento;
il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica alle ore 20,00; una settimana durante il periodo di festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
due giorni durante le festività pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
almeno 15 giorni nel periodo estivo di vacanza, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo. Ciascun genitore avrà
l'onere di informare l'altro con congruo anticipo del luogo di vacanza in cui si recherà con il figlio. Ulteriori periodi di visita e frequentazione del minore potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto della volontà dello stesso, delle sue esigenze e dei suoi interessi scolastici, sportivi e sociali;
5) porre a carico del sig. un congruo assegno mensile per il mantenimento del figlio minore Controparte_1
e, comunque, non inferiore alla somma mensile di €.2.000,00= (euro Persona_2 duemila/00) atta a garantire al minore le stesse condizioni e lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, tenuto conto delle sue esigenze, della disparità economica, reddituale e patrimoniale dei genitori, dei tempi di permanenza con ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi;
assegno da corrispondere alla sig.ra entro e non Parte_1 oltre il giorno 05 di ogni mese (valuta 05), oltre rivalutazione annuale secondo indici
ISTAT; 6) disporre l'obbligo dei coniugi di contribuire alle spese straordinarie per il figlio minore nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a Persona_2
2 carico della madre, stante l'oggettiva disparità economica, reddituale e patrimoniale tra
i coniugi. Saranno da ritenersi straordinarie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese: a) medico-chirurgiche e terapeutico-riabilitative, ivi comprese spese odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche con esclusione dei medicinali da banco, terapeutiche, psicoterapeutiche, pedagogiche, fisioterapiche, per visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche e similari;
b) scolastico- ricreative, ivi comprese gite scolastiche e didattiche, viaggi d'istruzione, mensa scolastica e similari;
c) sportivo-ricreative, ivi comprese iscrizione e frequentazione di corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi, laboratori, centri estivi, campi solari, viaggi-vacanza e similari, oltre costi per relative attrezzature. Non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione tra i genitori per le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese inerenti all'ordinaria attività scolastica, quali a titolo esemplificativo: tasse d'iscrizione ad istituti scolastici;
libri di testo e corredo scolastico;
scuolabus o altro mezzo di trasporto;
mensa; etc.; 7) porre a carico del sig.
[...] un congruo assegno mensile per il mantenimento della moglie e, comunque, CP_1 non inferiore alla somma mensile di €.1.500,00= (euro millecinquecento/00), attesa la disparità economica, reddituale e patrimoniale tra i coniugi e la mancanza di adeguati redditi propri della moglie a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale;
assegno da corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro e oltre il giorno 05 di ogni mese (valuta 05), oltre rivalutazione
[...] annuale secondo indici ISTAT;
8) condannare il sig. a risarcire in Controparte_1 favore della moglie il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio nonché dalla lesione della salute, dell'onore, della reputazione e della dignità del coniuge, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa o secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
9) adottarsi qualsiasi altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse del minore. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. in misura di legge”.
Si costituiva il signor nulla opponendo in merito alla Controparte_1 richiesta di separazione personale dalla coniuge, ma contestando l'allegata violazione dell'obbligo di fedeltà e riscontrando, viceversa, un risalente allontanamento della moglie che, nel tempo, determinava anche un rifiuto di situazioni di socialità della famiglia. Il resistente contestava, altresì, la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla signora in proprio Parte_1 favore, anche negando di aver concordato la riduzione delle ore di lavoro della moglie nell'interesse e in ragione delle esigenze di accudimento del figlio.
Contestando inoltre le allegazioni in merito al tenore di vita familiare, e sottolineando le difficoltà economiche dell'azienda in ragione della situazione legata alla pandemia di COVID19, il signor riteneva la condizione CP_1 economica/reddituale/patrimoniale della signora idonea a Parte_1 consentirle la conservazione di un tenore di vita tendenzialmente analogo a
3 quello goduto in corso di matrimonio, dovendo viceversa senz'altro garantire i genitori il mantenimento del figlio minore. Il signor concludeva CP_1 dunque nei termini che si riportano: “1) preso atto che il Sig. non si CP_1 oppone alla richiesta di declaratoria di separazione personale dei coniugi avanzata dalla ricorrente, dichiarare la separazione personale dei Sig.ri e Controparte_1 Parte_1
2) respingere la domanda di addebito della separazione al sig.
[...] [...] avanzata dalla ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni CP_1 esposte in narrativa;
3) respingere la domanda di mantenimento della signora perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
4) Parte_1 respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla signora Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
5) disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, già adibita a casa familiare, in LL (LI) via San Quirico n. 16; 6) disporre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 1.300,00 CP_1
(milletrecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
[...]
oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del l'80% delle Per_2 spese per i primi due anni, il 70% per il terzo anno, il 60% per il quarto, a partire da quinto anno le spese verranno ripartire al 50% tra i coniugi - previo accordo e approvazione da entrambi i genitori;
7) determinare i tempi e le modalità di frequentazione e permanenza del minore con il sig. come segue: due CP_1 pomeriggi alla settimana durante il periodo scolastico, anche non consecutivi, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo (da luglio a settembre di ogni anno solare), anche non consecutivi, con pernottamento;
il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica alle ora 20.00; una settimana durante il periodo di festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
due giorni durante le festività pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
almeno 15 giorni nel periodo estivo di vacanza, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo. Ciascun genitore avrà
l'onere di informare l'altro con congruo anticipo del luogo di vacanza in cui si recherà con il figlio. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio”.
Resi provvedimenti provvisori in sede presidenziale e istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione della consistenza mobiliare e immobiliare dei patrimoni delle parti, rigettata ogni altra istanza di prova e disposti vari rinvii, avendo a lungo le parti tentato una composizione bonaria delle questioni accessorie alla separazione, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 12.12.2024.
4 Alla suddetta udienza, nell'interesse della parte ricorrente il procuratore precisava le conclusioni che si riportano: “[…] insistendo per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nella sua memoria integrativa ex art. 183 co. 6 n. 2
C.P.C., reitera le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico del Sig. a causa dei Controparte_1 comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, segnatamente della violazione dei doveri di fedeltà, assistenza morale e rispetto della famiglia;
2) disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, già adibita a casa familiare, in LL (LI) alla via San Quirico n. 16; 3) assegnare la casa familiare, sita in LL (LI) alla Via San Quirico n. 16, alla sig.ra che ne è proprietaria;
4) determinare i tempi e le modalità di Parte_1 frequentazione e permanenza del minore con il padre come segue: due pomeriggi alla settimana durante il periodo scolastico, anche non consecutivi, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo (da luglio a settembre di ogni anno solare), anche non consecutivi, con pernottamento;
il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica alle ore 20,00; una settimana durante il periodo di festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
due giorni durante le festività pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
almeno 15 giorni nel periodo estivo di vacanza, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo. Ciascun genitore avrà
l'onere di informare l'altro con congruo anticipo del luogo di vacanza in cui si recherà con il figlio. Ulteriori periodi di visita e frequentazione del minore potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto della volontà dello stesso, delle sue esigenze e dei suoi interessi scolastici, sportivi e sociali;
5) porre a carico del sig. un congruo assegno mensile per il mantenimento del figlio minore Controparte_1
comunque non inferiore alla somma mensile di €.2.000,00= (euro Persona_2 duemila/00), atta a garantire al minore le stesse condizioni e lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, tenuto conto delle sue esigenze, della disparità economica, reddituale e patrimoniale dei genitori, dei tempi di permanenza con ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi;
assegno da corrispondere alla sig.ra entro e non Parte_1 oltre il giorno 05 di ogni mese (valuta 05), oltre rivalutazione annuale secondo indici
ISTAT; 6) disporre l'obbligo dei coniugi di contribuire alle spese straordinarie per il figlio minore nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a Persona_2 carico della madre, stante l'oggettiva disparità economica, reddituale e patrimoniale tra
i coniugi. Saranno da ritenersi straordinarie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese: a) medico-chirurgiche e terapeutico-riabilitative, ivi comprese spese odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche con esclusione
5 dei medicinali da banco, terapeutiche, psicoterapeutiche, pedagogiche, fisioterapiche, per visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche e similari;
b) scolastico- ricreative, ivi comprese gite scolastiche e didattiche, viaggi d'istruzione, mensa scolastica e similari;
c) sportivo-ricreative, ivi comprese iscrizione e frequentazione di corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi, laboratori, centri estivi, campi solari, viaggi-vacanza e similari, oltre costi per relative attrezzature. Non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione tra i genitori per le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese inerenti all'ordinaria attività scolastica, quali a titolo esemplificativo: tasse d'iscrizione ad istituti scolastici;
libri di testo e corredo scolastico;
scuolabus o altro mezzo di trasporto;
mensa; etc.; 7) porre a carico del sig.
[...] un congruo assegno mensile per il mantenimento della moglie, comunque CP_1 non inferiore alla somma mensile di €.1.500,00= (euro millecinquecento/00), attesa la disparità economica, reddituale e patrimoniale tra i coniugi e la mancanza di adeguati redditi propri della moglie a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale;
assegno da corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro e oltre il giorno 05 di ogni mese (valuta 05), oltre rivalutazione
[...] annuale secondo indici ISTAT;
8) condannare il sig. a risarcire in Controparte_1 favore della moglie il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio nonché dalla lesione della salute, dell'onore, della reputazione e della dignità del coniuge, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
9) adottarsi qualsiasi altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse del minore. Porre integralmente le spese di C.T.U. a carico del sig.
avendole egli necessitate. Con vittoria di spese, diritti e onorari del Controparte_1 presente procedimento, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. se dovuta e C.P.A. in misura di legge. Con condanna di parte resistente ex artt. 88 e 96 commi 1 e 3
C.P.C.”
Nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le conclusioni che si riportano: “[…] 1) preso atto che il Sig. non si oppone alla richiesta di CP_1 declaratoria di separazione personale dei coniugi avanzata dalla ricorrente, dichiarare la separazione personale dei Sig.ri e con Controparte_1 Parte_1 addebito di responsabilità̀ a carico della signora per i comportamenti contrari Parte_1 ai doveri coniugali, come esposti in narrativa; 2) respingere la domanda di addebito della separazione al sig. avanzata dalla ricorrente, perché̀ infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
3) respingere la domanda di mantenimento della signora perché̀ infondata in fatto ed in diritto per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa;
4) respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla signora perché́ infondata in fatto ed in diritto per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa;
5) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
[...] ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica Per_2 dello stesso presso l'abitazione della madre, già̀ adibita a casa familiare, in LL
(LI) via San Quirico n. 16;6) disporre a carico del Sig. un assegno mensile di CP_1
6 Euro 1.300,00 (milletrecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del l'80% Persona_2 delle spese per i primi due anni, il 70% per il terzo anno, il 60% per il quarto, a partire da quinto anno le spese verranno ripartire al 50% tra i coniugi - previo accordo e approvazione da entrambi i genitori;
7) determinare i tempi e le modalità̀ di frequentazione e permanenza del minore con il sig. come segue: due CP_1 pomeriggi alla settimana durante il periodo scolastico, anche non consecutivi, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo (da luglio a settembre di ogni anno solare), anche non consecutivi, con pernottamento;
il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì.̀ all'uscita della scuola sino alla domenica alle ora 20.00; una settimana durante il periodo di festività̀ natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
due giorni durante le festività̀ pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì. dell'Angelo, ad anni alterni;
almeno 15 giorni nel periodo estivo di vacanza, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo. Ciascun genitore avrà̀ l'onere di informare l'altro con congruo anticipo del luogo di vacanza in cui si recherà̀ con il figlio. 8) In via Istruttoria: si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze e fatti esposti in narrativa con riserva di formulare specifici capitoli di prova ed indicare i testimoni con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c; Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte e segnatamente alla richiesta di indagini di Polizia Tributarie e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c degli estratti conto corrente e movimentazioni conti correnti, polizze e depositi del sig. CP_1
Tale richiesta è inammissibile trattandosi di documenti non pertinenti, né idonei a provare i fatti controversi, oggetto del giudizio;
tale richiesta ha, pertanto, finalità̀ meramente esplorative. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio.”
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
1. In sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti hanno insistito per l'ammissione delle prove costituende articolate nelle memorie depositate ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.
Le suddette conclusioni non possono essere accolte risultando le prove articolate superflue al fine del decidere alla luce dei documenti in atti oltre che della condotta anche processuale delle parti. Il tutto, come risulterà dalla motivazione che segue.
7 2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente signora Parte_1
è fondata e va accolta.
[...]
Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità come allegata dalla parte ricorrente, e mai contestata dal resistente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Il signor nulla ha del resto CP_1 opposto alla domanda di separazione, concludendo sul punto in modo conforme.
3. Le parti hanno reciprocamente formulato domande di carattere accessorio rispetto alla pronuncia di stato, sia con riferimento all'addebito della separazione sia con riguardo ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, avendo sul punto, in particolare, la signora Parte_1 formulato domanda di contributo al mantenimento in proprio favore e a carico del marito.
Ritiene il Tribunale che le domande formulate dalla parte ricorrente siano fondate e che vadano accolte nei limiti e in conformità della motivazione che segue.
3.1. In linea generale deve considerarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (sent. Cass. n.
2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015).
8 Da tali premesse, ne consegue, in tema di riparto dell'onere della prova, che
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass.
n. 2059 del 2012; conformi le pronunce successive, tra le quali ord. Cass.
19.2.2018 n. 3923).
3.1.1. Tutto ciò richiamato, nel caso di specie la signora ha chiesto Parte_1 pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del signor per aver CP_1 quest'ultimo intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, relazione (secondo la prospettazione esaminata) certamente in atto nell'estate del 2020; ciò, secondo la difesa della ricorrente, avrebbe irreversibilmente minato la vita coniugale avendo tale evento determinato la irrimediabile disgregazione degli equilibri familiari, peraltro conclamando una situazione di sospetto allontanamento del coniuge dalla vita familiare da alcuni mesi osservata dalla ricorrente. Il tutto pochi mesi prima dell'introduzione del presente giudizio.
3.1.2. La signora ha prodotto in causa immagini rappresentanti Parte_1 conversazioni intrattenute dal marito con la donna indicata come amante del signor (v. doc. n. 01a, 01b, 01c allegate alla memoria integrativa CP_1 depositata in data 18.9.2021).
In argomento, osserva il collegio che, come anche di recente ribadito dalla
Corte di legittimità, i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 11197 del 27/04/2023). In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez.
2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del
9 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nel caso di specie, un tale disconoscimento non è stato effettivamente proposto dal signor pur genericamente respingendo le Controparte_1 accuse di adulterio, il resistente non ha infatti adeguatamente disconosciuto la conformità ai fatti di quanto rappresentato dai documenti, ovvero non ha sostanzialmente dedotto la natura artefatta del contenuto di quanto rappresentato.
Il resistente ha invece contestato la produzione in causa di immagini proprie e di altra persona senza autorizzazione, con grave violazione della privacy e, ancora, la violazione del diritto alla riservatezza del coniuge in presenza di immagini estrapolate da cellulare lasciato incustodito (vedi, in particolare, la memoria di costituzione depositata in data 24.9.2021 e dunque la prima difesa utile successiva alla produzione dei documenti di cui si tratta).
Sul punto, può essere richiamato l'orientamento recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, secondo il quale “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre che sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la produzione in giudizio di una corrispondenza elettronica fondamentale per sostenere la domanda di addebito della separazione, pur se acquisita qualche mese prima della pendenza del giudizio, in quanto rispettosa dei requisiti indicati agli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del
2003 ratione temporis vigenti)” (in questi termini ord. Cass. 19.11.2024 n.
29829).
3.1.3. Ciò posto sul piano processuale, le conversazioni di cui si discute hanno un contenuto certamente esplicito nel richiamare abitudini, eventi e atteggiamenti propri di persone in chiara confidenza sentimentale e intimità fisica, con scambi di effusioni, dichiarazioni affettive e significative reciproche manifestazioni di gelosia. Si tratta di conversazioni che attestano una frequentazione in essere da lungo tempo e in cui i riferimenti alla moglie e al figlio del signor (vedi doc. n. 01b), oltre che a persone e luoghi CP_1 pacificamente frequentati dal resistente (circoli sportivi e insegnanti di golf, la barca del sig. e l'appartamento/loft da lui destinato a soggiorni CP_1 turistici), appaiono idonei a rendere inequivocabile la provenienza dei messaggi da parte di quest'ultimo.
10 A fronte, poi, delle contestazioni (invero anche del tutto generiche) articolate nell'interesse del signor quanto all'epoca dei messaggi, vi è da CP_1 sottolineare, per un verso, che il riferimento, da parte della donna, all'aver
“[…] accettato di condividerti con tua moglie” (vedi doc.n. 01a) colloca con adeguata certezza lo svolgimento degli eventi nel periodo di convivenza coniugale delle parti, così come del resto la citazione di fatti accaduti nel precedente mese di febbraio (vedi ancora doc. n. 01a) attesta una frequentazione abituale e duratura tra i due. Da tale punto di vista, vi è pertanto da argomentare che, se pur (come sostenuto in atti dal le CP_1 conversazioni specificamente allegate dalla ricorrente fossero risalenti al mese di ottobre, anziché a quello di agosto, ciò non avrebbe alcun rilievo al fine del decidere, narrando le suddette conversazioni di fatti abitualmente protrattisi nei mesi e dunque senz'altro verificatisi anteriormente alla richiesta extragiudiziale di separazione formulata dalla a metà ottobre del Parte_1
2020. Per altro verso, la conversazione del 5.10. (vedi doc. n. 2 allegato alla memoria integrativa della ricorrente), sempre allegata con screenshot di conversazione whatsapp, intervenuta tra e la sig.ra Controparte_1 Per_4
alla quale il resistente aveva evidentemente rivelato le sue infedeltà,
[...] conferma una pregressa relazione del terminata per volere della CP_1 donna di cui si discute nella chat, con disappunto del resistente per non aver egli messo termine per primo alla storia, e con ulteriore citazione della donna
( ) delle chat esaminate in precedenza. Pt_2
Alla luce dei documenti citati, ritiene il Collegio che il comportamento violativo dei doveri coniugali sia stato adeguatamente provato dalla ricorrente.
Inoltre, le circostanze come complessivamente esaminate, anche in quanto si pongono in immediata correlazione temporale con la richiesta di separazione, possono essere poste in correlazione causale con la disgregazione dell'unione familiare e dunque a fondamento della domanda di addebito.
3.1.4. Il signor ha allegato in atti che le circostanze Controparte_1 rappresentate dalla ricorrente e sin qui esaminate non siano in realtà in alcun modo idonee a giustificare l'addebito della separazione in quanto prive di qualsivoglia incidenza da un punto di vista causale su una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto.
Tale allegazione è tuttavia rimasta del tutto priva di prova in causa (vedi, più dettagliatamente, quanto motivato infra).
3.2. Nella comparsa di costituzione depositata per la fase del giudizio innanzi al Giudice Relatore, il signor ha a sua volta chiesto addebitarsi la CP_1 separazione alla moglie. Il resistente ha posto a fondamento della domanda riconvenzionale la circostanza secondo cui la compromissione della relazione
11 coniugale avrebbe avuto origini diverse e più remote rispetto a quelle rappresentate dalla ricorrente. Il signor ha, infatti, sostenuto che CP_1 durante la vita matrimoniale la signora avrebbe omesso di fornire al Parte_1 coniuge qualsiasi tipo di supporto morale, così come si sarebbe astenuta da qualsiasi forma di collaborazione nell'interesse del nucleo familiare assumendo, piuttosto, comportamenti disgreganti, rifuggendo qualsivoglia occasione di relazione – anche intima - con il marito, con progressiva disaffezione e una risalente crisi che ha poi finito col travolgere la relazione.
La domanda non appare fondata
È rimasta del tutto priva di prova l'allegata pregressa crisi coniugale e in alcun modo l'attore in riconvenzionale ha provato quanto allegato con riguardo all'asserita violazione dei doveri di solidarietà familiare da parte della signora
Parte_1
Le prove costituende articolate in argomento dal signor (vedi CP_1 memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) appaiono irrilevanti al fine del decidere in quanto assolutamente generiche nella determinazione dei fatti che rappresenterebbero la denunciata violazione dei doveri coniugali, oltre che prive di qualunque indicazione temporale.
Inoltre, le circostanze articolate appaiono decisamente smentite dalle allegazioni reciprocamente portate in causa dalle parti in merito alle vacanze organizzate negli anni dalla famiglia (vedi i documenti allegati alla memoria della parte ricorrente del 18.9.2021, nonché i documenti fotografici allegati alla memoria istruttoria del 25.12.2021), al contesto di relazioni sociali intrecciate dalla coppia anche in ragione del tenore di vita goduto dal nucleo (e garantito essenzialmente dall'attività imprenditoriale del e alla stessa CP_1 collaborazione della signora nella gestione delle attività Parte_1 imprenditoriali del marito (con specifico riferimento alla locazione a fini turistici dell'appartamento sito in Via San Giovanni n.66). Se pure fosse attestata, dunque, una certa disaffezione quanto alla relazione intima dei coniugi, la stessa non potrebbe fondare in questa sede la domanda di addebito sia alla luce delle abitudini che per anni i coniugi hanno continuato a coltivare in quanto nucleo familiare sia valutandosi gli equilibri coniugali per lungo tempo chiaramente accettati dalle parti. Risulta dunque del tutto mancante il nesso causale invocato.
4. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori, va in primo luogo disposto quanto segue in ordine all'affidamento del figlio minore della coppia, Per_1
4.1. Le parti hanno negli scritti concordato in merito all'affidamento condiviso del bambino;
in tal senso sono stati pronunciati i provvedimenti
12 presidenziali e alcuna contestazione vi è stata nel corso del giudizio in merito alla capacità genitoriale condivisa dell'uno e dell'altro genitore, ovvero all'inidoneità dell'assetto già disposto in sede presidenziale.
Va dunque confermata la previsione dell'affido condiviso del bambino ad entrambi i genitori così come il suo prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la casa di proprietà della signora già̀ adibita a casa Parte_1 familiare, in LL (LI) via San Quirico n. 16, immobile che resta nella disponibilità della ricorrente secondo il regime proprietario (e senza doversi disporre in merito all'assegnazione).
4.2. Anche quanto alle modalità di permanenza del figlio con i due genitori le parti hanno rassegnato conclusioni sostanzialmente congiunte, che possono essere in questa sede accolte avuto riguardo anche all'età del bambino e alle sue strutturate abitudini. starà dunque col padre due pomeriggi alla settimana (da individuarsi Per_1 tendenzialmente, e salvi migliori accordi tra le parti nel rispetto dei tempi complessivi, nel martedì e nel venerdì) durante il periodo scolastico, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo- da luglio a settembre di ogni anno solare- anche in tal caso individuandosi tali giorni tendenzialmente nel martedì e nel venerdì, con pernottamento;
il minore starà con i genitori nel fine settimana a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica alle ora 20.00.
Inoltre, trascorrerà col padre e con la madre una intera settimana Per_1 durante il periodo di festività̀ natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni e due giorni durante le festività̀ pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Durante le ferie estive il bambino potrà trascorrere con entrambi i genitori almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Il tutto, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo.
5. Sono state svolte in causa domande a contenuto economico, ovvero determinazione di assegno di mantenimento in favore della signora Parte_1
e contributo al mantenimento del figlio.
5.1. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito,
13 sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass. 12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento, e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo.
È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
Ancora in punto di principi applicabili al caso di specie, la separazione conserva gli effetti propri di un matrimonio – ancora sussistente -, compatibili con la cessazione della convivenza e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di
14 assistenza materiale tra i coniugi. Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - rectius redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
5.2. Ciò considerato, quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla signora osserva in primo luogo il Tribunale che già alla luce Parte_1 delle reciproche allegazioni delle parti appare il carattere elevato del tenore di vita goduto dalla famiglia, abituata a soggiornare per le vacanze in rinomate località turistiche – anche nell'interesse del figlio minore in considerazione della sua situazione di salute – e in strutture ricettive di alto livello sicuramente non accessibili ad una famiglia media, a frequentare circoli sportivi e ricreativi coltivando interessi certamente dispendiosi (lezioni e tornei di golf) e a disporre di beni di lusso (barche, gommoni, autovetture, anche storiche, motoveicoli) oltre che a godere per la stagione estiva di lussuosa dimora in EL (vedi, ancora, la documentazione fotografica allegata dalla ricorrente alla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.)
Abitudini, condizioni di vita e attività familiari che, per tipologia di servizi, costi e spese, si discostano in maniera evidente dai consumi di una famiglia media.
Le condizioni economiche godute dalla famiglia in corso di matrimonio sono del resto confermate anche dall'esame della relazione di consulenza tecnica d'ufficio demandata al dott. (vedi l'elaborato depositato il Persona_5
29.7.2024), il quale ha stimato il patrimonio mobiliare e immobiliare detenuto dalle parti così come la situazione reddituale e finanziaria delle stesse, con considerazione dunque di tutti i redditi e introiti, anche di natura finanziari annualmente nelle disponibilità di ciascuno dei coniugi.
Va preliminarmente considerato che il CTU ha operato nel rispetto del quesito del Tribunale e che la relazione risulta adeguatamente motivata – anche nelle risposte alle osservazioni rese dai CTP – e priva di vizi logici. Le conclusioni cui è pervenuto il dott. possono dunque essere poste a fondamento Per_5 della decisione.
La relazione agli atti attesta la rilevantissima disparità economica esistente tra le parti: il CTU ha attestato, quanto alla signora al 2022, una Parte_1 consistenza patrimoniale di euro 298.395,00 (in parziale crescita rispetto all'anno 2019) e una redditività di euro 33.918,00. Nello specifico, poi, risulta che la signora è proprietaria di unico immobile in LL Parte_1
(valore stimato di 126mila euro), ove vive col figlio minore, e che la medesima ha quale fonte di reddito la propria retribuzione da lavoro subordinato (pari,
15 nell'ultima annualità considerata dal CTU a € 26.118,00). È inoltre emerso dalla
CTU che la signora è proprietaria di unica autovettura dal valore Parte_1 stimato di 30mila euro e titolare di due conti correnti con una giacenza media di euro 142.395,00, privi, secondo le valutazioni tecniche svolte dal CTU, di rilevante redditività nel corso del periodo esaminato (vedi la relazione in atti).
Quanto alla posizione espressa dal signor il CTU ha Controparte_1 attestato che il patrimonio personale del resistente è cresciuto nel tempo e appare di consistenza decisamente più significativa. Il dott. ha infatti Per_5 attestato al 2022 una consistenza patrimoniale di euro 5.235.342,00 (in decisa crescita rispetto all'anno 2019) e una redditività annua di euro 232.583,00.
Numerosissimi sono gli immobili facenti parte del patrimonio personale del resistente, così come i rapporti finanziari oltre alle partecipazioni societarie nelle società AR NT sr, A. AR & IG RL e CP_1 Controparte_2
[...
tutte posizioni distintamente esaminate nel corso della CTU e scorporate al fine di determinare la disponibilità personale della parte.
Il dimostrato tenore di vita della famiglia e la così rilevante differenza dei valori economici e patrimoniali espressi dalle parti consentono al Tribunale di affermare, in applicazione dei principi saldamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto della signora al Parte_1 versamento in proprio favore di un assegno di mantenimento.
Ai fini del decidere vanno del resto considerate le ulteriori voci indicate dalla
Corte di legittimità, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge,
l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
Sul punto, riguardo alla determinazione del quantum debeatur, va dunque tenuta in debita considerazione la durata del matrimonio per circa otto anni, così come va osservato che la situazione economica e reddituale del marito era certamente già avviata al momento del matrimonio dei signori e Parte_1
e che rispetto al consolidamento nel tempo di tale complessiva CP_1 posizione non appare potersi riconoscere un apporto determinante da parte della signora (nulla è stato peraltro allegato sul punto); per altro Parte_1 verso, deve essere sì valutata l'attitudine al lavoro della signora Parte_1
(donna in età ancora giovane e percettrice di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato per circa 1.300,00 euro mensili), ma va anche considerata la scelta di riduzione dell'orario di lavoro alla nascita del figlio e all'accertamento della sua condizione di salute, assunta dalla parte nel contesto descritto di agiatezza tale da consentire un minor impegno lavorativo per garantire al bambino la migliore assistenza possibile.
16 Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che sia equo riconoscere alla signora un assegno di mantenimento pari ad euro Parte_1
1.250,00, da versarsi a decorrere dal mese di giugno del 2021, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
5.3. Con riguardo al contributo al mantenimento del figlio minore, giova preliminarmente sottolineare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (sent. Cass. n. 17089 del 2013).
Ritiene il Tribunale che sussista a carico del resistente un onere di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio , che, alla luce Per_1 delle circostanze di fatto sin qui delineate va calcolato in euro 2.000,00 mensili, somma da pagarsi alla signora sin dal mese di giugno del Parte_1
2021 e da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT. La determinazione dell'importo dell'assegno tiene in considerazione le esigenze educative e ricreative legate all'età e la necessità di garantire al bambino un tenore di vita sostanzialmente analogo presso i due genitori, oltre che la significativa circostanza dei ben più ampi tempi di permanenza del bimbo presso la madre, con ogni conseguente carico familiare per la signora Parte_1
Avuto riguardo alla disparità reddituale tra le parti, le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del 80% quanto al signor e del 20% quanto alla signora spese da previamente CP_1 Parte_1 concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore.
Alla luce del delineato maggior carico familiare incombente sulla madre, la signora avrà diritto a percepire integralmente l'assegno Parte_1 unico liquidato nell'interesse del figlio.
17 6. La signora ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio nonché dalla lesione della salute, dell'onore, della reputazione e della dignità del coniuge, danno di cui ha chiesto la quantificazione secondo il prudente apprezzamento del Tribunale.
6.1. L'inammissibilità della domanda suddetta nel presente giudizio di separazione non è stata rilevata tempestivamente eccepita entro il termine di legge e la stessa va dunque esaminata nel merito.
6.2. In linea generale è affermazione più volte ribadita dalla Corte di legittimità quella secondo cui “La pronuncia di addebito, sanzione tipica del diritto di famiglia, non preclude la valutazione, riservata al giudice di merito, che la violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio possa dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c.
La prova del danno ingiusto, conseguenza della condotta illecita perpetrata dal coniuge infedele, deve essere fondata in concreto sul fatto che la condizione di afflizione indotta violi diritti costituzionalmente protetti” (in questi termini tra le ultime sent. Cass.
19/11/2020, n.26383; cfr. anche Ord. Cass. 07/03/2019 n. 6598).
L'accoglimento della domanda risarcitoria richiede tuttavia, una volta accertata la violazione del dovere coniugale, un quid pluris rispetto alla rottura dell'affectio coniugalis, rappresentato dalla lesione di diritti fondamentali della persona.
Il coniuge che propone la domanda di cui si tratta è dunque tenuto a dimostrare non solo il nesso causale tra violazione dei doveri coniugali e lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ma anche l'elemento soggettivo dell'illecito, ovvero la consapevolezza di porre in essere un comportamento dannoso nei confronti dell'altro coniuge.
6.3. Ciò posto venendo all'esame del caso di specie, ritiene il Tribunale che la domanda formulata non possa essere accolta.
Non vi è infatti prova nel procedimento che le modalità di verificazione dell'adulterio abbiano determinato un danno ad un interesse costituzionalmente tutelato della signora In particolare, sottolinea il Parte_1
Collegio che non è stata fornita adeguata prova della circostanza secondo cui la condizione di afflizione indotta nel coniuge in ragione della violazione del dovere di fedeltà abbia superato la soglia della tollerabilità traducendosi, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento provocato, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale.
La signora ha fondato la richiesta di risarcimento sulle modalità del Parte_1 tradimento, offensive dell'onore, della reputazione, del decoro, dell'immagine
18 e della dignità della moglie. Sul punto, tuttavia, – sebbene i due amanti frequentassero il medesimo contesto proprio della famiglia Persona_6
–, non è stata in particolare fornita alcuna prova che fosse pubblicamente conosciuta la condotta del resistente, specificamente nell'ambiente sociale che i coniugi hanno continuato a frequentare nel tempo. La confidenza, quanto alla violazione dei doveri coniugali, coltivata dal signor con persona CP_1 esterna alla famiglia (signora non è poi specifico indice di modalità di Per_4 realizzazione dell'adulterio tale da ledere la reputazione della ricorrente e la sua immagine pubblica.
Non può dunque in questa sede ritenersi che l'infedeltà del signor CP_1 per le modalità con le quali è stata consumata abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge ovvero abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano caratterizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.
7. Le spese di lite vanno poste a carico del resistente in ragione del principio di soccombenza;
le stesse sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022; gli esborsi della CTU, già liquidati con separato provvedimento, sono altresì definitivamente da porsi a carico del signor Controparte_1
La signora ha chiesto condannarsi il resistente ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. Tale domanda non può trovare accoglimento
È noto che l'art. 96 c.p.c. la legge n. 69/2009 disciplina un danno tipicamente punitivo, indipendente in particolare dalla prova del danno, causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v., tra le altre, ord. Cass. 18.11.2019 n. 29812 e ord. Cass. 24.9.2020 n.
20018).
Nel caso in esame non paiono sussistere, nella dialettica difensiva propria del procedimento, condotte di abuso dello strumento processuale
(anche nell'ambito del sub procedimento di CTU), in particolare tento conto della specificità delle azioni reciprocamente proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario in Calci (PI) il CP_1
12.04.2012, atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Livorno n.°
31, parte 2, Serie B, anno 2012 e dispone che la sentenza di separazione sia
19 comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Livorno per la annotazione sull'atto del matrimonio;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) addebita la separazione a Controparte_1
4) rigetta la domanda di addebito della separazione alla signora Parte_1
come proposta in via riconvenzionale dal signor
[...] Controparte_1
5) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_2 genitori;
il figlio sarà collocato e avrà residenza presso la casa di proprietà della signora già̀ adibita a casa familiare, in LL (LI) via San Parte_1
Quirico n. 16, immobile che resta nella disponibilità della ricorrente secondo il regime proprietario;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore;
6) starà col padre due pomeriggi alla settimana (da individuarsi Per_1 tendenzialmente, e salvi migliori accordi tra le parti nel rispetto dei tempi complessivi, nel martedì e nel venerdì) durante il periodo scolastico, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo- da luglio a settembre di ogni anno solare - anche in tal caso individuandosi tali giorni tendenzialmente nel martedì e nel venerdì, con pernottamento;
il minore starà con i genitori nel fine settimana a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica alle ora 20.00.
Inoltre, trascorrerà col padre e con la madre una intera settimana Per_1 durante il periodo di festività̀ natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni e due giorni durante le festività̀ pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Durante le ferie estive il bambino potrà trascorrere con entrambi i genitori almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo;
7) il signor corrisponderà mensilmente alla signora Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio euro
[...]
2.000,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, il tutto a decorrere dal mese di giugno 2021; I genitori contribuiranno inoltre nella misura, rispettivamente, dell'80% il signor e del 20% la signora al pagamento delle spese straordinarie CP_1 Parte_1 per il figlio, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla signora Parte_1
8) il signor corrisponderà alla signora euro Controparte_1 Parte_1
1250,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 15 di ogni
20 mese, somma dovuta dal mese di giugno 2021 e rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
9) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla signora Parte_1
[...]
10) condanna il signor al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00 per fase di studio, euro
1.600,00 per fase introduttiva, euro 5.600,00 per fase istruttoria ed euro 4.000,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico di gli esborsi per la CTU, Controparte_1 come già liquidati in corso di causa, condannando il resistente a rifondere alla signora quanto già dalla stessa eventualmente corrisposto al CTU;
Parte_1
11) rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1689/2021 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTEFUSCO ISABELLA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PALAGINI GIULIA e dell'avv.
RESISTENTE
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi preverbali in atti.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
12.12.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Calci (PI) il
12.04.2012 con il sig. rilevando la nascita del figlio Controparte_1 Per_1
(in data 14.4.2014), le problematiche di salute del figlio (riconosciuto invalido
1 ai sensi della l. n. 104/1992) e le conseguenti scelte lavorative assunte in accordo col coniuge per consentire al bambino la migliore assistenza, rilevato l'alto tenore di vita tenuto dalla famiglia in ragione dell'attività imprenditoriale del marito nonché la sopravvenuta intollerabilità della convivenza familiare a causa del comportamento del resistente, contrario ai doveri coniugali, avendo egli coltivato una relazione extraconiugale, con ricorso depositato in data 18.05.2021, poi ritualmente notificato, la signora evocava in causa il signor La ricorrente Parte_1 Controparte_1 concludeva per sentir “[…] 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico del Sig. a causa dei Controparte_1 comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, segnatamente della violazione dei doveri di fedeltà, assistenza morale e rispetto della famiglia;
2) disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, già adibita a casa familiare, in LL (LI) alla via San Quirico n. 16; 3) assegnare la casa familiare, sita in LL (LI) alla Via San Quirico n. 16, alla sig.ra che ne è proprietaria;
4) determinare i tempi e le modalità di Parte_1 frequentazione e permanenza del minore con il padre come segue: due pomeriggi alla settimana durante il periodo scolastico, anche non consecutivi, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo (da luglio a settembre di ogni anno solare), anche non consecutivi, con pernottamento;
il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica alle ore 20,00; una settimana durante il periodo di festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
due giorni durante le festività pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
almeno 15 giorni nel periodo estivo di vacanza, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo. Ciascun genitore avrà
l'onere di informare l'altro con congruo anticipo del luogo di vacanza in cui si recherà con il figlio. Ulteriori periodi di visita e frequentazione del minore potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto della volontà dello stesso, delle sue esigenze e dei suoi interessi scolastici, sportivi e sociali;
5) porre a carico del sig. un congruo assegno mensile per il mantenimento del figlio minore Controparte_1
e, comunque, non inferiore alla somma mensile di €.2.000,00= (euro Persona_2 duemila/00) atta a garantire al minore le stesse condizioni e lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, tenuto conto delle sue esigenze, della disparità economica, reddituale e patrimoniale dei genitori, dei tempi di permanenza con ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi;
assegno da corrispondere alla sig.ra entro e non Parte_1 oltre il giorno 05 di ogni mese (valuta 05), oltre rivalutazione annuale secondo indici
ISTAT; 6) disporre l'obbligo dei coniugi di contribuire alle spese straordinarie per il figlio minore nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a Persona_2
2 carico della madre, stante l'oggettiva disparità economica, reddituale e patrimoniale tra
i coniugi. Saranno da ritenersi straordinarie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese: a) medico-chirurgiche e terapeutico-riabilitative, ivi comprese spese odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche con esclusione dei medicinali da banco, terapeutiche, psicoterapeutiche, pedagogiche, fisioterapiche, per visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche e similari;
b) scolastico- ricreative, ivi comprese gite scolastiche e didattiche, viaggi d'istruzione, mensa scolastica e similari;
c) sportivo-ricreative, ivi comprese iscrizione e frequentazione di corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi, laboratori, centri estivi, campi solari, viaggi-vacanza e similari, oltre costi per relative attrezzature. Non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione tra i genitori per le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese inerenti all'ordinaria attività scolastica, quali a titolo esemplificativo: tasse d'iscrizione ad istituti scolastici;
libri di testo e corredo scolastico;
scuolabus o altro mezzo di trasporto;
mensa; etc.; 7) porre a carico del sig.
[...] un congruo assegno mensile per il mantenimento della moglie e, comunque, CP_1 non inferiore alla somma mensile di €.1.500,00= (euro millecinquecento/00), attesa la disparità economica, reddituale e patrimoniale tra i coniugi e la mancanza di adeguati redditi propri della moglie a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale;
assegno da corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro e oltre il giorno 05 di ogni mese (valuta 05), oltre rivalutazione
[...] annuale secondo indici ISTAT;
8) condannare il sig. a risarcire in Controparte_1 favore della moglie il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio nonché dalla lesione della salute, dell'onore, della reputazione e della dignità del coniuge, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa o secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
9) adottarsi qualsiasi altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse del minore. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. in misura di legge”.
Si costituiva il signor nulla opponendo in merito alla Controparte_1 richiesta di separazione personale dalla coniuge, ma contestando l'allegata violazione dell'obbligo di fedeltà e riscontrando, viceversa, un risalente allontanamento della moglie che, nel tempo, determinava anche un rifiuto di situazioni di socialità della famiglia. Il resistente contestava, altresì, la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla signora in proprio Parte_1 favore, anche negando di aver concordato la riduzione delle ore di lavoro della moglie nell'interesse e in ragione delle esigenze di accudimento del figlio.
Contestando inoltre le allegazioni in merito al tenore di vita familiare, e sottolineando le difficoltà economiche dell'azienda in ragione della situazione legata alla pandemia di COVID19, il signor riteneva la condizione CP_1 economica/reddituale/patrimoniale della signora idonea a Parte_1 consentirle la conservazione di un tenore di vita tendenzialmente analogo a
3 quello goduto in corso di matrimonio, dovendo viceversa senz'altro garantire i genitori il mantenimento del figlio minore. Il signor concludeva CP_1 dunque nei termini che si riportano: “1) preso atto che il Sig. non si CP_1 oppone alla richiesta di declaratoria di separazione personale dei coniugi avanzata dalla ricorrente, dichiarare la separazione personale dei Sig.ri e Controparte_1 Parte_1
2) respingere la domanda di addebito della separazione al sig.
[...] [...] avanzata dalla ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni CP_1 esposte in narrativa;
3) respingere la domanda di mantenimento della signora perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
4) Parte_1 respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla signora Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
5) disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, già adibita a casa familiare, in LL (LI) via San Quirico n. 16; 6) disporre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 1.300,00 CP_1
(milletrecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
[...]
oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del l'80% delle Per_2 spese per i primi due anni, il 70% per il terzo anno, il 60% per il quarto, a partire da quinto anno le spese verranno ripartire al 50% tra i coniugi - previo accordo e approvazione da entrambi i genitori;
7) determinare i tempi e le modalità di frequentazione e permanenza del minore con il sig. come segue: due CP_1 pomeriggi alla settimana durante il periodo scolastico, anche non consecutivi, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo (da luglio a settembre di ogni anno solare), anche non consecutivi, con pernottamento;
il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica alle ora 20.00; una settimana durante il periodo di festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
due giorni durante le festività pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
almeno 15 giorni nel periodo estivo di vacanza, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo. Ciascun genitore avrà
l'onere di informare l'altro con congruo anticipo del luogo di vacanza in cui si recherà con il figlio. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio”.
Resi provvedimenti provvisori in sede presidenziale e istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione della consistenza mobiliare e immobiliare dei patrimoni delle parti, rigettata ogni altra istanza di prova e disposti vari rinvii, avendo a lungo le parti tentato una composizione bonaria delle questioni accessorie alla separazione, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 12.12.2024.
4 Alla suddetta udienza, nell'interesse della parte ricorrente il procuratore precisava le conclusioni che si riportano: “[…] insistendo per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nella sua memoria integrativa ex art. 183 co. 6 n. 2
C.P.C., reitera le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico del Sig. a causa dei Controparte_1 comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, segnatamente della violazione dei doveri di fedeltà, assistenza morale e rispetto della famiglia;
2) disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, già adibita a casa familiare, in LL (LI) alla via San Quirico n. 16; 3) assegnare la casa familiare, sita in LL (LI) alla Via San Quirico n. 16, alla sig.ra che ne è proprietaria;
4) determinare i tempi e le modalità di Parte_1 frequentazione e permanenza del minore con il padre come segue: due pomeriggi alla settimana durante il periodo scolastico, anche non consecutivi, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo (da luglio a settembre di ogni anno solare), anche non consecutivi, con pernottamento;
il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica alle ore 20,00; una settimana durante il periodo di festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
due giorni durante le festività pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
almeno 15 giorni nel periodo estivo di vacanza, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo. Ciascun genitore avrà
l'onere di informare l'altro con congruo anticipo del luogo di vacanza in cui si recherà con il figlio. Ulteriori periodi di visita e frequentazione del minore potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto della volontà dello stesso, delle sue esigenze e dei suoi interessi scolastici, sportivi e sociali;
5) porre a carico del sig. un congruo assegno mensile per il mantenimento del figlio minore Controparte_1
comunque non inferiore alla somma mensile di €.2.000,00= (euro Persona_2 duemila/00), atta a garantire al minore le stesse condizioni e lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, tenuto conto delle sue esigenze, della disparità economica, reddituale e patrimoniale dei genitori, dei tempi di permanenza con ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi;
assegno da corrispondere alla sig.ra entro e non Parte_1 oltre il giorno 05 di ogni mese (valuta 05), oltre rivalutazione annuale secondo indici
ISTAT; 6) disporre l'obbligo dei coniugi di contribuire alle spese straordinarie per il figlio minore nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a Persona_2 carico della madre, stante l'oggettiva disparità economica, reddituale e patrimoniale tra
i coniugi. Saranno da ritenersi straordinarie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese: a) medico-chirurgiche e terapeutico-riabilitative, ivi comprese spese odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche con esclusione
5 dei medicinali da banco, terapeutiche, psicoterapeutiche, pedagogiche, fisioterapiche, per visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche e similari;
b) scolastico- ricreative, ivi comprese gite scolastiche e didattiche, viaggi d'istruzione, mensa scolastica e similari;
c) sportivo-ricreative, ivi comprese iscrizione e frequentazione di corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi, laboratori, centri estivi, campi solari, viaggi-vacanza e similari, oltre costi per relative attrezzature. Non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione tra i genitori per le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese inerenti all'ordinaria attività scolastica, quali a titolo esemplificativo: tasse d'iscrizione ad istituti scolastici;
libri di testo e corredo scolastico;
scuolabus o altro mezzo di trasporto;
mensa; etc.; 7) porre a carico del sig.
[...] un congruo assegno mensile per il mantenimento della moglie, comunque CP_1 non inferiore alla somma mensile di €.1.500,00= (euro millecinquecento/00), attesa la disparità economica, reddituale e patrimoniale tra i coniugi e la mancanza di adeguati redditi propri della moglie a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale;
assegno da corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro e oltre il giorno 05 di ogni mese (valuta 05), oltre rivalutazione
[...] annuale secondo indici ISTAT;
8) condannare il sig. a risarcire in Controparte_1 favore della moglie il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio nonché dalla lesione della salute, dell'onore, della reputazione e della dignità del coniuge, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
9) adottarsi qualsiasi altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse del minore. Porre integralmente le spese di C.T.U. a carico del sig.
avendole egli necessitate. Con vittoria di spese, diritti e onorari del Controparte_1 presente procedimento, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. se dovuta e C.P.A. in misura di legge. Con condanna di parte resistente ex artt. 88 e 96 commi 1 e 3
C.P.C.”
Nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le conclusioni che si riportano: “[…] 1) preso atto che il Sig. non si oppone alla richiesta di CP_1 declaratoria di separazione personale dei coniugi avanzata dalla ricorrente, dichiarare la separazione personale dei Sig.ri e con Controparte_1 Parte_1 addebito di responsabilità̀ a carico della signora per i comportamenti contrari Parte_1 ai doveri coniugali, come esposti in narrativa; 2) respingere la domanda di addebito della separazione al sig. avanzata dalla ricorrente, perché̀ infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
3) respingere la domanda di mantenimento della signora perché̀ infondata in fatto ed in diritto per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa;
4) respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla signora perché́ infondata in fatto ed in diritto per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa;
5) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
[...] ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica Per_2 dello stesso presso l'abitazione della madre, già̀ adibita a casa familiare, in LL
(LI) via San Quirico n. 16;6) disporre a carico del Sig. un assegno mensile di CP_1
6 Euro 1.300,00 (milletrecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del l'80% Persona_2 delle spese per i primi due anni, il 70% per il terzo anno, il 60% per il quarto, a partire da quinto anno le spese verranno ripartire al 50% tra i coniugi - previo accordo e approvazione da entrambi i genitori;
7) determinare i tempi e le modalità̀ di frequentazione e permanenza del minore con il sig. come segue: due CP_1 pomeriggi alla settimana durante il periodo scolastico, anche non consecutivi, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo (da luglio a settembre di ogni anno solare), anche non consecutivi, con pernottamento;
il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì.̀ all'uscita della scuola sino alla domenica alle ora 20.00; una settimana durante il periodo di festività̀ natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
due giorni durante le festività̀ pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì. dell'Angelo, ad anni alterni;
almeno 15 giorni nel periodo estivo di vacanza, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo. Ciascun genitore avrà̀ l'onere di informare l'altro con congruo anticipo del luogo di vacanza in cui si recherà̀ con il figlio. 8) In via Istruttoria: si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze e fatti esposti in narrativa con riserva di formulare specifici capitoli di prova ed indicare i testimoni con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c; Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte e segnatamente alla richiesta di indagini di Polizia Tributarie e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c degli estratti conto corrente e movimentazioni conti correnti, polizze e depositi del sig. CP_1
Tale richiesta è inammissibile trattandosi di documenti non pertinenti, né idonei a provare i fatti controversi, oggetto del giudizio;
tale richiesta ha, pertanto, finalità̀ meramente esplorative. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio.”
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
1. In sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti hanno insistito per l'ammissione delle prove costituende articolate nelle memorie depositate ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.
Le suddette conclusioni non possono essere accolte risultando le prove articolate superflue al fine del decidere alla luce dei documenti in atti oltre che della condotta anche processuale delle parti. Il tutto, come risulterà dalla motivazione che segue.
7 2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente signora Parte_1
è fondata e va accolta.
[...]
Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità come allegata dalla parte ricorrente, e mai contestata dal resistente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Il signor nulla ha del resto CP_1 opposto alla domanda di separazione, concludendo sul punto in modo conforme.
3. Le parti hanno reciprocamente formulato domande di carattere accessorio rispetto alla pronuncia di stato, sia con riferimento all'addebito della separazione sia con riguardo ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, avendo sul punto, in particolare, la signora Parte_1 formulato domanda di contributo al mantenimento in proprio favore e a carico del marito.
Ritiene il Tribunale che le domande formulate dalla parte ricorrente siano fondate e che vadano accolte nei limiti e in conformità della motivazione che segue.
3.1. In linea generale deve considerarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (sent. Cass. n.
2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015).
8 Da tali premesse, ne consegue, in tema di riparto dell'onere della prova, che
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass.
n. 2059 del 2012; conformi le pronunce successive, tra le quali ord. Cass.
19.2.2018 n. 3923).
3.1.1. Tutto ciò richiamato, nel caso di specie la signora ha chiesto Parte_1 pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del signor per aver CP_1 quest'ultimo intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, relazione (secondo la prospettazione esaminata) certamente in atto nell'estate del 2020; ciò, secondo la difesa della ricorrente, avrebbe irreversibilmente minato la vita coniugale avendo tale evento determinato la irrimediabile disgregazione degli equilibri familiari, peraltro conclamando una situazione di sospetto allontanamento del coniuge dalla vita familiare da alcuni mesi osservata dalla ricorrente. Il tutto pochi mesi prima dell'introduzione del presente giudizio.
3.1.2. La signora ha prodotto in causa immagini rappresentanti Parte_1 conversazioni intrattenute dal marito con la donna indicata come amante del signor (v. doc. n. 01a, 01b, 01c allegate alla memoria integrativa CP_1 depositata in data 18.9.2021).
In argomento, osserva il collegio che, come anche di recente ribadito dalla
Corte di legittimità, i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 11197 del 27/04/2023). In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez.
2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del
9 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nel caso di specie, un tale disconoscimento non è stato effettivamente proposto dal signor pur genericamente respingendo le Controparte_1 accuse di adulterio, il resistente non ha infatti adeguatamente disconosciuto la conformità ai fatti di quanto rappresentato dai documenti, ovvero non ha sostanzialmente dedotto la natura artefatta del contenuto di quanto rappresentato.
Il resistente ha invece contestato la produzione in causa di immagini proprie e di altra persona senza autorizzazione, con grave violazione della privacy e, ancora, la violazione del diritto alla riservatezza del coniuge in presenza di immagini estrapolate da cellulare lasciato incustodito (vedi, in particolare, la memoria di costituzione depositata in data 24.9.2021 e dunque la prima difesa utile successiva alla produzione dei documenti di cui si tratta).
Sul punto, può essere richiamato l'orientamento recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, secondo il quale “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre che sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la produzione in giudizio di una corrispondenza elettronica fondamentale per sostenere la domanda di addebito della separazione, pur se acquisita qualche mese prima della pendenza del giudizio, in quanto rispettosa dei requisiti indicati agli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del
2003 ratione temporis vigenti)” (in questi termini ord. Cass. 19.11.2024 n.
29829).
3.1.3. Ciò posto sul piano processuale, le conversazioni di cui si discute hanno un contenuto certamente esplicito nel richiamare abitudini, eventi e atteggiamenti propri di persone in chiara confidenza sentimentale e intimità fisica, con scambi di effusioni, dichiarazioni affettive e significative reciproche manifestazioni di gelosia. Si tratta di conversazioni che attestano una frequentazione in essere da lungo tempo e in cui i riferimenti alla moglie e al figlio del signor (vedi doc. n. 01b), oltre che a persone e luoghi CP_1 pacificamente frequentati dal resistente (circoli sportivi e insegnanti di golf, la barca del sig. e l'appartamento/loft da lui destinato a soggiorni CP_1 turistici), appaiono idonei a rendere inequivocabile la provenienza dei messaggi da parte di quest'ultimo.
10 A fronte, poi, delle contestazioni (invero anche del tutto generiche) articolate nell'interesse del signor quanto all'epoca dei messaggi, vi è da CP_1 sottolineare, per un verso, che il riferimento, da parte della donna, all'aver
“[…] accettato di condividerti con tua moglie” (vedi doc.n. 01a) colloca con adeguata certezza lo svolgimento degli eventi nel periodo di convivenza coniugale delle parti, così come del resto la citazione di fatti accaduti nel precedente mese di febbraio (vedi ancora doc. n. 01a) attesta una frequentazione abituale e duratura tra i due. Da tale punto di vista, vi è pertanto da argomentare che, se pur (come sostenuto in atti dal le CP_1 conversazioni specificamente allegate dalla ricorrente fossero risalenti al mese di ottobre, anziché a quello di agosto, ciò non avrebbe alcun rilievo al fine del decidere, narrando le suddette conversazioni di fatti abitualmente protrattisi nei mesi e dunque senz'altro verificatisi anteriormente alla richiesta extragiudiziale di separazione formulata dalla a metà ottobre del Parte_1
2020. Per altro verso, la conversazione del 5.10. (vedi doc. n. 2 allegato alla memoria integrativa della ricorrente), sempre allegata con screenshot di conversazione whatsapp, intervenuta tra e la sig.ra Controparte_1 Per_4
alla quale il resistente aveva evidentemente rivelato le sue infedeltà,
[...] conferma una pregressa relazione del terminata per volere della CP_1 donna di cui si discute nella chat, con disappunto del resistente per non aver egli messo termine per primo alla storia, e con ulteriore citazione della donna
( ) delle chat esaminate in precedenza. Pt_2
Alla luce dei documenti citati, ritiene il Collegio che il comportamento violativo dei doveri coniugali sia stato adeguatamente provato dalla ricorrente.
Inoltre, le circostanze come complessivamente esaminate, anche in quanto si pongono in immediata correlazione temporale con la richiesta di separazione, possono essere poste in correlazione causale con la disgregazione dell'unione familiare e dunque a fondamento della domanda di addebito.
3.1.4. Il signor ha allegato in atti che le circostanze Controparte_1 rappresentate dalla ricorrente e sin qui esaminate non siano in realtà in alcun modo idonee a giustificare l'addebito della separazione in quanto prive di qualsivoglia incidenza da un punto di vista causale su una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto.
Tale allegazione è tuttavia rimasta del tutto priva di prova in causa (vedi, più dettagliatamente, quanto motivato infra).
3.2. Nella comparsa di costituzione depositata per la fase del giudizio innanzi al Giudice Relatore, il signor ha a sua volta chiesto addebitarsi la CP_1 separazione alla moglie. Il resistente ha posto a fondamento della domanda riconvenzionale la circostanza secondo cui la compromissione della relazione
11 coniugale avrebbe avuto origini diverse e più remote rispetto a quelle rappresentate dalla ricorrente. Il signor ha, infatti, sostenuto che CP_1 durante la vita matrimoniale la signora avrebbe omesso di fornire al Parte_1 coniuge qualsiasi tipo di supporto morale, così come si sarebbe astenuta da qualsiasi forma di collaborazione nell'interesse del nucleo familiare assumendo, piuttosto, comportamenti disgreganti, rifuggendo qualsivoglia occasione di relazione – anche intima - con il marito, con progressiva disaffezione e una risalente crisi che ha poi finito col travolgere la relazione.
La domanda non appare fondata
È rimasta del tutto priva di prova l'allegata pregressa crisi coniugale e in alcun modo l'attore in riconvenzionale ha provato quanto allegato con riguardo all'asserita violazione dei doveri di solidarietà familiare da parte della signora
Parte_1
Le prove costituende articolate in argomento dal signor (vedi CP_1 memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) appaiono irrilevanti al fine del decidere in quanto assolutamente generiche nella determinazione dei fatti che rappresenterebbero la denunciata violazione dei doveri coniugali, oltre che prive di qualunque indicazione temporale.
Inoltre, le circostanze articolate appaiono decisamente smentite dalle allegazioni reciprocamente portate in causa dalle parti in merito alle vacanze organizzate negli anni dalla famiglia (vedi i documenti allegati alla memoria della parte ricorrente del 18.9.2021, nonché i documenti fotografici allegati alla memoria istruttoria del 25.12.2021), al contesto di relazioni sociali intrecciate dalla coppia anche in ragione del tenore di vita goduto dal nucleo (e garantito essenzialmente dall'attività imprenditoriale del e alla stessa CP_1 collaborazione della signora nella gestione delle attività Parte_1 imprenditoriali del marito (con specifico riferimento alla locazione a fini turistici dell'appartamento sito in Via San Giovanni n.66). Se pure fosse attestata, dunque, una certa disaffezione quanto alla relazione intima dei coniugi, la stessa non potrebbe fondare in questa sede la domanda di addebito sia alla luce delle abitudini che per anni i coniugi hanno continuato a coltivare in quanto nucleo familiare sia valutandosi gli equilibri coniugali per lungo tempo chiaramente accettati dalle parti. Risulta dunque del tutto mancante il nesso causale invocato.
4. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori, va in primo luogo disposto quanto segue in ordine all'affidamento del figlio minore della coppia, Per_1
4.1. Le parti hanno negli scritti concordato in merito all'affidamento condiviso del bambino;
in tal senso sono stati pronunciati i provvedimenti
12 presidenziali e alcuna contestazione vi è stata nel corso del giudizio in merito alla capacità genitoriale condivisa dell'uno e dell'altro genitore, ovvero all'inidoneità dell'assetto già disposto in sede presidenziale.
Va dunque confermata la previsione dell'affido condiviso del bambino ad entrambi i genitori così come il suo prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la casa di proprietà della signora già̀ adibita a casa Parte_1 familiare, in LL (LI) via San Quirico n. 16, immobile che resta nella disponibilità della ricorrente secondo il regime proprietario (e senza doversi disporre in merito all'assegnazione).
4.2. Anche quanto alle modalità di permanenza del figlio con i due genitori le parti hanno rassegnato conclusioni sostanzialmente congiunte, che possono essere in questa sede accolte avuto riguardo anche all'età del bambino e alle sue strutturate abitudini. starà dunque col padre due pomeriggi alla settimana (da individuarsi Per_1 tendenzialmente, e salvi migliori accordi tra le parti nel rispetto dei tempi complessivi, nel martedì e nel venerdì) durante il periodo scolastico, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo- da luglio a settembre di ogni anno solare- anche in tal caso individuandosi tali giorni tendenzialmente nel martedì e nel venerdì, con pernottamento;
il minore starà con i genitori nel fine settimana a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica alle ora 20.00.
Inoltre, trascorrerà col padre e con la madre una intera settimana Per_1 durante il periodo di festività̀ natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni e due giorni durante le festività̀ pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Durante le ferie estive il bambino potrà trascorrere con entrambi i genitori almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Il tutto, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo.
5. Sono state svolte in causa domande a contenuto economico, ovvero determinazione di assegno di mantenimento in favore della signora Parte_1
e contributo al mantenimento del figlio.
5.1. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito,
13 sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass. 12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento, e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo.
È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
Ancora in punto di principi applicabili al caso di specie, la separazione conserva gli effetti propri di un matrimonio – ancora sussistente -, compatibili con la cessazione della convivenza e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di
14 assistenza materiale tra i coniugi. Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - rectius redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
5.2. Ciò considerato, quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla signora osserva in primo luogo il Tribunale che già alla luce Parte_1 delle reciproche allegazioni delle parti appare il carattere elevato del tenore di vita goduto dalla famiglia, abituata a soggiornare per le vacanze in rinomate località turistiche – anche nell'interesse del figlio minore in considerazione della sua situazione di salute – e in strutture ricettive di alto livello sicuramente non accessibili ad una famiglia media, a frequentare circoli sportivi e ricreativi coltivando interessi certamente dispendiosi (lezioni e tornei di golf) e a disporre di beni di lusso (barche, gommoni, autovetture, anche storiche, motoveicoli) oltre che a godere per la stagione estiva di lussuosa dimora in EL (vedi, ancora, la documentazione fotografica allegata dalla ricorrente alla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.)
Abitudini, condizioni di vita e attività familiari che, per tipologia di servizi, costi e spese, si discostano in maniera evidente dai consumi di una famiglia media.
Le condizioni economiche godute dalla famiglia in corso di matrimonio sono del resto confermate anche dall'esame della relazione di consulenza tecnica d'ufficio demandata al dott. (vedi l'elaborato depositato il Persona_5
29.7.2024), il quale ha stimato il patrimonio mobiliare e immobiliare detenuto dalle parti così come la situazione reddituale e finanziaria delle stesse, con considerazione dunque di tutti i redditi e introiti, anche di natura finanziari annualmente nelle disponibilità di ciascuno dei coniugi.
Va preliminarmente considerato che il CTU ha operato nel rispetto del quesito del Tribunale e che la relazione risulta adeguatamente motivata – anche nelle risposte alle osservazioni rese dai CTP – e priva di vizi logici. Le conclusioni cui è pervenuto il dott. possono dunque essere poste a fondamento Per_5 della decisione.
La relazione agli atti attesta la rilevantissima disparità economica esistente tra le parti: il CTU ha attestato, quanto alla signora al 2022, una Parte_1 consistenza patrimoniale di euro 298.395,00 (in parziale crescita rispetto all'anno 2019) e una redditività di euro 33.918,00. Nello specifico, poi, risulta che la signora è proprietaria di unico immobile in LL Parte_1
(valore stimato di 126mila euro), ove vive col figlio minore, e che la medesima ha quale fonte di reddito la propria retribuzione da lavoro subordinato (pari,
15 nell'ultima annualità considerata dal CTU a € 26.118,00). È inoltre emerso dalla
CTU che la signora è proprietaria di unica autovettura dal valore Parte_1 stimato di 30mila euro e titolare di due conti correnti con una giacenza media di euro 142.395,00, privi, secondo le valutazioni tecniche svolte dal CTU, di rilevante redditività nel corso del periodo esaminato (vedi la relazione in atti).
Quanto alla posizione espressa dal signor il CTU ha Controparte_1 attestato che il patrimonio personale del resistente è cresciuto nel tempo e appare di consistenza decisamente più significativa. Il dott. ha infatti Per_5 attestato al 2022 una consistenza patrimoniale di euro 5.235.342,00 (in decisa crescita rispetto all'anno 2019) e una redditività annua di euro 232.583,00.
Numerosissimi sono gli immobili facenti parte del patrimonio personale del resistente, così come i rapporti finanziari oltre alle partecipazioni societarie nelle società AR NT sr, A. AR & IG RL e CP_1 Controparte_2
[...
tutte posizioni distintamente esaminate nel corso della CTU e scorporate al fine di determinare la disponibilità personale della parte.
Il dimostrato tenore di vita della famiglia e la così rilevante differenza dei valori economici e patrimoniali espressi dalle parti consentono al Tribunale di affermare, in applicazione dei principi saldamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto della signora al Parte_1 versamento in proprio favore di un assegno di mantenimento.
Ai fini del decidere vanno del resto considerate le ulteriori voci indicate dalla
Corte di legittimità, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge,
l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
Sul punto, riguardo alla determinazione del quantum debeatur, va dunque tenuta in debita considerazione la durata del matrimonio per circa otto anni, così come va osservato che la situazione economica e reddituale del marito era certamente già avviata al momento del matrimonio dei signori e Parte_1
e che rispetto al consolidamento nel tempo di tale complessiva CP_1 posizione non appare potersi riconoscere un apporto determinante da parte della signora (nulla è stato peraltro allegato sul punto); per altro Parte_1 verso, deve essere sì valutata l'attitudine al lavoro della signora Parte_1
(donna in età ancora giovane e percettrice di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato per circa 1.300,00 euro mensili), ma va anche considerata la scelta di riduzione dell'orario di lavoro alla nascita del figlio e all'accertamento della sua condizione di salute, assunta dalla parte nel contesto descritto di agiatezza tale da consentire un minor impegno lavorativo per garantire al bambino la migliore assistenza possibile.
16 Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che sia equo riconoscere alla signora un assegno di mantenimento pari ad euro Parte_1
1.250,00, da versarsi a decorrere dal mese di giugno del 2021, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
5.3. Con riguardo al contributo al mantenimento del figlio minore, giova preliminarmente sottolineare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (sent. Cass. n. 17089 del 2013).
Ritiene il Tribunale che sussista a carico del resistente un onere di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio , che, alla luce Per_1 delle circostanze di fatto sin qui delineate va calcolato in euro 2.000,00 mensili, somma da pagarsi alla signora sin dal mese di giugno del Parte_1
2021 e da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT. La determinazione dell'importo dell'assegno tiene in considerazione le esigenze educative e ricreative legate all'età e la necessità di garantire al bambino un tenore di vita sostanzialmente analogo presso i due genitori, oltre che la significativa circostanza dei ben più ampi tempi di permanenza del bimbo presso la madre, con ogni conseguente carico familiare per la signora Parte_1
Avuto riguardo alla disparità reddituale tra le parti, le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del 80% quanto al signor e del 20% quanto alla signora spese da previamente CP_1 Parte_1 concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore.
Alla luce del delineato maggior carico familiare incombente sulla madre, la signora avrà diritto a percepire integralmente l'assegno Parte_1 unico liquidato nell'interesse del figlio.
17 6. La signora ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio nonché dalla lesione della salute, dell'onore, della reputazione e della dignità del coniuge, danno di cui ha chiesto la quantificazione secondo il prudente apprezzamento del Tribunale.
6.1. L'inammissibilità della domanda suddetta nel presente giudizio di separazione non è stata rilevata tempestivamente eccepita entro il termine di legge e la stessa va dunque esaminata nel merito.
6.2. In linea generale è affermazione più volte ribadita dalla Corte di legittimità quella secondo cui “La pronuncia di addebito, sanzione tipica del diritto di famiglia, non preclude la valutazione, riservata al giudice di merito, che la violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio possa dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c.
La prova del danno ingiusto, conseguenza della condotta illecita perpetrata dal coniuge infedele, deve essere fondata in concreto sul fatto che la condizione di afflizione indotta violi diritti costituzionalmente protetti” (in questi termini tra le ultime sent. Cass.
19/11/2020, n.26383; cfr. anche Ord. Cass. 07/03/2019 n. 6598).
L'accoglimento della domanda risarcitoria richiede tuttavia, una volta accertata la violazione del dovere coniugale, un quid pluris rispetto alla rottura dell'affectio coniugalis, rappresentato dalla lesione di diritti fondamentali della persona.
Il coniuge che propone la domanda di cui si tratta è dunque tenuto a dimostrare non solo il nesso causale tra violazione dei doveri coniugali e lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ma anche l'elemento soggettivo dell'illecito, ovvero la consapevolezza di porre in essere un comportamento dannoso nei confronti dell'altro coniuge.
6.3. Ciò posto venendo all'esame del caso di specie, ritiene il Tribunale che la domanda formulata non possa essere accolta.
Non vi è infatti prova nel procedimento che le modalità di verificazione dell'adulterio abbiano determinato un danno ad un interesse costituzionalmente tutelato della signora In particolare, sottolinea il Parte_1
Collegio che non è stata fornita adeguata prova della circostanza secondo cui la condizione di afflizione indotta nel coniuge in ragione della violazione del dovere di fedeltà abbia superato la soglia della tollerabilità traducendosi, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento provocato, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale.
La signora ha fondato la richiesta di risarcimento sulle modalità del Parte_1 tradimento, offensive dell'onore, della reputazione, del decoro, dell'immagine
18 e della dignità della moglie. Sul punto, tuttavia, – sebbene i due amanti frequentassero il medesimo contesto proprio della famiglia Persona_6
–, non è stata in particolare fornita alcuna prova che fosse pubblicamente conosciuta la condotta del resistente, specificamente nell'ambiente sociale che i coniugi hanno continuato a frequentare nel tempo. La confidenza, quanto alla violazione dei doveri coniugali, coltivata dal signor con persona CP_1 esterna alla famiglia (signora non è poi specifico indice di modalità di Per_4 realizzazione dell'adulterio tale da ledere la reputazione della ricorrente e la sua immagine pubblica.
Non può dunque in questa sede ritenersi che l'infedeltà del signor CP_1 per le modalità con le quali è stata consumata abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge ovvero abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano caratterizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.
7. Le spese di lite vanno poste a carico del resistente in ragione del principio di soccombenza;
le stesse sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022; gli esborsi della CTU, già liquidati con separato provvedimento, sono altresì definitivamente da porsi a carico del signor Controparte_1
La signora ha chiesto condannarsi il resistente ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. Tale domanda non può trovare accoglimento
È noto che l'art. 96 c.p.c. la legge n. 69/2009 disciplina un danno tipicamente punitivo, indipendente in particolare dalla prova del danno, causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v., tra le altre, ord. Cass. 18.11.2019 n. 29812 e ord. Cass. 24.9.2020 n.
20018).
Nel caso in esame non paiono sussistere, nella dialettica difensiva propria del procedimento, condotte di abuso dello strumento processuale
(anche nell'ambito del sub procedimento di CTU), in particolare tento conto della specificità delle azioni reciprocamente proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario in Calci (PI) il CP_1
12.04.2012, atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Livorno n.°
31, parte 2, Serie B, anno 2012 e dispone che la sentenza di separazione sia
19 comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Livorno per la annotazione sull'atto del matrimonio;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) addebita la separazione a Controparte_1
4) rigetta la domanda di addebito della separazione alla signora Parte_1
come proposta in via riconvenzionale dal signor
[...] Controparte_1
5) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_2 genitori;
il figlio sarà collocato e avrà residenza presso la casa di proprietà della signora già̀ adibita a casa familiare, in LL (LI) via San Parte_1
Quirico n. 16, immobile che resta nella disponibilità della ricorrente secondo il regime proprietario;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore;
6) starà col padre due pomeriggi alla settimana (da individuarsi Per_1 tendenzialmente, e salvi migliori accordi tra le parti nel rispetto dei tempi complessivi, nel martedì e nel venerdì) durante il periodo scolastico, con pernottamento, e due giorni interi alla settimana durante il periodo estivo- da luglio a settembre di ogni anno solare - anche in tal caso individuandosi tali giorni tendenzialmente nel martedì e nel venerdì, con pernottamento;
il minore starà con i genitori nel fine settimana a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica alle ora 20.00.
Inoltre, trascorrerà col padre e con la madre una intera settimana Per_1 durante il periodo di festività̀ natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni e due giorni durante le festività̀ pasquali, comprendenti la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Durante le ferie estive il bambino potrà trascorrere con entrambi i genitori almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto, salvo diversi accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore per il periodo estivo;
7) il signor corrisponderà mensilmente alla signora Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio euro
[...]
2.000,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, il tutto a decorrere dal mese di giugno 2021; I genitori contribuiranno inoltre nella misura, rispettivamente, dell'80% il signor e del 20% la signora al pagamento delle spese straordinarie CP_1 Parte_1 per il figlio, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla signora Parte_1
8) il signor corrisponderà alla signora euro Controparte_1 Parte_1
1250,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 15 di ogni
20 mese, somma dovuta dal mese di giugno 2021 e rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
9) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla signora Parte_1
[...]
10) condanna il signor al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00 per fase di studio, euro
1.600,00 per fase introduttiva, euro 5.600,00 per fase istruttoria ed euro 4.000,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico di gli esborsi per la CTU, Controparte_1 come già liquidati in corso di causa, condannando il resistente a rifondere alla signora quanto già dalla stessa eventualmente corrisposto al CTU;
Parte_1
11) rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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