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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/07/2024, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania,
nelle persone di
Dott.ssa Marino Cecilia Presidente rel.
Dott. Di Giacomo Alessandro Giudice
Dott. Cozzella Claudio Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1382/2023 RG CONT.
promossa da
, nata a [...], il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
in Olbia, in Via Matteo Dè Pasti n. 12, con cittadinanza italiana, domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Olbia, Viale Aldo Moro n. 78, presso e nello studio dell'Avv. Giuliana Diana Bandinu, C.F.
che la rappresenta e difende;
C.F._2
ricorrente
Contro
, nato a [...], il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._3
Olbia, in Via Matteo Dè Pasti n. 12, con cittadinanza italiana,
convenuto contumace
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
pagina 1 di 8 emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. pronunciare sentenza di separazione con addebito a carico del IG. ; Controparte_1
3. assegnare la casa familiare alla IGnora ove abiterà insieme ai figli;
Parte_1
4. disporre l'affidamento del minore alla madre in via esclusiva con la precisazione che alla stessa spetteranno tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
in ogni caso,
collocare il minore presso la madre, in Olbia, confermandone la residenza;
5. accogliere le seguenti condizioni in ordine alla gestione del diritto di visita (all. piano genitoriale) e di mantenimento:
a)prescrivere al padre un percorso educativo e di sostegno alla genitorialità; in ragione di ciò, tanto richiesto e fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti che tengano conto della tenera età del minore,
delle sue abitudini, ma anche al fine di garantire stabilità alla frequentazione, il padre potrà visitare il figlio per tre pomeriggi ogni settimana e quando desideri previo accordo con la madre, nel rispetto dello stato di salute del minore, dei suoi impegni scolastici e sportivi, nonché di quelli già assunti in precedenza con la madre;
b) in ordine alle festività e alle ricorrenze sarà rispettato, in via generale e salvo migliori accordi, il principio della turnazione: con decorrenza dal 2023, trascorrerà la Vigilia di Natale Persona_1
con il padre - che provvederà a prelevare il figlio dal domicilio materno alle ore 10:00 del giorno 24
dicembre per poi riportarlo in quello materno alle ore 10:00 del giorno 25 dicembre - e con la madre le giornate del 25 e del 26 dicembre 2023; trascorrerà le giornate del 30 e del 31 Persona_1
dicembre 2023, nonché il giorno dell'Epifania con la madre, e le giornate del 1 e del 2 gennaio 2024
con il padre, il quale preleverà il minore dal domicilio materno alle ore 12:00, per poi riaccompagnarlo nella giornata del 2 gennaio 2023 alle ore 20:30. L'anno successivo il turno sarà invertito e così a pagina 2 di 8 seguire;
trascorrerà il giorno di Pasqua 2024 con la madre e il giorno di Pasquetta 2024 Persona_1
con il padre;
per poi trascorrere, l'anno successivo, la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre;
sarà seguita la turnazione anche per le altre festività, fatta eccezione per il giorno della festa della
Mamma e del Papà, nonché per i compleanni dei genitori che il minore trascorrerà con ciascuno di loro a prescindere dalla turnazione;
c)entrambi i genitori dovranno in ogni caso comunicarsi con congruo anticipo, non inferiore a due giorni, eventuali impedimenti e concordare le conseguenti variazioni del calendario di visita, fatti salvi imprevisti gravi e urgenti che le parti potranno comunicarsi con un preavviso di un giorno;
d)Fermo restando quanto previsto nei punti precedenti sul diritto di visita, i genitori avranno la facoltà
di concordare preventivamente e diversamente, sempre nel pieno interesse del minore, le modalità di visita e i periodi in cui il figlio starà con i genitori, nel rispetto delle eventuali eIGenze del minore;
ciascun genitore, durante il periodo di permanenza con l'altro, potrà contattare telefonicamente il figlio la mattina e la sera;
ciascun genitore agevolerà il figlio con l'altro genitore ogni volta che desideri sentirlo;
i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
6. il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, a titolo di concorso per il CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di € 450 (da rivalutarsi Per_2 Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT) ciascuno, nonché euro 400 per il mantenimento della moglie,
da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora il tutto per CP_1
una somma complessiva di € 1.300;
7.le parti concorreranno in pari misura alle spese straordinarie, così come individuate nelle linee guida del ConIGlio Nazionale Forense del 29 novembre 2017 che si allegano per formare parte integrante del presente atto;
8.nell'ipotesi in cui le spese straordinarie da concordare fossero anticipate da uno dei genitori, a fronte di una sua richiesta scritta all'altro (via mail ovvero con raccomandata a.r. altro mezzo idoneo di comunicazione, come ad esempio la messaggistica istantanea), quest'ultimo dovrà manifestare un pagina 3 di 8 motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
9.nell'ipotesi in cui le spese straordinarie fossero anticipate da un genitore, questi provvederà a documentare le spese sostenute e anticipate per l'altro che, a sua volta, dovrà rimborsarle entro 30
giorni dalla comunicazione;
10.in caso di viaggio all'estero con il minore, ciascun genitore chiederà il formale consenso all'altro,
fermo restando l'obbligo per entrambi di indicare i luoghi in cui si recherà (località e albergo) ed evitare i luoghi compresi nell'elenco di quelli “sconIGliati” dalla . In caso di disaccordo, i CP_2
genitori potranno rivolgersi al giudice tutelare;
11.disporre ogni altra condizione ritenuta opportuna nell'interesse del nucleo familiare.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
motivi della decisione
Parte ricorrente ha così motivato le proprie richieste:
“PREMESSO
che parte ricorrente ha contratto matrimonio concordatario con il Sig. , in Olbia, Controparte_1
il 07.12.1996, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto
n. 115, parte II, Serie A, anno 1996;
che i coniugi sceglievano il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che la ricorrente è una casalinga e nel 2023, da giugno a settembre, ha lavorato come operaia in una
lavanderia; il marito è titolare di un'impresa edile;
che dalla loro unione sono nati tre figli: nata a [...], il [...]; Persona_3 CP_3
, nato a [...], il [...]; , nato a [...], il
[...] Controparte_4
09.07.2017;
che la figlia è economicamente indipendente e vive da sola;
Persona_3
che , di anni diciotto, e , di anni sei, vivono insieme alla madre che provvede Per_2 Persona_1
in via esclusiva alla loro cura e al loro sostentamento;
pagina 4 di 8 che la casa familiare, di proprietà della IGnora , è sita in Olbia, alla via Matteo Dè Pasti n. Parte_1
12;
che dal mese di febbraio 2023 il IG. non provvede più all'assistenza morale ed economica CP_1
della propria famiglia: in particolare è andato via di casa adducendo di avere impegni lavorativi fuori
dalla Sardegna, senza precisare dove e, da allora, non è più ritornato;
di rado contatta la moglie e i
figli, in particolare il più piccolo che ha privato di ogni forma di cura e assistenza;
che, per colpa del IG. sono ormai venute meno la comunione materiale e spirituale, ragion CP_1
per cui il Tribunale potrà, quindi, comprendere con quanto sgomento, profondo dolore e delusione, la
moglie stia affrontato il fallimento del proprio matrimonio nel quale aveva riposto ogni aspettativa, ma
la crisi è ormai talmente profonda che la separazione pare essere l'unica soluzione atta a garantire
stabilità alla posizione dei singoli componenti della famiglia, in particolare al piccolo , Persona_1
che subisce il pregiudizio della mancanza della figura paterna anche per quanto riguarda gli aspetti
legati all'istituto della rappresentanza, attualmente inibito dall'assenza e dal disinteresse paterno.
che parte ricorrente ha tentato invano di addivenire ad una separazione consensuale”.
Parte convenuta deve essere dichiarata contumace, non essendosi costituita nonostante la regolare notificazione.
Deve essere pronunciata sentenza di separazione sussistendo le condizioni di legge, in quanto l'allontanamento del marito senza alcun preavviso né alcuna spiegazione rende impossibile la continuazione del matrimonio.
Non vi sono i presupposti per l'addebito al marito, non essendovi elementi sufficienti agli atti di causa per ricostruire le cause del fallimento matrimoniale.
La regolamentazione economica proposta dalla parte ricorrente può essere accolta, in quanto compatibile con le presumibili condizioni economiche di parte convenuta, che risulta essere imprenditore edile, il quale peraltro, non costituendosi, non le ha contestate, e coerente con la situazione della famiglia, in cui la moglie non ha stabile attività lavorativa mentre due figli non sono autosufficienti.
pagina 5 di 8 Stante il fatto che il padre non tiene più rapporti costanti con la famiglia, deve disporsi l'affidamento esclusivo alla madre del minore il quale dovrà abitare con la madre. Persona_1
In ragione di quanto sopra esposto la casa coniugale viene assegnata alla ricorrente.
Le regole di visita e incontro del padre con nonché quelle ulteriori indicate nel Persona_1
dispositivo proposte da parte ricorrente vengono accolte e fatte proprie dal Tribunale in quanto conformi all'interesse del minore.
Le spese vengono compensate stante la natura familiare della causa.
p.q.m.
definitivamente pronunciando
-dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in data 07/12/1996 in Olbia (trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 115, parte II, Serie A, anno 1996);
-ordina all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione della sentenza;
-assegna la casa familiare alla IGnora ove abiterà insieme ai figli;
Parte_1
-dispone l'affidamento del minore alla madre in via esclusiva con la precisazione che Persona_1
alla stessa spetteranno tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,
incluse quelle afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
-colloca il minore presso la madre, in Olbia, confermandone la residenza;
-accoglie le seguenti condizioni in ordine alla gestione del diritto di visita (all. piano genitoriale) e di mantenimento:
prescrive al padre un percorso educativo e di sostegno alla genitorialità;
fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti che tengano conto della tenera età del minore Per_1
delle sue abitudini, il padre potrà visitare il figlio per tre pomeriggi ogni settimana e quando
[...]
desideri previo accordo con la madre, nel rispetto dello stato di salute del minore, dei suoi impegni scolastici e sportivi, nonché di quelli già assunti in precedenza con la madre;
pagina 6 di 8 In ordine alle festività e alle ricorrenze dovrà rispettato, in via generale e salvo migliori accordi, il principio della turnazione: con decorrenza dal 2023, trascorrerà la Vigilia di Natale Persona_1
con il padre - che provvederà a prelevare il figlio dal domicilio materno alle ore 10:00 del giorno 24
dicembre per poi riportarlo in quello materno alle ore 10:00 del giorno 25 dicembre - e con la madre le giornate del 25 e del 26 dicembre 2023; trascorrerà le giornate del 30 e del 31 Persona_1
dicembre 2023, nonché il giorno dell'Epifania con la madre, e le giornate del 1 e del 2 gennaio 2024
con il padre, il quale preleverà il minore dal domicilio materno alle ore 12:00, per poi riaccompagnarlo nella giornata del 2 gennaio 2023 alle ore 20:30. L'anno successivo il turno sarà invertito e così a seguire;
trascorrerà il giorno di Pasqua 2024 con la madre e il giorno di Pasquetta 2024 Persona_1
con il padre;
per poi trascorrere, l'anno successivo, la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre;
sarà seguita la turnazione anche per le altre festività, fatta eccezione per il giorno della festa della
Mamma e del Papà, nonché per i compleanni dei genitori che il minore trascorrerà con ciascuno di loro a prescindere dalla turnazione;
Entrambi i genitori dovranno in ogni caso comunicarsi con congruo anticipo, non inferiore a due giorni,
eventuali impedimenti e concordare le conseguenti variazioni del calendario di visita, fatti salvi imprevisti gravi e urgenti che le parti potranno comunicarsi con un preavviso di un giorno;
Fermo restando quanto previsto nei punti precedenti sul diritto di visita, i genitori avranno la facoltà di concordare preventivamente e diversamente, sempre nel pieno interesse del minore, le modalità di visita e i periodi in cui il figlio starà con i genitori, nel rispetto delle eventuali eIGenze del minore;
ciascun genitore, durante il periodo di permanenza con l'altro, potrà contattare telefonicamente il figlio la mattina e la sera;
ciascun genitore agevolerà il figlio con l'altro genitore ogni volta che desideri sentirlo;
i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
-il IG. dovrà corrispondere alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, a titolo di concorso CP_1 Parte_1
per il mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di € 450 (da Per_2 Persona_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) ciascuno, nonché euro 400 per il mantenimento pagina 7 di 8 della moglie, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora CP_1
il tutto per una somma complessiva di € 1.300, con rivalutazione annuale secondo indici Istat per operai e impiegati;
-Le parti concorreranno in pari misura alle spese straordinarie, così come individuate nelle linee guida del ConIGlio Nazionale Forense del 29 novembre 2017 che si allegano per formare parte integrante del presente atto;
Nell'ipotesi in cui le spese straordinarie da concordare fossero anticipate da uno dei genitori, a fronte di una sua richiesta scritta all'altro (via mail ovvero con raccomandata a.r. altro mezzo idoneo di comunicazione, come ad esempio la messaggistica istantanea), quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Nell'ipotesi in cui le spese straordinarie fossero anticipate da un genitore, questi provvederà a documentare le spese sostenute e anticipate per l'altro che, a sua volta, dovrà rimborsarle entro 30
giorni dalla comunicazione;
-In caso di viaggio all'estero con il minore, ciascun genitore chiederà il formale consenso all'altro,
fermo restando l'obbligo per entrambi di indicare i luoghi in cui si recherà (località e albergo) ed evitare i luoghi compresi nell'elenco di quelli “sconIGliati” dalla . In caso di disaccordo, i CP_2
genitori potranno rivolgersi al giudice tutelare;
spese compensate.
Così deciso in Tempio Pausania, 24/07/2024
Il Presidente
(dott. Cecilia Marino)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania,
nelle persone di
Dott.ssa Marino Cecilia Presidente rel.
Dott. Di Giacomo Alessandro Giudice
Dott. Cozzella Claudio Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1382/2023 RG CONT.
promossa da
, nata a [...], il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
in Olbia, in Via Matteo Dè Pasti n. 12, con cittadinanza italiana, domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Olbia, Viale Aldo Moro n. 78, presso e nello studio dell'Avv. Giuliana Diana Bandinu, C.F.
che la rappresenta e difende;
C.F._2
ricorrente
Contro
, nato a [...], il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._3
Olbia, in Via Matteo Dè Pasti n. 12, con cittadinanza italiana,
convenuto contumace
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
pagina 1 di 8 emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. pronunciare sentenza di separazione con addebito a carico del IG. ; Controparte_1
3. assegnare la casa familiare alla IGnora ove abiterà insieme ai figli;
Parte_1
4. disporre l'affidamento del minore alla madre in via esclusiva con la precisazione che alla stessa spetteranno tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
in ogni caso,
collocare il minore presso la madre, in Olbia, confermandone la residenza;
5. accogliere le seguenti condizioni in ordine alla gestione del diritto di visita (all. piano genitoriale) e di mantenimento:
a)prescrivere al padre un percorso educativo e di sostegno alla genitorialità; in ragione di ciò, tanto richiesto e fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti che tengano conto della tenera età del minore,
delle sue abitudini, ma anche al fine di garantire stabilità alla frequentazione, il padre potrà visitare il figlio per tre pomeriggi ogni settimana e quando desideri previo accordo con la madre, nel rispetto dello stato di salute del minore, dei suoi impegni scolastici e sportivi, nonché di quelli già assunti in precedenza con la madre;
b) in ordine alle festività e alle ricorrenze sarà rispettato, in via generale e salvo migliori accordi, il principio della turnazione: con decorrenza dal 2023, trascorrerà la Vigilia di Natale Persona_1
con il padre - che provvederà a prelevare il figlio dal domicilio materno alle ore 10:00 del giorno 24
dicembre per poi riportarlo in quello materno alle ore 10:00 del giorno 25 dicembre - e con la madre le giornate del 25 e del 26 dicembre 2023; trascorrerà le giornate del 30 e del 31 Persona_1
dicembre 2023, nonché il giorno dell'Epifania con la madre, e le giornate del 1 e del 2 gennaio 2024
con il padre, il quale preleverà il minore dal domicilio materno alle ore 12:00, per poi riaccompagnarlo nella giornata del 2 gennaio 2023 alle ore 20:30. L'anno successivo il turno sarà invertito e così a pagina 2 di 8 seguire;
trascorrerà il giorno di Pasqua 2024 con la madre e il giorno di Pasquetta 2024 Persona_1
con il padre;
per poi trascorrere, l'anno successivo, la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre;
sarà seguita la turnazione anche per le altre festività, fatta eccezione per il giorno della festa della
Mamma e del Papà, nonché per i compleanni dei genitori che il minore trascorrerà con ciascuno di loro a prescindere dalla turnazione;
c)entrambi i genitori dovranno in ogni caso comunicarsi con congruo anticipo, non inferiore a due giorni, eventuali impedimenti e concordare le conseguenti variazioni del calendario di visita, fatti salvi imprevisti gravi e urgenti che le parti potranno comunicarsi con un preavviso di un giorno;
d)Fermo restando quanto previsto nei punti precedenti sul diritto di visita, i genitori avranno la facoltà
di concordare preventivamente e diversamente, sempre nel pieno interesse del minore, le modalità di visita e i periodi in cui il figlio starà con i genitori, nel rispetto delle eventuali eIGenze del minore;
ciascun genitore, durante il periodo di permanenza con l'altro, potrà contattare telefonicamente il figlio la mattina e la sera;
ciascun genitore agevolerà il figlio con l'altro genitore ogni volta che desideri sentirlo;
i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
6. il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, a titolo di concorso per il CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di € 450 (da rivalutarsi Per_2 Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT) ciascuno, nonché euro 400 per il mantenimento della moglie,
da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora il tutto per CP_1
una somma complessiva di € 1.300;
7.le parti concorreranno in pari misura alle spese straordinarie, così come individuate nelle linee guida del ConIGlio Nazionale Forense del 29 novembre 2017 che si allegano per formare parte integrante del presente atto;
8.nell'ipotesi in cui le spese straordinarie da concordare fossero anticipate da uno dei genitori, a fronte di una sua richiesta scritta all'altro (via mail ovvero con raccomandata a.r. altro mezzo idoneo di comunicazione, come ad esempio la messaggistica istantanea), quest'ultimo dovrà manifestare un pagina 3 di 8 motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
9.nell'ipotesi in cui le spese straordinarie fossero anticipate da un genitore, questi provvederà a documentare le spese sostenute e anticipate per l'altro che, a sua volta, dovrà rimborsarle entro 30
giorni dalla comunicazione;
10.in caso di viaggio all'estero con il minore, ciascun genitore chiederà il formale consenso all'altro,
fermo restando l'obbligo per entrambi di indicare i luoghi in cui si recherà (località e albergo) ed evitare i luoghi compresi nell'elenco di quelli “sconIGliati” dalla . In caso di disaccordo, i CP_2
genitori potranno rivolgersi al giudice tutelare;
11.disporre ogni altra condizione ritenuta opportuna nell'interesse del nucleo familiare.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
motivi della decisione
Parte ricorrente ha così motivato le proprie richieste:
“PREMESSO
che parte ricorrente ha contratto matrimonio concordatario con il Sig. , in Olbia, Controparte_1
il 07.12.1996, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto
n. 115, parte II, Serie A, anno 1996;
che i coniugi sceglievano il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che la ricorrente è una casalinga e nel 2023, da giugno a settembre, ha lavorato come operaia in una
lavanderia; il marito è titolare di un'impresa edile;
che dalla loro unione sono nati tre figli: nata a [...], il [...]; Persona_3 CP_3
, nato a [...], il [...]; , nato a [...], il
[...] Controparte_4
09.07.2017;
che la figlia è economicamente indipendente e vive da sola;
Persona_3
che , di anni diciotto, e , di anni sei, vivono insieme alla madre che provvede Per_2 Persona_1
in via esclusiva alla loro cura e al loro sostentamento;
pagina 4 di 8 che la casa familiare, di proprietà della IGnora , è sita in Olbia, alla via Matteo Dè Pasti n. Parte_1
12;
che dal mese di febbraio 2023 il IG. non provvede più all'assistenza morale ed economica CP_1
della propria famiglia: in particolare è andato via di casa adducendo di avere impegni lavorativi fuori
dalla Sardegna, senza precisare dove e, da allora, non è più ritornato;
di rado contatta la moglie e i
figli, in particolare il più piccolo che ha privato di ogni forma di cura e assistenza;
che, per colpa del IG. sono ormai venute meno la comunione materiale e spirituale, ragion CP_1
per cui il Tribunale potrà, quindi, comprendere con quanto sgomento, profondo dolore e delusione, la
moglie stia affrontato il fallimento del proprio matrimonio nel quale aveva riposto ogni aspettativa, ma
la crisi è ormai talmente profonda che la separazione pare essere l'unica soluzione atta a garantire
stabilità alla posizione dei singoli componenti della famiglia, in particolare al piccolo , Persona_1
che subisce il pregiudizio della mancanza della figura paterna anche per quanto riguarda gli aspetti
legati all'istituto della rappresentanza, attualmente inibito dall'assenza e dal disinteresse paterno.
che parte ricorrente ha tentato invano di addivenire ad una separazione consensuale”.
Parte convenuta deve essere dichiarata contumace, non essendosi costituita nonostante la regolare notificazione.
Deve essere pronunciata sentenza di separazione sussistendo le condizioni di legge, in quanto l'allontanamento del marito senza alcun preavviso né alcuna spiegazione rende impossibile la continuazione del matrimonio.
Non vi sono i presupposti per l'addebito al marito, non essendovi elementi sufficienti agli atti di causa per ricostruire le cause del fallimento matrimoniale.
La regolamentazione economica proposta dalla parte ricorrente può essere accolta, in quanto compatibile con le presumibili condizioni economiche di parte convenuta, che risulta essere imprenditore edile, il quale peraltro, non costituendosi, non le ha contestate, e coerente con la situazione della famiglia, in cui la moglie non ha stabile attività lavorativa mentre due figli non sono autosufficienti.
pagina 5 di 8 Stante il fatto che il padre non tiene più rapporti costanti con la famiglia, deve disporsi l'affidamento esclusivo alla madre del minore il quale dovrà abitare con la madre. Persona_1
In ragione di quanto sopra esposto la casa coniugale viene assegnata alla ricorrente.
Le regole di visita e incontro del padre con nonché quelle ulteriori indicate nel Persona_1
dispositivo proposte da parte ricorrente vengono accolte e fatte proprie dal Tribunale in quanto conformi all'interesse del minore.
Le spese vengono compensate stante la natura familiare della causa.
p.q.m.
definitivamente pronunciando
-dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in data 07/12/1996 in Olbia (trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 115, parte II, Serie A, anno 1996);
-ordina all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione della sentenza;
-assegna la casa familiare alla IGnora ove abiterà insieme ai figli;
Parte_1
-dispone l'affidamento del minore alla madre in via esclusiva con la precisazione che Persona_1
alla stessa spetteranno tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,
incluse quelle afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
-colloca il minore presso la madre, in Olbia, confermandone la residenza;
-accoglie le seguenti condizioni in ordine alla gestione del diritto di visita (all. piano genitoriale) e di mantenimento:
prescrive al padre un percorso educativo e di sostegno alla genitorialità;
fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti che tengano conto della tenera età del minore Per_1
delle sue abitudini, il padre potrà visitare il figlio per tre pomeriggi ogni settimana e quando
[...]
desideri previo accordo con la madre, nel rispetto dello stato di salute del minore, dei suoi impegni scolastici e sportivi, nonché di quelli già assunti in precedenza con la madre;
pagina 6 di 8 In ordine alle festività e alle ricorrenze dovrà rispettato, in via generale e salvo migliori accordi, il principio della turnazione: con decorrenza dal 2023, trascorrerà la Vigilia di Natale Persona_1
con il padre - che provvederà a prelevare il figlio dal domicilio materno alle ore 10:00 del giorno 24
dicembre per poi riportarlo in quello materno alle ore 10:00 del giorno 25 dicembre - e con la madre le giornate del 25 e del 26 dicembre 2023; trascorrerà le giornate del 30 e del 31 Persona_1
dicembre 2023, nonché il giorno dell'Epifania con la madre, e le giornate del 1 e del 2 gennaio 2024
con il padre, il quale preleverà il minore dal domicilio materno alle ore 12:00, per poi riaccompagnarlo nella giornata del 2 gennaio 2023 alle ore 20:30. L'anno successivo il turno sarà invertito e così a seguire;
trascorrerà il giorno di Pasqua 2024 con la madre e il giorno di Pasquetta 2024 Persona_1
con il padre;
per poi trascorrere, l'anno successivo, la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre;
sarà seguita la turnazione anche per le altre festività, fatta eccezione per il giorno della festa della
Mamma e del Papà, nonché per i compleanni dei genitori che il minore trascorrerà con ciascuno di loro a prescindere dalla turnazione;
Entrambi i genitori dovranno in ogni caso comunicarsi con congruo anticipo, non inferiore a due giorni,
eventuali impedimenti e concordare le conseguenti variazioni del calendario di visita, fatti salvi imprevisti gravi e urgenti che le parti potranno comunicarsi con un preavviso di un giorno;
Fermo restando quanto previsto nei punti precedenti sul diritto di visita, i genitori avranno la facoltà di concordare preventivamente e diversamente, sempre nel pieno interesse del minore, le modalità di visita e i periodi in cui il figlio starà con i genitori, nel rispetto delle eventuali eIGenze del minore;
ciascun genitore, durante il periodo di permanenza con l'altro, potrà contattare telefonicamente il figlio la mattina e la sera;
ciascun genitore agevolerà il figlio con l'altro genitore ogni volta che desideri sentirlo;
i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
-il IG. dovrà corrispondere alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, a titolo di concorso CP_1 Parte_1
per il mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di € 450 (da Per_2 Persona_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) ciascuno, nonché euro 400 per il mantenimento pagina 7 di 8 della moglie, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora CP_1
il tutto per una somma complessiva di € 1.300, con rivalutazione annuale secondo indici Istat per operai e impiegati;
-Le parti concorreranno in pari misura alle spese straordinarie, così come individuate nelle linee guida del ConIGlio Nazionale Forense del 29 novembre 2017 che si allegano per formare parte integrante del presente atto;
Nell'ipotesi in cui le spese straordinarie da concordare fossero anticipate da uno dei genitori, a fronte di una sua richiesta scritta all'altro (via mail ovvero con raccomandata a.r. altro mezzo idoneo di comunicazione, come ad esempio la messaggistica istantanea), quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Nell'ipotesi in cui le spese straordinarie fossero anticipate da un genitore, questi provvederà a documentare le spese sostenute e anticipate per l'altro che, a sua volta, dovrà rimborsarle entro 30
giorni dalla comunicazione;
-In caso di viaggio all'estero con il minore, ciascun genitore chiederà il formale consenso all'altro,
fermo restando l'obbligo per entrambi di indicare i luoghi in cui si recherà (località e albergo) ed evitare i luoghi compresi nell'elenco di quelli “sconIGliati” dalla . In caso di disaccordo, i CP_2
genitori potranno rivolgersi al giudice tutelare;
spese compensate.
Così deciso in Tempio Pausania, 24/07/2024
Il Presidente
(dott. Cecilia Marino)
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