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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 520/2024 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 28.05.2025, e vertente
TRA
Parte_1
,
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiana Parlavecchio del Foro di Cassino, ed elettivamente do- miciliato presso il suo studio in Cassino, Via G. Marconi n. 83, giusta procura speciale allegata al ricorso in appello;
APPELLANTE
E
, Controparte_1 in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI L'appellante così conclude: “Conclude affinché codesta.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, Voglia, in accoglimento del proprio appello, riformare la sentenza impugnata n. 279/2023 del Tribunale di Avezzano, nelle parti indicate, e conseguentemente accogliere l'opposizione siccome fondata e per l'effetto dichiarare la nullità delle ordinanze-ingiunzione come meglio in- dicate in epigrafe del Ricorso in appello ovvero applicare le sanzioni nel mi- nimo edittale ai sensi dell'art. 6 co.12 del Dlsg 150/2011. Con vittoria di spe- se e competenze, e rimborso contributo unificato”.
L'appellata/appellante incidentale così conclude: “si conclude affinché
l'Ecc.ma Corte di Appello adita: pregiudizialmente, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiari il proprio difetto di giurisdizione sulle avver- se domande, nei termini di cui in narrativa;
quanto all'appello principale pro- posto, lo rigetti in ogni caso poiché infondato, per le ragioni sopra esposte.
Con tutte le conseguenze di legge, oltreché con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano
n. 279/2023 pubblicata il 14.12.2023 all'esito del giudizio n. 414/2020, non notificata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Avezzano, compensando tra le parti le spese di lite, ha respinto l'opposizione proposta dal Parte_2 verso le seguenti ordinanze-ingiunzione:
- n. DPC017/107 del 21.02.2020, con la quale la Regione Abruzzo-Servizio
Gestione Demanio Idrico e Fluviale aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del pre- Persona_1 sente giudizio) la sanzione amministrativa pecuniaria di € 9.000,00 prevista
2 dall'art.133, comma 2, D.lgs. 152/2006, in conseguenza del verbale di accer- tamento di illecito amministrativo n. 10 del 26.04.2018 con cui l' con- CP_2 testava loro la violazione del precedente art. 124, comma 1, poiché “è stato accertato che l'impianto di depurazione del Comune di Collarmele (AQ) non
è autorizzato (Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque-
Diniego di autorizzazione allo scarico prot. n. 24895 del 29.01.2018”;
- n. DPC017/110 del 21.02.2020, con la quale il predetto Servizio regionale aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del presente giudizio) la sanzione amministrativa pecu- Persona_2 niaria di € 15.000,00 prevista dall'art. 133, comma 2, D.Lgs. 152/2006, in conseguenza del verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 24 del
26.04.2016 con cui l' contestava loro la violazione del precedente art. CP_2
124, comma 1, poiché “è stato accertato che l'impianto di depurazione del
Comune di Capistrello (AQ), loc. Cupone, non è autorizzato”;
- n. DPC017/111 del 21.02.2020, con la quale il predetto Servizio regionale aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del presente giudizio) la sanzione amministrativa pecu- Persona_2 niaria di € 9.000,00 prevista dall'art. 133, comma 1, D.Lgs. 152/2006 per la violazione del precedente art. 101, comma 1, consistita nel superamento (ac- certato con verbale n. 25 del 26.04.2016 elevato dall' sulla scorta del CP_2 rapporto di prova n. AQ/000929/16 del 06.04.2016 e del verbale di prelievo delle acque di scarico n. 24/TV/16 del 07.03.2016 relativo allo scarico prove- niente dall'impianto di depurazione gestito dall'opponente sito nel Comune di
Capistrello, AQ, loc. Cupone) dei limiti fissati “sulle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006”, in relazione ai parametri so- lidi sospesi totali e tensioattivi totali. Parte 1.1 Nello spiegare opposizione, il aveva dedotto plurimi motivi di ille- gittimità.
3 1.1.1 In particolare, in relazione all'ordinanza-ingiunzione DPC017/107, ave- va contestato preliminarmente l'illegittimità del presupposto provvedimento amministrativo di diniego dell'autorizzazione – adottato dalla con CP_1 determinazione dirigenziale DPC024/029 del 29.01.2018 – per violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza.
A tal riguardo, deduceva in primo luogo che in data 12.07.2013 aveva prov- veduto ad inviare alla Provincia di L'Aquila, un anno prima della scadenza, tempestiva istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal predetto Ente con Prot. 46422 del 23.07.2010, di talché lo scarico doveva ri- tenersi autorizzato in virtù di quanto previsto dall'art. 124 D.Lgs. 152/2006.
Precisato, poi, che il citato diniego veniva emesso a distanza di 4 anni dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, risalente al 2014, aggiungeva
(riproponendo le medesime argomentazioni già contenute nella propria istan- za di annullamento in autotutela del 18.03.2019) che il diniego era stato adot- tato non sulla scorta della disciplina di cui agli artt. 101 e 124 D.Lgs.
152/2006 – tanto che non veniva rilevato alcun mal funzionamento dello sca- rico in questione – bensì in base ad una discordanza dei dati sull'agglomerato servito dal depuratore di Collarmele rispetto agli obblighi della Direttiva
271/91/CEE inerente il trattamento delle acque reflue urbane, tuttavia non ap- plicabile al caso di specie, in quanto l'impianto in questione è posto al servi- zio di un agglomerato minore di 2000 abitanti equivalenti. Rilevava, poi, che la era incompetente all'emanazione del predetto diniego, essendo sta- CP_1 to il procedimento già avviato dalla Provincia all'epoca dell'entrata in vigore della L.R. 32/2015 pertanto, trovando applicazione l'art. 9, comma 3, della ci- tata normativa (abrogata solo successivamente al contestato provvedimento del 2018, con L.R. 1/2019), la competenza a concludere il procedimento spet- tava alla stessa Amministrazione che lo aveva già intrapreso. Per tali motivi, chiedeva l'annullamento della sanzione previa disapplicazione del provvedi-
4 mento regionale di diniego DPC024/029 del 29.01.2018, ai sensi dell'art. 5 L.
2248/1865 All. E.
1.1.2 Sotto altro profilo, in relazione a tutte e tre le ordinanze-ingiunzione im- pugnate, l'opponente lamentava la violazione del principio di irretroattività ex art. 25 Cost e art. 11 delle preleggi del c.c., in quanto era stata applicata una sanzione maggiorata rispetto al minimo edittale sulla base della Determina- zione DPC/263 del 23.12.2019, successiva tuttavia agli illeciti contestati e della quale chiedeva la disapplicazione.
1.1.3 Contestava, poi, la violazione del principio di legalità di cui agli artt. 25
e 27 Cost, art. 1 e 11 L. 689/1981, art. 21 septies L. 241/1990, in quanto le sanzioni erano state applicate sulla base di un atto (ovvero la Determinazione
DPC/263) illegittimo per violazione di legge, non potendo lo stesso incidere sui criteri fissati dalla legge per la determinazione delle sanzioni, precludendo peraltro la possibilità di commisurare la sanzione, entro lo spazio edittale, alle circostanze del caso concreto.
1.1.4 Sempre in relazione alla richiamata Determinazione, deduceva, ancora, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L.
241/1990 rispetto agli obblighi di trasparenza, partecipazione e pubblicità, ec- cependo, infine, l'erronea applicazione delle sanzioni. Sul punto, chiedeva la riduzione delle stesse con applicazione del minimo edittale, evidenziando da ultimo che: la mancanza di autorizzazione non dipendeva da colpa o dolo del- la ricorrente ma dal ritardo dell'Amministrazione; che, nel caso della sanzione Parte di cui all'ordinanza-ingiunzione DPC017/111, il si era prontamente at- tivato a porre rimedio al guasto dell'elettropompa; che la nel com- CP_1
Parte misurare la sanzione, non aveva tenuto conto del fatto che il era in pro- cedura di concordato.
1.2 Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'avversa oppo- Controparte_1 sizione e sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati. In par- ticolare, quanto agli assunti avversari, eccepiva che era preclusa al Giudice
5 Ordinario ogni cognizione sul provvedimento amministrativo di diniego di au- torizzazione n. 24895 del 29.01.2018, osservando che l'art. 9, comma 3, L.R.
32/2015 era stato di fatto abrogato al fine di non ingenerare dubbi interpreta- tivi sulla voluntas legis originaria, del resto uniforme a quella nazionale detta- Parte ta dalla L. 56/2014. Quanto alle ulteriori censure del , osservava che, con Determina DPC017/313 del 28.10.2020, a seguito di parere rilasciato dall'Avvocatura regionale, era stata in effetti disposta la disapplicazione della
Determinazione DPC/263 del 23.12.2019 ai verbali precedenti alla sua ado- zione, prevedendo altresì l'applicazione della sanzione nel minimo edittale in relazione ai verbali elevati dal 1.04.2016 al 23.12.2019.
1.3 Istruita la causa sulla scorta delle sole produzioni documentali, il Tribuna- le ha giudicato il ricorso infondato, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- quanto all'ordinanza-ingiunzione DPC017/107, ha preliminarmente disatteso la tesi difensiva della , ravvisando – secondo i principi pre- Controparte_1 tori affermati in materia – la propria potestà a conoscere della legittimità del provvedimento di diniego all'autorizzazione allo scarico, trattandosi di atto presupposto e funzionalmente collegato all'adozione del provvedimento san- zionatorio impugnato;
ha quindi ritenuto il citato provvedimento (Determina- zione DPC024/029 del 29.01.2018) esente dai vizi di legittimità lamentati dal Parte ;
- sul punto, valorizzando la documentazione in atti, ha dapprima rilevato che il diniego era stato disposto per assenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di Collarmele, in quanto: 1) vi era discordanza tra la documentazione relativa allo scarico conservata agli atti circa i dati di consistenza dell'agglomerato e di massima potenzialità del de- puratore e i dati forniti ai fini della ricognizione degli agglomerati urbani;
2) lo scarico non risultava conforme, in quanto il fabbisogno depurativo afferen- te all'impianto di depurazione eccede la capacità nominale dello stesso, non garantendo così un adeguato trattamento depurativo ossequioso delle disposi-
6 zioni di legge;
quindi, richiamata la normativa nazionale e regionale in mate- Parte ria, ha ritenuto infondata la doglianza del , rimarcando, in estrema sinte- si, che il diniego all'autorizzazione era stato disposto non già per la presunta inosservanza dei limiti posti dalla Direttiva 271/91/CEE, bensì in base alla va- lutata inidoneità dell'impianto a garantire la depurazione della totalità delle acque reflue urbane scaricate;
l'impianto, dunque, era sotto dimensionato ri- spetto alle necessità depurative e tale valutazione si era peraltro basata sui dati forniti dallo stesso CAM che, lungi dal costituire una mera stima come soste- nuto dall'opponente, vanno intesi come elementi necessari che il titolare dell'attività da cui origina lo scarico deve trasmettere ai competenti uffici re- gionali o provinciali al fine di consentire la ricognizione degli agglomerati;
- quanto al preteso vizio di incompetenza della ha ritenuto infondata CP_1 la relativa deduzione, sulla scorta della L.R. 32/2015 (con cui la Regione ave- va dato attuazione alla L. 56/2014 inerente il riordino delle funzioni ammini- strative delle province) e del fatto che l'art. 9, comma 3, della richiamata leg- ge regionale (che escludeva dalla successione nei rapporti attivi e passivi i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni, rima- nendo dunque in capo alle Province sino alla conclusione) veniva abrogato con L.R. 1/2019, al fine di riallineare la normativa regionale con quella nazio- nale di cui alla L. 56/2014, la quale dispone che nei trasferimenti delle fun- zioni oggetto di riordino, l'ente che subentra succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- quanto alla pretesa violazione dei principi di cui alla L. 241/1990, ha ritenu- to la relativa doglianza del tutto generica, poiché rimasta priva di allegazioni fattuali;
- quanto alla circostanza che la non avrebbe mai provveduto circa CP_1
l'istanza di autorizzazione allo scarico dell'impianto di Capistrello, pendente sin dal 2006, ha rilevato, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta, che la PA aveva invero richiesto chiarimenti e atti integrativi anche al CP_3
7 originario titolare dello scarico, ma nessuno aveva mai riscontrato detta ri- Parte chiesta e, a fronte di una nuova autorizzazione avanzata nel 2012, il mai aveva riscontrato le richieste di integrazione da parte dell'Ente provincia- le, limitandosi a comunicare continui guasti al depuratore, i quali impedivano di concludere positivamente il procedimento di rilascio dell'autorizzazione;
- quanto alla riferita riparazione dell'elettropompa, evidenziava che la docu- Parte mentazione prodotta smentiva la tesi difensiva del , risultando altri gua- sti anche successivi al sopralluogo dell' ; CP_2
- da ultimo, ha ritenuto non più attuale l'interesse dell'opponente ad impugna- re le ordinanze in relazione alle sanzioni applicate in virtù della Determina- zione DPC/263 del 23.12.2019, atteso che la Determinazione DPC017/313 del
28.10.2020 ne ha disposto la disapplicazione ai verbali antecedenti alla sua adozione, tra i quali rientrano quelli per cui è causa;
- infine, valorizzando quanto detto dalla – che riconosceva che gli CP_1 importi delle sanzioni potevano essere rideterminati nel minimo edittale – ha ravvisato la possibilità per il giudice di riformulare i provvedimenti della PA, disponendo infine la compensazione delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario ricorrente il quale, riproponendo in buona parte le medesime argomentazioni già esposte in pri- mo grado, affida il proprio gravame a doglianze così riassumibili:
a) violazione o falsa applicazione del disposto del d.lgs. 152/2006, della L.R.
31/2010 e della Direttiva 91/271/CE:
a.1) la sentenza sarebbe errata nella parte in cui afferma che la ricognizione Parte degli agglomerati trasmessa dal non costituisce una mera stima;
a pare- re dell'appellante, il calcolo degli abitanti equivalenti andava di contro ritenu- to tale, poiché la ricognizione degli agglomerati, il calcolo del carico in in- gresso, del carico trattato e della capacità di progetto dei depuratori si basano sulla definizione di abitante equivalente ex art. 74 D.Lgs. 152/2006 e non sul numero di abitanti effettivi, pertanto il relativo calcolo non può che essere
8 stimato, come peraltro chiarito dalla nota metodologica dell'Istat del 2009; aggiunge che il diniego di autorizzazione era stato motivato dalla CP_1 esclusivamente sulla base di una mera stima degli a.e. e non sull'evidenza che il depuratore fosse sotto dimensionato o non funzionante, evidenziando, ad ul- teriore suffragio dell'illegittimità del provvedimento sotteso, che l'impianto veniva finalmente autorizzato il 27.09.2022 a seguito di nuove stime sugli a.e., senza che fossero intervenute modifiche strutturali su di esso;
in ogni ca- so, al momento del sopralluogo da parte dell' lo scarico doveva repu- CP_2 tarsi lecito, legittimo e meritevole di autorizzazione, in quanto – come emerso dalle analisi eseguite dalla citata Agenzia – conforme ai parametri contenuti nelle Tabelle di cui all'Allegato 5, art. 101 D.Lgs. 152/2006, correttamente funzionante e non vi era alcuna prova che lo stesso potesse arrecare pregiudi- zio al corpo recettore;
Parte a.2) sotto altro profilo, la sentenza sarebbe errata laddove afferma che il non contesta la carenza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue posta a base della sanzione irrogata, bensì l'illegittimità del provvedimento ammini- strativo presupposto;
sul punto l'appellante, precisato che la sanzione impu- gnata non avrebbe potuto essere irrogata dalla se quest'ultima non CP_1 avesse emesso (peraltro, a distanza di 5 anni) un atto illegittimo (ovvero il di- niego di autorizzazione allo scarico del 2018), afferma che l'impianto in que- stione andava reputato regolarmente autorizzato ex art. 124 TUA, avendo il Parte
provveduto a presentare tempestiva istanza di rinnovo della precedente autorizzazione rilasciata dalla Provincia di L'Aquila con prot. 46422 del
23.07.2010;
a.3) ancora, il provvedimento impugnato sarebbe errato nella parte in cui af- ferma che il diniego all'autorizzazione trovava giustificazione non nella pre- sunta inosservanza dei limiti posti dalla Direttiva 271/91/CEE – come soste- Parte nuto dal – bensì per l'insufficiente dimensionamento dell'impianto; se- condo l'appellante, tale affermazione, oltre a non trovare alcun riscontro pro-
9 batorio, non avendo la fornito alcun elemento dal quale dedurre il CP_1 malfunzionamento dell'impianto, sarebbe contraddittoria, poiché il Tribunale da un lato riconosce che la citata normativa europea non sarebbe applicabile all'impianto per cui è causa – in quanto inferiore ai 2000 a.e. -, dall'altro ri- tiene legittimo il diniego per un presunto sotto dimensionamento basato pro- prio sulle stime indicate dalla Direttiva in parola;
a tal riguardo, l'appellante ribadisce tutto quanto già illustrato in primo grado in ordine alla sostenuta il- legittimità del provvedimento di diniego, evidenziando che l'inidoneità dell'impianto avrebbe trovato smentita nell'autorizzazione rilasciata il
27.09.2022 dalla Regione, dal fatto che in occasione della convocazione della conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione, il Servizio che aveva in precedenza emesso il diniego accoglieva “le stime sull'agglomerato del Parte 2020 e del 2021, che il aggiorna anche sulla base di notizie su base anagrafica fornite dal Comune”;
b) incompetenza della e violazione o falsa applicazione della LR CP_1
32/2015: la sentenza viene censurata nella parte in cui non ravvisa il dedotto vizio di incompetenza della in ordine al procedimento in Controparte_1
Parte origine intrapreso dalla;
a parere del , detto vizio Parte_3 andava di contro ravvisato, alla luce del dettato dell'art. 9, comma 3, L.R.
32/2015, vigente al momento del diniego ed abrogato dalla L.R. 1/2019 sol- tanto in data successiva al provvedimento del 2018;
c) violazione del principio di legalità e di divieto di applicazione retroattiva di atti e norme di cui all'art. 25 Cost. e art. 1 L. 689/1981: viene impugnata la Parte sentenza nella parte in cui si afferma che il non aveva più interesse all'annullamento delle sanzioni, avendo la per sua stessa ammissio- CP_1 ne, provveduto a disapplicare la Determinazione DPC/263 del 23.12.2019 ai verbali antecedenti alla sua adozione;
sul punto, l'appellante evidenzia che l'Ente, pur dando atto di tale circostanza, non aveva provveduto né ad annul- lare i verbali in autotutela, né a rideterminare le sanzioni nel minimo edittale
10 (nonostante i solleciti inviati anche di recente dal ), mentre il primo Parte_1 giudice aveva omesso di applicare l'art. 6 d.lgs. 150/2011.
3. Con memoria difensiva depositata in data 30.09.2024 si è costituita nel pre- sente giudizio la , la quale ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'avverso gravame e per l'inammissibilità ex art. 437 c.p.c. dei nuovi do- Parte cumenti depositati dal , proponendo a sua volta appello incidentale, tempestivamente notificato alla controparte il 28.09.2024. A parere della Re- gione, sussisterebbe il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in relazione alle domande spiegate avverso le ordinanze-ingiunzione
DPC017/107 e DPC017/110, avendo l'appellante principale fondato la propria domanda di annullamento sulla pretesa illegittimità del provvedimento di di- niego;
poiché detto atto costituisce mero antecedente logico del diritto sogget- tivo fatto valere nel giudizio volto ad accertare la fondatezza della pretesa sanzionatoria vantata dall'Amministrazione – quale, per l'appunto, quello di opposizione a ordinanza-ingiunzione – il sindacato del G.O. non può esten- dersi anche al diniego presupposto, mentre i vizi lamentati dall'ingiunto anda- vano necessariamente impugnati dinanzi al G.A., nel rispetto dei termini de- cadenziali.
4. A seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 28.05.2025, la Corte decide come appresso.
5. Preliminarmente, deve essere vagliato, per questioni di priorità logica – trovando l'appello principale accoglimento parziale per quanto si va a dire a proposito dell'entità delle sanzioni applicate - il motivo di appello incidentale spiegato dalla , che si rivela infondato. Controparte_1
5.1 Secondo indiscussa giurisprudenza di legittimità, in riferimento al proce- dimento di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione irrogativa di san- zione pecuniaria, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, è principio giurispru- denziale pacifico che deve riconoscersi sempre al giudice ordinario la compe- tenza giurisdizionale a tutela del diritto soggettivo dell'opponente di non esse-
11 re sottoposto al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente previ- sti, in ciò eventualmente restando ricompreso anche il potere di sindacare in- cidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi che costi- tuiscono presupposto di quell'ordinanza (cfr. Cass. S.U., n. 6627/2003; Cass.
S.U. n. 22518/2006), il che implica, di conseguenza, che il potere di sindacato incidentale concerne anche la verifica circa l'esistenza di un provvedimento amministrativo che sia idoneo a far venir meno l'illiceità della condotta san- NA (cfr. Cass. SU 20263/2022; conf. Cass. 12572/2023).
5.2 Trattasi di principi che – come ricorda la stessa appellante incidentale – sono stati anche di recente ribaditi dalla Suprema Corte, che ha avuto modo di riaffermare che le controversie relative all'applicazione delle sanzioni ammi- nistrative (nella specie irrogate dalla Banca d'Italia), in caso di devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario, la cognizione del medesimo si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'e- missione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario (Cass.
S.U. n. 24609/2019; conf. Cass. S.U. n. 25477/2021). In altri casi, quali ad esempio il giudizio per la determinazione dell'indennità di esproprio, è stato analogamente riconosciuto che il giudice ordinario può valutare la validità ed efficacia del provvedimento ablativo, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché egli non procede all'annullamento dell'atto, ma si limita a disapplicarlo, ove invalido o inefficace, per escludere la deben- za dell'indennità; tale disapplicazione non involge, infatti, una questione di giurisdizione, ma riguarda l'esercizio di un potere interno alla giurisdizione del g.o., censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (Cass. 25027/2024).
5.3 Alla luce di quanto sopra, dunque, l'appello incidentale deve essere riget- tato.
6. Va ora delibato l'appello principale avanzato dal . Parte
12 7. Il primo motivo di appello è infondato, sotto ciascuno dei profili di do- glianza sollevati – invero fuorvianti ed in parte pretestuosi – palesemente con- traddetti dalla documentazione in atti.
7.1 Appare utile rammentare sinteticamente che la disciplina inerente il trat- tamento delle acque reflue urbane, derivante sia da disposizioni sovranaziona- li che dalla normativa domestica e regionale, persegue quale fine ultimo quel- lo di evitare ripercussioni negative sull'ambiente. Tanto si deduce dai “consi- derando” riportati nella Direttiva 271/91/CEE ed in particolare dall'art. 1 della stessa, ove si legge “La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento
e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di pro- teggere 1'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue”. Ora, se è vero che detta Direttiva prescrive disposi- zioni cogenti per scarichi provenienti da agglomerati con più di 2000 a.e.
(come, ad esempio, l'obbligo di dotare gli stessi di reti fognarie per le acque reflue urbane e di sottoporre queste ultime ad un trattamento secondario, cfr. artt. 3 e 4), è altresì vero che la normativa comunitaria non esclude dal proprio ambito gli agglomerati minori, tanto vero che l'art. 7 dispone che “Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2005, le acque reflue ur- bane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato, così come definito all'articolo 2, punto 9) nei seguenti casi : — per scarichi in acque dolci e in estuari provenienti da ag- glomerati con meno di 2 000 a.e.”, chiarendo che il “trattamento adeguato” consiste nel “trattamento delle acque reflue urbane mediante , un processo
e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti”.
Quanto alla disciplina nazionale, il D.Lgs. 152/2006 (che è andato a sostituire il D.Lgs. 152/1999 che quella Direttiva aveva recepito) ha come “obiettivo
13 primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente
e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (art. 2) e, in attua- zione dello stesso, la ha emanato la L.R. 31/2010, adottando Controparte_1 poi il Piano di Tutela delle Acque, con Deliberazione Consigliare n. 614 del
09.08.2010. Le Norme Tecniche di Attuazione dello stesso, nella versione del marzo 2010, prevedevano (e prevedono) all'art. 33 (“Disposizioni per impian- ti di depurazione a servizio degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e.”) che “
1. I limiti e gli indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane con un nu- mero di abitanti equivalenti inferiori a 2.000 sono disciplinati da specifica normativa regionale.
2. Al fine di consentire la ricognizione degli agglomera- ti inferiori a 2.000 a.e. e la redazione dell'elenco degli impianti esistenti a servizio degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e, gli Enti d'Ambito, inviano en- tro 2 mesi dall'adozione del Piano di Tutela delle Acque, alla competente Di- rezione Regionale e alla Provincia competente per territorio le seguenti in- formazioni, per territorio di competenza: a. elenco degli agglomerati inferiori
a 2000 a.e. con indicazione del carico generato calcolato come somma degli abitanti residenti, in base ai dati ISTAT, dei fluttuanti e degli abitanti equiva- lenti industriali allacciati alla rete fognaria;
b. per ciascun agglomerato va indicato l'elenco degli impianti a servizio dello stesso, con le seguenti infor- mazioni […] xi. capacità organica di progetto (in a.e.); xii. carico in ingresso all'impianto (in a.e.); xiii. stato di efficienza (scarso/sufficiente); xiv. stato di manutenzione (insufficiente/sufficiente) […]”.
7.2 Alla luce di tali disposizioni (peraltro, già diffusamente illustrate dalla nella propria nota Prot. 99606/19 del 29.03.2019 emessa in Controparte_1
Parte riscontro all'istanza di annullamento in autotutela avanzata dal con
Prot. 3741 del 18.03.2019, cfr. doc. 5 e 6 fascicolo ricorrente I°), deve essere letto il provvedimento di diniego adottato dalla con Deter- Controparte_1
14 Parte minazione DPC024/029 del 29.01.2018, del quale il continua a sostene- re l'illegittimità.
Come rilevato correttamente dal Tribunale, in tale provvedimento la Giunta regionale dava atto che:
“- Con protocollo della Provincia dell'Aquila n. 46422 del 23/07/2010 il era stato autorizzato allo “scarico nel corpo idrico superficiale de- Pt_1 nominato Fosso Pantano, avente portata naturale sempre non nulla, delle ac- que reflue urbane derivanti dal depuratore a servizio del Comune di Collarme- le”; - che con nota protocollo n. 15025 del 12.07.2013, acquisita al protocol- lo n. 44555 del 17.07.2013 della Provincia dell'Aquila, il ha chie- Pt_1 sto il rinnovo della predetta autorizzazione;
- che al prot. n. 53214 del
20.08.2013 dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila è stata acquisita la nota prot. n. RA/198071 del 2.08.2013 della Regione Abruzzo Servizio Quali- tà delle Acque – Ufficio Qualità delle Acque, con la quale: - è stata trasmessa la ricognizione degli agglomerati superiori ed inferiori a 2.000 a.e. inoltrata dall' ; - è stato richiesto di procedere alla “verifica Parte_4 degli elaborati inoltrati tenuto conto dei dati in possesso e di darne comunica- zione allo scrivente servizio”; - che nella ricognizione degli agglomerati è compreso l'agglomerato di Collarmele, avente Codice agglomerato
IT1366038A10 e Codice del relativo impianto IT1366038A10C01; - che con nota prot. n. 45196 del 25.07.2014 – Attuazione della Direttiva 91/271/CEE,
D.Lgs. 152/06 e L.R. 31/2020 – ricognizione agglomerati – è stata riscontrata la nota R.A. prot. n. 180579 del 4.07.2014”;
Veniva quindi rilevato “che la Provincia dell'Aquila, con nota protocollo n. Parte 62217 del 27/10/2014 […] ha comunicato al l'avvio di un procedimento afferente l'adozione di un provvedimento negativo (diniego dell'autorizzazione), per le motivazioni di seguito riportate: “- Discordanza tra la documentazione relativa allo scarico conservata agli atti riguardo ai dati di consistenza dell'agglomerato e di massima potenzialità del depuratore
15 (carico nominale agglomerato pari a 1048 a.e.; carico totale servito e trattato pari a 1048 a.e.; Capacità organica di progetto pari ad un massimo di 1100
a.e.) e i dati forniti ai fini della ricognizione degli agglomerati urbani e nella medesima riportati (carico generato pari a 1430 a.e.t.u.; carico in ingresso all'impianto di depurazione pari a 1387 a.e.; Capacità organica di progetto pari ad un massimo di 1100 a.e.; Impianto e Agglomerato “non conformi”) - non conformità dovuta al fatto che il fabbisogno depurativo afferente all'impianto di depurazione eccede la capacità nominale dello stesso, non ga- rantendo quindi che, all'impianto siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento depurativo conforme con le indicazioni della normativa vigente in materia (carico in ingresso pari a 1387 a.e., a fronte di una capacità organi- ca di progetto di 1100 a.e.); - assenza per quanto sopra detto, delle condizio- ni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in parola”.
Indi, veniva evidenziato che “all'attualità non sono intervenute variazioni né aggiornamenti rispetto a quanto su descritto, con riferimento sia alla norma- tiva vigente sia ai dati relativi alla ricognizione degli agglomerati agli atti del
Servizio, né è pervenuta documentazione alcuna aggiuntiva e/o osservazioni da parte del , disponendo, in conclusione, il diniego Pt_1 dell'autorizzazione allo scarico.
7.3 Come emerge chiaramente dal contenuto del provvedimento amministra- tivo in parola, il diniego è stato dunque disposto in quanto non era stato possi- Parte bile accertare, sulla scorta dei dati a disposizione – e che lo stesso aveva fornito, omettendo tuttavia di far pervenire documentazione aggiuntiva o eventuali osservazioni al preavviso di diniego inviato dalla nel 2014 Parte_3
– che l'impianto fosse in grado di garantire il “trattamento appropriato” delle acque reflue (imposto, a partire dalla normativa europea, anche agli agglome- rati con meno di 2000 a.e., come per l'appunto il Comune di Collarmele), poi- ché la capacità nominale dell'impianto, pari a 1100 a.e., risultava inferiore al carico di ingresso, pari a 1387 a.e.
16 7.4 La correttezza dell'operato della PA e della conclusione cui era giunta la trova d'altronde conferma proprio nella successiva autorizzazione ot- CP_1 tenuta con Determinazione DPC024/346 del 27.09.2022 (prodotta in questo Parte grado dal e da reputarsi ammissibile alla luce di Cass. 26257/2021), dalla quale emerge che il provvedimento autorizzativo faceva seguito a delle opere di miglioramento realizzate sull'impianto del citato Comune.
Si legge difatti in tale documento che:
“- Con PEC, acquisita al prot. regionale n. 31369 del 04/02/2020, l'ATO2 ha comunicato i dati relativi agli agglomerati e impianti di competenza del Pt_1
, tra cui l'agglomerato e il relativo impianto in oggetto, come di seguito
[...] esplicitato: carico generato dall'agglomerato 1293 a.e.; carico in ingresso all'impianto 1267 a.e.; capacità organica di progetto 1300 a.e.; - con nota prot. n. 4249 del 03/05/2021, in atti al prot. n. 182853 del 03/05/2021, il
ha trasmesso istanza di autorizzazione allo scarico con scheda tec- Pt_1 nica e i seguenti allegati: - elaborati grafici,- nota del Comune circa gli abi- tanti residenti;
- rapporti di prova;
- relazione tecnica,- nella suddetta rela- zione tecnica, denominata “lavori di ammodernamento e miglioramento effet- tuati all'impianto di depurazione sito nel Comune di Collarmele in via Panta- no”; nella suddetta relazione tecnica viene precisato che la stessa “ha lo scopo di illustrare alcuni interventi migliorativi realizzati sull'impianto di depura- zione asservito all'impianto di Collarmele capoluogo, nonché di esporre le elaborazioni sviluppate al fine del ricalcolo della capacità di progetto dell'impianto di depurazione”, e viene chiarito che “la documentazione di- sponibile agli atti del , evidenziava Parte_1 una capacità di progetto dell'impianto pari a 1100 a.e. Con la presente, si in- tende relazionare circa le attività di efficientamento ed ottimizzazione del processo depurativo attuate nei mesi scorsi, nonché presentare evidenza della verifica eseguita, con l'ausilio di professionista esperto incaricato, rispetto alla effettiva capacità depurativa dell'impianto. Sulla base di tale verifica è
17 emersa una ridefinizione della capacità di progetto in 1500 a.e. […] Sulla ba- se delle valutazioni ed elaborazioni eseguite dal tecnico professionista, fonda- te sulle reali caratteristiche tecniche-impiantistiche dell'impianto e sulle ca- ratteristiche delle acque in ingresso prese da bibliografia, ma validate come sopra menzionato, risulta una capacità di trattamento dell'impianto pari a
1500 a.e..”. Viene poi precisato che “con nota prot. n. 4261 del 03/05/2021, in atti al prot. n. 184386 del 04/05/2021, il ha comunicato, tra Pt_1
l'altro, dati aggiornati circa il Carico generato (1175,8 ae) e il Carico in in- gresso all'impianto (1152 ae), sulla base di dati anagrafici forniti dal Comu- ne” e che, in risposta alle richieste della il CAM ha fornito una CP_1 scheda tecnica aggiornata, ove “è definitivamente indicato il valore del Carico generato e del Carico in ingresso, rispettivamente pari a 1293 AE e 1267
AE”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, dunque,
l'autorizzazione è stata concessa nel 2022 in quanto l'impianto era stato effi- cientato, così da poter garantire il trattamento idoneo delle acque di scarico.
7.5 Per quanto sopra, deve ravvisarsi la legittimità in parte qua del provvedi- mento di diniego del 2018, nonché la correttezza delle motivazioni addotte sul punto dal giudice di prime cure, che meritano pertanto di essere confermate.
8. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
8.1 Al momento dell'adozione dell'atto amministrativo di diniego, il comma 3 dell'art. 9 L.R. 32/2015 disponeva che “Sono esclusi dalla successione i pro- cedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le Provin- ce concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono”. Tale disposizione era tuttavia palesemente in contrasto con la normativa nazionale in materia di revisione del sistema delle autonomie locali di carattere sovracomunale (L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), la
18 quale prevede, all'art. 1, comma 96, che “Nei trasferimenti delle funzioni og- getto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: […] c) l'ente che su- bentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso […]” e, al comma 144, “Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore”. Proprio per tale ragione, il citato comma 3 è stato successivamente abrogato con L.R. 1/2019, onde riallineare la normativa regionale a quella nazionale.
8.2 Orbene, considerato che il Legislatore nazionale è intervenuto, con la ri- chiamata legge c.d. , in materia di legislazione concorrente – quale il Per_3 governo del territorio – e che, come dispone l'art. 9, L. 52/1953,
“L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabi- lite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fon- damentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le sin- gole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti” (art. 9 L. 52/1953), il provvedimento di diniego deve necessariamente reputarsi legittimo poiché, anche se adottato in contrasto con una norma regionale all'epoca vigente, ri- sulta comunque ossequioso dei superiori principi disposti dalla normativa na- zionale, dinanzi ai quali la normativa locale deve cedere il passo.
Ne deriva, di conseguenza, che alcun vizio di incompetenza è ravvisabile, at- teso che la è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusi CP_1 quelli in corso, che spettavano alle Province.
9. Va invece accolto il terzo motivo di appello.
9.1 Come noto, in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinan- za-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un or- dinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, de- volvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fonda- tezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l.
n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto,
19 con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provve- dimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame com- pleto nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determina- zione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della leg- ge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici
(così Cass. 29315/2024). Cont 9.2 Nel caso di specie, alla luce di quanto dedotto sin dal principio dalla gione in merito alla disapplicazione della Determinazione n. CP_1
DPC/263 del 23.12.2019 ad opera della successiva Determinazione
DPC017/313 del 28.10.2020, nonché dell'annullamento delle stesse per ca- renza di potere ad opera della recente sentenza 4687/2025 del 29.05.2025 del
Consiglio di Stato, si impone a questo punto la rideterminazione delle sanzio- ni, irrogate in complessivi € 33.000,00, comminate dall'odierna appellata.
9.3 La diversa somma viene parametrata secondo quando quanto disposto dall'art. 133, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 (“
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la san- zione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro.[….] 2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, ser- vite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro”), in combinato disposto con l'art. 11 L. 689/1981 (“Nella determinazione della sanzione amministrativa
20 pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o at- tenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”) e, tenuto conto delle violazioni ac- certate, nonché degli ulteriori criteri previsti dalla norma da ultimo ricordata, appare equo applicare il minimo edittale, comminando la sanzione di €
6.000,00 ciascuna in relazione alle ordinanze-ingiunzione DPC017/107 e
DPC107/110 con le quali veniva contestata la violazione dell'art. 124 TUA, e di € 3.000,00 in relazione all'ordinanza-ingiunzione DPC017/111, con la qua- le veniva contestata la violazione dell'art. 101 TUA.
10. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il re- sto si intende confermata, le sanzioni vanno applicate nella misura come sopra determinata.
11. Atteso l'accoglimento parziale dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale, appare equo compensare integralmente le spese di li- te tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
12. Il rigetto del gravame incidentale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide nel contrad- dittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da riduce la Parte_1 sanzione irrogata con ordinanza-ingiunzione DPC017/107 all'importo di €
6.000,00, con ordinanza-ingiunzione DPC017/110 all'importo di € 6.000,00 e con ordinanza ingiunzione DPC 017/111 di € 3.000,00, per un importo com- plessivo di € 15.000,00, oltre accessori;
2) rigetta l'appello incidentale;
21 3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) dichiara che la è tenuta al pagamento di un ulteriore im- Controparte_1 porto, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione incidentale proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Cons. rel. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco Salvatore Filocamo
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 520/2024 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 28.05.2025, e vertente
TRA
Parte_1
,
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiana Parlavecchio del Foro di Cassino, ed elettivamente do- miciliato presso il suo studio in Cassino, Via G. Marconi n. 83, giusta procura speciale allegata al ricorso in appello;
APPELLANTE
E
, Controparte_1 in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI L'appellante così conclude: “Conclude affinché codesta.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, Voglia, in accoglimento del proprio appello, riformare la sentenza impugnata n. 279/2023 del Tribunale di Avezzano, nelle parti indicate, e conseguentemente accogliere l'opposizione siccome fondata e per l'effetto dichiarare la nullità delle ordinanze-ingiunzione come meglio in- dicate in epigrafe del Ricorso in appello ovvero applicare le sanzioni nel mi- nimo edittale ai sensi dell'art. 6 co.12 del Dlsg 150/2011. Con vittoria di spe- se e competenze, e rimborso contributo unificato”.
L'appellata/appellante incidentale così conclude: “si conclude affinché
l'Ecc.ma Corte di Appello adita: pregiudizialmente, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiari il proprio difetto di giurisdizione sulle avver- se domande, nei termini di cui in narrativa;
quanto all'appello principale pro- posto, lo rigetti in ogni caso poiché infondato, per le ragioni sopra esposte.
Con tutte le conseguenze di legge, oltreché con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano
n. 279/2023 pubblicata il 14.12.2023 all'esito del giudizio n. 414/2020, non notificata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Avezzano, compensando tra le parti le spese di lite, ha respinto l'opposizione proposta dal Parte_2 verso le seguenti ordinanze-ingiunzione:
- n. DPC017/107 del 21.02.2020, con la quale la Regione Abruzzo-Servizio
Gestione Demanio Idrico e Fluviale aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del pre- Persona_1 sente giudizio) la sanzione amministrativa pecuniaria di € 9.000,00 prevista
2 dall'art.133, comma 2, D.lgs. 152/2006, in conseguenza del verbale di accer- tamento di illecito amministrativo n. 10 del 26.04.2018 con cui l' con- CP_2 testava loro la violazione del precedente art. 124, comma 1, poiché “è stato accertato che l'impianto di depurazione del Comune di Collarmele (AQ) non
è autorizzato (Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque-
Diniego di autorizzazione allo scarico prot. n. 24895 del 29.01.2018”;
- n. DPC017/110 del 21.02.2020, con la quale il predetto Servizio regionale aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del presente giudizio) la sanzione amministrativa pecu- Persona_2 niaria di € 15.000,00 prevista dall'art. 133, comma 2, D.Lgs. 152/2006, in conseguenza del verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 24 del
26.04.2016 con cui l' contestava loro la violazione del precedente art. CP_2
124, comma 1, poiché “è stato accertato che l'impianto di depurazione del
Comune di Capistrello (AQ), loc. Cupone, non è autorizzato”;
- n. DPC017/111 del 21.02.2020, con la quale il predetto Servizio regionale aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del presente giudizio) la sanzione amministrativa pecu- Persona_2 niaria di € 9.000,00 prevista dall'art. 133, comma 1, D.Lgs. 152/2006 per la violazione del precedente art. 101, comma 1, consistita nel superamento (ac- certato con verbale n. 25 del 26.04.2016 elevato dall' sulla scorta del CP_2 rapporto di prova n. AQ/000929/16 del 06.04.2016 e del verbale di prelievo delle acque di scarico n. 24/TV/16 del 07.03.2016 relativo allo scarico prove- niente dall'impianto di depurazione gestito dall'opponente sito nel Comune di
Capistrello, AQ, loc. Cupone) dei limiti fissati “sulle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006”, in relazione ai parametri so- lidi sospesi totali e tensioattivi totali. Parte 1.1 Nello spiegare opposizione, il aveva dedotto plurimi motivi di ille- gittimità.
3 1.1.1 In particolare, in relazione all'ordinanza-ingiunzione DPC017/107, ave- va contestato preliminarmente l'illegittimità del presupposto provvedimento amministrativo di diniego dell'autorizzazione – adottato dalla con CP_1 determinazione dirigenziale DPC024/029 del 29.01.2018 – per violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza.
A tal riguardo, deduceva in primo luogo che in data 12.07.2013 aveva prov- veduto ad inviare alla Provincia di L'Aquila, un anno prima della scadenza, tempestiva istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal predetto Ente con Prot. 46422 del 23.07.2010, di talché lo scarico doveva ri- tenersi autorizzato in virtù di quanto previsto dall'art. 124 D.Lgs. 152/2006.
Precisato, poi, che il citato diniego veniva emesso a distanza di 4 anni dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, risalente al 2014, aggiungeva
(riproponendo le medesime argomentazioni già contenute nella propria istan- za di annullamento in autotutela del 18.03.2019) che il diniego era stato adot- tato non sulla scorta della disciplina di cui agli artt. 101 e 124 D.Lgs.
152/2006 – tanto che non veniva rilevato alcun mal funzionamento dello sca- rico in questione – bensì in base ad una discordanza dei dati sull'agglomerato servito dal depuratore di Collarmele rispetto agli obblighi della Direttiva
271/91/CEE inerente il trattamento delle acque reflue urbane, tuttavia non ap- plicabile al caso di specie, in quanto l'impianto in questione è posto al servi- zio di un agglomerato minore di 2000 abitanti equivalenti. Rilevava, poi, che la era incompetente all'emanazione del predetto diniego, essendo sta- CP_1 to il procedimento già avviato dalla Provincia all'epoca dell'entrata in vigore della L.R. 32/2015 pertanto, trovando applicazione l'art. 9, comma 3, della ci- tata normativa (abrogata solo successivamente al contestato provvedimento del 2018, con L.R. 1/2019), la competenza a concludere il procedimento spet- tava alla stessa Amministrazione che lo aveva già intrapreso. Per tali motivi, chiedeva l'annullamento della sanzione previa disapplicazione del provvedi-
4 mento regionale di diniego DPC024/029 del 29.01.2018, ai sensi dell'art. 5 L.
2248/1865 All. E.
1.1.2 Sotto altro profilo, in relazione a tutte e tre le ordinanze-ingiunzione im- pugnate, l'opponente lamentava la violazione del principio di irretroattività ex art. 25 Cost e art. 11 delle preleggi del c.c., in quanto era stata applicata una sanzione maggiorata rispetto al minimo edittale sulla base della Determina- zione DPC/263 del 23.12.2019, successiva tuttavia agli illeciti contestati e della quale chiedeva la disapplicazione.
1.1.3 Contestava, poi, la violazione del principio di legalità di cui agli artt. 25
e 27 Cost, art. 1 e 11 L. 689/1981, art. 21 septies L. 241/1990, in quanto le sanzioni erano state applicate sulla base di un atto (ovvero la Determinazione
DPC/263) illegittimo per violazione di legge, non potendo lo stesso incidere sui criteri fissati dalla legge per la determinazione delle sanzioni, precludendo peraltro la possibilità di commisurare la sanzione, entro lo spazio edittale, alle circostanze del caso concreto.
1.1.4 Sempre in relazione alla richiamata Determinazione, deduceva, ancora, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L.
241/1990 rispetto agli obblighi di trasparenza, partecipazione e pubblicità, ec- cependo, infine, l'erronea applicazione delle sanzioni. Sul punto, chiedeva la riduzione delle stesse con applicazione del minimo edittale, evidenziando da ultimo che: la mancanza di autorizzazione non dipendeva da colpa o dolo del- la ricorrente ma dal ritardo dell'Amministrazione; che, nel caso della sanzione Parte di cui all'ordinanza-ingiunzione DPC017/111, il si era prontamente at- tivato a porre rimedio al guasto dell'elettropompa; che la nel com- CP_1
Parte misurare la sanzione, non aveva tenuto conto del fatto che il era in pro- cedura di concordato.
1.2 Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'avversa oppo- Controparte_1 sizione e sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati. In par- ticolare, quanto agli assunti avversari, eccepiva che era preclusa al Giudice
5 Ordinario ogni cognizione sul provvedimento amministrativo di diniego di au- torizzazione n. 24895 del 29.01.2018, osservando che l'art. 9, comma 3, L.R.
32/2015 era stato di fatto abrogato al fine di non ingenerare dubbi interpreta- tivi sulla voluntas legis originaria, del resto uniforme a quella nazionale detta- Parte ta dalla L. 56/2014. Quanto alle ulteriori censure del , osservava che, con Determina DPC017/313 del 28.10.2020, a seguito di parere rilasciato dall'Avvocatura regionale, era stata in effetti disposta la disapplicazione della
Determinazione DPC/263 del 23.12.2019 ai verbali precedenti alla sua ado- zione, prevedendo altresì l'applicazione della sanzione nel minimo edittale in relazione ai verbali elevati dal 1.04.2016 al 23.12.2019.
1.3 Istruita la causa sulla scorta delle sole produzioni documentali, il Tribuna- le ha giudicato il ricorso infondato, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- quanto all'ordinanza-ingiunzione DPC017/107, ha preliminarmente disatteso la tesi difensiva della , ravvisando – secondo i principi pre- Controparte_1 tori affermati in materia – la propria potestà a conoscere della legittimità del provvedimento di diniego all'autorizzazione allo scarico, trattandosi di atto presupposto e funzionalmente collegato all'adozione del provvedimento san- zionatorio impugnato;
ha quindi ritenuto il citato provvedimento (Determina- zione DPC024/029 del 29.01.2018) esente dai vizi di legittimità lamentati dal Parte ;
- sul punto, valorizzando la documentazione in atti, ha dapprima rilevato che il diniego era stato disposto per assenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di Collarmele, in quanto: 1) vi era discordanza tra la documentazione relativa allo scarico conservata agli atti circa i dati di consistenza dell'agglomerato e di massima potenzialità del de- puratore e i dati forniti ai fini della ricognizione degli agglomerati urbani;
2) lo scarico non risultava conforme, in quanto il fabbisogno depurativo afferen- te all'impianto di depurazione eccede la capacità nominale dello stesso, non garantendo così un adeguato trattamento depurativo ossequioso delle disposi-
6 zioni di legge;
quindi, richiamata la normativa nazionale e regionale in mate- Parte ria, ha ritenuto infondata la doglianza del , rimarcando, in estrema sinte- si, che il diniego all'autorizzazione era stato disposto non già per la presunta inosservanza dei limiti posti dalla Direttiva 271/91/CEE, bensì in base alla va- lutata inidoneità dell'impianto a garantire la depurazione della totalità delle acque reflue urbane scaricate;
l'impianto, dunque, era sotto dimensionato ri- spetto alle necessità depurative e tale valutazione si era peraltro basata sui dati forniti dallo stesso CAM che, lungi dal costituire una mera stima come soste- nuto dall'opponente, vanno intesi come elementi necessari che il titolare dell'attività da cui origina lo scarico deve trasmettere ai competenti uffici re- gionali o provinciali al fine di consentire la ricognizione degli agglomerati;
- quanto al preteso vizio di incompetenza della ha ritenuto infondata CP_1 la relativa deduzione, sulla scorta della L.R. 32/2015 (con cui la Regione ave- va dato attuazione alla L. 56/2014 inerente il riordino delle funzioni ammini- strative delle province) e del fatto che l'art. 9, comma 3, della richiamata leg- ge regionale (che escludeva dalla successione nei rapporti attivi e passivi i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni, rima- nendo dunque in capo alle Province sino alla conclusione) veniva abrogato con L.R. 1/2019, al fine di riallineare la normativa regionale con quella nazio- nale di cui alla L. 56/2014, la quale dispone che nei trasferimenti delle fun- zioni oggetto di riordino, l'ente che subentra succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- quanto alla pretesa violazione dei principi di cui alla L. 241/1990, ha ritenu- to la relativa doglianza del tutto generica, poiché rimasta priva di allegazioni fattuali;
- quanto alla circostanza che la non avrebbe mai provveduto circa CP_1
l'istanza di autorizzazione allo scarico dell'impianto di Capistrello, pendente sin dal 2006, ha rilevato, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta, che la PA aveva invero richiesto chiarimenti e atti integrativi anche al CP_3
7 originario titolare dello scarico, ma nessuno aveva mai riscontrato detta ri- Parte chiesta e, a fronte di una nuova autorizzazione avanzata nel 2012, il mai aveva riscontrato le richieste di integrazione da parte dell'Ente provincia- le, limitandosi a comunicare continui guasti al depuratore, i quali impedivano di concludere positivamente il procedimento di rilascio dell'autorizzazione;
- quanto alla riferita riparazione dell'elettropompa, evidenziava che la docu- Parte mentazione prodotta smentiva la tesi difensiva del , risultando altri gua- sti anche successivi al sopralluogo dell' ; CP_2
- da ultimo, ha ritenuto non più attuale l'interesse dell'opponente ad impugna- re le ordinanze in relazione alle sanzioni applicate in virtù della Determina- zione DPC/263 del 23.12.2019, atteso che la Determinazione DPC017/313 del
28.10.2020 ne ha disposto la disapplicazione ai verbali antecedenti alla sua adozione, tra i quali rientrano quelli per cui è causa;
- infine, valorizzando quanto detto dalla – che riconosceva che gli CP_1 importi delle sanzioni potevano essere rideterminati nel minimo edittale – ha ravvisato la possibilità per il giudice di riformulare i provvedimenti della PA, disponendo infine la compensazione delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario ricorrente il quale, riproponendo in buona parte le medesime argomentazioni già esposte in pri- mo grado, affida il proprio gravame a doglianze così riassumibili:
a) violazione o falsa applicazione del disposto del d.lgs. 152/2006, della L.R.
31/2010 e della Direttiva 91/271/CE:
a.1) la sentenza sarebbe errata nella parte in cui afferma che la ricognizione Parte degli agglomerati trasmessa dal non costituisce una mera stima;
a pare- re dell'appellante, il calcolo degli abitanti equivalenti andava di contro ritenu- to tale, poiché la ricognizione degli agglomerati, il calcolo del carico in in- gresso, del carico trattato e della capacità di progetto dei depuratori si basano sulla definizione di abitante equivalente ex art. 74 D.Lgs. 152/2006 e non sul numero di abitanti effettivi, pertanto il relativo calcolo non può che essere
8 stimato, come peraltro chiarito dalla nota metodologica dell'Istat del 2009; aggiunge che il diniego di autorizzazione era stato motivato dalla CP_1 esclusivamente sulla base di una mera stima degli a.e. e non sull'evidenza che il depuratore fosse sotto dimensionato o non funzionante, evidenziando, ad ul- teriore suffragio dell'illegittimità del provvedimento sotteso, che l'impianto veniva finalmente autorizzato il 27.09.2022 a seguito di nuove stime sugli a.e., senza che fossero intervenute modifiche strutturali su di esso;
in ogni ca- so, al momento del sopralluogo da parte dell' lo scarico doveva repu- CP_2 tarsi lecito, legittimo e meritevole di autorizzazione, in quanto – come emerso dalle analisi eseguite dalla citata Agenzia – conforme ai parametri contenuti nelle Tabelle di cui all'Allegato 5, art. 101 D.Lgs. 152/2006, correttamente funzionante e non vi era alcuna prova che lo stesso potesse arrecare pregiudi- zio al corpo recettore;
Parte a.2) sotto altro profilo, la sentenza sarebbe errata laddove afferma che il non contesta la carenza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue posta a base della sanzione irrogata, bensì l'illegittimità del provvedimento ammini- strativo presupposto;
sul punto l'appellante, precisato che la sanzione impu- gnata non avrebbe potuto essere irrogata dalla se quest'ultima non CP_1 avesse emesso (peraltro, a distanza di 5 anni) un atto illegittimo (ovvero il di- niego di autorizzazione allo scarico del 2018), afferma che l'impianto in que- stione andava reputato regolarmente autorizzato ex art. 124 TUA, avendo il Parte
provveduto a presentare tempestiva istanza di rinnovo della precedente autorizzazione rilasciata dalla Provincia di L'Aquila con prot. 46422 del
23.07.2010;
a.3) ancora, il provvedimento impugnato sarebbe errato nella parte in cui af- ferma che il diniego all'autorizzazione trovava giustificazione non nella pre- sunta inosservanza dei limiti posti dalla Direttiva 271/91/CEE – come soste- Parte nuto dal – bensì per l'insufficiente dimensionamento dell'impianto; se- condo l'appellante, tale affermazione, oltre a non trovare alcun riscontro pro-
9 batorio, non avendo la fornito alcun elemento dal quale dedurre il CP_1 malfunzionamento dell'impianto, sarebbe contraddittoria, poiché il Tribunale da un lato riconosce che la citata normativa europea non sarebbe applicabile all'impianto per cui è causa – in quanto inferiore ai 2000 a.e. -, dall'altro ri- tiene legittimo il diniego per un presunto sotto dimensionamento basato pro- prio sulle stime indicate dalla Direttiva in parola;
a tal riguardo, l'appellante ribadisce tutto quanto già illustrato in primo grado in ordine alla sostenuta il- legittimità del provvedimento di diniego, evidenziando che l'inidoneità dell'impianto avrebbe trovato smentita nell'autorizzazione rilasciata il
27.09.2022 dalla Regione, dal fatto che in occasione della convocazione della conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione, il Servizio che aveva in precedenza emesso il diniego accoglieva “le stime sull'agglomerato del Parte 2020 e del 2021, che il aggiorna anche sulla base di notizie su base anagrafica fornite dal Comune”;
b) incompetenza della e violazione o falsa applicazione della LR CP_1
32/2015: la sentenza viene censurata nella parte in cui non ravvisa il dedotto vizio di incompetenza della in ordine al procedimento in Controparte_1
Parte origine intrapreso dalla;
a parere del , detto vizio Parte_3 andava di contro ravvisato, alla luce del dettato dell'art. 9, comma 3, L.R.
32/2015, vigente al momento del diniego ed abrogato dalla L.R. 1/2019 sol- tanto in data successiva al provvedimento del 2018;
c) violazione del principio di legalità e di divieto di applicazione retroattiva di atti e norme di cui all'art. 25 Cost. e art. 1 L. 689/1981: viene impugnata la Parte sentenza nella parte in cui si afferma che il non aveva più interesse all'annullamento delle sanzioni, avendo la per sua stessa ammissio- CP_1 ne, provveduto a disapplicare la Determinazione DPC/263 del 23.12.2019 ai verbali antecedenti alla sua adozione;
sul punto, l'appellante evidenzia che l'Ente, pur dando atto di tale circostanza, non aveva provveduto né ad annul- lare i verbali in autotutela, né a rideterminare le sanzioni nel minimo edittale
10 (nonostante i solleciti inviati anche di recente dal ), mentre il primo Parte_1 giudice aveva omesso di applicare l'art. 6 d.lgs. 150/2011.
3. Con memoria difensiva depositata in data 30.09.2024 si è costituita nel pre- sente giudizio la , la quale ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'avverso gravame e per l'inammissibilità ex art. 437 c.p.c. dei nuovi do- Parte cumenti depositati dal , proponendo a sua volta appello incidentale, tempestivamente notificato alla controparte il 28.09.2024. A parere della Re- gione, sussisterebbe il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in relazione alle domande spiegate avverso le ordinanze-ingiunzione
DPC017/107 e DPC017/110, avendo l'appellante principale fondato la propria domanda di annullamento sulla pretesa illegittimità del provvedimento di di- niego;
poiché detto atto costituisce mero antecedente logico del diritto sogget- tivo fatto valere nel giudizio volto ad accertare la fondatezza della pretesa sanzionatoria vantata dall'Amministrazione – quale, per l'appunto, quello di opposizione a ordinanza-ingiunzione – il sindacato del G.O. non può esten- dersi anche al diniego presupposto, mentre i vizi lamentati dall'ingiunto anda- vano necessariamente impugnati dinanzi al G.A., nel rispetto dei termini de- cadenziali.
4. A seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 28.05.2025, la Corte decide come appresso.
5. Preliminarmente, deve essere vagliato, per questioni di priorità logica – trovando l'appello principale accoglimento parziale per quanto si va a dire a proposito dell'entità delle sanzioni applicate - il motivo di appello incidentale spiegato dalla , che si rivela infondato. Controparte_1
5.1 Secondo indiscussa giurisprudenza di legittimità, in riferimento al proce- dimento di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione irrogativa di san- zione pecuniaria, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, è principio giurispru- denziale pacifico che deve riconoscersi sempre al giudice ordinario la compe- tenza giurisdizionale a tutela del diritto soggettivo dell'opponente di non esse-
11 re sottoposto al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente previ- sti, in ciò eventualmente restando ricompreso anche il potere di sindacare in- cidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi che costi- tuiscono presupposto di quell'ordinanza (cfr. Cass. S.U., n. 6627/2003; Cass.
S.U. n. 22518/2006), il che implica, di conseguenza, che il potere di sindacato incidentale concerne anche la verifica circa l'esistenza di un provvedimento amministrativo che sia idoneo a far venir meno l'illiceità della condotta san- NA (cfr. Cass. SU 20263/2022; conf. Cass. 12572/2023).
5.2 Trattasi di principi che – come ricorda la stessa appellante incidentale – sono stati anche di recente ribaditi dalla Suprema Corte, che ha avuto modo di riaffermare che le controversie relative all'applicazione delle sanzioni ammi- nistrative (nella specie irrogate dalla Banca d'Italia), in caso di devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario, la cognizione del medesimo si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'e- missione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario (Cass.
S.U. n. 24609/2019; conf. Cass. S.U. n. 25477/2021). In altri casi, quali ad esempio il giudizio per la determinazione dell'indennità di esproprio, è stato analogamente riconosciuto che il giudice ordinario può valutare la validità ed efficacia del provvedimento ablativo, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché egli non procede all'annullamento dell'atto, ma si limita a disapplicarlo, ove invalido o inefficace, per escludere la deben- za dell'indennità; tale disapplicazione non involge, infatti, una questione di giurisdizione, ma riguarda l'esercizio di un potere interno alla giurisdizione del g.o., censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (Cass. 25027/2024).
5.3 Alla luce di quanto sopra, dunque, l'appello incidentale deve essere riget- tato.
6. Va ora delibato l'appello principale avanzato dal . Parte
12 7. Il primo motivo di appello è infondato, sotto ciascuno dei profili di do- glianza sollevati – invero fuorvianti ed in parte pretestuosi – palesemente con- traddetti dalla documentazione in atti.
7.1 Appare utile rammentare sinteticamente che la disciplina inerente il trat- tamento delle acque reflue urbane, derivante sia da disposizioni sovranaziona- li che dalla normativa domestica e regionale, persegue quale fine ultimo quel- lo di evitare ripercussioni negative sull'ambiente. Tanto si deduce dai “consi- derando” riportati nella Direttiva 271/91/CEE ed in particolare dall'art. 1 della stessa, ove si legge “La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento
e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di pro- teggere 1'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue”. Ora, se è vero che detta Direttiva prescrive disposi- zioni cogenti per scarichi provenienti da agglomerati con più di 2000 a.e.
(come, ad esempio, l'obbligo di dotare gli stessi di reti fognarie per le acque reflue urbane e di sottoporre queste ultime ad un trattamento secondario, cfr. artt. 3 e 4), è altresì vero che la normativa comunitaria non esclude dal proprio ambito gli agglomerati minori, tanto vero che l'art. 7 dispone che “Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2005, le acque reflue ur- bane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato, così come definito all'articolo 2, punto 9) nei seguenti casi : — per scarichi in acque dolci e in estuari provenienti da ag- glomerati con meno di 2 000 a.e.”, chiarendo che il “trattamento adeguato” consiste nel “trattamento delle acque reflue urbane mediante , un processo
e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti”.
Quanto alla disciplina nazionale, il D.Lgs. 152/2006 (che è andato a sostituire il D.Lgs. 152/1999 che quella Direttiva aveva recepito) ha come “obiettivo
13 primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente
e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (art. 2) e, in attua- zione dello stesso, la ha emanato la L.R. 31/2010, adottando Controparte_1 poi il Piano di Tutela delle Acque, con Deliberazione Consigliare n. 614 del
09.08.2010. Le Norme Tecniche di Attuazione dello stesso, nella versione del marzo 2010, prevedevano (e prevedono) all'art. 33 (“Disposizioni per impian- ti di depurazione a servizio degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e.”) che “
1. I limiti e gli indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane con un nu- mero di abitanti equivalenti inferiori a 2.000 sono disciplinati da specifica normativa regionale.
2. Al fine di consentire la ricognizione degli agglomera- ti inferiori a 2.000 a.e. e la redazione dell'elenco degli impianti esistenti a servizio degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e, gli Enti d'Ambito, inviano en- tro 2 mesi dall'adozione del Piano di Tutela delle Acque, alla competente Di- rezione Regionale e alla Provincia competente per territorio le seguenti in- formazioni, per territorio di competenza: a. elenco degli agglomerati inferiori
a 2000 a.e. con indicazione del carico generato calcolato come somma degli abitanti residenti, in base ai dati ISTAT, dei fluttuanti e degli abitanti equiva- lenti industriali allacciati alla rete fognaria;
b. per ciascun agglomerato va indicato l'elenco degli impianti a servizio dello stesso, con le seguenti infor- mazioni […] xi. capacità organica di progetto (in a.e.); xii. carico in ingresso all'impianto (in a.e.); xiii. stato di efficienza (scarso/sufficiente); xiv. stato di manutenzione (insufficiente/sufficiente) […]”.
7.2 Alla luce di tali disposizioni (peraltro, già diffusamente illustrate dalla nella propria nota Prot. 99606/19 del 29.03.2019 emessa in Controparte_1
Parte riscontro all'istanza di annullamento in autotutela avanzata dal con
Prot. 3741 del 18.03.2019, cfr. doc. 5 e 6 fascicolo ricorrente I°), deve essere letto il provvedimento di diniego adottato dalla con Deter- Controparte_1
14 Parte minazione DPC024/029 del 29.01.2018, del quale il continua a sostene- re l'illegittimità.
Come rilevato correttamente dal Tribunale, in tale provvedimento la Giunta regionale dava atto che:
“- Con protocollo della Provincia dell'Aquila n. 46422 del 23/07/2010 il era stato autorizzato allo “scarico nel corpo idrico superficiale de- Pt_1 nominato Fosso Pantano, avente portata naturale sempre non nulla, delle ac- que reflue urbane derivanti dal depuratore a servizio del Comune di Collarme- le”; - che con nota protocollo n. 15025 del 12.07.2013, acquisita al protocol- lo n. 44555 del 17.07.2013 della Provincia dell'Aquila, il ha chie- Pt_1 sto il rinnovo della predetta autorizzazione;
- che al prot. n. 53214 del
20.08.2013 dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila è stata acquisita la nota prot. n. RA/198071 del 2.08.2013 della Regione Abruzzo Servizio Quali- tà delle Acque – Ufficio Qualità delle Acque, con la quale: - è stata trasmessa la ricognizione degli agglomerati superiori ed inferiori a 2.000 a.e. inoltrata dall' ; - è stato richiesto di procedere alla “verifica Parte_4 degli elaborati inoltrati tenuto conto dei dati in possesso e di darne comunica- zione allo scrivente servizio”; - che nella ricognizione degli agglomerati è compreso l'agglomerato di Collarmele, avente Codice agglomerato
IT1366038A10 e Codice del relativo impianto IT1366038A10C01; - che con nota prot. n. 45196 del 25.07.2014 – Attuazione della Direttiva 91/271/CEE,
D.Lgs. 152/06 e L.R. 31/2020 – ricognizione agglomerati – è stata riscontrata la nota R.A. prot. n. 180579 del 4.07.2014”;
Veniva quindi rilevato “che la Provincia dell'Aquila, con nota protocollo n. Parte 62217 del 27/10/2014 […] ha comunicato al l'avvio di un procedimento afferente l'adozione di un provvedimento negativo (diniego dell'autorizzazione), per le motivazioni di seguito riportate: “- Discordanza tra la documentazione relativa allo scarico conservata agli atti riguardo ai dati di consistenza dell'agglomerato e di massima potenzialità del depuratore
15 (carico nominale agglomerato pari a 1048 a.e.; carico totale servito e trattato pari a 1048 a.e.; Capacità organica di progetto pari ad un massimo di 1100
a.e.) e i dati forniti ai fini della ricognizione degli agglomerati urbani e nella medesima riportati (carico generato pari a 1430 a.e.t.u.; carico in ingresso all'impianto di depurazione pari a 1387 a.e.; Capacità organica di progetto pari ad un massimo di 1100 a.e.; Impianto e Agglomerato “non conformi”) - non conformità dovuta al fatto che il fabbisogno depurativo afferente all'impianto di depurazione eccede la capacità nominale dello stesso, non ga- rantendo quindi che, all'impianto siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento depurativo conforme con le indicazioni della normativa vigente in materia (carico in ingresso pari a 1387 a.e., a fronte di una capacità organi- ca di progetto di 1100 a.e.); - assenza per quanto sopra detto, delle condizio- ni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in parola”.
Indi, veniva evidenziato che “all'attualità non sono intervenute variazioni né aggiornamenti rispetto a quanto su descritto, con riferimento sia alla norma- tiva vigente sia ai dati relativi alla ricognizione degli agglomerati agli atti del
Servizio, né è pervenuta documentazione alcuna aggiuntiva e/o osservazioni da parte del , disponendo, in conclusione, il diniego Pt_1 dell'autorizzazione allo scarico.
7.3 Come emerge chiaramente dal contenuto del provvedimento amministra- tivo in parola, il diniego è stato dunque disposto in quanto non era stato possi- Parte bile accertare, sulla scorta dei dati a disposizione – e che lo stesso aveva fornito, omettendo tuttavia di far pervenire documentazione aggiuntiva o eventuali osservazioni al preavviso di diniego inviato dalla nel 2014 Parte_3
– che l'impianto fosse in grado di garantire il “trattamento appropriato” delle acque reflue (imposto, a partire dalla normativa europea, anche agli agglome- rati con meno di 2000 a.e., come per l'appunto il Comune di Collarmele), poi- ché la capacità nominale dell'impianto, pari a 1100 a.e., risultava inferiore al carico di ingresso, pari a 1387 a.e.
16 7.4 La correttezza dell'operato della PA e della conclusione cui era giunta la trova d'altronde conferma proprio nella successiva autorizzazione ot- CP_1 tenuta con Determinazione DPC024/346 del 27.09.2022 (prodotta in questo Parte grado dal e da reputarsi ammissibile alla luce di Cass. 26257/2021), dalla quale emerge che il provvedimento autorizzativo faceva seguito a delle opere di miglioramento realizzate sull'impianto del citato Comune.
Si legge difatti in tale documento che:
“- Con PEC, acquisita al prot. regionale n. 31369 del 04/02/2020, l'ATO2 ha comunicato i dati relativi agli agglomerati e impianti di competenza del Pt_1
, tra cui l'agglomerato e il relativo impianto in oggetto, come di seguito
[...] esplicitato: carico generato dall'agglomerato 1293 a.e.; carico in ingresso all'impianto 1267 a.e.; capacità organica di progetto 1300 a.e.; - con nota prot. n. 4249 del 03/05/2021, in atti al prot. n. 182853 del 03/05/2021, il
ha trasmesso istanza di autorizzazione allo scarico con scheda tec- Pt_1 nica e i seguenti allegati: - elaborati grafici,- nota del Comune circa gli abi- tanti residenti;
- rapporti di prova;
- relazione tecnica,- nella suddetta rela- zione tecnica, denominata “lavori di ammodernamento e miglioramento effet- tuati all'impianto di depurazione sito nel Comune di Collarmele in via Panta- no”; nella suddetta relazione tecnica viene precisato che la stessa “ha lo scopo di illustrare alcuni interventi migliorativi realizzati sull'impianto di depura- zione asservito all'impianto di Collarmele capoluogo, nonché di esporre le elaborazioni sviluppate al fine del ricalcolo della capacità di progetto dell'impianto di depurazione”, e viene chiarito che “la documentazione di- sponibile agli atti del , evidenziava Parte_1 una capacità di progetto dell'impianto pari a 1100 a.e. Con la presente, si in- tende relazionare circa le attività di efficientamento ed ottimizzazione del processo depurativo attuate nei mesi scorsi, nonché presentare evidenza della verifica eseguita, con l'ausilio di professionista esperto incaricato, rispetto alla effettiva capacità depurativa dell'impianto. Sulla base di tale verifica è
17 emersa una ridefinizione della capacità di progetto in 1500 a.e. […] Sulla ba- se delle valutazioni ed elaborazioni eseguite dal tecnico professionista, fonda- te sulle reali caratteristiche tecniche-impiantistiche dell'impianto e sulle ca- ratteristiche delle acque in ingresso prese da bibliografia, ma validate come sopra menzionato, risulta una capacità di trattamento dell'impianto pari a
1500 a.e..”. Viene poi precisato che “con nota prot. n. 4261 del 03/05/2021, in atti al prot. n. 184386 del 04/05/2021, il ha comunicato, tra Pt_1
l'altro, dati aggiornati circa il Carico generato (1175,8 ae) e il Carico in in- gresso all'impianto (1152 ae), sulla base di dati anagrafici forniti dal Comu- ne” e che, in risposta alle richieste della il CAM ha fornito una CP_1 scheda tecnica aggiornata, ove “è definitivamente indicato il valore del Carico generato e del Carico in ingresso, rispettivamente pari a 1293 AE e 1267
AE”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, dunque,
l'autorizzazione è stata concessa nel 2022 in quanto l'impianto era stato effi- cientato, così da poter garantire il trattamento idoneo delle acque di scarico.
7.5 Per quanto sopra, deve ravvisarsi la legittimità in parte qua del provvedi- mento di diniego del 2018, nonché la correttezza delle motivazioni addotte sul punto dal giudice di prime cure, che meritano pertanto di essere confermate.
8. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
8.1 Al momento dell'adozione dell'atto amministrativo di diniego, il comma 3 dell'art. 9 L.R. 32/2015 disponeva che “Sono esclusi dalla successione i pro- cedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le Provin- ce concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono”. Tale disposizione era tuttavia palesemente in contrasto con la normativa nazionale in materia di revisione del sistema delle autonomie locali di carattere sovracomunale (L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), la
18 quale prevede, all'art. 1, comma 96, che “Nei trasferimenti delle funzioni og- getto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: […] c) l'ente che su- bentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso […]” e, al comma 144, “Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore”. Proprio per tale ragione, il citato comma 3 è stato successivamente abrogato con L.R. 1/2019, onde riallineare la normativa regionale a quella nazionale.
8.2 Orbene, considerato che il Legislatore nazionale è intervenuto, con la ri- chiamata legge c.d. , in materia di legislazione concorrente – quale il Per_3 governo del territorio – e che, come dispone l'art. 9, L. 52/1953,
“L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabi- lite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fon- damentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le sin- gole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti” (art. 9 L. 52/1953), il provvedimento di diniego deve necessariamente reputarsi legittimo poiché, anche se adottato in contrasto con una norma regionale all'epoca vigente, ri- sulta comunque ossequioso dei superiori principi disposti dalla normativa na- zionale, dinanzi ai quali la normativa locale deve cedere il passo.
Ne deriva, di conseguenza, che alcun vizio di incompetenza è ravvisabile, at- teso che la è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusi CP_1 quelli in corso, che spettavano alle Province.
9. Va invece accolto il terzo motivo di appello.
9.1 Come noto, in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinan- za-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un or- dinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, de- volvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fonda- tezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l.
n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto,
19 con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provve- dimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame com- pleto nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determina- zione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della leg- ge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici
(così Cass. 29315/2024). Cont 9.2 Nel caso di specie, alla luce di quanto dedotto sin dal principio dalla gione in merito alla disapplicazione della Determinazione n. CP_1
DPC/263 del 23.12.2019 ad opera della successiva Determinazione
DPC017/313 del 28.10.2020, nonché dell'annullamento delle stesse per ca- renza di potere ad opera della recente sentenza 4687/2025 del 29.05.2025 del
Consiglio di Stato, si impone a questo punto la rideterminazione delle sanzio- ni, irrogate in complessivi € 33.000,00, comminate dall'odierna appellata.
9.3 La diversa somma viene parametrata secondo quando quanto disposto dall'art. 133, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 (“
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la san- zione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro.[….] 2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, ser- vite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro”), in combinato disposto con l'art. 11 L. 689/1981 (“Nella determinazione della sanzione amministrativa
20 pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o at- tenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”) e, tenuto conto delle violazioni ac- certate, nonché degli ulteriori criteri previsti dalla norma da ultimo ricordata, appare equo applicare il minimo edittale, comminando la sanzione di €
6.000,00 ciascuna in relazione alle ordinanze-ingiunzione DPC017/107 e
DPC107/110 con le quali veniva contestata la violazione dell'art. 124 TUA, e di € 3.000,00 in relazione all'ordinanza-ingiunzione DPC017/111, con la qua- le veniva contestata la violazione dell'art. 101 TUA.
10. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il re- sto si intende confermata, le sanzioni vanno applicate nella misura come sopra determinata.
11. Atteso l'accoglimento parziale dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale, appare equo compensare integralmente le spese di li- te tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
12. Il rigetto del gravame incidentale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide nel contrad- dittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da riduce la Parte_1 sanzione irrogata con ordinanza-ingiunzione DPC017/107 all'importo di €
6.000,00, con ordinanza-ingiunzione DPC017/110 all'importo di € 6.000,00 e con ordinanza ingiunzione DPC 017/111 di € 3.000,00, per un importo com- plessivo di € 15.000,00, oltre accessori;
2) rigetta l'appello incidentale;
21 3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) dichiara che la è tenuta al pagamento di un ulteriore im- Controparte_1 porto, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione incidentale proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Cons. rel. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco Salvatore Filocamo
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