Sentenza 13 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/10/2025, n. 7827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7827 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07827/2025REG.PROV.COLL.
N. 04318/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4318 del 2025, proposto da IM SA, rappresentato e difeso dall’avvocato Ignazio Ballai, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Università degli studi di Cagliari, in persona del rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione prima) n. 112/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Giovanni Greco, sull’istanza di passaggio in decisione dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione, titolare presso l’ASL di Cagliari, servizio veterinario, di un incarico di coordinamento con funzioni di direzione, domandava in tale qualità all’Università degli studi di Cagliari l’ammissione in sovrannumero al corso di laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (classe LM/SNT4) per l’anno accademico 2023/2024 (istanza in data 3 agosto 2023), nell’ambito del bando di selezione per i corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie in - Scienze delle Professioni Sanitarie e della Prevenzione (Classe LM/SNT4) - Scienze della prevenzione (Classe LM/SNT2) A.A. 2023/2024) ]. La domanda recava la richiesta di esonero dalla prova di ammissione nazionale per i corsi di laurea a numero programmato prevista per « coloro che ricoprono una funzione di direzione di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, formalmente attribuita dall’Ente di appartenenza (strutture pubbliche e strutture convenzionate con il SSN) », prevista dall’art. 4 del citato bando, con disposizione riproduttiva di quanto previsto a livello ministeriale per le prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2023/2024 (decreto del Ministro dell’università in data 24 luglio 2023, n. 984).
2. Di fronte alla non ammissione e all’istanza di riesame dell’interessato, cui faceva seguito una diffida, l’Università richiedeva ed otteneva dall’ASL di appartenenza un’attestazione sulla natura delle funzioni da egli svolte in quest’ultima, espressa nei seguenti termini: « incarico di funzione organizzativa, la quale comporta la gestione e l’organizzazione delle attività inerenti alle risorse umane afferenti alla struttura di appartenenza » (nota dell’ASL prot. n. 82504 del 15 novembre 2023).
3. Ciò nonostante l’Università degli studi di Cagliari non si determinava con un provvedimento espresso.
4. L’interessato agiva pertanto nella presente sede giurisdizionale amministrativa, con ricorso contro il silenzio-rifiuto ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.
5. In accoglimento del ricorso, l’adito Tribunale amministrativo ordinava all’Università degli studi di Cagliari di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente (sentenza 27 giugno 2024, n. 502).
6. In esecuzione della sentenza, l’ateneo si determinava nel senso di « iscrivere in sovrannumero e con riserva condizionata all’esito del giudizio di appello chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato » (provvedimento in data 26 luglio 2024, prot. n. 1274).
7. Con ricorso in ottemperanza, proposto davanti al medesimo Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, l’istante deduceva l’elusività del provvedimento di esecuzione rispetto alla sentenza di accoglimento dell’azione contro il silenzio. Le censure venivano incentrate sull’asserito carattere retroattivo dell’immatricolazione, per l’anno accademico 2023-2024, malgrado il tempo trascorso avesse impedito la frequentazione del corso di laurea, con il conseguente rischio di acquisire lo status di studente fuori corso, in tesi evitabile attraverso l’iscrizione all’anno accademico successivo. Veniva inoltre contestata l’apposizione della riserva.
8. Questo ulteriore ricorso veniva respinto dall’adito Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
9. La pronuncia di primo grado escludeva che la sentenza resa all’esito del giudizio contro il silenzio-rifiuto, divenuta cosa giudicata, avesse attribuito al ricorrente il diritto ad essere immatricolato a decorrere dall’anno accademico 2024-2025, e che questa pretesa fosse in seguito sorta « per effetto del decorso del tempo » e delle « circostanze problematiche che ne derivano » , quali prospettate dal ricorrente, ovvero il rischio del « passaggio al c.d. “fuori corso” con aggravio del pagamento delle tasse » . A questo riguardo veniva per un verso escluso che fosse divenuta obiettivamente impossibile l’iscrizione all’anno accademico 2023-2024, e per altro verso si dava atto degli accorgimenti adottati dall’ateneo a causa del tempo trascorso: « con il provvedimento impugnato si è disposto l’esonero del ricorrente dall’obbligo di frequenza delle lezioni del primo anno, così consentendogli di accedere direttamente alla frequenza del secondo anno, ed è stato accordato l’esonero dal pagamento delle tasse per l’anno non frequentato, salva l’imposta di bollo per l’a.a. 2023/2024 e la tassa regionale per il diritto allo studio (se dovuta), non connesse alla frequenza effettiva al primo anno » . Al medesimo riguardo veniva per contro rilevato che l’immatricolazione all’anno accademico 2024-2025 era impossibile « stante la mancata attivazione del corso ».
10. Contro la sentenza di primo grado l’originario ricorrente ha proposto appello, al quale resiste l’Università degli studi di Cagliari.
DIRITTO
1. L’appello censura la sentenza perché non recante le pronunce integrative del giudicato che in tesi sarebbero state necessarie per dare una tutela effettiva alla parte vittoriosa « una volta emerse eventuali criticità nell’adempiere a quanto disposto dal giudice amministrativo », nell’esercizio dei poteri di carattere cognitorio del giudice dell’ottemperanza, inquadrabili nell’ambito del c.d. giudicato a formazione progressiva o dei chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., pure richiesti con il ricorso di primo grado, onde modularne gli effetti tenuto conto delle sopravvenienze di fatto (a questo riguardo viene richiamata la sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato del 9 giugno 2016, n. 11). Vengono quindi riproposte le censure di elusione del giudicato, a causa dell’immatricolazione disposta « d’imperio » dall’ateneo, in violazione del dovere di collaborazione con il privato, a fronte di una situazione di impossibilità per quest’ultimo di frequentare le lezioni del primo anno di immatricolazione a causa del tempo trascorso e nondimeno senza che nemmeno gli sia stato consentito di valutare se iscriversi a queste condizioni, con i rischi di « non potere recuperare gli esami “persi” ». Al medesimo riguardo sono del pari ribadite le conseguenze negative, anche sul piano economico, sul possibile passaggio allo status di studente fuori corso.
2. Le censure sono infondate.
3. La decisione di rigetto resa in primo grado costituisce la risultante di un’ineccepibile applicazione dei principi in materia di ottemperanza elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, con specifico riguardo ai poteri del giudice dell’ottemperanza. Secondo approdi ormai acquisiti l’ottemperanza del giudicato amministrativo si attua attraverso l’interpretazione di quest’ultimo in funzione del riconoscimento dell’utilità da esso attribuita al ricorrente vittorioso e della definizione delle modalità di esecuzione cui ai sensi dell’art. 112, comma 1, cod. proc. amm. è tenuta l’amministrazione soccombente (cfr., tra le altre: Cons. Stato, II, 12 maggio 2023, n. 4800; IV, 5 maggio 2025, n. 3788; 10 gennaio 2025, n. 152; 6 novembre 2024, n. 8889; VII, 2 agosto 2023, n. 7477). Nella descritta prospettiva, implicante ambiti di cognizione sul titolo giudiziale di cui è chiesta l’ottemperanza e dell’attività esecutiva svolta e/o da svolgere per soddisfare pienamente la pretesa azionata, possono quindi essere adottate le misure necessarie per attuare il giudicato, come sostiene l’appello, ma senza attribuire al ricorrente utilità ulteriori e in ogni caso nei limiti delle possibilità date dalla situazione di fatto venutasi a creare (sul punto possono essere richiamate le seguenti pronunce: Cons. Stato, III, 16 febbraio 2024, n. 1576; IV, 1 giugno 2023, n. 5422; 30 maggio 2022, n. 4357; V, 27 novembre 2023, n. 10143; collocantesi in epoca più recente nella linea tracciata dall’Adunanza plenaria, nella sentenza, richiamata dall’appello, del 9 giugno 2016, n. 11, peraltro espressiva di un indirizzo già consolidatosi in ambito nomofilattico, con le sentenze della stessa Adunanza plenaria 13 aprile 2015, n. 4; 15 gennaio 2013, n. 2; 3 dicembre 2008, n. 13; 11 maggio 1998, n. 2; 21 febbraio 1994, n. 4; 8 gennaio 1986, n. 1).
4. Tanto premesso, la sentenza di primo grado si palesa coerente con il quadro ora tracciato. Essa è infatti giunta a respingere il ricorso sulla base del rilievo che l’immatricolazione all’anno accademico 2023-2024 è innanzitutto conforme alla domanda originariamente presentata dal ricorrente. Al medesimo riguardo ha inoltre dato atto - con statuizione non sottoposta a critica a mezzo del presente appello - che l’immatricolazione all’anno successivo nondimeno richiesta da quest’ultimo, in ragione del tempo trascorso, è divenuta oggettivamente impossibile, a causa del fatto, ribadito dall’ateneo resistente nelle proprie difese, che per l’anno 2024-2025 non è stato attivato il corso di laurea per il quale il ricorrente medesimo aveva in origine chiesto l’iscrizione.
5. Peraltro, sul piano delle modalità esecutive del giudicato la sentenza non ha mancato di rilevare, anche in questo caso senza che sul punto l’appello svolga critiche, invece richieste ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., che nel disporre l’immatricolazione per l’anno accademico 2023-2024 l’ateneo ha adottato alcune misure di favore per il ricorrente sia sul piano didattico, consistenti nell’esonero dall’obbligo di frequenza delle lezioni del primo anno e nella possibilità di accedere direttamente alla frequenza del secondo anno; e inoltre che, sul piano tributario economico, relativamente alle tasse universitarie è stato disposto un esonero per il medesimo anno accademico ormai trascorso.
6. Deve quindi ritenersi che con le descritte modalità sia stata soddisfatta in via amministrativa, e nei limiti delle possibilità date tenuto conto del tempo trascorso dall’originaria domanda di ammissione, l’esigenza del ricorrente di proficua frequenza del corso di laurea. A conferma di quanto ora osservato nel proprio appello quest’ultimo non individua alternative alla decisione nondimeno avversata.
7. L’appello deve quindi essere respinto. Nondimeno le spese di causa possono essere compensate, avuto riguardo al fatto che la presente controversia origina da un iniziale comportamento inerte dell’ateneo resistente, al quale deve essere ricondotta la perdita per il ricorrente di un anno di corso di studi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO