TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/09/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1685/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICO BATTESTA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LUISA BENATELLI, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carole (VE), in data 2018,
in regime di separazione dei beni con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e CP_2
nata a [...] il [...] CP_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note scritte del 30/06/2025 in sostituzione dell'udienza e cioè “
1 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] C.F._1 CP_1
Donà di Piave (VE) il 22.08.71, c.f. , con ogni C.F._2
conseguenza di legge, ordinando l'annotazione dell'emanando provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE (VE);
2. affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di presso la madre e di presso il padre;
CP_3 CP_2
3. disporre che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé il figlio/la figlia collocato/a principalmente presso l'altro genitore quando vorrà,
compatibilmente con gli impegni lavorativi, scolastici ed extrascolastici di ciascuno, previo avviso;
4. prevedere che, in ogni caso, i figli trascorrano due fine settimana al mese
(indicativamente dal sabato pomeriggio alla domenica) presso il genitore non collocatario, invitando le parti a fare in modo che i figli trascorrano i week end congiuntamente presso ciascun genitore;
5. disporre che, salva altresì ogni diversa comune volontà da assumersi di volta in volta, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore tenga i figli minori dal 23 al 30 Dicembre e l'altro genitore dal 31 Dicembre al 6
Gennaio e che, durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, un genitore tenga i figli minori i primi tre giorni e l'altro i successivi tre giorni compreso il lunedì di Pasqua;
6. disporre che durante le vacanze estive il padre tenga con sé la figlia CP_3
per 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo con la madre per quel che riguarda la scelta del periodo, e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi;
analogamente, che la madre tenga con sé per 15 giorni, anche CP_2
non consecutivi, previo accordo con il padre per quel che riguarda la scelta del periodo, e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi;
7. assegnare la casa coniugale, sita in LE (VE), Via Civetta n. 23, condotta
2 in locazione, alla signora la quale sosterrà personalmente ed Parte_1
integralmente tutte le spese inerenti alla stessa, in primis il canone di locazione, essendo subentrata nel relativo contratto, con estromissione del signor;
CP_1
8. disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a CP_1 Parte_1
titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, collocata presso la madre, sia alla sua raggiunta indipendenza economica, la somma di € 200,00
mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di aprile 2026. La corresponsione delle somme di cui sopra dovrà essere effettuata dal padre entro il giorno 20 di ogni mese, sul conto corrente della madre.
9. disporre che il figlio collocato prevalentemente presso il padre, sia CP_2
mantenuto in via diretta da ciascun genitore nei giorni che trascorrerà con l'uno o con l'altro;
10. disporre che le spese di natura straordinaria relative ai figli minori siano sostenute da entrambi i genitori al 50%, secondo le modalità stabilite dal
Protocollo del Tribunale di Pordenone, a cui si fa espresso riferimento;
11. disporre che l'assegno unico per entrambi i figli minori sia percepito al
100% dalla signora e che le detrazioni fiscali siano suddivise al 50% tra Pt_1
le parti;
12. spese compensate tra le parti;
”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note
3 scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 24/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
07/08/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in LE (VE), in data
[...]
06/10/2018;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2018, atto 17, parte I, serie -);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti
4 economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 29/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1685/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICO BATTESTA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LUISA BENATELLI, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carole (VE), in data 2018,
in regime di separazione dei beni con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e CP_2
nata a [...] il [...] CP_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note scritte del 30/06/2025 in sostituzione dell'udienza e cioè “
1 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] C.F._1 CP_1
Donà di Piave (VE) il 22.08.71, c.f. , con ogni C.F._2
conseguenza di legge, ordinando l'annotazione dell'emanando provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE (VE);
2. affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di presso la madre e di presso il padre;
CP_3 CP_2
3. disporre che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé il figlio/la figlia collocato/a principalmente presso l'altro genitore quando vorrà,
compatibilmente con gli impegni lavorativi, scolastici ed extrascolastici di ciascuno, previo avviso;
4. prevedere che, in ogni caso, i figli trascorrano due fine settimana al mese
(indicativamente dal sabato pomeriggio alla domenica) presso il genitore non collocatario, invitando le parti a fare in modo che i figli trascorrano i week end congiuntamente presso ciascun genitore;
5. disporre che, salva altresì ogni diversa comune volontà da assumersi di volta in volta, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore tenga i figli minori dal 23 al 30 Dicembre e l'altro genitore dal 31 Dicembre al 6
Gennaio e che, durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, un genitore tenga i figli minori i primi tre giorni e l'altro i successivi tre giorni compreso il lunedì di Pasqua;
6. disporre che durante le vacanze estive il padre tenga con sé la figlia CP_3
per 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo con la madre per quel che riguarda la scelta del periodo, e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi;
analogamente, che la madre tenga con sé per 15 giorni, anche CP_2
non consecutivi, previo accordo con il padre per quel che riguarda la scelta del periodo, e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi;
7. assegnare la casa coniugale, sita in LE (VE), Via Civetta n. 23, condotta
2 in locazione, alla signora la quale sosterrà personalmente ed Parte_1
integralmente tutte le spese inerenti alla stessa, in primis il canone di locazione, essendo subentrata nel relativo contratto, con estromissione del signor;
CP_1
8. disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a CP_1 Parte_1
titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, collocata presso la madre, sia alla sua raggiunta indipendenza economica, la somma di € 200,00
mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di aprile 2026. La corresponsione delle somme di cui sopra dovrà essere effettuata dal padre entro il giorno 20 di ogni mese, sul conto corrente della madre.
9. disporre che il figlio collocato prevalentemente presso il padre, sia CP_2
mantenuto in via diretta da ciascun genitore nei giorni che trascorrerà con l'uno o con l'altro;
10. disporre che le spese di natura straordinaria relative ai figli minori siano sostenute da entrambi i genitori al 50%, secondo le modalità stabilite dal
Protocollo del Tribunale di Pordenone, a cui si fa espresso riferimento;
11. disporre che l'assegno unico per entrambi i figli minori sia percepito al
100% dalla signora e che le detrazioni fiscali siano suddivise al 50% tra Pt_1
le parti;
12. spese compensate tra le parti;
”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note
3 scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 24/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
07/08/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in LE (VE), in data
[...]
06/10/2018;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2018, atto 17, parte I, serie -);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti
4 economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 29/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5