Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3684 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 9/05/2025 e vertente
TRA
incorporante già Parte_1 Controparte_1 [...]
già - (c.f. ) in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
persona del procuratore ad negotia rappresentato e difeso dall'avv.to
Giampaolo Miotto in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso l'avv.to Paolo Garau con studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 145;
APPELLANTE
1
(c.f. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Dominella Agostino in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio , Persona_1
rep. n 54368 racc. n. 15494, registrato a Roma l'11 settembre 2020 allegata in copia alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Roma, viale Europa n. 190;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 3651/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 18/02/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <
[...]
ha convenuto in giudizio la società al Controparte_2 Controparte_4
fine di ottenere il risarcimento del danno nella misura di € 5.450,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento o dalla data della domanda al saldo, in conseguenza del pagamento di titoli a persone diverse dai rispettivi prenditori. Nel costituirsi in giudizio la società convenuta ha contestato la domanda nel merito ed in via subordinata ha chiesto disporsi la condanna dell'attrice ex art. 1227 CC nella misura concorrente. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa di natura documentale è stata rinviata per la discussione orale e provvedimento ex art. 281 sexies CPC all'udienza del 18.02.2019.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3651/2020 così statuiva: << 1)
Respinge la domanda;
2) Condanna altresì la parte attrice, società
[...]
, a rimborsare alla parte convenuta, società Controparte_2 Controparte_4
le spese di lite, che si liquidano in € 2.400,00 per competenze
[...]
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.>> 2 § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< rilevato in via preliminare, con ogni conseguenza in ordine alle valutazioni circa la fondatezza del merito, che non risulta adeguatamente comprovato il danno subìto dalla società attrice, , in quanto a tal fine Controparte_2
la ricevuta che dovrebbe certificare / attestare il secondo pagamento sborsato non ha tale valore essendo priva di riferimenti quali il TRN o il CRO che permette la tracciabilità del pagamento;
trattasi invero unicamente di un mero documento interno che è insufficiente a fondare obiettivamente l'esborso sostenuto dall'attrice per rifondere della somma il legittimo prenditore degli assegni;
ne segue che l'esame del motivo predetto non consente di concludere circa la meritevolezza della domanda attorea difettando di un elemento di natura imprescindibile, costituito dal danno di natura economica, definibile patrimonialmente in modo preciso, da porsi in nesso di causalità immediata e diretta della condotta negligente ed imperita della parte convenuta;
sul punto e poste queste considerazioni di natura preliminare pregiudiziale, come noto la materia in esame è stata affrontata numerose volte sussistendo pluralità di giudizi di questo stesso thema decidendum. La valutazione della condotta di deve essere condotta alla CP_4
stregua dei criteri previsti dall'art. 1176 CC della diligenza professionale impiegata dalla stessa improntata al modello del c. d. banchiere esperto CP_4
e sulla scorta di una diligenza professionale certamente qualificata, superiore al livello medio. Ebbene deve osservarsi in primo luogo che gli assegni in esame sono stati 'regolati secondo la procedura check truncation' ovvero salvo buon fine degli stessi senza rendere disponibile la somma sul conto del cliente. In secondo luogo, sussiste nella materia in esame un ulteriore principio giurisprudenziale per cui la responsabilità dell'Istituto bancaria sussiste laddove l'alterazione/contraffazione del titolo, nella firma ad esempio di colui che si presenta per l'incasso, sia evidente ictu oculi e sia
3 quindi tale da ingenerare il dubbio in ordine all'effettiva titolarità del beneficiario. In terzo luogo, il banchiere può essere ritenuto responsabile laddove paghi il corrispondente valore economico del titolo a persona diversa dal beneficiario legittimato unicamente nel caso in cui sia in grado di poter confrontare le sottoscrizioni del titolare tra la firma apposta e lo specimen depositato. Nel caso in esame tale possibilità non era concessa alla parte convenuta essendo questa la società negoziatrice del titolo che non può considerarsi responsabilità laddove vengano presentati per l'incasso documenti non contraffatti e corrispondenti all'effettivo titolare. Peraltro sul retro del titolo sono stati riportati gli estremi del documento identificativo e dell'ente di rilascio dello stesso;
inoltre dalla documentazione allegata dalla parte convenuta i rapporti di conto corrente risultavano essere stati stipulati dai correntisti tempo addietro rispetto alla data di negoziazione dei titoli;
sicché non può aversi un qualche sospetto sulla strumentalità ai soli fini dell'accredito indebito dei titoli dell'apertura del rapporto contrattuale con la società . Da quanto osservato discende che la domanda CP_4
attorea non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando cinque Controparte_2
motivi di gravame, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< accertata la responsabilità di per il Controparte_4
pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a condannarsi la stessa al Controparte_2 Controparte_4
suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 5.450,00 o di quella diversa, maggiore Controparte_2
o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei
4 medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
condannare Controparte_4
a restituire ad la somma che quest'ultima
[...] Controparte_2
fosse obbligata a corrispondere in pendenza del giudizio d'appello, in esecuzione della sentenza appellata, a titolo di rifusione delle spese di lite, con gli interessi legali dalla data del pagamento a quella della restituzione;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza e produzione istruttoria, si producono, unitamente al fascicolo di parte del primo grado di giudizio, i documenti indicati in premessa: >>
§ 4.1 – Si costituiva in data 14 gennaio 2021 per chiedere Controparte_4
il rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<< In via principale, nel merito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare l'appello della perché infondato in fatto e in diritto per i motivi Controparte_5
tutti in epigrafe indicati;
In via subordinata, nell' ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo alla appellante ed, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque, concorrente in capo a quest'ultima per la mancata cautela nella spedizione dei titoli per posta ordinaria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto in conferenti e inammissibili in quanto vertenti su circostanze documentali.>>
5 § 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 15 gennaio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte dichiarava la contumacia di
[...]
e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più CP_4
volte differita, da ultimo all'udienza del 9 maggio 2025.
§ 4.3 – Poste con istanza del 19 gennaio 2021, dichiarando di essersi costituita il 14 gennaio 2021, chiedeva la revoca della dichiarazione di contumacia.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 17 marzo 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore di parte appellante;
all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 9/05/2025 ex art. 281-sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma (aggiunto dall'art.3 d.lgs.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – I motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: <
-> l'appellante censura il passo motivazionale in cui il Tribunale CP_2
ha affermato che << non risulta adeguatamente comprovato il danno subìto dalla società attrice, in quanto a tal fine la Controparte_2
ricevuta che dovrebbe certificare/attestare il secondo pagamento sborsato >>. Sostiene che, al contrario, il danno subito dal traente non consiste nell'ulteriore pagamento effettuato al legittimo prenditore, bensì nell'indebito impiego della provvista di denaro del proprio conto corrente effettuato dalla BA negoziatrice per pagare l'importo dell'assegno a colui che non aveva diritto di riceverlo. Afferma che, ai fini della sussistenza del danno, è sufficiente il pagamento a soggetto non legittimato in quanto è
6 l'indebito pagamento che integra di per sé solo il danno causato al traente ex art. 43 L.A. Illustra che tale ultima norma stabilisce che l'erroneo pagamento dell'assegno non libera colui che lo esegue dalla propria obbligazione. Il secondo pagamento, pertanto, sarebbe estraneo dalla fattispecie disciplinata dalla norma. Con ulteriore profilo evidenzia che la sentenza di primo grado
è in ogni caso errata poiché essa attrice aveva allegato, per entrambi gli assegni, la prova documentale del secondo pagamento effettuato, avendo depositato gli ordini di pagamento emessi a favore dei legittimi beneficiari.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: <
“firma” apposta negli assegni per cui è causa >> censurava la sentenza denunciando che la motivazione del primo giudice era “incomprensibile”.
Evidenziava che il Tribunale aveva erroneamente fatto riferimento: << all'alterazione/contraffazione del titolo, nella firma ad esempio di colui che si presenta all'incasso>> in quanto la domanda proposta si fondava, innanzitutto, sulla mancanza di diligenza nell'identificazione del soggetto presentatosi per l'incasso dei titoli, risultando denunciata un'ipotesi di sostituzione di persona, attuata dall'autore della firma che, sostituendosi al legittimo beneficiario, apponeva una falsa sottoscrizione. Sostene che, nel caso di specie, gli assegni erano stati contraffatti in modo tale da far risultare che i legittimi beneficiari fossero altri soggetti e, dunque, non _2
e nel cui favore, come documentalmente provato,
[...] Parte_2
risultavano emessi gli assegni, bensì i sedicenti e Persona_3 ER
.
[...]
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << sulle restanti rationes decidendi della sentenza appellata >> censurava la sentenza per avere il primo giudice dato rilievo ad alcune circostanze prive di significato. In particolare, per aver dato rilevanza al fatto che sul retro dei moduli di assegno fossero riportati gli estremi dei documenti identificativi dei soggetti presentatesi per l'incasso e rappresentava che tale circostanza non assumeva alcun rilievo ai fini della
7 valutazione della diligenza di in punto di corretta identificazione dei CP_4
soggetti presentatisi allo sportello per l'incasso, in quanto non idonea ad escludere che si trattasse di documenti falsi o sottratti ai legittimi possessori.
Inoltre, tali annotazioni si riferivano ad un solo documento di riconoscimento munito di fotografia (carta d'identità) e non a due, come invece prescritto dalla Circolare dell'ABI LG/003005 del 7 maggio 2001. Sosteneva
l'irrilevanza della circostanza, valorizzata dal primo giudice, che i rapporti di conto corrente fossero stati stipulati dai correntisti tempo addietro rispetto alla data di negoziazione dei titoli, posto che ciò non avrebbe potuto escludere che l'apertura del conto fosse preordinata al solo fine dell'indebito accredito dei titoli, né tale elemento avrebbe potuto concorrere alla valutazione del comportamento, diligente o meno, di . Da ultimo, CP_4
illustrava le ragioni che comportavano l'irrilevanza del richiamo, effettuato dal primo giudice, alla circostanza che gli assegni erano stati regolati con la procedura c.d. check truncation;
rappresentava che tale procedura riguardava il diverso rapporto tra banca trattaria (BA RI) e BA negoziatrice ( ), rapporto al quale essa appellante era estranea. Inoltre, CP_4
rappresentava che non aveva comunicato a BA RI il cognome CP_4
e il nome del prenditore che figurava sul titolo presentato allo sportello ed era per tale motivo che BA RI non aveva rilevato alcuna irregolarità, questione dirimente e rilevante ai fini di causa, posto che riguardava proprio l'esattezza tali dati identificativi.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << sull'inadempimento di CP_4
all'obbligo impostole dall'art. 43 legge assegni e sulla totale carenza di motivazione della sentenza appellata al riguardo >> censurava la sentenza di primo grado per aver omesso di valutare se avesse offerto la prova CP_4
liberatoria di aver agito secondo la diligenza qualificata ex art. 1176, comma
2, c.c., secondo quanto imposto dall'art. 43 L.A. in ordine all'identificazione dei due presentatori degli assegni e sul controllo della genuinità dei titoli.
8 Riproponeva la questione sottolineando che, trattandosi di responsabilità contrattuale, avrebbe dovuto provare di aver correttamente adempiuto CP_4
a detta identificazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento sollevata da essa attrice. Nello specifico, e senza inversione dell'onere della prova, illustrava che tale prova liberatoria non era stata fornita, dal momento che non aveva dimostrato di aver richiesto, in conformità alla CP_4 Parte_3
due documenti di identità muniti di fotografia, ma solo la carta di
[...]
identità - tra l'altro agevolmente falsificabile - e il codice fiscale e, sempre contravvenendo alla , non aveva utilizzato un grado di diligenza Parte_3
maggiore imposto dal fatto che il luogo di emissione, ossia Bergamo, e quello di pagamento, ossia Napoli, erano diversi e che il luogo di incasso si collocava in area geografica nella quale era notoriamente frequente il fenomeno dell'incasso fraudolento di assegni non trasferibili, come testimoniato anche dalla sentenza di primo grado del GIP del Tribunale di
Torino depositata in atti. Rappresentava che i documenti identificativi mostravano un'irregolarità evidente, ossia la mancanza del << timbro a secco >>, in corrispondenza delle fotografie, prescritto dall'art. 289, comma
5, del r.d. n. 635/1940, il che avrebbe dovuto indurre ad effettuare una CP_4
verifica presso l'ufficio anagrafe dei Comuni che avevano emesso le carte di identità in questione;
significava che non aveva dimostrato – e CP_4
nemmeno allegato – di aver verificato l'autenticità dei codici fiscali sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Rappresentava che avrebbe dovuto CP_4
controllare l'integrità dei moduli di assegno, al fine di verificare che non fossero stati alterati o contraffatti nel nome del beneficiario, ma non aveva offerto siffatta prova liberatoria;
ribadiva di aver evidenziato, in primo grado, che le fotocopie dei moduli di assegno presentavano delle alterazioni facilmente percepibili, quali il fatto che i nomi e cognomi dei prenditori risultassero stampigliati con carattere meccanografico diverso rispetto a quelli con cui risultavano stampati il luogo e la data di emissione;
inoltre, il
9 tono cromatico di tali rilevanti diciture era palesemente differente.
Significava che il Tribunale non aveva considerato che , a fronte di CP_4
suddetti puntuali rilievi circa gli elementi di sospetto del documento, non aveva mai prodotto gli originali di detti assegni. Da ultimo rappresentava che anche confrontando le fotocopie offerte da e le fotocopie degli originali CP_4
degli assegni emessi da BA RI nei confronti degli effettivi beneficiari,
i primi presentavano evidenti anomalie, quali il distanziamento di alcune lettere e, in un assegno, l'aggiunta al cognome e nome del prenditore
( della sua domiciliazione presso lo studio del suo Persona_4
difensore (c/o Studio Silvestri), fatto assolutamente eccentrico.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato: << sulla responsabilità oggettiva di
, in via subordinata, evidenziava che, anche disattendendo CP_4
l'insegnamento della Suprema Corte espresso a Sezioni Unite n.
12477/2018, il tribunale sarebbe dovuto pervenire ad un'affermazione di responsabilità di di tipo oggettivo, in quanto negando tale CP_4
responsabilità il primo giudice aveva finito per disapplicare l'art. 43 L.A. che sarebbe rimasto privo di qualsiasi contenuto autonomo rispetto alle disposizioni di diritto comune.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – la prova liberatoria
Va per pregiudizialità affrontata la disamina del secondo, terzo e quarto motivo afferenti alla disamina della diligenza di , per verificare se la CP_4
convenuta, odierna appellata abbia o meno fornito la prova liberatoria di cui
è onerato il banchiere.
Osserva la Corte che essi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.
Giova premettere che la banca negoziatrice è ammessa a provare che l'inadempimento non è ad essa imputabile allorché dimostri di aver assolto
10 alla propria obbligazione con la diligenza dovuta e che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Va evidenziato, in iure, che la Suprema Corte con le pronunce rese a Sezioni unite n. 12477 e 12478 del 2018 – mai considerate nell'impugnata sentenza
- ha enunciato il seguente principio :<< Il disposto dell'art. 43, comma 2,
L.A. – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore per errore nella sua identificazione è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (...), la disposizione, regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.>>
Quanto all'onere di diligenza in capo alla banca nell'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, si registrano recenti pronunce della Suprema Corte ed in particolare vanno considerati i principi enunciati da Cass. n. 34107/2019: << In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 11 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale>>.
Rileva, a giudizio del Collegio, per l'approfondita motivazione, anche Cass.
n. 15934/2022 (che ha cassato con rinvio una sentenza di questa Corte
d'appello che aveva riformato la pronuncia di prime cure avendo ritenuto che non avesse adottato la diligenza necessaria Controparte_4
nell'identificazione del soggetto indicato quale beneficiario dell'assegno, sia in relazione agli assegni contraffatti, sia in relazione a quelli incassati da soggetti muniti di falsi documenti). Questa Corte territoriale aveva valorizzato la singolarità delle circostanze accertate (apertura dei libretti postali in concomitanza con la negoziazione dell'assegno presso l'Ufficio
Postale, mancanza sui predetti libretti di ulteriori versamenti in data anteriore alla negoziazione dell'assegno) che avrebbero dovuto indurre CP_4
ad un controllo maggiormente accurato nella identificazione dei soggetti presentatisi come legittimi beneficiari. Inoltre, non vi era prova che
[...]
avesse seguito nella identificazione dei beneficiari degli assegni le CP_4
modalità cautelative previste dalla circolare ABI (richiesta di un secondo
12 documento di identità munito di fotografia) che, pur non essendo direttamente vincolanti, rappresentavano un utile parametro per valutare la diligenza dell'istituto nella negoziazione degli assegni.). Orbene, la Suprema
Corte, cassando con rinvio, dopo aver richiamato il principio espresso da
Cass. n. 34107/2019 sottolineava che la ricorrente aveva: << evidenziato che la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale>> così osservava: << Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non
è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n 231/2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. Questo
Collegio condivide pienamente tale impostazione. Va premesso che questa
Corte, nella citata sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che alla raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, non rinvenendosi tale regola prudenziale di condotta negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo. Nella stessa prospettiva si è posta la più recente sentenza di questa Corte n. 3649/2021, la quale, ha
13 enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartengono gli abusivi prenditori dei titoli, che, nei casi sottoposti all'esame di questa Corte, prima di provvedere al loro incasso, avevano aperto un libretto di risparmio postale su cui poi avevano versato gli assegni, l'art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio) - avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - prevede, al comma 1° lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È, invece, imposto, alla lett. b) della stessa norma che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti (come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass. n.
6349/2021). Ne consegue che l'impostazione della Corte d'Appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità (e con il codice fiscale) – tenuto conto, peraltro,
14 che, secondo la stessa ricostruzione della Corte d'Appello, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale normativa, in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d'Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre ad un controllo più accurato CP_4
nella identificazione del beneficiario dell'assegno (concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno e mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l'apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). La mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell'apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento.>>.
Tanto premesso in iure, si osserva, per quel che qui rileva, che parte attrice, in primo grado avendo sostenuto, in sintesi, che: << che una persona qualificatasi come “ si è presentata ad incassare la somma Persona_3
portata dal medesimo assegno dopo che questo era stato contraffatto, mediante l'abrasione del cognome e del nome del prenditore Persona_5
e la scritturazione, in suo luogo, di quello di (...) Anche Persona_3
in questo caso il modulo di assegno risultava contraffatto per mezzo dell'abrasione del nome del signor e la scritturazione, in suo Parte_2
luogo, del nome e cognome “ c/o studio Silvestri”. Pure Persona_4
questo assegno venne, quindi, incassato da persona diversa dal suo legittimo prenditore.>> ha dedotto nell'atto di citazione: << Dall'esame dei due
15 moduli di assegno anzidetti emerge, infatti, che questi sono stati contraffatti con modalità analoghe e tali da rendere la loro alterazione facilmente percepibile. Anzitutto i cognomi e nomi dei prenditori fittiziamente sovrascritti a quelli dei legittimi prenditori (che erano stati precedentemente abrasi) risultano stampigliati su ciascun assegno con un carattere meccanografico diverso rispetto a quello con il quale erano stati stampati il luogo e la data di emissione, nonché, in cifre ed in lettere, la somma portata dal medesimo. Tale sola circostanza avrebbe dovuto indurre la BA negoziatrice a rifiutarne il pagamento alle persone che li avevano illegittimamente presentati. Secondariamente, si percepisce a vista il differente tono cromatico delle medesime diciture. Mentre quelle originali sono stampate in colore nero, fortemente impresso sulla carta, il cognome e nome dei prenditori fittizi hanno una colorazione grigia, decisamente stinta,
e, dunque, completamente diversa, tale da denotare l'impiego di un inchiostro e di un sistema di stampa differenti rispetto a quello originali.
Inoltre, sempre in corrispondenza dell'indicazione del prenditore, i titoli presentano anomale cancellature, con diminuzione della consistenza del supporto cartaceo del titolo. Tali caratteristiche dei titoli rendevano evidente la loro alterazione. >>
Inoltre, nella memoria depositata ai sensi dell'art 183 co. 6 primo termine c.p.c. parte attrice ha contestato le difese di ed ha evidenziato che il CP_4
comportamento in concreto tenuto da controparte non era stato affatto diligente avendo omesso di esercitare tale controllo. Nello specifico ha sostenuto: << Tale controllo, tuttavia, non ha per nulla Controparte_4
esercitato, poiché ha pagato a chi non ne era il prenditore dei titoli palesemente contraffatti, che avrebbe potuto individuare come tali, se avesse impiegato la diligenza che le era richiesta. Si trattava, invero, di “assegni di traenza”, predisposti dalla BA trattaria per ordine e conto del proprio cliente, mediante procedimenti automatizzati. In questo genere di assegni le
16 parti del modulo che nei normali assegni bancari vengono lasciate in bianco per essere completate dal cliente (quelle relative alla data e luogo di emissione, alla somma portata dall'assegno ed al nominativo del prenditore) vengono invece compilate dalla BA traente con una scritturazione a stampa, mediante apposite macchine (stampanti o simili) e perciò con carattere uniformi. Ragion per cui l'evidentissima difformità dei caratteri impiegati dai contraffattori per alterare il nominativo del prenditore rispetto ai caratteri stampigliati dalla BA traente per indicare il luogo e la data di emissione nonché la somma per cui l'assegno era tratto, segnalava di per sé stessa a qualsiasi cassiere minimamente accorto e diligente la contraffazione del titolo. >>
Si osserva che il tribunale non ha esaminato tali contestazioni avendo fondato il proprio giudizio sul fatto che gli estremi del documento identificativo coincidevano con il nome del beneficiario dell'assegno, che il conto corrente in cui gli assegni venivano versati ai fini dell'accredito era stato stipulato tempo addietro ed ha laconicamente affermato che non vi erano ragioni di sospetto < documenti non contraffatti e corrispondenti all'effettivo titolare>>, senza avvedersi che avrebbe, invece, dovuto espressamente escludere, sulla base delle prove offerte da , di tanto onerata, che i documenti di identità non CP_4
presentassero quelle specifiche le alterazioni indicate da e che gli CP_2
assegni, a loro volta, non presentassero quelle alterazioni cromatiche e quei caratteri non uniformi delle parti stampigliate ben indicati dall'attrice.
Si osserva, altresì, che la causa perviene alla decisione della Corte priva del fascicolo di parte di primo grado di e, in siffatta ipotesi, va data CP_4
applicazione ai principi di diritto enunciati da Cass. SU n. 4835/2023: << Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per
17 dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice d'appello ha il potere- dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado. Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le
18 conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.>>
Osserva la Corte che, a fronte delle puntuali osservazioni e rilievi formulati nell'atto di gravame da sui documenti prodotti da in primo Parte_4 CP_4
grado, in quanto disponibili in quel grado, e quindi versandosi nell'ipotesi che < di appello (..) una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame>> e che- nel presente grado - parte appellata, gravata dell'onere di fornire la prova liberatoria, < comunicazione>>, deve trarsi la regola di giudizio che sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale.
nel presente grado così come nel primo non è riuscita a fornire la prova CP_4
liberatoria di aver diligentemente identificato i due soggetti presentatisi allo sportello per incassare gli assegni di traenza oggetto di causa.
Infatti, in primo grado, a fronte delle puntuali allegazioni di elementi di difformità, sia nella carta di identità con cui e Persona_4 Per_3
venivano identificati, sia negli assegni quale documento esibito per
[...]
l'incasso, non ha inteso versare in atti gli originali di detti documenti CP_4
onde poterne verificare, come espressamente richiesto dall'attore, l'integrità anche al tatto, le alterazioni cromatiche, i segni di abrasione;
accertamento irrinunciabile a fronte della prova documentale di che aveva CP_2
prodotto, in copia, gli assegni emessi nei confronti dei legittimi beneficiari:
a) che nel titolo presentato per l'incasso era divenuto Persona_5
19 e b) nel titolo presentato per l'incasso era Persona_3 Parte_2
divenuto c/o Studio Silvestri. Persona_4
Coglie nel segno l'appellante allorché afferma che il Tribunale non si è avveduto che , così operando, ovvero avendo omesso di produrre gli CP_4
originali in suo possesso: << In tal modo precludendo al Tribunale la possibilità di accertare anzitutto la consistenza materiale dei due moduli di assegno, per verificare se presentassero abrasioni, cancellature, ispessimenti o altre alterazioni della loro consistenza, tali da rendere percepibile la loro manomissione. E precludendogli pure di verificare la scritturazione del cognome e nome del beneficiario, per controllare se il suo carattere di stampa, la sua colorazione e la tipologia dell'inchiostrazione fossero analoghe a quella delle altre parti variabili dell'assegno o presentassero, invece, delle differenze distinguibili all'occhio esperto del cassiere. Tale carenza probatoria avrebbe dovuto risolversi in danno di , avendole CP_4
precluso la possibilità di dimostrare che la manomissione dei due assegni di cui si controverte fosse, in realtà, indistinguibile, seppur all'occhio dell'esperto banchiere.>> (cfr. pag. 24 atto di appello)
Nel presente grado non risultano allegate le fotocopie prodotte in primo grado da , anch'esse contestate da per la scarsa qualità della CP_4 CP_2
copia e quindi anche in tal caso è che deve risentire degli effetti e subire CP_4
le conseguenze di tale comportamento processuale, dovendo la Corte
< al processo e ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo>> di controparte, qui che ne ha puntualmente contestato le difformità e gli elementi di CP_2
sospetto.
I motivi vanno quindi accolti nella loro censura fondante, rappresentata dalla erroneità della sentenza per non avere il Tribunale riscontrato che non CP_4
20 aveva fornito la prova liberatoria a cui era onerata e ciò in ragione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra trascritte e dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi. Trattandosi di responsabilità contrattuale, secondo le regole generali, una volta allegato l'inadempimento, spettava a l'onere di provare di aver operato CP_4
diligentemente.
§ 6.2 – Il primo motivo, relativo al danno subito, è anch'esso fondato.
Osserva la Corte che il primo giudice ha correttamente rilevato che il danno deve essere provato, dovendo escludersi la sussistenza di un danno in re ipsa; trattasi di principio consolidato (cfr. in termini, Cass. 13.8.2019 n. 21337). Il tribunale si è invece discostato dai principi, altrettanto consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali la prova del danno non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo il danno essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo.
La Suprema Corte con la pronuncia n. 9769/2020 resa a SU ha così motivato:
< diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice si distingue da quella avente ad oggetto il pagamento dell'assegno, non avendo natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo (cfr. Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712;
Cass., Sez. III, 22/05/2015, n. 10534). L'accoglimento di tale domanda presuppone ovviamente la prova del danno, che tuttavia, nel caso
21 dell'assegno di traenza, emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dello indebito pagamento del titolo;
l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano infatti il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008, n.
6291).>>
Questa Corte ha da tempo condiviso suddetto indirizzo con motivazione che qui si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. : <<
In altri termini, non è richiesta la prova della reiterazione del pagamento all'effettivo beneficiario in quanto il pagamento irregolare di un assegno di traenza non estingue il rapporto cambiario tra il reale beneficiario e la banca girataria per l'incasso e neppure il rapporto causale sottostante l'emissione del titolo tra la compagnia di assicurazione e il reale beneficiario,
“determinando tuttavia, quale causa ad effetto, un ammanco nella provvista creata dalla società di assicurazioni, che viene ad integrare un danno patrimoniale risarcibile” (Cass. ord. 31.12.2020 n. 30073; v. anche Cass. ord.
14.4.2021 n. 9842 e più recentemente Cass. 19443/2022).>>
Si osserva che la documentazione versata in atti soddisfa i suddetti criteri essendo incontestato che risultano negoziati per l'incasso i titoli versati in atti e che il pagamento dei suddetti assegni è avvenuto in favore di persone diverse dai legittimi prenditori. La disposizione di bonifico dimostra che parte attrice ha dato disposizione per la reiterazione del pagamento in favore dei legittimi beneficiari, ma il danno risulta dimostrato per effetto del fatto, non contestato, che gli assegni sono stati pagati a soggetti non legittimati e
22 non vi è necessità di acquisire il secondo pagamento corredato di quietanza liberatoria.
§ 6.3 – Il quinto motivo è assorbito dall'accoglimento dell'appello, essendo stato proposto in via subordinata.
§ 6.4 – Per ciò che concerne l'eccezione sollevata dall'appellata, riproposta in questo grado, di concorso di colpa dell'appellante ex art. 1227 c.c. per avere spedito gli assegni tramite posta ordinaria, si osserva, in CP_2
primo luogo, che non corrisponde al vero quanto affermato da nella CP_4
comparsa di costituzione nel presente grado che “ tale modalità di spedizione costituisce circostanza pacifica e non contestata” (cfr. pag. 7), avendo al contrario sin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., contestato CP_2
siffatta circostanza e sostenuto che l'onere di provare le modalità di trasmissione dell'assegno incombesse su (cfr. pag. 9 della memoria << CP_4
Quanto poi al generico addebito di non aver spedito gli assegni “mediante posta assicurata” ovvero di averlo fatto per “posta ordinaria”, osserviamo che era onere della convenuta provare che gli assegni precitati fossero stati spediti ai destinatari per posta ordinaria o con una modalità diversa dalla posta assicurata. In virtù del principio dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. (“onus probandi incubuit ei qui dicit”), compete, invero, al danneggiante di provare il fatto che attribuisce al danneggiato per farne derivare la di lui negligenza o imperizia e, quindi, il concorso nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c. Anche a questo riguardo la giurisprudenza è unanime. Orbene, la convenuta, dopo aver essa stessa affermato, nella sua comparsa di risposta (a pag. 13) che “nell'atto di citazione, non si comprende la modalità di spedizione del titolo omesso di introdurre una qualsiasi prova diretta a dimostrare quale fosse stata, in concreto, tale modalità, per dimostrare la negligenza dell'attrice che vorrebbe farne derivare a carico dell'attrice. Ciò, nonostante l'attrice (nella
23 sua prima memoria ex art. 183 c.p.c., paragrafo 7) avesse contestato la circostanza ed avesse puntualmente rilevato come la convenuta stessa fosse gravata dell'onere della prova in proposito.>>).
Questa Corte si è recentemente espressa in punto di ripartizione dell'onere della prova con la pronuncia n. 2503/2024 del 5 aprile 2024 (rel. Cirillo), alla quale può farsi integrale riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. :<< Ne consegue che la contestazione, ricomprendendo tutto lo spettro delle censure di , non onerava della necessità di contestare CP_4 CP_2
di non aver spedito gli assegni per posta ordinaria. In altri termini, non era esigibile la contestazione specifica di non aver spedito gli assegni per posta ordinaria, per non avere espressamente assunta detta specifica CP_4
circostanza a fondamento della propria eccezione di condotta concorrente nel danno. (...) Resta, dunque, una contestazione di che impedisce CP_2
di ritenere non contestata la circostanza, neppure allegata, per cui avrebbe spedito gli assegni per posta ordinaria, con l'effetto che residua la regola di giudizio che onera di tale dimostrazione. Se, infatti, il creditore – CP_4
danneggiato ha l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria, il suo concorso colposo nella causazione del danno costituisce un'eccezione formulabile dal debitore – danneggiante, che ha l'onere di dimostrare gli speculari elementi costitutivi. Dunque, nel momento in cui ha eccepito il concorso colposo di la spedizione con posta CP_4 CP_2
ordinaria che determina il fatto colposo è circostanza che ha l'onere di CP_4
dimostrare, tanto più che, in quanto essa stessa investita delle incombenze proprie della spedizione postale, non avrebbe neppure da dolersi che un simile riparto non rispetterebbe il principio di vicinanza della prova. In conclusione, in mancanza di prova della spedizione con posta ordinaria, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha diminuito l'entità risarcitoria a misura del concorrente concorso colposo del creditore nella
24 causazione del danno, restando dovuto l'intero importo degli assegni spediti, trafugati e indebitamente incassati.>>
§ 7. – Ne discende che, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere condannata a Controparte_4
pagare a incorporante già Parte_1 Controparte_1
già , a titolo di Controparte_2 Controparte_3
risarcimento del danno l'importo complessivo di € 5.450,00 derivante dagli assegni oggetto di causa e segnatamente : assegno di traenza n. 404.887.147-
02 di € 4.900,00 emesso a Milano in data 23.5.2014 dalla BA CARIGE
Italia s.p.a. negoziato il 23.6.2014 e assegno di traenza n. 405.294.275-09 emesso a Milano in data 13.06.2014 dalla BA CARIGE Italia s.p.a. per l'importo di € 550,00, negoziato il 14.07.2014, oltre rivalutazione monetaria dalla data di detto pagamento illecito ed interessi legali dalla data del pagamento, questi ultimi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT( così Cass. n. 37798/2022), fino data di passaggio in giudicato della presente sentenza e successivamente, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sull'importo così quantificato i soli interessi legali sino al saldo.
§ 8. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di Controparte_4
e vengono liquidate in favore di parte appellante sulla base dello
[...]
scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi fatta eccezione, nel presente grado, per la fase istruttoria trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ora incorporante Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
25 già già nei confronti Controparte_2 Controparte_3
di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma Controparte_4
n. 3651/2020 pubblicata in data 18/02/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di Controparte_4
incorporante già Parte_1 Controparte_1
già della Controparte_2 Controparte_3
somma di € 5.450,00 oltre accessori come indicati in motivazione;
2. Condanna alla rifusione delle spese del doppio Controparte_4
grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e, quanto al presente grado, in €
4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to
Giampaolo Miotto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 9/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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