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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7417 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/01/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Giovanni Antonio
PI e MA NC, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...]_1 C.F._2 il 18/03/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Giovanni Antonio
PI e MA NC, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Piancogno, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La dimora coniugale, di proprietà esclusiva del signor ubicata nel Pt_1
Comune di NI (VS) in via G. Mazzini n. 153, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà assegnata alla signora affinché ivi Controparte_1 conviva unitamente ai figli minori, che all'interno della casa familiare manterranno la residenza anagrafica.
Per_ 3) I figli minori ed resteranno affidati ad entrambi i genitori. Per_1
I genitori si impegneranno, nell'ambito dell'affidamento condiviso, a consentire Per_ a ed il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1 ciascuno di loro, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed a conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo fra loro le decisioni di maggior interesse per Per_ ed relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo Per_1 conto delle capacità dei minori, delle loro inclinazioni naturali e delle rispettive aspirazioni. Pag. 2 di 4 Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i genitori condivideranno in uguale misura la responsabilità genitoriale e saranno pertanto corresponsabili dell'andamento scolastico, educazione, salute, cura e custodia, nonché della Per_ crescita serena ed equilibrata di ed obbligandosi reciprocamente a Per_1 scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni relative a loro (es. scolastiche, sanitarie etc.).
4) Considerato che il sig. esercita il mestiere di operaio fuori dal Parte_1 Per_ territorio regionale, i figli ed potranno stare con il papà - senza Per_1 alcuna limitazione di giorni e di orario - in tutte le occasioni in cui il genitore si troverà in Sardegna, ed in quelle occasioni sarà il papà - all'interno della casa coniugale, resa libera per l'occasione dalla sig.ra - a provvedere a tutte CP_1 le loro esigenze, dall'accompagnamento a scuola alla preparazione dei pasti, alla gestione di ogni altro impegno ed incombente quotidiano.
Il sig. pur non essendo in grado di predeterminare la periodicità delle Pt_1 visite, assume l'impegno a rientrare nell'Isola per più giorni consecutivi ogni mese, compatibilmente con le peculiarità imposte dalla tipologia di professione svolta (egli è operaio trasfertista, parte di una squadra applicata alla costruzione di grandi infrastrutture, con localizzazione del luogo di lavoro variabile più volte nell'arco dell'anno solare).
Il sig. salvo diverso accordo, potrà trascorrere con i figli, in Pt_1 alternanza con la coniuge, secondo il criterio della rotazione annuale, le giornate di Natale o Santo Stefano, di San Silvestro o del Capodanno, di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo, nonché il giorno del compleanno di ciascuno dei figli.
Il sig. compatibilmente con la sua presenza in Sardegna determinata Pt_1 dai turni di lavoro, potrà inoltre tenere con sé i figli nella giornata della Festa del Papà e in quella del proprio compleanno.
Nel periodo delle vacanze scolastiche, estive e invernali, il sig. potrà Pt_1 Per_ infine tenere con sé ed per un periodo massimo di quindici giorni, Per_1 anche non consecutivi, previo assenso dei piccoli, conducendoli con sé anche in territorio extraregionale.
5) Il signor corrisponderà alla signora la somma di € 400,00 per Pt_1 CP_1 il mantenimento dei figli minori, con cessione al genitore collocatario dell'intero ammontare dell'assegno unico per carichi familiari.
6) Il signor si farà carico in misura del 50% delle spese straordinarie Pt_1 sanitarie di qualsiasi sorta, con la sola esclusione dell'acquisto di c.d. farmaci da banco, delle spese scolastiche (iscrizioni a scuola, assicurazioni, libri di testo e materiali di consumo), sportive (quali, rette di scrizione ad attività, acquisto
Pag. 3 di 4 corredo relativo, spese per trasferte) e di socialità (partecipazione a gite, organizzazione di compleanni, iscrizione a campi scuola e attività similari).
7) I coniugi si attribuiscono reciprocamente la facoltà di richiedere documenti di identificazione validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7417 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/01/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Giovanni Antonio
PI e MA NC, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...]_1 C.F._2 il 18/03/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Giovanni Antonio
PI e MA NC, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Piancogno, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La dimora coniugale, di proprietà esclusiva del signor ubicata nel Pt_1
Comune di NI (VS) in via G. Mazzini n. 153, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà assegnata alla signora affinché ivi Controparte_1 conviva unitamente ai figli minori, che all'interno della casa familiare manterranno la residenza anagrafica.
Per_ 3) I figli minori ed resteranno affidati ad entrambi i genitori. Per_1
I genitori si impegneranno, nell'ambito dell'affidamento condiviso, a consentire Per_ a ed il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1 ciascuno di loro, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed a conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo fra loro le decisioni di maggior interesse per Per_ ed relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo Per_1 conto delle capacità dei minori, delle loro inclinazioni naturali e delle rispettive aspirazioni. Pag. 2 di 4 Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i genitori condivideranno in uguale misura la responsabilità genitoriale e saranno pertanto corresponsabili dell'andamento scolastico, educazione, salute, cura e custodia, nonché della Per_ crescita serena ed equilibrata di ed obbligandosi reciprocamente a Per_1 scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni relative a loro (es. scolastiche, sanitarie etc.).
4) Considerato che il sig. esercita il mestiere di operaio fuori dal Parte_1 Per_ territorio regionale, i figli ed potranno stare con il papà - senza Per_1 alcuna limitazione di giorni e di orario - in tutte le occasioni in cui il genitore si troverà in Sardegna, ed in quelle occasioni sarà il papà - all'interno della casa coniugale, resa libera per l'occasione dalla sig.ra - a provvedere a tutte CP_1 le loro esigenze, dall'accompagnamento a scuola alla preparazione dei pasti, alla gestione di ogni altro impegno ed incombente quotidiano.
Il sig. pur non essendo in grado di predeterminare la periodicità delle Pt_1 visite, assume l'impegno a rientrare nell'Isola per più giorni consecutivi ogni mese, compatibilmente con le peculiarità imposte dalla tipologia di professione svolta (egli è operaio trasfertista, parte di una squadra applicata alla costruzione di grandi infrastrutture, con localizzazione del luogo di lavoro variabile più volte nell'arco dell'anno solare).
Il sig. salvo diverso accordo, potrà trascorrere con i figli, in Pt_1 alternanza con la coniuge, secondo il criterio della rotazione annuale, le giornate di Natale o Santo Stefano, di San Silvestro o del Capodanno, di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo, nonché il giorno del compleanno di ciascuno dei figli.
Il sig. compatibilmente con la sua presenza in Sardegna determinata Pt_1 dai turni di lavoro, potrà inoltre tenere con sé i figli nella giornata della Festa del Papà e in quella del proprio compleanno.
Nel periodo delle vacanze scolastiche, estive e invernali, il sig. potrà Pt_1 Per_ infine tenere con sé ed per un periodo massimo di quindici giorni, Per_1 anche non consecutivi, previo assenso dei piccoli, conducendoli con sé anche in territorio extraregionale.
5) Il signor corrisponderà alla signora la somma di € 400,00 per Pt_1 CP_1 il mantenimento dei figli minori, con cessione al genitore collocatario dell'intero ammontare dell'assegno unico per carichi familiari.
6) Il signor si farà carico in misura del 50% delle spese straordinarie Pt_1 sanitarie di qualsiasi sorta, con la sola esclusione dell'acquisto di c.d. farmaci da banco, delle spese scolastiche (iscrizioni a scuola, assicurazioni, libri di testo e materiali di consumo), sportive (quali, rette di scrizione ad attività, acquisto
Pag. 3 di 4 corredo relativo, spese per trasferte) e di socialità (partecipazione a gite, organizzazione di compleanni, iscrizione a campi scuola e attività similari).
7) I coniugi si attribuiscono reciprocamente la facoltà di richiedere documenti di identificazione validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4