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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/07/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile -
in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 909 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte 2 E Parte 3 elettivamente Parte 1 '
domiciliati in Frosinone, via C. Terranova n. 74, presso lo studio dell'avv. Giancarlo De Persiis, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponenti
e
Controparte 2 in forza di procura Controparte 1 e, per essa,
in persona del legale rappresentante pro rilasciata da Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Acqui Terme (AL), via Carducci n. 4, presso lo studio dell'avv.
ED CE del Foro di Alessandria, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di conto corrente.
Motivi della Decisione
1. I fatti controversi. Parte 2 e Parte 3 hanno proposto opposizioneI sig.ri Parte 1 avverso il decreto ingiuntivo n. 147/2022 del 10.2.2022, con cui il Tribunale di Frosinone ha ingiunto loro, quali fideiussori della EDIL GIMA s.r.l., il pagamento, in favore della cessionaria del credito della somma di € 100.871,93, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, somma composta dai saldi debitori del conto corrente n. 124358/00 e del conto corrente anticipi n. 124359/00, aperti dalla debitrice principale l'11.10.2005 presso la Cassa di
Risparmio della Provincia dell'Aquila s.p.a. (oggi Controparte_4
Gli opponenti hanno eccepito:
1. La mancanza di prova dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto della cessione da Controparte_4 ad Controparte_1
2. Che la sig.ra _3 aveva rilasciato la fideiussione in favore della Controparte_5 e non della EDIL GIMA s.r.l., e solo per l'affidamento n. 5139996, non oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
3. Che dall'esame degli estratti relativi al conto corrente n. 124359 risulta che alla data dell'estinzione il conto presentava un saldo pari a 0, per cui nulla è dovuto per tale rapporto;
4. La nullità delle fideiussioni perché predisposte dalla banca utilizzando un modulo che riproponeva lo schema dell'ABI contenente clausole illegittime e contrarie alla normativa antitrust;
5. essendo nulla la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. perché conforme al modulo ABI suddetto, la decadenza della banca dall'azione nei confronti dei fideiussori.
Pertanto, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese.
L'opposta si è costituita, e, a sua volta ha eccepito:
che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3.11.2018 recava l'indicazione del sito internet su cui erano pubblicati i dati identificativi dei crediti ceduti,
e che, accedendo a tale indirizzo, era presente l'elenco dei crediti, comprendente quello per cui è causa;
⚫ che il soggetto giuridico a favore del quale la sig.ra _3 aveva rilasciato la fideiussione era rimasto lo stesso, con lo stesso codice fiscale;
⚫ che l'affidamento garantito era stato concesso a valere sui conti correnti per cui è causa;
⚫ che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti sono specifiche e non generiche, per cui la giurisprudenza sulla intesa anticoncorrenziale, formatasi con riguardo alle fideiussioni omnibus, non trova applicazione;
⚫ che nelle fideiussioni era previsto che il pagamento dovesse avvenire “a prima richiesta", per cui la diffida del 17.2.2014 ha impedito la decadenza di cui all'art 1957 c.c..
Pertanto, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, perché infondata, e la conferma del decreto opposto, e, in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. Il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente ai sig.ri Pt_1 e esperita con esito negativo la mediazione Parte 2
obbligatoria, e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., gli opponenti hanno eccepito, nella prima memoria, la mancanza di prova dell'invio e della ricezione della diffida al sig. Parte 1 nonché, con riferimento alla sig.ra _3 , la quale rivestirebbe la qualifica di consumatore, la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per contrasto con gli artt. 33 co. 2 lett. t) e 36 codice del consumo;
nella seconda memoria l'opposta ha contestato dette affermazioni, rilevando che la controparte non aveva contestato la ricezione della diffida.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Infine, in vista dell'udienza del 15.10.2025, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1 In primis, gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancanza di prova sufficiente della cessione dei crediti dall'originaria creditrice (Cassa di
Risparmio della Provincia dell'Aquila s.p.a., oggi all'odierna opposta (CP_1 [...] Controparte_4
CP
Innanzitutto, va detto che l'eccezione non può ritenersi riguardante la legittimazione attiva dell'opposta, ma il merito della controversia.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia n.
2951/2016, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò
che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente
ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. Pertanto,
una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, la parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva dedotto di essere titolare dei crediti oggetto della domanda di ingiunzione per effetto di cessione da [...] CP 4 per cui dalla mera prospettazione della domanda poteva effettivamente emergere la titolarità dei diritto di credito in capo alla ricorrente, mentre la questione della prova delle attiene all'effettiva titolarità in capo all'opposta della situazione soggettiva oggetto di giudizio, e, quindi, al merito della controversia.
Il motivo di opposizione non è fondato.
La Corte di cassazione, intervenuta nella sentenza n. 5617/2020 in merito agli effetti della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi delle cessioni in blocco ex art. 58 co. 4 T.U.B., ha affermato i principi che di seguito si riassumono, e che, in ragione della fondatezza e pregnanza dei motivi addotti dalla Corte a sostegno degli stessi, si condividono:
È principio ricevuto della giurisprudenza della Corte che colui, che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n.
4116);
all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 co. 4 T.U.B. non può attribuirsi il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, possedendo la norma una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma
2, vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente;
• la norma dell'art. 58 co. 4 T.U.B. si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto, sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste;
• come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla
Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa;
• d'altro canto, la disposizione in esame non chiede altro se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta "cessione". La norma viene cioè a fissare come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un "fatto" estremamente ridotto, di mera sintesi, per cui la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 T.U.B.), ma di sicuro non dà contezza in questa sua "minima" struttura informativa - degli
-
specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere;
• la norma, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, con la conseguenza che qualora il contenuto pubblicato nella
-
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito.
Applicati i suddetti principi al caso di specie, va rilevato che se l'opposta ha fornito idonea documentazione della cessione del credito in suo favore producendo l'elenco dei crediti ceduti reperibile sul sito internet indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e l'estratto conto certificato, emesso dalla cedente, recante un numero di posizione corrispondente.
Orbene, la parte opponente, che avrebbe potuto parimenti accedere al sito pubblicato in
Gazzetta, non ha contestato che quello depositato dall'opposta fosse l'elenco ivi contenuto. Inoltre, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la parte opposta ha prodotto una dichiarazione, datata 9.6.2023, con cui Controparte_4 confermava di aver ceduto il credito per cui è causa ad Controparte 1 nell'ambito di una cessione di crediti in blocco sottoscritta il
24.10.2018.
Pertanto, vi è prova sufficiente dell'inclusione del credito tra quelli ceduti.
2.2 Gli opponenti hanno eccepito la decadenza della banca dal diritto di azionare le fideiussioni ex art. 1957 c.c., poiché la deroga a detto articolo contenuta nelle fideiussioni sarebbe nulla perché conforme al modulo ABI censurato dalla Banca d'Italia.
E' affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità che “La decadenza prevista in tema di fideiussione dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento "a prima richiesta". In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento" (Cass. n. 13078/2008; più di recente anche Cass. n. 22346/2017);
Nel caso di specie, con le lettere di fideiussione in atti, che contengono clausole che consentono di qualificarle come “omnibus”, gli odierni opponenti si sono impegnati a pagare alla banca quanto dovuto “immediatamente, a semplice richiesta scritta".
Deve, pertanto, ritenersi che la comunicazione del recesso dai contratti di conto corrente e di diffida al pagamento del 17.2.2014 abbia evitato la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., con riferimento ai sig.ri che non hanno contestato Parte 1 e Parte_2
specificamente di averla ricevuta (non potendosi ritenere contestazione specifica la mera affermazione della mancanza di prova della ricezione).
L'opposta non ha, invece, dimostrato di aver inviato detta missiva, che, come indicato nell'epigrafe della stessa, era indirizzata solo alla debitrice principale e ai sig.ri Parte_1 anche alla sig.ra Parte 3
Pertanto, il motivo di opposizione è fondato con esclusivo riguardo alla sig.ra Pt 3 .
2.3 Quanto al conto n. 124359, come dedotto dall'opposta ed evincibile dall'esame degli estratti conto, si trattava di un conto corrente anticipi, su cui erano registrate le competenze relative al rapporto di anticipazione fatture, per poi essere girocontate sul conto ordinario m.
124358, e l'importo indicato come dovuto nell'estratto conto certificato, e precisato dall'opposta nella comparsa, corrisponde a quello indicato nella comunicazione di chiusura dei conti e diffida di pagamento del 17.2.2014 come importo facciale delle fatture commerciali anticipate e non pagate alla scadenza.
Tale importo non è mai stato contestato, né a seguito della ricezione della diffida di pagamento, né nel corso del presente giudizio, in cui gli opponenti si sono limitati a contestare che il saldo del conto fosse pari a zero, il che si giustifica considerando la predetta natura del conto in questione.
In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato solo nei confronti della sig.ra Pt 3
[...] e va confermato per gli altri opponenti.
,
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del livello di complessità della controversia e del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 147/2022, emesso dal Tribunale di Frosinone in data
10.2.2022, con esclusivo riguardo alla sig.ra Parte 3
2. rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri Parte 1 e Parte_2 e conferma nei loro riguardi il decreto ingiuntivo n. 147/2022, emesso dal Tribunale di
Frosinone in data 10.2.2022;
3. condanna Controparte 1 e, per essa, Controparte_2 in forza di procura rilasciata da Controparte_3 a rifondere alla sig.ra Parte 3 le
spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi, ed € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. condanna i sig.ri Parte_1 in solido tra loro, a rifondere ad Parte_2 e in forza di procura rilasciata Controparte 1 e, per essa, a Controparte_2
le spese processuali, che liquida in € 9.000,00 per da Controparte_3
compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone, il 9.7.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile -
in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 909 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte 2 E Parte 3 elettivamente Parte 1 '
domiciliati in Frosinone, via C. Terranova n. 74, presso lo studio dell'avv. Giancarlo De Persiis, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponenti
e
Controparte 2 in forza di procura Controparte 1 e, per essa,
in persona del legale rappresentante pro rilasciata da Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Acqui Terme (AL), via Carducci n. 4, presso lo studio dell'avv.
ED CE del Foro di Alessandria, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di conto corrente.
Motivi della Decisione
1. I fatti controversi. Parte 2 e Parte 3 hanno proposto opposizioneI sig.ri Parte 1 avverso il decreto ingiuntivo n. 147/2022 del 10.2.2022, con cui il Tribunale di Frosinone ha ingiunto loro, quali fideiussori della EDIL GIMA s.r.l., il pagamento, in favore della cessionaria del credito della somma di € 100.871,93, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, somma composta dai saldi debitori del conto corrente n. 124358/00 e del conto corrente anticipi n. 124359/00, aperti dalla debitrice principale l'11.10.2005 presso la Cassa di
Risparmio della Provincia dell'Aquila s.p.a. (oggi Controparte_4
Gli opponenti hanno eccepito:
1. La mancanza di prova dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto della cessione da Controparte_4 ad Controparte_1
2. Che la sig.ra _3 aveva rilasciato la fideiussione in favore della Controparte_5 e non della EDIL GIMA s.r.l., e solo per l'affidamento n. 5139996, non oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
3. Che dall'esame degli estratti relativi al conto corrente n. 124359 risulta che alla data dell'estinzione il conto presentava un saldo pari a 0, per cui nulla è dovuto per tale rapporto;
4. La nullità delle fideiussioni perché predisposte dalla banca utilizzando un modulo che riproponeva lo schema dell'ABI contenente clausole illegittime e contrarie alla normativa antitrust;
5. essendo nulla la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. perché conforme al modulo ABI suddetto, la decadenza della banca dall'azione nei confronti dei fideiussori.
Pertanto, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese.
L'opposta si è costituita, e, a sua volta ha eccepito:
che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3.11.2018 recava l'indicazione del sito internet su cui erano pubblicati i dati identificativi dei crediti ceduti,
e che, accedendo a tale indirizzo, era presente l'elenco dei crediti, comprendente quello per cui è causa;
⚫ che il soggetto giuridico a favore del quale la sig.ra _3 aveva rilasciato la fideiussione era rimasto lo stesso, con lo stesso codice fiscale;
⚫ che l'affidamento garantito era stato concesso a valere sui conti correnti per cui è causa;
⚫ che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti sono specifiche e non generiche, per cui la giurisprudenza sulla intesa anticoncorrenziale, formatasi con riguardo alle fideiussioni omnibus, non trova applicazione;
⚫ che nelle fideiussioni era previsto che il pagamento dovesse avvenire “a prima richiesta", per cui la diffida del 17.2.2014 ha impedito la decadenza di cui all'art 1957 c.c..
Pertanto, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, perché infondata, e la conferma del decreto opposto, e, in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. Il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente ai sig.ri Pt_1 e esperita con esito negativo la mediazione Parte 2
obbligatoria, e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., gli opponenti hanno eccepito, nella prima memoria, la mancanza di prova dell'invio e della ricezione della diffida al sig. Parte 1 nonché, con riferimento alla sig.ra _3 , la quale rivestirebbe la qualifica di consumatore, la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per contrasto con gli artt. 33 co. 2 lett. t) e 36 codice del consumo;
nella seconda memoria l'opposta ha contestato dette affermazioni, rilevando che la controparte non aveva contestato la ricezione della diffida.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Infine, in vista dell'udienza del 15.10.2025, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1 In primis, gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancanza di prova sufficiente della cessione dei crediti dall'originaria creditrice (Cassa di
Risparmio della Provincia dell'Aquila s.p.a., oggi all'odierna opposta (CP_1 [...] Controparte_4
CP
Innanzitutto, va detto che l'eccezione non può ritenersi riguardante la legittimazione attiva dell'opposta, ma il merito della controversia.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia n.
2951/2016, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò
che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente
ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. Pertanto,
una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, la parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva dedotto di essere titolare dei crediti oggetto della domanda di ingiunzione per effetto di cessione da [...] CP 4 per cui dalla mera prospettazione della domanda poteva effettivamente emergere la titolarità dei diritto di credito in capo alla ricorrente, mentre la questione della prova delle attiene all'effettiva titolarità in capo all'opposta della situazione soggettiva oggetto di giudizio, e, quindi, al merito della controversia.
Il motivo di opposizione non è fondato.
La Corte di cassazione, intervenuta nella sentenza n. 5617/2020 in merito agli effetti della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi delle cessioni in blocco ex art. 58 co. 4 T.U.B., ha affermato i principi che di seguito si riassumono, e che, in ragione della fondatezza e pregnanza dei motivi addotti dalla Corte a sostegno degli stessi, si condividono:
È principio ricevuto della giurisprudenza della Corte che colui, che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n.
4116);
all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 co. 4 T.U.B. non può attribuirsi il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, possedendo la norma una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma
2, vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente;
• la norma dell'art. 58 co. 4 T.U.B. si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto, sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste;
• come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla
Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa;
• d'altro canto, la disposizione in esame non chiede altro se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta "cessione". La norma viene cioè a fissare come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un "fatto" estremamente ridotto, di mera sintesi, per cui la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 T.U.B.), ma di sicuro non dà contezza in questa sua "minima" struttura informativa - degli
-
specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere;
• la norma, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, con la conseguenza che qualora il contenuto pubblicato nella
-
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito.
Applicati i suddetti principi al caso di specie, va rilevato che se l'opposta ha fornito idonea documentazione della cessione del credito in suo favore producendo l'elenco dei crediti ceduti reperibile sul sito internet indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e l'estratto conto certificato, emesso dalla cedente, recante un numero di posizione corrispondente.
Orbene, la parte opponente, che avrebbe potuto parimenti accedere al sito pubblicato in
Gazzetta, non ha contestato che quello depositato dall'opposta fosse l'elenco ivi contenuto. Inoltre, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la parte opposta ha prodotto una dichiarazione, datata 9.6.2023, con cui Controparte_4 confermava di aver ceduto il credito per cui è causa ad Controparte 1 nell'ambito di una cessione di crediti in blocco sottoscritta il
24.10.2018.
Pertanto, vi è prova sufficiente dell'inclusione del credito tra quelli ceduti.
2.2 Gli opponenti hanno eccepito la decadenza della banca dal diritto di azionare le fideiussioni ex art. 1957 c.c., poiché la deroga a detto articolo contenuta nelle fideiussioni sarebbe nulla perché conforme al modulo ABI censurato dalla Banca d'Italia.
E' affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità che “La decadenza prevista in tema di fideiussione dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento "a prima richiesta". In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento" (Cass. n. 13078/2008; più di recente anche Cass. n. 22346/2017);
Nel caso di specie, con le lettere di fideiussione in atti, che contengono clausole che consentono di qualificarle come “omnibus”, gli odierni opponenti si sono impegnati a pagare alla banca quanto dovuto “immediatamente, a semplice richiesta scritta".
Deve, pertanto, ritenersi che la comunicazione del recesso dai contratti di conto corrente e di diffida al pagamento del 17.2.2014 abbia evitato la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., con riferimento ai sig.ri che non hanno contestato Parte 1 e Parte_2
specificamente di averla ricevuta (non potendosi ritenere contestazione specifica la mera affermazione della mancanza di prova della ricezione).
L'opposta non ha, invece, dimostrato di aver inviato detta missiva, che, come indicato nell'epigrafe della stessa, era indirizzata solo alla debitrice principale e ai sig.ri Parte_1 anche alla sig.ra Parte 3
Pertanto, il motivo di opposizione è fondato con esclusivo riguardo alla sig.ra Pt 3 .
2.3 Quanto al conto n. 124359, come dedotto dall'opposta ed evincibile dall'esame degli estratti conto, si trattava di un conto corrente anticipi, su cui erano registrate le competenze relative al rapporto di anticipazione fatture, per poi essere girocontate sul conto ordinario m.
124358, e l'importo indicato come dovuto nell'estratto conto certificato, e precisato dall'opposta nella comparsa, corrisponde a quello indicato nella comunicazione di chiusura dei conti e diffida di pagamento del 17.2.2014 come importo facciale delle fatture commerciali anticipate e non pagate alla scadenza.
Tale importo non è mai stato contestato, né a seguito della ricezione della diffida di pagamento, né nel corso del presente giudizio, in cui gli opponenti si sono limitati a contestare che il saldo del conto fosse pari a zero, il che si giustifica considerando la predetta natura del conto in questione.
In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato solo nei confronti della sig.ra Pt 3
[...] e va confermato per gli altri opponenti.
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La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del livello di complessità della controversia e del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 147/2022, emesso dal Tribunale di Frosinone in data
10.2.2022, con esclusivo riguardo alla sig.ra Parte 3
2. rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri Parte 1 e Parte_2 e conferma nei loro riguardi il decreto ingiuntivo n. 147/2022, emesso dal Tribunale di
Frosinone in data 10.2.2022;
3. condanna Controparte 1 e, per essa, Controparte_2 in forza di procura rilasciata da Controparte_3 a rifondere alla sig.ra Parte 3 le
spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi, ed € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. condanna i sig.ri Parte_1 in solido tra loro, a rifondere ad Parte_2 e in forza di procura rilasciata Controparte 1 e, per essa, a Controparte_2
le spese processuali, che liquida in € 9.000,00 per da Controparte_3
compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone, il 9.7.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo