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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la ordinanza ex art.702 bis c.p.c. emessa, nel giudizio recante il n. 8031/2020 di R.G., dal Tribunale di Napoli in data 4.10.2021, iscritto al n. 4406/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Gelsomina D'Antonio (c.f. ) CodiceFiscale_1
e Armando Vitiello (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il Servizio Affari CodiceFiscale_2
Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), in persona del suo legale rapp.te, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura già allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Vincenzo Cappello (c.f. ) e Giovanni Terreri (c.f. CodiceFiscale_3 [...]
), con studio in Piazza Francese n. 1/3, C.F._4 Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 4.11.2021, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la ordinanza n. rep. 11678/2021 del 4.10.2021 con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore del dell'importo di 12.622,90 €, Controparte_3
oltre interessi contrattuali e spese, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nel periodo tra il 7 ed il 14.10.2016.
Il Tribunale aveva infatti affermato in punto di diritto che “laddove il superamento del tetto di spesa intervenga in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto e laddove i centri abbiano eseguito prestazioni sino a Cont tale ultima data, l' deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle
Cont prestazione rese;
soltanto l'esercizio della regressione consente all' di modificare, in via autoritativa, il diritto di credito del privato, abbattendo l'intero fatturato annuo o trimestrale dei centri mediante l'applicazione della percentuale necessaria a riportare la spesa sanitaria nei limiti del budget stanziato per l'anno o per il trimestre di riferimento. Con Di contro, l' uò rifiutarsi sic et simpliciter di pagare il corrispettivo ultra budget soltanto quando sia relativo a prestazioni eseguite dopo la data previsionale di sforamento del tetto comunicata in sede di monitoraggio”; e in punto di fatto che “la richiamata nota n. 65453, con cui il
Direttore Generale dell' centro provvedeva ad informare i centri che, in data 06.10.2016, Parte_3
era stato raggiunto il limite di spesa netta assegnato alle Branche a Visita e che le prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti erano escluse dalla liquidazione, reca la data del 30.11.2016, ovvero è successiva alla data di sforamento presuntivo del tetto (14 ottobre 2016), sicchè, per le ragioni sopra ampiamente e diffusamente evidenziate, le prestazioni erogate tra il 7 ottobre 2016 ed il 14 ottobre 2016 non potevano non essere remunerate, atteso il mancato esercizio della regressione tariffaria secondo le modalità sopra delineate.
Invero, vertendosi in ipotesi di sforamento a consuntivo anticipato rispetto a quello Con preventivato, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto individuato a consuntivo, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto trimestrale”. Cont Con il primo motivo di appello, l' deduceva l'illegittima trattazione con il rito semplificato di cognizione, laddove la causa necessitava invece di una approfondita attività istruttoria.
Come secondo motivo deduceva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi messa in discussione CP_1
l'azione autoritativa della P.A. e l'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria. Come terzo motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva affermato essere Cont a carico dell' l'onere probatorio in ordina al superamento del tetto di spesa ed evidenziava comunque essere detto onere stato assolto, con il deposito della relazione 45180/2020 del Direttore
Cont generale dell' della nota 65453 del 30.11.2016, dell'intero monitoraggio e dei verbali del tavolo tecnico dell'anno 2016, da cui emergeva non avere le associazioni di categoria contestato i dati delle prestazioni extra budget. Inoltre la mancata applicazione della regressione tariffaria non consentiva di derogare al limite invalicabile costituito dal tetto di spesa, da cui non si poteva prescindere.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Alla udienza collegiale del 26.2.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc.. Entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Il primo motivo, inerente la trattazione della causa con il rito semplificato di cognizione anziché con il rito ordinario, appare inammissibile, non avendo l'appellante neanche indicato quali sarebbero state le attività istruttorie ad essa precluse dalla scelta del rito adottato, a fronte di una causa pacificamente di natura documentale, come affermato dal primo giudice.
È infondato il secondo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti va respinto il terzo motivo di appello, incentrato sul riparto dell'onere probatorio, Cont correttamente posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024). Parte_4
Sono infondate anche le ulteriori deduzioni svolte nell'ambito del terzo motivo di appello ed inerenti la prova del superamento del tetto di spesa e irrilevanza della applicazione o meno della regressione tariffaria. Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo anticipato rispetto alla data presunta di superamento del tetto di spesa, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi CP_1
ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato Cont C della delibera della Giunta regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli n. rep. 11678/2021 del 4.10.2021, in Parte_3
contraddittorio con il così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 2.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti Cappello e
Terreri, in ragione di metà ciascuno.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, 9.4.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo