Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 186/2021 R.G
Tribunale Ordinario di TE
VERBALE DI UDIENZA DEL 03/04/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter, 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TE in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 186 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PATALINI LUCA, con domicilio digitale, ai sensi degli artt. 16 e 16sexies D.L. 18.10.2012 n.
179 e successive modifiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata
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PARTE CREDITRICE/OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MARROCOLO PAOLA, elettivamente domiciliato in P.ZZA DEL POPOLO 21 05018 ORVIETO presso il difensore avv. MARROCOLO PAOLA
TERZO ACQUIRENTE/OPPOSTA
SANTA MASSARONI - CONTUMACE Controparte_2
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c. instaurata dal terzo proprietario -
– nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 84/2020 di questo Controparte_1
Tribunale, all'esito della fase cautelare, la creditrice pignorante,
[...]
e, per essa, quale mandataria, instaurava il Parte_1 Parte_2 presente giudizio di merito citando in giudizio l' rassegnando – per i motivi ivi dedotti, CP_1 qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni;
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso di opposizione all'esecuzione n. 80/2020 del Tribunale di TE, proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
perché infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
- Accertare e dichiarare il diritto del creditore procedente, e per Parte_1 essa di procedere esecutivamente nei confronti di con Parte_2 Controparte_1 pignoramento dei beni oggetto dell'azione revocatoria la cui domanda era trascritta il
16.11.2004 al n. 8248 di form. della Conservatoria di TE, conclusasi con sentenza
7892/2017, pubblicata il 14/12/2017, della Corte d'Appello di Roma, annotata alla trascrizione della domanda giudiziale presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di TE , il 01.02.2019 al n. 211 di form. di dichiarazione dell'inefficacia relativa dell'atto traslativo di proprietà a'sensi dell'art. 2901 c.c., di:
- Piena proprietà della porzione di fabbricato per civile abitazione in Porano, via AN
Chiara, composta da sei vani ai piani terra, primo e secondo, con annessa area giardinata censita in NCEU al fg. 12 mapp. n. 436 sub.2 ,piani T-1-2,
- Piena proprietà della porzione di fabbricato per civile abitazione in Porano, Via AN
Chiara, composta da sei vani ai piani terra, primo e secondo , con annessa area giardinata censita in NCEU al fg. 12 mapp. n. 436 sub.3 ,piani T-1-2,
- Con annessi e connessi, pertinenze ed accessioni, nulla escluso e riservato.
- Accertare e dichiarare il diritto del creditore procedente e per Parte_1 essa di proseguire l'esecuzione immobiliare n. 80/2020 RGE promossa Parte_2 avanti il Tribunale di TE, revocando il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva emesso dal G.E. il 02.12.2020 a conclusione della fase sommaria ed assegnando un termine per la riassunzione dell'esecuzione;
pagina 2 di 8 - In subordine, revocare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva emesso dal G.E. il 02.12.2020 nella parte in cui condanna il creditore procedente al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'opponente,
- Vittoria di spese”.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio
[...] rassegnando – per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti – le CP_1 seguenti conclusioni;
“…Voglia:
- in via preliminare dichiarare l'improcedibilità/improseguibilità del giudizio di merito per le ragioni esposte al punto II a) della presente comparsa, non avendo l'opposto-attore introdotto il giudizio stesso entro il termine perentorio a ciò concesso nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e per l'effetto dichiarare improcedibile e/o improseguibile e/o estinguere la procedura esecutiva n. 84/2020 RGE trib. TE ora sospesa;
- in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di cui al punto precedente, Voglia ordinare all'opposto-attore di integrare il contradditorio nei confronti dei signori nato ad [...] il [...] e AN SS, Controparte_2 nata a [...] S. Giovanni Campano il 02.06.1960, entrambi residenti in [...], debitori destinatari dell'intimazione di pagamento di cui all'atto di precetto;
- nel merito dichiarare inammissibile la domanda di revoca del provvedimento reso dal GE il 2.12.2020 per le ragioni esposte al punto II c) del presente atto, non avendo l'opposto- attore reclamato il provvedimento, e/o comunque rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto;
- rigettare tutte le domande svolte dall'opposto-attore in quanto totalmente destituite di fondamento in fatto e in diritto e non provate e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta dal signor previa conferma del Controparte_1 provvedimento di sospensione del 2.12.2020, dichiarare che e Parte_1 per essa , non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dello stesso Parte_2 signor per l'espropriazione degli immobili di sua proprietà siti in Controparte_1
Porano (TE), via AN Chiara e censiti al catasto fabbricati al fg. 12 p.lle 436 sub 2 e 436 sub 3 per tutte le ragioni esposte con il ricorso in opposizione e con il presente atto, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità e comunque annullare l'atto di pignoramento immobiliare introduttivo della procedura esecutiva n.
pagina 3 di 8 84/2020 RGE, notificato al signor da per il tramite della CP_1 Parte_1 mandataria in data 13.07.2020 e trascritto in data 24.07.2020 al r.g. n. 6122 e Parte_2 al r.p. n. 4120, e di ogni atto consequenziale e connesso;
- per l'effetto, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'atto di pignoramento sopra descritto ponendo tutti i relativi costi e oneri a carico del creditore procedente che ha promosso l'espropriazione per il Parte_1 tramite della mandataria e/o rimettere al Giudice dell'Esecuzione per il chiesto Parte_2 provvedimento;
con vittoria di spese, competenze e onorari della presente fase del giudizio”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 17/6/2021 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori esecutati, e AN Controparte_2
SS.
Con comparsa depositata in data 21/12/2021, si costituiva in giudizio un nuovo difensore per la (poi sostituito con ulteriore comparsa Parte_1 depositata in data 6/10/2022).
All'udienza dell'11/1/2022, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione tempestivamente depositata dalle parti.
All'udienza odierna, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa, fissata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., veniva trattata mediante l'acquisizione delle note scritte delle parti.
2.1. In primis deve essere dichiarata la contumacia dei debitori esecutati, e Controparte_2
AN SS in quanto, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
2.1. Ciò posto, oggetto della presente opposizione è il rapporto tra la posizione del creditore vittorioso (dante causa della in revocatoria ex art. Parte_1
2901 c.c., avente ad oggetto la revoca di un atto di vendita di beni immobili da parte del debitore ( in favore di un terzo ( e Controparte_3 CP_4 trascritta in data posteriore all'iscrizione di un'ipoteca volontaria sugli stessi immobili da parte di altro creditore ( della Controparte_5
e la posizione dell'aggiudicatario ( degli stessi beni CP_3 Controparte_6 all'esito della procedura esecutiva (iscritta al RGE n. 59/2010 del Trib. di TE ex Trib. di
Orvieto) avviata della nei confronti del terzo uale Controparte_5 CP_4 terzo acquirente.
pagina 4 di 8 A parere dello scrivente, la valutazione effettuata in sede cautelare dal giudice dell'esecuzione – che, con ordinanza del 2/12/2020 ha sospeso la procedura esecutiva RGE n.
84/2020 - deve essere condivisa e confermata in questa sede di merito.
Invero, dalla documentazione in atti risulta quanto di seguito:
- in data 29.03.2002 la a seguito Controparte_7 dell'erogazione di un mutuo a favore di ha iscritto sui beni di Controparte_3 proprietà di quest'ultima e a carico della stessa mutuataria l'ipoteca volontaria formalità r.p.
634;
- in data 5.7.2003 Banca di Roma spa ha iscritto sugli stessi beni e ai danni di
[...]
l'ipoteca giudiziale formalità r.p. n. 1457 (sulla base del titolo esecutivo oggi Controparte_3 azionato dal creditore opposto);
- in data 24.11.2003 è stato trascritto l'atto di compravendita con il quale Controparte_3 ha venduto gli stessi beni a (formalità r.p. n. 8566 del 24.11.2003);
[...] CP_4
- in data 16.11.2004 la Banca di Roma spa ha trascritto la domanda giudiziale volta ad ottenere la pronuncia di revoca dell'atto di compravendita di cui al punto precedente, stipulato il 20.11.2003 da e e trascritto il 24.11.2003 Controparte_3 CP_4
(formalità r.p. n. 8248 del 16.11.2004) (docc. nn. 7, 8 e 12);
- in data 22.09.2010 è stato trascritto l'atto di pignoramento a favore di Banca
[...]
p.a. contro (formalità r.p. 7304 del 22.09.2010); Controparte_7 CP_4
- in data 30.11.2015 è stato trascritto il decreto di trasferimento degli immobili formalità r.p.
7744 rg. 10484 in favore dell'odierno opponente;
- in data 26.02.2016 sono state annotate le cancellazioni (restrizioni di beni) disposte dal
Giudice dell'Esecuzione con il predetto decreto di trasferimento ivi compresa l'ipoteca vantata dalla Banca di Roma, dante causa dell'odierno procedente;
- in data 01.02.2019 è stata annotata la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3.4.17 che ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita trascritto il 24.11.2003;
- in data 24.07.2020 è stato trascritto l'atto di pignoramento introduttivo della presente procedura (formalità r.p. n. 4120 del 24.07.20).
Ciò posto, nel proprio provvedimento cautelare il giudice dell'esecuzione ha correttamente evidenziato che “…la posizione dell'acquirente nella vendita forzata riflette, giusta la previsione contenuta nell'art. 2919, ultimo periodo, c.c., quella del creditore procedente e dei creditori intervenuti all'esecuzione: gli atti e domande inopponibili a questi ultimi lo sono anche nei confronti dell'acquirente nella vendita forzata…”, per cui se una pagina 5 di 8 domanda è inopponibile al creditore procedente analogamente è inopponibile all'acquirente dei beni all'esito della procedura esecutiva.
In particolare, sempre secondo le condivisibili motivazioni del giudice dell'esecuzione:
- “…L'ipoteca, ai sensi dell'art. 2808, comma 1, c.c., “attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione”. Ciò significa che – poiché l'espropriazione inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.) – il creditore ipotecario ha il “diritto di pignorare”
l'immobile ipotecato (purché, ovviamente, sia munito di un titolo esecutivo) e che, a seguito di tale pignoramento, l'espropriazione forzata procede fino all'aggiudicazione, e quindi al trasferimento della proprietà al terzo aggiudicatario, ed al successivo riparto della somma ricavata a favore del medesimo creditore ipotecario, con prevalenza sia di tale creditore che dell'aggiudicatario-acquirente rispetto a chiunque abbia trascritto atti o domande successivamente all'iscrizione dell'ipoteca…
- … Diversamente, se la posizione dell'aggiudicatario non fosse pienamente assimilata a quella del creditore ipotecario, la priorità del grado ipotecario risulterebbe vanificata, e il credito ipotecario subirebbe grave pregiudizio dall'incertezza insita nella possibilità del sopravvenire della trascrizione di domande giudiziali successivamente all'iscrizione dell'ipoteca, e dall'impossibilità quindi di una valutazione definitiva del valore di realizzo dell'immobile al momento della concessione del credito e dell'iscrizione dell'ipoteca medesima (la cui realizzazione presuppone la possibilità di vendita forzata dell'immobile “libero” da gravami pregiudizievoli)…
- … Il discorso si presta ad essere generalizzato riguardo a qualsiasi possibile causa di evizione: se l'aggiudicatario dovesse, per assurdo, essere pregiudicato da trascrizioni intervenute successivamente all'iscrizione dell'ipoteca, verrebbe evidentemente meno qualsiasi interesse all'acquisto, di fatto la garanzia ipotecaria potrebbe divenire irrealizzabile per vicende future rispetto al momento della relativa costituzione, in violazione di tutti i principi che reggono il credito ipotecario oltre che in contrasto con la ragionevolezza.
- Il conflitto sostanziale tra creditore ipotecario procedente ed attore che abbia trascritto la propria domanda successivamente all'iscrizione ipotecaria deve quindi pagina 6 di 8 ritenersi risolto a favore del primo e correlativamente, anche la posizione dell'aggiudicatario risulterà prevalente, ai sensi dell'art. 2919 c.c., su quella del suddetto attore…” (cfr. ord. GE del 2/12/2020, doc. 3, fasc. OLARU)
Le condivisibili conclusioni a cui giunge il giudice dell'esecuzione discendono direttamente dal regime previsto dall'art. 2919 c.c. in base al quale non sono opponibili all'aggiudicatario i diritti acquistati da terzi sulla cosa se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante.
Al riguardo, anche la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “la validità o l'opponibilità dell'acquisto in sede espropriativa all'avente causa del debitore risulta regolata dai principi generali in tema di vendita forzata e segnatamente dal comb. disp. degli art. 2914 e 2919 cod. civ. in forza del quale legittimamente sono trasferiti all'aggiudicatario gli stessi diritti del debitore, nelle medesime condizioni di non opponibilità al creditore procedente degli atti di disposizione successivi al pignoramento o, se il credito azionato è assistito da diritto reale di garanzia (come nella specie), successivi all'iscrizione di questo sul bene oggetto di espropriazione (cfr. Cass. n. 19761/2012 cit.)” (cfr. Cass. n.
18235/2014).
Con maggiore specificazione la Suprema Corte afferma quindi che “non possono essere opposti all'aggiudicatario eventuali atti di disposizione del bene staggito, qualora questo sia gravato da ipoteca, iscritta anteriormente alla trascrizione di tali atti, a garanzia di uno dei crediti poi comunque azionati o legittimamente azionabili nella procedura, anche a titolo di intervento. E ciò in quanto l'ipoteca attribuisce al creditore una garanzia di carattere reale, consentendogli di sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche in confronto del terzo, che ne sia reso acquirente, e di soddisfarsi sulla somma conseguita dalla vendita, con preferenza sugli altri creditori (art. 2808 cod. civ.), sia pure (ma la questione non si pone in questa sede) limitatamente alla somma per la quale è iscritta (art. 2809 cod. civ.; tuttavia si veda anche art. 2855 cod. civ.).” (cfr. Cass. n. 18235/2014 cit.).
Ad analoghe conclusioni è giunta ancora più recentemente la Suprema Corte che, seppur in tema di revocatoria fallimentare, ha affermato principi che possono essere estesi anche all'azione revocatoria ordinaria nella parte in cui ha confermato la sentenza ivi impugnata rilevando che la pronuncia della Corte d'Appello “…nel sottolineare la prevalenza della iscrizione ipotecaria anteriore alla trascrizione della domanda revocatoria, non si è discostata dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il creditore ipotecario può espropriare i beni vincolati, a garanzia del credito, da ipoteca antecedente la pagina 7 di 8 trascrizione della domanda giudiziale anche nei confronti del terzo acquirente ed ha titolo per soddisfarsi con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita, prevalendo rispetto a chiunque a bbia trascritto atti e domande successivamente all'iscrizione dell'ipoteca (Cass., sez. 3, 26/08/2014, n. 18235)…” e che “…I giudici di merito hanno, in realtà, correttamente risolto il conflitto tra pignoramento e trascrizione della domanda giudiziale in favore del creditore ipotecario, facendo buon governo degli artt. 2652 e 2653 c.c., che regolano gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali, tenuto conto che, nel caso di specie, la ipoteca è stata iscritta prima della pronuncia di fallimento e prima della trascrizione della domanda di revocatoria. Si determina, infatti, in tale ipotesi l'effetto di "cristallizzazione giuridica" del bene in forza dell'iscrizione ipotecaria, che rende insensibile al creditore ipotecario gli atti successivamente iscritti o trascritti, e che consente di non travolgere l'acquisto da parte dell'aggiudicatario, che rimane ancorato alla condizione giuridica in cui il bene si trovava al momento dell'iscrizione dell'ipoteca…” (cfr. Cass. n. 14086/2023).
Deve quindi concludersi per il rigetto dell'opposizione, con l'assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal DM
n. 55/2014 (scaglione da euro 260.001 ad euro 520.000,00), con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla così provvede: Parte_1
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA la al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute da che liquida in euro 12.046,00 per compenso, Controparte_1 oltre spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA.
Così deciso in TE il 3 aprile 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
pagina 8 di 8