TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 1135 dell'anno 2025
TRA
, (P.I. e ) con sede in Roma, Via Giuseppe Parte_1 PartitaIVA_1
Grezar, 14, in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Parte_2
, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Pt_3 Persona_1
Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente domiciliata in Carolei alla Via Nazionale n. 45, presso lo studio dell'Avv. Roberto Malomo, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti C.F._1
APPELLANTE
E
, C.F. , nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Gricignano di Aversa (CE) alla Via A. Volta n.7, elett.te domiciliata in Casal di Principe (CE) alla via Santa Lucia 16., presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Natale, difensore in primo grado
APPELLATO contumace
NONCHE'
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 10228/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, emessa il
20.09.2022 e pubblicata il 08.08.2024, non notificata., avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615
c.p.c. avverso estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento n. 02820130004487773000 avente ad oggetto crediti derivanti da Tassa Automobilistica. L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice di prime cure per essere la questione di competenza del Giudice
Tributario; nel merito, mancata maturazione della prescrizione.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione, inammissibilità dell'impugnativa di estratto ruolo, e in subordine rigetto della domanda di declaratoria della prescrizione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione.
All'esito dell'udienza celebratasi in data 3.6.2025, il giudice, a scioglimento di riserva, dichiarata la contumacia degli appellati (regolarmente evocati in giudizio), tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta dall'opponente.
Invero, l'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), indica, con riferimento agli atti impugnabili, il ruolo e cartella di pagamento.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n.
7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del
1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
La giurisprudenza sopra richiamata ha chiarito che, qualora si deduca un fatto estintivo del credito tributario di cui non si sia venuti a conoscenza a causa della dedotta omessa o invalida notifica delle cartelle, sussiste la giurisdizione tributaria fino alla notifica dell'atto esecutivo.
Nel caso di specie, parte attrice, non contestando specificamente la notifica della cartella, ha dedotto un fatto estintivo della pretesa, senza che sia stato emesso alcun atto esecutivo, ne consegue la competenza della commissione tributaria.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto in ordine all'opposizione proposta innanzi al giudice di pace, con motivazione assorbente ogni altra questione, andava dichiarato il difetto di giurisdizione.
Sussistono i presupposti per l'integrale riforma del governo delle spese, con condanna di
[...]
, soccombente, al pagamento delle spese sostenute da in entrambi i gradi di giudizio. CP_1 CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10228/2024, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, emessa il 20.09.2022 e pubblicata il 08.08.2024, non notificata, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in prime cure, in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente;
- condanna al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute da Controparte_1 CP_3
che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 173,00, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge, quanto al secondo grado, in euro 332, 00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto
Malomo.
Così deciso in Aversa il 9.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone