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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.7386 /2017 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale assegnata in decisione all'udienza del
27.05.2025 con la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente Par C.F. ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonio Miraglia
( ) e dall'Avv. Vincenzo Calenzo (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del C.F._3 primo – PEC: Email_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t. – (P. IVA Controparte_1
) P.IVA_1
CONVENUTA- contumace
NONCHE'
(P.IVA , in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da mandato in atti dall'Avv. Pietro Martino ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del predetto – PEC:
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NONCHE'
, in persona del Presidente legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da mandato in atti dagli Avv. ti Itala di Benedictis, Erminio Capasso e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec di quest'ultimo - PEC : t Email_3
NTERVENTORE
NONCHE'
– (C.F. , Via Cavella Coop. Austerity Controparte_4 C.F._4
– 81052 Pignataro Maggiore (CE) nonché – (C.F. Controparte_5
), località San Ranieri, 43 - 53043 Montallese - Chiusi (SI) C.F._5 nonché – (C.F. ), Via del Podere Controparte_6 C.F._6
Trieste, 19 – 00168 Roma, tutti nella qualità di eredi di Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per la parte attrice, il procuratore concludeva eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'intervento di ai sensi dell'art. 105 Controparte_2
c.p.c., per difetto di interesse ad agire;
nel merito, chiedeva l'accoglimento integrale della domanda attorea e, per l'effetto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro e ciascuno in ragione del proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni – morali, patrimoniali, materiali e da lesione – patiti dall'attore in occasione del sinistro per cui
è causa, detratto l'importo di € 12.520,00 già corrisposto da Controparte_2
e trattenuto dall'attore a titolo di acconto sul maggior dovuto;
chiedeva altresì la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge (IVA e CPA), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Per il procuratore concludeva chiedendo di accertare e Controparte_2 dichiarare la corresponsabilità della parte attrice nella causazione del sinistro,
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ritenendo pertanto equo e congruo l'importo di € 12.520,00 già liquidato dalla
Compagnia assicuratrice, la quale riconosceva un concorso di colpa nella misura del
50%. Domandava, altresì, la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Per l' , il procuratore concludeva chiedendo che fosse riconosciuto e dichiarato il CP_3 diritto dell' a recuperare le somme erogate in favore del a titolo di CP_3 Parte_2 indennità di malattia, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, nonché la condanna dei convenuti al rimborso delle spese e degli onorari di giudizio.
Motivazioni della decisione in fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva, Parte_3 innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Controparte_7 nonché , tutti nella qualità di eredi di nonché Controparte_6 Persona_1 la società assicuratrice quale impresa garante per la Controparte_8 circolazione., per sentir dichiarare la responsabilità di nella Persona_1 causazione del sinistro stradale avvenuto in data 23.05.2009, alle ore 8.10 circa, in tenimento del Comune di Mondragone (CE), sulla S.S. Domitiana, in prossimità del km. 23 + 100, località Agnena e per l'effetto sentirli condannare nelle rispettive qualità al risarcimento di tutti danni patiti.
L'attore deduceva che nelle predette circostanze di tempo e di luogo mentre era alla guida dell'autovettura Lancia Y, tg. AV402EP, di proprietà della Sig.ra Persona_2
veniva urtato dall'autovettura Fiat Palio tg. AX071PS, di proprietà di
[...] Per_1
evidenziando che la responsabilità del sinistro era da ascriversi
[...] esclusivamente a quest'ultimo, conducente dell'autovettura Fiat Palio, tg. AZ071PS, il quale si era immesso improvvisamente sulla S.S. Domitiana da una traversa laterale adducente ad un fondo privato posta a destra rispetto alla carreggiata percorsa dal tagliando, in tal modo la strada all'autovettura Lancia Y, tg. AV402EP, Parte_2 da lui condotta e che stava percorrendo la S.S. Domitiana con direzione di marcia
Roma-Napoli.
La parte attrice esponeva altresì che, sebbene stesse procedendo ad una velocità moderata, non era riuscito ad evitare l'impatto con la vettura Fiat Palio e che, in
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seguito al sinistro, aveva riportato gravi lesioni tali da richiedere l'immediato trasporto e il conseguente ricovero presso il P.S. dell'Ospedale S. Rocco di Sessa Aurunca (CE), dove gli venivano diagnosticate “…escoriazioni multiple per il corpo, trauma toracico con frattura della terza costa destra, contusione polmonare destra, piccola falda di versamento pneumotoracico a destra, frattura del piatto tibiale destro, trauma cranico non commotivo”, con ricovero nel reparto di chirurgia generale dello stesso nosocomio e susseguente intervento operatorio.
L'attore precisava altresì che sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della
Polizia Stradale di Caianello che aveva redatto un rapporto sul sinistro.
Successivamente l'attore veniva dimesso dopo 18 giorni di ricovero, riportando postumi invalidanti incidenti sulla sua vita di relazione, sulle sue capacità lavorative, nonché sulla sua integrità psicofisica poiché era stato costretto a sottoporsi a numerosi cicli di terapia per migliorare la motilità degli arti e delle parti lese, affrontando ingenti esborsi anche per l'acquisto di farmaci ed assistenza domiciliare, nonché per il trasporto presso luoghi di cura, quantificati in € 3.000,00.
Dispiegava intervento volontario in giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c. la società
[...]
in qualità di mandataria della in Controparte_2 Parte_4 qualità di garante del veicolo Lancia Y, tg. AV402EP, così come disposto dagli accordi associativi ANIA e Convenzione CARD, la quale eccepiva, in via preliminare,
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda poiché l'istante non aveva dimostrato di aver inviato richiesta di risarcimento completa dei requisiti previsti (art. 145-148 C.d.A.), nonché di tutta la documentazione, così come previsto dalla normativa in materia. La interventrice eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto attoreo ai sensi dell'art. 2947, II c.c. non avendo, a suo dire, l'attore dimostrato di aver interrotto il termine prescrizionale biennale previsto dalla legge in materia.
La difesa della società eccepiva, infine, la nullità della citazione, non essendo CP_2 stato osservato il combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., stante l'indeterminatezza della domanda e risultando assente la specificazione e quantificazione delle lesioni lamentate dall'istante; quindi nel merito, deduceva la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, il quale, a causa della velocità eccessiva non consona allo stato dei luoghi, superiore al limite imposto nel
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tratto di strada percorso, non riusciva a fermarsi e contribuiva in modo determinante al verificarsi dell'incidente a tal fine. A sostegno della linea difensiva richiamava la sentenza penale n. 476/2017 del Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale il era stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo ex Parte_2 art. 589 c. I e II c.p. perché “per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione di specifiche norme sulla sicurezza della circolazione stradale, cagionava la morte di ”. Persona_1
Nel presente giudizio dispiegava, inoltre, intervento volontario anche l' , che CP_3 chiedeva di accertare e dichiarare la surrogazione dell' nei diritti del danneggiato CP_3
, ai sensi degli artt. 41 legge n. 183/2010 e 142 Codice delle Assicurazioni Parte_2
e, per l'effetto dell'art. 283 del d.lgs. del 7/09/2005 n. 2009, condannare la
[...]
e i convenuti in solido, al pagamento di € 1.184,75, oltre interessi Controparte_9 legali e rivalutazione dal pagamento al soddisfo, vinte le spese e competenze di lite.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testi e con l'espletamento di CTU medico- legale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, va rilevato che malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione , non si sono costituiti in onde ne viene dichiarata la contumacia, , e , quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, nonché la società Persona_1 Controparte_1
Sempre in via preliminare va rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla convenuta assicurazione non è fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi), non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Nel caso di specie , è possibile individuare gli elementi essenziali delle pretese attrici sicché l'eccezione va rigettata.
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In rito, occorre inoltre rilevare la procedibilità della domanda avanzata dall'attore, essendo stata fornita la prova dell'intervenuta preventiva messa in mora della compagnia convenuta con invio di richiesta di risarcimento danni a mezzo raccomandata a.r. , ricevuta dalla il 24.7.2009 e prodotta in Controparte_10 giudizio, nella quale viene formulato altresì invito alla negoziazione assistita, e del decorso del successivo termine previsto dal Codice delle Assicurazioni per l'inizio del giudizio.
Peraltro, la missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre
2006, n. 209 (cd. "Codice delle Assicurazioni private").
Da tali elementi di natura documentale ben può desumersi come la convenuta impresa designata fosse stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate, devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo. Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, "La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d. lg. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta.
Passando al vaglio della domanda proposta si reputa che la stessa sia solo parzialmente fondata e vada accolta per quanto di ragione e nei limiti di seguito specificati.
Al riguardo occorre osservare che la dinamica del sinistro risulta pacificamente accertata sulla base della perizia tecnica espletata in sede di indagine penale e disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dal CTU
Ingegnere , il quale aveva ravvisato nella causazione del sinistro un Persona_3
“concorso di condotte colpose poste in essere sia dal che dal , Parte_2 Per_1 avendo il primo violato il limite di velocità imposto sul tratto di strada percorso, senza adottare la necessaria prudenza discendente dall'approssimarsi ad un incrocio ed avendo il secondo omesso di dare la precedenza, attraversando imprudentemente
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l'incrocio nell'immettersi sulla Domitiana, tanto che il punto di scontro era stato individuato nella prima corsia di destra percorsa dall'imputato e specificamente nell'area di intersezione, da ciò desumendosi che la vittima aveva già superato buona parte dell'incrocio” (cfr. quanto testualmente riportato nella Sentenza n. 476/2017 del
Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere).
Ciò posto occorre rilevare, in via preliminare, che sulla utilizzabilità delle prove raccolte in altro processo la Cassazione ha infatti affermato di aver “costantemente ricondotto al giudizio del giudice circa l'utilità e pertinenza della prova, insieme al potere di utilizzare per la formazione del proprio convincimento le prove raccolte in altro giudizio, pur con parti diverse, anche il potere di trarre solo semplici indizi o elementi di convincimento o anche di attribuire loro valore di prova esclusiva” (Cass.
n.11555/2013; n.14766/2007; n.8585/1999), aggiungendo che “ritenere che prove acquisite e provenienti da altro giudizio possano essere utilizzate solo come meri argomenti di prova contrasterebbe con il principio di economia processuale, funzionalizzato alla ragionevole durata prescritta dall'art. 111 Cost.”.
Ciò posto ed a prescindere dal passaggio in giudicato della pronuncia penale, a parere di questo Giudicante, le risultanze peritali non risultano sconfessate dagli esiti acquisiti nel presente giudizio ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Risulta difatti provato che il sinistro stradale de quo è stato cagionato dalla condotta imprudente sia del il quale, provenendo dalla laterale di sinistra rispetto al Per_1 senso di marcia dell'imputato e con direzione Via Lungo Fiume Agnena e omettendo di cedere la dovuta precedenza all'autovettura condotta dal , impegnava Parte_2
l'incrocio senza rispettare il segnale di “Stop”, immettendosi imprudentemente nella corsia di marcia dell'attore - sia da quest'ultimo - il quale a sua volta procedeva ad una velocità di circa 95 km/h, come indicato indicata dal consulente tecnico - e quindi procedeva ad una velocità di marzia superiore al limite di 50 km/h, prevista in quel tratto di strada trovandosi, peraltro, in prossimità di un incrocio stradale regolarmente segnalato e dallo stesso riconosciuto trattandosi di una strada abitualmente percorsa dall'attore.
L'evidenza probatoria della consulenza tecnica nei termini indicati e così precisata non può, poi, ritenersi inficiata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi , Testimone_1
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e , i quali invero hanno riferito che, il giorno del sinistro, stavano Testimone_2 sulla stessa carreggiata di marcia dell'attore seguendo la macchina del predetto ed hanno solo genericamente riferito che l'attore aveva una velocità di marcia di circa
60km/h senza tuttavia indicare elementi di riscontro a tali asserzioni.
Alla stregua di tali considerazioni, deve ritenersi, pertanto, che la responsabilità del sinistro sia da ascriversi in via concorrente ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e quindi al – il quale provenendo da una strada Persona_1 laterale priva di diritto di precedenza- violava il diritto di precedenza in quanto ometteva di arrestare la marcia al segnale di “Stop” e si immetteva imprudentemente sulla S.S. Domitiana, tagliando la strada al veicolo condotto dal , violando, Parte_2 in tal modo l'art. 145 del Codice della Strada, in quanto il avrebbe dovuto Per_1 assicurarsi di poter attraversare l'incrocio in condizioni di sicurezza nonché al
, la cui condotta di guida risulta connotata da profili di colpa avendo egli Parte_2 percorso quel tratto di strada ad una velocità non adeguata alle caratteristiche del luogo
– trovandosi in prossimità di un incrocio- e superiore al limite vigente di 50 km/h, come accertato dal consulente tecnico.
Ne discende che entrambe le condotte di guida hanno inciso in maniera causale e rilevante sulla produzione dell'evento, poiché entrambe non hanno consentito all'altro conducente di compiere una manovra utile ad evitare o attenuare l'urto, nonostante la segnalazione della prossimità dell'intersezione.
Alla stregua di tali elementi e valutata la rispettiva incidenza eziologica nella dinamica del sinistro, si ritiene equo determinare il concorso di colpa nella misura del 50% a carico di ciascuno dei conducenti, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., che pone a carico dei conducenti di veicoli a motore una presunzione di pari responsabilità quando non sia possibile accertare la prevalenza delle rispettive colpe.
Infatti in tema di responsabilità scaturente da circolazione di veicoli, la presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., che ha funzione sussidiaria, opera proprio nell'ipotesi in cui le risultanze probatorie non permettano di accertare concretamente in che misura la condotta dei due conducenti abbia provocato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità dell'occorso. Nel caso di specie, pur risultando accertato che i due veicoli provenissero da opposti sensi di marcia,
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“emergono elementi che inducono a dubitare della correttezza della condotta di guida dei due conducenti con particolare riferimento alla velocità dei rispettivi veicoli rispetto alle caratteristiche e alle condizioni della strada del traffico e dei veicoli stessi
e l'adeguatezza della manovra di emergenza da essi compiuta nel tentativo di evitare
l'urto soprattutto se si consideri che questi non riuscivano a conservare il controllo e
a provvedere al tempestivo arresto dei veicoli come impone l'articolo 141 CdS nonostante fossero tenuti ad usare la massima prudenza per evitare incidenti, prevedendo perfino altrui eventuali comportamenti scorretti e regolando di conseguenza la propria condotta di guida” .
Invero la presunzione di cui all'art. 2054 co.2 è relativa e può essere superata o con una dimostrazione della conformità della condotta del conducente alle norme sulla circolazione stradale ovvero alle regole precauzionali e di generale prudenza richieste alla guida, o in via indiretta, provando il rilievo causale assorbente della condotta dell'altro conducente e tale prova contraria non risulta fornita nel caso di specie, deponendo anzi le risultanze istruttorie, complessivamente considerate, nel senso di una condotta non accorta di entrambi i conducenti e di inosservanza dei doveri di cautela e di attenzione imposti dal codice della strada, che all'art. 141 prevede espressamente che “ É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Deve pertanto ritenersi il pari concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui causa.
Relativamente al danno per le lesioni riportate dall'attore possono Parte_3 essere condivise dal giudicante le risultanze della CTU espletata in giudizio dal dott. in quanto le conclusioni peritali risultano sviluppate con corretti Persona_4
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criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti.
Il perito ha quindi accertato che a seguito dell'incidente l'attore ha riportato le seguenti lesioni di natura traumatica, consistenti in “trauma contusivo del torace con frattura della terza costa di destra con contusione polmonare e pneumotirace localizzato trauma contusivo distorsivo con frattura dell'emipiatto tibiale esterno a destra e lesione parziale del legamento crociato anteriore e posteriore. Trauma cranico non commotivo” ed ha accertato che le lesioni sopra riportate hanno provocato la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso sia temporanea che permanente e determinato una malattia con una durata di 70 (SETTANTA) giorni così suddivisibili:
-30 (TRENTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE,
-10 (DIECI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 75%,
-10 (DIECI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 50%,
-20 (VENTI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 25%
Il CTU ha riconosciuto, inoltre, una percentuale del 9% (NOVE PER CENTO) di solo danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Trattasi di mero danno biologico in quanto le lesioni non hanno determinato alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica confacente alle attitudini dell'attore
(macellaio).
Non risulta provato che gli esiti permanenti abbiano avuto influenza sulla vita di relazione dell'attore.
Tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'epoca dell'evento traumatico, il CTU ritiene che tali postumi siano da considerarsi stabilizzati e non più suscettibili di miglioramento o peggioramento.
Nella valutazione globale del danno biologico è compreso anche il danno fisiognomico riportato dall'attore ed agli atti documentato con rilievi fotografici, a cui è stato assegnato una percentuale del danno biologico orientativa pari allo 0,5%.
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Nel caso de quo secondo il CTU la lesività riportata dal è compatibile con Parte_2 il corretto uso delle cinture di sicurezza.
A parte andranno conteggiate le spese mediche sostenute e allegate dall'attore e quantificate in €. 2.121,63.
Infine, il CTU specificava che l'attore aveva “riportato una leggera-moderata sofferenza conseguente alle lesioni accertate e dalle menomazioni che ne sono derivate”.
In applicazione dei criteri di quantificazione del danno biologico contenuti nelle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e tenuto conto dei valori percentuali di invalidità permanente e temporanea accertati dal CTU, la somma spettante all'attore risulta pari ad euro 29.742,81.
Detta somma devalutata dall'epoca del sinistro e rivalutata fino alla decisione risulta pari ad €. 37.349,70, comprensiva, peraltro, del risarcimento del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale, per le sofferenze fisiche e psichiche patite in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro, come emerso dalla documentazione medica e dalla consulenza tecnica d'ufficio.
La somma quale accertata deve essere quindi decurtata del 50% in ragione della concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e pertanto va determinata in €. 18.674,85 .
Dall'importo complessivo così rideterminato, deve essere detratta la somma di €.
12.520,00 già corrisposta all'attore dalla società assicurativa a titolo di acconto sul maggior dovuto, con conseguente residuo credito in suo favore pari a €. 6.154,85 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla domanda di surroga proposta dall' va rilevato che la domanda CP_3 proposta è fondata.
In diritto occorre premettere che l'azione surrogatoria è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del creditore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.
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Occorre precisare inoltre che la surroga dell' per sinistro stradale è il diritto CP_3 dell' di recuperare le somme erogate a un danneggiato, costituite da prestazioni CP_3 previdenziali o assistenziali, dalla persona responsabile del sinistro stradale o dalla sua assicurazione. Questa azione, prevista dall'art. 1916 del Codice Civile, permette all' di sostituirsi alla vittima nei diritti di risarcimento verso il terzo responsabile. CP_3
La surroga è limitata all'ammontare delle somme erogate dall' . CP_3
Si reputa necessario sottolineare al riguardo che L' può surrogarsi solo per le CP_3 poste di danno patrimoniale coperte dalle sue prestazioni. Il diritto di surroga è escluso per i danni non patrimoniali (come il danno biologico e il danno morale), anche se l' può intervenire sulla parte di danno biologico che incide sulla capacità CP_3 lavorativa;
inoltre il diritto di surroga dell' non tiene conto del concorso di colpa CP_3 del danneggiato nella produzione del danno, in quanto l' manterrà il diritto di CP_3 surroga (nei limiti del proprio indennizzo) nei confronti del terzo responsabile, secondo quanto stabilito dalla legge.
Tanto premesso i presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria sono: a) la sussistenza di un credito dell'attore verso un soggetto i cui diritti od azioni intende esercitare contro il terzo;
b) l'inerzia di tale soggetto nell'esercizio di diritti o azioni;
c) la funzione conservativa dell'azione, tesa a tutelare la realizzazione del diritto del creditore contro il pericolo dell'insolvenza.
Nella specie, sussistono certamente i citati presupposti.
Ed invero, il diritto di credito dell' è consacrato nella documentazione versata CP_3 in atti dall'ente stesso.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che l'attore a seguito del sinistro non è stato in grado di prestare la propria prestazione lavorativa la dal 23.05.2009 al 30.08.2009, ed ha quindi percepito l'indennità di malattia per un totale di 60 giorni , per una somma netta di € 790,00 (€ 358,00 per il mese di giugno 2009, € 228,00 per il mese di luglio
2009 ed € 204,00 per il mese di 08/2009, per la somma complessiva di € 790,00.( come risulta dagli estratti uniEMens prodotti ed allegati nel fascicolo telematico dell' ). CP_3
Occorre poi sottolineare che il credito fatto valere dall' nell'esercizio del diritto CP_3 di surrogazione a norma dell'art. 1916 c.c., integra un credito di valore;
ne consegue che i convenuti in solido con la Compagnia assicuratrice garante sono tenuti a
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corrispondere, senza necessità di costituzione in mora, l'importo della svalutazione monetaria e gli interessi compensativi a far tempo dall'effettivo esborso dell'indennità, mentre non rileva la diversa data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso.
Nessun dubbio residua in ordine all'inerzia del debitore, nella specie la società assicurativa in solido con i convenuti.
In accoglimento della domanda, quindi, i convenuti e quindi la società
[...] garante per i predetti deve essere condannata a pagare, in favore CP_2 dell' al pagamento dell'importo di euro €. 1184,75 sino alla data del 23.10.2020 CP_3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali data di notifica dell'intervento in giudizio citazione, al soddisfo.
Rileva da ultimo il Tribunale che, avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura del 50% le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore
La residua parte va quindi posta a carico della Compagnia Controparte_2
e va determinata ai sensi dei parametri di cui al D.M. n.14722/, tenuto conto del valore della causa, della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta e si liquida come in dispositivo.
Le spese di lite tra l' e la compagnia assicurativa seguono il criterio della CP_3 soccombenza e vanno poste a carico della società assicurativa e si liquidano, secondo i criteri di legge richiamati, in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già poste provvisoriamente a carico della parte attrice con separato decreto emerso nel corso del giudizio, devono essere definitivamente ripartite tra l'attore e la compagnia assicuratrice le parti nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_3 Controparte_9
nonché dei Sig.ri , e , nella
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 contumacia dei convenuti e con l'intervento della società Parte_5
[...] [..
in persona del legale rappresentante p.t. nonché con l'intervento dell'
[...]
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_3
p.t., , così decide :
1. accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore e, per Parte_3
l'effetto, condanna, per quanto di ragione, la società Controparte_2
in qualità di impresa garante della responsabilità civile del veicolo Fiat
[...]
Palio tg. AX071PS e dei convenuti quali eredi di , al Persona_1 pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, Parte_3 della somma complessiva di €. 6.154,85 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2. accoglie la domanda di surroga proposta dall' e, per l'effetto, condanna CP_3 società a pagare, in favore della predetta , l'importo Controparte_2 di euro€. 1184,75 sino alla data del 23.10.2020 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali data di notifica dell'intervento in giudizio citazione, al soddisfo;
3. condanna la società , quale impresa garante per i Controparte_2 convenuti, a pagare in favore di parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.538,50 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; condanna la società assicurativa e CP_2
l'attore al pagamento spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, nella misura del 50% ciascuna;
4. condanna la società al pagamento, in favore dell' delle Parte_6 CP_3 spese di lite che si liquidano in €. 1600,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10. 10.2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.7386 /2017 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale assegnata in decisione all'udienza del
27.05.2025 con la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente Par C.F. ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonio Miraglia
( ) e dall'Avv. Vincenzo Calenzo (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del C.F._3 primo – PEC: Email_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t. – (P. IVA Controparte_1
) P.IVA_1
CONVENUTA- contumace
NONCHE'
(P.IVA , in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da mandato in atti dall'Avv. Pietro Martino ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del predetto – PEC:
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NONCHE'
, in persona del Presidente legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da mandato in atti dagli Avv. ti Itala di Benedictis, Erminio Capasso e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec di quest'ultimo - PEC : t Email_3
NTERVENTORE
NONCHE'
– (C.F. , Via Cavella Coop. Austerity Controparte_4 C.F._4
– 81052 Pignataro Maggiore (CE) nonché – (C.F. Controparte_5
), località San Ranieri, 43 - 53043 Montallese - Chiusi (SI) C.F._5 nonché – (C.F. ), Via del Podere Controparte_6 C.F._6
Trieste, 19 – 00168 Roma, tutti nella qualità di eredi di Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per la parte attrice, il procuratore concludeva eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'intervento di ai sensi dell'art. 105 Controparte_2
c.p.c., per difetto di interesse ad agire;
nel merito, chiedeva l'accoglimento integrale della domanda attorea e, per l'effetto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro e ciascuno in ragione del proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni – morali, patrimoniali, materiali e da lesione – patiti dall'attore in occasione del sinistro per cui
è causa, detratto l'importo di € 12.520,00 già corrisposto da Controparte_2
e trattenuto dall'attore a titolo di acconto sul maggior dovuto;
chiedeva altresì la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge (IVA e CPA), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Per il procuratore concludeva chiedendo di accertare e Controparte_2 dichiarare la corresponsabilità della parte attrice nella causazione del sinistro,
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ritenendo pertanto equo e congruo l'importo di € 12.520,00 già liquidato dalla
Compagnia assicuratrice, la quale riconosceva un concorso di colpa nella misura del
50%. Domandava, altresì, la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Per l' , il procuratore concludeva chiedendo che fosse riconosciuto e dichiarato il CP_3 diritto dell' a recuperare le somme erogate in favore del a titolo di CP_3 Parte_2 indennità di malattia, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, nonché la condanna dei convenuti al rimborso delle spese e degli onorari di giudizio.
Motivazioni della decisione in fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva, Parte_3 innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Controparte_7 nonché , tutti nella qualità di eredi di nonché Controparte_6 Persona_1 la società assicuratrice quale impresa garante per la Controparte_8 circolazione., per sentir dichiarare la responsabilità di nella Persona_1 causazione del sinistro stradale avvenuto in data 23.05.2009, alle ore 8.10 circa, in tenimento del Comune di Mondragone (CE), sulla S.S. Domitiana, in prossimità del km. 23 + 100, località Agnena e per l'effetto sentirli condannare nelle rispettive qualità al risarcimento di tutti danni patiti.
L'attore deduceva che nelle predette circostanze di tempo e di luogo mentre era alla guida dell'autovettura Lancia Y, tg. AV402EP, di proprietà della Sig.ra Persona_2
veniva urtato dall'autovettura Fiat Palio tg. AX071PS, di proprietà di
[...] Per_1
evidenziando che la responsabilità del sinistro era da ascriversi
[...] esclusivamente a quest'ultimo, conducente dell'autovettura Fiat Palio, tg. AZ071PS, il quale si era immesso improvvisamente sulla S.S. Domitiana da una traversa laterale adducente ad un fondo privato posta a destra rispetto alla carreggiata percorsa dal tagliando, in tal modo la strada all'autovettura Lancia Y, tg. AV402EP, Parte_2 da lui condotta e che stava percorrendo la S.S. Domitiana con direzione di marcia
Roma-Napoli.
La parte attrice esponeva altresì che, sebbene stesse procedendo ad una velocità moderata, non era riuscito ad evitare l'impatto con la vettura Fiat Palio e che, in
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seguito al sinistro, aveva riportato gravi lesioni tali da richiedere l'immediato trasporto e il conseguente ricovero presso il P.S. dell'Ospedale S. Rocco di Sessa Aurunca (CE), dove gli venivano diagnosticate “…escoriazioni multiple per il corpo, trauma toracico con frattura della terza costa destra, contusione polmonare destra, piccola falda di versamento pneumotoracico a destra, frattura del piatto tibiale destro, trauma cranico non commotivo”, con ricovero nel reparto di chirurgia generale dello stesso nosocomio e susseguente intervento operatorio.
L'attore precisava altresì che sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della
Polizia Stradale di Caianello che aveva redatto un rapporto sul sinistro.
Successivamente l'attore veniva dimesso dopo 18 giorni di ricovero, riportando postumi invalidanti incidenti sulla sua vita di relazione, sulle sue capacità lavorative, nonché sulla sua integrità psicofisica poiché era stato costretto a sottoporsi a numerosi cicli di terapia per migliorare la motilità degli arti e delle parti lese, affrontando ingenti esborsi anche per l'acquisto di farmaci ed assistenza domiciliare, nonché per il trasporto presso luoghi di cura, quantificati in € 3.000,00.
Dispiegava intervento volontario in giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c. la società
[...]
in qualità di mandataria della in Controparte_2 Parte_4 qualità di garante del veicolo Lancia Y, tg. AV402EP, così come disposto dagli accordi associativi ANIA e Convenzione CARD, la quale eccepiva, in via preliminare,
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda poiché l'istante non aveva dimostrato di aver inviato richiesta di risarcimento completa dei requisiti previsti (art. 145-148 C.d.A.), nonché di tutta la documentazione, così come previsto dalla normativa in materia. La interventrice eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto attoreo ai sensi dell'art. 2947, II c.c. non avendo, a suo dire, l'attore dimostrato di aver interrotto il termine prescrizionale biennale previsto dalla legge in materia.
La difesa della società eccepiva, infine, la nullità della citazione, non essendo CP_2 stato osservato il combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., stante l'indeterminatezza della domanda e risultando assente la specificazione e quantificazione delle lesioni lamentate dall'istante; quindi nel merito, deduceva la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, il quale, a causa della velocità eccessiva non consona allo stato dei luoghi, superiore al limite imposto nel
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tratto di strada percorso, non riusciva a fermarsi e contribuiva in modo determinante al verificarsi dell'incidente a tal fine. A sostegno della linea difensiva richiamava la sentenza penale n. 476/2017 del Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale il era stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo ex Parte_2 art. 589 c. I e II c.p. perché “per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione di specifiche norme sulla sicurezza della circolazione stradale, cagionava la morte di ”. Persona_1
Nel presente giudizio dispiegava, inoltre, intervento volontario anche l' , che CP_3 chiedeva di accertare e dichiarare la surrogazione dell' nei diritti del danneggiato CP_3
, ai sensi degli artt. 41 legge n. 183/2010 e 142 Codice delle Assicurazioni Parte_2
e, per l'effetto dell'art. 283 del d.lgs. del 7/09/2005 n. 2009, condannare la
[...]
e i convenuti in solido, al pagamento di € 1.184,75, oltre interessi Controparte_9 legali e rivalutazione dal pagamento al soddisfo, vinte le spese e competenze di lite.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testi e con l'espletamento di CTU medico- legale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, va rilevato che malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione , non si sono costituiti in onde ne viene dichiarata la contumacia, , e , quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, nonché la società Persona_1 Controparte_1
Sempre in via preliminare va rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla convenuta assicurazione non è fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi), non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Nel caso di specie , è possibile individuare gli elementi essenziali delle pretese attrici sicché l'eccezione va rigettata.
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In rito, occorre inoltre rilevare la procedibilità della domanda avanzata dall'attore, essendo stata fornita la prova dell'intervenuta preventiva messa in mora della compagnia convenuta con invio di richiesta di risarcimento danni a mezzo raccomandata a.r. , ricevuta dalla il 24.7.2009 e prodotta in Controparte_10 giudizio, nella quale viene formulato altresì invito alla negoziazione assistita, e del decorso del successivo termine previsto dal Codice delle Assicurazioni per l'inizio del giudizio.
Peraltro, la missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre
2006, n. 209 (cd. "Codice delle Assicurazioni private").
Da tali elementi di natura documentale ben può desumersi come la convenuta impresa designata fosse stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate, devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo. Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, "La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d. lg. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta.
Passando al vaglio della domanda proposta si reputa che la stessa sia solo parzialmente fondata e vada accolta per quanto di ragione e nei limiti di seguito specificati.
Al riguardo occorre osservare che la dinamica del sinistro risulta pacificamente accertata sulla base della perizia tecnica espletata in sede di indagine penale e disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dal CTU
Ingegnere , il quale aveva ravvisato nella causazione del sinistro un Persona_3
“concorso di condotte colpose poste in essere sia dal che dal , Parte_2 Per_1 avendo il primo violato il limite di velocità imposto sul tratto di strada percorso, senza adottare la necessaria prudenza discendente dall'approssimarsi ad un incrocio ed avendo il secondo omesso di dare la precedenza, attraversando imprudentemente
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l'incrocio nell'immettersi sulla Domitiana, tanto che il punto di scontro era stato individuato nella prima corsia di destra percorsa dall'imputato e specificamente nell'area di intersezione, da ciò desumendosi che la vittima aveva già superato buona parte dell'incrocio” (cfr. quanto testualmente riportato nella Sentenza n. 476/2017 del
Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere).
Ciò posto occorre rilevare, in via preliminare, che sulla utilizzabilità delle prove raccolte in altro processo la Cassazione ha infatti affermato di aver “costantemente ricondotto al giudizio del giudice circa l'utilità e pertinenza della prova, insieme al potere di utilizzare per la formazione del proprio convincimento le prove raccolte in altro giudizio, pur con parti diverse, anche il potere di trarre solo semplici indizi o elementi di convincimento o anche di attribuire loro valore di prova esclusiva” (Cass.
n.11555/2013; n.14766/2007; n.8585/1999), aggiungendo che “ritenere che prove acquisite e provenienti da altro giudizio possano essere utilizzate solo come meri argomenti di prova contrasterebbe con il principio di economia processuale, funzionalizzato alla ragionevole durata prescritta dall'art. 111 Cost.”.
Ciò posto ed a prescindere dal passaggio in giudicato della pronuncia penale, a parere di questo Giudicante, le risultanze peritali non risultano sconfessate dagli esiti acquisiti nel presente giudizio ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Risulta difatti provato che il sinistro stradale de quo è stato cagionato dalla condotta imprudente sia del il quale, provenendo dalla laterale di sinistra rispetto al Per_1 senso di marcia dell'imputato e con direzione Via Lungo Fiume Agnena e omettendo di cedere la dovuta precedenza all'autovettura condotta dal , impegnava Parte_2
l'incrocio senza rispettare il segnale di “Stop”, immettendosi imprudentemente nella corsia di marcia dell'attore - sia da quest'ultimo - il quale a sua volta procedeva ad una velocità di circa 95 km/h, come indicato indicata dal consulente tecnico - e quindi procedeva ad una velocità di marzia superiore al limite di 50 km/h, prevista in quel tratto di strada trovandosi, peraltro, in prossimità di un incrocio stradale regolarmente segnalato e dallo stesso riconosciuto trattandosi di una strada abitualmente percorsa dall'attore.
L'evidenza probatoria della consulenza tecnica nei termini indicati e così precisata non può, poi, ritenersi inficiata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi , Testimone_1
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e , i quali invero hanno riferito che, il giorno del sinistro, stavano Testimone_2 sulla stessa carreggiata di marcia dell'attore seguendo la macchina del predetto ed hanno solo genericamente riferito che l'attore aveva una velocità di marcia di circa
60km/h senza tuttavia indicare elementi di riscontro a tali asserzioni.
Alla stregua di tali considerazioni, deve ritenersi, pertanto, che la responsabilità del sinistro sia da ascriversi in via concorrente ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e quindi al – il quale provenendo da una strada Persona_1 laterale priva di diritto di precedenza- violava il diritto di precedenza in quanto ometteva di arrestare la marcia al segnale di “Stop” e si immetteva imprudentemente sulla S.S. Domitiana, tagliando la strada al veicolo condotto dal , violando, Parte_2 in tal modo l'art. 145 del Codice della Strada, in quanto il avrebbe dovuto Per_1 assicurarsi di poter attraversare l'incrocio in condizioni di sicurezza nonché al
, la cui condotta di guida risulta connotata da profili di colpa avendo egli Parte_2 percorso quel tratto di strada ad una velocità non adeguata alle caratteristiche del luogo
– trovandosi in prossimità di un incrocio- e superiore al limite vigente di 50 km/h, come accertato dal consulente tecnico.
Ne discende che entrambe le condotte di guida hanno inciso in maniera causale e rilevante sulla produzione dell'evento, poiché entrambe non hanno consentito all'altro conducente di compiere una manovra utile ad evitare o attenuare l'urto, nonostante la segnalazione della prossimità dell'intersezione.
Alla stregua di tali elementi e valutata la rispettiva incidenza eziologica nella dinamica del sinistro, si ritiene equo determinare il concorso di colpa nella misura del 50% a carico di ciascuno dei conducenti, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., che pone a carico dei conducenti di veicoli a motore una presunzione di pari responsabilità quando non sia possibile accertare la prevalenza delle rispettive colpe.
Infatti in tema di responsabilità scaturente da circolazione di veicoli, la presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., che ha funzione sussidiaria, opera proprio nell'ipotesi in cui le risultanze probatorie non permettano di accertare concretamente in che misura la condotta dei due conducenti abbia provocato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità dell'occorso. Nel caso di specie, pur risultando accertato che i due veicoli provenissero da opposti sensi di marcia,
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“emergono elementi che inducono a dubitare della correttezza della condotta di guida dei due conducenti con particolare riferimento alla velocità dei rispettivi veicoli rispetto alle caratteristiche e alle condizioni della strada del traffico e dei veicoli stessi
e l'adeguatezza della manovra di emergenza da essi compiuta nel tentativo di evitare
l'urto soprattutto se si consideri che questi non riuscivano a conservare il controllo e
a provvedere al tempestivo arresto dei veicoli come impone l'articolo 141 CdS nonostante fossero tenuti ad usare la massima prudenza per evitare incidenti, prevedendo perfino altrui eventuali comportamenti scorretti e regolando di conseguenza la propria condotta di guida” .
Invero la presunzione di cui all'art. 2054 co.2 è relativa e può essere superata o con una dimostrazione della conformità della condotta del conducente alle norme sulla circolazione stradale ovvero alle regole precauzionali e di generale prudenza richieste alla guida, o in via indiretta, provando il rilievo causale assorbente della condotta dell'altro conducente e tale prova contraria non risulta fornita nel caso di specie, deponendo anzi le risultanze istruttorie, complessivamente considerate, nel senso di una condotta non accorta di entrambi i conducenti e di inosservanza dei doveri di cautela e di attenzione imposti dal codice della strada, che all'art. 141 prevede espressamente che “ É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Deve pertanto ritenersi il pari concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui causa.
Relativamente al danno per le lesioni riportate dall'attore possono Parte_3 essere condivise dal giudicante le risultanze della CTU espletata in giudizio dal dott. in quanto le conclusioni peritali risultano sviluppate con corretti Persona_4
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criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti.
Il perito ha quindi accertato che a seguito dell'incidente l'attore ha riportato le seguenti lesioni di natura traumatica, consistenti in “trauma contusivo del torace con frattura della terza costa di destra con contusione polmonare e pneumotirace localizzato trauma contusivo distorsivo con frattura dell'emipiatto tibiale esterno a destra e lesione parziale del legamento crociato anteriore e posteriore. Trauma cranico non commotivo” ed ha accertato che le lesioni sopra riportate hanno provocato la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso sia temporanea che permanente e determinato una malattia con una durata di 70 (SETTANTA) giorni così suddivisibili:
-30 (TRENTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE,
-10 (DIECI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 75%,
-10 (DIECI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 50%,
-20 (VENTI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 25%
Il CTU ha riconosciuto, inoltre, una percentuale del 9% (NOVE PER CENTO) di solo danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Trattasi di mero danno biologico in quanto le lesioni non hanno determinato alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica confacente alle attitudini dell'attore
(macellaio).
Non risulta provato che gli esiti permanenti abbiano avuto influenza sulla vita di relazione dell'attore.
Tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'epoca dell'evento traumatico, il CTU ritiene che tali postumi siano da considerarsi stabilizzati e non più suscettibili di miglioramento o peggioramento.
Nella valutazione globale del danno biologico è compreso anche il danno fisiognomico riportato dall'attore ed agli atti documentato con rilievi fotografici, a cui è stato assegnato una percentuale del danno biologico orientativa pari allo 0,5%.
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Nel caso de quo secondo il CTU la lesività riportata dal è compatibile con Parte_2 il corretto uso delle cinture di sicurezza.
A parte andranno conteggiate le spese mediche sostenute e allegate dall'attore e quantificate in €. 2.121,63.
Infine, il CTU specificava che l'attore aveva “riportato una leggera-moderata sofferenza conseguente alle lesioni accertate e dalle menomazioni che ne sono derivate”.
In applicazione dei criteri di quantificazione del danno biologico contenuti nelle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e tenuto conto dei valori percentuali di invalidità permanente e temporanea accertati dal CTU, la somma spettante all'attore risulta pari ad euro 29.742,81.
Detta somma devalutata dall'epoca del sinistro e rivalutata fino alla decisione risulta pari ad €. 37.349,70, comprensiva, peraltro, del risarcimento del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale, per le sofferenze fisiche e psichiche patite in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro, come emerso dalla documentazione medica e dalla consulenza tecnica d'ufficio.
La somma quale accertata deve essere quindi decurtata del 50% in ragione della concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e pertanto va determinata in €. 18.674,85 .
Dall'importo complessivo così rideterminato, deve essere detratta la somma di €.
12.520,00 già corrisposta all'attore dalla società assicurativa a titolo di acconto sul maggior dovuto, con conseguente residuo credito in suo favore pari a €. 6.154,85 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla domanda di surroga proposta dall' va rilevato che la domanda CP_3 proposta è fondata.
In diritto occorre premettere che l'azione surrogatoria è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del creditore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.
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Occorre precisare inoltre che la surroga dell' per sinistro stradale è il diritto CP_3 dell' di recuperare le somme erogate a un danneggiato, costituite da prestazioni CP_3 previdenziali o assistenziali, dalla persona responsabile del sinistro stradale o dalla sua assicurazione. Questa azione, prevista dall'art. 1916 del Codice Civile, permette all' di sostituirsi alla vittima nei diritti di risarcimento verso il terzo responsabile. CP_3
La surroga è limitata all'ammontare delle somme erogate dall' . CP_3
Si reputa necessario sottolineare al riguardo che L' può surrogarsi solo per le CP_3 poste di danno patrimoniale coperte dalle sue prestazioni. Il diritto di surroga è escluso per i danni non patrimoniali (come il danno biologico e il danno morale), anche se l' può intervenire sulla parte di danno biologico che incide sulla capacità CP_3 lavorativa;
inoltre il diritto di surroga dell' non tiene conto del concorso di colpa CP_3 del danneggiato nella produzione del danno, in quanto l' manterrà il diritto di CP_3 surroga (nei limiti del proprio indennizzo) nei confronti del terzo responsabile, secondo quanto stabilito dalla legge.
Tanto premesso i presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria sono: a) la sussistenza di un credito dell'attore verso un soggetto i cui diritti od azioni intende esercitare contro il terzo;
b) l'inerzia di tale soggetto nell'esercizio di diritti o azioni;
c) la funzione conservativa dell'azione, tesa a tutelare la realizzazione del diritto del creditore contro il pericolo dell'insolvenza.
Nella specie, sussistono certamente i citati presupposti.
Ed invero, il diritto di credito dell' è consacrato nella documentazione versata CP_3 in atti dall'ente stesso.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che l'attore a seguito del sinistro non è stato in grado di prestare la propria prestazione lavorativa la dal 23.05.2009 al 30.08.2009, ed ha quindi percepito l'indennità di malattia per un totale di 60 giorni , per una somma netta di € 790,00 (€ 358,00 per il mese di giugno 2009, € 228,00 per il mese di luglio
2009 ed € 204,00 per il mese di 08/2009, per la somma complessiva di € 790,00.( come risulta dagli estratti uniEMens prodotti ed allegati nel fascicolo telematico dell' ). CP_3
Occorre poi sottolineare che il credito fatto valere dall' nell'esercizio del diritto CP_3 di surrogazione a norma dell'art. 1916 c.c., integra un credito di valore;
ne consegue che i convenuti in solido con la Compagnia assicuratrice garante sono tenuti a
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corrispondere, senza necessità di costituzione in mora, l'importo della svalutazione monetaria e gli interessi compensativi a far tempo dall'effettivo esborso dell'indennità, mentre non rileva la diversa data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso.
Nessun dubbio residua in ordine all'inerzia del debitore, nella specie la società assicurativa in solido con i convenuti.
In accoglimento della domanda, quindi, i convenuti e quindi la società
[...] garante per i predetti deve essere condannata a pagare, in favore CP_2 dell' al pagamento dell'importo di euro €. 1184,75 sino alla data del 23.10.2020 CP_3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali data di notifica dell'intervento in giudizio citazione, al soddisfo.
Rileva da ultimo il Tribunale che, avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura del 50% le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore
La residua parte va quindi posta a carico della Compagnia Controparte_2
e va determinata ai sensi dei parametri di cui al D.M. n.14722/, tenuto conto del valore della causa, della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta e si liquida come in dispositivo.
Le spese di lite tra l' e la compagnia assicurativa seguono il criterio della CP_3 soccombenza e vanno poste a carico della società assicurativa e si liquidano, secondo i criteri di legge richiamati, in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già poste provvisoriamente a carico della parte attrice con separato decreto emerso nel corso del giudizio, devono essere definitivamente ripartite tra l'attore e la compagnia assicuratrice le parti nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_3 Controparte_9
nonché dei Sig.ri , e , nella
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 contumacia dei convenuti e con l'intervento della società Parte_5
[...] [..
in persona del legale rappresentante p.t. nonché con l'intervento dell'
[...]
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_3
p.t., , così decide :
1. accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore e, per Parte_3
l'effetto, condanna, per quanto di ragione, la società Controparte_2
in qualità di impresa garante della responsabilità civile del veicolo Fiat
[...]
Palio tg. AX071PS e dei convenuti quali eredi di , al Persona_1 pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, Parte_3 della somma complessiva di €. 6.154,85 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2. accoglie la domanda di surroga proposta dall' e, per l'effetto, condanna CP_3 società a pagare, in favore della predetta , l'importo Controparte_2 di euro€. 1184,75 sino alla data del 23.10.2020 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali data di notifica dell'intervento in giudizio citazione, al soddisfo;
3. condanna la società , quale impresa garante per i Controparte_2 convenuti, a pagare in favore di parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.538,50 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; condanna la società assicurativa e CP_2
l'attore al pagamento spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, nella misura del 50% ciascuna;
4. condanna la società al pagamento, in favore dell' delle Parte_6 CP_3 spese di lite che si liquidano in €. 1600,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10. 10.2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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