Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 11197
CASS
Sentenza 27 aprile 2023

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In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 (che punisce "i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori") è configurabile anche in relazione a dichiarazioni rese nell'ambito di conversazioni o "chat" private, purché riconducibili all'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale non comprende soltanto le condotte tenute direttamente nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche quelle che - in quanto inscindibilmente collegate a comportamenti precedenti (o anche solo "in fieri") attinenti alle stesse - divengono parti di un unico "modus agendi", contrario ai doveri del magistrato. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento a esternazioni offensive e denigratorie verso l'operato del Presidente del tribunale, dei componenti di un collegio giudicante e dei magistrati della Procura della Repubblica, poste in essere da un magistrato nell'ambito di una "chat" di "whatsapp" condivisa con i colleghi del proprio ufficio giudiziario, nonché a margine di un'udienza).

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la "grave scorrettezza" di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - che concerne i comportamenti tenuti dal magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque con lui abbia rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario - costituisce oggetto di una valutazione riservata alla Sezione disciplinare del CSM, il cui apprezzamento, in quanto afferente al merito, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Sezione disciplinare del CSM ha condannato alla perdita di anzianità di tre mesi un magistrato per una serie di comportamenti scorretti dallo stesso tenuti: aver censurato con toni sarcastici e irriguardosi, in una "chat" di whatsapp", un provvedimento collegiale adottato da colleghi in servizio presso il medesimo ufficio giudiziario; aver pubblicamente denigrato, nel corso di un'udienza, l'operato dei magistrati del pubblico ministero; avere espresso aspre critiche nei confronti di un altro collega e del Presidente del tribunale, in seno alla motivazione di un provvedimento giurisdizionale).

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della Sezione disciplinare del CSM, nel senso della piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", ritenendo irrilevante, a tal fine, il mancato sequestro del dispositivo in cui le conversazioni erano memorizzate, anche tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi, fornito dalla riproduzione nelle relazioni del Procuratore della Repubblica e del Presidente del tribunale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 11197
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11197
Data del deposito : 27 aprile 2023

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