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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 15913/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. SARTORI BARANA STEFANO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 07/01/2025 le parti, con nota di deposito del 23/12/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo il 21.12.1996,
matrimonio trascritto presso il Comune di Palermo al nr. 220, parte II Serie A Anno 1996, ordinando
al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza e alle
ulteriori prescritte incombenze di legge.
2) elidersi il contributo al mantenimento versato dalla sig.ra a favore del figlio Pt_1 Per_1
diventato maggiorenne ed autonomo.
3) Spese a carico della sig.ra .” Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 23/12/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di PALERMO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 06/12/2012 (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio pagina 2 di 4 (avvenuta il 14/11/2012, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di separazione di cui alla nota di deposito del 23/12/2024 e richiamate all'udienza del 07/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PALERMO il
21/12/1996 tra e , regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri di stato civile del Comune di PALERMO (nr. 220, parte II Serie A Anno 1996),
prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 23/12/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di PALERMO perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 15913/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. SARTORI BARANA STEFANO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 07/01/2025 le parti, con nota di deposito del 23/12/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo il 21.12.1996,
matrimonio trascritto presso il Comune di Palermo al nr. 220, parte II Serie A Anno 1996, ordinando
al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza e alle
ulteriori prescritte incombenze di legge.
2) elidersi il contributo al mantenimento versato dalla sig.ra a favore del figlio Pt_1 Per_1
diventato maggiorenne ed autonomo.
3) Spese a carico della sig.ra .” Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 23/12/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di PALERMO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 06/12/2012 (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio pagina 2 di 4 (avvenuta il 14/11/2012, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di separazione di cui alla nota di deposito del 23/12/2024 e richiamate all'udienza del 07/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PALERMO il
21/12/1996 tra e , regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri di stato civile del Comune di PALERMO (nr. 220, parte II Serie A Anno 1996),
prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 23/12/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di PALERMO perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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