Ordinanza 19 novembre 2024
Massime • 1
La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la produzione in giudizio di una corrispondenza elettronica fondamentale per sostenere la domanda di addebito della separazione, pur se acquisita qualche mese prima della pendenza del giudizio, in quanto rispettosa dei requisiti indicati agli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 ratione temporis vigenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29829 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
contro
GA SILVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA NALINI ([...]), pec: cristina.nalini@milano.pecavvocati.it; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 3386/2021 depositata in data 18/11/2021. Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Data pubblicazione 19/11/2024 FATTI DI CAUSA La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 34141/2019, disponeva l'annullamento ai soli effetti civili, con rinvio, ex art. 622 cod.proc.pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche per la determinazione delle spese legali da liquidarsi in favore della parte civile, della sentenza n. 4824/2018 della Corte d'Appello di Milano, V sez. penale, che aveva confermato la pronuncia di prime cure ed assolto IO LL dal reato di accesso abusivo al profilo Skype di NA YZ, con la formula «perché il fatto non sussiste», e dal reato di violazione di corrispondenza per aver preso cognizione delle comunicazioni in chat avvenute su detto profilo Skype della YZ con un terzo utente e di averle successivamente rivelate, senza giusta causa, mediante deposito della stampa delle stesse nel procedimento di separazione personale pendente, con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Il ricorso per cassazione era basato sulle seguenti ragioni: a) carenza di motivazione in ordine alla ravvisabilità nella condotta dell'imputato di un illecito mantenimento nel sistema informatico, atteso che la fattispecie incriminatrice può perfezionarsi anche in presenza di una casuale iniziale introduzione nel sistema informatico e in ordine all'esistenza o meno di misure di sicurezza a presidio del computer e/o del profilo skype della YZ;
b) delineazione di una nozione di giusta causa, ex art. 616, 2° comma, cod.proc.civ. in termini astrattizzanti e privi di qualunque valutazione in ordine al mezzo attraverso il quale era stato esercitato l'accesso alla corrispondenza telematica. La Corte d'Appello di Milano, nel giudizio di rinvio, promosso da NA YZ, con la sentenza n. 3386/2021, depositata in data 18/11/2021, ha rigettato le domande dell'attrice e l'ha condannata 2 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 al pagamento delle spese di lite relative al giudizio civile, oltre a Data pubblicazione 19/11/2024 quelle del giudizio di legittimità. Segnatamente, ha ritenuto la condotta illecita, consistente nell'accesso al profilo Skype della moglie, scriminata, ex art. 51 cod.pen., dall'esercizio del diritto di difesa da parte del LL nel giudizio di separazione promosso dalla YZ ed ha escluso la responsabilità dello stesso anche per la divulgazione della posta informatica sottratta alla moglie, ritenendo sussistente la giusta causa prevista dall'articolo 616 2° comma, cod. pen. NA YZ ricorre ora per la cassazione di detta sentenza della Corte d'Appello, formulando sette motivi. IO LL resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'apparenza di motivazione e la conseguente violazione dell'art. 384, 2° comma, cod.proc.civ., ex art. 360 comma 1 n. 5 cod.proc.civ. Sostiene, a tal fine, che la sentenza rescindente aveva stigmatizzato la nozione di giusta causa delineata dal giudice d'appello per averla correlata esclusivamente allo scopo perseguito (l'utilizzazione delle informazioni cui aveva avuto accesso nel giudizio civile di separazione tra i coniugi), senza valutare il “mezzo” attraverso il quale il LL aveva ottenuto la corrispondenza telematica della moglie, annullando la sentenza per non aver tenuto conto dell'accesso abusivo al sistema informatico. Il giudice del rinvio, pertanto, ritenendo scriminata la condotta del LL, si sarebbe limitato a ribadire il convincimento già espresso con la sentenza annullata, con un diverso sviluppo argomentativo, anziché «giustificare il proprio convincimento secondo lo schema 3 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di Numero di raccolta generale 29829/2024 annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi Data pubblicazione 19/11/2024 del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi (ex plurimis, Cass., S.U. n. 10598/1997), incorrendo nella violazione dell'art. 384 cod.proc.civ., stante che il principio enunciato non può che estendersi al giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc.pen. (Cass. n. 28011/2021). Il motivo è infondato. In linea di principio, infatti, va tenuto conto che questa Corte, con la pronuncia n. 15859 del 2019 e successive conformi), ha statuito che, tecnicamente, il giudizio di rinvio è regolato dagli artt. 392 - 394 cod.proc.civ., ma è altrettanto evidente che non è per questo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ., comma 2, da parte di questa Corte", non essendo il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. una prosecuzione stricto iure di quello penale, ma un procedimento autonomo su di un piano tanto morfologico quanto funzionale, volta che, a seguito dell'annullamento ai soli effetti civili, si realizza una scissione strutturale tra giudizi ed una divaricazione funzionale tra materie a seguito della "restituzione" dell'azione civile così ripristinata all'organo giudiziario cui essa appartiene naturalmente. Ne consegue che va negato il potere della Corte di cassazione penale di enunciare un principio di diritto, procedurale e/o probatorio, al quale il giudice del rinvio debba uniformarsi. Alla base di tale conclusione vi sono essenzialmente l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale, come rimarcate anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021, e dalle Sezioni Unite penali di questa Corte (sent. 04/061/2021, n. 22065) che hanno ritenuto, in continuità con la regola del favor separationis e del principio generale della parità e della originarietà 4 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 dei diversi ordini giurisdizionali, che debbano essere contenute le Data pubblicazione 19/11/2024 ipotesi di interferenza tra i diversi procedimenti, cui corrisponde la propensione a considerare di stretta interpretazione ogni disposizione che si ponga come derogatoria rispetto al suddetto favor separationis e che debba essere riconosciuto che il giudizio di rinvio, dinanzi alla Corte d'Appello competente per territorio e per valore, ex art. 622 c.p.p., sia un giudizio trasmigrato dalla sede penale a quella civile, in quanto più consona ad accertare, senza deroghe e limitazioni alle regole processuali civilistiche ed a quelle sostanziali, una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del fatto (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro. In sostanza, il giudizio che si svolge dinanzi al giudice civile cui è stato rimesso è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale da cui proviene (Cass. 05/11/2021, n. 32212; Cass. 29/09/2021, n. 26476), perché il giudizio di rinvio è solo impropriamente tale, trattandosi di rinvio c.d. improprio e comportando la translatioiudicii e la diversa regiudicanda un accertamento dei fatti rilevanti (ai soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, con potere in capo al giudice civile (di rinvio) di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale (Cass. 25/11/2021, n. 36638). La questione della violazione dell'art. 384 cod.proc.civ. risulta comunque malposta anche per un'altra ragione: perché la cassazione disposta dalla sentenza penale non era stata determinata da ragioni di diritto, bensì per difetto di motivazione. La ricorrente ha, invece, focalizzato tutto il ragionamento difensivo sulla violazione dell'art. 384 cod.proc.civ., non prendendo in 5 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 considerazione le specifiche ragioni che avevano determinato la Data pubblicazione 19/11/2024 cassazione della sentenza della Corte d'Appello penale di Milano. 2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'articolo 51 cod.pen., in relazione agli artt. 15 e 24 Cost., ex art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale ricavato dall'assenza di norme espressamente limitative dell'utilizzo nel giudizio civile di prove acquisite illecitamente il principio di una generale ammissione di tali fonti di prova. Detta conclusione contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 8459/2020 – che stabilisce «la estraneità dalle fonti di prova - anche atipiche- di quelle acquisite con modalità tali da ledere le libertà fondamentali e costituzionalmente garantite, quali la libertà personale, il diritto alla segretezza della corrispondenza, la inviolabilità del domicilio». La Corte d'Appello, dunque, avrebbe dovuto ritenere precluso l'accesso a quelle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata. In aggiunta, all'epoca della condotta abusiva non era pendente alcun giudizio tra le parti e, pertanto, il diritto di difesa non era in quel momento né attuale né cogente, atteso che il LL solo mesi dopo produsse la documentazione, abusivamente sottratta, nel giudizio di separazione personale promosso dalla moglie. Detta circostanza costituirebbe, secondo la ricorrente, un elemento aggiuntivo per escludere che la condotta del LL potesse essere scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, in quanto «per la sussistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto occorre che il fatto penalmente illecito sia stato effettivamente determinato dalla necessità di esercitare un diritto soggettivo (ossia un interesse del soggetto attivo del reato protetto dalla legge in modo diretto e specifico» (Cass. pen. n. 9784/1976). 6 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 La Corte d'Appello di Milano, sul punto, avrebbe erroneamente Data pubblicazione 19/11/2024 richiamato alcune sentenze di legittimità non pertinenti, perché relative a casi in cui era stata contestata la violazione della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali e in cui l'agente aveva la legittima disponibilità dei dati e dei documenti che aveva comunicato senza il consenso del titolare. Nel caso in esame, invece, il LL si era procurato i documenti prodotti in giudizio, non disponendo di un possesso legittimo di essi, attraverso una azione nei confronti della Sig.ra YZ che avrebbe dovuto essere considerata sotto il profilo civilistico priva di qualsiasi giustificazione. Pertanto, la mancata considerazione da parte della Corte d'Appello del fattore rappresentato dal “distacco temporale” tra l'azione illecita e l'esercizio del “presunto diritto” sarebbe causa di ulteriore violazione dell'art. 51 cod. pen. Il motivo è immeritevole di accoglimento. Innanzitutto, va chiarito che la Corte d'Appello non ha affatto omesso di considerare, come denuncia la ricorrente, il distacco temporale tra l'azione illecita e l'esercizio del diritto di difesa cui essa era strumentale, come si evince in maniera esplicita dalle seguenti affermazioni: a) «D'altra parte non può revocarsi in dubbio che una conversazione esplicita come quella che ci occupa fosse perfettamente pertinente alla pre-costituzione di una prova “fondamentale” per sostenere la domanda di addebito ai danni della VA e che le condotte del GA fossero tutte funzionali al suo diritto di difesa»; b) «Si evidenzia, pertanto, che detta divulgazione è avvenuta nei limiti dell'esercizio del diritto difesa del sig. GA il quale, dopo il deposito del ricorso da parte della moglie avanti al Tribunale ha inserito nelle proprie difese la conversazione privata della moglie;
diversamente, se non avesse prodotto in giudizio detti documenti a supporto della propria domanda riconvenzionale proposta con la comparsa di costituzione 7 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 e risposta, è ragionevole ritenere che lo stesso non avrebbe potuto Numero di raccolta generale 29829/2024 sostenere e provare la propria domanda di addebito nei confronti Data pubblicazione 19/11/2024 della moglie. In particolare, osserva questa Corte che nel caso di specie, sebbene le condotte di accesso abusivo e sottrazione della corrispondenza da parte del sig. GA risalissero al luglio del 2011, lo stesso rivelava la conversazione privata della moglie, nonché le foto intime facenti anch'esse parte integrante della predetta conversazione Skype, solo nell'ottobre 2011, in pendenza del giudizio di separazione promosso dalla sig.ra HO con iniziale domanda di addebito nei confronti del marito». Peraltro, giova ribadire che secondo la giurisprudenza di questa Corte «il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso ... » (Cass. 29/12/2014, n. 27424; Cass. 10/05/2018, n. 11322 ; Cass. 12/11/2021, n. 33809 ). Anche le modalità con cui sono stati acquisiti i documenti contenenti dati personali sono irrilevanti, perché il diritto di difesa in giudizio prevale «quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza» (Cass. 12/11/2021, n. 33809), sempre ché la facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, sia esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003; sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa: bilanciamento che la Corte d'Appello ha in tutta evidenza condotto, là dove ha ritenuto che: «una conversazione esplicita come quella che ci occupa fosse perfettamente pertinente alla pre-costituzione di una prova “fondamentale” per sostenere la domanda di addebito ai danni della VA e che le condotte del GA fossero 8 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 tutte funzionali al suo diritto di difesa» nel giudizio di separazione Data pubblicazione 19/11/2024 personale ove aveva interesse a far valere la violazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 143 cod.civ.; «che, stante l'immediatezza della conversazione e delle condotte in esame, nessun altro strumento avrebbe potuto consentire al sig. GA di acquisire le prove della condotta della moglie, rivelatesi decisive ai fini dell'addebito della separazione»; che il LL non avrebbe potuto acquisire la prova della condotta della moglie con altre modalità, «a nulla rilevando, dunque, l'osservazione della sig.ra HO ad avviso della quale il marito avrebbe potuto limitarsi a fotografare lo schermo del computer con la conversazione aperta, in quanto, componendosi la chat intercorsa con il terzo soggetto di più pagine, la sola riproduzione fotografica dello schermo non avrebbe consentito al sig. GA di acquisire la prova integrale della corrispondenza scambiata con il terzo». Né va trascurato, al fine si superare le ulteriori confutazioni della ricorrente, che le prove precostituite, quali quelle di cui si controverte, entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole rispettivamente processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di “utilizzabilità”, categoria propria del rito penale, ma del tutto ignota al processo civile (Cass. 25/03/2013, n. 7466; Cass. 12/11/2021, n. 33809). 3) Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello di aver omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio e di aver reso una motivazione contraddittoria, ex art. 360 comma 1 n. 5 cod.proc.civ. Il giudice, a quo a pag. 14 della sentenza, ha affermato, deducendolo erroneamente – secondo quanto rappresentato - dalla sentenza annullata, che i coniugi all'epoca dei fatti vivevano di fatto separati nella stessa casa, perciò il LL si sarebbe 9 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 incidentalmente imbattuto nel computer della moglie lasciato da Data pubblicazione 19/11/2024 questa in un luogo della casa comune, apprendendo, per foto e contenuti, della conversazione dal contenuto espressamente sessuale intrattenuta dalla moglie con un terzo, e valutando, dati i rapporti tesi con la moglie stessa, la possibilità di utilizzare quella conversazione per la propria difesa in giudizio. Il motivo è inammissibile. L'ubi consistam della censura, nella sostanza, si risolve nella richiesta di una rivalutazione degli accertamenti fattuali, che è estranea al perimetro del sindacato di legittimità perché incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali;
l'accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi - evidentemente non graditi - al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito. 4) Con il quarto motivo di impugnazione sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell'art. 616, 2° comma, cod.proc.civ. e degli artt. 15 e 24 Cost. ex art. 360 comma 1 n. 3 Proprio perché in materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la nozione di giusta causa, alla cui assenza l'art. 616, 2° comma, cod.pen. subordina la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza, non è fornita dal legislatore ed è dunque affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e che il giudice deve pertanto determinare di volta in volta con riguardo alla liceità – sotto il profilo etico e sociale – dei motivi che hanno determinato il soggetto ad un certo atto o comportamento, la sentenza rescindente aveva annullato la 10 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 sentenza di secondo grado perché la nozione di “giusta causa” era Data pubblicazione 19/11/2024 stata declinata in termini “del tutto astrattizzanti” in quanto «privi di qualsiasi valutazione in ordine al “mezzo” attraverso il quale la corrispondenza telematica era stata conosciuta». La Corte d'Appello, nella sentenza qui impugnata, ha ritenuto ricorrente detta giusta causa perché le conversazioni chat e le foto della relazione sessuale erano state indispensabili per provare il tradimento della YZ e ottenerne la condanna di addebito della separazione a lei inflitta. Secondo la ricorrente la sua condanna per addebito della separazione non poteva costituire giusta causa idonea a sollevare da responsabilità il LL, perché la giusta causa avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente prima del compimento dell'atto illecito, e dunque eseguendo una valutazione prognostica in “ordine al mezzo attraverso il quale la corrispondenza telematica era stata conosciuta”, così come espressamente dichiarato dalla Suprema Corte nella sentenza rescindente. In ogni caso, come affermato da Cass. pen. n. 52075/2014 «.....nessuna norma giuridica, etica o sociale autorizza la propalazione di notizie ottenute invadendo la sfera privata altrui (che sia la posta, il domicilio, il luogo di lavoro o altro luogo in cui si svolge la personalità umana) per "ristabilire un principio morale offeso", ovvero per consentire la punizione di un comportamento ritenuto - dall'autore genericamente disdicevole o contrario a regole giuridiche, deontologiche o morali.». In aggiunta, sarebbe stato violato l'equilibrio tra il diritto di difesa e il grado di riservatezza delle notizie, ovvero dei dati sensibili, rivelati, in quanto il LL non si era limitato a produrre la sola corrispondenza privata abusivamente sottratta, ma anche le fotografie, ugualmente sottratte, ritraenti gli organi genitali della ricorrente e quelli di una persona addirittura estranea al giudizio. La divulgazione di dati sensibili avrebbe richiesto l'autorizzazione 11 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 del Garante della Privacy, così come previsto dall'articolo 26, 4° Data pubblicazione 19/11/2024 comma, lett. c. del d.lgs. n. 196/2003, e in ogni caso aveva oltrepassato le esigenze del diritto di difesa, anche qualora esso possa essere ritenuto sussistente, violando i doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza. Ulteriore violazione denunciata è quella dell'art. 111, 1° comma, Cost., perché il giusto processo è quello che si svolge nel rispetto dei parametri fissati dalle norme costituzionali e dei valori condivisi della collettività. Anche inteso in un'accezione negativa, il divieto probatorio di cui si è detto implica che il giudice valuti comparativamente gli interessi in conflitto, sulla scorta dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza. Pur non sussistendo nel giudizio civile una norma analoga a quella di cui all'art. 191 cod.proc.pen. che sancisce la inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Il motivo è inammissibile. Le plurime censure mosse alla sentenza impugnata, riassunte nei termini surriferiti, non si confrontano con il provvedimento gravato che ha dato ampiamente conto, come si è già precisato scrutinando il motivo precedente, delle ragioni per cui ha ritenuto scriminata la condotta illecita del LL, pure all'esito del bilanciamento tra tutela dei dati personali anche sensibili e diritto di difesa, anche in relazione alle modalità con cui era stata posta in essere la condotta illecita, al principio di proporzionalità, continenza e non eccedenza, all'utilizzabilità delle prove raccolte illecitamente in giudizio. Mette conto peraltro ribadire che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla 12 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione Data pubblicazione 19/11/2024 di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. 24/09/2018, n. 22478). 5) Con il quinto motivo vengono ascritte alla Corte d'Appello la violazione o falsa applicazione degli artt. 1126, 2059, 2697 e 2729 cod.civ., ex art. 360, 1° comma, n. , 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per non aver liquidato alla ricorrente il danno non patrimoniale, sia in considerazione del profilo oggettivo della violazione commessa, cioè alla gravità del contenuto offensivo e dispregiativo della iniziativa posta in essere dal LL, e alla assenza di giustificazioni o scriminanti di sorta per esso;
sia in riferimento al profilo soggettivo, per l'incidenza del contenuto delle foto divulgate nel contesto sociale e anche familiare cui la stessa si riferiva. 6) Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 356 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la Corte d'Appello ritenuto non provati i danni subiti, sebbene non le sia stato concesso di articolare mezzi di prova, neppure nel giudizio penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Monza, perché svoltosi con il rito abbreviato su istanza dell'imputato. Il quinto ed il sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inaccoglibili. In primo luogo, va premesso che l'art. 2059 cod.civ. non integra un'autonoma fattispecie di responsabilità civile, in quanto altro non rappresenta che una specificazione della più generale e unica fattispecie di responsabilità civile … in ogni caso presuppone la sussistenza di tutti gi elementi costitutivi che valgono a definire la ordinaria struttura e la consueta funzione dell'illecito civile». In altri termini la tutela risarcitoria anche del danno non patrimoniale è debitrice all'art. 2043 cod.civ. dell'individuazione di tutti gli elementi costituivi della struttura dell'illecito civile. In sostanza l'art. 2059 cod.civ. è norma “di disciplina”, integrata, nei 13 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 suoi elementi costitutivi, dalla norma di fattispecie di cui all'art. Data pubblicazione 19/11/2024 2043 cod.civ. Per altro verso, ai fini che interessano nel caso di specie, la risarcibilità del danno lamentato avrebbe richiesto il necessario presupposto, qui carente, della assenza di una causa di giustificazione. Né il fatto che ad essere stato leso sia il diritto alla protezione dei dati personali altera la prospettiva del bilanciamento di interessi, che è il quid proprium dell'ingiustizia del danno, neutralizzandone il rilievo, come è dato evincere dall'art. 11, 1° comma, del d.lgs. n. 196/2003, applicabile ratione temporis, che sintetizza il regime normativo del trattamento dei dati conforme a diritto e perciò giustificato, iure, individuando in negativo l'area della condotta non iure, perché illecita e/o scorretta, e dagli artt. 1 e 2 del dlgs. n. 196/2003. Una volta escluso che la condotta del LL fosse non iure, essendo stata considerata scriminata per le ragioni già chiarite, al sintagma danno ingiusto mancava il segmento del non iure;
il che, indipendentemente dalla allegazione e dalla prova della lesione dei diritto al trattamento dei dati personali, escludeva l'ingiustizia del danno e quindi l'accogibilità dell'istanza creditoria. La Corte d'Appello, nella parte in cui ha esaminato la richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale, sul presupposto che ricorresse nel caso di specie un reato – quindi una condotta non iure – ha, dunque, espresso una ratio decidendi ulteriore al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima – quella in cui ha ritenuto scriminata la condotta del LL - fosse risultata soltanto parziale o insufficiente;
ciò imponeva alla ricorrente di proporre una impugnazione articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente tutti gli ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per se solo, idoneo a supportare il relativo dictum, su cui si è basata la sentenza impugnata, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli 14 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma Numero di raccolta generale 29829/2024 sulla base del profilo della sua ratio non, o male, censurato, e Data pubblicazione 19/11/2024 priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n. 13595). Il mancato accoglimento delle censure mosse alla sentenza impugnata con i motivi precedenti a quello qui scrutinato comporta l'infondatezza nella loro interezza delle censure mosse alla sentenza impugnata per non aver accolto la richiesta risarcitoria, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni, restando il provvedimento impugnato autonomamente giustificato dall'altra o dalle altre argomentazioni che hanno resistito alle sue censure. 8) Con il settimo motivo è dedotta la violazione dell'art. 91 cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, 3, cod.proc.civ., per non aver disposto il giudice a quo la condanna del LL alla rifusione delle spese per il giudizio di legittimità, sebbene fosse stato condannato e quindi fosse stato soccombente. Il motivo è infondato. Trova, infatti, applicazione il principio di diritto, secondo cui «il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai di versi gradi dello stesso ed al loro risultato» (Cass. n. 15506 del 13/06/2018; Cass. n. 7243 del 29/03/2006). In riferimento alla fattispecie in esame, poi, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente 15 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Numero di raccolta generale 29829/2024 grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase dei tutto Data pubblicazione 19/11/2024 nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 391 cod.proc.civ., a mente del quale all'ipotesi di omessa, tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sen tenza di primo grado, bensì la sua inefficacia). Anche la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod.proc.civ., l'estinzione non solo di quel giudizio, ma dell'intero processo, con la conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 cod.proc.civ., che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. Conseguentemente, tornando al caso specifico, il giudice del rinvio aveva il compito di provvedere globalmente sulle spese proprio perché la sua sentenza non aveva carattere sostitutivo di alcuna precedente pronuncia, ma definiva l'azione civile nel suo complesso (Cass. 10/12/2019, n. 32127). 9) Il ricorso va dunque rigettato. 10) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del controricorrente, liquidate in euro 7.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge. 16 di 17 Numero registro generale 13617/2022 Numero sezionale 3114/2024 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, Numero di raccolta generale 29829/2024 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da Data pubblicazione 19/11/2024 parte della ricorrente, a favore dell'ufficio del merito competente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 settembre 2024. Il Presidente GIACOMO TRAVAGLINO 17 di 17