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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2621/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2621/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Altre controversie di diritto amministrativo – opposizione
avverso avviso di pagamento”, riservata in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 19.2.2025 e vertente
TRA
con sede in Napoli Parte_1
al Vicolo Belledonne a Chiaia n. 34, P.IVA , in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, , c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di
[...]
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.to Enrico Carlomagno, c.f.
[...]
, e dall'Avv.to Massimo Garzilli, c.f. C.F._2 C.F._3 [...]
, e con loro elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Umberto I n.
[...]
293. Ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 90 del 24/06/2014 i difensori dichiarano di eleggere come proprio “domicilio digitale” i seguenti indirizzi
PEC iscritti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde):
Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
c.f. , in persona del Sindaco e suo Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo
Perillo, c.f. , in virtù di procura speciale alle liti CodiceFiscale_4
rilasciata su atto separato, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in
Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, negli Uffici dell'Avvocatura
Comunale, in sostituzione dell'Avv. Andrea Camarda già costituito. PEC:
fax: 081/7954645. Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, come da note autorizzate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 19.2.2025 e, quindi, come di seguito indicato:
“- dichiarare la illegittimità dell'avviso di pagamento impugnato;
- in subordine, accertata e dichiarata la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 63,
comma 2, lett. g) e g-bis) del D.lgs 446/1997 per violazione dell'art. 3 della 3
Costituzione in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità,
nonché degli artt. 24 e 97, 1° comma, Cost. previa sospensione del presente
giudizio, rimettere la questione alla Corte Costituzionale per la decisione
conseguenziale;
- in ogni caso, in accoglimento del presente gravame, riformare la
sentenza gravata e per lo effetto dichiarare la illegittimità dell'avviso di
pagamento prot. n. 945924/947 del 5 dicembre 2017 e conseguentemente
dichiararlo nullo e/o annullarlo;
- in via di estremo subordine, applicare una sanzione ragionevole e
proporzionata alla gravità della infrazione contestata conformemente ai
principi costituzionali e comunitari formatisi in subiecta materia;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con
attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Per l'appellato in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, come da note autorizzate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 19.2.2025 e, quindi, insistendo per il rigetto del gravame proposto dalla società appellante, siccome inammissibile ed infondato nel merito, con vittoria di competenze e spese di giudizio, nonché
rimborso degli oneri riflessi, che si versano in luogo di IVA e CPA, in quanto rappresentato in giudizio da avvocato iscritto negli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 7.6.2022, la società Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore - esercente
[...] 4
l'attività di impresa nel locale a destinazione commerciale sito in Napoli, alla
Via Bisignano n. 57, per la quale aveva ottenuto dal
[...]
, la Controparte_2
concessione per l'occupazione di suolo pubblico nello spazio prospiciente il
Parte pubblico esercizio per un ingombro totale di mq. 7, in virtù di provvedimento di concessione/autorizzazione n. 27/PE del 15.1.2016,
rilasciata il 19.1.2016 - proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 9948/2021 dell'9.12.2021 con la quale detto giudice aveva rigettato l'opposizione proposta da esso istante avverso l'avviso COSAP - n.
PG/945924/947, emesso in data 5.12.2017, dal Dirigente del Servizio IMU
secondaria e altri tributi, notificato il 2.3.2018 - relativo all'indennità per occupazione di suolo pubblico e contestuale irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma, comprensiva di sanzioni ed interessi, di € 9.961,00.
L'istante aveva dedotto che nell'atto impugnato era stato rappresentato che l'avviso di pagamento era scaturito da un pregresso verbale della Polizia
Municipale con il quale era stata rilevata, in data 28.6.2016, una "occupazione
abusiva di suolo/sottosuolo/soprassuolo al sito parimenti riferito nel predetto
prospetto allegato" per mq. 8; detto verbale, nemmeno allegato al menzionato avviso COSAP, era stato impugnato dinanzi al Prefetto e successivamente accolto in ragione dell'assenza di una risposta da parte della Autorità adita.
Peraltro, in applicazione dell'art. 63 del D.lgs. 446/97 nonché del
Regolamento Cosap del Comune di Napoli, approvato con delibera comunale n. 54 del 26.9.2014 e successive modificazioni, era stata imposto ad essa istante il pagamento dell'indennità per l'occupazione, considerata dal 5
Amministrazione Comunale arbitrariamente come abusiva, a decorrere dal
30° giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, corrispondente al canone previsto per la tipologia di occupazione, oltre ad una illegittima maggiorazione tariffaria prevista dal Regolamento all'epoca applicabile, oltre sanzioni ed interessi legali.
Il costituitosi nel relativo giudizio, aveva ribadito Controparte_1
che, in data 28.6.2016, agenti della Polizia Municipale avevano elevato il verbale n. 00511145 - regolarmente contestato al ricorrente, che aveva rifiutato la notifica, avendone ricevuto copia - rilevando un'occupazione di suolo pubblico effettuata a mezzo tavoli e sedie in eccedenza per mq. 8 rispetto a quanto autorizzato con la concessione n. 27/2016; era stato quindi applicato il regime tariffario previsto dal vigente regolamento COSAP per l'anno 2016,
approvato con deliberazione comunale n. 44 del 6.8.2015.
Avverso quindi la menzionata decisione di rigetto del Tribunale di
Napoli, aveva quindi proposto impugnazione la società istante sopra menzionata, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello il CP_1
e chiedendo, in riforma della gravata decisione, accogliersi le
[...]
conclusioni sopra indicate.
Con comparsa del 13.10.2022 si costituiva il in Controparte_1
persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, ribadendo che, nel corso del giudizio di primo grado, era stata documentalmente provata dalla difesa comunale l'occupazione abusiva di suolo pubblico realizzata dall'appellante in
Napoli, Via Bisignano n. 57, nel periodo 29/5/2016 – 28/6/2016, come puntualmente accertata nel verbale della Polizia Municipale n. CC/00511145
del 28.6.2016, facente piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., nel 6
caso di specie non proposta da controparte.
Peraltro, la somma richiesta alla società era stata determinata dai competenti Uffici dell'Amministrazione comunale applicando pedissequamente le vigenti disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti la materia.
Il comparente eccepiva quindi l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c.
dell'appello proposto, chiedendone in ogni caso il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale dell'impugnata sentenza, nonché
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
All'esito della trattazione, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.2.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Ed invero, il primo giudice ha innanzitutto affermato che, a proprio avviso, l'avviso notificato alla parte oggi appellante non integrava un'ingiunzione di pagamento dotata di efficacia esecutiva ed emessa dall'amministrazione nell'esercizio del potere di recuperare coattivamente il credito, bensì una mera costituzione in mora, contenente esclusivamente
1'avvertimento della somma da pagare ed avente effetti interruttivi della prescrizione;
la proposta opposizione, quindi, sarebbe stata inammissibile nella parte cioè in cui era finalizzata all'annullamento dell'invito di 7
pagamento notificato dal resistente. CP_1
Il Tribunale ha in ogni caso esaminato i rilievi di parte opponente,
considerando che, in ogni caso, la domanda dello stesso era comunque rivolta da ottenere un accertamento negativo di un eventuale credito dell'amministrazione per le ragioni dalla stessa indicate nel predetto avviso,
pervenendo al rigetto della stessa per le motivazioni indicate in sentenza.
La questione risulta quindi riproposta in questo grado, avendo l'appellante dedotto che quest'ultima sarebbe da considerare errata sul punto,
posto che l'atto ricevuto dalla società era intestato come “Avviso di pagamento
dell'indennità per l'occupazione abusiva di suolo e contestuale irrogazione
della sanzione amministrativa pecuniaria”, con indicazione del numero dell'Avviso, dell'ente creditore ( , della somma dovuta e Controparte_1
del titolo, con allegati le istruzioni sulle modalità di pagamento e il bollettino postale precompilato.
D'altra parte, rileva la società che l'art. 2 R.D. 639/1910 espressamente prevede che “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la
quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore,
di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma
dovuta”.
Orbene, rileva sul punto questa Corte che la questione risulta in ogni caso assorbita dalla considerazione che il primo giudice ha comunque provveduto, del tutto correttamente, all'esame della pretesa del CP_1
avendo qualificato la domanda dell'odierna appellante come rivolta ad ottenere un accertamento negativo del credito indicato.
D'altra parte, contenendo l'avviso in questione una precisa indicazione 8
e notificazione alla società di tutte le ragioni del credito vantato, oltre che l'avvertimento dell'avvio con lo stesso del procedimento di recupero del debito nei confronti del contravventore e della possibilità di proporre impugnazione innanzi al Giudice Ordinario, risulta difficilmente revocabile in dubbio l'esistenza di un interesse alla proposizione di un'opposizione allo stesso, come nella specie avvenuto.
Ciò posto, venendo al merito, l'appello non pone in discussione il fondamento dell'originaria pretesa del avendo il primo Controparte_1
giudice affermato sul punto che:
“l'accertamento relativo all'avvenuta occupazione di suolo pubblico
sia assistito da tale fede privilegiata in quanto compiuto dal Pubblico
Ufficiale, con conseguente onere di proporre querela di falso onde contestare
la correttezza degli accertamenti dallo stesso risultanti.
E proprio il valore fidefaciente dell'atto, evidenzia la palese
inammissibilità di tutte le censure con le quali il ricorrente, a vario titolo,
revoca in dubbio la veridicità dei fatti chiaramente attestati nel verbale di
contestazione, la cui confutazione avrebbe, evidentemente, postulato il previo
esperimento di querela di falso.
Palesemente irrilevante si palesa, poi, il riferimento alla circostanza
che l'occupazione sia avvenuta a mezzo di apposizione di cd. “dehors”
ovvero, nella specie, tavoli e sedie, giacché le norme regolamentari invocate
dal ricorrente si limitano a contemplare, in siffatta ipotesi, una procedura
semplificata di rilascio della relativa concessione, ma non legittimano
l'occupazione di suolo pubblico in difetto di previo rilascio di provvedimento
autorizzatorio”. 9
Detta specifica questione non è stata successivamente oggetto di impugnazione, essendo invece le censure dell'appellante rivolte avverso l'importo richiesto dal ritenuto dalla società istante del Controparte_1
tutto illegittimo.
Orbene, il Tribunale rilevava sul punto quanto segue:
“Quanto, poi, all'entità della somma richiesta dal Controparte_1
a titolo di indennità per l'occupazione abusiva perpetrata, in subjecta materia
trova applicazione la tariffa maggiorata prevista dall'art. 32 del regolamento
comunale, venendo in rilievo un'occupazione abusiva non stabile, effettuata
presuntivamente per un periodo di trenta giorni. Ed è appena il caso di
evidenziare che, invece, non sono sindacabili nel giudizio davanti al G.O i
criteri che l'amministrazione ha adottato, nell'esercizio del suo potere
discrezionale, per determinare la misura del canone ad essa dovuto per
occupazione abusiva di suolo pubblico (cfr. Cons. di Stato 16/7/2010, n.
4601)”.
Sotto tale profilo l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe correttamente considerato i principi espressi dalla Suprema Corte di
Cassazione e dalla Corte Costituzionale in tema di ragionevolezza e proporzionalità, oltre ad aver negato la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, con particolare riguardo al Regolamento COSAP,
erroneamente ritenuto in sentenza non sindacabile;
in realtà, a dire dello stesso, nel caso di azioni di accertamento negativo, come sono quelle di contestazione delle pretese comunali e provinciali a titolo di Cosap, è nel potere del G.O. disapplicare gli atti amministrativi generali (nella specie il regolamento comunale) ai sensi dell'art. 5 dell'allegato E della legge 10
2248/1865, nei casi in cui sia parte del giudizio la stessa amministrazione che ha emanato l'atto contestato.
Erroneamente, pertanto, il primo giudice non aveva inteso riconoscere,
sia nell'applicazione della tariffa effettuata dal sia nella Controparte_1
sanzione così come calcolata, l'eccepita sproporzione e violazione del principio di ragionevolezza.
In realtà, a dire della società, una corretta applicazione delle disposizioni regolamentari, ispirata ai principi di giustizia ed equità sociale,
avrebbe determinato, oltre ad una “giusta” sanzione, stante la concessione in essere tra l'appellante ed il l'applicazione della tariffa Controparte_1
prevista per le occupazioni permanenti, frazionata per il numero di giorni corrispondente alla presunzione;
nel rispetto del cosiddetto “principio di attrazione”, la presunta occupazione in eccedenza avrebbe dovuto essere assoggettata al medesimo regime ed alla medesima tariffazione parametrata nell'atto concessorio.
La irragionevolezza, quanto il difetto di proporzionalità sia della tariffa che della sanzione risultava chiaramente dal fatto che, mentre la società
[...]
corrispondeva al Comune di Napoli il canone COSAP annuo per Parte_1
l'occupazione di 7 mq. nella misura di € 998,90 - pari a 2,74 euro al giorno -
la contestata occupazione abusiva per 8 mq., per una sola una sera, aveva comportato l'intimazione di pagamento, tra indennità di occupazione e sanzione, attraverso il sistema di moltiplicazione conseguente alla presunzione di occupazione, di € 9.960,76, pari ad € 332,02 euro al giorno.
Sulla base di tali evidenze l'appellante sollevava quindi questione di legittimità costituzionale, relativamente all'art. 63 D.lgs n. 446/1997, secondo 11
comma, lett. g) e g-bis), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, con particolare riguardo al principio di ragionevolezza;
ciò oltre alla inosservanza del criterio di “attrazione”, come sopra evidenziato.
Nei termini anzidetti, non poteva che ritenersi la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis) del D.lgs 446/1997, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sub specie del principio di ragionevolezza e proporzionalità, laddove era stato previsto un meccanismo sanzionatorio,
aggravato dalla presunzione di occupazione del suolo per i 30 giorni precedenti l'accertamento della contestata infrazione, tale da comportare complessivamente un'esposizione del soggetto d'impresa (id est la società)
pari a non meno di 150 volte il canone ordinario (Cosap).
La sentenza impugnata andava quindi ritenuta erronea per non aver il primo giudice reputato fondata la detta eccezione, essendo stata sostanzialmente prevista dal regolamento COSAP una sanzione cd. impropria,
ritenuta incostituzionale dalla Corte, per violazione dell'art. 24, nonché
illegittima anche sotto il profilo del diritto comunitario.
In ogni caso, se correttamente interpretato, l'art. 63 lett. g) - cit. - che dettava i criteri ai quali il Regolamento comunale era conformato, portava alla conclusione che, in caso di occupazione abusiva, il contravventore sarebbe stato tenuto al pagamento di una indennità (maggiorata fino al 50%) pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata;
soltanto in tal modo sarebbe stato possibile superare la censura di irragionevolezza e difetto di proporzionalità dell'indennità in parola e della conseguente sanzione che, diversamente avrebbe esposto la norma in parola 12
(art. 63 cit.) alla incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost.
Infine, la presunzione di occupazione nei trenta giorni antecedenti l'accertamento aveva trovato la sua fonte non nella legge (il criterio informatore di cui all'art. 63 del D.lgs 446/97), ma nel regolamento comunale
(art. 17 del Regolamento Comunale), in violazione di quanto previsto all'art. 2727 cod. civ. che riserva alla legge (e non a norme di rango secondario) le presunzioni;
il giudice non avrebbe dovuto applicare una presunzione “legale”
avente fonte in una norma secondaria;
l'errore del giudice consisteva anche nel non aver valutato - rigettando l'eccezione della società sul punto -
l'assoluta irragionevolezza della suddetta presunzione.
Orbene, osserva questo giudicante che, secondo l'art. 63 del D.lgs.
15.12.1997, n. 446 (recante “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali”), primo comma, nel testo all'epoca vigente, “….I comuni e le province possono, con regolamento adottato a
norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che
temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti
appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone
da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di
concessione in base a tariffa…..”
Secondo il successivo comma 2, lettere g) e g-bis, indicativo dei criteri ai quali il predetto Regolamento avrebbe dovuto essere informato, la “g) 13
applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone
maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni
abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le
occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo
giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal
competente pubblico ufficiale; e la “g-bis) previsione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della
somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme
restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Quanto poi al concetto di occupazioni abusive, il Regolamento
COSAP del Comune di Napoli espressamente qualificava come tali, all'art. 17, le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione,
“limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale”.
Ciò posto, nessun dubbio sussiste, stante quanto oramai accertato con efficacia di giudicato nel primo grado di giudizio e riportato nell'atto di avviso impugnato, in ordine al fatto che la società appellante abbia effettivamente occupato una superfice di suolo pubblico maggiore rispetto a quella oggetto di concessione in proprio favore, realizzando quindi una “occupazione
abusiva” ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento Comunale.
Allo stesso modo, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata corrispondente al doppio dell'importo dell'indennità per l'occupazione,
prevista dal Regolamento Comunale, appare del tutto in linea con la specifica previsione primaria dell'art. 63 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, sopra menzionato. 14
In buona sostanza, le disposizioni in quest'ultimo contenute,
espressamente demandano ai regolamenti degli Enti locali in materia di Cosap
la previsione delle sanzioni per le occupazioni abusive, ricomprendendo in detta categoria anche quelle per le quali non sia stato corrisposto alcun canone,
in guisa che proprio l'omesso pagamento del canone va a configurare l'ipotesi principe della occupazione abusiva, come tale sanzionabile ex lege.
Di qui la piena legittimità delle sanzioni amministrative stabilite dal
Regolamento COSAP del siccome emanato in base alla Controparte_1
suddetta previsione legislativa;
pertanto, la doglianza dell'appellante si risolve in una contestazione della ragionevolezza non della norma regolamentare,
bensì di quella primaria, deducendo l'incostituzionalità della stessa, sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità.
Orbene, premesso che la doglianza è articolata in maniera piuttosto generica, soprattutto con riguardo alla precisa individuazione del parametro costituzionale (o addirittura comunitario) violato, e della sua comparazione con le disposizioni in esame, la stessa non tiene conto soprattutto del fatto che un'occupazione realizzata in base ad un legittimo provvedimento concessorio,
non può certo essere comparata con quella abusivamente realizzata;
del tutto legittimamente, in quest'ultimo caso, la disposizione primaria prevede anche un profilo sanzionatorio di carattere economico, proporzionale rispetto all'importanza dell'interesse pubblico violato.
Sotto tale profilo, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante appare manifestamente infondata, e ciò anche sotto l'ulteriore profilo sollevato, riguardante la presunzione relativa alla durata dell'occupazione medesima, che si presume avvenuta nei 30 giorni anteriori 15
al suo accertamento.
La doglianza, infatti, mostra di non tenere in alcun conto del fatto che si tratta, come previsto dalla disposizione in esame, di presunzione iuris
tantum, tale da poter essere superata dalla semplice prova contraria fornita dalla parte che ha commesso la violazione;
anche sotto tale aspetto, quindi, la norma si sottrae alla censura di irragionevolezza sollevata dalla parte appellante. Non si tratta infatti assolutamente di prova negativa impossibile da fornire, come sostiene l'appellante, ben potendo la parte interessata dare prova positiva del momento e delle circostanze che abbiano dato origine, in un ben determinato momento, all'occupazione abusiva.
Sulla base di tali considerazioni, aventi carattere assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore questione sollevata dalle parti, stante l'infondatezza dei motivi posti a sostegno della stessa, va rigettata la proposta impugnazione, con conseguente conferma della gravata sentenza.
Le spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante Parte_1
, e si liquidano di ufficio in favore del - in
[...] Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 5.200,00 ad € 26.000,00),
nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere 16
dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...]
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore, con citazione del 7.6.2022, nei confronti del
- in persona del legale rapp.te pro – tempore,ed avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9948/2021 dell'9.12.2021, così
provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna la , in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in favore del
- in persona del legale rapp.te pro – tempore, di Controparte_1
spese e competenze di lite relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa;
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
, in persona del legale rapp.te pro Parte_1
– tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE Antonio Mungo
17
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2621/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2621/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Altre controversie di diritto amministrativo – opposizione
avverso avviso di pagamento”, riservata in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 19.2.2025 e vertente
TRA
con sede in Napoli Parte_1
al Vicolo Belledonne a Chiaia n. 34, P.IVA , in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, , c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di
[...]
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.to Enrico Carlomagno, c.f.
[...]
, e dall'Avv.to Massimo Garzilli, c.f. C.F._2 C.F._3 [...]
, e con loro elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Umberto I n.
[...]
293. Ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 90 del 24/06/2014 i difensori dichiarano di eleggere come proprio “domicilio digitale” i seguenti indirizzi
PEC iscritti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde):
Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
c.f. , in persona del Sindaco e suo Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo
Perillo, c.f. , in virtù di procura speciale alle liti CodiceFiscale_4
rilasciata su atto separato, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in
Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, negli Uffici dell'Avvocatura
Comunale, in sostituzione dell'Avv. Andrea Camarda già costituito. PEC:
fax: 081/7954645. Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, come da note autorizzate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 19.2.2025 e, quindi, come di seguito indicato:
“- dichiarare la illegittimità dell'avviso di pagamento impugnato;
- in subordine, accertata e dichiarata la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 63,
comma 2, lett. g) e g-bis) del D.lgs 446/1997 per violazione dell'art. 3 della 3
Costituzione in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità,
nonché degli artt. 24 e 97, 1° comma, Cost. previa sospensione del presente
giudizio, rimettere la questione alla Corte Costituzionale per la decisione
conseguenziale;
- in ogni caso, in accoglimento del presente gravame, riformare la
sentenza gravata e per lo effetto dichiarare la illegittimità dell'avviso di
pagamento prot. n. 945924/947 del 5 dicembre 2017 e conseguentemente
dichiararlo nullo e/o annullarlo;
- in via di estremo subordine, applicare una sanzione ragionevole e
proporzionata alla gravità della infrazione contestata conformemente ai
principi costituzionali e comunitari formatisi in subiecta materia;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con
attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Per l'appellato in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, come da note autorizzate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 19.2.2025 e, quindi, insistendo per il rigetto del gravame proposto dalla società appellante, siccome inammissibile ed infondato nel merito, con vittoria di competenze e spese di giudizio, nonché
rimborso degli oneri riflessi, che si versano in luogo di IVA e CPA, in quanto rappresentato in giudizio da avvocato iscritto negli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 7.6.2022, la società Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore - esercente
[...] 4
l'attività di impresa nel locale a destinazione commerciale sito in Napoli, alla
Via Bisignano n. 57, per la quale aveva ottenuto dal
[...]
, la Controparte_2
concessione per l'occupazione di suolo pubblico nello spazio prospiciente il
Parte pubblico esercizio per un ingombro totale di mq. 7, in virtù di provvedimento di concessione/autorizzazione n. 27/PE del 15.1.2016,
rilasciata il 19.1.2016 - proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 9948/2021 dell'9.12.2021 con la quale detto giudice aveva rigettato l'opposizione proposta da esso istante avverso l'avviso COSAP - n.
PG/945924/947, emesso in data 5.12.2017, dal Dirigente del Servizio IMU
secondaria e altri tributi, notificato il 2.3.2018 - relativo all'indennità per occupazione di suolo pubblico e contestuale irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma, comprensiva di sanzioni ed interessi, di € 9.961,00.
L'istante aveva dedotto che nell'atto impugnato era stato rappresentato che l'avviso di pagamento era scaturito da un pregresso verbale della Polizia
Municipale con il quale era stata rilevata, in data 28.6.2016, una "occupazione
abusiva di suolo/sottosuolo/soprassuolo al sito parimenti riferito nel predetto
prospetto allegato" per mq. 8; detto verbale, nemmeno allegato al menzionato avviso COSAP, era stato impugnato dinanzi al Prefetto e successivamente accolto in ragione dell'assenza di una risposta da parte della Autorità adita.
Peraltro, in applicazione dell'art. 63 del D.lgs. 446/97 nonché del
Regolamento Cosap del Comune di Napoli, approvato con delibera comunale n. 54 del 26.9.2014 e successive modificazioni, era stata imposto ad essa istante il pagamento dell'indennità per l'occupazione, considerata dal 5
Amministrazione Comunale arbitrariamente come abusiva, a decorrere dal
30° giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, corrispondente al canone previsto per la tipologia di occupazione, oltre ad una illegittima maggiorazione tariffaria prevista dal Regolamento all'epoca applicabile, oltre sanzioni ed interessi legali.
Il costituitosi nel relativo giudizio, aveva ribadito Controparte_1
che, in data 28.6.2016, agenti della Polizia Municipale avevano elevato il verbale n. 00511145 - regolarmente contestato al ricorrente, che aveva rifiutato la notifica, avendone ricevuto copia - rilevando un'occupazione di suolo pubblico effettuata a mezzo tavoli e sedie in eccedenza per mq. 8 rispetto a quanto autorizzato con la concessione n. 27/2016; era stato quindi applicato il regime tariffario previsto dal vigente regolamento COSAP per l'anno 2016,
approvato con deliberazione comunale n. 44 del 6.8.2015.
Avverso quindi la menzionata decisione di rigetto del Tribunale di
Napoli, aveva quindi proposto impugnazione la società istante sopra menzionata, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello il CP_1
e chiedendo, in riforma della gravata decisione, accogliersi le
[...]
conclusioni sopra indicate.
Con comparsa del 13.10.2022 si costituiva il in Controparte_1
persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, ribadendo che, nel corso del giudizio di primo grado, era stata documentalmente provata dalla difesa comunale l'occupazione abusiva di suolo pubblico realizzata dall'appellante in
Napoli, Via Bisignano n. 57, nel periodo 29/5/2016 – 28/6/2016, come puntualmente accertata nel verbale della Polizia Municipale n. CC/00511145
del 28.6.2016, facente piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., nel 6
caso di specie non proposta da controparte.
Peraltro, la somma richiesta alla società era stata determinata dai competenti Uffici dell'Amministrazione comunale applicando pedissequamente le vigenti disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti la materia.
Il comparente eccepiva quindi l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c.
dell'appello proposto, chiedendone in ogni caso il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale dell'impugnata sentenza, nonché
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
All'esito della trattazione, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.2.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Ed invero, il primo giudice ha innanzitutto affermato che, a proprio avviso, l'avviso notificato alla parte oggi appellante non integrava un'ingiunzione di pagamento dotata di efficacia esecutiva ed emessa dall'amministrazione nell'esercizio del potere di recuperare coattivamente il credito, bensì una mera costituzione in mora, contenente esclusivamente
1'avvertimento della somma da pagare ed avente effetti interruttivi della prescrizione;
la proposta opposizione, quindi, sarebbe stata inammissibile nella parte cioè in cui era finalizzata all'annullamento dell'invito di 7
pagamento notificato dal resistente. CP_1
Il Tribunale ha in ogni caso esaminato i rilievi di parte opponente,
considerando che, in ogni caso, la domanda dello stesso era comunque rivolta da ottenere un accertamento negativo di un eventuale credito dell'amministrazione per le ragioni dalla stessa indicate nel predetto avviso,
pervenendo al rigetto della stessa per le motivazioni indicate in sentenza.
La questione risulta quindi riproposta in questo grado, avendo l'appellante dedotto che quest'ultima sarebbe da considerare errata sul punto,
posto che l'atto ricevuto dalla società era intestato come “Avviso di pagamento
dell'indennità per l'occupazione abusiva di suolo e contestuale irrogazione
della sanzione amministrativa pecuniaria”, con indicazione del numero dell'Avviso, dell'ente creditore ( , della somma dovuta e Controparte_1
del titolo, con allegati le istruzioni sulle modalità di pagamento e il bollettino postale precompilato.
D'altra parte, rileva la società che l'art. 2 R.D. 639/1910 espressamente prevede che “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la
quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore,
di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma
dovuta”.
Orbene, rileva sul punto questa Corte che la questione risulta in ogni caso assorbita dalla considerazione che il primo giudice ha comunque provveduto, del tutto correttamente, all'esame della pretesa del CP_1
avendo qualificato la domanda dell'odierna appellante come rivolta ad ottenere un accertamento negativo del credito indicato.
D'altra parte, contenendo l'avviso in questione una precisa indicazione 8
e notificazione alla società di tutte le ragioni del credito vantato, oltre che l'avvertimento dell'avvio con lo stesso del procedimento di recupero del debito nei confronti del contravventore e della possibilità di proporre impugnazione innanzi al Giudice Ordinario, risulta difficilmente revocabile in dubbio l'esistenza di un interesse alla proposizione di un'opposizione allo stesso, come nella specie avvenuto.
Ciò posto, venendo al merito, l'appello non pone in discussione il fondamento dell'originaria pretesa del avendo il primo Controparte_1
giudice affermato sul punto che:
“l'accertamento relativo all'avvenuta occupazione di suolo pubblico
sia assistito da tale fede privilegiata in quanto compiuto dal Pubblico
Ufficiale, con conseguente onere di proporre querela di falso onde contestare
la correttezza degli accertamenti dallo stesso risultanti.
E proprio il valore fidefaciente dell'atto, evidenzia la palese
inammissibilità di tutte le censure con le quali il ricorrente, a vario titolo,
revoca in dubbio la veridicità dei fatti chiaramente attestati nel verbale di
contestazione, la cui confutazione avrebbe, evidentemente, postulato il previo
esperimento di querela di falso.
Palesemente irrilevante si palesa, poi, il riferimento alla circostanza
che l'occupazione sia avvenuta a mezzo di apposizione di cd. “dehors”
ovvero, nella specie, tavoli e sedie, giacché le norme regolamentari invocate
dal ricorrente si limitano a contemplare, in siffatta ipotesi, una procedura
semplificata di rilascio della relativa concessione, ma non legittimano
l'occupazione di suolo pubblico in difetto di previo rilascio di provvedimento
autorizzatorio”. 9
Detta specifica questione non è stata successivamente oggetto di impugnazione, essendo invece le censure dell'appellante rivolte avverso l'importo richiesto dal ritenuto dalla società istante del Controparte_1
tutto illegittimo.
Orbene, il Tribunale rilevava sul punto quanto segue:
“Quanto, poi, all'entità della somma richiesta dal Controparte_1
a titolo di indennità per l'occupazione abusiva perpetrata, in subjecta materia
trova applicazione la tariffa maggiorata prevista dall'art. 32 del regolamento
comunale, venendo in rilievo un'occupazione abusiva non stabile, effettuata
presuntivamente per un periodo di trenta giorni. Ed è appena il caso di
evidenziare che, invece, non sono sindacabili nel giudizio davanti al G.O i
criteri che l'amministrazione ha adottato, nell'esercizio del suo potere
discrezionale, per determinare la misura del canone ad essa dovuto per
occupazione abusiva di suolo pubblico (cfr. Cons. di Stato 16/7/2010, n.
4601)”.
Sotto tale profilo l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe correttamente considerato i principi espressi dalla Suprema Corte di
Cassazione e dalla Corte Costituzionale in tema di ragionevolezza e proporzionalità, oltre ad aver negato la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, con particolare riguardo al Regolamento COSAP,
erroneamente ritenuto in sentenza non sindacabile;
in realtà, a dire dello stesso, nel caso di azioni di accertamento negativo, come sono quelle di contestazione delle pretese comunali e provinciali a titolo di Cosap, è nel potere del G.O. disapplicare gli atti amministrativi generali (nella specie il regolamento comunale) ai sensi dell'art. 5 dell'allegato E della legge 10
2248/1865, nei casi in cui sia parte del giudizio la stessa amministrazione che ha emanato l'atto contestato.
Erroneamente, pertanto, il primo giudice non aveva inteso riconoscere,
sia nell'applicazione della tariffa effettuata dal sia nella Controparte_1
sanzione così come calcolata, l'eccepita sproporzione e violazione del principio di ragionevolezza.
In realtà, a dire della società, una corretta applicazione delle disposizioni regolamentari, ispirata ai principi di giustizia ed equità sociale,
avrebbe determinato, oltre ad una “giusta” sanzione, stante la concessione in essere tra l'appellante ed il l'applicazione della tariffa Controparte_1
prevista per le occupazioni permanenti, frazionata per il numero di giorni corrispondente alla presunzione;
nel rispetto del cosiddetto “principio di attrazione”, la presunta occupazione in eccedenza avrebbe dovuto essere assoggettata al medesimo regime ed alla medesima tariffazione parametrata nell'atto concessorio.
La irragionevolezza, quanto il difetto di proporzionalità sia della tariffa che della sanzione risultava chiaramente dal fatto che, mentre la società
[...]
corrispondeva al Comune di Napoli il canone COSAP annuo per Parte_1
l'occupazione di 7 mq. nella misura di € 998,90 - pari a 2,74 euro al giorno -
la contestata occupazione abusiva per 8 mq., per una sola una sera, aveva comportato l'intimazione di pagamento, tra indennità di occupazione e sanzione, attraverso il sistema di moltiplicazione conseguente alla presunzione di occupazione, di € 9.960,76, pari ad € 332,02 euro al giorno.
Sulla base di tali evidenze l'appellante sollevava quindi questione di legittimità costituzionale, relativamente all'art. 63 D.lgs n. 446/1997, secondo 11
comma, lett. g) e g-bis), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, con particolare riguardo al principio di ragionevolezza;
ciò oltre alla inosservanza del criterio di “attrazione”, come sopra evidenziato.
Nei termini anzidetti, non poteva che ritenersi la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis) del D.lgs 446/1997, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sub specie del principio di ragionevolezza e proporzionalità, laddove era stato previsto un meccanismo sanzionatorio,
aggravato dalla presunzione di occupazione del suolo per i 30 giorni precedenti l'accertamento della contestata infrazione, tale da comportare complessivamente un'esposizione del soggetto d'impresa (id est la società)
pari a non meno di 150 volte il canone ordinario (Cosap).
La sentenza impugnata andava quindi ritenuta erronea per non aver il primo giudice reputato fondata la detta eccezione, essendo stata sostanzialmente prevista dal regolamento COSAP una sanzione cd. impropria,
ritenuta incostituzionale dalla Corte, per violazione dell'art. 24, nonché
illegittima anche sotto il profilo del diritto comunitario.
In ogni caso, se correttamente interpretato, l'art. 63 lett. g) - cit. - che dettava i criteri ai quali il Regolamento comunale era conformato, portava alla conclusione che, in caso di occupazione abusiva, il contravventore sarebbe stato tenuto al pagamento di una indennità (maggiorata fino al 50%) pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata;
soltanto in tal modo sarebbe stato possibile superare la censura di irragionevolezza e difetto di proporzionalità dell'indennità in parola e della conseguente sanzione che, diversamente avrebbe esposto la norma in parola 12
(art. 63 cit.) alla incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost.
Infine, la presunzione di occupazione nei trenta giorni antecedenti l'accertamento aveva trovato la sua fonte non nella legge (il criterio informatore di cui all'art. 63 del D.lgs 446/97), ma nel regolamento comunale
(art. 17 del Regolamento Comunale), in violazione di quanto previsto all'art. 2727 cod. civ. che riserva alla legge (e non a norme di rango secondario) le presunzioni;
il giudice non avrebbe dovuto applicare una presunzione “legale”
avente fonte in una norma secondaria;
l'errore del giudice consisteva anche nel non aver valutato - rigettando l'eccezione della società sul punto -
l'assoluta irragionevolezza della suddetta presunzione.
Orbene, osserva questo giudicante che, secondo l'art. 63 del D.lgs.
15.12.1997, n. 446 (recante “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali”), primo comma, nel testo all'epoca vigente, “….I comuni e le province possono, con regolamento adottato a
norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che
temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti
appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone
da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di
concessione in base a tariffa…..”
Secondo il successivo comma 2, lettere g) e g-bis, indicativo dei criteri ai quali il predetto Regolamento avrebbe dovuto essere informato, la “g) 13
applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone
maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni
abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le
occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo
giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal
competente pubblico ufficiale; e la “g-bis) previsione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della
somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme
restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Quanto poi al concetto di occupazioni abusive, il Regolamento
COSAP del Comune di Napoli espressamente qualificava come tali, all'art. 17, le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione,
“limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale”.
Ciò posto, nessun dubbio sussiste, stante quanto oramai accertato con efficacia di giudicato nel primo grado di giudizio e riportato nell'atto di avviso impugnato, in ordine al fatto che la società appellante abbia effettivamente occupato una superfice di suolo pubblico maggiore rispetto a quella oggetto di concessione in proprio favore, realizzando quindi una “occupazione
abusiva” ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento Comunale.
Allo stesso modo, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata corrispondente al doppio dell'importo dell'indennità per l'occupazione,
prevista dal Regolamento Comunale, appare del tutto in linea con la specifica previsione primaria dell'art. 63 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, sopra menzionato. 14
In buona sostanza, le disposizioni in quest'ultimo contenute,
espressamente demandano ai regolamenti degli Enti locali in materia di Cosap
la previsione delle sanzioni per le occupazioni abusive, ricomprendendo in detta categoria anche quelle per le quali non sia stato corrisposto alcun canone,
in guisa che proprio l'omesso pagamento del canone va a configurare l'ipotesi principe della occupazione abusiva, come tale sanzionabile ex lege.
Di qui la piena legittimità delle sanzioni amministrative stabilite dal
Regolamento COSAP del siccome emanato in base alla Controparte_1
suddetta previsione legislativa;
pertanto, la doglianza dell'appellante si risolve in una contestazione della ragionevolezza non della norma regolamentare,
bensì di quella primaria, deducendo l'incostituzionalità della stessa, sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità.
Orbene, premesso che la doglianza è articolata in maniera piuttosto generica, soprattutto con riguardo alla precisa individuazione del parametro costituzionale (o addirittura comunitario) violato, e della sua comparazione con le disposizioni in esame, la stessa non tiene conto soprattutto del fatto che un'occupazione realizzata in base ad un legittimo provvedimento concessorio,
non può certo essere comparata con quella abusivamente realizzata;
del tutto legittimamente, in quest'ultimo caso, la disposizione primaria prevede anche un profilo sanzionatorio di carattere economico, proporzionale rispetto all'importanza dell'interesse pubblico violato.
Sotto tale profilo, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante appare manifestamente infondata, e ciò anche sotto l'ulteriore profilo sollevato, riguardante la presunzione relativa alla durata dell'occupazione medesima, che si presume avvenuta nei 30 giorni anteriori 15
al suo accertamento.
La doglianza, infatti, mostra di non tenere in alcun conto del fatto che si tratta, come previsto dalla disposizione in esame, di presunzione iuris
tantum, tale da poter essere superata dalla semplice prova contraria fornita dalla parte che ha commesso la violazione;
anche sotto tale aspetto, quindi, la norma si sottrae alla censura di irragionevolezza sollevata dalla parte appellante. Non si tratta infatti assolutamente di prova negativa impossibile da fornire, come sostiene l'appellante, ben potendo la parte interessata dare prova positiva del momento e delle circostanze che abbiano dato origine, in un ben determinato momento, all'occupazione abusiva.
Sulla base di tali considerazioni, aventi carattere assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore questione sollevata dalle parti, stante l'infondatezza dei motivi posti a sostegno della stessa, va rigettata la proposta impugnazione, con conseguente conferma della gravata sentenza.
Le spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante Parte_1
, e si liquidano di ufficio in favore del - in
[...] Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 5.200,00 ad € 26.000,00),
nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere 16
dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...]
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore, con citazione del 7.6.2022, nei confronti del
- in persona del legale rapp.te pro – tempore,ed avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9948/2021 dell'9.12.2021, così
provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna la , in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in favore del
- in persona del legale rapp.te pro – tempore, di Controparte_1
spese e competenze di lite relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa;
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
, in persona del legale rapp.te pro Parte_1
– tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE Antonio Mungo
17
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo