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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2020
OGGETTO: separazione giudiziale, vertente
T R A
(nata in [...] il [...]), rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Parte_1
Garofalo in forza di procura in atti;
RICORRENTE
E
(nato in [...] il [...]) rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1
Nicola Califano e in forza di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.07.2020, la sig.ra chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione dal coniuge , con addebito in capo a quest'ultimo. Controparte_1
La ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente il 13.09.2012 in Georgia e che dall'unione è nata una figlia: (nata in [...] il [...]). Persona_1
Regolarmente si costituiva in giudizio il quale, non si opponeva alla pronuncia Controparte_1 di separazione personale.
All'udienza presidenziale del 29.03.2021, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale pronunciava i provvedimenti interinali. All'udienza del 24.03.2022, dinanzi al G.I., parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status e contestualmente concedersi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.. Il G.I., conseguentemente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
All'esito, con sentenza n. 760/2022, il Collegio pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Successivamente, stante la domanda di affido esclusivo proposta in coso di causa dalla ricorrente, sul presupposto della condotta violenta della controparte, il GI disponeva consulenza tecnica d'ufficio e modificava le modalità di frequentazione padre-figlia prevedendo l'intervento dei Servizi Sociali.
Acquisito l'elaborato peritale, il Giudice Istruttore rinviava la causa all'udienza del 16.10.2024, all'esito della quale la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente va rilevato che tra le parti è già stata resa sentenza parziale di separazione in data
24.05.2022 e pertanto la presente decisione verte unicamente in merito alle statuizioni accessorie.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente la stessa va dichiarata inammissibile, non essendo stata proposta né con il proprio atto introduttivo né con la memoria di replica, invero nemmeno depositata, ma soltanto con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.3.2022 e dunque allorquando le preclusioni assertive erano già pienamente maturate.
Ciò posto, bisogna ora soffermarsi sulle statuizioni concernenti la prole minore d'età.
La ricorrente ha proposto domanda di affidamento esclusivo della figlia minore, deducendo condotte di violenza psicologica nei confronti della stessa, così come comportamenti alienanti e denigratori della figura materna.
Ora, giova richiamare in linea assolutamente generale l'orientamento della Suprema Corte, cui questo
Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai
"provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2,
I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Di conseguenza, la deroga rispetto a siffatta “regola” deve fondarsi sulla deduzione e prova di fatti e circostanze tali da indurre a ritenere che l'affidamento del minore ad entrambi i genitori si determini in un pregiudizio per la sua salute psicofisica. Ciò posto, bisogna evidenziare che la consulenza tecnica svolta in corso di giudizio, della cui attendibilità e correttezza non v'è motivo di dubitare, non ha rilevato gravi criticità con riferimento ai genitori ed al loro rapporto con la figlia. Ciò che ha invece sottolineato è la presenza di una fortissima conflittualità nella diade genitoriale, che inevitabilmente incide sulla psiche della bambina.
Si richiamano all'uopo nello specifico le conclusioni della Consulente: “Sia nella sig.ra che nel sig.re non sono presenti indicatori suggestivi di un'alterazione della Parte_1 CP_1 capacità genitoriale né si ravvisano nelle parti condotte consapevolmente alienanti”; - “L'esame psichico - condotto dalla sottoscritta attraverso colloqui clinici e integrato da un'indagine psicodiagnostica - non evidenzia in la presenza di Per_1 rilevanti psicopatologie. Nell'esaminata si osservano le seguenti caratteristiche di personalità: - adeguate capacità cognitive;
- una congrua espressione dei vissuti emotivi in merito ai fatti riportati;
- la sfera emotiva caratterizzata da emotività coartata, tratti ansiosi e strategia difensiva di tipo evitante;
- tendenza all' acting-out e all'aggressività; - vissuto di disagio, angoscia e insicurezza nei confronti del nucleo familiare;
- confusione rispetto all'entità del nucleo familiare”;
- “In continuità con il quesito precedente, si ritiene opportuno confermare l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre. Circa i tempi di regolamentazione padre-figlia, si suggerisce che nei primi tre mesi, il sig. CP_1
e la minore si vedano due volte a settimana per 3 ore, occupandosi anche dei compiti scolastici e attività Per_1 extrascolastiche. Gradualmente, in accordo con il terapeuta di riferimento e i servizi sociali, si potrebbero inserire i week- and alternati, e a un'organizzazione delle vacanze che preveda una presenza significativa del genitore non collocatario, compatibilmente con le esigenze della minore.”;
- “Si suggerisce un incremento dei momenti di condivisione e frequentazione tra padre e figlia in contesti più adeguati alle esigenze della bambina”… “Gli incontri protetti ad oggi sono di forte ostacolo all'istaurarsi di una buona relazione, in quanto l'ambiente condiziona in senso negativo la qualità del rapporto con il padre. I servizi sociali potrebbero attivare un'educativa domiciliare al fine di supervisionare e monitorare il rapporto padre-figlia e le reazioni della minore”;
- “Si suggerisce altresì un percorso di psicoterapia sia alla bambina per raggiungere uno stato di benessere psicologico che ai genitori singolarmente al fine di contenere l'elevata conflittualità presente”…“ a parere della scrivente non appare utile consigliare una terapia genitoriale ma bensì, come argomentato, un percorso con un coordinatore genitoriale che possa svolgere la funzione di facilitatore del rapporto padre-figlia”.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio di confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
Quanto al collocamento della medesima, esigenze di stabilità nonché l'assenza di accertati profili di criticità, conducono altresì a confermare il disposto collocamento presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre, deve necessariamente tenersi conto delle criticità evidenziate dalla CTU con riguardo agli incontri avvenuti presso i Servizi Sociali, come del resto confermato nella relazione da questi ultimi redatta. Pertanto, al fine incentivare la frequentazione padre-figlia maggiormente in vista del recupero del rapporto genitoriale, deve disporsi, come suggerito dalla CTU, ed in assenza di evidenziati rischi per il benessere psico-fisico della minore, che la medesima incontri il padre presso l'abitazione di quest'ultimo, con la supervisione dei Servizi Sociali, ai quali spetterà l'onere di attivazione di uno specifico programma di educativa domiciliare. Successivamente, in modo graduale e dopo almeno tre mesi (come suggerito dalla CTU), si potrà adottare, su parere positivo di un terapeuta di riferimento e dei Servizi Sociali, nonché attraverso l'intermediazione di questi ultimi, un regime di frequentazione padre-figlia che comprenda i week-end alternati e i giorni/periodi festivi e di vacanze.
All'uopo e sulla scorta delle conclusioni della CTU si invitano le parti ad avviare prontamente i percorsi di mediazione familiare e sostegno psicologico, suggeriti dalla Consulente per sé stessi e per la bambina, in considerazione dei pregiudizi che tale situazione ha già determinato sulla minore.
In ordine ai provvedimenti di carattere patrimoniale concernenti la prole, in assenza di adeguate e documentate sopravvenienze tali da modificare il provvedimento presidenziale, deve confermarsi la valutazione già effettuata in tal sede e meglio specificata in parte dispositiva.
Quanto alla domanda di mantenimento personale proposta dalla ricorrente, l'art. 156 c.c. dispone che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale (Cass. n. 21504/2021).
Orbene, non è revocabile in dubbio che la ricorrente svolga attività lavorativa, del resto ella stessa ha prodotto in giudizio documentazione reddituale, invero scarna e relativa al solo anno 2019, da cui emerge la percezione di reddito appunto da lavoro dipendente.
Tuttavia, considerando in maniera comparativa la redditualità del resistente, pur documentata in maniera assolutamente scarna e parziale, emerge una netta disparità a danno della ricorrente. Né vale a provare il contrario il dossier ispettivo depositato dal che semmai consente di ritenere CP_1 provato che la controparte presta attività lavorativa come domestica ma nulla consente di inferire quanto alla sua complessiva retribuzione;
quanto poi alla documentazione Inps depositata in atti la stessa non reca – apparentemente- le generalità di Parte_1
In considerazione di quanto precede, nonché tenuto conto dell'età delle parti, della durata del matrimonio ed altresì dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale di proprietà del , CP_1 nonché appunto delle rispettive posizioni reddituali, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di quantificato nella Parte_1 misura di euro 100,00 mensili, a carico di , con rivalutazione Istat come per legge. Controparte_1 Infine, alla luce delle circostanze emerse in giudizio ed in articolar modo dell'assenza di prova circa il regolare adempimento dell'obbligo di mantenimento, il Collegio ritiene di ammonire il resistente al rispetto dell'obbligo di mantenimento per la figlia.
In ordine al regolamento delle spese di lite, comprese quelle di CTU, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in considerazione dei rapporti tra le parti e della natura del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara inammissibile la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
b) Affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con residenza privilegiata presso la madre ed alla quale va assegnata la casa coniugale;
c) Stabilisce la permanenza della minore presso il padre per due pomeriggi infrasettimanali. Gli incontri dovranno avvenire sotto la supervisione degli operatori del Servizio Sociale, ai quali demanda l'adozione di idoneo calendario per lo svolgimento del relativo servizio di educativa domiciliare, nonché di relazionare periodicamente in merito all'andamento del presente monitoraggio.
d) Stabilisce inoltre che, gradualmente e dopo almeno tre mesi dall'inizio degli incontri di cui alla lettera precedente, e previo parere positivo di un terapeuta di riferimento e dei Servizi Sociali, nonché con l'intermediazione di questi ultimi, si potranno inserire: 1) i week-end alternati, dalle h. 14 del sabato alle 19 della domenica;
2) un regime di frequentazione padre-figlia per i giorni festivi e di vacanza, da concordarsi su proposta dei Servizi Sociali, che consenta una presenza significativa del genitore non collocatario, compatibilmente con le esigenze della minore;
e) Invita i genitori ad iniziare i percorsi di sostegno psicologico ed alla genitorialità indicati dalla
CTU, per la gestione del conflitto ed il benessere della minore;
f) Pone a carico di l'obbligo di versare a oltre al Controparte_1 Parte_1
50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc), la somma di euro 300,00 mensili, entro il giorno 04 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore;
e l'ulteriore somma di euro 100,00 mensili a titolo di mantenimento personale per la ricorrente;
tali somme vanno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat;
g) Ammonisce al rispetto dell'obbligo di mantenimento della prole;
Controparte_1
h) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU liquidate come da separato provvedimento, per le causali di cui in motivazione.
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 03.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire