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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6145 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. NI IN Presidente
Dott.Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. NA AN Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7393 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
13/02/2025, vertente
TRA
c.f. ), domiciliata in Arezzo, alla Via Guido Parte_1 P.IVA_1
Monaco 65, presso lo studio dell'Avv. Marta Mencattini che la rappresenta e difende con unitamente all'Avv.
APPELLANTE
E in persona del Sindaco p.t. (c.f. , CP_1 P.IVA_2 domiciliato in Roma, alla Via Palestro, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Veronica
Navarra che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
NONCHE'
(c.f. ), domiciliato in Roma, alla Via E. CP_2 C.F._1
Ximenes 15, presso lo studio dell'Avv. Luca Paoletti che lo/a rappresenta e difende come da procura in atti, unitamente all'Avv. Giuseppe Fraticelli
E
(c.f. ), domiciliata in Roma, Controparte_3 P.IVA_3 alla Via dei Due Macelli 66 ROMA, presso lo studio dell'Avv. David Maria Marino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
1 Nonche'
ATI (c.f. ), Controparte_4 P.IVA_4
, quali soci Controparte_5 Controparte_6 CP_7 successori ex lege della ( cf , cancellata dal registro delle CP_8 P.IVA_5
Imprese in data 26.04.2012
Controparte_9
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 567/2021 emessa dal Tribunale di Viterbo, pubblicata il 3.05.2021.
CONCLUSIONI: per la Controparte_10
«Voglia Ill.ma Corte di Appello di Roma, adversis reiectis, in riforma della sentenza impugnata 1) in via principale nel merito: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 567 emessa in data 28 Aprile 2021
e pubblicata in dara 03 maggio 2021 accogliere le conclusioni formulate con l'atto introduttivo, ed ivi trascritte: accertare e dichiarare l'effettuazione da parte di PSC dei lavori extra capitolato di cui è causa presso la Piscina Comunale di ed il CP_1 prezzo/valore degli stessi pari ad Euro 199.027,41 oltre IVA ed accessori come per legge salva la diversa somma, minore o maggiore, che il Giudice riterrà di Giustizia all'esito del Giudizio, secondo il Proprio prudente apprezzamento anche in via equitativa12; in via principale accertare e dichiarare che l'effettuazione dei lavori extra capitolato di cui è causa presso la Piscina Comunale di è stata commissionata a CP_1
PSC dal che non ha provveduto ad oggi al pagamento degli stessi2; CP_1 condannare il a pagare a PSC per l'effettuazione dei lavori extra CP_1 capitolato di cui è causa presso il prezzo/valore degli stessi pari ad Euro 199.027,41 oltre IVA ed accessori come per legge salva la diversa somma, minore o maggiore, che il Giudice riterrà di Giustizia all'esito del Giudizio, secondo il Proprio prudente apprezzamento anche in via equitativa3; in via subordinata condannare il CP_1
Part a pagare a per l'effettuazione dei lavori extra capitolato di cui è causa presso
[...]
l'indennità ex art 936 c.c. pari al valore dei materiali ed al prezzo della manodopera, ovvero al maggior valore conseguito dall'immobile in seguito alle opere effettuate pari ad Euro 199.027,41 oltre IVA ed accessori come per legge salva la diversa somma, minore o maggiore, che il Giudice riterrà di Giustizia all'esito del Giudizio, secondo il
Proprio prudente apprezzamento anche in via equitativa34; ovvero condannare il
2 a pagare a PSC per l'effettuazione dei lavori extra capitolato di cui è CP_1 causa presso l'indennità ex art. 2041 c.c. nei limiti del maggior valore conseguito dall'immobile di proprietà comunale, avendo comunque ad oggi il comune fruito e ritenuto le opere realizzate, pari ad Euro 199.027,41 oltre IVA ed accessori come per legge salva la diversa somma, minore o maggiore, che il Giudice riterrà di Giustizia all'esito del Giudizio, secondo il Proprio prudente apprezzamento anche in via equitativa;
accertare e dichiarare che l'effettuazione dei lavori extra capitolato di cui è causa presso la Piscina Comunale di è stata commissionata a PSC dal l'allora CP_1
Sindaco del agendo oltre i propri poteri di Controparte_11 rappresentanza dell'Ente, quale falsus procurator5 condannare l'allora Sindaco del Part
a risarcire a , contraente in buona fede, ogni danno Controparte_11 subito in conseguenza del difetto di rappresentanza, nella misura che il Giudice riterrà di Giustizia all'esito del Giudizio, secondo il proprio prudente apprezzamento anche in via equitativa, in ogni caso non minore alla risultante della differenza tra il prezzo delle opere determinato in Euro 199.027,41 oltre accessori ed interessi e l'indennità di cui sopra eventualmente percepita da PSC6 Con vittoria di interessi competenze, spese legali ed accessori come per legge anche in grado di ATP7 2) in via istruttoria: ammettere i mezzi richiesti7 In ogni caso con vittoria di interessi dal dì del dovuto, spese di lite in ambo i gradi da distrarsi in favore dell'Avv. Marta Mencattini procuratore antistatario, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.»
Per RA Vita: si riportano al contenuto delle note ex art. 127 ter Cpc depositate per l'udienza del
09/05/2024, che di seguito si ritrascrive:
- chiedono che sia dichiarato improcedibile l'appello, in considerazione della omessa notifica ai soci della CP_8
- in subordine, precisano le conclusioni riportandosi alle conclusioni spiegate in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, come di seguito riportate:
Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, rigettare l'appello accogliendo le conclusioni spiegate in primo grado, come di seguito ritrascritte:
IN VIA PRINCIPALE, respingere integralmente le domande proposte dall'appellante nei confronti dell'odierno convenuto, in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata contro di esso dalla ditta appellante, condannare la convenuta
[...]
[...
[...] , con rappresentanza Generale in Italia, in Milano, Via Gabrio Controparte_12
Casati n. 1, in virtù dell'obbligazione assicurativa assunta nei confronti dell'appellato CP_
, a garantire e manlevare quest'ultimo da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'odierna società appellante e/o del ed a tenerlo indenne CP_1 da qualsiasi somma fosse tenuto a versare a qualsiasi titolo, oltre alla rifusione delle spese necessarie a resistere nel presente giudizio.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizi
Reiterano inoltre l'eccezione di intervenuto passaggio in giudicato del capo della CP_ sentenza impugnata che accerta l'insussistenza di responsabilità del convenuto , già formulata nel verbale di udienza del 16/02/2023 e reiterata nelle note di udienza del
13/07/2023 e del 28/11/2023.
Per : Controparte_13
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: − rigettare l'appello proposto da PSCS in quanto inammissibile per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza;
− accertare la mancata impugnazione e, conseguentemente, l'intervenuto passaggio in giudicato del CP_ capo della Sentenza che esclude qualsivoglia responsabilità del sig. per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza sul punto12; in via principale − rigettare l'appello proposto da in quanto infondato per tutti i motivi CP_14 esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza;
in via subordinata: − nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello nonché dell'accoglimento della domanda di manleva formulata dall'Assicurato, accertare e dichiarare l'obbligo indennitario degli Assicuratori in base alla Polizza entro il limite del massimale per richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo ivi previsto di Euro
1.000.000,00, sempre che detto limite non sia stato eroso in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi ricadenti nell'ambito della medesima annualità di polizza13; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%»
Per il CP_1 insiste per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e, in subordine, per il rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Viterbo ha così statuito:
a) rigetta le domande spiegate da parte attrice, nei confronti del Controparte_10
4 e di;
CP_1 CP_11
b) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidandole in CP_1 complessivi € 12.000,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
c) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta
, liquidandole in complessivi € 12.000,00 oltre spese generali forfettarie al CP_11
15%, iva e cpa come per legge;
d) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della terza costituita
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_13 tempore, liquidandole in complessivi € 10.500,00 oltre spese generali forfettarie al
15%, iva e cpa come per legge;
e) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della terza costituita
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidandole in Controparte_4 complessivi € 7.800,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
f) pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Con la decisione, il Tribunale ha definito il giudizio azionato dalla Controparte_10 nei confronti del del Sindaco pro tempore al fine di CP_1 CP_11 sentire accertare la realizzazione di opere extra capitolato eseguite presso la piscina comunale di ed ottenerne il pagamento, mai corrisposto dall'amministrazione CP_1 comunale, quantificato in € 199.027,41 ovvero altro importo ritenuto di giustizia.
A fondamento della domanda, la parte aveva dedotto di aver eseguito lavori presso l'impianto sia in qualità di sub-appaltatrice dell'impresa che su incarico CP_9 diretto dell'Ente, rappresentava che il credito azionato nel presente giudizio derivava da CP_ lavori addizionali commissionati, nella qualità, dal Sindaco in forma orale per l'urgenza della loro realizzazione, e da questi supervisionati per l'intera esecuzione delle opere, congiuntamente ad altri tecnici comunali.
Aveva anche dedotto di aver promosso ricorso per ATP all'esito del quale veniva accertata l'esecuzione di opere da parte della società attrice per un valore di €
199.027,41, somma richiesta in pagamento con la domanda principale azionata, e altresì chiedendo in via subordinata, per l'ipotesi in cui non si fosse ravvisato alcun incarico in relazione ai lavori dedotti, che il fosse comunque condannato al CP_1
5 pagamento di detta somma ex art. 936 c.c., ovvero ex art. 2041 c.c. in conseguenza del vantaggio tratto dall'amministrazione comunale. Infine, in via ulteriormente subordinata ha chiesto la condanna del Vita per la medesima somma, a titolo di risarcimento di danni patiti da parte attrice per l'aver eseguito, in buona fede, lavori commissionati da falsus procurator, avendo il sindaco convenuto agito oltre i poteri di rappresentanza dell'Ente.
Le parti convenute si erano opposte, per vari motivi alla domanda, chiedendone il rigetto. Restavano invece contumaci i terzi chiamati in causa e per il Controparte_8
dichiarati contumaci. Controparte_9
La causa era stata istruita con prova testimoniale e l'acquisizione della consulenza svolta in sede di accertamento tecnico preventivo.
A fondamento della decisione di rigetto, il Tribunale di Viterbo, ha richiamato in premessa il principio, in materia di appalto di opere pubbliche, secondo cui ogni lavorazione realizzata in esecuzione o in relazione ad un contratto di appalto, siano esse opere di variante o lavori addizionali extra contratto, può dar luogo a compenso in favore del soggetto appaltatore a condizione che l'opera sia specificatamente riconducibile alla volontà della P.A., consacrata preventivamente in apposita determinazione che soddisfi il requisito della forma scritta ad substantiam e accompagnata dall'emissione di un impegno di spesa che attesti la copertura finanziaria per la realizzazione di detta opera, vincolando all'uopo un capitolo di bilancio (cfr., ex multis, Cass. nn. 4702/2006; 15029/2016; 33768/2019).
In applicazione di tale principio, pur non escludendosi a priori il diritto al corrispettivo per lavori addizionali extra contratto realizzati in assenza di una preventiva autorizzazione rilasciata nelle forme di legge, perché effettuati su iniziativa dell'appaltatore o dietro incarico verbale di un funzionario o amministratore dell'Ente pubblico, ne condizionavano la genesi, vincolandola ad una valutazione di indispensabilità delle opere realizzate, le quali debbono essere riconosciute come tali sia in sede di collaudo che dall'amministrazione committente, fermo restando, in ogni caso, la tempestiva formulazione di una riserva contabile e la possibilità di trovare copertura finanziaria per i lavori addizionali nel quadro economico delle spese già approvate per il contratto di appalto originario (cfr. Cass. nn. 13432/2003; 29988/2020). Di talché, solo al ricorrere congiunto di tali condizioni era configurabile in capo all'appaltatore il diritto di ricevere un compenso per le opere extra capitolato non previamente autorizzate.
In applicazione di tali principi, il Tribunale opinava come, nella presente fattispecie, era
6 fatto pacifico tra le parti l'effettivo svolgimento, da parte della società attrice, di una serie di lavorazioni presso la piscina comprensoriale sita in risultati all'esito CP_1 dell'ATP richiesto dall'odierna attrice in forza del medesimo titolo azionato al presente giudizio, come pure la loro corretta esecuzione.
Con riferimento ai profili controversi - relativi alla committenza, alla collocazione temporale e alla riferibilità di dette lavorazioni ad una o più delle opere commissionate dall'Amministrazione comunale alla società attrice e all'ATI gerente la struttura, nonché, seppur parzialmente, la quantificazione degli interventi realizzati così come stimati in sede di ATP - il Tribunale riteneva che l'istruttoria svolta non avesse confortato gli assunti di parte attrice, così motivando:
“Come rilevato nell'elaborato peritale del nominato ctu, Ing. Persona_1
(Relazione Prima parte dep. In data 10.9.2020) vi è una parziale assonanza tra la maggior parte delle voci di lavorazione contenute nel computo metrico a consuntivo oggetto del presente giudizio e le opere già liquidate alla società attrice nelle more del contratto di appalto n. 5418 del 12 giugno 2009. Al contempo, l'assenza di riserve apposte dalla società attrice in sede di sottoscrizione del conseguente Certificato di regolare esecuzione attesta che, durante l'esecuzione dei lavori riferiti al contratto n.
5418, non sono stati realizzati interventi ulteriori rispetto alle voci di lavorazione di cui al progetto originario.
A tal riguardo, tuttavia, il medesimo ausiliario del giudice ha osserva che la sinteticità delle “descrizioni delle lavorazioni riportate sui computi metrici non permette una definizione certa delle opere compiute in epoca ante stesura del
Certificato di Regolare Esecuzione (20.3.2010), desumendo da ciò la preclusione in sede peritale della possibilità di delimitare entro confini precisi la (verosimile) duplicazione delle lavorazioni contabilizzate e liquidate nello Stato finale dei lavori riferito all'appalto n. 5418; né ha ritenuto possibile definire con certezza la realizzazione “di opere previste come miglioramento nel contratto di affidamento della gestione della piscina e di opere eseguite dalla PSC ma non richieste” (cfr. Relazione
Ing. prima parte, p. 17). Per_1
Invero, in merito alla definizione dei rapporti tra le lavorazioni realizzate dalla società attrice e le opere commissionate al soggetto gerente l'impianto comprensoriale
(cfr. determinazione UT/361 del 28.10.2009), il ctu ha rilevato che è emersa – oltre alla risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento imputato all' CP_15
(intervenuta con determina del 5.9.2012) – la parziale attuazione degli obblighi
7 contrattuali ad opera di quest'ultima, così come la possibilità di ricondurre, pur con considerevole approssimazione, talune delle lavorazioni risultanti dal computo presentato dalla P.S.C. a sostegno dell'odierna pretesa agli interventi previsti nel contratto di concessione in favore dell' Controparte_16
Nondimeno, ha ravvisato che la sinteticità delle descrizioni delle opere previste e degli interventi realizzati non consente di tracciare alcuna demarcazione tra le opere che avrebbero dovuto essere realizzate dall'uno o dall'altro soggetto, né di individuare, con sufficiente certezza, quali delle opere realizzate rispondano ai lavori prescritti in sede di concessione.
Del pari, “l'impossibilità di consultare gli elaborati grafici di progetto […] relativi all'appalto per le opere di completamento di cui al contratto n. 5418 del
12.06.2009, gli elaborati depositati per l'ottenimento del parere igienico sanitario, la Part documentazione integrativa richiesta dalla ed il verbale del sopralluogo eseguito dalla Commissione Locale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo svolto il 30.10.2009 non permette una analisi attendibile circa l'esistenza e l'eventuale definizione degli Part interventi eseguiti dalla P.S.C. […] in ottemperanza alle disposizioni per il rilascio dell'agibilità” (cfr. Relazione Ing. prima parte, p. 34), cui, invece, avrebbe Per_1 dovuto essere ancorata la valutazione in ordine all'indispensabilità delle opere che parte attrice asserisce esserle state commissionate verbalmente dall'Amministrazione comunale.
Né alcun elemento risolutivo e di ausilio, rispetto a quanto accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, è emerso dalle risultanze delle prove testimoniali assunte, idonee a sostenere unicamente la realizzazione di lavori ad opera della per il Pt_1 periodo successivo al marzo 2009 sino all'agosto 2010, in cui, tuttavia, si è dato seguito altresì all'appalto n. 5418 cui è seguito il Certificato di regolare esecuzione del marzo
2010.
Ciò posto, la domanda avanzata in via principale dalla società attrice avverso il deve essere rigettata, non avendo la parte attrice adempito all'onere CP_1 probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata, segnatamente alla realizzazione di lavori extra capitolato non riconducibili alle opere realizzate in esecuzione dell'appalto alla stessa conferito in data 12 giugno 2009 – e per cui alcun compenso ulteriore può esser preteso, avendo già l'attrice sottoscritto il certificato di regolare esecuzione dei lavori senza apporvi riserva alcuna (cfr. Cass. n. 13734/2003)
– o alle altre opere realizzate dall' gerente la struttura, nonché alla titolarità CP_15
8 passiva del rapporto creditorio dedotto in capo all'Amministrazione comunale, non CP_ essendovi elementi che consentano di ricollegare alla presenza dell'allora sindaco nel cantiere P.S.C., peraltro in costanza di elezioni comunali, l'asserito affidamento verbale di lavori addizionali extra contratto alla società attrice (cfr. le risposte sui capitoli di prova testimoniale nn. 5) e 6) articolati dalla P.S.C. e rese, all'udienza del
17 maggio 2018, dai sig.ri e all'udienza del 12 dicembre 2018, dal Tes_1 Tes_2 sig. e, all'udienza del 10 aprile 2019, dal sig. ). CP_17 CP_18
Peraltro, quand'anche fosse stata raggiunta la prova del conferimento irrituale della realizzazione di opere extra contratto da parte della P.A., la domanda attorea tesa ad ottenere dal il quantum richiesto a titolo di corrispettivo avrebbe CP_1 dovuto essere rigettata per l'omessa formalizzazione di detto conferimento con le modalità e nelle forme di legge prescritte.
I rilievi poc'anzi svolti in ordine alle risultanze probatorie sulla riferibilità delle opere realizzate dalla società attrice a un determinato rapporto contrattuale spiegano efficacia assorbente rispetto ad ogni altra valutazione in ordine alle ulteriori domande avanzate al presente giudizio e che, pertanto, debbono essere parimenti rigettate.
Difatti, la mancata prova della non riconducibilità delle opere cui accede il quantum richiesto non consente di ravvisare né gli estremi per il riconoscimento dell'indennità ex art. 936 c.c., la quale presuppone l'assenza di qualsivoglia vincolo contrattuale tra le parti cui ricondurre la realizzazione delle opere acquisite dal proprietario del fondo, né – per le medesime ragioni – i presupposti per l'accoglimento della domanda spiegata ex art. 2041 c.c. nei confronti del che, in ogni CP_1 caso, avrebbe dovuto essere rigettata distinguendosi l'azione di ingiustificato arricchimento contro la P.A. per connotati di residualità e sussidiarietà rispetto all'azione diretta nei confronti del funzionario o dell'amministratore che abbia irritualmente commissionato la realizzazione dei lavori (cfr. Cass. n. 19958/2020).
Nondimeno da rigettare, per analoghe motivazioni, è la domanda proposta contro
, sindaco del all'epoca dei fatti, che richiede anch'essa la CP_11 CP_1 possibilità di escludere la riconducibilità delle opere realizzate a un regolare incarico affidato dall'Ente pubblico.
In base a questi rilievi ha respinto la domanda.
Part Con atto di appello regolarmente notificato, la società ha interposto gravame formulando vari motivi.
9 Si sono costituiti , l e la CP_11 CP_1 Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
Nel corso del giudizio di appello, con ordinanza del 30.07.2023, il Collegio, rilevato che la notifica dell'atto di appello era stata effettuata, nei confronti della società CP_8
[...
cancellata dal registro delle imprese, presso i soci della stessa onerava la appellante di fornire documentazione idonea a verificare la compagine sociale al momento della cancellazione al fine di vagliare la regolare instaurazione del contraddittorio.
Alla successiva udienza del 30.11.2023, trattata in forma scritta, il Collegio, rilevato che l'appello era stato indirizzato nei confronti della società dichiarata Controparte_8 contumace nel primo grado di giudizio e cancellata dal Registro delle Imprese sempre nel corso del primo grado di giudizio e che, stante l'estinzione e il venir meno della capacità processuale della società cancellata, l'appello avrebbe dovuto essere indirizzato ab origine nei confronti dei soci, successori della società ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (v.
Cass. n. 5605/2021), rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo successivi rinvii, la causa è stata infine riservata in decisione all'udienza del
12.02.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 cpc
Preliminarmente, va ritenuto che, ad evasione degli ordini di integrazione del contraddittorio disposti dal precedente Collegio, il giudizio risulti esteso, giusta regolare notifica da parte dell'appellante, ai soci e quali successori ex CP_6 CP_5 CP_7 art. 110 cpc della società già cancellata dal registro delle imprese in data CP_8
26.04.2021, e dunque inesistente al momento della notifica dell'atto di appello.
Come correttamente rilevato dal precedente Collegio con la ordinanza del 30.11.2023,
l'odierno appello, notificato il 6.12.2021, è stato proposto dalla società CP_10 nei confronti della - peraltro contumace in primo grado - dopo che la stessa CP_8 società era già stata cancellata dal registro delle imprese, come risulta dalla visura della
CCIA prodotta dal difensore in data 26.04.2021.
Con l'adempimento, formalizzato dal difensore dell'appellante, con nota del 13.07.2023 può dirsi sanata la lacuna processuale, dovendosi conseguentemente dichiarare la contumacia dei predetti soci i quali, attinti de regolare notifica, hanno omesso di costituirsi.
Passando al merito, l'appello è infondato e, come tale, va rigettato.
Con il primo motivo, la parte sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte della società attrice perchè, a dire della parte, le testimonianze assunte in giudizio erano “univoche nel riferire quali
10 lavorazioni siano state effettuate in seguito all'inaugurazione dell'impianto, dando precise coordinate temporali”
Il motivo è infondato. CP_1 L'azione è insorta sulla premessa che la avesse eseguito “a far Parte_1 data dal 2008”, “un'ampia congerie di lavori edili presso la piscina del Comune di
, sia quale subappaltatrice della società che su incarico diretto del CP_1 CP_9
CP_1
Stando sempre alla prospettazione attorea, alcune di queste opere, indicate nell'allegato computo metrico richiamato nell'atto di citazione, erano state commissionate CP_ verbalmente dal Sindaco , trattandosi di lavori extra capitolato, dell' importo di €
199.027,41, di cui ha chiesto il pagamento in giudizio.
Come accertato all'esito dell'accertamento tecnico preventivo culminato nella relazione redatta dall'ing. ATP nel procedimento R.G. 10337/2012, i lavori Controparte_19 extracontratto di cui è causa si collocano a valle del contratto di appalto per la realizzazione delle “opere di completamento edile e strutturale” della piscina comunale, per le quali fu stipulato contratto di appalto del 12.06.2009 e di cui è stata attestata dal la regolare esecuzione come da certificato di “stato finale dei lavori redatto in CP_1 data 20 marzo 2010” dal quale risulta che l'importo totale netto dei lavori contrattuali era di Euro 95.500,00.
A seguito della chiusura dei lavori contrattuali, è stato accertato - sia nella relazione di
ATP che nella relazione di consulenza tecnica disposta in primo grado e affidata all' Ing
- che successivamente alla certificazione delle opere previste nel contratto di Per_2 appalto, la ditta appaltatrice aveva eseguito Controparte_20 numerosi altri lavori dei quali presentava un consuntivo in data 10 agosto 2010 recante la descrizione dei lavori, le loro dimensioni e quantità per un importo complessivo di
Euro 236.661,93.
All'esito dell'ATP - come da tabella allegata allo stesso elaborato (richiamato alle pagg.
8-10 della consulenza - risultava un credito per la ditta di Euro 199.027,41.
Chiamato a stabilire la coincidenza o meno delle opere integrative con quelle di cui all'originario contratto, il consulente Ing. nominato in primo grado non ha Per_1 saputo fornire una risposta certa, limitandosi ad ipotizzare (così recependo la valutazione dell'CTP del Comune di la “coincidenza tra la maggior parte delle CP_1 voci di lavorazione contenute nel computo metrico a consuntivo di cui al contenzioso e le voci di computo liquidate alla PSC nelle more del contratto n. 5418 del 12.6.2009.
11 Tale incertezza è stata assunta dal Tribunale a presidio del rigetto della domanda ( pag.
8 sentenza) oltre al dato, pure rilevato dal ctu (pag. 19 relazione), circa la mancata formulazione di riserve in sede di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori che attesterebbe, secondo la società, la mancata realizzazione di “interventi ulteriori” durante l'esecuzione dei lavori relativi al contratto.
Il primo tecnico aveva così concluso sul punto:
Le sintetiche descrizioni delle lavorazioni riportate sui computi metrici non permette una definizione certa delle opere compiute in epoca ante stesura del Certificato di
Regolare Esecuzione (20.3.2010), di opere previste come miglioramento nel contratto di affidamento della gestione della piscina e di opere eseguite dalla PSC ma non richieste.
I dati sintetizzati suffragano la conclusione del primo giudice che non è minata, sotto alcun profilo, dai motivi di appello.
L'intero impianto difensivo della parte, odierna appellante, è stato improntato ab initio da una complessiva genericità in punto di allegazione prontamente rilevata dagli avversari, circa il dettaglio delle singole lavorazioni extra capitolato su cui, in tesi, s si fondava il credito azionato, nonché ai loro tempi di esecuzione .
A fondamento della domanda, la parte ha posto, gli esiti dell'ATP a firma dell'Ing.
un computo metrico allegato alla domanda ( pag. 2 atto di citazione) e una CP_19 serie di prove testimoniali sulle seguenti circostanze:
1) DV “che nel periodo successivo 20 marzo 2009 sino all'agosto 2010 si trovava nel cantiere relativo alle opere di completamento edile e strutturali della piscina comprensoriale in località San Bernardo nel Comune di CP_1
2) DV che nel periodo di cui al capitolo 1), durante le lavorazioni ha più volte incontrato o visto l'allora Sindaco del Comune di all'interno Controparte_11 del cantiere;
3) DV che tutte le volte che è stato sul cantiere nel periodo individuato CP_11 al capitolo 1), egli lo ha ispezionato, ha visionato i lavori e li ha espressamente autorizzati;
4) DV che tutte le volte che è stato sul cantiere nel periodo individuato CP_11 al capitolo 1) e lo ha ispezionato, visionando i lavori, ha richiesto espressamente di interrompere i lavori perché non facenti parte dell'appalto;
5) DV che quando il sindaco era presente sul cantiere nel periodo di CP_11 cui al capitolo 1) dichiarava in sua presenza che i lavori in esecuzione non erano
12 sorretti da un contratto scritto ed in tali occasioni invitava la ditta esecutrice a proseguire le lavorazioni perché fossero finite prima delle Controparte_10 successive elezioni;
6) DV che l'allora Sindaco nel periodo di cui al capitolo 1) dichiarava CP_11 in sua presenza che si stavano eseguendo per il Comune delle Lavorazioni da parte della ditta P.S.C. S. coop. a r.l. che sarebbero state successivamente contrattualizzate e regolate dall'Ente Comunale medesimo”;
7) DV che l'allora Sindaco , nel periodo di cui al capitolo 1), durante le CP_11 visite in cantiere esortava Ad accellerare i tempi di Controparte_10 realizzazione perché erano prossime le elezioni ed era importante mostrare i risultati concreti all'elettorato in vista di una sua ricandidatura;
8) DV se sono stati eseguiti dei lavori dopo l'inaugurazione della struttura ed Parte alcuni di tali lavori erano tra quelli richiesti dalla per adeguamento della struttura alla normativa vigente”;
9) DV se la D.L. ha sollevato obiezioni sui lavori che si stavano eseguendo ed ha sospeso le lavorazioni perché esse non erano autorizzate;
10) DV che nel suddetto periodo di cui al capitolo 1) venivano svolte le lavorazioni che emergono dall'elenco che le viene mostrato, e che le stesse furono eseguite dalla ditta
(si mostra l'elenco di lavorazioni indicate alla pagina 10 della Controparte_10 relazione CTU ed individuate nel riepilogo medesimo)”.
Complessivamente, dunque, stando ai fatti allegati, la parte assume sul piano temporale che i lavori in questione siano stati svolti in epoca successiva al 22.03.2009, data del certificato di regolare esecuzione del primo contratto di appalto.
Sulla base di tale compendio istruttorio, il Tribunale ha ritenuto di disporre ulteriore consulenza tecnica affidata a nuovo professionista cui ha sottoposto il seguente questito:
“Esaminati gli atti di causa nonché le prove orali assunte, eseguito ogni altro accertamento ritenuto opportuno e necessario, tenuto conto delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo R.G. n. 10337/2012, riverificato nel contraddittorio di tutte le parti la quantificazione delle opere effettivamente realizzate da P.S.C. per come riscontrato nell'accertamento tecnico preventivo richiamato e provveduto al loro computo analitico e complessivo dica il ctu: a) se le opere di cui sopra, e il cui compenso è oggetto della pretesa creditoria di parte attrice, risultano o meno incluse in quelle eseguite al momento del collaudo effettuato di cui al Certificato di Regolare Esecuzione;
b) se tutte o parte di esse dovevano essere realizzate dal
13 soggetto gerente all'epoca la piscina comprensoriale provvedendo, in caso di risposta positiva, ad individuarle e a quantificarle;
c) individui altresì gli interventi realizzati per consentire l'adeguamento della struttura ai fini del rilascio del parere di Part competenza da parte della Commissione Spettacolo Locale (opere richieste dalla ) provvedendo a quantificarle specificando altresì se detti interventi risultano inclusi o meno nelle opere, così come riscontrato all'esito dell'atp, effettuate da parte attrice e oggetto della pretesa creditoria e dunque non inclusi nel collaudo effettuato;
d) determini, ove possibile, l'epoca di esecuzione dei vari interventi;
e) indichi altresì il valore dei materiali e della manodopera nonché il maggior valore conseguito dall'immobile in ragione delle opere eseguite successivamente al Certificato di
Regolare Esecuzione”.
Sulla questione temporale relativa all'epoca di realizzazione degli interventi di cui è processo, può dirsi fatto pacifico e non contestato che gli stessi siano eseguiti successivamente alla consegna delle opere relative al primo appalto, poiché, a riguardo, nessuna stringente obiezione hanno svolto, a riguardo, le controparti, fatto che dunque spiega, senza la necessità di ulteriori commenti, la mancata apposizione di riserve al momento del collaudo.
Circostanza peraltro confermata dal ctu (allo scrivente appare plausibile l'ipotesi che
l'esecuzione di alcune delle opere contabilizzate a consuntivo dalla Ditta P.S.C. attraverso il computo metrico presentato in data 10/08/2010 possano essere collocate in epoca ricompresa tra il giorno 20/03/2010 ed il giorno 10/08/2010).
Peraltro, spettava al committente eccepire e provare che i lavori di cui in questa sede si chiede il pagamento rientrassero nel primo contratto di appalto ovvero fossero stati già pagati. Viceversa, il si è limitato ad osservare genericamente, nella propria CP_1 comparsa di costituzione, che non vi fosse prova del tempo in cui le opere sono erano state eseguite e del soggetto esecutore di tali opere, facendo leva sulla conclusione del tecnico in sede di ATP senza prendere posizione
Conclusione diversa deve invece valere per la cruciale questione - pure emersdei vari a nel corso del giudizio e meglio approfondita ed evidenziata dal ctu - circa la commistione fra i lavori indicati nel computo metrico azionato in giudizio e il novero di altre lavorazioni eseguite, sempre presso l'impianto, nel corso del tempo, da parte di altri soggetti appaltatori.
Il consulente ha infatti fornito un riepilogo dei vari appalti aggiudicati nel tempo e relativi a lavori ubicati sul sito ospitante la piscina comunale in località San Bernardo a
14 CP_1
1) dal 20.12.2006 al 30.10.2008 Importo opere €. 513.996,49 Controparte_9
2) dal 20.03.2009 al 20.03.2010 P.S.C. Picc. €. 97.860,00 Controparte_21
3) dal 18.05.2009 al 22.10.2009 €. 225.600,00 Controparte_22
In tale contesto, si inserirebbero le opere contabilizzate dalla P.S.C. come da computo a consuntivo allegato al giudizio e contestate dal ovvero: CP_1
- dal 20.03.2010 al 10.08.2010 P.S.C. Picc. €. 236.661,93 Controparte_21
Sull'accavallarsi di tali lavorazioni, l'ausiliario nominato, ha rilevato la complessità della verifica dell'eventuale presenza di voci di computo contenute nel consuntivo
(Allegato E) della anche nelle contabilità dei tre appalti elencati e Controparte_10 descritti ai punti precedenti. Tale difficoltà - ha rilevato il consulente - è conseguenza della sinteticità utilizzata nella descrizione delle lavorazioni, che impedisce di “legare le macrovoci descritte al punto 3 con le macrolavorazioni effettuate dalla dalla CP_9
Cont
e dalla nei rispettivi appalti”, atteso che “la descrizione delle lavorazioni Pt_1 previste e realizzate dalla P.S.C. nell'appalto per il completamento della piscina comunale (Allegato C) sono stringatissime se non completamente assenti”.
Tali essendo le conclusioni tecniche del ctu, che non hanno trovato smentita in corrispondenti osservazioni tecniche di parte appellante, pare al Collegio di non poter accogliere la domanda attorea, che sconta, lo si ripete, una genericità deduttiva rimasta irrisolta all'esito del pur duplice supplemento istruttorio (ATP e CTU).
Né tale esito incerto delle verifiche tecniche può dirsi superato dall'esito della prova testimoniale - pure invocato in appello - che avrebbe, in tesi, fornito riscontri in ordine a “quali lavorazioni siano state effettuate in seguito alla inaugurazione dell'impianto, dando in taluni casi delle precise coordinate temporali” (pag. 9 atto di appello).
Infatti, sul capitolo 10), decisivo per l'accertamento della circostanza e sopra riportato nel suo contenuto, l'esito della prova ha fornito un esito ancipite, inidoneo a superare le stringenti motivazioni dell'elaborato.
Al rigetto del primo motivo segue l'assorbimento della seconda censura, non essendo stato accertato l'an della pretesa azionata il che preclude l'accertamento della domanda di arricchimento.
Al rigetto dell'appello per i motivi sintetizzati segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle parti appellate costituite, tenuto conto del valore della causa.
Nulla per le spese rispetto alla posizione dei contumaci.
15 Va dichiarata, a carico della parte soccombente, la ricorrenza delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 567/21, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna la società appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate costituite, delle spese del grado che liquida, per ciascuna parte appellata costituita e ) alla CP_1 CP_11 CP_23 Controparte_24 rifusione delle spese del grado che liquida, per ciascuna parte, in € 10.000 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- nulla per le spese del grado con tutte le altre parti;
- dichiara, a carico della parte soccombente, la ricorrenza delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente
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