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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 809/2023 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to DI GENIO ANTONIO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to MONTELLA ANTONIETTA, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 8.6.2023 parte ricorrente ha richiesto: ”accogliere il presente ricorso e per
CP_ l'effetto, condannare, l' resistente al pagamento dell'indennità di accompagnamento a far data da settembre 2021 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
”.
Costituitasi l' ha richiesto la cessazione della materia del contendere, attesa l'avvenuta CP_1
liquidazione di quanto richiesto dalla ricorrente;
a sostegno della propria richiesta l'ente resistente ha depositato prova dell'avvenuta liquidazione avvenuta nel termine di centoventi giorni previsto dalla legge.
pagina 1 di 2 Pertanto, attesa la documentazione depositata dall' , nessuna delle parti ha interesse al CP_1
conseguimento del provvedimento giurisdizionale;
conseguentemente va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite vengono compensate sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite;
si comunichi
Vallo della Lucania, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 809/2023 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to DI GENIO ANTONIO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to MONTELLA ANTONIETTA, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 8.6.2023 parte ricorrente ha richiesto: ”accogliere il presente ricorso e per
CP_ l'effetto, condannare, l' resistente al pagamento dell'indennità di accompagnamento a far data da settembre 2021 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
”.
Costituitasi l' ha richiesto la cessazione della materia del contendere, attesa l'avvenuta CP_1
liquidazione di quanto richiesto dalla ricorrente;
a sostegno della propria richiesta l'ente resistente ha depositato prova dell'avvenuta liquidazione avvenuta nel termine di centoventi giorni previsto dalla legge.
pagina 1 di 2 Pertanto, attesa la documentazione depositata dall' , nessuna delle parti ha interesse al CP_1
conseguimento del provvedimento giurisdizionale;
conseguentemente va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite vengono compensate sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite;
si comunichi
Vallo della Lucania, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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