Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4524 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Gubbio (PG), Via Massarelli n.11, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Pannacci giusta procura speciale posta a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Gubbio, Via B. Croce n.15., p.e.c.: Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] l'[...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via Massarelli n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Burocchi, ed elettivamente domiciliato in via Biscaccianti n. 1, Gubbio, presso il suo Studio, come da procura speciale rilasciata su foglio separato, in calce alla “istanza per la trasformazione del giudizio di separazione giudiziale in separazione consensuale dei coniugi”, pec: Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: nelle note depositate per l'udienza dell'8.4.2025 le parti si riportavano integralmente alla “Istanza per la trasformazione del giudizio di separazione giudiziale in pagina 1 di 7
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 continueranno ad esercitare sulla medesima la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse riguardo alla sua salute, educazione ed istruzione, nonché tenendo conto delle sue inclinazioni naturali;
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia;
4. La minore sarà collocata presso la madre che continuerà a vivere nella casa familiare - che gode in comodato concesso dalla di lei madre SI.ra - e che viene assegnata alla Parte_2 moglie e con l'attribuzione alla medesima in proprietà di tutti gli arredi ivi presenti;
5. Si dà atto che il SI. è già uscito dalla casa familiare ed abita in altra idonea CP_1 dimora collocata a poca distanza dalla figlia, sempre nel Comune di Gubbio –PG-, Fraz. San
Secondo, Voc. Serragrande.
6. Il padre, SI. avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogni volta Controparte_1 che vorrà e senza particolari formalità, previo accordo – anche telefonico - con la madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore e della coniuge;
in caso di disaccordo, viene stabilito come contenuto minimo dell'affidamento congiunto quanto segue:
7. Il padre vedrà e terrà presso di sé la figlia almeno un giorno a settimana, che si indica nel mercoledì dalle ore 9:00 (ovvero dalla ripresa dalla scuola) alle ore 21.30, salvo diverso giorno che sarà preventivamente concordato tra le parti;
8. La figlia trascorrerà il 24 dicembre con l'uno o l'altro genitore, 25 dicembre con l'uno o l'altro genitore, 26 dicembre con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, il 31 dicembre con l'uno o l'altro genitore 1 gennaio con l'uno o l'altro genitore 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
parimenti il Venerdì con l'uno o l'altro genitore, il Sabato Santo con l'uno o l'altro genitore l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
e così, anche tutte le altre festività verranno trascorse dalla figlia con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni;
9. Nel periodo estivo, i genitori potranno tenere con sé la figlia per dieci giorni anche consecutivi, previo accordo da raggiungere entro il 31 maggio di ogni anno e compatibilmente con le esigenze della minore;
pagina 2 di 7 10. È facoltà dei genitori trascorrere giorni di vacanza con la figlia anche in luoghi diversi dalle rispettive residenze;
in tal caso, è fatto obbligo di comunicare tempestivamente all'altro coniuge il luogo di destinazione, la durata dell'assenza ed i recapiti presso i quali poter contattare la minore;
11. Alla festa di compleanno della figlia potranno essere presenti entrambi i genitori;
12. I coniugi si impegnano a garantire, nell'interesse primario della figlia e sempre nel rispetto della volontà della medesima, una continuità affettiva e relazionale con tutte le figure di riferimento familiari ed amicali, consentendone la libera frequentazione. Eventuali compagni dei genitori dovranno essere introdotti nella vita della minore in modo graduale.
13. Il SI. a titolo di concorso al mantenimento della minore , corrisponderà CP_1 Per_1 alla SI.ra , a far data dal deposito del presente accordo, entro il giorno 20 di ogni Parte_1 mese, la somma di € 500,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tali somme saranno versate dal padre sul seguente IBAN poste pay evolution:
[...] di cui è titolare esclusiva la madre;
14. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia, a far data dal deposito del presente accordo, sono ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Tali somme saranno rimborsate al coniuge che le ha sostenute previa esibizione di idoneo documento fiscale o di altro giustificativo (ad es. ricevute, tickets sanitari ecc.). Le parti concordano che – per avere diritto al rimborso - le spese straordinarie di importo superiore ad € 300,00= dovranno essere concordate preventivamente, salvo urgenza motivata ed improrogabile di carattere sanitario.
La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie verrà effettuata in base al vigente
Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Perugia e dall'Ordine degli Avvocati in data 1/06/16;
15. I ricorrenti concordano e dispongono che l'assegno unico universale sia destinato al 100% in favore della madre collocataria;
il padre compirà tutti gli adempimenti burocratici per consentire l'attuazione di tale previsione entro il termine di 10 giorni dal deposito del presente accordo;
16. Il SI. verserà inoltre a titolo di mantenimento in favore della moglie, a far CP_1 data dal deposito del presente accordo, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite versamento presso il seguente IBAN poste pay evolution: [...];
17. Il SI. i obbliga a saldare entro il 31/05/2025 le seguenti cartelle di pagamento CP_1 emesse dell'AeR nei confronti della SI.ra : n.08020230007134069000, Parte_1
pagina 3 di 7 n.08020240001026881000, n.68023999000002971000, n.08020190017939533000,
n.08020200009844569000, n.08020200012012378000, n.08020220002932817000,
n.08020220013040806000, n.08020220020001953000 n. 08020230018614519000, n.
68024999000005441000, n. 08020240015526288000.
18. Entro 30 giorni dall'invio delle quietanze di pagamento delle cartelle di cui al punto precedente, la SI.ra si obbliga a trasferire la proprietà causa familiae in favore Parte_1 del marito (e con costi a carico di quest'ultimo), dei seguenti mezzi: Lmt Controparte_2 targato DA 89498 e WVB6 1-1 targato CJ21715; CP_3
19. Ed inoltre, sempre entro 30 giorni dall'invio delle quietanze di pagamento delle cartelle di cui al punto 17), la SI.ra si obbliga a riconsegnare al marito l'autovettura aziendale Parte_1 mod. MINI Countryman, trg. FY443WZ, che viene ad oggi goduta dalla moglie a titolo di comodato gratuito;
20. I coniugi, che versano nel regime patrimoniale della separazione dei beni, sono proprietari di distinti beni immobili (all. n. 1) che rimarranno nelle loro distinte proprietà e rispetto ai quali le parti non avanzano alcuna pretesa l'uno verso l'altra;
21. I coniugi sono inoltre titolari di distinti conti correnti bancari/postali che rimarranno nelle rispettive esclusive disponibilità;
22. La carta prepagata INTESA SANPAOLO n. 5205.1489.0002.5980 intestata al SI.
utilizzata dalla moglie, sarà da quest'ultima restituita al marito a decorrere dal CP_1 deposito della presente istanza;
23. Il SI. è socio e amministratore unico delle società e MEU CP_1 Controparte_4
GROUP S.P.L. e percepisce un reddito mensile di circa euro 2.000,00 (all. n. 2);
24. Le parti, salvo quanto previsto agli articoli precedenti, si danno atto di aver regolato tutti i loro reciproci rapporti patrimoniali e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altro; i coniugi reciprocamente manlevano l'altro coniuge da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi concernente esposizioni, debiti, finanziamenti o altro, contratti singolarmente da ciascuno di essi. Pertanto, ove dovessero essere effettuate delle richieste di pagamento anche per debiti pregressi, imputabili singolarmente a ciascuno di essi, ma giuridicamente estendibili anche all'altro, il coniuge debitore solleverà integralmente l'altro da qualsivoglia richiesta. Il sig. in ogni caso provvederà al pagamento di ogni tipo di sanzione/multa relativi ai CP_1 motocicli Triumph Motorcycles Lmt targato DA 89498 e WVB6 1-1 targato CP_3
CJ21715, poiché detenuti ed utilizzati esclusivamente dal CP_1
pagina 4 di 7 25. i SIg.ri / convengono che le spese della presente procedura CP_1 Parte_1 sono rispettivamente a carico di ciascuna delle parti;
26. Le parti si autorizzano reciprocamente all'espatrio;
27. Le condizioni di cui al presente ricorso per la separazione consensuale dei coniugi avranno validità ed efficacia dalla data del deposito”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha apposto il Visto al decreto di fissazione dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 18.11.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, esponendo: di avere con lui contratto matrimonio il 7.4.2013 e che dall'unione è nata, il 24.2.2014, la figlia di avere scoperto nel Per_1 marzo 2024 la relazione extraconiugale del marito, che dal 28 marzo 2024 aveva abbandonato la casa coniugale per andare presto a convivere con l'amante.
La ricorrente ha riferito di avere già in passato scoperto altri tradimenti da parte del marito, avvenuti nel 2013, durante la gravidanza, e poi nel 2022, di avere entrambe le volte deciso di perdonare il coniuge, che aveva promesso di essere più presente con la moglie e con la figlia, ma di avere mal riposto la fiducia, tanto che il tradimento scoperto da ultimo – ostentato dal marito alla moglie, ai familiari e all'esterno – le aveva provocato un turbamento tale da rendere necessaria la domanda di separazione. Dopo aver abbandonato la casa coniugale il resistente aveva visto la figlia solo sporadicamente, per poche ore la settimana, e non si era più curato dei bisogni economici della famiglia.
La ricorrente ha aggiunto di svolgere attività lavorativa come addetta alla portineria alle dipendenze di Meu Group srls, presso l'hotel di Porta Marmorea, con uno stipendio mensile lordo di euro 1.378,55, mentre il marito è socio unico e legale rappresentante delle società Valemi srls e
Meu Group srls, nonché proprietario di numerosi immobili, e durante il matrimonio aveva messo a disposizione della moglie una carta di credito per tutte le spese quotidiane, per l'importo complessivo di euro 5.000,00 mensili.
La ricorrente ha concluso chiedendo addebitarsi la separazione al marito, alle condizioni accessorie indicate in ricorso.
Con decreto del 16.12.24 veniva fissata udienza di comparizione per la data dell'8.4.2025.
Il sig. si è costituito in giudizio depositando in data 3.3.25 “istanza per la Controparte_5 trasformazione del giudizio di separazione giudiziale in separazione consensuale dei coniugi”,
pagina 5 di 7 sottoscritta anche dalla ricorrente e contenente l'accordo sulle condizioni della separazione raggiunto tra i coniugi;
le parti hanno avanzato conteneva contestuale istanza di sostituzione della prima udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza dell'8.4.2025, sostituita come da richiesta dal deposito di note scritte, adottati i provvedimenti provvisori in conformità alle condizioni di cui all'accordo, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi di gravità tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, considerando che la previsione di affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, la collocazione Per_1 prevalente presso la madre e la previsione della possibilità di ampie e libere frequentazioni con il padre, danno luogo ad un assetto che appare conforme al prevalente interesse della minore di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, potendo contare sulla loro costante presenza e vicinanza.
Congruo appare, infine, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come riferite,
l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del come anche la ripartizione CP_1 tra i genitori dell'onere di provvedere al pagamento delle spese straordinarie.
In considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19/10/1979, e , nato a [...] l'[...], autorizzandoli per l'effetto a Controparte_1 vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
pagina 6 di 7 4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
pagina 7 di 7