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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 1165/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 12/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
, CALTANISSETTA (CL), 29/04/1969 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. COLOMBO GIUSEPPE, giusta procura in atti ed elettivamente Studio del difensore sito in Caltanissetta alla Via Istria, n. 4
Email_1
ricorrente contro
. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
), a in atti ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso l'i ronica certificata del difensore comunicato all'Ordine Professionale di appartenenza resistente
CONCLUSIONI per parte ricorrente: «1) accertare e ritenere il diritto del lavoratore ad Parte_1 aver corrisposti € 36.000,00 oltre interessi e rivalutazione, per mensilità non corrisposte per tfr non percepito, indennità per omesso preavviso del licenziamento, e per l'effetto Voglia 2) condannare la a corrispondere al ricorrente € Controparte_2
36.000,00 oltre interessi e rivalutazione, per mensilità non corrisposte, per tfr non percepito, indennità per omesso preavviso del licenziamento, o quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di giudizio anche a mezzo della espletanda CTU. Vinte le spese e i compensi di difesa da distrarre in favore dell'erario essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, giusta istanza di liquidazione dei compensi della parte ammessa al gratuito patrocinio con allegati, depositata agli atti del procedimento»; per parte resistente: «Voglia il Giudice istruttore adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare le domande avanzate con l'avversato ricorso, in quanto infondate in fatto e diritto, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio».
1 Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 30.08.2022, il ricorrente ha agito per Parte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto quanto segue: che è stato assunto dalla Società convenuta in data 28.03.2019 con la qualifica di autista privato livello B, CCNL Cooperative Socio Assistenziali Sanitarie, in regime di part-time, per 2 ore al giorno da effettuare in modo flessibile dal lunedì al venerdì dalle
7,30 alle 20,00, in base alle esigenze della Cooperativa o degli alunni disabili da trasportare;
che l'orario di lavoro avrebbe potuto subire variazione in aumento in considerazione delle esigenze produttive legate all'organizzazione della Cooperativa e in relazione ai servizi dalla stessa svolti nell'interesse del Comune di Caltanissetta;
che ha prestato l'attività lavorativa fino al 14.06.2019 e poi, a partire dal 15.06.2019, è rimasto inattivo fino al licenziamento avvenuto in data 14.08.2021;
che tale inattività è stata giustificata “con la pretestuosa motivazione, mai formalizzata,
che a causa della pandemia dovuta a Covid 19 e [a]i periodi di lockdown non era richiesto il servizio di trasporto delle persone disabili e pertanto il servizio […] era da ritenersi superfluo”; che, nonostante si sia sempre dichiarato disponibile ad essere reimpiegato nello svolgimento di altre mansioni inerenti alla qualifica posseduta, tra il 15.06.2019 e il
14.08.2021 non ha percepito nessuna retribuzione;
che per tale motivo ha attivato l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, servizio XVII, della
Provincia di Caltanissetta da cui è derivato il verbale prot. n. 10561 del 22.10.2021.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, avvenuta in data 01.02.2024, questo
Giudice, preso atto della regolarità della notificazione del ricorso, ha dichiarato contumace parte convenuta e non ha ammesso i mezzi di prova articolati non essendo pertinenti ai fini del decidere.
Per questi motivi
, è stato disposto rinvio all'udienza al 24.09.2024 da trattare le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. con la richiesta di chiarimenti in merito all'offerta reale della prestazione lavorativa.
Tali chiarimenti sono stati forniti dal ricorrente con memoria del 10.07.2024.
In data 23.07.2024 si è costituita la Società convenuta, la quale ha insistito per l'infondatezza delle domande avanzate da controparte e ha precisato:
2 che le ore di servizio prestate dal lavoratore sono state in un primo momento ridotte e poi cessate definitivamente in ragione della fine dell'anno scolastico e del venir meno dell'esigenza di trasporto degli utenti;
che la prestazione lavorativa è stata sospesa anche con la ripresa dell'anno scolastico perché la Cooperativa non è risultata essere più l'affidataria del servizio e non è stato possibile assegnare il lavoratore ad altre mansioni in mancanza di idonea qualifica;
che, dunque, in data 14.08.2021 è stato intimato il licenziamento.
A tal proposito, ha evidenziato, altresì, che nel contratto si è previsto espressamente che “… trattandosi di servizio di trasporto alunni disabili legato al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e al servizio di igienico personale, mediante
l'erogazione di vaucher alle famiglie, qualora, per qualsiasi motivo dovessero diminuire
o aumentare gli utenti, allo stesso modo l'orario di lavoro sarà proporzionalmente adeguato in diminuzione o in aumento … “.
Alla luce di quanto dedotto, inoltre, la società convenuta ha rilevato che l'assenza della prestazione lavorativa dovrebbe comportare la mancata corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro venendo meno la corrispettività e che solo la messa in mora dello stesso avrebbe potuto far sorgere detta obbligazione.
In ogni caso, ha affermato che “la richiesta del lavoratore risulta infondata anche nel quantum richiesto, atteso che la somma di Euro 36.000,00 per il periodo di sospensione di 26 mesi non è in alcun modo giustificata, percependo, il signor , una Pt_1
retribuzione notevolmente inferiore pari a circa 400/500 Euro mensili, stabilendo, il contratto, come rilevato, un orario di lavoro di circa 10 ore settimanali e cioè di due ore giornaliere”.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 24.09.2024, ha fissato per la decisione l'udienza cartolare del 12.06.2025, assegnando termini fino a tale data per le sole istanze e conclusioni.
Le parti hanno depositato note insistendo in atti.
La Società convenuta, tuttavia, ha in tale sede precisato che “il ricorrente non ha mai, in ogni caso, intimato la Cooperativa di voler riprendere la prestazione lavorativa […]” e che “Tutta la documentazione inerente […] [al] lavoratore , pur nella Parte_1
disponibilità del ricorrente e già oggetto di produzione nel procedimento incoato innanzi al Servizio XVIII – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta (R.I. n. 20/0087, n.
3 prot. 9289 del 22.09.2021, riscontrata con puntuale e tempestiva comunicazione del
02.10.2021 dalla , non è stata oggetto di Parte_2
produzione in giudizio. Scelta arbitraria da addebitare unicamente ed esclusivamente a volontà del ricorrente […]”.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
1. Sulle mensilità non corrisposte
Il ricorrente, come già visto, lamenta di non avere percepito la retribuzione mensile per il periodo in cui è rimasto inattivo fino alla data del licenziamento, ossia dal 15.06.2019 al 14.08.2021.
Tali somme, in base all'art. 2099 c.c. e all'art. 84 CCNL Cooperative Socio Assistenziali
Sanitarie, possono essere erogate soltanto in presenza di una controprestazione. Il contratto di lavoro, infatti, ha natura corrispettiva per cui, in difetto di deroga, vige il principio generale della posticipazione della retribuzione o della post numerazione, secondo cui il pagamento della retribuzione si riferisce al precedente periodo di prestazione lavorativa. Tuttavia, in caso di rifiuto ingiustificato della prestazione da parte del datore di lavoro, il lavoratore potrà metterlo in mora e ottenere il pagamento delle somme dovute.
Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti […]; posto che, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro
[…], il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva” (Così Cass., Sez. lav., ord. 9 agosto 2021, n. 217). Nei medesimi termini, ex pluribus, si sono pronunciate anche Cass, Sez. lav., sent. 23 luglio 2008, n. 20316. Nella giurisprudenza di merito si segnala, da ultimo, Corte App. Milano, Sez. lav., sent. 13 aprile 2023, n. 452.
Nel caso di specie il ricorrente non ha fatto alcuna offerta formale della prestazione lavorativa idonea a mettere in mora il datore di lavoro.
4 Come detto, il ricorrente ha affermato che detta offerta è possibile comprovarla dal verbale di conciliazione del 02.07.2021 redatto innanzi all'Ispettorato Territoriale del
Lavoro, servizio XVIII, di Caltanissetta in seguito alle richieste da egli avanzate con prot.
n. 1791 del 11.02.2020.
In verità, dal sopracitato verbale si ricava soltanto che è stata fatta una proposta economica transattiva, che la cooperativa non ha espletato servizi utili per impiegare il lavoratore in attività lavorative coerenti al suo profilo di inquadramento e, soprattutto, che l'odierno ricorrente ha dato avvio al tentativo di conciliazione rivendicando quanto segue: “le retribuzioni dal mese di luglio 2019 al mese di febbraio 2020, le differenze retributive per le ore lavorative effettivamente svolte, la mancata consegna delle relative buste paga e tutte le indennità di fine rapporto per le ore effettivamente lavorate”.
Nulla, quindi, si evince in merito alla presenza di un'offerta formale della prestazione lavorativa. Di conseguenza, quanto riportato in detto verbale, non è idoneo a mettere in mora il datore di lavoro del Sig. . Pt_1
Nessun'altra prova, inoltre, è stata al riguardo prodotta da parte ricorrente.
Alla luce di quanto detto, il ricorso va rigettato per quanto concerne le mensilità che riguardano il periodo dal 15.06.2019 al 14.08.2021.
2. Sul pagamento del TFR e sull'indennità per mancato preavviso del licenziamento
Quanto alle competenze legate alla cessazione del rapporto di lavoro per TFR e indennità di mancato preavviso si osserva quanto segue.
Le parti hanno ritenuto di non produrre il provvedimento di licenziamento che, ai sensi dell'art. 33 del CCNL, richiede la forma scritta. La resistente non ha replicato in merito alla mancata concessione del termine di preavviso, né ha affermato di aver corrisposto il TFR per il periodo di lavoro lavorato dal 15.06.2019 al 14.08.2021. Dal processo verbale di conciliazione del 21.7.2021, tra l'altro, si appura che la società ha offerto la somma di € 1976,05.
Deve concludersi come al ricorrente spetti il TFR per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 15.06.2019 al 14.08.2021, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Il contratto di impiego a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 33 del CCNL, non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in 15
5 giorni di calendario per le mansioni del livello B1 per contratti di durata inferiore ai 3 anni.
Per tali ragioni ha il diritto a percepire il TFR per il periodo lavorato Parte_1
dal 15.06.2019 al 14.08.2021 e l'indennità di mancato preavviso nella misura di 15 giorni. La possibilità di determinare le suddette voci retributive sulla base delle retribuzioni erogate ed il CCNL rende superflua la CTU richiesta.
Le spese di giudizio sono compensate attesa la condotta processuale del ricorrente che ha rifiutato una proposta transattiva congrua ed atteso il rigetto delle domande non coperte dalla offerta transattiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di Parte_1
a percepire il TFR per il periodo lavorato dal 15.06.2019 al 14.08.2021 e l'indennità di mancato preavviso nella misura di 15 giorni, rigetta le domande per la restante parte;
- compensa le spese di lite.
Caltanissetta, 29 luglio 2025
Il Giudice Angela Latorre
Si da atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Vincenzo Telaro.
6
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 12/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
, CALTANISSETTA (CL), 29/04/1969 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. COLOMBO GIUSEPPE, giusta procura in atti ed elettivamente Studio del difensore sito in Caltanissetta alla Via Istria, n. 4
Email_1
ricorrente contro
. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
), a in atti ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso l'i ronica certificata del difensore comunicato all'Ordine Professionale di appartenenza resistente
CONCLUSIONI per parte ricorrente: «1) accertare e ritenere il diritto del lavoratore ad Parte_1 aver corrisposti € 36.000,00 oltre interessi e rivalutazione, per mensilità non corrisposte per tfr non percepito, indennità per omesso preavviso del licenziamento, e per l'effetto Voglia 2) condannare la a corrispondere al ricorrente € Controparte_2
36.000,00 oltre interessi e rivalutazione, per mensilità non corrisposte, per tfr non percepito, indennità per omesso preavviso del licenziamento, o quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di giudizio anche a mezzo della espletanda CTU. Vinte le spese e i compensi di difesa da distrarre in favore dell'erario essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, giusta istanza di liquidazione dei compensi della parte ammessa al gratuito patrocinio con allegati, depositata agli atti del procedimento»; per parte resistente: «Voglia il Giudice istruttore adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare le domande avanzate con l'avversato ricorso, in quanto infondate in fatto e diritto, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio».
1 Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 30.08.2022, il ricorrente ha agito per Parte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto quanto segue: che è stato assunto dalla Società convenuta in data 28.03.2019 con la qualifica di autista privato livello B, CCNL Cooperative Socio Assistenziali Sanitarie, in regime di part-time, per 2 ore al giorno da effettuare in modo flessibile dal lunedì al venerdì dalle
7,30 alle 20,00, in base alle esigenze della Cooperativa o degli alunni disabili da trasportare;
che l'orario di lavoro avrebbe potuto subire variazione in aumento in considerazione delle esigenze produttive legate all'organizzazione della Cooperativa e in relazione ai servizi dalla stessa svolti nell'interesse del Comune di Caltanissetta;
che ha prestato l'attività lavorativa fino al 14.06.2019 e poi, a partire dal 15.06.2019, è rimasto inattivo fino al licenziamento avvenuto in data 14.08.2021;
che tale inattività è stata giustificata “con la pretestuosa motivazione, mai formalizzata,
che a causa della pandemia dovuta a Covid 19 e [a]i periodi di lockdown non era richiesto il servizio di trasporto delle persone disabili e pertanto il servizio […] era da ritenersi superfluo”; che, nonostante si sia sempre dichiarato disponibile ad essere reimpiegato nello svolgimento di altre mansioni inerenti alla qualifica posseduta, tra il 15.06.2019 e il
14.08.2021 non ha percepito nessuna retribuzione;
che per tale motivo ha attivato l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, servizio XVII, della
Provincia di Caltanissetta da cui è derivato il verbale prot. n. 10561 del 22.10.2021.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, avvenuta in data 01.02.2024, questo
Giudice, preso atto della regolarità della notificazione del ricorso, ha dichiarato contumace parte convenuta e non ha ammesso i mezzi di prova articolati non essendo pertinenti ai fini del decidere.
Per questi motivi
, è stato disposto rinvio all'udienza al 24.09.2024 da trattare le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. con la richiesta di chiarimenti in merito all'offerta reale della prestazione lavorativa.
Tali chiarimenti sono stati forniti dal ricorrente con memoria del 10.07.2024.
In data 23.07.2024 si è costituita la Società convenuta, la quale ha insistito per l'infondatezza delle domande avanzate da controparte e ha precisato:
2 che le ore di servizio prestate dal lavoratore sono state in un primo momento ridotte e poi cessate definitivamente in ragione della fine dell'anno scolastico e del venir meno dell'esigenza di trasporto degli utenti;
che la prestazione lavorativa è stata sospesa anche con la ripresa dell'anno scolastico perché la Cooperativa non è risultata essere più l'affidataria del servizio e non è stato possibile assegnare il lavoratore ad altre mansioni in mancanza di idonea qualifica;
che, dunque, in data 14.08.2021 è stato intimato il licenziamento.
A tal proposito, ha evidenziato, altresì, che nel contratto si è previsto espressamente che “… trattandosi di servizio di trasporto alunni disabili legato al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e al servizio di igienico personale, mediante
l'erogazione di vaucher alle famiglie, qualora, per qualsiasi motivo dovessero diminuire
o aumentare gli utenti, allo stesso modo l'orario di lavoro sarà proporzionalmente adeguato in diminuzione o in aumento … “.
Alla luce di quanto dedotto, inoltre, la società convenuta ha rilevato che l'assenza della prestazione lavorativa dovrebbe comportare la mancata corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro venendo meno la corrispettività e che solo la messa in mora dello stesso avrebbe potuto far sorgere detta obbligazione.
In ogni caso, ha affermato che “la richiesta del lavoratore risulta infondata anche nel quantum richiesto, atteso che la somma di Euro 36.000,00 per il periodo di sospensione di 26 mesi non è in alcun modo giustificata, percependo, il signor , una Pt_1
retribuzione notevolmente inferiore pari a circa 400/500 Euro mensili, stabilendo, il contratto, come rilevato, un orario di lavoro di circa 10 ore settimanali e cioè di due ore giornaliere”.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 24.09.2024, ha fissato per la decisione l'udienza cartolare del 12.06.2025, assegnando termini fino a tale data per le sole istanze e conclusioni.
Le parti hanno depositato note insistendo in atti.
La Società convenuta, tuttavia, ha in tale sede precisato che “il ricorrente non ha mai, in ogni caso, intimato la Cooperativa di voler riprendere la prestazione lavorativa […]” e che “Tutta la documentazione inerente […] [al] lavoratore , pur nella Parte_1
disponibilità del ricorrente e già oggetto di produzione nel procedimento incoato innanzi al Servizio XVIII – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta (R.I. n. 20/0087, n.
3 prot. 9289 del 22.09.2021, riscontrata con puntuale e tempestiva comunicazione del
02.10.2021 dalla , non è stata oggetto di Parte_2
produzione in giudizio. Scelta arbitraria da addebitare unicamente ed esclusivamente a volontà del ricorrente […]”.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
1. Sulle mensilità non corrisposte
Il ricorrente, come già visto, lamenta di non avere percepito la retribuzione mensile per il periodo in cui è rimasto inattivo fino alla data del licenziamento, ossia dal 15.06.2019 al 14.08.2021.
Tali somme, in base all'art. 2099 c.c. e all'art. 84 CCNL Cooperative Socio Assistenziali
Sanitarie, possono essere erogate soltanto in presenza di una controprestazione. Il contratto di lavoro, infatti, ha natura corrispettiva per cui, in difetto di deroga, vige il principio generale della posticipazione della retribuzione o della post numerazione, secondo cui il pagamento della retribuzione si riferisce al precedente periodo di prestazione lavorativa. Tuttavia, in caso di rifiuto ingiustificato della prestazione da parte del datore di lavoro, il lavoratore potrà metterlo in mora e ottenere il pagamento delle somme dovute.
Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti […]; posto che, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro
[…], il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva” (Così Cass., Sez. lav., ord. 9 agosto 2021, n. 217). Nei medesimi termini, ex pluribus, si sono pronunciate anche Cass, Sez. lav., sent. 23 luglio 2008, n. 20316. Nella giurisprudenza di merito si segnala, da ultimo, Corte App. Milano, Sez. lav., sent. 13 aprile 2023, n. 452.
Nel caso di specie il ricorrente non ha fatto alcuna offerta formale della prestazione lavorativa idonea a mettere in mora il datore di lavoro.
4 Come detto, il ricorrente ha affermato che detta offerta è possibile comprovarla dal verbale di conciliazione del 02.07.2021 redatto innanzi all'Ispettorato Territoriale del
Lavoro, servizio XVIII, di Caltanissetta in seguito alle richieste da egli avanzate con prot.
n. 1791 del 11.02.2020.
In verità, dal sopracitato verbale si ricava soltanto che è stata fatta una proposta economica transattiva, che la cooperativa non ha espletato servizi utili per impiegare il lavoratore in attività lavorative coerenti al suo profilo di inquadramento e, soprattutto, che l'odierno ricorrente ha dato avvio al tentativo di conciliazione rivendicando quanto segue: “le retribuzioni dal mese di luglio 2019 al mese di febbraio 2020, le differenze retributive per le ore lavorative effettivamente svolte, la mancata consegna delle relative buste paga e tutte le indennità di fine rapporto per le ore effettivamente lavorate”.
Nulla, quindi, si evince in merito alla presenza di un'offerta formale della prestazione lavorativa. Di conseguenza, quanto riportato in detto verbale, non è idoneo a mettere in mora il datore di lavoro del Sig. . Pt_1
Nessun'altra prova, inoltre, è stata al riguardo prodotta da parte ricorrente.
Alla luce di quanto detto, il ricorso va rigettato per quanto concerne le mensilità che riguardano il periodo dal 15.06.2019 al 14.08.2021.
2. Sul pagamento del TFR e sull'indennità per mancato preavviso del licenziamento
Quanto alle competenze legate alla cessazione del rapporto di lavoro per TFR e indennità di mancato preavviso si osserva quanto segue.
Le parti hanno ritenuto di non produrre il provvedimento di licenziamento che, ai sensi dell'art. 33 del CCNL, richiede la forma scritta. La resistente non ha replicato in merito alla mancata concessione del termine di preavviso, né ha affermato di aver corrisposto il TFR per il periodo di lavoro lavorato dal 15.06.2019 al 14.08.2021. Dal processo verbale di conciliazione del 21.7.2021, tra l'altro, si appura che la società ha offerto la somma di € 1976,05.
Deve concludersi come al ricorrente spetti il TFR per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 15.06.2019 al 14.08.2021, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Il contratto di impiego a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 33 del CCNL, non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in 15
5 giorni di calendario per le mansioni del livello B1 per contratti di durata inferiore ai 3 anni.
Per tali ragioni ha il diritto a percepire il TFR per il periodo lavorato Parte_1
dal 15.06.2019 al 14.08.2021 e l'indennità di mancato preavviso nella misura di 15 giorni. La possibilità di determinare le suddette voci retributive sulla base delle retribuzioni erogate ed il CCNL rende superflua la CTU richiesta.
Le spese di giudizio sono compensate attesa la condotta processuale del ricorrente che ha rifiutato una proposta transattiva congrua ed atteso il rigetto delle domande non coperte dalla offerta transattiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di Parte_1
a percepire il TFR per il periodo lavorato dal 15.06.2019 al 14.08.2021 e l'indennità di mancato preavviso nella misura di 15 giorni, rigetta le domande per la restante parte;
- compensa le spese di lite.
Caltanissetta, 29 luglio 2025
Il Giudice Angela Latorre
Si da atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Vincenzo Telaro.
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