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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MAnna Lopiano Presidente
Dott.ssa MA AR Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1779/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica condizioni di separazione
PROMOSSA DA
EL AN (C.F. , nata a [...], il CodiceFiscale_1
24.12.1972 ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Alessandro Scarlatti, n. 60, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Siporso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
NA RN (C.F. ), nato a [...], il CodiceFiscale_2
20.05.1969 ed elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento (NA), alla via Caracciolo, n. 221, presso lo studio dell'Avv. Thomas Ruggiero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli accordi di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10.09.2024, PP DR e SI TO chiedevano la modifica delle condizioni dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita,
(sottoscritto in data 25.09.2023 ed autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 28.09.2023) con il quale fra le altre pattuizioni, i coniugi convenivano che la casa coniugale rimanesse assegnata alla moglie, affinché vi abitasse unitamente ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, AF ED (nato l'[...]) e MA AR (nata il [...]); i coniugi prevedevano altresì a carico dell'SI, l'obbligo di versare alla PP la somma mensile di € 1.400,00 a titolo di concorso al mantenimento della stessa e dei predetti figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (euro 400,00 per la moglie ed euro 500,00 per ciascun figlio), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. I coniugi nei predetti patti davano atto che il loro primogenito, HE (nato il [...]) residente in Inghilterra, era economicamente indipendente.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato che, dopo la separazione, il Consiglio Superiore della Magistratura, con decreto del 27 settembre 2023, ha sospeso il dott. TO SI dalle funzioni di Magistrato e dal relativo stipendio, per poi accettare, in data 16 maggio 2024, le dimissioni presentate dallo stesso SI, il quale allo stato non percepisce alcuno stipendio e non ha altre forme di reddito, con la conseguenza che non è in condizioni di adempiere alle obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale.
Pertanto le parti si sono accordate nel senso che, in alternativa alla contribuzione periodica al mantenimento dei figli “AF ED” e “MA AR”, ed al mantenimento della stessa moglie, per tutto il per tutto il periodo in cui il dott. SI continuerà a risultare privo di reddito, quest'ultimo si obbliga al trasferimento in favore della moglie sig.ra PP dell'usufrutto e in favore dei figli (tutti) AF ED, MA AR e HE, per la quota di 1/3 ciascuno, della nuda proprietà, dell'immobile in Meta (F162) (NA) alla via Caracciolo n. 110, piano II, Foglio 3
Particella 609 Subalterno 112, mentre la sig. ra PP si obbliga a stipulare, a richiesta del dott.
SI, atto di comodato gratuito in suo esclusivo favore per l'utilizzazione della sola mansardina sita al piano terzo dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, di cui sopra;
onde consentire il reperimento e fino ad allora, da parte del dott. SI, di altra abitazione;
ovviamente e comunque, nel rispetto del diritto di disposizione del bene.
Le parti hanno altresì convenuto che il dott. TO SI si obbliga: a riconoscere alla sig.ra
DR PP la percentuale pari al 50% della liquidazione allo stesso spettante per la parte che residuerà all'esito del pagamento del debito del dott. SI nei confronti della Ragioneria
Generale dello Stato ammontante ad euro 22.223,90 come accertato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per differenze retributive determinate da un'erronea attribuzione di stato di avanzamento mai maturato;
a riprendere l'erogazione e comunque a riconoscere il diritto, in favore della moglie e dei figli non ancora autosufficienti, del relativo “mantenimento” nella misura percentuale di un 1/3 di quanto percepirà, da distribuirsi equamente tra i figli non ancora autosufficienti ed il coniuge, ove e allorquando reperirà nuova attività o comunque percepirà un nuovo reddito. All'udienza del 03.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale nei termini di cui al ricorso.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva in via preliminare che il principio sancito dall'art 710 c.p.c., secondo cui ciascuno dei coniugi ha diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo economico concernente la prole ed il coniuge, va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono,
c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
Orbene, nel caso di specie, alla luce delle mutate condizioni economiche del coniuge SI
TO, e quindi di circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della separazione, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 10.09.2024:
accoglie la domanda e per l'effetto a parziale modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 conv. in L. 162/14, debitamente autorizzato dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata – Affari
Civili, in data 28.09.2023, così provvede:
1.la casa familiare in Meta (F162) (NA), alla via Caracciolo, n. 110 (Foglio 3, Particella 609,
Subalterno 112) rimarrà assegnata alla sig.ra DR PP, che continuerà ad abitarla con i figli
AF ED e MA AR;
2. in luogo della corresponsione dei contributi al mantenimento in favore del coniuge e dei figli
AF e MA AR, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, il dott.
TO SI si obbliga a trasferire, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, a mezzo di Notaio di fiducia della sig.ra PP e suddividendo al 50% le spese tutte del trasferimento, in favore della moglie DR PP l'usufrutto e dei figli HE SI, AF ED
SI e MA AR SI, ciascuno per la quota di un terzo (1/3), della nuda proprietà dell'immobile sito in Meta (F162) (NA), alla via Caracciolo, n. 110 (Foglio 3, Particella 609,
Subalterno 112);
3.dà atto che la sig.ra PP si obbliga a stipulare, a richiesta del dott. SI, atto di comodato gratuito in suo esclusivo favore per l'utilizzazione della sola mansardina sita al piano terzo dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, di cui sopra, onde consentire il reperimento e fino ad allora, da parte del dott. SI, di altra abitazione;
ovviamente e comunque, nel rispetto del diritto di disposizione del bene;
4.il dott. TO SI, alla liquidazione del proprio Trattamento di Fine Rapporto o beneficio equivalente, corrisponderà alla sig.ra DR PP la percentuale pari al 50% della parte residua, all'esito del pagamento del debito oggi esistente in favore della Ragioneria Generale dello Stato;
5.dà atto che il dott. TO SI si obbliga a riprendere la corresponsione di un contributo periodico al mantenimento della moglie e dei due figli non autosufficienti, pari alla misura di 1/3 di quanto percepirà al momento del reperimento di una nuova occupazione e alla ricezione di un nuovo reddito. Contributo da ripartirsi pro quota in pari misura per ciascun beneficiario;
6.dà atto che le parti convengono che il predetto accordo e le obbligazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e
5, sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e finalizzati a prevenire e dirimere controversie insorte o potenziali tra le parti,
-nulla per le spese
Così deciso in Torre Annunziata il 11.02.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa MA AR Barbato dott.ssa MAnna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MAnna Lopiano Presidente
Dott.ssa MA AR Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1779/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica condizioni di separazione
PROMOSSA DA
EL AN (C.F. , nata a [...], il CodiceFiscale_1
24.12.1972 ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Alessandro Scarlatti, n. 60, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Siporso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
NA RN (C.F. ), nato a [...], il CodiceFiscale_2
20.05.1969 ed elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento (NA), alla via Caracciolo, n. 221, presso lo studio dell'Avv. Thomas Ruggiero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli accordi di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10.09.2024, PP DR e SI TO chiedevano la modifica delle condizioni dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita,
(sottoscritto in data 25.09.2023 ed autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 28.09.2023) con il quale fra le altre pattuizioni, i coniugi convenivano che la casa coniugale rimanesse assegnata alla moglie, affinché vi abitasse unitamente ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, AF ED (nato l'[...]) e MA AR (nata il [...]); i coniugi prevedevano altresì a carico dell'SI, l'obbligo di versare alla PP la somma mensile di € 1.400,00 a titolo di concorso al mantenimento della stessa e dei predetti figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (euro 400,00 per la moglie ed euro 500,00 per ciascun figlio), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. I coniugi nei predetti patti davano atto che il loro primogenito, HE (nato il [...]) residente in Inghilterra, era economicamente indipendente.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato che, dopo la separazione, il Consiglio Superiore della Magistratura, con decreto del 27 settembre 2023, ha sospeso il dott. TO SI dalle funzioni di Magistrato e dal relativo stipendio, per poi accettare, in data 16 maggio 2024, le dimissioni presentate dallo stesso SI, il quale allo stato non percepisce alcuno stipendio e non ha altre forme di reddito, con la conseguenza che non è in condizioni di adempiere alle obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale.
Pertanto le parti si sono accordate nel senso che, in alternativa alla contribuzione periodica al mantenimento dei figli “AF ED” e “MA AR”, ed al mantenimento della stessa moglie, per tutto il per tutto il periodo in cui il dott. SI continuerà a risultare privo di reddito, quest'ultimo si obbliga al trasferimento in favore della moglie sig.ra PP dell'usufrutto e in favore dei figli (tutti) AF ED, MA AR e HE, per la quota di 1/3 ciascuno, della nuda proprietà, dell'immobile in Meta (F162) (NA) alla via Caracciolo n. 110, piano II, Foglio 3
Particella 609 Subalterno 112, mentre la sig. ra PP si obbliga a stipulare, a richiesta del dott.
SI, atto di comodato gratuito in suo esclusivo favore per l'utilizzazione della sola mansardina sita al piano terzo dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, di cui sopra;
onde consentire il reperimento e fino ad allora, da parte del dott. SI, di altra abitazione;
ovviamente e comunque, nel rispetto del diritto di disposizione del bene.
Le parti hanno altresì convenuto che il dott. TO SI si obbliga: a riconoscere alla sig.ra
DR PP la percentuale pari al 50% della liquidazione allo stesso spettante per la parte che residuerà all'esito del pagamento del debito del dott. SI nei confronti della Ragioneria
Generale dello Stato ammontante ad euro 22.223,90 come accertato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per differenze retributive determinate da un'erronea attribuzione di stato di avanzamento mai maturato;
a riprendere l'erogazione e comunque a riconoscere il diritto, in favore della moglie e dei figli non ancora autosufficienti, del relativo “mantenimento” nella misura percentuale di un 1/3 di quanto percepirà, da distribuirsi equamente tra i figli non ancora autosufficienti ed il coniuge, ove e allorquando reperirà nuova attività o comunque percepirà un nuovo reddito. All'udienza del 03.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale nei termini di cui al ricorso.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva in via preliminare che il principio sancito dall'art 710 c.p.c., secondo cui ciascuno dei coniugi ha diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo economico concernente la prole ed il coniuge, va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono,
c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
Orbene, nel caso di specie, alla luce delle mutate condizioni economiche del coniuge SI
TO, e quindi di circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della separazione, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 10.09.2024:
accoglie la domanda e per l'effetto a parziale modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 conv. in L. 162/14, debitamente autorizzato dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata – Affari
Civili, in data 28.09.2023, così provvede:
1.la casa familiare in Meta (F162) (NA), alla via Caracciolo, n. 110 (Foglio 3, Particella 609,
Subalterno 112) rimarrà assegnata alla sig.ra DR PP, che continuerà ad abitarla con i figli
AF ED e MA AR;
2. in luogo della corresponsione dei contributi al mantenimento in favore del coniuge e dei figli
AF e MA AR, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, il dott.
TO SI si obbliga a trasferire, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, a mezzo di Notaio di fiducia della sig.ra PP e suddividendo al 50% le spese tutte del trasferimento, in favore della moglie DR PP l'usufrutto e dei figli HE SI, AF ED
SI e MA AR SI, ciascuno per la quota di un terzo (1/3), della nuda proprietà dell'immobile sito in Meta (F162) (NA), alla via Caracciolo, n. 110 (Foglio 3, Particella 609,
Subalterno 112);
3.dà atto che la sig.ra PP si obbliga a stipulare, a richiesta del dott. SI, atto di comodato gratuito in suo esclusivo favore per l'utilizzazione della sola mansardina sita al piano terzo dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, di cui sopra, onde consentire il reperimento e fino ad allora, da parte del dott. SI, di altra abitazione;
ovviamente e comunque, nel rispetto del diritto di disposizione del bene;
4.il dott. TO SI, alla liquidazione del proprio Trattamento di Fine Rapporto o beneficio equivalente, corrisponderà alla sig.ra DR PP la percentuale pari al 50% della parte residua, all'esito del pagamento del debito oggi esistente in favore della Ragioneria Generale dello Stato;
5.dà atto che il dott. TO SI si obbliga a riprendere la corresponsione di un contributo periodico al mantenimento della moglie e dei due figli non autosufficienti, pari alla misura di 1/3 di quanto percepirà al momento del reperimento di una nuova occupazione e alla ricezione di un nuovo reddito. Contributo da ripartirsi pro quota in pari misura per ciascun beneficiario;
6.dà atto che le parti convengono che il predetto accordo e le obbligazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e
5, sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e finalizzati a prevenire e dirimere controversie insorte o potenziali tra le parti,
-nulla per le spese
Così deciso in Torre Annunziata il 11.02.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa MA AR Barbato dott.ssa MAnna Lopiano